• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, domande al via dal 22 settembre: rimborso dell’80% fino a 8.000 euro

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che questa misura dopo la pubblicazione del DD 11 settembre con le date per le domande.

    Bonus colonnine 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

     Le risorse a disposizione sono pari a:

    • 15 milioni di euro per 2026
    • 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029
    • 8 milioni di euro per l’anno 2030.

    Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore12.00 del 31 gennaio 2027.

    L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Le regole ne DD 11 settembre del MIMIT.

    Bonus colonnine 2026: spese ammissibili

    Spese ammissibili per il bonus colonnine:

    • per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
    • per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
    • per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

    Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026 

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026 tutte le risposte ai dubbi

    Per maggiori informazioni

    Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero:

    • compilando il modulo online
    • oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

    Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti)

    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta Dedicata a Te 2026 in arrivo dal 4 novembre- Date e novità

    In una conferenza stampa ieri 21 settembre i ministri del lavoro e dell'agricoltura hanno presentato il decreto in arrivo sulla  Carta Dedicata a Te, il sostegno da 500 euro l'anno per l'acquisto di generi alimentari alle famiglie meno abbienti.

    La misura è stata prorogata dalla legge di bilancio 2026  fino alla fine della legislatura, coprendo quindi anche le annualità 2026 e 2027  e raggiunge  1,17 milioni di nuclei familiari con  uno stanziamento complessivo di oltre un miliardo di euro per i due anni.

    E' stato specificato che la dotazione per il 2026 sarà di 591 milioni di euro in quanto ai 500 milioni ordinari si aggiungeranno 91 milioni non utilizzati nel 2025 e ora recuperati. Per il 2027 lo stanziamento iniziale resta di 500 milioni.

    Restano invariati i criteri di accesso (vedi paragrafi seguenti)

    Sul piano operativo, il ministro ha precisato che è in corso l'aggiornamento dei dati e i i nuovi beneficiari potranno ritirare la carta in uno dei 12mila uffici postali mentre chi ne era già titolare riceverà l'accredito automatico delle nuove somme, senza fare domanda. 

    • La carta 2026 sarà attivabile dal 4 novembre, con obbligo di effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre. 
    • La carta 2027 partirà invece già da aprile, con un anticipo rispetto al consueto avvio di novembre.

    ATTENZIONE sui  beni acquistabili  non sarà più possibile  utilizzare la carta per i carburanti. Resta il vincolo che favorisce i prodotti alimentari nazionali: circa il 90% dei beneficiari ha finora scelto prodotti made in Italy.

    Si confermano invece i contributi per circa  150 milioni di fondi privati grazie allo sconto aggiuntivo del 15% garantito da Federdistribuzione ai possessori della carta.

    Nella conferenza stampa è stato ricordato anche che il Fondo indigenti, gestito dai ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura, avra una dotazione molto maggiore  con  50 milioni annui strutturali per l'assistenza .

    Ricordiamo  di seguito  le istruzioni dal decreto 2025 in attesa della pubblicazione del nuovo provvedimento.

    Requisiti per ottenere il contributo

    Il Ministero dell’Agricoltura, , di concerto con il Ministero delle Imprese  il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno  finanziata con 500 milioni di euro per il 2025.

    Con il  messaggio  2519  2 2623 di settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative 

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali 2025

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati:
  • Enti no-profit

    Terzo settore, garanzia pubblica fino all’80% sui finanziamenti: via alle domande

    Diventa operativa la nuova Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

    A disposizione 10 milioni di euro. La garanzia è gratuita e può coprire fino all’80% dell’operazione.

    Nuove possibilità di accesso al credito per gli enti del Terzo settore. 

    Dal 21 settembre 2026 è operativa la Sezione speciale enti del Terzo settore del Fondo di garanzia per le PMI, lo strumento che permette anche agli enti iscritti al RUNTS ma non al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di beneficiare della garanzia pubblica.

    La misura può intervenire su finanziamenti fino a 60.000 euro, senza applicazione del modello di valutazione ordinariamente utilizzato dal Fondo. Per i beneficiari, inoltre, l’accesso alla garanzia è gratuito.

    La nuova Sezione dispone di una dotazione complessiva di 10 milioni di euro e completa l’apertura del Fondo di garanzia a una platea di soggetti che, proprio per l'assenza dell'iscrizione al Repertorio economico amministrativo, non potevano utilizzare in precedenza le modalità ordinarie previste per gli enti del Terzo settore.

    Chi può accedere alla nuova garanzia

    La Sezione speciale si rivolge in particolare a due categorie di soggetti:

    • gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che non risultano iscritti al REA, il Repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il Registro delle imprese;
    • gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non iscritti al RUNTS e al REA.

    Per gli enti religiosi, nella domanda di accesso alla garanzia devono essere indicati anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Prefettura presso il cui Registro delle persone giuridiche risulta iscritto l'ente.

    La Sezione è stata istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI attraverso l'accordo sottoscritto il 29 maggio 2026 tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

    Scarica il dpf con la sintesi delle regole.

    Garanzia terzo settore: finanziamenti fino a 60.000 euro

    Uno degli aspetti centrali della misura riguarda la dimensione delle operazioni ammesse.

    La garanzia può infatti essere richiesta in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro.

    Per queste operazioni non viene applicato il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo. Si tratta quindi di un meccanismo specificamente costruito per rendere accessibile la garanzia anche a organizzazioni con caratteristiche differenti rispetto alle tradizionali imprese beneficiarie.

    Scarica il dpf con la sintesi delle regole.

