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Decreto VIDA: in consultazione fino al 6 luglio
È disponibile in consultazione sul sito del dipartimento Finanze lo schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della Direttiva unionale in materia di Iva nell’era digitale che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027. In primo piano i regimi Oss e Ioss e la Single Vat Registration. L’iniziativa nasce proprio “in vista della definizione del decreto” e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, per consentire ai soggetti interessati di intervenire sul testo prima dell’adozione della versione finale.
Gli operatori economici interessati potranno inviare osservazioni e proposte fino a lunedì 6 luglio 2026 attraveros una area dedicata con un apposito form.
Recepimento Direttiva VIDA con la riforda dell’IVA: decreto in consultazionw
In particolare la consultazione riguarda lo schema di decreto legislativo chiamato a recepire in Italia le disposizioni dell’articolo 2 della direttiva (Ue) 2025/516, parte del pacchetto “Vat in the Digital Age” (ViDA), adottato dal Consiglio l’11 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025.
Occorre specificare che l’intervento si inserisce in una riforma organica del sistema Iva europeo pensata per adeguare l’imposta alla trasformazione digitale dell’economia, migliorare l’efficienza della riscossione, rafforzare il contrasto alle frodi e alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese.
La consultazione riguarda le disposizioni che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e si concentra su:
- regimi Oss (One Stop Shop) e Ioss (Import One Stop Shop),
- sistema della Single Vat Registration.
Ricordiamo che il recepimento della direttiva ViDA si sviluppa per fasi successive, avviate nel 2025 e destinate a proseguire fino al 2030, affiancate da regolamenti attuativi e da interventi non solo legislativi, ma anche tecnologici e organizzativi.
Con tutte queste modifiche normative IVA, si vuole armonizzare la normativa diriferimento a livello europeo, implementando le piattaforme tecnologiche al fine di favorire la competitività delle imprese attraverso lo snellimento delle procedure e la semplificazione burocratica.
Occore sottolineare che la consultazione del decreto di recepeimento della direttiva VIDA è rivolta a una platea ampia ed eterogenea, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte utili alla definizione dello schema di decreto.
- Gli stakeholder chiamati a partecipare alla consultazione sono:
- associazioni di categoria e professionali,
- operatori economici e professionisti,
- centri di ricerca e università ma anche privati cittadini.
Per partecipare bisogna seguire le istruzioni seguenti:
- consultare lo schema di decreto nell’ area dedicata alla consultazione sul proprio sito web;
- utilizzare la pagina dedicata alla consultazione e il relativo form online predisposto dall’amministrazione.
Clicca qui
In questo modo il confronto si concentra direttamente sullo schema di decreto che recepisce le disposizioni ViDA applicabili dal 2027 e sui suoi effetti operativi, in particolare per i regimi speciali Iva e per la registrazione unica.
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Prescrizione decennale e quinquennale: le differenze per la Consulta
Un termine doppio rispetto a quello applicato ai tributi locali, eppure conforme a Costituzione.
La prescrizione decennale dei crediti erariali ha superato indenne il vaglio della Corte Costituzionale: con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate — o non fondate — tutte le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sull'articolo 2946 del codice civile.
Il punto centrale non è solo il responso finale, ma le ragioni che lo sorreggono: ragioni che ridisegnano il confine tra obbligazioni tributarie erariali e locali e che hanno ricadute dirette sulla prassi della riscossione.
Crediti erariali e prescrizione in 10 anni: si esprime la corte costituzionale
La CGT di secondo grado del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., norma che stabilisce la prescrizione ordinaria decennale, lamentandone l'applicazione ai crediti erariali sotto più profili:
- disparità rispetto ai tributi locali: per IMU e altri tributi locali il termine è quinquennale (art. 2948, n. 4 c.c.), mentre per i tributi erariali si applica il termine doppio. Secondo il rimettente, questa differenza viola l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).
- contrasto con l'art. 97 Cost. (buon andamento della PA): il termine decennale sarebbe anacronistico nell'era dell'informatizzazione; risulterebbe anomalo rispetto a una «tendenza generale» dell'ordinamento verso termini quinquennali; creerebbe una sproporzione irragionevole tra i 5 anni previsti per la notifica dell'atto impositivo a pena di decadenza e i 10 anni per la semplice interruzione della prescrizione.
- violazione dell'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo): un termine così lungo si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo.
La risposta della Corte: obbligazioni diverse, regole diverse
La Corte Costituzionale ha respinto tutte le censure, articolando una motivazione che vale la pena esaminare nel dettaglio.
Sull'art. 3 Cost., il punto decisivo è la natura giuridica delle obbligazioni messe a confronto. I tributi locali come l'IMU hanno natura di obbligazione periodica: il debito si rinnova per effetto del semplice decorso del tempo, secondo uno schema ricorrente e stabile. Per questa ragione l'ordinamento li assoggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.
I tributi erariali seguono una logica diversa. Per essi vale il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta: il credito sorge anno per anno a seguito di una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Non si tratta di un'obbligazione periodica, ma di un'obbligazione che si ricostituisce ogni volta in forza di una nuova fattispecie. Ne consegue che il termine decennale è giustificato: paragonare le due tipologie di credito significherebbe accostare situazioni «non assimilabili», il che esclude qualsiasi violazione del principio di uguaglianza (cfr. sentenze Corte Cost. n. 155/2014, n. 108/2006, n. 340/2004).
Sul fronte dell'art. 97 Cost., la Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte e quattro le questioni sollevate:
- L'interruzione della prescrizione può consistere in «qualsiasi atto significante l'esercizio del relativo diritto»: non è possibile fissare un'unità di misura temporale standard come pretendeva il rimettente.
- I termini indicati come comparazione (accertamento, IMU, sanzioni accessorie) appartengono a fattispecie «fra loro del tutto eterogenee», retti da distinta ratio e con effetti di decadenza, non di prescrizione.
- L'attività di redazione e deposito del ricorso tributario è del tutto diversa da quella di predisposizione di un atto di accertamento: il confronto proposto dal rimettente non regge.
- Il mero richiamo a una «tendenza dell'ordinamento» ad accorciare i tempi non è sufficiente a dimostrare una scelta legislativa irragionevole.
Quanto all'art. 111 Cost., la Corte ha chiarito che il principio della ragionevole durata del processo ancora la sua tutela «alle disposizioni di natura processuale»: la prescrizione è istituto di natura sostanziale, non processuale, e quindi esula dall'ambito applicativo dell'art. 111 Cost.
Cosa cambia nella prassi della riscossione
La sentenza n. 85/2026 non introduce novità operative, ma consolida la cornice entro cui si muove la riscossione dei crediti erariali. I riferimenti operativi restano:
- Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA): 10 anni dalla notifica della cartella o dell'atto divenuto definitivo.
- Prescrizione dei tributi locali (IMU, TARI): 5 anni.
- L'atto interruttivo può essere qualsiasi atto che manifesti l'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente impositore.
- La differenza di regime non è arbitraria: rispecchia la diversa natura giuridica delle obbligazioni — periodica per i tributi locali, autonoma per periodo d'imposta per quelli erariali.
La pronuncia si allinea con l'orientamento consolidato della Cassazione (SS.UU. n. 23397/2016) e chiude ogni spazio, in sede di legittimità costituzionale, per sostenere l'applicazione del termine quinquennale ai tributi erariali.
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Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere
Il CNDCEC con il pronto ordini n 32 di giugno 2026 replica a dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria.
Il caso di specie riguarda un affittacamenre che non possa cessare l'attività per cause a lui non impotabili che vuole iscriversi all'Albo dei Commercialisti qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
In sintesi il consiglio ha specificato che si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.
Vediamo il dettaglio.
Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere
Si chiede se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
In relazione al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l’art. 4 del D.lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale, ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscrittoLa procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203 – 2209 c.c.).
Nel caso di specie, il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
Le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui.Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa.La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad
altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005. -
Nuovo Decreto attuativo del PNRR: tutte le novità
Il Governo ha approvato in data 22 giugno un nuovo decreto con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (decreto-legge)
Le novità rigurdano
- interventi infrastrutturali,
- rifiuti radioattivi,
- fondo rotativo imprese turismo.
Inoltre nel decreto vi è l'attesa proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 per l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.
Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.
Infrastrutture e Turismo: le novità approvate dal Governo
Il Decreto introduce disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di seguito le principali novità come specificate nel comunitato stampa.
In materia di interventi infrastrutturali, il provvedimento interviene sull’affidamento dei servizi ferroviari “intercity”, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio delle procedure da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti.
Vengono inoltre prorogati di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.
Sempre dal comunicato stampa si evince che per la realizzazione delle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro.
Si proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.
Il decreto affida a Sogin S.p.a. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare.
In materia di turismo, viene prorogato dal 30 giugno al 31 agosto 2026 il termine relativo al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno agli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale.
Il decreto reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore.
Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici.
Il provvedimento dà attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica (riforma 1.15 del PNRR), disciplinando l’ambito di applicazione e i tempi di adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, il relativo quadro di principi e regole contabili, gli adempimenti propedeutici a carico delle amministrazioni, i contenuti del programma di formazione e la disciplina della fase di sperimentazione. È inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) produca con cadenza trimestrale le stime sul saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.
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730/2026: agevolazioni per i neo assunti
Entro il 30 settembre va inviato il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni.
Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati
In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

