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Credito per le ZLS: fissata la % di fruizione
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.
Milleproroghe: novità per le ZLS
Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.
Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025.
Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.
Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal Provvedimento n 570036 del 12 dicembre fissata al 100%
Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni.
Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.
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Schermatura protettiva da radiazioni: quali aliquota IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 306/2025, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% a un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni utilizzato in ambito medico.
Nonostante il parere tecnico favorevole dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa emergenziale COVID-19.
Vediamo i dettagli
Schermatura protettiva da radiozioni: quali aliquota IVA
La società ALFA aveva importato dagli Stati Uniti un sistema di protezione composto da pannelli in acrilico equivalenti a 1 mm di piombo, capaci di abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse durante esami radiologici e interventi invasivi (es. impianto di stent)
Il dispositivo, classificato come accessorio medico alla voce doganale NC 9022 90, era stato inizialmente assoggettato all’IVA ordinaria del 22%.
ALFA ha chiesto chiarimenti per sapere se, in virtù della classificazione doganale, potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, per i dispositivi utili al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa introdotta dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede una lista tassativa di beni per i quali è ammessa l’IVA al 5%. Tra questi, figura – ad esempio – il tomografo computerizzato, classificato con il codice TARIC ex 902212, ma non il dispositivo oggetto dell’interpello.
Nonostante il prodotto sia classificabile come “apparecchio basato su radiazioni ionizzanti” (voce doganale NC 9022 90), non rientra tra quelli elencati nell’Allegato 1 della circolare ADM n. 5/D del 2023.
Essendo l’elenco chiuso e non ampliabile per analogia, non è possibile applicare l’aliquota agevolata nemmeno per beni simili per funzione o destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il dispositivo in oggetto non beneficia dell’aliquota ridotta del 5%. Le sue cessioni devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile estendere l’agevolazione prevista per i tomografi o altri dispositivi specificamente citati nella normativa emergenziale.
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Silenzio-assenso permessi a costruire: da quando
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche in ambito edilizia.
Vediamo tutti i dettagli.
Silenzio-assenso permessi a costruire: da quando
L’articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
L’articolo 40 modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito TU Edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
L’articolo 20 TU Edilizia prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda allo sportello unico.Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.
Il comma 8 previgente alla novella dispone che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi.
In particolare, la lettera a) sopprime la parte del medesimo comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi.
La lettera b) integra invece il medesimo comma 8, primo periodo, assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio- assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire. -
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe approvato in data 11 dicembre tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA,
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Più tempo per coordinare le norme
Stando alla bozza del Milleproroghe approvata il giorno 11 dicembre, si prevederebbe il differimento di un anno della loro entrata in vigore.
Infine, ricordiamo che il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato l’intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri anche il Testo unico in materia di IVA.
Si attende il testo del provvedimento.
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Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli
Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.
Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.
Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.
In dettaglio
Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:
- Controlli sulla comunicazione preventiva.
- Verifica delle soglie di fatturato.
- Assegnazione del suffisso “EX”.
- Controlli sulla comunicazione trimestrale.
- Cessazione del regime.
- Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.
Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.
Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:
- fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
- operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
- dichiarazioni annuali Iva
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
- soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).
Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:
- l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim
- se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.
Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.
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Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica
La Legge n 182/2025 di conversione del DDL Semplificazioni contiene una norma sulle perizie giurate.
Vediamo come cambiano
Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica
Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche.
Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di asseverazione che consiste nella prestazione di un giuramento davanti ad un notaio o al cancelliere di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all’eventuale albo di iscrizione).
La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.
L’articolo 39 della in commento interviene sull’articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell’articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.
Si modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.
Più in dettaglio, le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:
- è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell’ambito del processo civile telematico;
- l’atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale.
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Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre
Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.
In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.
Acconto IVA 2025: come si paga
Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:
- banche,
- Poste Italiane,
- e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:
- il 6035 per i trimestrali,
- il 6013 per i mensili.
Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento
Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
Acconto IVA 2025: come si calcola
I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:
- storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
- previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno;
- e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.
In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
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OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. Le modifiche riguardano i principi:
Oic 13 (rimanenze),
Oic 16 (immobilizzazioni materiali),
Oic 24 (immobilizzazioni immateriali),
Oic 25 (imposte sul reddito)
Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).
Attenzione al fatto che le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere adottati in via anticipata già nei bilanci relativi al 2025.
OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
Si evidenzia che:
- per i principi OIC 13,16 e 24, per gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore, mentre negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività,
- per l'OIC 25 la nuova versione del principio stabilisce che l'imposta per l'affrancamento delle riserve in sospensione, deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica,
- per gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, al fine di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso.
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Accettazione dell’eredità: le novità
Il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 contine anche novità sul'accettazione dell'eredità, vediamole.
Accettazione dell’eredità: le novità
L’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di :
- accettazione tacita dell’eredità o di
- acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.
A norma dell’art. 2648, primo comma, del codice civile, la trascrizione dell’accettazione di eredità è obbligatoria quando riguarda l’acquisto di (o la liberazione da) diritti reali inerenti beni immobili (ovvero per l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto).
Nello specifico, l’art. 2648 c.c. rinvia ai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c. relativi, rispettivamente:
- ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (n. 1);
- ai contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del
concedente e dell’enfiteuta (n. 2); - ai contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (n. 4).
Secondo le norme attualmente in vigore (art. 2648, secondo comma, c.c.), la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all’eredità; tale dichiarazione può essere contenuta:
- in un atto pubblico;
- in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
Qualora il chiamato all’eredità abbia compiuto, attraverso un atto qualificato ai sensi dell’art. 476 c.c., un’accettazione tacita dell’eredità (art. 2648, terzo comma, c.c.), la trascrizione può essere richiesta se quell’atto risulti da:
- una sentenza,
- un atto pubblico;
- una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
L’atto che dà luogo all’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. è quello che presuppone necessariamente la volontà del chiamato all’eredità di accettarla e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’articolo 41 interviene proprio su quest’ultima disposizione, inserendo un periodo finale al terzo comma dell’art. 2648 c.c. al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità.
Più in dettaglio, la nuova disposizione consente la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità quando questa sia stata avvenuta attraverso:- un atto che abbia dato luogo all’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.;
- l’acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell’inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all’eredità nei termini previsti dall’art. 485 c.c.
Ai sensi dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità che ha accettato con beneficio di inventario ed è nel possesso dei beni, è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Il termine può essere prorogato dal tribunale per un periodo non eccedente ulteriori tre mesi (salvo gravi circostanze) se il chiamato ha iniziato l’inventario ma non è stato in grado di completarlo.
Decorsi i termini assegnati senza che l’inventario sia stato ultimato, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice; parimenti, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice se, una volta ultimato l’inventario, non dichiara entro 40 giorni di voler accettare l’eredità o di rinunciarvi.
Tanto l’accettazione tacita quanto l’acquisto della qualità di erede avvenuto a seguito di accettazione con beneficio d’inventario nei casi sopra descritti devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A queste condizioni, potrà essere richiesta la loro trascrizione nei registri immobiliari.
La disposizione precisa infine che la dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale.
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IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota
Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.
Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA
I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
L’Agenzia conferma che:
- è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
- tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
- la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.