• Agricoltura

    Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese

    Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:

    • consumatore finale,
    • ristoranti, mense e collettività simili.

    Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute. 

    La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:

    • una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta, 
    • una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta. 

    In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.

    Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese

    La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti: 

    • a) la denominazione di vendita
    • b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
    • c) l’informazione sulla categoria di olio 
    • d) la quantità netta 
    • e) il termine minimo di conservazione 
    • g) le condizioni particolari di conservazione 
    • h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
    • i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale 
    • m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11) 
    • n) la sede dello stabilimento di confezionamento 
    • o) l’etichettatura ambientale.

    In merito all'olio destinato al consumatore finale:

    1. l’«olio extra vergine di oliva»,
    2. l’«olio di oliva vergine»,
    3. l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
    4. l’«olio di sansa di oliva» 

    essi devono essere presentati al consumatore finale:

    • in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri
    • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione 
    • e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

    Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.

    In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:

    • per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
    • non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
    • per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
    • qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».

    Riepilogando:

    • per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
      • etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 
    • per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere: 
      • etichettati conformemente alla normativa vigente 
      • di capacità massima 5 litri 
      • forniti di tappo antirabbocco 
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 

    Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.

    Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?

    Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:

    • sia in base al requisito della residenza,
    • sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.

    Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.

    Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Energia in vetta: domande d’agevolazione dal 3 luglio per le imprese montane

    Dalle ore 12 del 3 luglio le imprese della montagna possono presentare domanda di fondo perduto per le maggiori spese sostenute nella stagiona invernale 2022/2023 (Accedi qui al sito del soggetto gestore Invitalia)

    Ricordiamo che con il DPCM del 24 maggio si pubblicava un avviso con le regole per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche.

    In paricolare, l'avviso si rivolge ai soggetti di seguito specificati di cui all’articolo 4 per il sostengo nella gestione e nell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l’esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

    L’assegnazione delle agevolazioni ha la finalità di sostenere il funzionamento delle infrastrutture sportive per i maggiori costi sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente. 

    Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 10.802.533,87 a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

    Il contributo a fondo perduto è concesso:

    • nella percentuale massima dell’80% delle spese ammissibili
    • per un importo non superiore a 70.000,00 euro.

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti e nelle disponibilità possono essere concessi a ciascuna soggetto proponente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e al Regolamento GBER (Regolamento UE n. 651/2014

    Bando Energia in vetta: le imprese beneficiarie

    L'avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle imprese di ogni dimensione, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti: 

    • a) essere gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), aventi rilevanza locale e non, dotate di impianti di produzione di neve programmata; 
    • b) nel caso di imprese, essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
    • c) avere sede operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto previsto dal comma 4; 
    • d) esercitare, in misura anche non prevalente, l’attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano); 
    • e) essere iscritte, nel caso di ASD/SSD senza scopo di lucro, al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) oppure Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (ETS), iscritte al Registro CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; 
    • f) avere sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023; 
    • g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; 
    • h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa

    Bando Energia in vetta: spese ammissibili

    Sono considerate ammissibili, le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022, relativamente alle seguenti tipologie di costi di funzionamento:

    • a) energia elettrica; 
    • b) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l’utilizzo dell’acqua, ove dovuto)

    Le spese ammissibili devono essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere: 

    • a) reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
    • b) fatturate al soggetto beneficiario entro e non oltre la data di presentazione della domanda e, chiaramente, attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2022/2023;
    • c) imputate al netto dell’IVA salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. 

    Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di partecipazione. 

    Bando Energia in vetta: presenta la domanda dal 3 luglio

    Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023 (termine prorogato al 3 luglio) deve essere redatta in lingua italiana, e compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Invitalia sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.

    La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati

    La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata mediante: 

    • a. accesso alla piattaforma informatica dell’Agenzia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS); 
    • b. inserimento delle informazioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto; 
    • c. generazione della domanda di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell’impresa; 
    • d. trasmissione della domanda attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”. 

    Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.

    La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale. 

    Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio. 

    Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.

    I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.

    Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.

    Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande entro il 6 luglio

    Fino alle ore 24 del giorno 6 luglio sarà possibile presentare le domande per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del 15 giugno è attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda.

    Il Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022.

    Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

    La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.

    Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari

    Viene specificato che, possono accedere al contributo:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, 
    • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui  all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
    • e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
    • esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare

    Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di  credito d'imposta,  nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno  2022,  al netto  dell'imposta  sul valore  aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle  attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo

    L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:  

    • identificazione dell'impresa, 
    • indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, 
    • somme spese dall'impresa, 
    • indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.

    La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

    Il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1. 

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  • Agricoltura

    Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%

    Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.

    Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.

    L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.

    Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere  stato incaricato della stipula di  «un  atto di costituzione di  diritto  di superficie  a termine e conseguenti  servitù» definitivo, facendo seguito ad  un contratto  preliminare  tra  le  medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in  relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad  esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili  agevolazioni,  ai fini  dell'imposta di  registro si applica l'aliquota ordinaria del 9  per cento, in luogo di quella del 15 per  cento, prevista nel caso in  cui il trasferimento abbia ad  oggetto  terreni  agricoli e  relative pertinenze a  favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale,  secondo  quanto previsto  dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Al  riguardo, l'Istante  rileva  che,  alla luce  della  citata  sentenza, la  costituzione  di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà  (a  seguito  della  rinuncia  ad  esercitare  il  suo  pieno  potere  di  disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale  fine ultimo quello di  mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice  civile. 

    In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.

    A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto». 

    Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:

    • ­ «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; ­ imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; ­ imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00» 

    Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche  in caso di costituzione di  un diritto di  superficie su  terreni agricoli non agevolabili in  base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai  fini  dell'imposta  di registro, resi con la  citata  circolare  n. 18/E  del  2013.  

    Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna. 

    Per  quanto  concerne la  base imponibile, si  rileva che ai  sensi  dell'articolo  43,  lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi  di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. 

    Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma  1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per  valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2). 

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Fondo Garanzia Professionisti: tutte le regole per i Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 3 luglio la Cassa dei dottori Commercialisti informa della novità del Fondo di Garanzia per i professionisti di mediocredito.

    In particolare, vengono specificati i requisiti per averne diritto oltre all'elenco dei beneficiari per ciò attiene la categoria dei Commercialisti.

    Si informa del fatto che, con la partenza della sezione dedicata del Fondo di garanzia delle PMI, gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti potranno beneficiare di una “garanzia rafforzata” a loro dedicata. Grazie all’accordo siglato fra la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e la Cassa Depositi e Prestiti è operativa la Sezione del Fondo di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale, riservata gli Iscritti della CDC. La “Sezione Dottori Commercialisti” ha l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo PMI, fino all’80% dell’importo finanziato e fino al 90% dell’ammontare oggetto di riassicurazione, ove presente. 

    Fondo Garanzia professionisti: le regole per i commercialisti

    Il comunicato della CDC specifica che, possono usufruire della garanzia:

    • il singolo iscritto alla Cassa che sia in regola con il pagamento dei contributi.
    • la Società/Associazione tra professionisti, nella quale tutti i soci/associati siano iscritti alla CDC e in regola con i pagamenti dei contributi dovuti alla Cassa. Ove non tutti i soci/associati siano in regola con detto obbligo, potranno beneficiare, esclusivamente a titolo individuale, i professionisti, che siano in regola.
    • il singolo iscritto alla Cassa che sia socio/associato di una Società/Associazione tra professionisti di tipo multidisciplinare, ossia composta anche da soci/associati non iscritti alla CDC. L’iscritto potrà beneficiare a titolo individuale purché sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

    Fondo Garanzia Commercialisti: presenta la domanda

    Per beneficiare della garanzia rafforzata l’iscritto interessato dovrà, al momento della richiesta di finanziamento in Banca, presentare la richiesta di accesso al Fondo di garanzia PMI compilando l’Allegato 4 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario indicando nella sezione dedicata la propria iscrizione alla CDC

    L’Allegato 4 è scaricabile sul sito del Fondo PMI al seguente indirizzo:

    Condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento è la presentazione alla Banca del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CDC

    Il certificato può essere richiesto attraverso il già operativo Servizio online “Certificazione Posizione Contributiva – CPC” disponibile nella sezione riservata.

    Fondo Garanzia Commercialisti: operazioni finanziarie a garanzia rafforzata

    Il comunicato della Cassa specifica che sono interessate tutte le operazioni rientranti nel perimetro di attivazione del Fondo di garanzia PMI legate allo svolgimento dell’attività professionale (es. acquisto di strumenti professionali). 

    La garanzia è richiedibile presso gli istituti bancari attivi sul territorio italiano che operano con Il Fondo di garanzia PMI.

    Fondo Garanzia professionisti: le regole generali per tutti

    Con un comunicato stampa del 28 giugno Mediocredito Centrale (MCC), gestore del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), informa del fatto che:

    • ha avviato l’operatività delle Sottosezioni Professionisti, 
    • finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP).

    In particolare, le Sottosezioni Professionisti della Sezione speciale CDP hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo:

    • fino al 90% per la riassicurazione
    • fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per la garanzia diretta.

    Viene precisato che nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all’80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

    I beneficiari della nuova operatività gestita da MCC sono

    • avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi,
    • iscritti a una delle sette casse: ENPAB, ENPACL, EPAP, ENPAM, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, INARCASSA.

    Viene precisato che le Sottosezioni Professionisti sono state istituite nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP.

    Sostanzialmente il professionista che si rivolge a una banca per avere un finanziamento può richiedere la garanzia del Fondo; sulla cifra richiesta dovrà fornire garanzie con risorse proprie solo per la parte non coperta (il 20% per la riassicurazione e il 10% per la garanzia diretta). 

    Francesco Minotti amministratore delegato di mediocredito ha dichiarato:

    “Con questa nuova operatività del Fondo avviamo una partnership strategica con ADEPP e quindi con il mondo dei professionisti che costituiscono un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Il Fondo di garanzia si conferma uno strumento importante per agevolare l’accesso al credito, lo sviluppo e la crescita delle imprese e dei professionisti.”

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    Operatori in valute virtuali: gli importi per iscriversi all’OAM

    Con un comunicato stampa del 26 giugno l'OAM Organismo Agenti e Mediatori, informa del fatto che va a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali che devono iscriversi all’apposito Registro.

    Con la Circolare n 41 che aggiorna un documento precedente, che fissava il contributo una tantum, l’OAM ha determinato il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti comunicati al Registro.

    Viene specificato che, il contributo si articola:

    • in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto 
    • e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento. 

    Attenzione al fatto che, i contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente.

    Viene inoltre precisato che in caso di istanza di cancellazione dal Registro, il contributo è comunque dovuto per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.

    In caso di mancato pagamento nei termini previsti l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione dell’iscritto.

    Contributo annuale quota fissa

    Persone fisiche 200,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.500,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna)

     

    Contributo annuale quota variabile

    Persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

    Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT65I0200805181000106398041

    Si precisa che la Circolare di cui si tratta contiene le disposizioni inerenti:

    • alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM,
    • nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

    Ricordiamo brevemente che, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo. 

    L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

    Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.

    La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Leggi anche Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regoleper ulteriori approfondimenti.

  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Appalti

    Codice Appalti 2023: operativo dal 1 luglio

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n. 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    Il nuovo codice è entrato in vigore dal 1 aprile la sua reale operatività parte dal 1 luglio e fino a tale data, per i bandi pubblicati, restano le vecchie regole.

    Prima di vedere il nuovo calendario, specifichiamo che, come anche sottolineato da una nota ANCI del 30 marzo, tra le principali novità del codice degli appalti spiccano:

    • Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente;
    • Subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
    •  Appalto integrato: è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021. 

    Codice degli appalti 2023: il nuovo calendario

    Per la tempistica della applicabilità delle nuove norme è il nuovo codice stesso a prevedere cosa accadrà.

    In particolare, l’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno, il nuovo codice manterrà in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16.

    Inoltre per ciò che è in corso, il codice dei contratti in vigore dal 1° aprile, individua con l'articolo 226 comma due quali siano i procedimenti ai quali continua ad applicarsi l’attuale sistema regolatorio del decreto legislativo n. 50/16.

    Nello specifico, riportiamo nel dettaglio quanto previsto dal codice dall'art 226.

    Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. 

    A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. 

    A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: 

    a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; 

    c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. 

    In merito alle abrogazioni, l'art.226 continua specificando che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023

    a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

    b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 

    c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; 

    d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

    e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; 

    f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 

    g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. 

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

    Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.