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Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative
Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .
L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Vediamo maggiori dettagli.
Patto di famiglia: che cos’è?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».
Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza
Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni».
Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso rivisitare il proprio orientamento.
Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.
In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».
La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del
legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del
legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».
In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.
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Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni
La Riforma Fiscale ha apportato novità alla dichiarazione di successione.
Tra le novità, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni.
Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente.
L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali
Dichiarazione di successione 2025: novità introdotte dalla Riforma Fuscale
Il Modello di dichiarazione pubblicato in febbraio è aggiornato alla Riforma fiscale in particolare riguardo all’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Sintetizziamo le principali novità accolte dal Nuovo Modello della Dichiarazione di successione 2025:
- per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
- con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali,
- attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”,
- con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
- è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.
Leggi l'Allegato 1 per scoprire tutte le novità introdotte nel modello di successione e volture catastali 2025.
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Riduzione forfettaria redditi Campione d’Italia: regole ADE
Le Entrate con il Provvedimento n 41036 dell'11 febbraio provvedono alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare:
- ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia,
- nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera,
- nonché ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia,
- prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, per il periodo di imposta 2024, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai redditi su elencati è pari al 31,98 per cento.
Ricordiamo che il provvedimento è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), modificato dall’articolo 25- octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 129-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
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Prima casa: spetta con riacquisto post donazione dell’immobile preposseduto
Con la Risposta a interpello n 27 del 12 febbraio le entrate trattano un caso di Agevolazione ''prima casa'' con donazione della abitazione pre posseduta con clausola di premorienza.
Sinteticamente viene chiarito che la donazione con la clausola di premorienza soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa in quanto al momento dell'acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell'abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
Vediamo il caso di specie.
Prima casa: spetta in caso riacquisto post donazione dell’immobile preposseduto
Nel caso in esame un contribuente, già proprietario di un'abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa,prima di procedere ad un nuovo acquisto, ha deciso di donare la sua abitazione alla madre, inserendo nell'atto di donazione una clausola, la quale prevede che gli effetti della donazione siano risolutivi in caso di premorienza della donna.
In caso di decesso della madre, l’immobile tornerebbe automaticamente nel patrimonio del figlio.
Grazie alla clausola, il donante ritiene di soddisfare il requisito di non possesso di un altro immobile agevolato, poiché la donazione, essendo immediatamente efficace, trasferisce la proprietà alla madre, permettendogli di dichiarare di non possedere più alcun immobile al momento dell’acquisto del nuovo.Le Entrate prima di replicare hanno riepilogato le condizioni di accesso alla agevolazione di cui si tratta, fissate dalla Nota II-bis dell'articolo 1 del Testo unico sull’imposta di registro.
Successivamente hanno chiarito che il donatario diviene proprietario del bene, ma al suo decesso il bene rientra nel patrimonio del donante.
Allegati:
A parere dell’Agenzia, fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla norma di riferimento, il contribuente intenzionato ad un nuovo acquisto, non risultando titolare al'atto dell’acquisto di altra abitazione agevolata, può richiedere il beneficio.
Spiega l'agenzia che la donazione è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto. -
Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione
Il perno della questione sotto esame è l’interpretazione da dare all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, nel punto in cui, in relazione al diritto ad ottenere una detrazione sulle spese sanitarie, prescrive che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
La regola generale, quindi, è che le spese sanitarie godono di una detrazione d’imposta del 19% nel momento in cui queste sono sostenute dal contribuente e l’onere risulta “effettivamente rimasto a carico di questi”, condizioni che si realizzano entrambe nella situazione più ordinaria in cui la spesa è sostenuta direttamente dal contribuente.
Può accedere però che il contribuente abbia stipulato una polizza assicurativa, in forza della quale le spese sanitarie vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa; in questa situazione il costo è “sostenuto” dal contribuente, non è “rimasto a carico”, situazione che potrebbe mettere a rischio il diritto ad ottenere la detrazione, se non fosse che il legislatore ha previsto, con il prima citato articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, una specifica eccezione: infatti, anche quando le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa l’onere sostenuto dà comunque diritto alla detrazione, sempre che il premio pagato per la polizza assicurativa che abbia determinato il rimborso non sia detraibile o deducibile dal reddito del contribuente.
La situazione fin qui esaminata è chiara e non lascia scoperto il fianco a disguidi o interpretazioni; ma, le medesime considerazioni valgono pure per il caso in cui la spesa sanitaria in questione sia pagata direttamente dalla compagnia assicurativa?
Non è un evento eccezionale, oggi molte polizze assicurative prevedono la copertura diretta della spesa piuttosto che il rimborso dopo che la spesa è stata sostenuta.
La fattispecie è ben diversa dal semplice rimborso, prima esaminato, in quanto il costo, oltre a non essere “rimasto a carico” del contribuente, non è neanche da questi effettivamente “sostenuto”.
La sentenza 30611/2024 della Corte di Cassazione
Risponde al quesito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30611 del 28 novembre 2024. Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione e il punto era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Diametralmente opposto risulta invece il parere della Corte di Cassazione, che ha accolto le rimostranze del contribuente, asserendo che il contribuente mantiene il diritto ad usufruire della detrazione anche quando il pagamento avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa.
La Corte infatti puntualizza che il legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, ha voluto consentire al contribuente di godere del diritto alla detrazione nei casi in cui questi si faccia carico dell’onere economico della prestazione sanitaria, invece di gravare sul servizio sanitario nazionale; situazione che si realizza anche quando tale onere è rimborsato da una compagnia assicurativa, se il premio della polizza è a carico del contribuente, e il costo non viene né detratto né dedotto; e la situazione non cambia anche quando il pagamento della spesa avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa, fermo restando le altre condizioni, in quanto “la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.
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Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La pronuncia n 366178/2025 della Corte Europea sancisce che "la normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure.
Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente.
Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione."
Vediamo il caso di specie.
Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE
La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche secondo la Corte UE viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e deve essere riformata mediante una disciplina interna.
Lamentando la violazione dell'art 8 della CEDU, hanno fatto ricorso alla Corte Ue: un cittadino italiano persona fisica e dodici persone giuridiche.
In sintesi, la loro doglianza è riassumibile in due motivi:
- le disposizioni nazionali si limitano a indicare l’autorità competente ad autorizzare accessi, ispezioni e verifiche, ma non disciplinano le condizioni entro cui questi devono concretizzarsi “conferendo così un margine di discrezionalità illimitato per valutare l’adeguatezza, l’oggetto e la portata delle misure”;
- non è prevista la possibilità di impugnare l’autorizzazione o di chiedere ai giudici misure sospensive a:
- accesso,
- ispezione
- verifica.
Ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72 l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo.
Inoltre, l’art. 52 comma 1 del DPR 633/72 riconosce agli uffici la possibilità di disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento.
Ciò premesso la Corte UE con la pronuncia in oggetto ha affermato che occorrono indicazioni di prassi amministrativa circa l’indicazione chiara di circostanze e “condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco”; occorre anche “imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione e di giustificare” le misure predette.
Secondo la Corte occorre fornire “garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione”.
Per quanto riguarda l’autorizzazione all’attività ispettiva, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di un controllo giurisdizionale, infatti, afferma che “il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata”.
Si rimanda alla consultazione della pronuncia n 366178/2025 per gli altri approfondimenti
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Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ
Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di FAQ sul Prospetto aliquote IMU che ricordiamolo dal 2025 va obbligatoriamente inviato tramite l'applicativo del portale federalismo fiscale.
Tra le prime faq viene indicato che per il primo anno di adozione del Prospetto, e quindi dal 2025, anche nel caso in cui il comune intenda applicare, nella sostanza, le medesime aliquote vigenti nell’anno precedente dovrà, in ogni caso, predisporre il Prospetto tramite l’apposita applicazione informatica (disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2024 nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale), procedere ad approvare il Prospetto medesimo con espressa delibera da parte del Consiglio comunale e, successivamente, trasmettere, tramite la medesima applicazione informatica, il solo Prospetto.
Leggi anche: Prospetto aliquote IMU 2025: compilazione entro il 28 febbraio.
Mancata approvazione prospetto aliquote IMU 2025
Nel documento di sette pagine che il MEF ha condiviso con i Comuni interessati vi è anche un importante chiarimento sulla mancata approvazione del prospetto aliquote imu 2025.
In dettaglio viene chiarito che in virtù di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge
n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.Si precisa che le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.
Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il comune, per l’anno d’imposta 2025, al fine di non incorrere nell’applicazione delle aliquote di base, dovrà procedere ad adottare un’espressa delibera da parte dell’organo competente, non potendo operare – stante la deroga contenuta nel citato comma 767 della legge n. 160 del 2019 – il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dello stesso comma 767, terzo periodo, in forza del quale, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge, trovano applicazione le aliquote vigenti nell’anno precedente.
Le aliquote di base si applicano anche alle fattispecie per le quali il comune abbia stabilito, nelle delibere degli anni precedenti, la c.d. maggiorazione sino allo 0,08 per cento (aliquota dell’IMU oltre la misura massima dello 0,6 per cento per le abitazioni c.d. di lusso e dell’1,06 per gli immobili diversi da queste ultime), nel rispetto dei requisiti fissati dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019.
Si ricorda in ogni caso che la predetta maggiorazione può essere adottata solo se, come previsto dallo stesso comma 755, il comune l’avesse applicata nell’anno 2015, confermata fino all'anno 2019 e, per l’anno 2020 (primo anno di applicazione della nuova disciplina dell’IMU recata dalla legge n. 160 del 2019), fosse stato approvato il medesimo aumento
dell’imposta.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che detti “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”. -
Una tantum filiera apistica: regole per le domande
Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.
Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni di euro, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.
Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.
Una tantum filiera apistica: i beneficiari
In particolare, il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
- c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
- e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto.
- f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
- g. non aver cessato l'attivita'.
Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto
Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo.Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo.
L'importo dell'aiuto e' determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.
Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA
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Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
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CPB: integrazione volontaria e decadenza
L’Agenzia delle Entrate in Telefisco 2025 ha diffuso diversi chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale,
e in particolare su decadenza e cessazione dall'istituto.
Vediamo un chiarimento sul caso di decadenza nella integrazione volontaria dei dati ISA
CPB: integrazione volontaria e decadenza
Veniva domandato se, alla luce della normativa in tema di CPB, un’integrazione volontaria dei dati Isa dichiarati dal contribuente nel 2023, non comporti decadenza dal concordato a prescindere dall’effetto in termini percentuali sul reddito, se il contribuente procede a regolarizzare il differenziale con il ravvedimento operoso sull’anno 2023.
L'agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, la regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 determina l’irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato, delle sole fattispecie richiamate dall’articolo 22, comma 1, lettera e), e comma 2, lettere a) e b), del Dlgs 13/2024, ossia:
- l’omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del medesimo Dlgs 13/2024;
- le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Viene precisato che la causa di decadenza prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto che si verifica a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, non può venire meno per effetto della previsione di cui al comma 3.
A tal proposito la Circolare n.18/E del 17/09/2024 ha chiarito che, al fine di evitare possibili distorsioni nell’applicazione dell’istituto, è necessaria una lettura sistematica del testo normativo e delle fattispecie disciplinate, pertanto “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.