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Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.
Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al TAR del Lazio che aveva ottentuo una sospensione dell'originario termine che sarebbe scaduto il giorno 11 dicembre 2023.
Ciò presemesso, se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza dell'11 aprile, ossia entro il giorno 11 maggio prossimo si ha diritto ad una riduzione delle sanzioni, vediamole.
CU 2024: modalità alternative all’invio telematico
Come anche specificato dalla Guida Unionecamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo la comunicazione rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMT Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovevano essere comunicati dai soggetti obbligati entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento ministeriale (Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2023 pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) da effettuars entro l’11 dicembre 2023.
Cio detto attenzione al fatto che l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.( art. 21 commi 1 e 5 del Decreto Antiriciclaggio) come da seguente prospetto indicato da Unuioncamere nella suddetta guida:

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Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime
Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili
Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.
Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.
Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.
Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green
Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.
In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.
Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.
Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.
Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.
Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.
Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione.
Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.
Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.
Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.
Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà
Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione comprende:- a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
- b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
- c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione; - d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
- e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
- i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
- ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
- iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
- iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
- v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
- f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
- j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle pagine web degli sportelli unici.
Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:
- a) un calendario indicativo delle fasi;
- b) per ciascuna fase:
- i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro vantaggi, svantaggi e costi;
- ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove esistano];
- iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
- iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
- v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
- vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
- c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti; - ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
- iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
- iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
- v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
- vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
- d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
- e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
occupa del passaporto di ristrutturazione; - f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe a disposizione dell’esperto;
- g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione, informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a eventuali ristrutturazioni pianificate.
Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard -
Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI
Nell’ambito del DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, vi è una norma che prevede l’introduzione dello strumento dei ‘Mini contratti di sviluppo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Il 20 dicembre 2024 il MIMIT ha pubblicato un Decreto Direttoriale di apertura dello sportello per le domande rivolte alle PMI, vediamo i dettagli.
Mini contratti di sviluppo: che cos’è?
Come evidenzia il ministero il mini contratto di sviluppo è un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria:
- tra 5 e 20 milioni di euro,
- realizzati da imprese piccole, medie o grandi,
- legati alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.
La misura, indirizzata al momento alle sole Regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green e alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).
Tale intervento si inserisce in un quadro di misure di incentivazione che copre già gli investimenti sopra ai 20 milioni di euro che, anche grazie alle misure PNRR, stanno trovando una significativa operatività nel sostegno alle filiere produttive e alla realizzazione di investimenti volti alla transizione green e digitale delle imprese.
Vediamo ora l'art 8 del testo del DL publicato in GU del 7 maggio.
Mini contratti di sviluppo: art 8 DL Coesione
Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:
- a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
- 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
I programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al
regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE)
2021/1060.Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro e' destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).
L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
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Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni
L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:
- Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato),
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.
Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie
L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:
- RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale),
- SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle
Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Sono previste due ipotesi:
- se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
- se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.
Allegati: -
IVA Deposito Carburanti: come recuperare le eccedenze versate
Nell' interpello n 100 del 3 maggio le entrate replicano ad un società ALFA, che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti.
In particolare, acquista gasolio per autotrazione, che viene immesso in un deposito fiscale.
Durante l'atto dell'acquisto di questo gasolio, non viene addebitata l'IVA (ex art 1 Legge n 205/2017), che viene poi versata cumulativamente in base ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito per la vendita ai suoi clienti, ossia, il versamento è effettuato con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “6044”.
Solo dopo aver pagato l’imposta la società estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’Iva.
Essa ha posto due domande riguardo alla gestione dell'IVA per i prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale:
- come recuperare l'IVA che è stata versata anticipatamente utilizzando il codice tributo 6044.
- come comportarsi nel caso in cui, alla fine dell'anno, l'IVA versata con il codice 6044 sia superiore a quella effettivamente dovuta per l'estrazione dei prodotti dal deposito.
Recupero IVA in eccesso nella vendita di carburante di un deposito
L'Agenzia delle Entrate risponde alla domanda chiarendo come gestire il recupero dell'IVA e l'eventuale eccedenza pagata alla fine dell'anno, ribadendo l'importanza di un adeguato tracciamento e documentazione per la corretta gestione dell'IVA nelle operazioni che coinvolgono depositi fiscali e la necessità di seguire le procedure specifiche per eventuali richieste di rimborso.
Viene chiarito che la pratica di emettere autofatture al momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, messa in atto dall'istate, è corretta per detrarre l'IVA versata.
Queste autofatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, e il credito IVA sorto dal versamento anticipato deve essere gestito contabilmente.
Viene specificato che il credito d'imposta risultante da un versamento cumulativo, quando l'IVA versata è superiore a quella dovuta sui prodotti effettivamente estratti, non può essere immediatamente recuperato tramite dichiarazione annuale come proposto dall'istante.
Invece, il credito dovrebbe essere utilizzato per le immissioni in consumo o estrazioni nei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento dello stesso.
Solo se si dimostra che non ci sono ulteriori prodotti da estrarre e che i rapporti con il gestore del deposito sono conclusi, si potrebbe avanzare una richiesta di rimborso per l'IVA versata in eccedenza, secondo le procedure legali stabilite.
Allegati: -
Autorizzazione Unica ZES: modello di business plan da allegare
In data 2 maggio sul sito della Struttura di missione della ZES Unica del mezzogiorno viene pubblicato un fac simile di business plan per le imprese che presentano richiesta di autorizzazione unica.
Viene evidenziato che in relazione ai progetti di investimento, assoggettati ad Autorizzazione unica, la relativa istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti nonché le relative ricadute occupazionali.
Viene anche precisato che non esiste un modello predefinito di business plan: lo stesso potrà essere redatto secondo le specificità del singolo progetto.
Si propone un modello che ne riepiloga il contenuto minimo.
Autorizzazione Unica ZES: per quali investimenti è possibile
Ricordiamo che la Struttura di missione ZES ha fornito a tutti i Comuni compresi nella ZES Unica delle indicazioni operative sulle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica.
Nelle more dell’approvazione del Piano strategico della ZES unica, utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato:
- 1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con i rispettivi Piani di sviluppo strategici già adottati;
- 2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
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- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.
L’istanza dovrà essere corredata da un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.
Viene chiarito, inoltre, che non sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:
- soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
- relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
- riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
- relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.
Infine nelle FAQ pubblicate sul sito di Missione della Zes Unica viene chiarito che il settore del commercio è escluso dal meccanismo della autorizzazione unica.
L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, nel definire i progetti suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, di competenza della Struttura di missione ZES, sottrae quelli in materia di commercio, che continuano ad essere disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L’esclusione vale per tutte le aree ricomprese nell’ambito della ZES Unica, senza alcuna eccezione.
Resta ferma, invece, per gli operatori del settore, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, ove ne sussistano i presupposti. -
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di consultazione dei dati.
A tal fine, con un avviso, Unioncamere ha comunicato che è disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).
La guida riporta l’elenco di tali soggetti e in esso sono presenti sia imprese, sia liberi professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini professionali, sia soggetti iscritti in registri abilitanti tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I soggetti obbligati per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che sarà individuata in quella di riferimento per la provincia:
- A. della sede legale del SO (soggetto obbligato) se persona giuridica o ente;
- B. della sede del SO se imprenditore persona fisica;
- C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica.
Si ricorda che secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. L’identificazione certa di questa figura costituisce un aspetto determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa.
L'accesso alle informazioni sul Titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti all'adeguata verifica e il Manuale operativo fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.
Registro Titolare Effettivo: istanze di accreditamento
La guida specifica che la domanda di accreditamento deve contenere:
a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
ed è resa mediante apposita autodichiarazione.
In particolare, le istanze di accreditamento vengono presentate dai SO (soggetti obbligati) tramite il sito web a ciò dedicato: https://titolareeffettivo.registroimprese.it
Il'SO, ai fini della istanza, deve compiere i seguenti passaggi:
- a) accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
- b) compilazione del modello online con le informazioni necessarie all’accreditamento;
- c) facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un Referente Operativo che – oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti – viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca);
- d) verificare la correttezza del documento dell’autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il SO, prima di inviare l’istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità;
- e) invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.
E' altresì prevista, per i SO persone giuridiche, la figura dell’ “Addetto alla compilazione della richiesta” (ad es. il proprio consulente di fiducia): in tal caso l’autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del SO persona giuridica e inoltrata attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale.
La richiesta di accreditamento in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro (art.3, Allegato A Tariffa, D.P.R. 642/1972) da assolversi con le modalità che sono illustrate direttamente nel Portale dedicato, modalità che saranno oggetto di ulteriore implementazione nelle fasi successive all’avvio del servizio.
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Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.
Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:
- stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre,
- nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.
In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:
- semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
- razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie,
- potenziamento dei servizi digitali,
- periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.
Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE
L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».
A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento
A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.
Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.
Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:
- 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
- 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
- 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.
ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale
Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.
Versamenti minimi IVA da 100 euro
La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.
Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:
- alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).
I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del
previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta
che deve essere versato.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.
Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.
Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.
Allegati: -
Redditi PF 2024: quadro RQ e imposta riallineamento magazzino
Con Provvedimento n 68687 del 28 febbraio le entrate hanno approvato il Modello redditi PF 2024 e le relative istruzioni.
Tra le novità si segnala nel quadro RQ del Modello redditi PF 3 è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Redditi PF 2024: quadro RQ sezione XXVII
Per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa OIC adopter, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di Bilancio 2024.)
L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.
I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:
- nel rigo RQ110, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023; L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
- nel rigo RQ111, va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
- in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
- in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;
In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, nel rigo RQ112, va indicato:
- in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
- in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando l’apposito codice tributo.
Sull'adeguamento delle rimanenze leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: le novità 2024
- nel rigo RQ110, va indicato: