• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

    Le Entrate con una faq del 21 settembre hanno chiarito che è possibile richiedere anche il bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si è avvalsi della detrazione prevista dall'art 16 bis del TUIR ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili, 

    La sostituzione della caldaia deve essere in sintesi una ristrutturazione straordinaria.

    Vediamo maggiori dettagli e soprattutto perché il chiarimento è importante.

    Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

    Un contribuente,, avendo nel 2023 cambiato la vecchia caldaia con una a condensazione, e dovendo nel 2024 acquistare dei mobili nuovi per la stessa abitazione in cui ho sostituito la caldaia, domandava se possa, in questo ambito, usufruire del bonus mobili.

    Le Entrate tramite FAQ pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi, hanno evidenziato che il contribuente può beneficiare del bonus mobili entro il 31 dicembre 2024 soltanto se la sostituzione caldaia è state richiesta nell'ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente pari al 50%.

    L’Agenzia delle entrate, infatti, ha sempre affermato che costituiscono presupposto per accedere al bonus, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (eseguiti su singole unità immobiliari abitative) ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, qualora si configurino almeno come interventi di “manutenzione straordinaria”. 

    Dal quesito, sottolinea l'ADE, non si evince la tipologia di detrazione che il contribuente richiederà per la sostituzione della caldaia e viene chiarito che: 

    • se è quella prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, spetterà anche il bonus mobili,
    • se è quella indicata dall’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 ossia l'“Ecobonus”, concessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non spetterà anche il bonus mobili.

    Soltanto nel primo caso, spiega l'agenzia, sarà possibile per il contribuente richiedere anche il “bonus mobili ed elettrodomestici”. 

    L’agevolazione aggiuntiva è collegata con il bonus ristrutturazione e spetta esclusivamente se il cambio della caldaia rientra tra gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR. Il chiarimento è importante perché il bonus mobili scade il 31 dicembre prossimo. Inoltre, il bonus ristrutturazioni dal 1 gennaio 2025 sarà ridotto dal 50% al 36%.

    Leggi anche:  Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025..

  • La casa

    Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi

    Con una FAQ del 23 settembre l'agenzia delle entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente che ha acceso un mutuo per acquistare l'abitazione principale e per ristrutturarla, cosiddetto mutuo misto.

    Il contratto non specifica l’importo del mutuo destinato all’acquisto dell'immobile e pertanto si domanda per quale importo possa usufruire della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell'immobile.

    Le entrate evidenziano che il contribuente può autocertificare l'importo del mutuo per l'acquisto della casa, vediamo come.

    Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi

    Prima di evidenziare il chiarimento ADE, si ricorda che, l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. 

    Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. 

    L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita. 

    La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. 

    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.

    Nel caso di specie il contribuente ha contratto un mutuo cosiddetto misto, dove non è distinta la parte per acquista da quella per la ristrutturazione necessario all'immobile.

    In questo caso, specifica l'agenzia, premesso che la destinazione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione potrebbe anche risultare nel contratto di compravendita dell’immobile o da altra documentazione della banca mutuante, in assenza di un documento che distingua le differenti finalità e i relativi importi, il contribuente può avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000).

    In essa egli dovrà attestare:

    • quale somma è imputabile all’acquisto dell’abitazione,
    • e quale alla ristrutturazione.

    Sulla base di questo documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il contribuente potrà così richiedere la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione.

    Per i mutui misti, la stessa agenzia nella Guida alle detrazioni sui mutui del 2024 le entrate hanno elencato i documenti da controllare e conservare:

    • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2023 o estratto conto bancario o postale 
    • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale
    • Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta –
    • Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) 
    • Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2023 e che indichi la somma imputabile all’acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell’abitazione principale
    • Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute 

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA

    Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.

    Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.

    Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?

    L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.

    La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:

    • l'attività economica esercitata, 
    • il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022, 
    • gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
    • l’avvenuta o meno adesione al concordato.

    Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.

    Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB

    Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:

    • accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
    • imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
    • opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.

    Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.

    Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:

    • minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.

    La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.

    Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.

    Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetrocui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.

    L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.

    Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.

    Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto.  (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).

    Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.

  • Studi di Settore

    ISA e concordato biennale: le cause di esclusione

    Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.

    In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. 

    Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:

    • soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.

    Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.

    In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.

    Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:

    • viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
    • risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
    • risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
    • viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.

    Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA

    Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

    Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.

    Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. 

    A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

    Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

    Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività

    Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.

    Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale. 

    Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.

    La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. 

    Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.

  • Pace Fiscale

    Dilazione cartelle: le 120 rate dal 2025

    Durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi in data 19 settembre come sempre l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dubbi frequenti emersi in merito alle normative fiscali.

    Relativamente alla recente novità introdotta con la Riforma della Riscossione sulla dilazione dei debiti da cartelle esattoriali, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.

    Tuttavia, le nuove regole sulla rateazione potranno operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.

    Dilazione cartelle in 120 rate: il via dalle domande 2025

    Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del DPR 602/1973, riferito alle rateazioni con l’agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di allungare al massimo i piani di rientro.

    L'agenzia ha confermato che le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

    La riforma fiscale ha introdotto appunto una maxi rateazione a 120 rate mensili come strumento "ordinario" per il contribuente.

    Secondo le norme attuali, il debitore, per accedere alla dilazione deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.

    Dal 2025 quindi, l'accesso alla dilazione decennale è disciplinato dagli stessi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la differenza che occorrerà sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro. 

    Secondo le norme attuali gli indicatori dello stato di difficoltà sono stabiliti in direttive dell’Agenzia. 

    Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio.

    Con le novità della riforma fiscale le modalità applicative degli indicatori saranno stabiliti da un prossimo decreto attuativo delle Finanze. 

    La risposta dell’Agenzia in telefisco 2024 ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno essere fissati da tale decreto.

    Anche la disciplina della rateazione ridisegnata, come modificata dalla Riforma Fiscale, è stata inserita nello schema di Testo Unico della riscossione, appena approvato in via preliminare e trasmesso alle commissioni competenti per i pareri.

  • Adempimenti Iva

    Liquidazione ordinaria di società: no alla nota di variazione post estinzione

    Con la Risoluzione n 47 del 19 settembre le Entrate hanno replicato ad un ricorrente quesito.

    Più volte è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Viene chiarito che non è possibile e pertanto nel caso la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, dove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.

    Società liquidata non può emettere nota variazione: chiarimenti ADE

    L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, ha chiarito che i principi successori applicabili alle operazioni straordinarie, come le fusioni, non si estendono alla liquidazione ordinaria di una società, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA.

    Nelle operazioni straordinarie, come la fusione o l'incorporazione, la società risultante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione

    Tuttavia, la liquidazione ordinaria, che comporta la conclusione definitiva dei rapporti sociali e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non prevede tale subentro.

    Di conseguenza, se la società si estingue senza aver emesso una nota di variazione, i soci non possono sostituirsi ad essa per recuperare l'IVA su crediti non incassati.

    L’Agenzia ha ribadito che, in caso di liquidazione, non si realizza una prosecuzione dell'attività e non vi è alcuna successione nei diritti fiscali della società estinta, come invece avviene nelle operazioni straordinarie. 

    Pertanto, il diritto di emissione della nota di variazione si estingue con la società stessa, escludendo qualsiasi trasferimento ai soci.

    Questo principio si pone in linea con precedenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, rafforzando il concetto che la liquidazione ordinaria e le operazioni straordinarie hanno finalità diverse, con implicazioni diverse in termini di adempimenti fiscali.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale

    Con un comunicato di oggi 17 settembre il MIMIT specifica che iDecreto 3 luglio  con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale pubblicato in GU n 200 del 27 agosto,  ha il fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023).

    Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività, per non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Il MIMIT sinteticamente ha specificato che il decreto prevede due linee di intervento:

    1. la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività; 
    2. la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno cinque anni

    In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire. 

    Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

    Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

    Cessazione del marchio d’impresa: regole

    Ai sensi dell'art 2 l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato  da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non  registrato  per  il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di  produzione del  prodotto  identificato  dal  predetto  marchio  notifica,   alla direzione generale,  il  progetto  di cessazione dell'attività almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione

    Il progetto di cessazione è redatto secondo il format che sara' definito  con  successivo  decreto da  emanarsi  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del presente decreto ossia dal 27 agosto.

