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Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
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Mancato guadagno per volontariato: chiarimenti per lavoratori autonomi
Con la Risposta a interpello n 191 del 6 febbraio le Entrate rispondono ad un ente che chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale del rimborso per ''mancato guadagno giornaliero'' erogato, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ''Codice di protezione civile''
L'Istante richiama la risposta n. 474 del 7 novembre 2019 con la quale è stato affermato che il rimborso per il ''mancato guadagno giornaliero'' corrisposto ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai volontari lavoratori autonomi 'costituisce, per espressa previsione normativa, ''lucro cessante'' per il percipiente, in quanto ''sostitutivo'' del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista, ossia se, come nell'esempio richiamato nell'istanza, l'ingegnere presta un'attività di volontariato rientrante nell'ambito della propria professione o meno.
Tale rimborso, quindi, deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo.
Ciò posto, l'Istante chiede se tale indicazione si applica anche ai rimborsi per ''mancato guadagno giornaliero'' erogati, ai sensi del citato articolo 39, comma 5, del Codice di protezione civile, ai «volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34» del medesimo Codice, impegnati nelle attività emergenziali di cui all'articolo 7.
Sinteticamente le entrate rilevano che le conclusioni della risposta n. 474/2019 che si era espressa per l’inclusione nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale e per la fatturazione del rimborso non sarebbero generalizzabili in quanto applicabili limitatamente alla particolare fattispecie esaminata.
Nella fattispecie specifica oggetto della risposta n. 191/2023, invece, si tratta di attività svolte dal volontario di protezione civile, lavoratore autonomo, attivato direttamente tramite associazioni regolarmente iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Le Entrate ricordano che con riferimento alla figura del ''volontario'', l'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore stabilisce che è «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».
Sulla base delle citate disposizione codicistiche ne deriva, come affermato dall'Istante, che il volontario ''di protezione civile viene mobilitato tramite le rispettive associazioni per gli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del Codice di protezione civile e, pertanto, non si richiede una prestazione alla singola persona ma all'associazione che mette a disposizione i propri volontari iscritti; ed è sempre l'Organizzazione di Volontariato il soggetto con il quale il Dipartimento della protezione civile, o la singola Regione, interagisce''.
In tale contesto, l'attività del volontario non può essere in alcun modo ''retribuita'' non costituendo una prestazione lavorativa.
Al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, l'articolo 39 del Codice di protezione civile, tra gli altri ''strumenti'', prevede che «Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri»
Nell'ambito del quadro normativo disciplinante le attività di protezione civile tramite il volontariato, il legislatore ha inteso assicurare la concreta partecipazione alla attività di volontariato anche ai ''volontari lavoratori autonomi'', appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, attraverso l'erogazione, ''a richiesta'', di un ''rimborso per mancato guadagno giornaliero'' calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato e, comunque, nel limite di 103,30 euro giornalieri lordi.
Ai fini fiscali, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, TUIR, «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, (…), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)».
In base a tale norma, in linea generale, sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (cd. ''lucro cessante'') purché riconducibili ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (cd. ''danno emergente'').
Nel caso di specie, ai fini della tassazione dei redditi, in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 39, comma 5, del Codice di protezione civile, il ''rimborso'', corrisposto su espressa richiesta, al volontario ''lavoratore autonomo'' (aderente ad una delle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile), a fronte del ''mancato guadagno giornaliero'', costituisce per espressa previsione normativa ''lucro cessante'' ed è, pertanto, soggetto ad imposizione in capo al percipiente.
Tenuto conto che il ''volontario lavoratore autonomo'' di protezione civile mette a disposizione, come previsto dal citato comma 1 dell'articolo 32 del Codice di protezione civile, le proprie capacità gratuitamente e senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà, detta attività non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell'ambito delle proprie competenze.
Ne consegue che la percezione di tale ''rimborso'' da parte del lavoratore autonomo non comporta obblighi di fatturazione ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972.
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Modello IVA 74 bis per il 2023
Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
Scarica qui modello e istruzioni
In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta,
- il secondo per le operazioni registrate successivamente.
Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.
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Forfettari: incompatibilità col regime impatriati per comportamento concludente
Con Risposta n 190 del 6 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti su:
- regime impatriati,
- applicazione del ''regime forfetario''
- e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 201)
In particolare, nel caso di specie, l'Istante ha trasferito all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, la propria residenza ed il proprio domicilio senza, tuttavia, iscriversi all'A.I.R.E.
In seguito al trasferimento della propria residenza e del proprio domicilio nel territorio dello Stato, sta attualmente fruendo del ''regime forfetario'' di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Avendo ricevuto, in via informale, la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società facenti parte di un gruppo (tra cui una società S.r.l. nella quale detiene direttamente una partecipazione rappresentativa del capitale sociale e indirettamente, per il tramite di altra società S.r.l., una partecipazione rappresentativa del capitale sociale) ed essendo intenzionato a valutarla, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente a percepire qualora accettasse tale incarico, del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
L'agenzia ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
In sostanza, nei confronti di coloro che sono considerati residenti nel territorio dello Stato successivamente al 30 aprile 2019 (come, nel caso di specie, l'Istante), trova applicazione la vigente formulazione della norma che, verificandosi i requisiti e le condizioni previsti alternativamente dal comma 1 o dal comma 2, prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d'imposta successivi.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi da rispettare, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione ed alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) per fruire dell'incentivo fiscale in esame, sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che, a sua volta rimanda a quanto precisato dalla precedente circolare n. 17/E del 23 maggio 2017
Con la Circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito (cfr. paragrafo 7.11) che ''il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario''.
Tale documento evidenzia che l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati.
Dal comportamento concludente assunto dall'Istante nel caso in esame, per effetto dell'opzione già esercitata, infatti, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati, sin dal momento del rientro in Italia.
Ne consegue, chiariscono le Entrate, che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 ed avendo optato, a seguito del rientro, per il ''regime forfetario'' nei periodi d'imposta 2020 e 2021, l'Istante non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024)
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Canone speciale RAI: gli importi 2023
Pubblicato in GU n 26 del 1 febbraio il Decreto 28 dicembre 2022 con i Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023.
In particolare, per l'anno 2023:
- i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi,
- i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili
rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2015. Le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.
CANONE SPECIALE RAI 2023 (fonte RAI)

Canone RAI speciale 2023:che deve pagarlo
Sono tenuti a pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Canone RAI speciale 2023: validità del canone pagato
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542 -
Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata
Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.
Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:
- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
- gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023,
- e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023.
Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.
Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.
Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:
- esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
- non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
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Crediti energia e gas mese dicembre 2022: codici tributo per i cessionari
Con Risoluzione n 2 del 30 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022
Ricordiamo che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo
Ricordiamo che con la Risoluzione n 72/2022 sono stati istituiti i codici tributo per l'uso in F24 dei suddetti crediti da parte dei diretti beneficiari.
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Dichiarazione IMU obbligatoria per l’esenzione, vediamo per quali immobili
Nella recente edizione di Telefisco 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento relativo alla comunicazione IMU di alcune categorie di immobili ai fini della esenzione dalla imposta.
In particolare, il ministero si adegua ad una recente pronuncia della Cassazione confermando che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione.
Sinteticamente, viene affermato che l’onere della comunicazione è un principio generale del diritto tributario.
Più nel dettaglio, viene chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU per
- i fabbricati “merce”,
- gli alloggi sociali,
- le case dei militari,
è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza».
La questione è sorta con il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall’IMU soggette all’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.
Si sottolinea che la Cassazione, in merito all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, più volte ha confermato che l’esonero dall’IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.
In particolare, con la pronuncia n.25774/2022 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.
Con le decisioni n.5190 e n.5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Considerando che la disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie, ossia fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari, soggette all’obbligo dichiarativo, si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione.
Durante Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze prende atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)".
Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.
Concludendo quindi, in questa nuova ottica che dev’essere letta la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per i casi suddetti impone, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione.
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Bonus export digitale: esteso alle PMI manifatturiere
Con un avviso del 20 gennaio 2023, INVITALIA soggetto gestore della misura Bonus export Digitale informa del fatto che, anche le piccole imprese manifatturiere possono accedere alla misura agevolativa in oggetto a seguito del Provvedimento del 14.12.2022.
Si ricorda che il bonus è una misura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE.
Si tratta di un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di internazionalizzazione.
La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell’ambito della strategia delineata dal Patto per l’Export.
Inizialmente potevano richiedere il contributo:
- le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia,
- anche costituite in forma di reti o consorzi
- ora si aggiunge la categoria delle PMI manifatturiere e in particolare
- alle società con un numero di dipendenti inferiori a 50
- con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Attenzione al fatto che, il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo (previsto per il 15.07.2022), è stato prorogato per disponibilità di fondi residui.
Bonus export digitale: che cos'è
Il Bonus per l’Export Digitale, progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE a sostegno dell’internazionalizzazione, è un contributo a fondo perduto
- di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l’acquisto di soluzioni digitali
- o di 22.500 euro, nel caso di reti e consorzi, a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro.
La misura ha l’obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
- realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
Bonus export digitale: presenta la domanda
Al fine di richiedere l'agevolazione, una volta effettuato l’accesso con SPID, selezionata la misura Bonus per l’Export Digitale, nella sezione “Presenta la domanda”, è possibile accedere per finalizzare la richiesta.

Importante segnalare che, per presentare domanda di accesso al contributo ICE Bonus Export l’utente deve indicare il soggetto per conto del quale intende operare, inserendo il Codice Fiscale dell’impresa che intende rappresentare. Non è possibile presentare domanda come persona fisica. Clicca qui per accedere al sito
Si segnala infine che, sono disponibili i manuali guida per la compilazione e trasmissione della domanda.
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Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case
In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.
In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.
L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.
Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)
Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197 in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.
In particolare, è stato spiegato che la novità consente
- di detrarre dall'IRPEF lorda,
- il 50% dell’IVA versata nel 2023
- per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023
- di immobili residenziali di classe energetica A o B
- cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR
Viene precisato inoltre che, la detrazione:
- è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
- è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.
Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.