• Contributi Previdenziali

    Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 ottobre

    Sono in scadenza i termini per il versamento della terza rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico, relativi al 2026.

    Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

    Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

    Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

    Novità sui contributi lavoro domestico

    La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

    Restano confermati:

    • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
    • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
    • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

    Incentivo per chi posticipa la pensione

    La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

    Istruzioni operative e e tabelle importi

    Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

    Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

    Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

    I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

    È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

    Le scadenze per i versamenti. Come fare

    Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

    ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

    1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
    2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
    3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
    4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

    I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

    La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

    Nel caso di cessazione del rapporto

    Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

  • Amministrazione e Controllo

    Imballaggi compostabili, nuove regole: cosa cambia per le imprese dal 7 ottobre

    In GU n 232 del 6 ottobre è pubblicata la Legge n 173 di conversione del DL 143/2026 pubblicato in GU n 182/2026 .

    con le regole per gli imballaggi compostabili.

    In particolare, il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce specifici obblighi per alcune tipologie di imballaggi e interessa direttamente produttori e operatori delle filiere coinvolte.

    Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. L’obiettivo è coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Non tutti gli imballaggi, però, dovranno diventare compostabili. 

    La nuova disciplina riguarda categorie espressamente individuate dalla norma e prevede requisiti precisi per la loro immissione sul mercato. Vediamo cosa contiene il decreto e un box di confronto con le novità introdotte in fase di conversione in legge.

    Le novità entrano in vigore dal 7 ottobre con precisazioni per le sanzioni per chi non si adegua.

    Imballaggi compostabili: cosa prevede il D.L. 143/2026

    Il decreto stabilisce che determinate categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale qualora siano certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Si tratta quindi di un requisito che non riguarda soltanto il materiale utilizzato: per le imprese diventa centrale anche la possibilità di dimostrare la conformità dell’imballaggio alle caratteristiche richieste.

    La misura si inserisce nel quadro del Regolamento europeo 2025/40, che consente agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni nazionali sulla compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Quali imballaggi sono interessati

    Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua diverse categorie.

    Tra queste rientrano gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

    La disciplina interessa inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

    Il decreto interviene anche su determinate confezioni monodose e su alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

    La norma contiene tuttavia condizioni ed esenzioni specifiche. Non è quindi corretto interpretare il decreto come un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.

    Cosa cambia per produttori e imprese

    Per gli operatori economici interessati, la novità richiede innanzitutto una verifica degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.

    Le imprese dovranno individuare quali prodotti rientrano nelle categorie previste dal nuovo articolo 226-quinquies e verificare che, nei casi interessati, gli imballaggi siano certificati secondo la UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Sul piano operativo diventa quindi opportuno controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche degli imballaggi e le certificazioni disponibili.

    Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre ai soggetti che producono o commercializzano le tipologie di imballaggio contemplate dal decreto.

    Imballaggi alimentari: restano gli obblighi sulla sicurezza

    La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti previsti dalla normativa.

    Il D.L. 143/2026 precisa infatti che rimangono fermi gli obblighi di conformità relativi ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.

    Un imballaggio alimentare, pertanto, non è conforme alla nuova disciplina per il solo fatto di essere compostabile: deve continuare a rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

    Sanzioni fino a 25 mila euro

    Prima di dettagliare le sanzioni occorre evidenziare che le novità sulle sanzioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2030 e il dl è stato convertito in legge e pubblicato in GU n 232 del 6 ottobre.

    Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del Testo Unico Ambientale introducendo un nuovo apparato sanzionatorio.

    Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

    La disposizione prende in considerazione anche l’impiego di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.

    Nei casi più rilevanti l’importo può crescere sensibilmente: se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto.

    Perché arrivano i nuovi obblighi

    L’intervento italiano è strettamente collegato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

    Il legislatore motiva infatti la misura con la necessità di introdurre obblighi di compostabilità per specifiche categorie per le quali il regolamento europeo permette agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale, quando esistono adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Per le imprese il nuovo quadro rende quindi necessario valutare la gestione degli imballaggi non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di conformità normativa, certificazione e gestione della supply chain.

    Cosa verificare subito in azienda e cosa cambia con la conversione del decreto

    Per gli operatori coinvolti, i primi controlli possono concentrarsi su quattro aspetti:

    • mappare le tipologie di imballaggi utilizzate o immesse sul mercato;
    • verificare quali rientrano nell’articolo 226-quinquies;
    • acquisire e controllare le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste;
    • verificare che documentazione e dichiarazioni di conformità siano corrette e non possano risultare ingannevoli.

    Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti occorre inoltre continuare a verificare il rispetto della normativa specifica sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

    ATRTENZIONE Aggiornamento del 7 ottobre 2026: cosa cambia con la conversione

    Il DL 143/2026 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata nella GU n. 232 del 6 ottobre 2026. Le modifiche hanno efficacia dal 7 ottobre 2026 e riguardano quattro aspetti:

    Ortofrutta: il nuovo comma 2-bis esclude dagli obblighi gli imballaggi di plastica monouso sotto 1,5 kg contenenti i prodotti freschi preconfezionati espressamente elencati dalla norma. L’esclusione opera nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea e comprende numerose tipologie di frutta e ortaggi, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti di IV gamma pronti al consumo.

    Cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo: per gli imballaggi flessibili monouso interessati viene aggiunta la condizione che sia certificata anche la biodegradabilità e compostabilità del prodotto contenuto, compatibile con i processi di compostaggio.

    Esenzioni: il comma 2 viene riscritto, distinguendo i richiami alle condizioni dell’allegato V, punti 2 e 4, e dell’articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40.

    Tutela documentale: la sanzione amministrativa del primo periodo non si applica all’operatore che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione del fabbricante, importatore o distributore attestante la conformità, salvo che la non conformità fosse conosciuta o evidente.

    Restano invariati gli importi delle sanzioni, da 2.500 a 25.000 euro, l’aumento previsto fino al quadruplo del massimo e l’applicazione del comma sanzionatorio dal 1° gennaio 2030.


  • Accertamento e controlli

    POS e scontrini: tolleranza del 5% per gli errori, Carbone conferma

    Durante un recente convegno il Diretto ADE Carbone ha confermato che per le operazioni di controllo su POS e RT lo scostamento verrà preso in considerazione se supera la soglia del 5%. 

    Tale limite di tolleranza per gli errori formali è stato previsto dal decreto legislativo 148/2026 pubblicato in GU n 185 del giorno 11 agosto.

    Tra gli interventi in esso contenuti trova appunto spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici.

    Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.

    Di fatto si vuole evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.

    POS e scontrini: l’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici

    La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.

    In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. 

    Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere: 

    • non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma 
    • anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata, 

    consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.

    L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    POS e scontrini: il regime sanzionatorio attualmente previsto

    La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

    A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

    Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.

    Pos e scontrini: arriva la franchigia del 5% per i lievi errori

    È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%. 

    Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.

    La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.

    In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.

    Attenzione al fatto che la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.

    La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.

    Carbone conferma la strada delle verifiche in base a quanto previsto dall'Omnibus per tutti i controlli 2026.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: al vaglio, flat tax, proroga iperammortamento, voucher AI

    Si avvia il cantiere Legge di Bilancio 2027 e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivano le prime indicazioni sulle misure fiscali che potrebbero entrare nella prossima manovra.

    In occasione di Telefisco 2026 il convegno de IlSole24ore il vice ministro Leo le ha confermate specificando alcuni dettagli.

    In particolare Leo ha evidenziato tre priorità della Legge di Bilancio, fermo restando il problema delle coperture.

    Leo ha ricordato lo studio per l'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.

    Ha sinteticamente ricordato quanto già anticipato da Giorgetti relativamente alla flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.

    Ha infine trattato il discorso dell'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.

    Flat tax, Giorgetti apre all’aumento della soglia per le partite IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha parlato della possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    Tra gli obiettivi vi è da tempo quello di portare la soglia a 100.000 euro, mantenendo l’imposta sostitutiva del 15 per cento per le partite IVA che rispettano i requisiti previsti dal regime.

    La strada, tuttavia, non appare immediata. Come riportato dall'ANSA, presente al convegno, Giorgetti ha richiamato la necessità di superare il limite europeo, da lui giudicato ingiustificato, sottolineando quindi la necessità di un confronto con Bruxelles.

    L’eventuale passaggio da 85.000 a 100.000 euro non può quindi essere considerato, allo stato attuale, una misura già acquisita alla Legge di Bilancio 2027. È piuttosto una delle ipotesi sulle quali il Governo potrebbe lavorare nei prossimi mesi, anche alla luce dei vincoli europei.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Anche in questo caso, però, mancano ancora i dettagli essenziali: aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva, soglie reddituali, platea dei beneficiari e modalità di applicazione dovranno essere definite nel corso della costruzione della manovra.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

    Legge di bilancio 2027: proroga iperammortamento e voucher AI

    Tra le altre misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio figura la possibile proroga di un anno del piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento.

    L’ipotesi, al vaglio del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia, prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029 il termine entro il quale completare gli investimenti agevolati. 

    L’obiettivo sarebbe offrire alle imprese un orizzonte temporale più ampio e stabile, anche considerando che il nuovo impianto della misura è diventato operativo con alcuni mesi di ritardo. 

    Il Mimit starebbe inoltre valutando un ampliamento delle spese ammissibili, con particolare attenzione agli investimenti in software cloud e ai modelli di “servitizzazione”, nei quali l’impresa acquista servizi integrati legati all’utilizzo di macchinari o tecnologie invece del solo bene. 

    Resta però da verificare l’impatto finanziario dell’estensione e l’eventuale necessità di ulteriori stanziamenti: secondo le valutazioni ministeriali, il livello di utilizzo delle risorse disponibili potrebbe consentire la proroga senza un rifinanziamento significativo, ma ogni decisione dipenderà dalle coperture individuate nell’ambito della manovra.

    Un secondo intervento allo studio riguarda un nuovo voucher destinato alle micro e piccole e medie imprese che intendono investire in software e soluzioni digitali, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale. La misura ipotizzata dal Mimit prevederebbe un contributo compreso indicativamente tra 8mila e 15mila euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa, e richiederebbe una dotazione complessiva nell’ordine di 200 milioni di euro. L’accesso all’incentivo potrebbe essere subordinato a un assessment preliminare della maturità tecnologica dell’azienda, da realizzare presso un centro di trasferimento tecnologico individuato dal ministero, e al successivo acquisto di soluzioni presso fornitori inseriti in un apposito elenco ministeriale.

    L’obiettivo sarebbe accelerare l’adozione dell’AI soprattutto tra le Pmi italiane, che registrano ancora livelli di utilizzo inferiori alla media europea.

    Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una proposta ancora in fase di valutazione tra i ministeri: struttura definitiva, risorse disponibili e ingresso effettivo nella legge di bilancio dipenderanno dalla compatibilità con i saldi di finanza pubblica e dalla disponibilità delle necessarie coperture.

  • Enti no-profit

    Contributi sport 2026: fino a 283 mila euro, domande entro il 15 ottobre

    Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato un nuovo Avviso destinato agli Enti di Promozione Sportiva nazionali (EPS) per finanziare progetti dedicati alla promozione dell’attività sportiva, dell’uguaglianza e dell’inclusione. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4.251.386 euro e ogni progetto potrà ottenere un contributo massimo di 283.425,73 euro. 

    La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 15 ottobre 2026. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite PEC, utilizzando il formulario predisposto dal Dipartimento. 

    Chi può richiedere il contributo sport 2026?

    Possono presentare domanda esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva nazionali che, al momento della candidatura e per tutta la durata del progetto, risultino riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

    Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. Per la realizzazione delle attività è però possibile coinvolgere le articolazioni territoriali dell'ente e le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate. 

    Quali progetti vengono finanziati?

    L'Avviso punta a finanziare iniziative nelle quali lo sport diventi uno strumento di inclusione, pari opportunità e coesione sociale.

    In particolare, i progetti possono riguardare:

    • promozione dell'uguaglianza e contrasto alle discriminazioni;
    • accesso alla pratica sportiva per persone e territori in condizioni di fragilità;
    • coinvolgimento delle scuole e del sistema educativo;
    • iniziative intergenerazionali rivolte, in particolare, a giovani e anziani;
    • abbattimento di barriere economiche, fisiche e sociali all'accesso allo sport.

    È previsto anche il possibile coinvolgimento di enti locali, amministrazioni pubbliche, enti del Terzo settore e altri soggetti attivi nei settori educativo e sociale.

    Quali spese sono ammesse?

    Il progetto deve essere accompagnato da un budget analitico. Tra le spese ammissibili figurano l'acquisto di beni non durevoli e attrezzature sportive, il noleggio di beni e mezzi, i servizi necessari al progetto e i costi del personale.

    Il costo complessivo del personale interno ed esterno non può superare il 20% dei costi diretti, mentre le spese generali sono ammesse fino al 10% dei costi diretti.

    Non sono invece ammessi, tra gli altri, l'acquisto di beni durevoli, liberalità, rimborsi generici e spese non direttamente riconducibili al progetto. Le spese sostenute prima della stipula della convenzione non sono ammissibili. 

    Quanto spetta e come viene pagato il contributo?

    Il contributo richiesto per ciascun progetto può arrivare fino a 283.425,73 euro. I progetti possono avere una durata massima di 12 mesi e le attività devono iniziare nel primo semestre 2027.

    L'erogazione avverrà in tre tranche:

    Tranche Percentuale
    Primo pagamento 30%
    Stato di avanzamento 50%
    Saldo finale 20%

    Per le tranche successive alla prima sono previsti specifici obblighi di rendicontazione. I documenti contabili relativi al progetto dovranno inoltre riportare il CUP assegnato. 

    Come e quando presentare la domanda?

    La candidatura deve essere compilata tramite il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport e trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo progettisport@pec.governo.it entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2026.

    La domanda deve comprendere sia la documentazione amministrativa sia quella tecnica ed economica, compresa la scheda progetto e il budget analitico. Le domande tardive o presentate con modalità differenti sono inammissibili. 

    Come vengono valutati i progetti?

    La Commissione può attribuire fino a 100 punti. Pesano soprattutto qualità e innovatività del progetto, finalità educative e sociali, capacità di creare reti territoriali e attività di comunicazione.

    Per risultare ammissibile al finanziamento occorre raggiungere almeno 60 punti su 100; le risorse saranno assegnate ai progetti con il punteggio più alto fino al loro esaurimento. 

    FAQ

    Le ASD possono presentare direttamente la domanda?
    No. La domanda può essere presentata esclusivamente dagli EPS nazionali riconosciuti da CONI o CIP. Le ASD e SSD affiliate possono essere coinvolte nella realizzazione del progetto. 

    Qual è il contributo massimo ottenibile?
    Il contributo massimo richiedibile per ogni progetto è pari a 283.425,73 euro.

    Quando scade il bando?
    La domanda deve arrivare tramite PEC entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2026. 

  • Locazione immobili

    Affitti brevi sotto controllo: BDSR Lens incrocia CIN, immobili e annunci online

    Il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 conferma il rafforzamento della Banca Dati delle Strutture Ricettive e l’utilizzo di BDSR Lens anche da parte dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia. Il sistema consente di monitorare immobili e strutture destinati alle locazioni turistiche o brevi e facilita le verifiche sul territorio e sugli annunci online.

    Che cos’è BDSR Lens?

    BDSR Lens è lo strumento evoluto di analisi e monitoraggio collegato alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

    La sua funzione è quella di rendere più agevole l’utilizzo dei dati presenti nella BDSR ai fini dei controlli, attraverso strumenti di consultazione, analisi territoriale e individuazione delle possibili anomalie.

    Il sistema assume particolare rilevanza anche sul piano fiscale perché, come chiarito dal Documento programmatico di finanza pubblica 2026, da giugno 2026 è utilizzabile non soltanto dagli operatori comunali ma anche dagli operatori dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia.

    Cosa prevede il Documento programmatico di finanza pubblica 2026?

    Il riferimento a BDSR Lens è contenuto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 appena approvato dal Governo.

    Il DPFP richiama il rafforzamento della Banca Dati delle Strutture Ricettive nell’ambito del potenziamento del sistema informativo e dell’interoperabilità delle banche dati.

    In particolare, il documento sottolinea la necessità di procedere con l’integrazione delle informazioni derivanti dal Codice identificativo nazionale con gli altri dati a disposizione dell’amministrazione, con l’obiettivo di rendere più efficaci le strategie di controllo.

    Il DPFP evidenzia la finalità di consentire il monitoraggio dello stato delle strutture e degli immobili destinati a locazione turistica o breve e facilitare le verifiche sul territorio e sugli annunci online.

    Perché BDSR Lens è rilevante per i controlli fiscali?

    La novità più importante non è rappresentata dalla semplice esistenza della BDSR, ma dalla possibilità di utilizzare in modo più efficace e coordinato le informazioni già presenti nella banca dati.

    Il Codice identificativo nazionale costituisce infatti un elemento centrale per identificare gli immobili e le strutture destinati alla ricettività e alle locazioni brevi.

    L’integrazione dei dati relativi al CIN con le altre informazioni già disponibili presso le amministrazioni può rendere più agevole l’individuazione di situazioni che presentano elementi di anomalia o incoerenza.

    Ciò significa che i dati della BDSR possono diventare sempre più rilevanti nella selezione delle posizioni da approfondire, fermo restando che la presenza di un’anomalia non equivale automaticamente all’accertamento di una violazione fiscale.

    Quali informazioni possono essere analizzate con BDSR Lens?

    Secondo la documentazione del Ministero del Turismo, BDSR Lens mette a disposizione degli operatori strumenti utili per monitorare e analizzare le strutture presenti nella banca dati.

    Tra le funzionalità indicate figurano:

    • la visualizzazione e l’estrazione delle strutture prive di CIN;
    • l’individuazione delle strutture con CIN non verificato;
    • la geolocalizzazione degli immobili e delle strutture;
    • la gestione e il monitoraggio delle segnalazioni;
    • la consultazione del registro delle verifiche;
    • strumenti di analisi territoriale e reportistica;
    • dati aggregati relativi alle strutture presenti sul territorio.

    L’utilizzo di questi strumenti può facilitare l’attività di controllo, soprattutto nei casi in cui emergano incongruenze tra le informazioni amministrative e l’attività effettivamente pubblicizzata o svolta.

    BDSR Lens può essere usato per controllare gli annunci online?

    Il DPFP 2026 afferma che BDSR Lens consente di facilitare le verifiche sul territorio e sugli annunci online.

    Il documento non descrive nel dettaglio un sistema automatico di incrocio o matching tra ogni singolo annuncio pubblicato sulle piattaforme e i dati presenti nella BDSR.

    Il sistema supporta e facilita le verifiche sugli annunci online, mettendo a disposizione degli operatori informazioni utili a individuare eventuali incoerenze.

    Chi può accedere a BDSR Lens?

    BDSR Lens non è una banca dati liberamente accessibile ai cittadini.

    Il DPFP 2026 fa riferimento agli operatori comunali e, dal giugno 2026, agli operatori dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia.

    La documentazione del Ministero del Turismo individua inoltre le amministrazioni e i soggetti istituzionali abilitati secondo le rispettive competenze.

    Per il cittadino resta invece accessibile la parte pubblica della BDSR, che consente, tra le altre funzioni, di verificare le informazioni relative al Codice identificativo nazionale.

    Cosa cambia per proprietari e gestori di affitti brevi?

    Chi concede un immobile in locazione breve o per finalità turistica dovrebbe quindi prestare particolare attenzione a:

    • corretta attribuzione del CIN;
    • corrispondenza tra dati dell’immobile e dati presenti nella BDSR;
    • corretta indicazione del CIN negli annunci;
    • rispetto degli adempimenti amministrativi richiesti;
    • rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza;
    • corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle locazioni;
    • coerenza tra attività effettivamente esercitata e informazioni comunicate alle amministrazioni.

    Il potenziamento degli strumenti informatici rende infatti più semplice per le amministrazioni individuare eventuali disallineamenti tra dati provenienti da fonti diverse.

    Il DPFP 2026 collega l’evoluzione della BDSR anche al percorso di adeguamento al Regolamento UE 2024/1028, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati sui servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Il documento sottolinea che tale evoluzione è diretta a rafforzare la trasparenza, la verificabilità dell’offerta e la capacità di presidio del mercato.

    FAQ

    Che cos’è BDSR Lens?

    BDSR Lens è uno strumento evoluto collegato alla Banca Dati delle Strutture Ricettive che supporta le amministrazioni nell’analisi e nel monitoraggio delle strutture e degli immobili destinati alle locazioni brevi o turistiche.

    Da quando BDSR Lens è disponibile all’Amministrazione finanziaria?

    Secondo il DPFP 2026, da giugno 2026 il sistema è utilizzabile anche dagli operatori dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia.

    BDSR Lens è accessibile ai privati?

    No. Le funzionalità avanzate sono riservate ai soggetti istituzionali competenti. I privati possono utilizzare i servizi pubblici della BDSR.

    BDSR Lens controlla gli annunci online?

    Il DPFP afferma che il sistema facilita le verifiche sugli annunci online. Il documento non specifica però l’esistenza di un controllo automatico generalizzato di tutti gli annunci.

    La mancanza del CIN comporta automaticamente un accertamento fiscale?

    No. L’assenza del CIN può rappresentare un elemento di anomalia e può contribuire alla selezione di una posizione da approfondire, ma non equivale automaticamente all’accertamento di evasione fiscale.

    Qual è il collegamento tra BDSR e controlli fiscali?

    Il DPFP 2026 prevede l’integrazione delle informazioni derivanti dal CIN con gli altri dati a disposizione dell’amministrazione per rendere più efficaci le strategie di controllo.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: la Circolare 8/E chiarisce le nuove regole

    Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Concordato preventivo biennale, alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell’anno. 

    Tra i chiarimenti più rilevanti, le nuove regole sugli errori dichiarativi, che non determinano più automaticamente la decadenza, i limiti alle proposte del Fisco e i maggiori benefici riconosciuti a chi rinnova il CPB per il biennio 2026-2027. Adesione entro il 2 novembre.

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: la Circolare 8/E chiarisce le nuove regole

    Arriva la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale 2026-2027.

    La Circolare n. 8/E del 6 ottobre raccoglie in un unico documento le regole dell’istituto, i chiarimenti forniti negli ultimi anni attraverso circolari e FAQ e, soprattutto, le novità introdotte nel 2026 dal decreto-legge n. 38/2026 e dal Dlgs n. 148/2026, decreto Omnibus.

    Per aderire c’è tempo fino al 2 novembre 2026, considerato che il termine del 31 ottobre cade di sabato. La scelta può essere effettuata con la dichiarazione dei redditi oppure autonomamente, trasmettendo il modello CPB con il frontespizio di Redditi 2026.

    Possono aderire i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli ISA per il 2025, sia alla prima adesione sia in caso di rinnovo del concordato 2024-2025.

    Errori e cause di esclusione: l’adesione può diventare inefficace, senza decadenza

    Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le conseguenze dell’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dalla legge o in presenza di una causa di esclusione.

    Dal biennio 2026-2027 non si parla più, in questi casi, di decadenza dal CPB: l’adesione è invece considerata priva di effetti, quindi come se non fosse mai avvenuta.

    La distinzione è sostanziale. Nel precedente assetto l’emersione successiva di una causa ostativa poteva comportare la decadenza dall’accordo; con le nuove regole viene eliminato questo rischio nei casi in cui il contribuente non avesse fin dall’origine i requisiti per accedere all’istituto.

    Dichiarazione integrativa: l’errore può essere corretto salvando il CPB

    La Circolare dedica particolare attenzione anche agli errori o alle omissioni presenti nella dichiarazione dei redditi o nei dati utilizzati per formulare la proposta.

    La novità è che l’irregolarità non determina più automaticamente la perdita del concordato.

    Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, correggere i dati e regolarizzare le relative violazioni mediante ravvedimento operoso. Sulla base dei dati corretti vengono quindi rideterminati anche il reddito o il valore della produzione netta concordati.

    In sostanza, il CPB viene riallineato alla situazione risultante dalla dichiarazione integrativa anziché decadere automaticamente. Restano specifiche limitazioni, in particolare per le violazioni di carattere penale e per alcune irregolarità relative ai dati ISA.

    Anche le cause di decadenza vengono quindi circoscritte: in presenza di errori o omissioni nei dati utilizzati per la proposta, fuori dalle ipotesi espressamente escluse dalla possibilità di regolarizzazione, assume rilievo l’eventuale successivo accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

    Nuovi tetti alle proposte anche per chi ha ISA bassi

    Tra le novità operative per il 2026-2027 figurano anche i nuovi limiti all’incremento del reddito proposto dall’Agenzia.

