• Versamenti delle Imposte

    Denuncia d’imposta sulle assicurazioni: pubblicato il nuovo modello

    Le Entrate con il Provvedimento n 113875 del 31 marzo dispongono un aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Ricordiamo che, gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

    La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate. 

    Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare: 

    • l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 
    • l’importo dei premi riguardanti i rami ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, nonché l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; 
    • l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 

    Attenzione al fatto che, il modello integrato è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023.

    In particolare, con il provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia:

    • dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto 
    • e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione,

    entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica. 

    Denuncia imposta assicurazioni su premi e accessori incassati: novità

    Viene specificato che nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare:

    • l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, 
    • con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo. 

    Inoltre, con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B. 

    Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.

    Allegati:
  • Principi Contabili Internazionali

    Codice etico revisori: applicabile dal 1 gennaio 2023

    Con avviso del 30 marzo il MEF informa del nuovo codice etico avente decorrenza 1 gennaio 2023. Esso sostituisce il precedente emanato nel 2018.

    In particolare, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti", anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Codice Etico revisori: come è composto

    Il documento si compone:

    • della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, 
    • di una Introduzione, 
    • di un Glossario,
    • del corpo dei principi.

    Attenzione al fatto che il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

    Codice Etico revisori: i principi

    Come specificato nella guida, il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, elaborato ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 10, co. 12, del D.Lgs. 39/2010, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità di agire nell’interesse generale. 

    Tali principi costituiscono lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare.

    I principi fondamentali cui attenersi sono: 

    • integrità,
    • obiettività, 
    • formazione, 
    • competenza e diligenza professionali,
    • riservatezza e comportamento professionale. 

    Tra le novità appunto, si segnala la parte relativa all'indipendenza non regolamentata prima.

    In particolare, come specificato nella Parte 4A del Codice sottosezione 400.5:

    • l'indipendenza è legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità
    • l'indipendenza comprende: 
      • (a) Indipendenza mentale – lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale. 
      • (b) Indipendenza agli occhi di terzi – l’evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione. 

    Codice Etico revisori: i compensi

    In merito al compenso da segnalare nella sezione 330 la parte R330.3 (I).

    Ai sensi dell’art. 10, comma 10 D. Lgs. 39/2010, il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. 

    A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: 

    • (a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società  del gruppo; 
    • (b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; 
    • (c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 (Principi di revisione).
    Allegati:
  • Agricoltura

    Etichettatura prodotti con farine d’insetto: le regole nei decreti Masaf

    Con un comunicato del 23 marzo il MASAF, informa della firma di quattro decreti sull'etichettatura dei prodotti a base di insetti a firma del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

    Si segnala che i testi non sono ancora disponibili, pertanto si evidenzia quanto specificato nel comunicato interministeriale.

    Etichettatura prodotti con farine d'insetto: regole in arrivo

    I provvedimenti, che hanno visto l'intesa ieri in Conferenza Stato-Regioni, contengono specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti e preparati destinati al consumo umano ottenuti tramite l'utilizzo di:

    • Acheta domesticus (grillo domestico), 
    • larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), 
    • larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) 
    • e Locusta migratoria.

    Il Minstro dell'agricoltura Lollobrigida ha commentato la firma dei provvedimenti nel corso della conferenza stampa presso il Ministero, come segue:

    "Il nostro obiettivo è dare informazioni chiare e rafforzare la capacità di discernimento delle persone rispetto al tema fondamentale dell'alimentazione. Non considero gli insetti in concorrenza con i cibi della Dieta Mediterranea, ma ritengo fondamentale evitare che i prodotti del Made in Italy siano confusi con queste farine. 

    Secondo il Ministro Urso del MIMITS: "Alla base dei provvedimenti firmati oggi vi è il principio della trasparenza su cui si fonda la capacità di scelta di consumatori, che devono sapere come un prodotto è stato realizzato, da dove proviene e con cosa è fatto, per esser liberi di utilizzarlo o meno".

    Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha poi rassicurato: "Vigileremo con attenzione anche grazie al rigoroso controllo dei carabinieri dei NAS sia nell'utilizzo di queste farine sia nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutela della salute. Questo Governo vuole difendere i consumatori da eventuali commistioni, con l'utilizzo di farine da insetti nei nostri prodotti tipici come pasta e pizza".

    Infine il coordinatore nazionale delle politiche agricole Caner ha specificato che: 

    "L'utilizzo di farine provenienti da insetti va ben esplicitata, così come i possibili rischi per la salute. Occorrono informazioni chiare sulle confezioni di tutti questi prodotti, inclusa la loro esposizione al pubblico in scomparti ben identificabili e in scaffalature dedicate".

    Si attendono i testi dei decreti con tutte le regole per le imprese e a tutela dei consumatori

  • Appalti

    Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio 2024

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    In particolare, si tratta del Dlgs contente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo.

    Ricordiamo che, la riforma delle regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture completa il suo iter di approvazione cominciato a dicembre 2022. 

    Il Codice ha subito diversi interventi di modifica e il testo di dicembre è stato un punto di partenza modificato e integrato.

    Sinteticamente, obiettivo principale della riforma è quello di snellire quanto possibile la burocrazia nel settore degli appalti. 

    Per una panoramica delle novità leggi anche: Codice degli appalti: in vigore dal 1 aprile ma operativo da luglio

    Nuovo codice degli appalti: il calendario

    Secondo il  Decreto legislativo n.36 queste sono le date da ricordare:

    • il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, 
    • il 1 luglio l'operatività ad eccezione della digitalizzazione degli appalti, 
    • il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.

    Per approfondimenti sul nuovo calendario della vigenza e dell'operatività leggi ancheCodice degli appalti: il nuovo calendario.

    Si sottolinea che, aspetto critico del nuovo codice degli appalti è quello della digitalizzazione ossia la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture. La data prevista per questa novità è il 1° gennaio 2024 con alcune precisazioni.

    Nel dettaglio vediamo cosa prevedono l'art 19 e l'art 23 del nuovo codice degli appalti

    Nuovo codice degli appalti: Principi e diritti digitali

    L'art 19 rubricato "Principi e diritti digitali" , prevede quanto segue.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

    In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. 

    Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.

    I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. 

    I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. 

    Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 

    Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 

    Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

    Nuovo codice degli appalti: la banca dati ANAC

    L'art 23 rubricato Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevede quanto segue.

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti di cui sopra coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa. 

  • Ipotecaria e catastali

    Duplo on line: nuova funzionalità delle Entrate per la banca dati catastale

    L'agenzia delle Entrate in data 29 marzo ha aggiornato la pagina relativa al certificato di eseguita formalità (banca dati ipotecaria) informando del fatto che anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenerlo online con una nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica

    Certificato di eseguita formalità: che cos'è

    Il certificato di eseguita formalità è il documento rilasciato dai servizi di Pubblicità immobiliare, che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria. Questo documento, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.

    Come anche specificato dalla stessa agenzia:

    • i cittadini, 
    • le Pubbliche Amministrazioni 
    • i professionisti

    non abilitati al servizio telematico, possono presentare i documenti di aggiornamento della banca dati ipotecaria presso l’Area Servizi di Pubblicità immobiliare territorialmente competente in relazione al comune in cui sono situati i beni immobili.

    L’aggiornamento della banca dati ipotecaria avviene mediante la richiesta e la successiva esecuzione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. Nel dettaglio:

    • la trascrizione ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione o la modifica di altro diritto reale sopra un bene immobile, un vincolo di natura reale (pignoramento, sequestro, etc.) o limitazioni di vario genere (come un vincolo paesaggistico, architettonico, archeologico, etc.);
    • l’iscrizione ha lo scopo di costituire un vincolo su di un bene immobile a garanzia di un correlato credito e attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto, con preferenza, sul prezzo ricavato dall’espropriazione rispetto ad eventuali altri creditori non assistiti da tale garanzia;
    • l’annotazione è una forma di pubblicità che presuppone necessariamente la presenza di una formalità già esistente, trascrizione o iscrizione o precedente annotazione. È finalizzata a rendere note le successive vicende modificative od estintive (come la cancellazione) di tali formalità.

    Il certificato di eseguita formalità, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.

    Ora, anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenere online il certificato di eseguita formalità, grazie alla nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.

    Certificato di eseguita formalità (Duplo) on line: istruzioni 

    Viene specificato che, nel form di richiesta devono essere inseriti i dati presenti nella ricevuta, consegnata dall’operatore dell’ufficio, in cui sono indicati i tempi di ritiro del duplo ossia del certificato di eseguita formalità.

    Il sistema telematico, verificata la correttezza dei dati inseriti, rende disponibile al richiedente il documento prodotto.
    Selezionata nel menu orizzontale della sezione Modello Unico Immobiliare la voce Dupli restituiti l’utente può visualizzare la pagina per reperire le richieste inoltrate secondo diverse modalità di ricerca. 

    Il download del documento si ottiene cliccando sull’icona presente nella colonna “Duplo”.

    Il documento potrà essere richiesto telematicamente entro 90 giorni dall’esecuzione della formalità, trascorsi i quali il ritiro potrà avvenire esclusivamente presso l’ufficio.
    Nel caso di esito negativo della ricerca negli archivi informatici dell’ufficio, il sistema telematico fornisce all’utente la motivazione del mancato reperimento del duplo, che potrebbe essere già stato ritirato presso lo sportello dell’ufficio o ancora in lavorazione.
    Attenzione al fatto che, ricevuto il documento, l’utente non può ottenerlo una seconda volta, né mediante la nuova funzionalità, né recandosi presso l’ufficio competente. 

    Se il duplo viene rilasciato dall’ufficio non può più essere disponibile mediante il servizio telematico.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: chiarimenti su decadenza incarico CPO

    Con il pronto ordini n 30 del 22 marzo il CNDCEC risponde a dubbi sulla procedura da seguire per sostituire un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) che è stato cancellato nell’albo e iscritto nell’elenco speciale, In particolare, viene specificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento CPO, possono eletti quali componenti del Comitato Pari Opportunità:

    • gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo 
    • e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l’individuazione del diritto di elettorato attivo si debba fare riferimento alle disposizioni dettate ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine. 

    Pertanto, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 8 del Regolamento CPO, non possono eletti quali componenti del Comitato Pari opportunità coloro che siano iscritti nell’elenco speciale. 

    Ne consegue che, coloro che a seguito dell’elezione, siano stati cancellati dall’albo e iscritti nell’elenco speciale decadono dalla carica di componente del CPO, come anche espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 9 del Regolamento CPO.

    Il componente decaduto dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Interpello nuovi investimenti: Piano di sviluppo in Italia e trattamento tributario

    Con Circolare n 7 del 28 marzo le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sull'interpello nuovi investimenti. 

    In particolare, vengono aggiornati gli indirizzi interpretativi forniti con la precedente circolare n. 25/2016.

    Il documento di prassi riporta chiarimenti alle imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti per ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.
    Ricordiamo che tale strumento è stato introdotto dal decreto “internazionalizzazione” (articolo 2 del Dlgs n. 147/2015), e consiste in una istanza che gli investitori italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, con ricadute occupazionali, possono indirizzare all’Agenzia per il trattamento fiscale del loro piano e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la relativa realizzazione.
     L’Agenzia, con il documento, tra l'altro, fornisce indicazioni operative su:

    • documenti da allegare. Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare, che sarà resa disponibile anche in lingua inglese, illustra i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello. Nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’ufficio, considerato che spesso le istanze contengono diversi quesiti relativi a uno stesso piano di business, viene inoltre chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge,
    • vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva. Con riguardo ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.
      Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.

    Investimento rilevante: che cosa è

    La definizione di investimento rilevante ai fini della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti, comprende:

    • qualsiasi progetto di realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, 
    • ivi incluse le attività volte alla ristrutturazione di un’impresa in crisi, all’ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente, nonché alla partecipazione al patrimonio di un’impresa, 
    • sempre a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità per l’accesso alla procedura dell’interpello sui nuovi investimenti delineati dall’articolo 2 del Decreto Internazionalizzazione e dal Decreto attuativo. 

    In primo luogo, l’investimento deve essere di ammontare complessivo pari alla soglia minima individuata, da ultimo, con l’articolo 8, comma 6, della legge 31 agosto 2022, n. 130, con il quale il legislatore, nella logica di incentivare l’istituto, ha disposto un’ulteriore riduzione del suo ammontare. 

    Tale importo, originariamente pari ad almeno trenta milioni di euro, secondo quanto previsto dal 6 Decreto Internazionalizzazione, è stato poi ridotto a venti milioni di euro ad opera dell’articolo 01, comma 1, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, mentre attualmente deve essere non inferiore a quindici milioni di euro.

    L'articolo 8, al comma 7, precisa altresì che la modifica in commento si applica agli interpelli sui nuovi investimenti “presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data”. 

    In secondo luogo, l’investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa allo schema del Decreto Internazionalizzazione, secondo cui il business plan rappresentato nell’istanza deve contenere la descrizione degli effetti positivi in termini di gettito incidenti sul sistema fiscale italiano. 

    Infine, dal business plan devono derivare ricadute occupazionali durature e significative.

    Ancorché i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 25/E tengano già conto della voluntas legis di delineare un istituto dall’ampio ambito applicativo, in linea con detta ratio, sono emerse alcune nuove questioni sui predetti requisiti di ammissibilità sulle quali è necessario fornire le seguenti precisazioni.

    Investimento rilevante: le voci di bilancio

    La Circolare n. 25/E, al paragrafo 2.3, ha fornito indicazioni sugli elementi e sulle voci di bilancio rilevanti, individuandoli, in particolare nelle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie o fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo.

    I suddetti parametri sono stati selezionati avendo riguardo alle ipotesi più tradizionali e frequenti di investimento, attuate nella forma del trasferimento di attivi o di partecipazioni, che hanno come obiettivo un’impresa italiana e rispetto alle quali proprio le immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie o gli incrementi del capitale circolante operativo attestano lo svolgimento, diretto o indiretto, da parte dell’investitore di un’attività d’impresa nel territorio italiano. 

    Tuttavia, sono state rappresentate ipotesi di investimenti rilevanti nelle quali il legame fra valore dell’investimento e territorio dello Stato, nell’accezione propria della norma sopra richiamata, può manifestarsi in altro modo, come nel caso tipico di acquisizione, da parte di un investitore residente, di una entità estera. 

    In queste fattispecie, infatti, il vincolo con il territorio è garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore e, ferma restando la quantificazione del valore dell’investimento attraverso i medesimi elementi e le medesime voci di bilancio (riferite, nello specifico, alla società estera acquisita e che devono registrarsi nel bilancio dell’acquirente residente), il “nuovo investimento” si configura laddove siano rinvenibili positivi effetti economici e sul gettito nel territorio dello Stato. 

    Anche in queste ipotesi, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, è comunque necessario che si registrino in Italia anche le significative e durature ricadute occupazionali. 

    Alla luce di quanto sopra, pertanto, devono considerarsi superati i diversi chiarimenti forniti, al riguardo, dal paragrafo 2.1 della Circolare n. 25/E, precisamente nella parte in cui individua l’investimento qualificabile ai fini della procedura de qua esclusivamente in operazioni aventi ad oggetto un’entità situata nel territorio dello Stato.

    Per tutti gli ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione della Circolare n 7/2023.

  • Studi di Settore

    ISA 2023: approvate le specifiche tecniche

    Con Provvedimento n 92984 del 24 marzo le Entrate approvano le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.

    Come ricordato nella motivazione al provvedimento, il decreto ministeriale 8 febbraio 2023 prevede che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto. 

    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati. 

    Nei punti 4 e 5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati rinviando ad un successivo provvedimento per l’indicazione delle specifiche tecniche secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione di tali ulteriori dati. 

    Con il presente provvedimento sono individuate appunto le specifiche con cui predisporre i file:

    • contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati; 
    • contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento,
    • contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2022, indicati nell’allegato 94 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023.

    Leggi anche:

    con ulteriori informazioni utili ai fini ISA 2023.

  • Agricoltura

    Alimenti e mangimi sintetici: approvato DL che li vieta

    Ieri 28 marzo il Cdm ha approvato una serie di misure urgenti ad ampio raggio. 

    Tra le altre, vi è un Decreto sulla sicurezza alimentare con disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

    In particolare, il Consiglio dei ministri, ha approvato norme che intendono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici.

    Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali.

    Divieto di produrre alimenti e mangimi sintetici: le sanzioni

    Nel dettaglio, lo stesso decreto prevede che in caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie:

    • da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 
    • ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito. 

    Si prevedono ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, per un periodo da uno a tre anni.

  • Senza categoria

    Cessione bonus edilizi 2022: remissione in bonis entro il 30.11.2023

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n.49 della Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è stato reso definitivo lo slittamento al 31 marzo 2023:

    • delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi
    • delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

    Con un emendamento approvato nella serata in data 27 marzo al DL n 11/2023 arriva la remissione in bonis per questo termine, si potrà, pagando una sanzione, far slittare la comunicazione al 30 novembre.

    Cessione credito e sconto in fattura: approvata la remissione in bonis

    Facciamo un riepilogo delle proroghe.

    Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale andava inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è slittato in avanti il termine ultimo entro cui provvedere all'invio. 

    Lo slittamento del termine al 31 marzo ha riguardato:

    • sia le spese sostenute nel 2022;
    • sia le rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

    La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti

    • sulle singole unità immobiliari, 
    • sulle parti comuni degli edifici 

    potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate, invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023 Attenzione, è stato approvato un emendamento al DL n 11/2023 in conversione contente ulteriore slittamento del termine con la remissione in bonis che consente pagando 250 euro di poter inviare la comunicazione di cui si tratta entro il 30 novembre 2023

    Ricordiamo che, secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa:

    • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,  
    • entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.

    Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:

    • Superbonus,
    • Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%, 
    • Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.

    e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. 

    Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023 e ora con la remissione in bonis al 30 novembre.