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Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.
Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura
Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio).
Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada.Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
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Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA
Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).
Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988).
Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.
La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi
Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA
Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.
Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale.
In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.
Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente.
Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988 ha previsto che "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".
L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.
Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.
A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie.
I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:
- l’obbligo di fatturazione,
- la determinazione della base imponibile
- il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.
Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.
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Criptovalute e Legge di bilancio 2025: nuova tassazione e nuova rivalutazione
Lo scorso 28 dicembre 2024 è stata approvata anche dal Senato, senza apportare modifiche, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 con il nome di Legge numero 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal giorno 1 gennaio 2025.
Tra le numerose novità presentate dalla Legge 207/2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo (Legge di bilancio 2025: sintesi delle novità), ai commi da 23 a 29 dell’articolo 1 ce ne sono diverse che riguardano le criptovalute o, per meglio dire, le cripto-attività, secondo l’espressione più generica utilizzata dal legislatore.
La tassazione delle criptovalute era stata normata di recente, nel 2022, con primo anno di applicazione l’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Quella dei duemila euro costituiva una soglia (non franchigia, a riguardo si può leggere l’articolo Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia), sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
Come anticipato, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la Legge 207/2024, ai commi da 23 a 25 prevede:
- per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
- l’innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
- l’eliminazione, già dal giorno 1 gennaio 2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.
La tassazione per il 2025 e poi a regime dal 2026
In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell’anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:
- tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
- tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
- tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.
La nuova rivalutazione
In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell’articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.
Con maggiore precisione, è prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.
La misura fondamentalmente ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.
La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.
È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.
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Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025
La legge di bilancio 2025 pubblicata in GU n 305 del 31 dicembre 2024 contiene tra le altre, un'importante novità in materia di tassazione dell’uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti, vediamola.
Auto ai dipendenti: la manovra 2025 punta alla transizione verde
In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, si modifica l’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Tale percentuale è ridotta- al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria
- ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug- in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), -
Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando
La legge di bilancio 2025 prevede novità anche per il CIN.
In dettaglio, si prevede di indicare in dichiarazione dei redditi e nella CU il codice CIN per le locazioni brevi e turistiche. Vediamo cosa prevede la norma e i nuovi adempimenti.
Codice CIN indicato in dichiarazione dei redditi: da quando
Il comma 78 dell'unico art 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.
Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, è previsto il codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Con i provvedimenti suddetti adottati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno quindi definite le modalità di indicazione dello stesso codice (CIN):
- nelle dichiarazioni fiscali,
- e nella certificazione unica.
Si prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall’Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.
Leggi anche Collegamento tra Pos e corrispettivi obbligatorio dal 2026.
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Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe
Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle novità contenute nel Dl n 146/2021 per gli enti associativi.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta, ma per ora la decorrenza di tale norma è ulteriormente prorogata.Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre si prevede, tra gli altri, anche lo slittamento di questo termine.
Già l'Esecutivo all'atto della approvazione del decreto specificava: "si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."
Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l’IVA alle operazioni effettuate, infatti molte volte beneficiano della esenzione, però il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA, vediamo maggiori dettagli.
Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe
Dal 1° gennaio prossimo dovevano diventare efficaci le novità previste dal Dl n 146/2021 per gli enti associativi.
In particolare, tra le cessioni e prestazioni interessate dalle modifiche vi sono quelle effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
Tutte queste operazioni sono fino al 31 dicembre 2024 escluse dall’IVA, per cui gli enti interessati non sono tenuti a documentarle e neppure a registrarle.
Dal 1° gennaio 2025 dovevano diventare rilevanti ai fini dell’imposta. Tale previsione normativa è prorogata con il Milleproroghe e in particolare, il comma 9, dell’articolo 3, di modifica del secondo periodo del comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.
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E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025
Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Ricordiamo che tale proroga era già contenuta nel Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio
La misura è una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, ritenendo non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti. Facciamo un riepilogo.
Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto
L’articolo 3, comma 3, del DL n 215/2023 prorogava, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si prorogava per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
E' bene sottolineare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022, ora la proroga compare anche nel Milleproroghe 2025 che, come ogni anno dovrà essere convertito in legge ma nel frattempo è pubblicato in GU n 302 del 27.12.
In sintesi quindi i medici potranno rilasciare ai clienti la fattura cartacea, oppure potrà essere inviata in un qualunque formato elettronico purché non transiti dallo Sdi.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica.
Dalle fatture elettroniche che transitano nello Sdi non devono mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.
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Mutui prima casa: cosa prevede la legge di bilancio 2025
Pubblicata in GU n 305 del 31 dicelbre Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.
Tra le altre novità vediamo cosa prevede per l'agevolazione dei mutui prima casa.
Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio
Il comma 112 dell'art 1 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia
rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027.
In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:
- prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.
Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.
Ricordiamo che il fondo di garanzia mutui per la prima casa istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento. -
Accise birra 2025: cosa prevede la legge di bilancio
La legge di Bilancio 2025 approvata anche in Senato entrerà in vigore dal 1° gennaio, vediamo le novità sulle accise per la birra.
Accise birra: cosa prevede la legge di bilancio 2025
L’articolo 1, ai commi 72 e 73 stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.
Le disposizioni in esame modificano i commi 3-bis e 3-quater dell’art. 35 del decreto legislativo 504 del 1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.
Si segnala, preliminarmente, che l’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 504 prevede, per la birra, l’accisa pari a euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
La modifica in esame prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023.Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).
Attenzione al fatto che la nozione di microbirrificio, ossia una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e avente determinate caratteristiche, è definita dal decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (G.U. n. 138 del 2019).
La modifica al comma 3-quater del medesimo art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023):- a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
Si prevede, inoltre, che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il citato decreto n. 138 del 4 giugno 2019 come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).