    Garanzia gratuita per gli enti beneficiari

    Un altro elemento rilevante riguarda i costi.

    Per gli enti ammessi alla Sezione speciale, infatti, la garanzia è concessa gratuitamente.

    I premi che, sulla base delle disposizioni operative del Fondo, sarebbero normalmente dovuti dal beneficiario vengono sostenuti direttamente dalla stessa Sezione speciale.

    La misura può quindi ridurre uno degli ostacoli all'accesso al credito per organizzazioni che, pur svolgendo attività di interesse generale, possono avere maggiori difficoltà nel fornire agli intermediari finanziari le garanzie richieste per ottenere un finanziamento.

    Copertura fino all'80%

    La nuova Sezione può intervenire attraverso le diverse modalità già previste dal Fondo di garanzia.

    In caso di garanzia diretta, la copertura è pari all'80% della singola operazione finanziaria.

    Per esempio, su un finanziamento di 60.000 euro, la garanzia pubblica può quindi arrivare fino a 48.000 euro.

    Anche per la riassicurazione la percentuale prevista è dell'80% dell'importo garantito dal soggetto garante per la singola operazione. Resta fermo che la garanzia concessa dal soggetto garante al finanziatore non può superare l'80% dell'importo dell'operazione.

    La controgaranzia, invece, opera secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.

    Cosa cambia per il Terzo settore

    L'avvio della Sezione speciale rende pienamente operativo un intervento previsto dalla riforma del Fondo di garanzia introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2023.

    La disciplina aveva già aperto l'accesso al Fondo agli enti del Terzo settore, prevedendo per le operazioni fino a 60.000 euro una specifica disciplina. Per gli enti non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, tuttavia, l'accesso era subordinato all'utilizzo di una sezione speciale dedicata.

    Con l'operatività della nuova Sezione dal 21 settembre 2026, anche questa platea può ora accedere concretamente allo strumento.

    La novità interessa quindi soprattutto associazioni, fondazioni e altri enti iscritti al RUNTS che non esercitano un'attività tale da comportare l'iscrizione al REA, oltre agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

    Per questi soggetti si apre la possibilità di ottenere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia pubblica, entro il limite di 60.000 euro per ciascuna operazione, con una copertura che può arrivare all'80% e senza il costo del premio di garanzia.

    Scarica il dpf con la sintesi delle regole.

  • Agricoltura

    Diritto di superficie su terreno agricolo: imposta di registro all’8%

    La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo non equivale a un trasferimento e, di conseguenza, non può essere assoggettata all’aliquota dell’imposta di registro prevista per il trasferimento di terreni agricoli.

    È questo uno dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 settembre 2026, relativa a un contratto stipulato per la realizzazione e gestione di un parco eolico.

    La Suprema Corte, pur ritenendo legittima la riqualificazione del contratto operata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 131/1986, ha accolto il motivo di ricorso relativo alla misura dell’imposta: non è applicabile l’aliquota del 15%, ma quella inferiore dell’8%, vigente ratione temporis.

    La decisione offre quindi indicazioni importanti sia sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro sia sulla distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari di godimento.

    Il caso: terreno agricolo destinato a un parco eolico

    La controversia nasce da un contratto di locazione e costituzione di diritti reali stipulato per l’installazione di impianti di generazione eolica.

    L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato il contratto, ai sensi dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, come atto di costituzione del diritto di superficie, liquidando maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per oltre 750 mila euro.

    In particolare, dall’atto emergeva che:

    • su alcune aree erano stati costituiti diritti reali di superficie per l’installazione delle pale eoliche;
    • sulle aree circostanti gravavano servitù di elettrodotto, passaggio e proiezione dei rotori;
    • le medesime aree erano comprese in una locazione trentennale.

    La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la locazione fosse sostanzialmente priva della sua funzione tipica, in quanto le servitù e i diritti reali costituiti limitavano in maniera significativa il godimento del fondo.

    La Cassazione ha confermato la correttezza, sotto questo profilo, della riqualificazione dell’operazione.

    Imposta di registro e articolo 20 TUR: quando è possibile riqualificare un atto

    Un primo aspetto affrontato dall’ordinanza riguarda l’applicazione dell’articolo 20 del D.P.R. 131/1986.

    Nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte a partire dal 2017, la norma stabilisce che l’interpretazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve avvenire considerando esclusivamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, senza utilizzare atti collegati o elementi extratestuali.

    La Cassazione ribadisce quindi che l’imposta di registro mantiene natura di “imposta d’atto”.

    L’Amministrazione finanziaria può riqualificare il negozio, ma la riqualificazione deve avvenire “ab intrinseco”, sulla base delle clausole negoziali e degli effetti giuridici ricavabili dal documento sottoposto a registrazione.

    Nel caso esaminato, secondo la Corte, questo limite è stato rispettato: la diversa qualificazione derivava direttamente dalla struttura del contratto e dalla contestuale presenza di diritto di superficie e servitù.

    Diverso sarebbe stato il caso di una contestazione fondata sull’abuso del diritto, per la quale sarebbe stato necessario utilizzare la specifica procedura prevista dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

    Diritto di superficie: perché non si applica l’imposta di registro al 15%

    Il passaggio di maggiore interesse fiscale riguarda però l’aliquota applicabile. L’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 distingue gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari dai trasferimenti aventi specificamente ad oggetto terreni agricoli.

    La disciplina prevede oggi, in via generale, l’aliquota del 9% per gli atti traslativi della proprietà immobiliare e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

    Per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale è invece prevista l’aliquota del 15%.

