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Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare
Con la Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio le Entrate replicano ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES ora ZES UNICA.
Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
La società svolge la propria attività presso uno stabilimento sito in […] in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché procedere ''[al]l'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte attualmente locata e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale''.
La società istante chiarisce che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00 circa, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari eattrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00.
Si chiede chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito nella parte in cui prevedono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.Ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari: è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto.
Ciò significa, tra l’altro, che l’investimento immobiliare non può superare quello in attrezzature e impianti e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l’accesso al tax credit.
L'agenzia conferma la soluzione dell'istante ossia che le spese per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento.
Pertanto, l’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.
Nell'interpello viene riepilogata le norme in base alle quali risultano agevolabili gli investimenti, ''facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti'', effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge n. 207 del 2024].
Allegati:
In relazione agli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e l'articolo 3, comma 5, del decreto attuativo, stabiliscono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.
Attesa la ratio di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (di seguito, ''componente immobiliare'') rispetto a quella relativa
all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (di seguito, ''componente non immobiliare''), con le previsioni citate viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste dal citato articolo 16 e rilevante ai fini del Credito di imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al cinquanta per cento) del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ciò implica, in concreto, che il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare e che, dunque, laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti elegibili al Credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali (cd. ''componente nonimmobiliare''). -
Regime forfettario: chiarimenti su compatibilità con il regime del margine
Con la Risposta n 181 del 7 luglio le Entrate chiariscono che il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, con anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà aderire.
Le Entrate hanno replicato positivimante e viene evidenziato che l’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale Iva è stato concretamente utilizzato in passato.
L'istante svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, includendo anche servizi di riparazione.
Fino al 31 dicembre 2024, egli ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27, Dl n. 98/2011), che cesserà per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni).
A partire dal 2025, vuole adottare il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
Inoltre egli desidera intraprendere una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro, soggetta al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995).
In sostanza, il contribuente chiede se sia possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2025, nonostante l’introduzione di un’attività che per legge prevede l’utilizzo di un regime Iva speciale, mai adottato in precedenza.
Il dubbio nasce dalla lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, che prevede l’incompatibilità tra il forfettario e i regimi speciali Iva.
Regime forfettario e regime di vantaggio mai applicato: chiarimenti ADE
L’Agenzia delle entrate conferma che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi Iva speciali è automatica quando il regime speciale è obbligatorio ex lege.
Viene richiamata una circoalre che evidenzia che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'Iva nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, non vi è stata applicazione effettiva del regime Iva speciale in precedenti periodi d’imposta, pertanto il passaggio al regime forfettario è ammesso.
Il contribuente, in conclusione, potrà avvalersene dal 2025, anche includendo la vendita di elettrodomestici usati, a condizione che non abbia mai applicato il regime del margine.
La variazione dovrà essere comunicata, così come ipotizzato dal richiedente, con il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), e confermata tramite dichiarazione nel modello dichiarativo Redditi.
In estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, il richiedente potrà legittimamente accedere al regime forfettario.
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Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte
L’UIF ha pubblicato nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, un approfondimento sulle liste dei Paesi a rischio di riciclaggio (c.d. black list).
Ai fini della valutazione del sospetto di un’operazione e dell’eventuale invio di una SOS, ai soggetti obbligati è richiesto di adottare misure di due diligence rafforzata nei casi in cui siano coinvolti Paesi inclusi nelle black list.
Le liste hanno lo scopo di:
- valutare il livello di rischio di un soggetto o di un’operazione;
- indicare la necessità di approfondire e valutare la compresenza di altre caratteristiche che possano concretizzare un sospetto di riciclaggio;
- supportare le Financial Intelligence Unit (FIU) nel valutare il rischio concreto da attribuire alle operazioni sospette di natura transnazionale.
Alle liste ufficiali a fini strettamente antiriciclaggio si affiancano liste ufficiali a fini fiscali, riguardanti Paesi con regimi privilegiati o non cooperativi, che sono particolarmente utili in quanto l’opacità tipica dei sistemi finanziari e societari delle giurisdizioni incluse le rende attrattive anche per l’attività di riciclaggio.
Il documento descrive le caratteristiche e i contenuti delle liste ufficiali dei Paesi a rischio di riciclaggio o non cooperativi a fini fiscali, predisposte da organismi e istituzioni internazionali ed europee (quali GAFI, la Commissione europea e il Consiglio europeo) nonché quella specificamente italiana, definita dal DM 4 maggio 1999 e successive modificazioni.
Le black list ufficiali sono confrontate con altri indicatori di Paesi a rischio di riciclaggio elaborati da istituti privati, per valutarne le differenze e trarre alcuni spunti di riflessione.
Le principali liste di Paesi a rischio riciclaggio
Il riciclaggio internazionale sfrutta le falle normative e l'opacità di alcuni sistemi economici.
Per contrastarlo efficacemente, è essenziale disporre di liste aggiornate dei Paesi ad alto rischio, che aiutino operatori, autorità e istituzioni a rafforzare i controlli e adottare misure mirate.
Il recente Quaderno UIF n. 29 (luglio 2025) offre un’analisi strutturata di queste liste e delle segnalazioni SOS italiane, proponendo spunti operativi per il contesto nazionale.In proposito il GAFI (FATF) pubblica due liste:
- Blacklist: Paesi con gravi carenze nei sistemi AML/CFT;
- Greylist: Paesi con deficienze strategiche ma cooperativi.
Attualmente, in blacklist ci sono Iran, Corea del Nord e Myanmar. In greylist figurano anche Turchia e Albania
L’inclusione comporta obblighi di due diligence rafforzata per le operazioni finanziarie con soggetti legati a questi Stati.
L’UE adotta una propria blacklist (Regolamento UE 2024/1624), in parte sovrapposta a quella GAFI.
L’analisi della Commissione europea integra però anche:
- elementi di trasparenza fiscale,
- la valutazione di centri finanziari offshore,
- e i pareri della nuova autorità AMLA.
Nonostante ciò, alcuni Paesi UE e dell’area EEA sono esclusi a priori, anche quando mostrano vulnerabilità operative, rendendo la lista meno incisiva in alcuni casi.
A fianco delle blacklist AML, ci sono:
- la lista UE dei Paesi non cooperativi a fini fiscali, aggiornata semestralmente dal Consiglio Ecofin;
- la lista italiana del DM 4 maggio 1999, che individua Stati con regimi fiscali privilegiati per le persone fisiche.
Quest’ultima è ancora in vigore ed è centrale per contrastare le fittizie emigrazioni fiscali.
A luglio 2023, la Svizzera è stata rimossa da tale elenco.
Il Basel AML Index misura il rischio paese combinando indicatori di:
- qualità normativa,
- corruzione,
- segretezza bancaria,
- e instabilità politica.
Nel 2024, l’Italia è 102ª su 165 Paesi, con un punteggio di 4,8/10.
Il Tax Justice Network propone due indici:
- il Financial Secrecy Index, dove primeggiano USA, Svizzera e Singapore;
- il Corporate Tax Haven Index, dominato da Isole Vergini Britanniche e Paesi Bassi.
L’Italia risulta 21ª per opacità finanziaria: segnale che anche i grandi Stati possono offrire spazi al riciclaggio.
Focus Italia: cosa ci dice il documento UIF
Nel 2022, il 17,7% delle SOS ricevute dalla UIF conteneva elementi collegati a Paesi in blacklist.
Queste segnalazioni risultano più rischiose, con rating elevato e maggiore probabilità di legami con reati fiscali o finanziamento al terrorismo.
Tra i Paesi più citati nelle SOS troviamo:
- Senegal (36,9% delle operazioni),
- Marocco e Pakistan (oltre il 13%),
- Svizzera, prima per valore degli importi sospetti (oltre 247 milioni di euro).
La Svizzera, sebbene esclusa da alcune blacklist, rimane un nodo critico per le autorità italiane.
Oltre al monitoraggio delle liste, la UIF evidenzia:
- l’uso ricorrente di money transfer per aggirare i controlli,
- l’importanza di analizzare flussi commerciali anomali (trade-based money laundering),
- la necessità di rafforzare la due diligence su Paesi a rischio non sempre listati ufficialmente.
Secondo la UIF, il rischio di riciclaggio non è solo normativo, ma coinvolge fattori “locali”:
- prossimità culturale e migratoria (es. flussi con Albania e Senegal),
- scambi commerciali intensi (con Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito),
- uso di strumenti opachi o informali come hawala o fei ch’ien.
Il documento UIF fornisce delle raccomandazioni, invitando le autorità italiane e gli operatori a:
- integrare gli indici ufficiali con dati empirici nazionali,
- adottare un approccio dinamico al rischio “estero”,
- migliorare la formazione degli operatori finanziari e dei segnalanti.
In conclusione, il contrasto al riciclaggio passa dalla comprensione puntuale dei Paesi coinvolti, non solo attraverso le liste ufficiali, ma con una visione più ampia e connessa al contesto italiano.
Le segnalazioni SOS lo dimostrano: i flussi sospetti arrivano anche da Paesi apparentemente "sicuri".
Per questo, l’integrazione tra dati nazionali, indicatori privati e blacklist istituzionali è essenziale per rafforzare la prevenzione. -
Assurance nel Reporting di sostenibilità: nuovo documento del CNDCEC
Il CNDCEC in data 4 luglio ha pubblicato un documento intitolato “L’importanza dell’Assurance nel reporting di sostenibilità”.
Il documento segue l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della proposta di direttiva sul rinvio dei termini (Stop-the clock Proposal) che si pone l’obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi:
- afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità,
- nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.
Alla luce di ciò, il CNDCEC con il documento in oggetto sottolinea l’opportunità di continuare comunque a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti nel settore dell’assurance di sostenibilità in ragione dell’evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale, che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.
Secondo il Consiglio Nazionale: “i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance. Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all’obbligo, l’assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l’accountability verso gli stakeholder”.
Vedimao una sintesi del documento.
Assurance nel Reporting di sosteniblità: la proposta del CNDCEC
Il documento si articola in due sezioni principali:
- contesto di riferimento normativo con analisi del quadro legislativo europeo, soffermandosi sulla proroga dei termini di applicazione della CSRD e della CSDDD e sulle implicazioni per le attività di assurance;
- principi e standard di riferimento per l’attestazione con approfodimento del quadro tecnico-normativo nazionale e internazionale che regola le attività di assurance e fornisce una panoramica delle procedure e delle metodologie utilizzabili dai professionisti incaricati.
L’assurance, come ben evidenziato dal documento assume un ruolo centrale per diversi motivi:
- strumento di fiducia verso gli stakeholder – investitori, clienti, creditori –che richiedono garanzie sulla veridicità delle informazioni ESG. Un report verificato ispira fiducia e credibilità.
- gestione del rischio di aspettative poichè: esiste un expectation gap tra ciò che stakeholder si attendono e ciò che l’assurance realmente garantisce. Questo divario può minare la fiducia nel processo di reporting.
- mancanza di prassi consolidate: la sostenibilità è in evoluzione e l’absence di standard uniformi aumenta la necessità di un’assurance professionale e strutturata.
- ruolo strategico anche senza obbligo: per le imprese non soggette a obbligo normativo, l’assurance volontaria rappresenta un vantaggio competitivo in termini di reputazione, accesso al credito e attrattività verso stakeholder sensibili ai temi ESG
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Iscrizione elenco esperti composizione negoziata: entro il 15 luglio
Il CNDCEC ricorda i termini di iscrizione all'elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata (Con l'Informativa n 84 del 29 maggio)
In particolare, il Consiglio Nazionale ha pubblicato un avviso per la validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all’Albo per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 12
gennaio 2019, n. 14.Si ricorda che, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.
Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato.
Possibile scaricare insieme alla informativa anche il fac-simile per l'iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata da allegare al modello di domanda, che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell’organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.Accedi qui al sito del CNDCEC per scaricare i documenti
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Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:
- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; - c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; - g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023; - h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
ospedaliera); - l) altre spese sanitarie.
Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade
Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..
In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE.
L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. -
Concessioni balneari: il Decreto al vaglio del Consiglio di Stato
ll decreto sugli indennizzi presentato, in estremis nella tarda serata del 31 marzo scorso, giorno di scadenza per la sua presentazione prevista dalla legge Salva-infrazioni, è ora presso il Consiglio di Stato per approvazione.
Il decreto dovrebbe contenere regole per gli indennizzi e per le concessioni 2025, dopo la trattativa con l'Europa.
Il 31 marzo una nota MIT specificava solamente "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi dal ministro Matteo Salvini"
Ricordiamo che una nota precedente datata 11 marzo evidenziava che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni: 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"
Occorre evidenziare che l'Europa ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.
I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti.
Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario.
Inoltre, sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara.
Una Nota ANCI del 27 giugno evidenzia: “Chiediamo al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale, per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre” Lo ha dichiarato Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, vice presidente Anci e delegato a Demanio marittimo e porti.
Inoltre lo stesso Silvetti ha commentato: “Come è noto, il decreto interministeriale MIT-MEF sugli indennizzi per le concessioni balneari interviene anche sugli importi unitari dei canoni per le concessioni, rilasciate ex novo o rinnovate, con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. Si tratta di un sistema di calcolo molto complesso. Infatti l’aggiornamento dei canoni prevede un incremento lineare del 10% di tutti gli importi previsti dalla normativa precedente, ai quali vanno applicate le rivalutazioni Istat a partire dal 1999. I nuovi canoni si applicano a decorrere dal 1 aprile 2025; questo fa presumere che, per il primo trimestre di quest’anno, restino in vigore gli importi precedenti. A fronte di questa complessità chiediamo al MIT, non appena sarà concluso l’iter del decreto indennizzi, di fornire indicazioni ufficiali circa le misure unitarie dei canoni aggiornate per il 2025. Il gettito di questa entrata non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell’attività amministrativa richiesta”.In attesa di leggere il testo del Decreto Interministeriale riepiloghiamo i contenuti della norma sugli indennizzi evidenziando che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC.
Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Concessioni balneari: la perizia per l’indennizzo al concessionario uscente
Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
Si attende il testo del decreto attuativo MIT.
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730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Con il Provvedimento n 277593 del 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso.
In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Innanzitutto si ricorda che l'art 5 comma 3 bis del Dlgs n 175/2014 prevede che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
In proposito con il Provvedimento in oggetto si individuano gli elementi di incoerenza, quali:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre è considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso, se risulta spettante al termine del controllo preventivo, è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Attenzione al fatto che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Allegati: -
Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità
ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025: scarica qui il fac simile per le richieste.
Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio
Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:- eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
- gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
- epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
- usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.
Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere
Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:
- le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
- le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.
Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.
Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.
In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso.
L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.
Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.
Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.
In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine.
La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento:
- a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
- b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
- c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
- o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
- prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
- o a quello di mercato per il periodo residuale.
Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:
- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.
Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.
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Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.