• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: indicazione delle mance ai dipendenti

    Entro il 17 marzo occorre inviare la Certificazione Unica e a tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio con le regole.

    In dettaglio, vengono anche pubblicati:

    per provvedere agli adempimenti il ci termine ordinario scade il 16 marzo, che però essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 17 marzo.

    Vediamo come compilare la CU 2025 per le mance dei lavoratori dipendenti soggetti ad imposta sostitutiva.

    Certificazione Unica 2025: novità per le mance

    Con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate

    dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva

    espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del

    5 per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, limite reddituale riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

    La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    Tale importo deve essere indicato nel punto 651 della CU 2025.

    Attenzione al fatto che, il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso occorre riportare il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. 

    Nel punto 652 della CU 2025 occorre riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

    L’importo delle mance assoggettato a imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per

    il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

    Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651.

    Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

    Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

    Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. 

    Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. 

    In particolare nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

    Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

    Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

    Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale

    del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

    Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

    Leggi anche Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025 per approfondire le novità introdotte per il prossimo anno sulla certificazione unica, in vigore dal 1° gennaio e quindi applicabili sulla CU 2026.

  • Adempimenti Iva

    Saldo IVA: si paga entro il 17 marzo

    Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2024 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2025.

    Si evidenzia che, cadendo il 16 marzo di domenica, il termine ultimo, per legge, slitta al giorno lunedì 17 marzo.

    Sinteticamente, si ricorda che il versamento

    • è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
    • deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.

    Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.

    Saldo IVA 2024: entro il 17 marzo

    Per il versamento del saldo IVA 2024, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:

    • persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
      • entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
    • soggetti IRES:
      • entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
      • dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

    Si sottolinea che l'importo dovuto per il saldo IVA può essere versato:

    • in un’unica soluzione;
    • in forma rateale (versando gli anche gli interessi) scegliendo direttamente nel momento del versamento con il modello F24.

    Saldo IVA 2024: come si paga

    Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

    Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:

    • F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
    • F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
    • Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.

    Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:

    • il codice tributo “6099”;
    • il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
    • l’anno di riferimento “2024”;
    • l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
      • se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2025, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
      • se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
    • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

  • Attualità

    Codice fiscale neonato: come richiederlo online dal 5 marzo

    Con il Provvedimento n 104720/2025 le Entrate pubblicano le regole per richiedere il codice fiscale dei neoanati tramite il servizio online dal 5 marzo.

    Codice fiscale neonati: come richiederlo online dal 5 marzo

    Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.
    A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.
    La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino:

    • il cognome, il nome, il sesso,
    • il luogo e la data di nascita del neonato. 

    In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la
    richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
    A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta. 

    La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.
    Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.
    L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.
    Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Con una notizia pubblicata sul sito istituzionale, il Dipartimento per l'Editoria informa di risorse in arrivo a sostegno delle Edicole. Vediamo i dettagli dall'intervista del sottosegretario Barachini.

    Aiuti alle Edicole: 17 milioni in arrivo

    Il Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, Dott. Barachini, in una intervista con la stampa, rivela che il Governo è prossimo ad intervenire a sostegno del settore delle Edicole stanziando circa 17 milioni di euro all’interno di Dpcm da varare entro fine marzo.

    Lo stesso Barachini, durante l'intervista con il quotidiano il Messaggero ha specificato la ripartizione delle risorse evidenziando che: "una parte andrà ai distributori che operano nei Comuni sotto i 5mila abitanti, soprattutto nelle aree interne del Paese dove oggi fanno fatica ad arrivare e la distribuzione rischia così di essere economicamente non sostenibile. Il resto invece sarà destinato alle attività che nei piccoli centri vendono giornali pur senza essere edicole. L’Italia è il paese degli 8mila comuni e il governo intende dare continuità alle misure messe in campo negli anni precedenti, sostenendo qualunque punto di distribuzione dei quotidiani per incrementare la capillarità e la diffusione dell’informazione».

    Si tratta di sostegni che i gestori delle edicole potranno ottenere presentando apposita domanda che entro due o tre mesi, verrà soddisfatta, trattandosi di un intervento urgente.

    Il Sottosegretario ha evidenziato anche che si tratta di misure in risposta alla spinta verso la creazione di strumenti nuovi, che si adattino alle abitudini dei tempi che cambiano ed ha ricordato che "Da anni le scuole che vogliono abbonarsi a quotidiani, riviste o settimanali di fatto non devono pagare, perché il costo è sostenuto dal dipartimento Editoria. E’ una strada nella quale crediamo molto ed abbiamo investito, anche con una semplificazione delle procedure, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione.

    Si attendono pertanto il DPCM e le regole operative per le domande.

  • Riforma dello Sport

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

    Vediamo i dettagli.

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:

    • ASD associazioni sportive dilettantistiche 
    • SSD società sportive dilettantistiche 

    affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP. 

    Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

    Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

    Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

    Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati:
  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    ETS, incentivo assunzione disabili, nuovi fondi

    Il DPCM 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024 dopo vari mesi di attesa,  aveva  stabilito  le modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi del Fondo previsto dall'art. 28 del DL 48/2023 (Decreto Lavoro) . Il Fondo è destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani  under 35 con disabilità, coinvolgendoli direttamente nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.   Il termine per la attuazione dell'agevolazione era stato prorogato con il decreto Milleproroghe 2024. 

    L'incentivo consiste in un contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile per i primi mesi di lavoro. 

    Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine effettuate entro il 30 settembre 2024

    Sono state pubblicate inoltre  dall'  INPS ulteriori  indicazioni sulle  modalita'  per  l'istruttoria  delle  istanze  l'erogazione del contributo,  e le procedure di controllo.

     la scadenza  per le domande era fissata al 31 ottobre 2024.

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2025 

    Con la conversione del decreto Emergenze 208/2024 – legge 20 /2025 pubblicato in GU il 28.2.2025 sono stati stanziati ulteriori 15milioni di euro per il Fondo. 

    Si può  forse ipotizzare una riproposta della misura per il 2025  o il ripescaggio di domande respinte. 

    Si attendono  a questo punto le istruzioni INPS incaricato della gestione.

    Vediamo con maggiori dettagli  l'agevolazione e le istruzioni e la tempistica per ottenere i contributi.

    Scarica qui il testo del decreto.

    Incentivo assunzioni in ETS: beneficiari

    Come già previsto dal decreto legge 48 2023 il contributo può essere richiesto da

    •  enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    •  associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017, e da
    •  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe. 

    Questi enti devono :

    1. aver assunto persone con disabilità di età inferiore a 35 anni con contratti a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, o 
    2. aver trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo, 

    per attività conformi al loro statuto.

    Per poter accedere al contributo, i datori di lavoro devono 

    • essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 
    • non aver commesso violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Incentivo assunzioni in ETS: importo

    Il decreto specifica che il contributo  è soggetto al vigente regime de minimis e consiste in:

    •  un importo di 12.000 euro una tantum per ogni assunzione effettuata e 
    • un ulteriore contributo di 1.000 euro al mese,  dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.

     In caso di cessazione del contratto prima di questa data, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto anche per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024  lo stesso contributo una tantum di 12.000 euro e la quota mensile per quel mese.

    L 'erogazione del contributo è   prevista in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

     Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivazione per l'assunzione di persone con disabilità.

    Incentivo assunzioni in ETS: presentazione delle domande

    Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate all'INPS tramite modalità telematica :

    • dal 2 settembre 2024 
    • al 31 ottobre 2024,

     corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie.

     Le domande saranno valutate dall'INPS e l'elenco dei destinatari sarà reso pubblico sul sito istituzionale.

    L'INPS ha  reso note con il messaggio 2906 del 30 agosto 2024  le specifiche modalità di inoltro delle richieste.

    Le domande devono essere presentate :

    • dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari  
    • dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID o CNS  o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando  “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,
    • utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante  con  copia del documento di identità in corso di validità.

    Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il template di cui all’Allegato n. 3 secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

    • le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
    • l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo 
    • i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.

    Incentivo assunzione disabili: quanto viene pagato?

    Il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 dell'INPS fornisce dettagliate istruzioni operative per l'erogazione dell'incentivo destinato all'occupazione delle persone con disabilità, come stabilito dall’art. 28 del D.L. 48/2023 (convertito dalla Legge 85/2023 e modificato dal D.L. 215/2023) e sui controlli di verifica .

    Viene  ricordato che: 

    •  si tratta di  un contributo di 12.000 euro una tantum per ogni nuova assunzione, con
    •  un ulteriore contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024.

     Se l’assunzione è avvenuta a settembre 2024, è prevista solo la quota una tantum e la mensilità di settembre.

     Se le domande superano il limite di spesa previsto di 6.315.825,00 euro, l’INPS applicherà una riduzione proporzionale del contributo per rispettare il budget disponibile.

    Pagamento

    Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 sul conto corrente indicato dal beneficiario. Eventuali fondi non riscossi saranno rientrati dall’INPS per incrementare la provvista finanziaria.

    Attenzione al fatto che l'importo complessivo è soggetto ai limiti del regolamento de minimis e alle risorse disponibili.

    Incentivo assunzione disabili: le verifiche

    Verifica preliminare delle domande: 

    L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, verifica i requisiti dei soggetti richiedenti, la validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e la regolarità contributiva tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento del ricevimento della domanda

    Controlli successivi: 

    L'INPS eseguirà in seguito  controlli a campione (almeno sul 10% dei beneficiari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

    In caso di irregolarità o documentazione insufficiente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali ai beneficiari 

    Qualora venga riscontrata l'indebita percezione del contributo, l’INPS avvia il recupero delle somme,  comunicando al beneficiario delle motivazioni della revoca e la procedura per il recupero delle somme

  • Operazioni Straordinarie

    Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci

    Con Risposta a interpello n 50/2025 le Entrate replicano a due soci di S.r.l. che hanno percepito somme corrisposte sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all'atto di cessione delle proprie quote. Come va tassata la plusvalenza.

    Cessione di quote di srl: il quesito dell’interpello n 50/2025

    Gli Istanti Alfa e Beta detenevano rispettivamente il 51 per cento ed il 49 per cento del capitale sociale di una

    società srl.

    In data 22 marzo 2022, gli Istanti hanno ceduto il 51 per cento del capitale sociale della Società ad un'altra società per un corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli Istanti in misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno trasferite. 

    Più precisamente:

    • Alfa ha ceduto il 26,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 10.400.000,00;
    • Beta ha ceduto il 24,5 per cento del capitale sociale della Società per un prezzo di euro 5.600.000,00.

    Gli Istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del capitale sociale della Società.

    Essi hanno altresì convenuto con la Società acquirente la possibilità di cedere anche il restante 49 per cento del capitale, concedendo all'acquirente il relativo diritto d'opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti parametri economico-finanziari, nonché suddividendo l'esecuzione delle operazioni di cessione in due tranche:

    • la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (''Opzione 2024'');
    • la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (''Opzione 2028'').

    Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50 per cento delle quote della Società da ciascuno possedute.

    In data 18 marzo 2022, gli istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita del 49 per cento del capitale sociale della Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione 2024 e/o dell'Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.

    Tale accordo prevede, in sostanza, che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli Istanti avvenga valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla Società

    nei periodi successivi alla prima cessione (più in dettaglio, il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati 20212028 per l'Opzione 2028).

    Con il predetto accordo, gli Istanti hanno inteso stabilire precise regole per addivenire alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la Società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit.

    Tuttavia, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5 per cento ciascuno).

    Ciononostante, gli Istanti, in conformità dell'accordo dagli stessi sottoscritto nel 2022 e di un successivo accordo sottoscritto nel 2024, intendono ripartirsi l'importo complessivo che verrà corrisposto dall'Acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione del 49 per cento del capitale sociale della Società attribuendo a ciascuno un importo non

    proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.

    Ciò premesso, gli Istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49 per cento del capitale sociale della Società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c bis ), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), possono considerare quale corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello che deriverà dall'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi Istanti, in luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall'Acquirente.

    Il dubbio interpretativo si pone in quanto l'Acquirente intende acquistare le partecipazioni suddividendo il prezzo complessivo in misura proporzionale alle partecipazioni detenute dagli Istanti e non secondo la diversa ripartizione voluta dagli stessi sulla base dei suddetti accordi.

    Cessione di quote di srl: tassazione in presenza di accordo tra i soci

    L'Ade ricorda che l'articolo 67, comma 1, del Tuir dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita  semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […]cbis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni».

    Ai fini della determinazione della plusvalenza, il successivo articolo 68, comma 6, stabilisce che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

    Successivamente specifica che nel caso in esame, la Società acquirente ha manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli Istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49 per cento del capitale sociale della Società, detenute dagli stessi nella misura del 24,5 per cento ciascuno; pertanto, la cessione delle partecipazioni degli Istanti verrà remunerata dall'Acquirente in egual misura.

    Considerato che il prezzo pagato a ciascun socio è uguale e che lo statuto della Società non attribuisce diritti particolari alle partecipazioni detenute dal Sig. Alfa, il prezzo di cessione da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza è quello stabilito e percepito dagli Istanti per effetto dello stesso atto di cessione.

    Il maggior importo spettante al Sig. Alfa, sulla base degli accordi con il Sig. Beta, pertanto, non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cbis ), del Tuir.

    Si ritiene, quindi, che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, del Tuir, gli Istanti dovranno confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

    Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Tuir; vale a dire, che tali minusvalenze non possono essere utilizzate in compensazione delle eventuali plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi.

    Con riferimento alla possibilità che il maggior importo riconosciuto al Sig. Alfa possa costituire una donazione da parte del Sig. Beta, si osserva che ai sensi dell'articolo 769 del codice civile «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione».

    Nel caso di specie, gli accordi tra i soci prevedono che il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno avrà dato alla valorizzazione della Società in sede di exit

    Si tratta di somme che in assenza di tale contributo non sarebbero corrisposte. Tale circostanza consente di escludere l'esistenza dello spirito di liberalità tipico della donazione.

    L'Accordo 2022 prevede in sostanza che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute da (…) avvenga valorizzando i risultati che (…) avranno contribuito a realizzare nei periodi considerati.

    La finalità delle pattuizioni contenute nell'Accordo 2022 è evidente: siccome il valore di cessione delle residue partecipazioni detenute da (…) [ndr. Alfa e Beta nella Società] è correlato ai risultati che verranno realizzati successivamente alla Prima Cessione, gli Istanti hanno inteso pattuire tra loro una ripartizione del corrispettivo complessivo non (necessariamente) proporzionale alle quote detenute nella Società.

    L'analisi di tali pattuizioni contrattuali, quindi, evidenzia che dai citati accordi tra soci scaturisce l'obbligo per uno di essi di corrispondere delle somme all'altro per il maggior contributo che quest'ultimo avrà dato alla valorizzazione della Società.

    Ciò posto, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 67 del Tuir individua, tra i redditi diversi, quelli che «non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

    L'elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro ma in ogni caso accomunati dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza per il contribuente pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.

    Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento patrimoniale imputabile, in rapporto di causa effetto, ad una fonte produttiva.

    L'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir riconduce nel novero dei redditi diversi i «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».

    Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli Istanti, che sono autonomi rispetto all'atto di cessione stipulato con la Società acquirente, si ritiene che le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della citata lettera l) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.

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  • PRIMO PIANO

    Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo

    Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.

    Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.

    Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.

    Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM

    Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:

    • per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
    • per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.

    L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:

    • al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120 
    • e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.

    Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione” 

    Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI

    Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il Nuovo Decreto Energia che stanzia, tra gli altri, 1,2 miliardi per sopperire agli aumenti delle bollette delle PMI.

    Per le misure per le famiglie leggi anche: Nuovo Bonus bollette in arrivo.

    Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI

    Il Governo con il nuovo decreto in vigore dal 1° marzo stanzia 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI

    In particolare come specifica il comunicato stampa diffuso post Cdm n 116 si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. 

    Inoltre, ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

    Nuovo Decreto Energia: misure per la trasparenza del mercato

    Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento,  le  misure  occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte  di energia elettrica e di gas ai clienti finali  domestici  sul  mercato libero, in maniera  da  consentire  una  agevole  leggibilità  delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia  elettrica  e  gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento  per  la definizione dei corrispettivi medesimi.

    Con il provvedimento l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti  già  in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
    In caso di inosservanza del provvedimento adottato l'ARERA  esercita  i  poteri  sanzionatori alla  medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14 novembre 1995, n. 481.