    Secondo la Cassazione, proprio il termine “trasferimento” impedisce di applicare questa aliquota maggiorata alla mera costituzione del diritto di superficie.

    Costituzione e trasferimento del diritto di superficie non sono la stessa cosa

    La Corte richiama il principio già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3461/2021 e successivamente ribadito con l’ordinanza n. 27293/2024.

    Il concetto di trasferimento presuppone il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di un bene immobile o della titolarità di un diritto reale già esistente.

    La costituzione del diritto di superficie produce invece un effetto differente.

    Ai sensi dell’articolo 952 del Codice civile, il proprietario può costituire a favore di un altro soggetto il diritto di realizzare e mantenere una costruzione sopra il proprio suolo.

    Il proprietario del terreno non perde quindi la titolarità del fondo. Il suo diritto di proprietà viene piuttosto compresso, perché il superficiario acquisisce il diritto di costruire e mantenere l’opera separatamente dalla proprietà del suolo.

    La Cassazione sintetizza il principio in termini chiari: il diritto di superficie “si costituisce” e non “si trasferisce”.

    Di conseguenza, l’aliquota speciale prevista per il trasferimento di terreni agricoli non può essere estesa anche alla costituzione del diritto reale.

    Imposta di registro all’8% nel caso esaminato dalla Cassazione

    La Commissione tributaria regionale aveva applicato l’aliquota del 15%, considerando l’operazione come una cessione del diritto di superficie relativa a un terreno agricolo. Per la Cassazione questa conclusione è errata.

    Una volta qualificato il negozio come costituzione del diritto di superficie, devono essere applicate le regole previste per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari e non quelle speciali previste per il trasferimento dei terreni agricoli.

    Nel caso oggetto della controversia, la Corte indica come corretta l’aliquota dell’8%, trattandosi della misura applicabile ratione temporis, ossia in base alla normativa vigente nel periodo cui si riferiva l’atto.

    È importante quindi non leggere il riferimento all’8% come aliquota attualmente vigente: la stessa ordinanza ricorda che la disciplina attuale dell’articolo 1 della Tariffa prevede, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’aliquota ordinaria del 9%.

    Imposte ipotecaria e catastale: necessario ricalcolare il prelievo

    La pronuncia interviene anche sulle imposte ipotecaria e catastale.

    Secondo la Cassazione, anche queste devono essere determinate sulla base della corretta qualificazione giuridica dell’operazione.

    La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda alla rideterminazione delle imposte dovute.

    Cosa cambia in pratica

    La pronuncia assume particolare rilievo per i contratti aventi ad oggetto terreni destinati a impianti eolici, fotovoltaici o altre infrastrutture energetiche, nei quali convivono spesso locazione, diritto di superficie e servitù.

    I principi da considerare sono due:

    • ai fini dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare il contratto sulla base degli elementi contenuti nello stesso atto;
    • la costituzione del diritto di superficie non può essere equiparata al trasferimento di un terreno agricolo ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 15%.

    La corretta individuazione della natura giuridica dell’operazione diventa quindi decisiva per determinare il relativo trattamento tributario.

    FAQ

    Quale imposta di registro si applica alla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo?

    La costituzione del diritto di superficie non rientra nella disciplina del 15% prevista per il trasferimento di terreni agricoli. Si applica il regime previsto per gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari.

    Perché la Cassazione applica l’aliquota dell’8%?

    Perché l’8% era l’aliquota applicabile ratione temporis all’atto oggetto della controversia. La disciplina attuale richiamata dalla stessa ordinanza prevede l’aliquota ordinaria del 9%.

    L’Agenzia delle Entrate può trasformare fiscalmente una locazione in diritto di superficie?

    Può riqualificare l’atto ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 quando la diversa natura giuridica emerge dallo stesso contratto, senza utilizzare elementi esterni o altri atti collegati.

    Il diritto di superficie comporta il trasferimento della proprietà del terreno?

    No. Il proprietario conserva la titolarità del suolo. La costituzione del diritto di superficie determina una compressione del diritto di proprietà, consentendo al superficiario di realizzare e mantenere una costruzione separatamente dalla proprietà del terreno.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Tassi BCE in aumento: +25 punti base dal 16 settembre 2026, effetti sui mutui

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, il Consiglio direttivo dell BCE ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento.

    Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull’inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato. 

    Risulta evidente l’impegno del Consiglio direttivo di definire la politica monetaria in modo da assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine.

    Mutui: la BCE alza i tassi

    Viene anche specificato che nello scenario di base delle nuove proiezioni degli esperti della BCE l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3,0% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. 

    L’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe al 2,5% nel 2026, al 2,6% nel 2027 e al 2,3% nel 2028. 

    Viene precisato che rispetto all’esercizio dello scorso giugno, le proiezioni per l’inflazione restano invariate per il 2026, ma sono state riviste al rialzo per il 2027 e il 2028. 

    Nello scenario di base delle proiezioni la crescita economica dovrebbe situarsi allo 0,9% nel 2026, all’1,4% nel 2027 e all’1,5% nel 2028. 

    La correzione al rialzo per il 2026 e il 2027 riflette principalmente una capacità di tenuta dell’economia dell’area dell’euro maggiore delle attese.

    Le prospettive restano molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita economica. 

    Con la decisione in oggetto, il Consiglio direttivo resta in una posizione favorevole per affrontare l’incertezza causata dal conflitto. 

    Tassi di interesse di riferimento della BCE

    Il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. 

    Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre 2026.

  • Turismo

    IVA e servizi turistici: quando il trasporto diventa una prestazione complessa

    La Cassazione chiarisce che l’aliquota IVA agevolata sul trasporto marittimo non si applica quando il servizio comprende attività turistico-ricreative non meramente accessorie.

    Conta la realtà economica dell’operazione.

    Con l’ordinanza n. 23607 del 20 luglio 2026, la Corte di cassazione torna sul tema delle prestazioni composite ai fini IVA, chiarendo quando un servizio formalmente presentato come trasporto possa, in realtà, configurarsi come una prestazione unitaria di natura turistico-ricreativa soggetta all’aliquota ordinaria.

    La pronuncia riguarda il trasporto marittimo di turisti, ma contiene principi applicabili più in generale a tutte le operazioni commerciali composte da una pluralità di servizi.

    Il caso: trasporto marittimo con servizi turistici

    La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l’applicazione, per il periodo d’imposta 2014, dell’aliquota IVA del 10% anziché di quella ordinaria del 22% sui servizi resi mediante imbarcazione.

    La società sosteneva che l’attività svolta fosse qualificabile come semplice trasporto marittimo di persone, rientrante quindi tra le operazioni agevolate previste dal n. 127-nonies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

    Dall’istruttoria era però emerso che il servizio non consisteva soltanto nel trasferimento dei passeggeri.

    Le escursioni comprendevano infatti:

    • trasporto verso insenature e località costiere;
    • soste per il bagno;
    • aperitivi con prodotti tipici;
    • somministrazione di frutta, bevande e vino;
    • musica a bordo;
    • descrizione e illustrazione dei luoghi visitati.

    Secondo il giudice di secondo grado, tali attività non potevano essere considerate semplicemente accessorie al trasporto, ma concorrevano a formare un unico servizio turistico-ricreativo.

    Prestazione principale, accessoria o servizio unico?

    La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda la qualificazione IVA delle operazioni composte da più elementi.

    Il principio generale è quello per cui ciascuna prestazione deve essere considerata autonoma e indipendente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, tale principio non può condurre alla scomposizione artificiale di un’operazione che, dal punto di vista economico, costituisce un’unica prestazione.

    Occorre quindi verificare quale sia, nella sostanza, il servizio acquistato dal cliente.

    In particolare, si è in presenza di una prestazione accessoria quando il servizio ulteriore non rappresenta per il cliente un fine autonomo, ma costituisce soltanto il mezzo per beneficiare nelle migliori condizioni della prestazione principale.

    In tale ipotesi, il servizio accessorio segue il trattamento IVA previsto per la prestazione principale.

    Diversamente, quando i diversi elementi dell’offerta risultano strettamente collegati e concorrono alla realizzazione di un prodotto economicamente unitario, l’operazione deve essere valutata nel suo complesso.

    Non conta solo il contratto: rileva la realtà economica

    La Cassazione evidenzia che la qualificazione dell’operazione non può dipendere esclusivamente dalla denominazione utilizzata nel contratto o nella comunicazione commerciale.

    Non è neppure sufficiente valutare separatamente il valore economico o la durata dei singoli servizi.

    L’analisi deve invece concentrarsi sulla funzione economica delle diverse componenti e sulla finalità concretamente perseguita dal cliente.

    Un’attività, pertanto, può avere un valore economico limitato o non essere remunerata separatamente e, ciononostante, costituire un elemento essenziale di un servizio complesso.

    Allo stesso modo, la contemporanea presenza di più servizi non determina automaticamente l’esistenza di una prestazione unitaria.

    Il criterio decisivo è il grado di integrazione funzionale tra le diverse componenti dell’offerta.

    Trasporto turistico e IVA agevolata: cosa prevede la norma

    Sul trattamento IVA del trasporto di persone con finalità turistico-ricreative è intervenuto anche l’articolo 36-bis del D.L. n. 50/2022, che la Cassazione qualifica come norma di interpretazione autentica.

    La disposizione chiarisce che le agevolazioni IVA previste per il trasporto di persone possono trovare applicazione anche quando il servizio viene effettuato per finalità turistico-ricreative.

    La finalità turistica, quindi, non esclude di per sé l’aliquota agevolata.

    È però necessario che la prestazione abbia a oggetto esclusivamente il trasporto oppure comprenda soltanto servizi che possano essere qualificati come meramente accessori ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972.

    Il discrimine non è dunque rappresentato dalla natura turistica dei passeggeri, ma dalla struttura concreta dell’offerta.

    Trasporto turistico e IVA agevolata: quando spetta e quando no

    Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione effettuata dal giudice d’appello.

    La pubblicità presente sul sito internet della società, le dichiarazioni del rappresentante e gli altri elementi acquisiti avevano infatti evidenziato che il servizio offerto non si limitava al trasporto dei passeggeri.

    Le attività ricreative e turistiche non costituivano meri accessori, ma elementi strettamente integrati nell’esperienza complessivamente proposta al cliente.

    L’operazione doveva quindi essere qualificata come un unico servizio turistico-ricreativo, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria e impossibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per il trasporto di persone.

    Il principio operativo per le prestazioni composite

    La pronuncia assume interesse anche oltre il settore delle escursioni marittime.

    Ogni volta che un’impresa commercializza un’offerta composta da più attività o servizi, ai fini IVA occorre verificare se:

    1. le singole prestazioni siano realmente autonome;
    2. una prestazione costituisca quella principale e le altre siano soltanto accessorie;
    3. i diversi elementi siano invece così strettamente collegati da formare un unico prodotto economico.

    La qualificazione non può essere affidata alla sola struttura contrattuale, al metodo di determinazione del corrispettivo o alla denominazione commerciale attribuita al servizio.

    Ai fini IVA assume rilievo soprattutto la realtà economica dell’operazione e il risultato unitario perseguito dal cliente.

    Per gli operatori che commercializzano pacchetti di servizi, esperienze turistiche o offerte integrate, la corretta individuazione della prestazione principale e degli eventuali servizi accessori diventa quindi essenziale anche per determinare correttamente l’aliquota IVA applicabile.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi: le stretta di Napoli, e gli altri comuni italiani?

    Napoli approva definitivamente la variante urbanistica per tutelare le abitazioni nel centro storico: soglia minima di residenzialità al 70% e regole anche per locazioni brevi, B&B e case vacanza.

    Intanto Bruxelles ha presentato l'Affordable Housing Act, ma il regolamento europeo sullo stress abitativo è ancora una proposta e deve completare l'iter legislativo UE.

    Il Comune di Napoli interviene sugli affitti brevi e sulle strutture ricettive del centro storico con una misura urbanistica finalizzata a preservare la disponibilità di abitazioni per i residenti.

    Nella seduta del 15 settembre 2026, il Consiglio comunale ha approvato definitivamente la delibera n. 374, relativa alla variante urbanistica per la salvaguardia dell'offerta abitativa nel centro storico.

    Il punto centrale del provvedimento è l'introduzione di una soglia minima di residenzialità ordinaria fissata, in prima applicazione, al 70%.

    La misura interessa espressamente anche il passaggio delle abitazioni verso bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze e locazioni brevi.

    La decisione arriva a pochi giorni dalla presentazione, il 9 settembre 2026, della proposta della Commissione europea per un nuovo Affordable Housing Act, COM(2026) 599 final, che introduce un quadro comune europeo per le misure adottate dagli Stati membri nelle aree interessate da problemi di disponibilità e accessibilità economica degli alloggi.

    Attenzione, però: il regolamento europeo non è ancora in vigore. Si tratta di una proposta sottoposta alla procedura legislativa ordinaria e il testo potrà quindi essere modificato durante l'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

    Affitti brevi a Napoli: cosa ha approvato il Consiglio comunale il 15 settembre

    Secondo la sintesi ufficiale della seduta pubblicata dall'Area Consiglio Comunale, il 15 settembre l'Aula, riunita in seconda convocazione, ha approvato a maggioranza la delibera 374 illustrata dall'assessora all'Urbanistica Laura Lieto.

    Si tratta dell'approvazione definitiva della variante urbanistica finalizzata alla salvaguardia dell'offerta abitativa nel centro storico.

    La variante interviene sulla disciplina dei cambi di destinazione d'uso all'interno della categoria funzionale residenziale

    L'obiettivo indicato dal Comune è contenere la progressiva trasformazione delle abitazioni ordinarie in strutture ricettive extra-alberghiere.

    Il meccanismo scelto dal Comune non consiste quindi semplicemente in un divieto generalizzato di affitto breve.

    La regola fondamentale è una soglia minima di residenzialità ordinaria del 70%, prevista in prima applicazione in una specifica area di regolamentazione delimitata all'interno del centro storico.

    In tale area, secondo il documento ufficiale, il passaggio da abitazione ordinaria a:

    • bed & breakfast;
    • affittacamere;
    • case e appartamenti per vacanze;
    • locazioni brevi

    è consentito soltanto nel rispetto della soglia minima di residenzialità.

    Un elemento particolarmente rilevante è il metodo di calcolo: la soglia viene verificata sull'intera unità edilizia.

    In termini pratici, quindi, il parametro scelto dal Comune tutela almeno il 70% di residenzialità ordinaria nell'unità edilizia interessata. È questa la formulazione che emerge direttamente dal documento ufficiale e che va distinta dalla più sintetica espressione, utilizzata nel dibattito pubblico, di "limite del 30%" alle attività extralberghiere.

    La soglia del 70% potrà cambiare

    La percentuale non viene configurata come un valore necessariamente immutabile.

    Nel documento del Consiglio comunale si precisa infatti che sarà lo stesso Consiglio comunale, sulla base di appositi studi predisposti dagli uffici, ad aggiornare periodicamente:

    l'estensione dell'area interessata dalla regolamentazione e il valore della soglia da tutelare.

    La Variante introduce quindi un meccanismo che potrà essere aggiornato sulla base dell'evoluzione delle condizioni abitative e del territorio.

    Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità una mozione che prevede un monitoraggio partecipato degli effetti della variante, con il coinvolgimento delle associazioni e dei portatori di interesse.

    È prevista una relazione al Consiglio comunale sui risultati del monitoraggio entro quattro mesi. Una seconda mozione approvata all'unanimità chiede invece di rafforzare i controlli nel settore ricettivo, con particolare attenzione alle strutture abusive e non censite.

    Variante affitti brevi Napoli: l’iter prima dell’approvazione definitiva

    L'approvazione del 15 settembre conclude un procedimento iniziato in precedenza.

    La documentazione ufficiale ricorda che il percorso istruttorio era stato avviato con il Documento strategico del preliminare, seguito dall'adozione della variante e dalla fase di partecipazione.

    Durante il procedimento sono state presentate 19 osservazioni, successivamente esaminate attraverso le controdeduzioni approvate dalla Giunta nell'aprile 2026.

    Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole ASL Napoli 1, Genio Civile, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e Municipalità 1, 2 e 3. La Città Metropolitana di Napoli ne ha inoltre dichiarato la coerenza con le strategie territoriali sovracomunali.

    Durante la presentazione della misura, l'assessora Lieto ha collegato il provvedimento al più ampio problema della crisi abitativa e ha richiamato anche l'attenzione posta sul tema a livello europeo.

    Stress abitativo: cosa prevede la proposta di regolamento UE

    Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta COM(2026) 599 final – Affordable Housing Act, formalmente: 

    • "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for measures in Member States to safeguard housing affordability and availability".

    L'obiettivo dichiarato dalla Commissione non è armonizzare in modo generale le politiche abitative nazionali, ma definire un quadro comune per valutare, alla luce del diritto UE, determinate misure adottate dalle autorità pubbliche per preservare disponibilità e accessibilità economica degli alloggi.

    La proposta disciplina, tra gli altri aspetti, la metodologia per dimostrare l'esistenza di una situazione di housing stress, insieme ai requisiti di giustificazione, proporzionalità, trasparenza e revisione delle misure adottate dalle autorità competenti.

    Quando un'area è considerata sotto stress abitativo nella proposta UE

    Uno degli aspetti più innovativi del testo provvisorio è l'introduzione di criteri comuni per individuare le aree sottoposte a stress abitativo.

    L'articolo 6 della proposta prevede, tra i criteri, un price-to-income ratio pari o superiore a 8, cioè un rapporto in base al quale l'acquisto di un'abitazione di dimensioni medie equivale ad almeno otto anni di reddito disponibile pro capite.

    La proposta prende inoltre in considerazione l'andamento di questo rapporto nei dieci anni precedenti e richiede di valutare se, in assenza della misura pubblica, lo stress abitativo possa ragionevolmente attenuarsi nei tre anni successivi.

    Per gli affitti brevi, la Commissione specifica inoltre che, prima di introdurre determinate restrizioni per ragioni legate alla disponibilità e all'accessibilità della casa, l'autorità deve poter dimostrare un impatto negativo significativo dell'attività di short-term rental sul mercato abitativo e verificare se misure meno restrittive possano risultare altrettanto efficaci.

    Il regolamento UE non autorizza automaticamente i Comuni a vietare gli affitti brevi

    Un punto è particolarmente importante. La proposta della Commissione chiarisce che il nuovo regolamento non crea automaticamente un nuovo diritto, derivante dal diritto dell'Unione, per le autorità pubbliche di limitare gli affitti brevi, né prescrive o raccomanda specifiche restrizioni.

    Il suo obiettivo è invece fornire un quadro comune entro il quale valutare la compatibilità con il diritto UE delle misure nazionali, regionali o locali, preservando le rispettive competenze.

    Per questo motivo non sarebbe corretto affermare che la variante approvata da Napoli il 15 settembre rappresenti già un'applicazione del nuovo regolamento europeo.

    Il provvedimento comunale è stato costruito attraverso un autonomo procedimento urbanistico iniziato prima della presentazione formale dell'Affordable Housing Act.

    Esistono però elementi di evidente parallelismo sul piano degli obiettivi: disponibilità di abitazioni, pressione degli usi non residenziali sul patrimonio abitativo, delimitazione territoriale delle misure, monitoraggio e possibilità di aggiornare la disciplina sulla base di studi e dati.

    Affordable Housing Act: a che punto è l'iter UE

    Alla data del 22 settembre 2026, l'Affordable Housing Act è quindi una proposta e non un regolamento definitivamente approvato.

    La procedura è identificata con il numero 2026/0268(COD) ed è una procedura legislativa ordinaria. EUR-Lex la indica espressamente come "ongoing", mentre l'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo segnala che il dossier si trova ancora nella fase preparatoria in Parlamento.

    L'iter previsto è quello ordinario dell'Unione europea:

    • la Commissione presenta la proposta, passaggio avvenuto il 9 settembre 2026;
    • Parlamento europeo e Consiglio esaminano il testo e possono modificarlo;
    • Parlamento e Consiglio devono raggiungere un accordo sullo stesso testo affinché il regolamento possa essere adottato;
    • se non viene raggiunto un accordo in prima lettura, la procedura può proseguire con una seconda lettura e, se necessario, con la fase di conciliazione;
    • solo dopo l'approvazione definitiva, la firma e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si avrà il testo legislativo definitivo, secondo le relative disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione.

    La procedura legislativa ordinaria può arrivare fino a tre letture. Parlamento europeo e Consiglio sono colegislatori e nessuno dei due può adottare autonomamente il regolamento senza l'accordo dell'altro sul medesimo testo.

    Al momento, quindi, non è possibile considerare definitivi né i parametri sullo stress abitativo né le altre condizioni contenute in COM(2026) 599: potranno essere confermati, modificati o eliminati durante il negoziato legislativo.

    Napoli anticipa il dibattito europeo, ma le due norme restano distinte

    La coincidenza temporale è significativa: la Commissione europea ha presentato l'Affordable Housing Act il 9 settembre 2026 e il Consiglio comunale di Napoli ha approvato definitivamente la propria Variante il 15 settembre 2026. Ma i due provvedimenti non devono essere sovrapposti.

    A Napoli è già stata approvata una disciplina urbanistica locale che introduce, nell'area individuata del centro storico, una soglia minima iniziale del 70% di residenzialità ordinaria e condiziona alla sua osservanza il passaggio verso B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni brevi.

    A Bruxelles, invece, è iniziato l'iter di una proposta di regolamento europeo, destinata a creare un quadro comune per valutare le misure adottate nelle aree sottoposte a stress abitativo.

    La Variante di Napoli è quindi già un provvedimento approvato dal Consiglio comunale; l'Affordable Housing Act europeo resta, per ora, un testo provvisorio sul quale Parlamento europeo e Consiglio devono ancora pronunciarsi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2026 emittenti Radio e TV

    Con Decreto MIMIT del 31 luglio si fissano le percentuali di contributo alle emittenti TV e Radio per i messaggi politici.

    In particolare, lle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l’anno 2026, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,24 ed euro 33,17 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 

    • La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.

    Dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00er l’esercizio finanziario 2026:

    • euro 453.401,36 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali  
    • euro 906.802,64 alle emittenti televisive locali.

    Contributo 2026 emittenti Radio e TV

    In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 2026 come segue:

    Fermo restando il valore di euro 12,24 per le radio e di euro 33,17 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l’intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

    Allegati:
  • Il Condominio

    Terrazza sul tetto condominiale: quando può scattare la demolizione

    La trasformazione di una parte del tetto condominiale in terrazza a uso esclusivo può superare i limiti dell’utilizzo consentito della cosa comune e integrare uno spoglio del possesso degli altri condòmini.

    È quanto emerge da una recente ordinanza del Tribunale di Piacenza del 7 settembre 2026, che ha ordinato la demolizione di una terrazza realizzata mediante la rimozione di una consistente porzione del tetto a falde.

    Il provvedimento affronta un tema frequente nei condomìni: fino a che punto il proprietario dell’ultimo piano può modificare il tetto comune per ricavarne una terrazza privata?

    Terrazza a tasca ampliata: il caso

    La controversia nasce dall’intervento realizzato dal proprietario di un appartamento situato al sesto piano mansardato di un edificio condominiale.

    L’immobile disponeva già di un piccolo terrazzino a tasca, delle dimensioni di circa 140 centimetri per 80, pari a poco più di un metro quadrato.

    Con i lavori, il terrazzino è stato ampliato attraverso la rimozione di una parte del tetto condominiale a falde, fino alla realizzazione di una terrazza di circa 6 metri per 2,60 metri, per una superficie complessiva di 15,60 metri quadrati.

    Alcuni condòmini hanno quindi promosso un’azione di reintegrazione nel possesso ai sensi dell’articolo 1168 del Codice civile, sostenendo che l'intervento avesse sottratto una porzione del bene comune alla disponibilità degli altri proprietari.

    Il singolo condomino può modificare il tetto comune?

    Il punto centrale riguarda l’applicazione dell’articolo 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché:

    non ne alteri la destinazione;

    non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

    Il singolo condomino può quindi anche apportare modifiche finalizzate a un migliore godimento del bene comune, ma non può appropriarsi di fatto di una parte della cosa comune escludendo gli altri condòmini dal suo utilizzo.

    Proprio su questo punto esistono diversi orientamenti giurisprudenziali.

    Una parte della giurisprudenza ammette la trasformazione del tetto in terrazza esclusiva quando l'intervento riguarda una porzione non significativa della copertura e non compromette le funzioni protettive e di coibentazione.

    Un orientamento più rigoroso considera invece illegittima la trasformazione quando comporta la sottrazione definitiva di una parte del tetto al possibile godimento degli altri condòmini.

    Quando la terrazza costituisce spoglio del possesso

    Il Tribunale di Piacenza aderisce all’interpretazione più restrittiva.

    Secondo il giudice, il tetto condominiale non svolge soltanto una funzione di copertura. Può infatti essere destinato anche ad altri impieghi, presenti o futuri, come l’installazione di antenne o impianti fotovoltaici.

    La trasformazione di una parte del tetto in una terrazza destinata esclusivamente a un appartamento può pertanto impedire agli altri proprietari di utilizzare quella porzione del bene comune.

    Nel caso esaminato, inoltre, non si era verificata una modifica marginale.

    Il piccolo terrazzo originario di circa 1,12 mq era stato ampliato fino a 15,60 mq, con la rimozione di quasi tutta la porzione di tetto a spiovente interessata dall’intervento.

    Per il Tribunale, si tratta di una trasformazione significativa della consistenza del bene comune, incompatibile con i limiti dell’articolo 1102 c.c.

    Non basta conservare la funzione di copertura

    Un altro passaggio importante dell’ordinanza riguarda la funzione del tetto.

    La difesa sosteneva, tra l’altro, che la nuova superficie continuasse comunque a proteggere l’edificio.

    Secondo il giudice, però, questo elemento non è sufficiente a rendere legittima l’opera.

    Il precedente tetto a spiovente favoriva infatti lo smaltimento delle acque piovane e costituiva un ulteriore livello di protezione rispetto al solaio sottostante.

    Con la sua rimozione, la funzione protettiva della copertura sarebbe risultata almeno in parte affievolita.

    Serve l’autorizzazione dell’assemblea?

    Per il Tribunale, l’intervento non poteva essere considerato un semplice uso più intenso della cosa comune da parte del singolo proprietario.

    La rimozione del tetto a spiovente e la realizzazione della terrazza avrebbero richiesto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale secondo le regole previste dall’articolo 1120 c.c.

    Nel caso concreto, tale autorizzazione non risultava concessa. L’assemblea aveva anzi successivamente deliberato di non approvare le opere realizzate.

    Perché il Tribunale ordina la demolizione

    Il giudice ha riconosciuto la tutela possessoria a una delle ricorrenti, proprietaria di un appartamento collocato nello stesso edificio interessato dall’intervento.

    Ha quindi ordinato:

    la demolizione della terrazza a uso esclusivo;

    il ricollocamento del tetto a spiovente;

    il ripristino dello stato precedente necessario a reintegrare il possesso.

    Cosa verificare prima di realizzare una terrazza sul tetto

    La decisione conferma che, prima di ampliare una terrazza a tasca o intervenire sul tetto condominiale, non basta verificare la conformità edilizia dell’opera.

    Occorre valutare anche la disciplina civilistica e, in particolare, se i lavori:

    modificano sensibilmente il tetto comune;

    sottraggono una superficie al possibile utilizzo degli altri condòmini;

    incidono sulla funzione di copertura e protezione;

    richiedono una preventiva deliberazione dell’assemblea.

    In presenza di interventi invasivi, procedere unilateralmente può quindi esporre il proprietario anche al rischio di demolizione e ripristino dello stato originario.

    FAQ

    Si può trasformare il tetto condominiale in terrazza privata?

    Non sempre. L’intervento deve rispettare i limiti dell’articolo 1102 c.c. e non impedire agli altri condòmini di utilizzare il bene comune secondo il proprio diritto.

    Per una terrazza a tasca serve il consenso del condominio?

    Dipende dalle caratteristiche dell’opera. Se comporta una significativa trasformazione del tetto comune o la sua sottrazione all’utilizzo degli altri condòmini, può essere necessaria un’autorizzazione assembleare.

    Una terrazza abusiva rispetto alle regole condominiali può essere demolita?

    Sì. Se l’intervento integra uno spoglio del possesso o viola i limiti previsti per l’utilizzo delle parti comuni, il giudice può ordinare il ripristino dello stato precedente.

  • Dichiarazione 730

    L’Agenzia aumenta aperture e assistenza a cittadini e professionisti

    Con un comunicato stampa del 14 settembre l'Agenzia delle Entrate ricordava ai cittadini contribuenti la scadenza del 30 settembre per il modello 730 2026 redditi 2025.

    A tal fine per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate potenzia l’assistenza telefonica con due giornate extra. 

    Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

    Aperture pomeridiane implementate anche per i Commercilisti, arriva il plauso del Presidente del CNDCEC De Nuccio.

    Con un ulteriore comunicato stampa del 21 settembre la stessa agenzia informa del fatto che è operativo il nuovo piano dell’Agenzia che prevede l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici.

    L’iniziativa coinvolge circa 160 strutture su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di rafforzare l’assistenza e la consulenza dedicata a cittadini e professionisti.

    Tutte le novità.

    Assistenza fiscale straordinaria per il 730 fino al 30 settembre

    L'agenzia delle Entrate comunica che nelle due giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti e offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata. 

    A disposizione ci sono tre numeri: 

    • 800.90.96.96 da rete fissa;
    •  06.97.61.76.89 da cellulare; 
    • 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. 

    Attenzione il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

    Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella guida pubblicata nella sezione “L’Agenzia informa”. 

    Inoltre, sul canale YouTube delle entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.

    La scadenza per l’invio del 730 è fissata a mercoledì 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello “Redditi Pf” c’è tempo fino al 2 novembre 2026.

    L'Agenzia però implementa anche le aperture pomeridiane rivolte ai profesisonisti a partire da oggi 15 settembre.

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili accoglie questa iniziativa con particolare soddisfazione, anche perché l’estensione dell’apertura pomeridiana degli uffici costituisce una richiesta espressamente rappresentata all’agenzia delle Entrate, facendosi interprete delle esigenze che quotidianamente emergono nel rapporto tra professionisti, contribuenti e strutture territoriali dell’Amministrazione.

    Agenzie e maggiore assistenza fiscale: le novità dal 21 settembre

    Nelle strutture coinvolte, l’orario dedicato ai servizi in presenza viene prolungato per una giornata alla settimana. Parallelamente, in un altro pomeriggio della settimana, viene potenziata anche l’assistenza da remoto, attraverso il supporto telefonico e la videochiamata. 

    L’ampliamento riguarda sia i cittadini che i professionisti, e si inserisce nel percorso di modernizzazione dell’offerta dei servizi dell’Agenzia, che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa dei servizi telematici e dei canali di assistenza a distanza. La nuova organizzazione punta a integrare questi strumenti con una maggiore disponibilità nel rapporto diretto con i funzionari, garantendo livelli di servizio più omogenei su tutto il territorio nazionale.

    Aperture extra con assistenza mirata

    Durante le aperture pomeridiane, negli orari solitamente dedicati alle lavorazioni in back-office, gli Uffici territoriali saranno quindi aperti per offrire servizi: in particolare, sarà possibile prenotare un appuntamento pomeridiano per avere assistenza nei casi, non risolti tramite canale telematico, che richiedono un'interlocuzione più approfondita con gli uffici, ad esempio a fronte di comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, controlli formali, accertamenti parziali automatizzati, comunicazioni di compliance e rimborsi relativi alle imposte dirette. Inoltre, continueranno a essere gestiti in presenza anche i casi di necessità e urgenza, le richieste di persone anziane e persone con disabilità e l’acquisizione di documenti e istanze. In questa prima fase sono coinvolti gli Uffici territoriali dislocati nei capoluoghi di regione, quelli situati nei principali capoluoghi di provincia e ulteriori strutture di maggiori dimensioni individuate dalle Direzioni regionali. 

    Finestra più ampia anche per i servizi catastali

    L’ampliamento dell’assistenza riguarda anche gli Uffici provinciali-Territorio, che dedicano ai professionisti interessati un supporto da remoto aggiuntivo per i servizi relativi al catasto fabbricati e al catasto terreni. Per queste tipologie di attività sono interessati i principali uffici di ciascuna regione, oltre a tutti gli altri uffici della Campania e della Toscana.