    Il  progetto  deve  contenere, in particolare,  l'indicazione  degli  effetti derivanti dalla cessazione, i motivi  economici, finanziari o  tecnici  della stessa, nonché i tempi  di  chiusura  e  le  strategie  inerenti  il marchio in questione, specificando che lo stesso non e' o  non  sarà oggetto di cessione a titolo oneroso  prima  della  cessazione  delle attività

    Al  progetto va  altresì allegata  la  documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso. 

    La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui sopra, comunica  all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti  del marchio in relazione al particolare interesse e  alla valenza  nazionale  dello stesso,  manifestando  l'intenzione  o  meno di  subentrare nella titolarita' del marchio, nel caso in cui  lo  stesso  non  sia stato ovvero non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso entro  la  data della cessazione dell'attivita'.  

    Nel  corso del  suddetto  termine, l'impresa titolare non puo' disporre del marchio mediante cessione  a titolo gratuito. 

    Il mancato riscontro formale da parte della  direzione  generale entro il  termine di cui sopra si  intende come manifestazione di non interesse a subentrare  nella  titolarita'  del marchio. 

    Nel  caso  in  cui  la direzione generale  abbia  manifestato l'interesse a subentrare nella  titolarita'  del  marchio,  l'impresa

    giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi  due  mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione  di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. 

    La direzione generale, a  seguito  del  subentro  nelle  ipotesi previste  dal  presente  articolo,  presenta   all'Ufficio   italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli  articoli 138 e 196 del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n. 30,  per comunicare la variazione  di  titolarita'  del  marchio.

    I  relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del  fondo di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  17  maggio 2022,  n.  50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91. 

    Deposito di domanda marchio inutilizzato

    Con l'art 3 si prevede che la direzione generale,  in  relazione  ai  marchi  per  i  quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che  possano  risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel  rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
     In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

    Marchio cessato di titolarità del Ministero: come rilevarlo

    L'art 5 prevede che l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive ubicate   all'estero, interessata ad utilizzare  uno  o  piu'  marchi  di  titolarita'  del Ministero compresi nell'elenco di  cu  all'art.  4,  puo'  formulare richiesta all'Unita' di missione, indicando gli elementi  informativib inerenti il progetto di  investimento,  con  particolare  riferimento alle ricadute occupazionali. 

    A seguito di ricezione  della  richiesta  'Unita' di  missione  provvede,  ai  fini  di  trasparenza,  a  dare comunicazione sul proprio  sito  istituzionale  della  ricezione  di manifestazione  di  interesse  identificando   il   marchio   oggetto

    dell'istanza. 

    Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia  o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive   ubicate   all'estero,

    interessate ad utilizzare un marchio per  il  quale  sia  stata  gia' inoltrata all'Unita' di missione richiesta  di  utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2. 

    Nei casi di cui sopra  l'Unita'  di  missione  procede,  ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una  valutazione

    comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti  il  medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entita' dell'investimento, ricadute  occupazionali,  settore  di   riferimento,   localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso. 

    L'Unita' di missione, entro sessanta giorni dalla  scadenza  del termine di cui al comma 3, provvede  a  pubblicare  gli  esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e  a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento  del  diritto all'utilizzo del marchio. 

    Nel caso in cui entro il termine  non  vengano presentate ulteriori richieste,  l'Unita'  di  missione  comunica  il

    riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio  all'impresa  che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal  termine

    Il  marchio  viene  messo  a  disposizione  dell'impresa  dalla direzione generale mediante contratto  di  licenza  gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile. 

    In  ogni  caso,  il contratto di licenza si risolve automaticamente,  anche  prima  della

    scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa  cessi l'attivita' o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Contributo Superbonus al 70%: ecco modello per richiederlo

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 360503 del 18 settembre con la Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, noto come fondo perduto superbonus indigenti.

    Col provvedimento appunto è approvato l’allegato modello denominato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni.

    Ricordiamo inoltre che nella GU n 208 del 5 settembre è stato pubblicato il Decreto 6 agosto del MEF con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici che ha stabilito che le domande di cui si tratta vanno inviate entro il 31 ottobre da parte di persone fisiche, a certe condizioni.

    Leggi anche: Fondo perduto superbonus indigenti 2024: domande entro fine ottobre.

    Fondo perduto superbonus 70%: a chi spetta

    Il contributo spetta in presenza di tutti i seguenti requisiti:

    • il richiedente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
    • il richiedente ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto Rilancio;
    • il richiedente ha sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 (di seguito “periodo
      ammissibile”) spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo pe riodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’Irpef con percentuale del 70%;
    • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati sull’unità immobiliare per la quale si ri- chiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui tale unità im- mobiliare fa parte, sulla quale il richiedente ha titolo di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o di detenzione;
      • gli interventi edilizi predetti devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, debitamente comunicata nei termini previsti all’Agenzia delle entrate e accettata dal cessionario

    Fondo perduto superbonus 70%: domanda entro il 31 ottobre

    Secondo quanto stabilito dal provvedimento di ieri 18 settembre si prevede che ai fini della agevolazione, il richiedente, tra l’altro, dovrà attestare i requisiti che danno diritto all’agevolazione, ossia, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, la dichiarazione di:

    • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del medesimo decreto e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto.

    In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene la dichiarazione:

    • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
    • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell'intervento.

    L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
     L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
    Attenzione al fatto che con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: pubblicate le istruzioni per aderire entro il 31 ottobre

    Con la Circolare n 18 del 17 settembre l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per forfetari e soggetti Isa ai fini della adesione entro il 31 ottobre prossimo al CPB concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che si tratta dell’istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. 

    L'Ade nel documento di prassi fornisce numerose risposte ai principali dubbi sulla misura agevolativa, dedicando una sezione apposita al termine del corposo documento di 64 pagine.

    Inoltre, vengono evidenziate:

    • le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa),
    • i benefici, le condizioni, le modalità e i tempi per aderire, 
    • le cause di cessazione e di decadenza.

    Leggi anche:

    Concordato preventivo biennale: principali chiarimenti ADE del 17 settembre

    La sezione finale della Circolare n 18 reca 18 risposte a quesiti ricorrenti riguardanti il CPB, vediamo i principali.

    In riferimento alla condizione di accesso dei debiti tributari viene chiarito che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

    • riguarda l'ammontare complessivo  dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a questa soglia;
    • esso va verificato sulla base della situazione debitoria esistente al 31.12.2023, rilevando solo i debiti della società e non dei singoli soci.

    Per quanto riguarda i soggetti ISA, l’esistenza di una causa di esclusione per il 2023, preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici.

    Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

    Per i contribuenti in regime forfetario viene chiarito che, se nel corso del 2024, essi superino la soglia di euro centomila di ricavi e compensi e non quella di 150.000 euro, il concordato preventivo resta efficace e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva  prevista per i soggetti forfetari.

    In caso di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

    Si rimanda al documento di prassi per gli altri chiarimenti.

    CPB: beneficiari e benefici dell’adesione

    Possono aderire al CPB i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 

    In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa

    L'ade specifica che tra le condizioni per l’adesione vi sono:

    • non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi 
    • o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. 
    • non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

    Attenzione al fatto che il concordato in oggetto è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

    La Circolare n 18/2024 sinteticamente evidenzia che l'adesione alla proposta del Fisco consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. 

    Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva.

    Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre

    Il documento ADE del 17 settembre chiarisce anche che i beneficiari possono aderire come segue:

    • i contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto;
    • i contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). 

    Viene specificato che in entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

    Con Risposta a interpello n 184 del 16 settembre le Entrare chiariscono la tassazione dei premi corrisposti agli studenti più meritevoli della prova finale di un Master Universitario di 2° livello.

    Il dubbio è relativo all'inquadramento come reddito assimilato a lavoro dipendente oppure tra i redditi diversi, i dettagli.

    Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

    L'articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante»

     Ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  1,  lettera  d),  del  TUIR  costituiscono, invece,  redditi  diversi,  se  non  costituiscono  redditi  di  capitale  ovvero  se  non sono  conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese  commerciali  o  da società  in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  né  in  relazione  alla    qualità di lavoratore dipendente, «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali». 

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i premi in questione non sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non sono erogati per sostenere l'attività di studio o formazione degli studenti (art. 50, comma 1, lett. c, del TUIR).

    Invece, tali premi rientrano nella categoria dei "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lett. d, del TUIR) in quanto riconosciuti per meriti artistici, scientifici o sociali. 

    Di conseguenza, è corretta l'applicazione della ritenuta del 25% prevista dall'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 per i premi conseguiti, applicata dall'Università.

    Allegati: