• Accertamento e controlli

    Concordato preventivo 2026-2027: schede nel cassetto fiscale

    Nel cassetto fiscale arrivano le Schede di sintesi sul Cpb: dati su adesione 2026-2027, punteggio Isa e ravvedimento speciale per le annualità pregresse

    Le Entrate tramite la rivista web fiscoggi, informano del fatto che sono disponibili online, all’interno del cassetto fiscale dei contribuenti interessati, le nuove Schede di sintesi sul Concordato preventivo biennale, l’istituto introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024.

    Le schede consentono ai contribuenti di valutare gli effetti dell’adesione al Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e le ulteriori opportunità collegate al rinnovo dell’adesione.

    Tra le informazioni disponibili rientrano anche quelle utili per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta nell’ambito del ravvedimento speciale per le annualità pregresse, previsto dal decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, il cosiddetto decreto Omnibus.

    Cpb 2026-2027: cosa contengono le nuove Schede di sintesi

    La scheda di sintesi, predisposta per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in assenza di una proposta di concordato già in essere per il biennio 2025-2026, è articolata in cinque sezioni. 

    • gli effetti dell’adesione al Concordato preventivo biennale per il 2026 e il 2027;
    • i principali dati dell’attività economica esercitata, ricavati dall’ultima dichiarazione acquisita dall’Anagrafe tributaria;
    • il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato;
    • l’eventuale adesione al Cpb 2026-2027;
    • le informazioni relative al ravvedimento delle annualità pregresse.

    L’obiettivo delle schede è quindi mettere a disposizione del contribuente un quadro sintetico delle informazioni già presenti nell’Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della scelta sul Concordato.

    Punteggio Isa e anomalie: quali dati vengono visualizzati

    Una sezione specifica è dedicata all’affidabilità fiscale.

    Nella scheda viene indicato il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato. Se il punteggio è inferiore a 10, può essere presente anche un’informativa relativa a eventuali incoerenze contabili o strutturali rilevate nel modello.

    Se il contribuente ha invece dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, la scheda non riporta alcun punteggio.

    Ravvedimento speciale 2020-2023: chi può utilizzarlo

    Le nuove Schede di sintesi contengono anche informazioni sul ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023.

    La possibilità riguarda i contribuenti che avevano aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il biennio successivo, 2026-2027, entro i termini previsti.

    Per questi soggetti la scheda contiene elementi utili al calcolo:

    • dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
    • delle relative addizionali;
    • dell’eventuale imposta sostitutiva dell’Irap.

    La sezione sul ravvedimento è predisposta per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026, hanno applicato gli Isa.

    Quando il calcolo del ravvedimento non viene mostrato

    La scheda non espone alcun calcolo per le annualità per le quali:

    • non risulta presentato il modello Isa;
    • i dati disponibili risultano incompleti;
    • è stata dichiarata una causa di esclusione dagli Isa.

    Sono però previste alcune eccezioni.

    Le informazioni possono infatti essere presenti in caso di cause di esclusione collegate all’emergenza Covid-19, al non normale svolgimento dell’attività oppure all’esercizio di più attività d’impresa non riconducibili allo stesso Isa, quando i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: la scadenza

    Per aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale il termine indicato è il 31 ottobre, con slittamento al 2 novembre considerando i giorni festivi.

    Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è invece fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Le nuove Schede di sintesi rappresentano quindi uno strumento utile per verificare i dati rilevanti prima della decisione sull’adesione al Cpb e, per i soggetti interessati, per valutare anche il possibile accesso al ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.

  • Ravvedimento

    Imposte 2026 non pagate: come rimediare con il ravvedimento operoso

    Saldo 2025 e primo acconto 2026 sono ormai scaduti per la generalità dei contribuenti e anche per i soggetti ISA interessati dalla proroga estiva. 

    Chi ha omesso il pagamento, ha versato in ritardo o in misura insufficiente può ricorrere al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso.

    Le principali scadenze delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 sono ormai alle spalle. Per la generalità dei contribuenti il versamento del saldo e del primo acconto doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Per i contribuenti interessati dagli ISA, compresi i soggetti in regime forfettario o di vantaggio rientranti nella proroga, i termini sono stati invece spostati al 20 luglio 2026 senza maggiorazione oppure al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.

    Chi non ha rispettato queste scadenze può ancora regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare omissioni, ritardi e versamenti insufficienti pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Quali imposte scadute possono essere ravvedute

    Il ravvedimento può riguardare in primo luogo le imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 risultanti dal modello Redditi.

    Inoltre, una serie di versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi possono essere interessati dalla regolarizzazione. 

    Tra questi rientrano:

    • le addizionali regionale e comunale IRPEF;
    • le imposte sostitutive, comprese quelle dovute dai contribuenti forfettari e dai soggetti nel regime di vantaggio;
    • la cedolare secca sulle locazioni;
    • IVIE e IVAFE;
    • l’imposta sul valore delle cripto-attività;
    • l’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata senza ritenuta alla fonte;
    • l’IVA dovuta per l’adeguamento agli ISA;
    • i contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti sulla quota di reddito eccedente il minimale;
    • il diritto annuale alle Camere di commercio.

    Si tratta quindi, in concreto, proprio dei versamenti collegati alla dichiarazione che molti contribuenti hanno affrontato tra giugno e agosto 2026.

    Ravvedimento anche per le rate saltate

    La possibilità di regolarizzazione riguarda anche chi aveva scelto di rateizzare saldo e primo acconto e ha omesso una delle rate successive.

    Per ciascuna rata non pagata nei termini è possibile ricorrere autonomamente al ravvedimento, applicando la sanzione ridotta e gli interessi di mora all’intero importo dovuto, quindi sia al tributo sia agli interessi di differimento.

    Particolare attenzione va invece prestata alla prima rata. 

    La circolare ricorda che, se il contribuente non ha effettuato il versamento entro il termine differito di 30 giorni, si presume che non abbia scelto tale differimento. In questo caso il ravvedimento decorre dalla scadenza ordinaria: nell’esempio riportato, se non viene pagata la prima rata entro il 30 luglio 2026, il calcolo parte dal 30 giugno 2026.

    Quanto costa sanare il mancato versamento

    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento. Nei primi 90 giorni la sanzione di riferimento è pari al 12,5%.

    Con il ravvedimento la sanzione diminuisce in base al ritardo:

    • entro 14 giorni va dallo 0,08% all’1,17%;
    • dal 15° al 30° giorno è pari all’1,25%;
    • dal 31° al 90° giorno è pari all’1,39%;
    • dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione sale al 3,12%;
    • oltre tale termine è pari al 3,57%.

    Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale. Per chi ha saltato uno dei versamenti dell’estate 2026, quindi, il ravvedimento consente ancora di rimediare: il costo della regolarizzazione dipende soprattutto dalla data originaria della scadenza e dal numero di giorni trascorsi prima del pagamento.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit potenziamento offerta cinema: domande dal 21 settembre

    Con Decreto n 2729/2026 la Direzione generale Cinema e audiovisivo ha pubblicato le regole per il bonus per il potenziamento dell'offerta delle sale cinematografiche.

    In particolare, a partire dal 21 settembre 2026, dalle ore 12.00, fino alle ore 23.59 del 20 ottobre 2026,
    è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica e, in particolare, per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell’articolo 18, della legge n. 220 del 2016.

    Tax credit potenziamento offerta cinema: domande dal 21 settembre

    Le domande possono essere presentate con riferimento ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
    La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché, la effettiva disponibilità di
    risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, nel limite massimo annuo di risorse dei cui al decreto del Ministro della cultura del 6 marzo 2025, n. 55 e garantito attraverso l’adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto dall’articolo 11, comma 5 e seguenti del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”.

    A chi è destinato il tax credit offerta sale cinematografiche

    La misura è rivolta agli esercenti del settore cinematografico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 220/2016 e dai relativi decreti attuativi. 

    Il credito d’imposta sostiene una parte delle spese necessarie per il funzionamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività di proiezione cinematografica.
    La somma indicata nella richiesta non equivale necessariamente a quella che sarà concessa in via definitiva: il beneficio, infatti, è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse previsto dal decreto del ministro della Cultura n. 55/2025 attraverso il meccanismo di decurtazione proporzionale disciplinato dall’articolo 11, comma 5 e seguenti, del Dl n. 411/2025.
    La verifica  della sussistenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione spetta alla direzione generale Cinema e Audiovisivo. La semplice trasmissione della domanda, pertanto, non comporta automaticamente il riconoscimento del credito.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, domande al via dal 22 settembre: rimborso dell’80% fino a 8.000 euro

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che questa misura dopo la pubblicazione del DD 11 settembre con le date per le domande.

    Bonus colonnine 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

     Le risorse a disposizione sono pari a:

    • 15 milioni di euro per 2026
    • 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029
    • 8 milioni di euro per l’anno 2030.

    Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore12.00 del 31 gennaio 2027.

    L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Le regole ne DD 11 settembre del MIMIT.

    Bonus colonnine 2026: spese ammissibili

    Spese ammissibili per il bonus colonnine:

    • per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
    • per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
    • per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

    Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026 

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026 tutte le risposte ai dubbi

    Per maggiori informazioni

    Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero:

    • compilando il modulo online
    • oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

    Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti)

    Allegati: