• Locazione immobili

    CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

    Entro il 1° gennaio 2025 occorre richiedere il CIN affitti brevi e turistici in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. 

    Quindi, specifica il Ministero del Turismo, si intende che dal 2 gennaio 2025 è suscettibile di sanzione chi non provvede per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.

    A chi rivolgersi per assistenza.

    CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

    Il Ministero ha specificato che, per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:

    Sono, inoltre, disponibili le FAQ aggiornate al 22 novembre.

    Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario procedere direttamente tramite i canali di assistenza previsti dalla piattaforma BDSR.

    Ricordiamo che per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), occorre accedere alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. 

    Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, si può procedere con l’istanza.   

  • Crisi d'impresa

    Notifica di cartella società fallita: risvolti sul Curatore

    Per la Cassazione la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad una società dichiarata fallita non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel Fallimento. 

    Si tratta del principio espresso nella Ordinanza n 26989 del 16 ottobre scorso, vediamo il caso di specie.

    La notifica alla società fallita, legittima la notifica anche al Curatore

    Una Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e l'appello incidentale proposto da una Spa in liquidazione e in fallimento, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES.

    La CTR respingeva l'appello principale dell'ADE e l'appello incidentale della Spa evidenziando che:

    • 1) la notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società fallita era illegittima in ragione della previsione dell'art. 51 L.Fall., ben potendo l'Agente della riscossione insinuare al passivo il proprio credito sulla base del semplice estratto di ruolo;
    • 2) con riferimento alle censure proposte dalla società si rimandava integralmente alla sentenza di primo grado.

    L'agenzia proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

    Con il primo motivo di ricorso, l'ADE deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente deciso la controversia sulla base di una questione – la violazione dell'art. 51 della L.Fall– che non è mai stata tempestivamente proposta in primo grado.

    Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 L.Fall., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'impossibilità di notificare agli organi del fallimento la cartella di pagamento.

    La Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo è fondato e assorbe l'esame del primo motivo.

    La vicenda processuale è scaturita da un controllo manuale svolto ai sensi dell’articolo 36 –bis del testo unico in tema di accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973. 

    Oggetto del controllo era una dichiarazione dei redditi, “Modello 770” presentato da una società.

    Dal controllo è risultato che la società, pur avendo dichiarato come dovute determinate somme a titolo d’imposta, non le aveva poi versate. 

    Al fine di recuperare le somme dovute all’erario, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha proceduto con l’iscrizione a ruolo.

    Quando l’ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle imposte, la società era già stata dichiarata fallita, e si è proceduto con l’iscrizione a ruolo “straordinario”. 

    In proposito il terzo comma dell’articolo 11 del testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.” 

    L'ufficio si era avvalso di questa particolare procedura in quanto era già stata emessa la sentenza di fallimento della società debitrice delle imposte.

    La società ha impugnato la cartella di pagamento principalmente per tre motivi e secondo i quali:

    •  la cartella non era stata preceduta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità;
    • non sussistevano gli estremi per l’iscrizione della società stessa nei ruoli straordinari;
    • in presenza di una procedura concorsuale, non sia possibile notificare una cartella di pagamento.  

    Le osservazioni della società sono state accolte solo parzialmente, sia in primo grado che in sede di appello.

    I giudici tributari hanno ritenuto che:

    • in caso di controllo ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 non vi è l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
    • la dichiarazione di fallimento già pronunciata è condizione sufficiente per l’utilizzo della procedura di urgenza dei ruoli straordinari;
    • la cartella di pagamento è da annullare, in quanto emessa in violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare (Rd. N. 267/1942), in base al quale “…dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

    In sede di giudizio per Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che l’attività di notifica di una cartella di pagamento non può essere assimilata all’esercizio di un’azione esecutiva. 

    La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che la notifica al curatore fallimentare è “…necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti.” 

    La motivazione ha confermato che la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, pertanto la sua notifica non viola il disposto del citato articolo 51 della legge fallimentare. 

    Pertanto è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nella parte in cui, i giudicidi merito, avevano ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento agli organi del fallimento.

  • Successioni

    Trasferimenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai sulle novità

    Con lo Studio n 100/2024Notai forniscono chiarimenti sui trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.

    Lo studio analizza:

    • il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
    • società di capitali – holding e società di mero godimento;
    • Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente,
    • Società di persone,
    • Società non residenti.

    Vediamo i commenti dei Notai sul primo punto.

    Trasferimenti esenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai

    I Notai evidenziano che con la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 viene mantenuta l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma vengono meglio chiariti le condizioni e l’ambito applicativo della stessa.
    Lo studio evidenzai che si conserva altresì la previsione relativa alla subordinazione del beneficio al rispetto del requisito del controllo di diritto, di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., per l’ipotesi di trasferimento di quote sociali o azioni di società di capitali soggette all’Ires, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al reg. (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato).

    Rispetto ad esso viene tuttavia meglio puntualizzato che deve trattarsi del trasferimento di una partecipazione che determini l’acquisizione o l’integrazione di un controllo già esistente.
    La più importante novità, spiegano i Notai è la  previsione di una disciplina differenziata degli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’esenzione in parola.

    Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, nell’ottica di superare i dubbi interpretativi sorti in ragione della precedente formulazione della norma, contempla tre diverse ipotesi:

    • in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • n caso di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento3.

    In tutti questi casi, per poter godere del beneficio fiscale, gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o, viene aggiunto rispetto alla formulazione precedente della norma, al patto di famiglia.

    In continuità con la disposizione nella versione vigente, il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

  • Contribuenti minimi

    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività. 

    Vediamo il caso di specie.

    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente. 

    Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario. 

    Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.

    Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro. 

    Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece  di quella ordinaria del 15%, vale a dire:

    • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    • che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo;
    • che, nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.

    L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. 

    Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Legittima l’autotutela sostitutiva peggiorativa per il contribuente

    La sentenza numero 30051 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 novembre 2024, legittima la possibilità per l’ufficio, anche durante il contenzioso, di sostituire un accertamento già emesso con uno diverso, più gravoso per il contribuente.

    Tecnicamente il procedimento prende il nome di autotutela sostitutiva peggiorativa.

    Nel caso esaminato dalla Corte un primo accertamento veniva emesso a fronte di indagini finanziarie; ma poi, durante il giudizio sul primo accertamento, l’atto veniva annullato in autotutela e al suo posto ne veniva emesso uno più gravoso per il contribuente.

    Fondamentalmente l’ufficio annullava la precedente contestazione e ne emetteva una nuova, basandosi semplicemente su una nuova valutazione del medesimo fatto.

    La sentenza 30051/2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30051, pubblicata il 21 novembre 2024, ci spiegano che l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva da parte dell’ufficio è legittima a fronte di vizi del precedente atto, sia di natura formale che sostanziale.

    Il punto essenziale è l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, in rispetto del quale, appunto, l’Agenzia delle Entrate può, in qualsiasi momento annullare in autotutela un atto di contestazione, gravato da vizi di natura formale o sostanziale, ed emetterne uno nuovo anche più sfavorevole per il contribuente.

    Gli unici veri limiti all’esercizio di tale potere di autotutela, ci spiega la Corte, sono:

    • il decorso del termine per l’accertamento previsto per il singolo tributo, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 43 del DPR 600/1973 e dall’articolo 57 del DPR 633/1972, rispettivamente per imposte sui redditi e IVA;
    • la necessità che sull’atto oggetto di autotutela non sia stata  pronunciata una sentenza passata in giudicato.

    Un tale potere, attribuito all’ufficio, di cambiare la propria posizione nei confronti del contribuente, anche con una pretesa più gravosa, anche nel corso di un giudizio pendente, con una arbitrarietà scandita dall’assenza di limitazioni all’esercizio di questa facoltà, pur se legittimo in base al diritto, lascia comunque perplessi in termini di equità intrinseca, in quanto costituisce un principio che attribuisce all’ufficio uno squilibrato potere coercitivo nei confronti del contribuente, anche dentro il processo.  

    Differenze con l’accertamento integrativo

    Nel corso della medesima sentenza numero 30051, pubblicata il 21 novembre 2024, la Corte di Cassazione precisa anche le differenze che intercorrono tra tale autotutela sostitutiva e l’istituto dell’accertamento integrativo, ex articolo 43 comma 3 del DPR 600/1973 e articolo 57 comma 4 del DPR 633/1972, rispettivamente per imposte sui redditi e IVA.

    Grazie all’autotutela sostitutiva l’atto originario, gravato da vizi formali o sostanziali, viene sostituito da un nuovo accertamento basato sugli stessi elementi già considerati nel precedente atto di contestazione; diversamente, con l’accertamento integrativo il precedente atto di contestazione resta valido, ma, al sopraggiungere di ulteriori e nuovi elementi, viene emesso un nuovo atto di contestazione, che configura una pretesa aggiuntiva, per il medesimo tributo e il medesimo periodo d’imposta.

    Quindi, fondamentalmente con l’autotutela sostitutiva gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava il primo accertamento, vengono rivalutati ex novo in un momento successivo e in una maniera completamente diversa da quella originaria.

    Diversamente, con l’accertamento integrativo non avviene nessuna rivalutazione di quanto già contestato con il primo atto, che resta valido, ma al quale segue poi una integrazione di pretesa, basata su nuovi elementi sopraggiunti successivamente.

    In definitiva, quindi, è la mancanza o la presenza di nuovi elementi che legittima una autotutela sostitutiva peggiorativa o un accertamento integrativo. Tuttavia il confine tra le due situazioni resta abbastanza labile e astratto in una moltitudine di situazioni concrete.

    I principi di diritto

    Sulla sentenza numero 30051/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno  pubblicato quindi i seguenti tre principi di diritto sulla questione prima commentata:

    1. in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’articolo 2-quater, comma 1, DL numero 564 del 1994, convertito dalla Legge numero 656 del 1994 e dal successivo DM numero 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, Legge numero 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli articoli 2, 23, 53 e 97 Costituzione in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
    2. In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli articoli 43, quarto comma (ora terzo), DPR numero 600 del 1973 e 57, quarto comma, DPR numero 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione.
    3. In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli articoli 2 e 53 Costituzione; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità.

  • IMU e IVIE

    ICI Enti non commerciali: recupero dell’esenzione per gli anni 2006-2011

    Nel DL Salva Infrazioni convertito in legge n 166/2024 viene inserito in sede referente un articolo che risolve la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.

    Vediamo i dettagli della norma.

    Cosa prevede il Dl Infrazioni sulla procedura UE per esenzione ICI enti non commerciali

    L’articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.
    In particolare:

    • i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, 
    • con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, 
    • o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, 
    • sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell’ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.

    Inoltre si prevedono i seguenti casi di esclusione dal versamento dell’imposta in esame:

    • se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti;
    • se l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

    Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.

    Attenzione, la scadenza dell'invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, è slittata con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli e un ripilogo delle regole dell'adempimento in oggetto.

    Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA

    Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. 

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

    • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
    • c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla datadel 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.

    Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
    • c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni), i soggetti:

    • a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
    • b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati e la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati  nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

    Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

    Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

    • 31ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
    • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

    Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con due allegati e relative schede tecniche.

    Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:

    • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
    • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

    Attenzione di seguito i dettagli della proroga.

    ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024

    Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall'art 3 del DL n 39/2024.

    Si proroga l'invio delle comunicazioni:

    • per le spese già sostenute nel 2024,
    • o per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Nuovo ordinamento professionale dei Commercialisti: cosa contiene

    Con un comunicato stampa del 19 novembre il CNDCEC infoma di aver approvato il nuovo ordinamento professionale.

    Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche, viene precisato che la riforma interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione, vediamo una sintesi di cosa è stato modificato.

    Nuovo Ordinamento professionale commercialisti: cosa contiene

    Come specificato nel comunicato stampa del CNDCEC datato 19.11 le modifiche sono state apportate:

    • all’oggetto della professione
    • alle norme sulle incompatibilità
    • sull’esercizio della professione in forma associata
    • sulla disciplina del tirocinio
    • sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale, 
    • su morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, 
    • sulla disciplina dei compensi
    • sull’assicurazione professionale
    • sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.

    Il Presidente De Nuccio hsi è espresso in proposito evidenziando che: “Con l’approvazione di questo testo abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento. “

    La riforma, come detto è ampia e organica e il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento.

    Nuovo Ordinamento Commercialisti: il sistema misto per le elezioni

    Il comunicato specifica anche che, in merito alle elezioni del Consiglio nazionale, si è scelto un sistema elettorale misto, ossia: 50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti.

    Viene confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45

    Si mira con le novità al coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e alla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia  di quelli nazionali.

    Secondo De Nuccio:  “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema ante riforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

    Infine, per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

    Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.

    Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
    Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.

    Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercioindustria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti

    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 
    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
    • Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    Le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 23 del 19 novembre sull'IME Investment management exemption.

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 23 del 19 novembre fornisce il quadro diriferimento sulle disposizioni in tema di Investment management exemption (Ime) e fornisce le indicazioni agli uffici per garantire l’uniformità di indirizzo. 

    Ricordiamo che l'IME è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 255 legge n. 197/2022) con l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del Tuir.

    La novità prevede una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti.

    Con il Decreto MEF del 22 febbraio 2024 sono state stabilità le disposizioni attuative della norma, definendo:

    • i veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato,
    • i requisiti di indipendenza dei veicoli di investimento per applicare la presunzione legale introdotta dalla legge di Bilancio 2023
    • i requisiti di indipendenza che deve avere l’asset manager.

    Con la Circolare n 23 si analizzano le modalità di attuazione della disciplina Ime, tenendo conto anche delle linee guida contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, in attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, da applicare alla remunerazione relativa alle prestazioni di servizi infragruppo, funzionali alla gestione delle attività di investimento, rese da un soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, nel rispetto del principio di libera concorrenza (articolo 110, comma 7, del Tuir).

    Occorre evidenziare che una delle condizioni previste per beneficiare della presunzione legale è che tale remunerazione per l'attività svolta nel territorio dello Stato sia supportata da idonea documentazione. 

    La circolare in proposito ha chiarito che la documentazione predisposta dal contribuente si può considerare idonea quando consente all’Amministrazione finanziaria il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento.

    Infine si foniscono indicazioni pratiche per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo e analizza il tema dell’idoneità della documentazione.

    Allegati: