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Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre
Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.
In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.
Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online
A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Istanza rettifica dati catastali: modalità
Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative:
- a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
- b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).
Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio
Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).
La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Allegati: -
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.
La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.
Per tutte le regole leggi anche PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:- occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
- (i) attività di impresa
- e (ii) forma societaria:
- sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.
Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.
Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.
Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.
La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.
PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare
Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
l’amministratore/liquidatore può alternativamente:- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.
Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”
Allegati: - occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
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Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi
Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.
Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.
La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali.
In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:
- il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
- la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
- ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.
L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.
L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.
Il chiarimento risiede in due punti:
- l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
- qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.
Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.
La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco
A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui:
«L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze:
- la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato;
- la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».
Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.
Accollo tributario vietato e sanzioni
Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:
- obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
- applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.
Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.
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Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: si paga dal 1° gennaio prossimo
Con il Provvedimento n 350617 del 19 settembre le Entrate fissano le regole per aderire al ravvedimento speciale 2019-2023, riservato ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026, e i relativi termini per pagare.
In particolare, l’opzione di adesione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026.
Nel caso di pagamento rateale esso è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.Vediamo chi può aderire e come.
Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: chi può aderire
Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono entro i termini di legge al concordato ossia entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che nelle annualità:
- hanno applicato gli ISA;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19,
introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 50 del 2017; - ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.
I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono
adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: modalità di adesione
Per l’adozione del ravvedimento l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della
prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva
risoluzione.
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive
da parte della società o associazione; - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della
società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
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Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il MEF annuncia che, in data 17 settembre, all’unanimità in commissione bilancio del Senato è stata approvata la risoluzione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che prende il posto della Nadef.
Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
La riforma delle regole della governance economica europea ha modificato l’impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine.
Alla luce di queste innovazioni normative, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare al posto del Documento di economia e finanza (DEF), il Documento di finanza pubblica (DFP), esaminato e approvato dalle Camere lo scorso aprile e successivamente inviato alle istituzioni europee.
Viene così definita la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra 2026-28.
Entro il 2 ottobre 2025 viene trasmesso alle Camere, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) per il successivo triennio, che contiene:
- l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), macroeconomiche e di finanza pubblica, del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale;
- il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio; l’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari;
- l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.
Nel Documento programmatico di bilancio e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, tra le altre cose, verrà dato conto delle componenti dell’aggregato della spesa netta; nella NTI, verrà data evidenza del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore; verrà aggiornato, dove necessario, l’elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025; il DPFP sarà corredato di una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile.
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Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l’Ade
Il Documento n 6/2025 dell'AIDC Associazione dei commercialisti, evidenzia che non è condivisibile la posizione delll’Agenzia delle Entrate in relazione alla preclusione della facoltà di presentare una dichiarazione integrativa, nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive.
Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l’Ade
Il tema della detrazione IVA e della possibilità di recuperarla tramite dichiarazione integrativa è attuale e genera disaccordo tra professionisti e Agenzia delle Entrate.
Due risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate la n. 479/2023 e la recente n. 115/2025 hanno mostrato un’interpretazione molto restrittiva che ha suscitato la netta reazione dei commercialisti.
La questione riguarda un punto cruciale per imprese e professionisti: la tempestiva registrazione delle fatture.
Ci si domanda se basti aver ricevuto e posseduto la fattura per esercitare la detrazione oppure se la mancata annotazione nei termini comporta la perdita definitiva del diritto.
Il dibattito tra Agenzia delle Entrate e commercialisti non è solo tecnico, ma tocca la quotidianità di imprese e professionisti.
In attesa di ulteriori chiarimenti, i contribuenti devono valutare attentamente come comportarsi, considerando che la dichiarazione integrativa IVA è uno strumento controverso e centrale per la gestione del diritto alla detrazione.
Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione delle Entrate
Come specifica anche il documento, secondo l’Agenzia, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato solo se la fattura passiva è stata ricevuta e registrata entro i termini di legge. In caso contrario, non è ammesso il recupero tramite dichiarazione integrativa.
La logica è quella di garantire:
- certezza documentale,
- tracciabilità dei controlli,
- rispetto formale degli adempimenti.
Per le Entrate, quindi, la tardiva registrazione equivale alla decadenza definitiva del diritto, anche se il contribuente possiede la fattura e l’operazione è inerente all’attività.
Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione dei Commercialisti
I professionisti dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) hanno pubblicato il Documento critico n. 6/2025 sostenendo che l’interpretazione delle Entrate è in contrasto con la normativa IVA e con la giurisprudenza europea.
Le loro principali argomentazioni:
- i requisiti sostanziali (soggettività passiva, inerenza degli acquisti e afferenza con operazioni imponibili) prevalgono sugli adempimenti formali;
- la registrazione tardiva è solo una violazione formale, sanzionabile ma non idonea a far perdere il diritto;
- il principio di neutralità IVA richiede che la detrazione sia garantita quando gli obblighi sostanziali sono rispettati.
AIDC, a supporto della propria posizione, richiama numerose pronunce della Corte di Giustizia UE (cause Ecotrade, Equoland, Idexx, Astone, Unitel) che confermano la detrazione non può essere negata per omissioni formali, salvo casi di frode o evasione.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni nello stesso senso statuendo che la tardiva registrazione non annulla il diritto, pur restando sanzionabile come violazione contabile.
Inoltre, la stessa Agenzia, con la circolare 1/E del 2018, non aveva mai subordinato il diritto alla detrazione alla registrazione tempestiva della fattura, ma solo al possesso del documento.
Si attendono chiarimenti ufficiali per risolvere la "controversia" da parte delle Entrate.
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Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre possibile ravveddersi
La dichiarazione IMU per l’anno 2024 doveva essere presentata ordinariamente entro il 30 giugno 2025, ma è ancora possibile regolarizzare l'omissione entro il 29 settembre 2025 (il 90° giorno dal termine, il 30 giugno è stato domenica, spostando la scadenza al lunedì successivo)
Questo termine rappresenta il limite massimo per usufruire del ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre la tardiva
Le dichiarazioni IMU e IMU ENC riferite al 2024 dovevano essere trasmesse entro il 30 giugno 2025, tTuttavia, la normativa ammette una finestra di 90 giorni per ravvedersi in caso di omissione, con sanzioni ridotte.
Il termine effettivo per il ravvedimento operoso è il 29 settembre 2025, cadendo il 90° giorno, il 28 settembre, di domenica.
In passato, la prassi ministeriale aveva aperto alla possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU anche oltre 90 giorni, differenziando i tributi locali dalle imposte statali, ma a seguito del Dl n 8772024 noto come decreto sanzioni non è più possibile.
Anche per i tributi locali, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa a tutti gli effetti.
Secondo l’art. 1 comma 775 della Legge 160/2019, la sanzione per l’omessa dichiarazione IMU varia:
- dal 100% al 200% dell’imposta non versata;
- con un minimo di 50 euro, se l’imposta è stata comunque pagata.
Per ravvedersi entro il 29 settembre 2025, occorre:
- presentare la dichiarazione IMU per il 2024;
- versare l’eventuale IMU dovuta;
- calcolcare gli interessi legali al 2% annuo dal 1° gennaio 2025;
- pagare la sanzione ridotta.
Come per altri tributi, anche per l’IMU l’avvio di un controllo da parte del Comune rende impossibile il ravvedimento (art. 13, comma 1-ter, DLgs. 472/97) è quindi fondamentale provvedere prima di ricevere comunicazioni ufficiali.
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Trust americano con beneficiari residenti ITA: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 239/2025 le Entrate trattano il caso di un trust americano con i beneficiari residenti in Italia.
Il trattamento fiscale dei trust esteri continua a rappresentare un nodo delicato per i contribuenti italiani che ne sono beneficiari.
La risposta è di particolare interesse perché mette in luce come si applicano le regole italiane a strutture giuridiche nate in ordinamenti diversi e, soprattutto, cosa accade alla morte del disponente.
In sintesi viene chiarito che non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto.
Trust americano: chiarimenti ADE
Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, individuate come beneficiari finali di un trust americano, creato in California da un disponente, cittadino statunitense, che ne era al tempo stesso primo beneficiario e trustee.
Alla morte del disponente, il trust, secondo la normativa americana, ha mutato natura, passando da Grantor Trust (interposto) a Non-Grantor Trust (opaco).
Gli istanti hanno precisato che la loro richiesta alle Entrate non riguardava la fiscalità diretta e indiretta del trust, né gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma esclusivamente la sua qualificazione ai fini fiscali italiani dopo il decesso del disponente.
In sostanza, la domanda rivolta all’Agenzia era se il trust deve essere considerato opaco, trasparente o interposto secondo il diritto tributario italiano.
La base normativa su cui l’Agenzia ha dovuto esprimersi è l’articolo 73 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che disciplina la tassazione dei trust distinguendo tra:
- trust trasparenti, in cui i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati;
- trust opachi, in cui i redditi sono tassati in capo al trust stesso.
Sul piano internazionale, rileva inoltre la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust, ratificata in Italia con la legge n. 364/1989.
Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e delle clausole del trust, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la struttura possa essere considerata interposta nei confronti dei beneficiari italiani motivando che:
- il trustee (nominato dopo la morte del disponente) opera in autonomia e non è legato da vincoli personali o professionali con i beneficiari;
- l’atto istitutivo conferisce al trustee ampi poteri gestori (vendita, locazione, investimenti, prestiti, ecc.);
- le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi sono predeterminate, senza margini discrezionali sul “se” e “quanto” distribuire.
Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato il trust come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum […] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni” ciò determinando che:
- i beneficiari residenti in Italia hanno un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere i redditi e il patrimonio del trust;
- essi devono quindi essere tassati in Italia, secondo l’art. 73, comma 2, TUIR, in proporzione alla quota di partecipazione loro spettante.
L'agenzia ha ricordato che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario.
A tal fine, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.
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Rottamazione quater: prossimo pagamento entro il 30 novembre
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi e entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.
Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.
Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.
Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.
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Compensazione IVA settore legno: ecco le % 2024-2025
Pubblicato in GU n 215 del 16 settembre il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere anni 2024 e 2025.
Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 34 del DPR 633/72 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Vediamo le percentuali fissate per il comparto del legno.
Regime produttori agricoli: fissate le % per il settore legno
Il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura, considerato che, per l'anno 2023 non è stato emanato alcun decreto; e considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024 e 2025, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025:
- n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) … 6,4 per cento;
- n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento