• Determinazione Imposta IRES

    Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione

    La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.

    Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.

    L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.

    La sentenza 22139/2024

    La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.

    Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).

    Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.

    In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.

    Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene   quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).

    In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.

  • Enti no-profit

    Contributo ambulanze ETS: il Ministero attiva la piattaforma

    Sul sito del Ministero del lavoro viene pubblicato l'avviso per le domande per il contributo per l'acquisto di ambulanze da parte di enti del volontariato.

    In dettaglio, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.lgs. 117/2017, relativo ai contributi in oggetto, si comunica che è aperta la piattadorma per le domande di:

    Ricordiamo che l'art 76 discipilna il contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, prevedendo che le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

    Attenzione al fatto che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

    Contributo ambulanze ETS 2024: aperta la piattaforma

    Il Ministero comunica che a partire dalla domanda di contributo per le spese sostenute da ODV iscritte al RUNTS e fondazioni del Terzo Settore nel 2024, le medesime dovranno essere presentate unicamente tramite una piattaforma informatica dedicata, sia nel caso di enti singoli, sia nel caso di enti aderenti a reti associative nazionali.

    Per consentire agli enti interessati di prendere visione di questo nuovo strumento informatico e delle connesse procedure, si pubblicano due presentazioni: 

    • la prima dedicata ai singoli enti che intendano presentare la domanda di contributo, compresi gli enti aderenti a reti associative nazionali iscritte al RUNTS; 
    • la seconda dedicata alle reti associative nazionali, per gli adempimenti e le procedure di loro competenza.

    Nel guide viene evidenziato anche l'iter temporale delle domande:

    • per gli ETS (guida 1):
    • per le reti di ETS (guida 2):

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Invio dati all’ADE per spese di trasporto pubblico: FAQ del 5.11

    Il 5 novembre sono state pubblicate 4 faq sul sito ADE con chiarimenti sulle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Ricordiamo che, tali spese devono essere comunicate all'ADE, dall'ente pubblico o privato di trasporto, ai fini della Dichiarazione Precompilata.

    In dettaglio, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche.

    Con la stessa comunicazione, i soggetti che erogano rimborsi di tali spese trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata. 

    Ricordiamo che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, leggi anche: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata 

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 5 novembre 4 faq di chiarimento, vediamole. 

    Spese di trasporto pubblico: l’ente che invia i dati deve informare l’abbonato?

    La FAQ ADE chiarisce che è sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento del fatto che:

    • i dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata 
    • e che può essere esercitato il diritto di opposizione secondo le modalità previste e regolate dal paragrafo 9 “Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il contribuente infatti deve sempre essere messo in condizione di esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle spese da lui effettuate. 

    Le modalità per l’esercizio dell’opposizione sono consultabili al seguente link: Schede – Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per la dichiarazione dei redditi precompilata

    Spese di trasporto pubblico: per quali abbonamenti non si inviano i dati?

    Veniva chiesto se sia prevista la trasmissione dei dati di spesa nei casi di vendita di abbonamenti esclusivamente di tipo impersonale che quindi possono essere utilizzati da chiunque.

    Le entrate hanno specificato che, come da documento di prassi (Circolare 14/E del 2023), il titolo di viaggio deve contenere ogni informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). 

    Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato. 

    Se invece, il titolo stesso non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non dovranno essere trasmessi, in quanto l’azienda non ha disponibilità di un dato obbligatorio.

    Spese trasporto pubblico: chi eroga il rimborso è tenuto a comunicare i dati?

    Veniva domandato come debba comportarsi l’azienda di trasporto se ha gestito solo il rimborso del titolo di viaggio venduto da altro soggetto.

    Le Entrte evidenziano che l’azienda di trasporto deve sempre comunicare i rimborsi anche in mancanza dei dati di spesa. 

    Se l’azienda di trasporto eroga un rimborso a fronte di un titolo emesso da altro soggetto e attraverso la procedura di rimborso raccoglie i dati richiesti dal Tracciato Record D delle specifiche tecniche, deve sempre comunicarlo. 

    Se l’azienda di trasporto invece ha a disposizione anche i dati di spesa dell’abbonamento per cui, nello stesso anno, ha erogato un rimborso, dovrà comunicare l’importo netto dell’abbonamento utilizzando il tracciato Record C (spesa).

    Spese trasporto pubblico: opposizione all’invio dati, come fare

    Le Entrate nella sezione del proprio sito internet dedicata alla opposizione alla comunicazione dati delle spese di trasporto pubblico, aggiornata al 5 ottobre, evidenziano che i contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

    È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:

    1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta,  
    2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione – pdf. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

    Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024.

  • Accertamento e controlli

    Prezzo di cessione immobili < del mutuo: valido l'accertamento

    Con l'Ordinanza n. 25854/2024 la Cassazione ha sancito che l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.

    La documentazione bancaria acquisita e la perizia di stima redatta per l’erogazione del prestito costituiscono un quadro indiziario idoneo a legittimare l’accertamento induttivo 

    Vediamo i fatti di causa.

    Cessione immobili con prezzo di vendita < del mutuo: valido l'accertamento

    L’Agenzia delle entrate inviava un atto di accertamento ad una società immobiliare recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati irrogando le relative sanzioni.

    L’Agenzia contestava alla società che in relazione all’anno 2005 e per alcune cessioni immobiliari erano indicati dei prezzi di vendita che, a seguito di attività investigativa bancaria, si erano rivelati inferiori all’importo dei mutui accesi dagli acquirenti e alle perizie redatte per l’accensione degli stessi.

    L'immobiliare impugnava l’atto impositivo presso la CTP, ricorso che veniva respinto.

    La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’impugnazione e l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione contro la pronuncia di merito.

    In Cassazione l'agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 41-bis del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972 in quanto a suo avviso, la sentenza del giudice tributario regionale non aveva valutato adeguatamente gli elementi presuntivi offerti in ordine all’inattendibilità del prezzo indicato nelle compravendite e, soprattutto, aveva svalutato la circostanza che i mutui accesi dagli acquirenti riguardavano somme superiori al prezzo in questione.

    Inoltre l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme sudette nonché degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, in quanto la sentenza è censurata nella parte in cui considera fatto notorio la circostanza che gli acquirenti abbiano ottenuto perizie sovrastimate per conseguire somme maggiori a titolo di mutuo.

    La Suprema corte in riferimento alle compravendite e agli immobili ha statuito che è stata acquisita:

    • adeguata documentazione bancaria, 
    • la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo 

    ed entrambi questi documenti recano un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento.

    Tali elementi corroborano secondo la Suprema Corte un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza che è idoneo a giustificare l’accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39 comma 1 lettera d) del Dpr n. 600/1973.

    E' stato questo, specifica la Cassazione, l’indirizzo costante sostenuto dai giudici di legittimità e, per tale ragione, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha tenuto conto degli elementi della fattispecie emersi dagli atti.

    La corte sostiene che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente e ciò non comporta alcuna violazione in materia di onere della prova.

    Le presunzioni di cui all’articolo 2729 cc non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Spetta ai giudici di legittimità stabilire se la norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta.

    La Suprema corte ha ritenuto che la sentenza impugnata ha violato i principi di diritto costantemente affermati dai giudici di legittimità in materia di fatto notorio.

    È stata, difatti, attribuita tale natura al “dato di comune esperienza che vengano effettuate perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggiore importo”.

    Per tutto quanto premesso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente e affermando il seguente principio di diritto: 

    • il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.  Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.

  • Agricoltura

    Agevolazioni in agricoltura: domande per Generazione terra fino al 29.11

    Ismea, a seguito della apertura delle domande per la misura Generazione terra avvenuta il 30 ottobre scorso, con avviso informa del fatto chel la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.  

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.  
    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.             

    La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.

    L'intervento finanziario prevede:

    • 1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
    • 2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

    Le domande per generazione terra possono essere presentate dal 30 ottobre prossimo sul portale ISMEA, vediamo tutte le regole.

    Generazione Terra 2024: che cos’è?

    ISMEA con un comunicato del 20 settembre informa della nuova edizione di generazione terra con cui si finanziano i giovani imprenditori agricoli che vogliono acquistare terreni.

    In dettaglio la misura Generazione Terra 2024 è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2024: i beneficiari dell’agevolazione in agricoltura

    L'agevolazione per l'agricoltura erogata da ISMEA si rivolge a:

    • a) Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • b) Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
    • c) Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.

    Generazione Terra 2024: presenta la domanda entro il 29 novembre

    L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande per generazione terra 2024 possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.

    Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.

    In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all’Utente il codice progetto. 

    L’Utente riceve, quindi, presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall’indicazione della data e dell’ora in cui la presentazione ha avuto luogo. 

    Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alla misura Generazione Terra 2024

  • Determinazione del Reddito

    Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

    Nel contesto del reddito d’impresa, il compenso corrisposto agli amministratori di società di capitali è regolato dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, il quale prescrive che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”.

    La norma ha carattere imperativo e, in conseguenza di ciò, l’esistenza della delibera che determina esplicitamente l’entità del compenso dell’amministratore (in mancanza di previsione statutaria) è essenziale, sia ai fini civili che fiscali.

    Infatti, da un punto di vista civilistico, in mancanza della delibera, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte degli amministratori, è nullo; mentre, dal punto di vista fiscale, il compenso, anche se corrisposto, non sarà deducibile per l’impresa.

    Unica eccezione il caso in cui il compenso e la sua entità sia espressamente previsto dall’atto costitutivo della società.

    In questo contesto normativo si inseriscono le prestazioni di servizi professionali resi dagli amministratori alla società amministrata non in qualità di amministratori ma in qualità di consulenti esterni.

    Non è infatti inusuale che gli amministratori prestino servizi di consulenza specialistica o servizi professionali alla società amministrata: la natura di queste prestazioni è estranea ai servizi prestati in qualità di amministratori.

    È consuetudine consolidata quella di considerare tali costi, i servizi prestati dagli amministratori come consulenti esterni, come estranei a quanto disposto dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, in quanto prestazioni per natura estranee all’incarico di amministratore.

    Anche la società più prudente usualmente non prevede una delibera assembleare per un costo di questa natura; tutt’al più, per certificare il costo e non offrire il fianco a possibili contestazioni sulla deducibilità fiscale, può prevedere la stipula di uno specifico contratto tra impresa e consulente.

    Ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione cambia radicalmente l’approccio a questa tipologia di costi.

    L’ordinanza 20613/2024 della Corte di Cassazione

    L’ordinanza numero 20613 della Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024, prende in esame proprio la deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in qualità di professionisti o consulenti esterni; quindi la deducibilità non di costi relativi all’attività di amministratori, bensì di costi per servizi o per consulenza.

    La novità, per cui si segnala l’ordinanza 20613/2024, è che la Corte scardina radicalmente il paradigma consolidato dagli usi prima indicato.

    Nella situazione esaminata l’Agenzia delle Entrate contestava le somme corrisposte per prestazioni di servizi di consulenza agli amministratori di una società, prestati a fronte di specifici contratti, in quanto tali contratti sarebbero stati simulati: secondo l’agenzia questi documenti servivano a mascherare dei compensi attribuiti agli amministratori, i quali non sarebbero stati deducibili in quanto privi di apposita delibera dell’assemblea.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, non contestava l’estraneità dei servizi di consulenza rispetto alle mansioni di amministratore, ma, per il solo caso specifico, contestava una simulazione abusiva da parte della società.

    La Corte di Cassazione invece supera questa impostazione e dichiara il seguente principio di diritto: “la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli articoli 2389, comma 1, e 2364, comma 1, numero 3 Codice civile, è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’articolo 1418, comma 1, Codice civile, non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci”.

    La Corte quindi, con una interpretazione restrittiva, di chiaro intento antielusivo, dell’articolo 2389 del Codice civile, ritiene che il punto non sia la presunta simulazione dei contratti, ma il fatto che, ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali, è necessario che ci sia alla base una quantificazione nello statuto o in una delibera assembleare, senza che vi sia possibilità di aggirare il disposto normativo facendo ricorso a contratti per prestazioni di servizi o di consulenza prestati dagli amministratori alla società amministrata.

    Con altre parole, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, tutti i compensi corrisposti agli amministratori di società sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 2389 comma 1 del Codice civile e non solo quanto corrisposto in relazione al mandato di amministratore.

    L’interpretazione di certo è restrittiva, ma forse non è implausibile, se si vuole attribuire alla norma pieno potere antielusivo.

    Altri approfondimenti sull’argomento

    Per un approfondimento su altre questioni relative il compenso corrisposto agli amministratori di società, è possibile leggere gli articoli:

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La Direzione Cinema e Audiovisivo informa della pubblicazione del decreto direttoriale del 28 ottobre 2024, n. 3494, recante Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024”.

    In particolare, si comunica la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative all’annualità 2024. 

    Qui la pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL.

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha specificato che dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l’idoneità al credito d’imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

    • opere cinematografiche,
    • opere televisive e opere web,
    • documentari,
    • opere di animazione,
    • cortometraggi,
    • videoclip.

    Il credito d’imposta per le imprese di produzione previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, è stato previsto dal Decreto n 225/2024 del Ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

    Viene previsto che le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite:

    • richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione
    • richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione

    Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell’opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell’opera per i videoclip.

    Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi elegibili sostenuti.

    Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).

    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità:

    • per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva;
    • al 100% dell’importo approvato per le sole richieste definitive.

    Per le richieste di assistenza collegate all’utilizzo della piattaforma sono a disposizione varie risorse di seguito elencate: 

    • consultare la guida online “hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande,
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma Dgcol
    • attivare un ticketdi assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area riservata (Dgcol) da inviare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Allegati:
  • Locazione immobili

    CIN e dispositivi di sicurezza: FAQ e dubbi sui termini degli adempimenti

    In data 22 ottobre il Ministero del Turismo ha comunicato con avviso che il termine di adempimento per munirsi del CIN codice identificativo nazionale, è stato prorogato al 2025.

    In particolare, viene specificato che con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. Di conseguenza slittano anche i termini di applicabilità delle sanzioni.

    In merito però ai dispositivi di sicurezza, di cui debbono essere munite le strutture ricettive, è stata pubblicata, dopo la proroga al 2025, una FAQ che parrebbe chiarirne i contorni, vediamo i dettagli.

    Dispositivi di sicurezza negli immobili in locazione breve e turistica: termine per provvedere

    Ricordiamo che 'art 13 ter comma 7 del DL n 145/2023 prevede che: Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. 

    In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

    Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

    Attenzione al fatto che, relativamente ai dispositisi di sicurezza, il 22 ottobre, il Turismo ha integrato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti e in particolare ha specificato che il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.  

    Si presume pertanto che il termine ultimo possa essere il 1° gennaio 2025 come recentemente prorogato.

    Affitti brevi e turistici: caratteristiche dispositivi di sicurezza

    In merito alle  caratteristiche dei dispositivi di sicurezza nelle strutture ricettive, il Ministero ha precisato che devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. 

    Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).

    Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. 

    Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

    Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

    Si segnala che all'atto della richiesta del CIN la piattaforma chiede di flaggare il campo della presenza nella struttura dei dispositivi di sicurezza, altrimenti la procedura non può proseguire correttamente.

    Inoltre, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

    Leggi anche: Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo 

    Affitti brevi: quali sono le regole per gli estintori?

    Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

    Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.

    Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). 

    Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.

    Dispositivi di sicurezza affitti brevi: serve un tecnico abilitato e un progetto di impianto?

    A tale quesito il Ministero specifica che ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.  

    Affitti brevi e turistici: sanzioni per chi non è in regola con le norme di sicurezza

    L'art 13 ter comma 9 stabilisce le sanzioni per chi non è in regola con le norme su indicate relative agli estintori ed ai dispositivi di sicurezza.

    In particolare, si prevede che chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7 ossia in caso di mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili , con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. 

    Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Bonus asili Cassa Commercialisti: in scadenza il 31 ottobre

    E' in scadenza il bonus asili della cassa commercialisti.

    In particolare, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.

    Come specificato nel bando, al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2023 al 31/07/2024 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: beneficiari

    Possono beneficiare del bonus gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2022 (modello redditi 2023) un reddito professionale fino a € 35.000,00. 

    Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: la domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2024 al 31 ottobre 2024. 

    Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

    Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

    • documento di identità in corso di validità; 
    • in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura; 
    • ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno: 
      • a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
      • b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2023 al 31/7/2024. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.