• Appalti

    Sanzioni ritenute appalti: i codici tributo per pagare

    Con Risoluzione n 21 del 10 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

    In particolare, l’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

    Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”

    Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; 
    • “9600” denominato “Spese di notifica”.

    Attenzione al fatto che:

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: 
      • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. 
    • Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
      • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
      • nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo 9600; 
      • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; 
      • nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
      • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti

    ATTENZIONE: aggiornamento dell'11 maggio. Con la pubblicazione in GU n 108 del 10 maggio del DL n 51/2023 si posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazione 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5, al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione cartacea per il periodo di imposta 2022.

     Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato.

    Il sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

    Da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

    La legge di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2022 ha introdotto novità per i sostituti d'imposta in merito ai dati delle scelte dei contribuenti su 8, 5,e 2 per mille.

    In particolare, viene prevista la "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta" che semplifica gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sostituiti per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730. 

    In pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.  

    Sostanzialmente si potrà procedere con invio telematico anziché consegna della copia cartacea da parte dei sostituti d'imposta.

    Le attuali disposizioni prevedono che: 

    • i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; 
    • i datori di lavoro consegnano le buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.

    Con questa modifica si permette di procedere all'invio digitale e quindi di ridurre i rischi di:

    • errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria; 
    • mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Una tantum autonomi: non va indicata in dichiarazione

    Le somme una tantum percepite da: lavoratori autonomi, professionisti,  corrisposte dagli enti previdenziali in base al decreto Aiuti (D.L. 50/2022), non concorrono a formare la base imponibile.

    Questo significa che tali somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi 2023 per i redditi percepiti nel 2022.

    Una tantum autonomi: a chi spetta

    Ricordiamo che, il “Decreto Aiuti” ha previsto l'istituzione di un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022 come limite di spesa.

    Tali somme sono finalizzate al riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, in particolare a coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito decreto interministeriale ossia 35.000 euro a certe specifiche condizioni.

    Nel dettaglio, rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum

    • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e
    • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
    • che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro
    • che siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

    Attenzione al fatto che, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

    Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.05.2022.

    Leggi anche Bonus 200 euro professionisti e autonomi: requisiti e istruzioni

    Una tantum autonomi: perchè non va indicata nella dichiarazione dei redditi 2023

    In merito all'aspetto fiscale si sottolinea che l'indennità una tantum per gli autonomi di cui si tratta:

    • non costituisce reddito,
      • ai fini fiscali
      • né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir, 
    • non è:
      • cedibile
      • sequestrabile
      • è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

    Pertanto, considerato che l'una tantum 

    • non rileva ai fini fiscali,
    • non va indicata nel prospetto degli aiuti di Stato,

    la stessa non deve in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24

    Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023 riconosciuti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023. 

    L'agevolazione prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali: 

    • 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo), 
    • 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, 
    • 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale 
    • e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:

    • 7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

    Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023 sullo stesso argomento

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    API Management: dal 15.05 attiva la piattaforma delle Entrate per accesso libero ai dati

    Dal prossimo 15 maggio attraverso la piattaforma API management, le entrate rendono disponibili i seguenti servizi:

    a) servizio per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale, volto a verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici disponibili in Anagrafe Tributaria;

    b) servizio per la verifica di esistenza e validità della partita IVA, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare. 

    A tal fine, ricordiamo che, le entrate hanno attivato la relativa piattaforma con Provvedimento n 118366 del 4 aprile per l’erogazione dei servizi di libero accesso. 

    Viene specificato che, si tratta di un modello di collaborazione volto a favorire l’efficacia dell’azione amministrativa, assicurando massima visibilità ai servizi disponibili e minimizzando i costi di investimento dei fruitori. 

    Il servizio di libero accesso è rivolto ad una platea di utenti interessata alla sua integrazione in applicazioni proprie. 

    L’erogazione è prevista con volumi differenziati in base a diverse categorie di fruitori.

    In fase di prima attivazione, si rendono disponibili i servizi di libero accesso già disponibili in modalità consultazione web sul sito internet dell’Agenzia, per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale e per la verifica di esistenza e validità della Partita IVA

    Viene inoltre precisato che l’elenco dei servizi di libero accesso resi disponibili è pubblicato nell’area riservata.

    L’introduzione di nuovi servizi e l’aggiornamento dell’elenco sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito internet. 

    Al fine di assicurare la sicurezza del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, i cui dati sono resi disponibili attraverso i servizi di libero accesso, è previsto un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il quadro K amministratori di condominio

    Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale presentano la comunicazione dell’amministratore:

    • compilando il quadro K del modello 730,
    • o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Modello REDDITI Persone fisiche 2023 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

    Nel Quadro K vanno indicati:

    • beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, 
    • dati identificativi dei relativi fornitori,
    • e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    In particolare, il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2022, per effettuare i seguenti adempimenti:

    1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

    In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

    2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

    Amministratori di condominio: la compilazione del quadro K

    La Sezione I del quadro K va compilata indicando al rigo K1:

    • il codice fiscale del condominio (colonna 1)
    • la denominazione (eventuale) (colonna 2)

    Nella sezione II, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

    Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

    In particolare:

    • nel Rigo K2:
      • in Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 2 (Terreni/Urbano):
        • indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; 
        • ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
      • in Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
      • in Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
      • in Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
    • nel Rigo K3:
      • in Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
  • Adempimenti Iva

    Liquidazione patrimonio: esclusa la nota variazione in diminuzione

    Con Risposta a interpello n 324 del 9 maggio le Entrate rispondono sulla liquidazione del patrimonio ex articolo 14–ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e l'inapplicabilità dell'articolo 26, comma 3–bis, del dPR  26 ottobre 1972, n. 633 in tema di IVA

    L'agenzia spiega che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

    E' impraticabile secondo l'agenzia un’applicazione in via interpretativa della procedura alla liquidazione del patrimonio.

    L'istante riferisce di aver effettuato operazioni di vendita nei confronti di un proprio cliente maturando nei confronti della stessa un credito oltre IVA, ad oggi insoluto.

    Con decreto del 28 luglio 2022 emesso dal Tribunale Ordinario come integrato dal successivo atto dell'8 settembre 2022, è stata dichiarata aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nei confronti del suddetto cliente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. 

    L'istante, in  qualità  di  creditore,  ha  presentato  domanda  di  partecipazione  alla procedura per l'intero credito vantato verso il cliente, come  risulta dal Programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore ex art. 14­novies della citata legge n. 3 del 2012, trasmesso ai creditori e ai debitori e depositato presso la Cancelleria del tribunale, come da Provvedimento del Giudice Delegato del 16 dicembre 2022. 

    Tanto premesso, si chiede di sapere se alla fattispecie sopra descritta sia  applicabile la  previsione di  cui all'articolo 26, comma 3­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 introdotto  dall'articolo  18  del  decreto ­legge 25  maggio  2021,  n.  73,  c.d.  ''Decreto Sostegni bis'' (convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106), che ha riconosciuto al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l'IVA relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) a del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.

    Le Entrate chiariscono che, a  decorrere  dal  26  maggio  2021 e con  riferimento alle procedure concorsuali avviate alla medesima data ­per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Sostegni­ bis, il comma 3­bis dell'articolo 26 del decreto IVA consente di emettere la nota di variazione in diminuzione «in  caso  di  mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

     A differenza del testo normativo previgente, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito  infruttuoso della  procedura concorsuale. 

    A tal fine, il nuovo comma 10­ bis dell'articolo 26 del Decreto IVA ­ introdotto anch'esso dall'articolo  18  del  Decreto  Sostegni­bis  ­ prevede inoltre che  «Ai fini  del comma 3­bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

    Come si evince, quindi, dalle modifiche da ultimo realizzate, il legislatore non ha ricondotto la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge n. 3  del 2012 ­ peraltro già esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni­bis ­ tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

    In  buona sostanza, la voluntas legis è  stata quella di  riproporre le modifiche operate con la Legge di Stabilità 2016; ciò emerge chiaramente dalla relazione illustrativa al decreto Sostegni­bis, ove si legge che «La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232)»

    Ne consegue che,  allo stato attuale,  in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l'applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di Liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14­ter della legge n. 3 del 2012. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ambientale: nuova piattaforma attiva dal 4 maggio

    Con un comunicato stampa del 4 maggio 2023 il MASE informa della nuova piattaforma per il bonus ambientale ossia il contributo del Ministero dell'ambiente per effettuare interventi quali:

    • bonifica contro il dissesto, 
    • ristrutturazione di un parco o di un’area verde. 

    In particolare, è online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, nel dettaglio per:

    • la bonifica ambientale anche dall’amianto, 
    • la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, 
    • la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
    • il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

    Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. (Per approfondimenti leggi anche Credito d'imposta bonifica ambientale: le regole per averlo)

    Il Ministro Pichetto ha commentato la nuova piattaforma specificando che: “Con l’avvio della piattaforma diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.

    Bonus ambientale: come accedere

    Viene specificato che, accedendo dal 4 maggio 2023 alla nuova piattaforma, una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero.

    Il donatore, attraverso la Piattaforma e una procedura automatizzata, potrà contattare l’amministrazione proprietaria del bene per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale

    Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.

    Sul portale, realizzato da Sogei, sono presenti tutte le istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Visita qui la sezione FAQ per ogni dubbio sul credito di imposta ambientale 

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica potrà poi pubblicare sul portale Bonus Ambiente il nominativo e l’entità del contributo, previa autorizzazione del donatore.

    Bonus ambientale: a chi è rivolto

    Il bonus ambiente è rivolto:

    • alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
    • agli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, residenti in Italia, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
    • ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di ogni natura giuridica dimensione o regime contabile;

    Bonus ambientale: a quanto ammonta

    Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammissibili. 

    Esso spetta:

    • nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e Enc,
    • nel limite del 10‰ dei ricavi annui per i titolari del reddito d’impresa.

    Il contributo viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: la dichiarazione congiunta

    I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. 

    Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2023: quando è possibile la dichiarazione congiunta

    Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente
    • all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se
    • il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Modello 730/2023: istruzione pratiche

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante”:

    • il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, 
    • oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

    Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

    La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

    Attenzione: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando:

    • l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.

    Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2023 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese ceramica e vetro Murano: agevolazioni dal MIMIT e date per le domande

    Pubblicato in GU n 104 del 5 maggio il Decreto MIMIT 10 marzo in attuazione a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con criteri e modalità per l’erogazione delle risorse previste dall’articolo 1 comma 52 della stessa legge in favore delle imprese della ceramico e del vetro di Murano.

    In particolare si dettano le regole per il Fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica e del vetro artistico per cui sono disponibili risorse finanziarie pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2023.

    Inoltre con il DD del 20 aprile si indicano le date di presentazione delle richieste fissate a partire dal 22 aprile con le seguenti precisazioni:

    • dal 22 aprile 2023 e fino al 18 maggio 2023 potranno essere inviate al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022 ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis”,
    • dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023 potranno invece essere trasmesse al Ministero le nuove domande.

    Fondo impese ceramica e vetro Murano: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto:

    • a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 "Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro", con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
    •  b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali”, con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia).

    Le imprese alla data di presentazione dell’istanza:

    • a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale; 
    • b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; 
    • c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 
    • d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”); 
    • e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 
    • f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
    • g. devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

    Fondo impese ceramica e vetro Murano: le domande

    Sono ammissibili all’agevolazione: 

    a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022; leggi anche: Fondo impresa ceramica: le domande entro il 15.09;

    b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022 avvenuta il 16.05.2022 sul sito del Ministero ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione.

    Ai fini dell’ammissione delle spese agevolabili, il soggetto gestore procede all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande già pervenute ai sensi del decreto del 29.03.2022, previa conferma della domanda di agevolazione già presentata da parte delle imprese richiedenti, secondo i termini e le modalità definiti con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero

    Le domande già presentate verranno soddisfatte prioritariamente

    Attenzione al fatto che:

    • le domande di contributo per le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del 29.03.2022, possono essere confermate dalle imprese beneficiarie a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e fino al 18 maggio 2023, mediante l’invio tramite PEC dell’allegato A all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it;
    • le nuove domande di contributo relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del 29.03.2022, avvenuta il 16.05.2022 ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione, possono essere presentate dalle imprese beneficiarie a partire dal 30 giugno 2023 e fino al 20 settembre 2023 mediante l’invio tramite PEC dell’allegato B all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

    Le richieste di contributo per bollette energetiche già oggetto di pagamento da parte delle imprese devono essere presentate cumulativamente con un’unica domanda.  Il modulo di domanda è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione e della conseguente erogazione, secondo lo schema di cui all’allegato A o allegato B, reperibile sul sito del MIMIT, clicca qui.

    Si rimanda al Decreto 20 aprile 2023 per ulteriori approfondimenti