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Sconto accise: decreto di proroga fino al 5 ottobre, vediamo di quanto
Il Decrto approvato il 16 settembre (si attende il testo) tra le altre novità, e in particolare quella sull'abolizione del bollo auto, leggi Bollo auto abolito nel 2027: chi avrà diritto all’esenzione e quali veicoli sono inclusi, contiene la proroga della riduzione delle accise, ma con novità.
Il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante.
La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.
Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore dell’autotrasporto.
Riepiloghiamo le proroghe passate e ricordiamo che la Presidente Meloni ieri a margine del consiglio dei ministri ha specificato che dopo le proroghe entrerà in vigore il meccanismo dell'accisa mobile.
Sconto accise: decreto di proroga fino al 17 settembre
Il precedente decreto ha ridotto di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
È inoltre prorogato il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto. leggi anche
Credito d'imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT
Il provvedimento ha introdotto una semplificazione volta ad accelerare i procedimenti relativi alle attività energetiche strategiche, così da assicurare che l’esercizio di attività di interesse nazionale nel settore energetico non sia compromesso da ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica e di continuità degli approvvigionamenti.
Nei procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi su terraferma, quando la regione competente non si esprima sull’intesa richiesta, sono previsti l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e lo svolgimento di un’apposita interlocuzione istituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Attraverso la nomina di un commissario ad acta, il Consiglio dei Ministri potrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione a fronte della persistente inerzia della regione, che sarà invitata a partecipare alla relativa riunione. In tal modo si garantisce la conclusione dei procedimenti in tempi certi, a tutela della sicurezza energetica nazionale e dell’unità economica della Repubblica.
Il provvedimento del 16 settembre proroga con importi modulati una ulteriore riduzione delle accise e successivamente si passerà all'accisa mobile.
Si attende il testo definitivo del decreto per ulteriori dettagli.
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Successioni, prima casa e donazioni: arrivano 33 nuovi codici tributo F24
L’Agenzia delle Entrate istituisce 33 nuovi codici tributo per i versamenti con modello F24.
Le novità riguardano successioni, donazioni, decadenza dai benefici prima casa, ravvedimento, controlli, accertamento con adesione e conciliazione.
Una novità importante per chi deve effettuare versamenti collegati a successioni e donazioni. Con la Risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una lunga serie di nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Sono 33 i nuovi codici, da A252 ad A284, destinati a diverse fattispecie: dal ravvedimento operoso relativo alla dichiarazione di successione alla revoca della dichiarazione d’intenti, fino alle somme dovute dopo controlli, acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione.
Successioni e perdita dei benefici prima casa: i nuovi codici
Una prima parte della Risoluzione riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”, notificato dopo un’istanza del contribuente nei casi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso.
Per questi versamenti vengono istituiti otto codici:
- A252: imposta di successione e relativi interessi;
- A253: imposta ipotecaria e relativi interessi;
- A254: imposta catastale e relativi interessi;
- A255: imposta di bollo e relativi interessi;
- A256: sanzione relativa all’imposta di successione;
- A257: sanzione per imposte ipotecarie e catastali;
- A258: sanzione relativa all’imposta di bollo;
- A259: tributi speciali e compensi.
I codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna degli “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Come compilare l’F24 per le successioni
Per i versamenti collegati alla successione, la Risoluzione precisa anche come compilare la sezione “Contribuente”.
Devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Nel campo dedicato al “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve invece essere riportato il codice fiscale del defunto, accompagnato dal codice identificativo “08”.
Si tratta quindi di indicazioni operative da seguire insieme ai dati presenti nell’atto emesso dall’Ufficio.
Donazioni e servizi ipotecari e catastali: altri quattro codici
La Risoluzione interviene anche sui versamenti dell’imposta complementare sulle donazioni e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali connesse alla registrazione degli atti.
In caso di revoca di intenti o ravvedimento operoso vengono istituiti:
- A260: imposta sulle donazioni e relativi interessi;
- A261: sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A262: tasse per i servizi ipotecari e catastali e relativi interessi;
- A263: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Anche questi codici devono essere utilizzati nella sezione “Erario” del modello F24, riportando i dati indicati nell’atto dell’Ufficio.
Controlli e acquiescenza: i codici A264-A267 e A283-A284
Un secondo blocco di novità riguarda invece le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Per la definizione mediante pagamento o acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997, sono previsti i codici:
A264, A265, A266, A267, A283 e A284.
Coprono rispettivamente imposta e sanzione sulle donazioni e tasse e sanzioni relative ai servizi ipotecari e catastali, distinguendo tra registrazione e successioni.
Definizione delle sole sanzioni
Per la definizione delle sole sanzioni, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 472/1997, arrivano altri tre codici:
- A268 per la sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A269 per le sanzioni sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni;
- A270 per le corrispondenti sanzioni relative alla registrazione.
Accertamento con adesione: sei nuovi codici F24
La Risoluzione dedica un ulteriore gruppo all’accertamento con adesione.
I codici istituiti sono A271, A272, A273, A274, A275 e A276 e riguardano imposta sulle donazioni, relative sanzioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali, distinguendo ancora una volta tra successioni e registrazione degli atti.
Conciliazione: i codici da A277 ad A282
Sei codici sono infine riservati alle somme dovute a seguito di conciliazione:
- A277: imposta sulle donazioni e interessi;
- A278: sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A279: tasse per servizi ipotecari e catastali nelle successioni;
- A280: relative sanzioni nelle successioni;
- A281: tasse per servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione;
- A282: relative sanzioni per la registrazione.
Per tutti questi versamenti devono essere indicati nell’F24 il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nel provvedimento dell’Ufficio.
Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, inoltre, devono essere indicati i dati dell’erede e il codice fiscale del defunto con codice identificativo “08”.
Spese di notifica: resta il codice 9400
La Risoluzione chiarisce infine che per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici non viene introdotto un nuovo codice.
Continua a essere utilizzato il codice tributo già vigente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
FAQ
Quanti nuovi codici tributo introduce la Risoluzione 30/E?
La Risoluzione del 16 settembre 2026 istituisce 33 nuovi codici tributo, da A252 ad A284.
I nuovi codici riguardano anche la decadenza dall’agevolazione prima casa?
Sì. Una parte dei codici riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione per la decadenza dai benefici prima casa in relazione alla dichiarazione di successione, nei casi indicati dalla Risoluzione.
Dove vanno inseriti i nuovi codici nel modello F24?
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, utilizzando anche codice ufficio, codice atto e anno di riferimento riportati nell’atto dell’Ufficio.
Allegati: -
Commissari giudiziali e straordinari 2026: domanda entro il 15 ottobre
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2026 è possibile presentare online la candidatura per l'iscrizione negli elenchi dei commissari giudiziali e straordinari MIMIT. Vediamo requisiti, documenti necessari, accesso alla piattaforma e validità delle candidature già presentate.
Commissari giudiziali e straordinari: iscrizioni fino al 15 ottobre, valide anche le precedenti
Con Avviso del 15 settembre il MIMIT apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale e commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
A partire dal 15 settembre 2026, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online per presentare la propria candidatura a commissario giudiziale e commissario straordinario.
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2026.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell'11 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Attenzione al fatto che i candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.
Il MIMIT evidenzia che, le candidature già presentate ai sensi del bando con scadenza al 19 luglio 2023, nonché di quello con scadenza al 18 ottobre 2024 e quello con scadenza il 30 novembre 2025, resteranno valide.
Il candidato è tenuto ad allegare il curriculum vitae aggiornato e che deve essere firmato digitalmente; è richiesto che il file sia in formato .pdf con estensione .p7m, che certifica che il documento è firmato digitalmente secondo lo standard CAdES.
È possibile allegare anche altri documenti purché sempre firmati digitalmente e nel rispetto del formato richiesto.Dopo l'invio, la domanda sarà oggetto di protocollazione e successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura.
Il candidato è informato dell’avvenuta protocollazione mediante ricezione di una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Commissari giudiziali e straordinari: i reuqiisiti per l’iscrizione
I requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina a commissario giudiziale o commissario straordinario sono disciplinati dal DM 10 aprile 2013, n. 60, richiamato anche dalla Direttiva MIMIT dell’11 maggio 2023. Per i commissari giudiziali sono richieste, in alternativa, un’esperienza professionale di almeno cinque anni in specifici albi professionali con competenze in analisi e revisione aziendale, almeno cinque anni di insegnamento universitario in materie economico-aziendali oppure un’esperienza almeno quinquennale in funzioni di amministrazione o direzione presso imprese di dimensioni comparabili a quella insolvente. Per i commissari straordinari, possono invece candidarsi professionisti iscritti da almeno cinque anni agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, con specifica competenza nelle procedure concorsuali, nella ristrutturazione o nel risanamento aziendale; sono inoltre ammessi soggetti con determinati titoli di studio che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni di amministrazione o direzione d’impresa, in funzioni dirigenziali nella PA pertinenti al settore interessato oppure nella gestione di procedure concorsuali relative a imprese di dimensioni comparabili. È inoltre necessario possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto e non trovarsi nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla normativa.
FAQ
Quando scade la domanda per commissario giudiziale e straordinario 2026?
Il termine è fissato alle ore 23:59 del 15 ottobre 2026.Dove si presenta la candidatura?
La candidatura viene presentata attraverso la piattaforma online indicata dal MIMIT.Serve la firma digitale?
Sì. Anche il curriculum deve essere firmato digitalmente.Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti deve rifarla?
Le candidature presentate per le precedenti finestre indicate dal MIMIT restano valide.Come si modifica una candidatura già inviata?
Dopo la protocollazione i dati non possono essere modificati direttamente: occorre inviare una nuova candidatura. -
Bollo auto abolito nel 2027: chi avrà diritto all’esenzione e quali veicoli sono inclusi
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’esenzione dal bollo auto per il 2027. La misura, annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm, riguarda le vetture di piccola e media potenza, oltre a motocicli e ciclomotori, entro determinati limiti.
«Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», ha dichiarato Meloni in conferenza stampa.
Bollo auto 2027, come funziona l’esenzione
L’esenzione si applicherà ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.
La misura, quindi, potrà essere utilizzata per un’auto oppure per un motociclo o ciclomotore, ma non contemporaneamente per più veicoli intestati allo stesso proprietario.
Per il momento l’esenzione è prevista esclusivamente per il 2027.
Tuttavia, dalle indiscrezioni in sede di approvazione della legge di Bilancio l’abolizione del bollo dovrebbe essere resa strutturale.
Quali auto sono esentate dal bollo nel 2027
In base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, l’esenzione riguarderà le auto con una potenza fino a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli vapore.
Secondo le stime riportate nella bozza del provvedimento, la misura potrebbe interessare circa il 70% dei veicoli in circolazione, pari a 14,5 milioni di vetture.
L’esenzione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, a condizione che il proprietario non abbia già utilizzato l’agevolazione per un’automobile.
Non esiste una corrispondenza diretta tra potenza in kW e cilindrata. Un motore da 80 kW può infatti avere cilindrate differenti a seconda della tecnologia, dell’alimentazione e della tipologia di veicolo.
Indicativamente, per i motori aspirati a benzina la cilindrata può collocarsi tra 1.400 e 1.600 cc, mentre per i turbobenzina può scendere anche a 1.000-1.200 cc. Per i diesel, generalmente, si parla di cilindrate comprese tra 1.500 e 1.800 cc.
L’esenzione dal bollo auto avrà un costo stimato di circa 2,36 miliardi di euro, secondo quanto indicato nella bozza del decreto.
Nel testo non vengono specificate nel dettaglio le coperture, ma fonti di Governo indicano come origine delle risorse alcune economie del Pnrr, cioè grants e loans non utilizzati alla scadenza del 30 giugno 2026.
Per compensare la riduzione del gettito destinato a Regioni e Province autonome è previsto un trasferimento complessivo di 2,29 miliardi di euro per il 2027.
Gli importi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno definiti entro il 31 marzo 2027.
Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani: quanto dichiarato dal Governo
La presidente del Consiglio ha spiegato che il Governo ha deciso di trasformare una parte delle risorse finora impiegate contro il caro carburanti in una misura destinata a chi utilizza quotidianamente auto e moto.
«Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale», ha affermato Meloni.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha definito la decisione «sofferta», spiegando che il Governo ha valutato diverse opzioni prima di arrivare al provvedimento.
«Pensiamo che questa misura che nasce per motivo emergenziale diventi strutturale», ha dichiarato Giorgetti.
Accise diesel, diminuisce il taglio
Parallelamente all’esenzione del bollo auto, il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga di due settimane del taglio delle accise sul diesel.
Lo sconto, attualmente pari a 17 centesimi al litro, scenderà a 12,2 centesimi tra il 18 e il 25 settembre e successivamente a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre.
La riduzione progressiva del taglio delle accise accompagna quindi l’introduzione dell’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027.
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Bollo fatture elettroniche: scadenza il 30 settembre o rinvio a novembre
Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre dell’anno. Entro il 30 settembre 2026 i contribuenti interessati devono provvedere al pagamento del bollo dovuto sulle e-fatture del secondo trimestre. Alla stessa data può arrivare anche il pagamento relativo al primo trimestre nei casi in cui sia stato legittimamente rinviato in base all’importo dovuto.
Vediamo le regole per il versamento, quando è possibile beneficiare del differimento al 30 novembre e come effettuare il pagamento.
Bollo e-fatture: la scadenza del 30 settembre
L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche viene determinata su base trimestrale.
Per il secondo trimestre, il termine ordinario di versamento è fissato al 30 settembre.
La disciplina consente inoltre di posticipare il pagamento relativo al primo trimestre quando l’imposta dovuta per tale periodo non supera 5.000 euro.
In questo caso, il versamento del primo trimestre può essere effettuato entro il 30 settembre, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Di conseguenza, il 30 settembre può rappresentare:
- la scadenza ordinaria del bollo relativo al secondo trimestre;
- la scadenza differita del bollo relativo al primo trimestre, qualora ricorrano le condizioni previste.
Quando il pagamento può slittare al 30 novembre
È previsto un ulteriore differimento.
Se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
La soglia deve quindi essere verificata considerando complessivamente l’imposta relativa ai primi due trimestri.
Il calendario può essere così sintetizzato:
Periodo Termine di versamento Primo trimestre Termine ordinario di fine maggio; possibile differimento al 30 settembre se l’importo non supera 5.000 euro Secondo trimestre 30 settembre Primo + secondo trimestre Possibile versamento entro il 30 novembre se l’importo complessivo non supera 5.000 euro Terzo trimestre 30 novembre Quarto trimestre Fine febbraio dell’anno successivo Quando il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.
Come l’Agenzia calcola il bollo sulle fatture elettroniche
Per ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate analizza le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e correttamente elaborate.
Nel portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione del contribuente due distinti elenchi:
Elenco A, non modificabile, che contiene le fatture nelle quali il soggetto che ha emesso il documento ha già indicato l’assolvimento dell’imposta, valorizzando a “SI” il campo relativo al bollo virtuale;
Elenco B, modificabile, nel quale vengono inserite le fatture che, sulla base dei dati presenti nel documento, presentano i presupposti per l'applicazione del bollo ma nelle quali l'assolvimento dell'imposta non è stato indicato.
Il contribuente può intervenire sull’Elenco B nei termini previsti, eliminando le fatture che ritiene non soggette al tributo.
Gli elenchi sono messi a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre.
Quando l'Agenzia inserisce una fattura nell'Elenco B
Tra le condizioni utilizzate dall'Agenzia per individuare le fatture da proporre nell'Elenco B rientra la presenza di operazioni il cui ammontare complessivo supera 77,47 euro, accompagnata da specifici codici "Natura" relativi ad operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva.
La guida dell'Agenzia indica, tra i codici presi in considerazione:
- N2.1 e N2.2 per le operazioni non soggette a Iva;
- N3.5 e N3.6 per determinate operazioni non imponibili;
- N4 per le operazioni esenti.
L'inserimento nell'Elenco B avviene inoltre in assenza delle specifiche indicazioni previste per i casi nei quali, pur ricorrendo formalmente i presupposti generali, una disposizione normativa esclude l'applicazione del bollo.
Bollo e-fatture: quanto si paga e come
Per ogni fattura elettronica assoggettata all'imposta viene determinato un importo di 2 euro.
Ai fini del calcolo, la guida dell'Agenzia precisa che non assume rilievo l'eventuale importo inserito dal contribuente nel campo "Importo bollo" della fattura elettronica: se il documento risulta assoggettato al tributo, l'importo dovuto è pari a 2 euro.
Come effettuare il pagamento
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi oppure tramite modello F24, da presentare con modalità telematiche.
I codici tributo indicati dall'Agenzia sono:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – sanzioni;
- 2526 – interessi.
In caso di differimento del pagamento al 30 settembre o al 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri ai quali si riferisce effettivamente l'imposta. Pertanto, in caso di pagamento differito dei primi due trimestri, restano utilizzabili i codici 2521 e 2522.
Pagamento in ritardo e ravvedimento
In caso di pagamento effettuato dopo la scadenza, la procedura web dell'Agenzia consente di determinare anche le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso.
Per i contribuenti interessati al secondo trimestre 2026, la data da verificare è quindi il 30 settembre 2026, ferma restando la possibilità di arrivare al 30 novembre nei casi in cui l'imposta complessivamente dovuta per il primo e il secondo trimestre rientri nella soglia prevista di 5.000 euro
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Affitti brevi, stretta UE in arrivo: le città potenzialmente interessate
La bozza dell’Affordable Housing Act introduce una definizione europea delle aree sotto stress abitativo e apre alla possibilità per autorità nazionali, regionali e locali di limitare gli affitti brevi e, a determinate condizioni, anche l’acquisto o l’utilizzo di immobili non destinati ad abitazione principale.
Nessun divieto automatico in tutta Europa: le restrizioni dovranno essere motivate, proporzionate e circoscritte alle zone realmente in difficoltà.
Ieri il commissario europeo per la Casa, Dan Jørgensen, ha presentato ufficialmente la bozza di regolamento Ue che punta a fornire a Comuni e autorità locali una cornice normativa europea per introdurre, nelle aree caratterizzate da forte stress abitativo, limitazioni agli affitti brevi, fino alla possibilità di sospenderli, e misure sul mercato immobiliare.
Secondo stime ufficiali riferite ai dati del Dipartimento delle Finanze e dei valori immobiliari 2026 dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, diverse grandi città italiane supererebbero già il principale parametro individuato dalla Commissione, ossia un rapporto tra prezzi medi di acquisto delle abitazioni e redditi medi superiore a 8 e tra queste figuarno:
- Milano registra il valore più elevato, vicino a 12,
- Firenze (circa 10),
- Bologna (9),
- Napoli (poco meno di 9)
- e Roma, anch’essa sopra la soglia;
- Torino e Genova si attestano invece intorno a 7 e Palermo sotto 6.
Attenzione al calendario: il testo presentato dalla Commissione non è definitivo, è una proposta dell’esecutivo europeo. Ora dovrà passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio per arrivare all’approvazione finale.
Solo dopo la pubblicazione ufficiale scatterà lo scudo europeo per i limiti imposti a livello comunale al fenomeno degli affitti brevi.
Secondo un’elaborazione del Sole 24 Ore, sarebbero almeno 20 i capoluoghi italiani potenzialmente interessati, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Genova, oltre a città a forte vocazione turistica come Rimini, Salerno, Verona, Bolzano, Siena, Pisa e Como.
Il parametro di riferimento indicato dalla Commissione europea è quello degli otto anni di reddito necessari per acquistare un’abitazione, anche se il testo è ancora in fase di proposta e non sono stati definiti in modo puntuale i dati da utilizzare. Le eventuali restrizioni potrebbero essere applicate anche a singoli quartieri e incidere direttamente sull’attività dei proprietari che destinano gli immobili alle locazioni brevi, aggiungendo un ulteriore livello di regolamentazione rispetto agli obblighi fiscali e amministrativi già previsti dalla normativa nazionale.
Affitti brevi, cosa prevede la bozza del nuovo regolamento UE
La novità più rilevante del Regolamento UE è contenuta nell’articolo 5.
Il testo stabilisce che un’autorità competente può adottare misure che restringano l’accesso o la prestazione di servizi di locazione breve in immobili residenziali diversi dall’abitazione principale dell’host.
La definizione di autorità competente è volutamente ampia:
l’articolo 4 comprende infatti autorità nazionali, regionali o locali alle quali l’ordinamento dello Stato membro attribuisca il potere di applicare queste disposizioni.
Per l’Italia significa che il futuro regolamento potrebbe offrire una cornice europea anche a provvedimenti adottati, secondo le rispettive competenze, non solo dallo Stato ma anche dalle amministrazioni territoriali.
Non si tratta, però, di un’autorizzazione generalizzata a bloccare le locazioni turistiche.
Per utilizzare questi poteri dovrà essere rispettata una serie precisa di condizioni previste dagli articoli da 6 a 10 della bozza.
Quando una zona diventa “area sotto stress abitativo”
La vera chiave del nuovo sistema è l’articolo 6, che stabilisce come individuare le aree sotto stress abitativo.
Il primo indicatore è il cosiddetto price-to-income ratio, cioè il rapporto tra:
- prezzo medio di transazione di un’abitazione nell’area / reddito disponibile mediano della popolazione della stessa area.
Secondo la versione della bozza attualmente disponibile, questo rapporto deve essere pari o superiore a 8.
In altre parole, il prezzo medio di acquisto di un’abitazione deve essere almeno otto volte il reddito disponibile mediano, ma la soglia di 8, da sola, non basta.
Il rapporto tra prezzi immobiliari e redditi deve anche essere aumentato nei dieci anni precedenti.
Infine, deve risultare improbabile che la situazione di stress abitativo possa attenuarsi nei tre anni successivi, sulla base dell’analisi di tre fattori:
- andamento della popolazione,
- offerta di abitazioni
- domanda di abitazioni.
Le valutazioni dovranno poggiare su dati oggettivi, trasparenti e verificabili.
La bozza consente espressamente di utilizzare, quando opportuno, anche le informazioni raccolte attraverso il Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi.
La soglia di 8, inoltre, non sarebbe necessariamente immutabile: l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di modificarla in futuro mediante atti delegati quando sviluppi oggettivi, documentati statisticamente, lo giustifichino.
Non potrà essere dichiarata sotto stress un’intera città senza necessità
Un altro elemento importante è contenuto nell’articolo 7.
La zona sottoposta alle restrizioni deve essere circoscritta a quanto effettivamente necessario per proteggere disponibilità e accessibilità economica delle abitazioni.
La bozza consente di individuare come area sotto stress, ad esempio, un quartiere, un Comune, un’area metropolitana, un’area urbana funzionale, un’agglomerazione o anche soltanto una parte di queste zone.
Questo significa che le limitazioni non dovrebbero poter essere estese automaticamente a territori molto ampi quando il problema riguarda soltanto specifiche aree.
Il principio seguito dal testo è quello della territorialità e della proporzionalità dell’intervento.
Comuni e Regioni potranno vietare gli affitti brevi?
La bozza non contiene una norma che dica semplicemente che “i Comuni possono vietare gli affitti brevi”.
L’articolo 5 utilizza una formulazione più ampia e tecnicamente diversa: consente alle autorità competenti di adottare misure restrittive sull’accesso o sulla prestazione dei servizi di locazione breve negli immobili residenziali diversi dalla residenza principale dell’host.
Nei considerando vengono richiamati diversi tipi di interventi già utilizzati o valutati nei Paesi europei: requisiti relativi alla residenza principale, regole sull’uso degli immobili, autorizzazioni e registrazioni, nonché limitazioni quantitative o territoriali sull’uso non principale delle abitazioni e sulle locazioni brevi.
La norma potrebbe quindi offrire una base europea per misure molto diverse tra loro.
Il punto essenziale è però che ogni restrizione dovrà superare i test previsti dal regolamento. Non basterà dichiarare genericamente che gli affitti turistici sono troppi.
Stress abitativo e limitazione affitti brevi
L’articolo 9 introduce un requisito particolarmente importante.
Per adottare una misura contro gli affitti brevi, l’autorità dovrà essere in grado di dimostrare che, nell’area interessata, la loro presenza ha prodotto un effetto negativo sulla disponibilità o sull’accessibilità economica delle abitazioni per almeno i tre anni precedenti all’adozione della misura.
È quindi previsto un vero onere probatorio.
Non sarà sufficiente una scelta esclusivamente politica: serviranno dati che colleghino il fenomeno delle locazioni brevi alla pressione sul mercato abitativo locale.
A questo si aggiunge il principio di proporzionalità dell’articolo 10.
La misura non dovrà andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo e l’autorità dovrà valutare se esista una soluzione meno restrittiva capace di produrre risultati equivalenti.
Per gli affitti brevi, inoltre, gli interventi dovranno essere calibrati sulle forme di attività che, per dimensione, frequenza o carattere commerciale, risultano maggiormente idonee a sottrarre abitazioni alla locazione residenziale di lungo periodo.
È un passaggio rilevante perché evidenzia che il regolamento punta soprattutto sulle attività che incidono stabilmente sullo stock abitativo, più che sulla locazione occasionale.
La casa principale dell’host è esclusa dalle restrizioni, nella bozza c’è una tutela molto netta che merita particolare attenzione.
L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le autorità competenti non possono imporre, sulla base di questo regolamento, restrizioni alle locazioni brevi effettuate dall’host nella propria residenza principale.
Anche i considerando spiegano la ratio della scelta: secondo il testo, affittare temporaneamente l'abitazione principale in genere non sottrae stabilmente una casa al mercato residenziale di lungo periodo e va quindi distinto dall'utilizzo turistico di immobili che non costituiscono la residenza principale del proprietario.
È una distinzione importante per proprietari e gestori.
La stretta delineata dalla bozza riguarda quindi soprattutto seconde case e immobili utilizzati in maniera strutturale per affitti brevi, mentre viene prevista una salvaguardia minima per chi affitta la propria abitazione principale.
Non solo affitti brevi: possibili limiti anche su acquisto e utilizzo degli immobili Il secondo fronte aperto dalla proposta è ancora più delicato.
L’articolo 5 prevede che le autorità competenti possano adottare anche misure che restringono l’acquisto o l’utilizzo di terreni e immobili residenziali non acquistati o utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia occupato dal proprietario o da un'altra persona.
È opportuno, però, evitare di tradurre automaticamente questa disposizione come un generico “blocco delle vendite delle seconde case”.
Il testo parla tecnicamente di restrizioni all’acquisizione o all’utilizzo e richiede sempre il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
I considerando sono ancora più espliciti: quando una misura riguarda acquisto o utilizzo di immobili, le autorità dovrebbero valutare, quando appropriato, soluzioni meno restrittive rispetto a un divieto assoluto, come limiti quantitativi, salvaguardie per situazioni già esistenti, eccezioni per evitare conseguenze eccessivamente gravose o incentivi fiscali.
Si attendono notizie ufficiali di Bruxelles sulla definitiva approvazione del Regolamento che poi potrà essere direttamente attuato dai paesi menbri e già Bologna segna il passo con lo studio di un proprio regolamento attuativo delle novità.
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Terreni agricoli ISMEA 2026: dal 14 settembre aperte le vendite
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani.
I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Attenzione: dal 14 settembre aperta la vendita dei terreni pubblicati in vetrina
Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.