    Ai tetti già previsti per i contribuenti con elevata affidabilità fiscale si aggiungono quelli introdotti dal DL n. 38/2026:

    Punteggio ISA Incremento massimo della proposta
    ISA 10 10%
    da 9 a meno di 10 15%
    da 8 a meno di 9 25%
    da 6 a meno di 8 30%
    inferiore a 6 35%

    Il riferimento è al reddito, opportunamente rettificato secondo le regole del CPB, dichiarato nel periodo precedente. Le nuove soglie del 30 e 35 per cento estendono quindi il meccanismo di contenimento della proposta anche ai contribuenti con livelli ISA più bassi.

    Più vantaggi per chi rinnova il Concordato

    Particolare attenzione è riservata ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’accordo per il 2026-2027.

    In questo caso si rafforzano i benefici premiali. L’esonero dal visto di conformità sale fino a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA e a 70.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP.

    Sale a 100.000 euro anche la soglia dei rimborsi IVA per i quali non è necessario il visto di conformità o la prestazione della garanzia.

    Per chi rinnova vengono inoltre anticipati di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento e diventa possibile rateizzare, senza interessi, le somme dovute a saldo e in acconto relative ai periodi d’imposta concordati.

    Altro chiarimento rilevante riguarda proprio gli acconti: in caso di rinnovo e utilizzo del metodo storico non si applica la maggiorazione prevista per il primo anno di adesione al CPB.

    Rinnovo con ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023

    A completare il pacchetto di incentivi c’è il ravvedimento speciale previsto dal decreto Omnibus per chi rinnova il CPB 2026-2027.

    Il regime consente di regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP.

    Il ravvedimento diventa così un ulteriore elemento da considerare nella valutazione di convenienza del rinnovo, insieme ai benefici sui controlli, sulle compensazioni e sui rimborsi.

    La Circolare 8/E assume quindi il ruolo di vera e propria guida unitaria al CPB: non si limita a riepilogare la disciplina, ma recepisce le modifiche del 2026 che rendono il concordato più flessibile sul fronte degli errori e più vantaggioso, in particolare, per chi decide di proseguire il patto con il Fisco per un secondo biennio.

    Rinnovo CPB 2026-2027: quale reddito indicare

    La Circolare evidenzia anche che chi rinnova il CPB dopo l’adesione al biennio 2024-2025 deve indicare nel modello CPB 2026-2027 il reddito e il valore della produzione netta effettivi relativi al 2025, rettificati secondo le regole del concordato, e non quelli già concordati per il precedente biennio. 

    Inoltre, per il 2025 non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al solo fine di migliorare il punteggio ISA.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU 2026: il calendario degli invii, ultimo invio il 31 ottobre

    Il 31 ottobre è l'unltima scadenza per la CU 2026.

    Ricordiamo che con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026.

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:

    • il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?) 
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
    Attenzione  al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Leggi anche CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari             

    CU 2026: cosa contiene

    La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
    b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
    e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    i) le relative ritenute di acconto operate;

    j) le detrazioni effettuate.

    La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova

    certificazione. 

    In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
    successivi.
    Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:

    1. redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, 
    2. ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
    3. o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi

    deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

    Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.

    CU 2026: le tipologie di invio

    Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:

    • ordinari, 
    • sostitutivi 
    • o di annullamento. 

    Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
    Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 

    Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.

    l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Per chi non ha rispettato una delle scadenze già trascorse può essere importante sapere come ravvedersi nel caso di mancato invio della CU 2026, leggi: CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso.

    FAQ sulla Certificazione Unica 2026

    Quali Certificazioni Uniche 2026 devono essere trasmesse entro il 31 ottobre?
    Entro il 31 ottobre devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti oppure redditi che non possono essere dichiarati mediante la dichiarazione precompilata.

    Qual è la scadenza della CU 2026 per i lavoratori dipendenti?
    Per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e agli altri redditi diversi, il termine ordinario di trasmissione è fissato al 16 marzo.

    Quando scade la CU 2026 per i lavoratori autonomi?
    Le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni devono essere trasmesse entro il 30 aprile. Lo stesso termine riguarda le provvigioni relative a prestazioni non occasionali connesse, tra l’altro, a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

    La scadenza del 31 ottobre riguarda tutte le CU non ancora trasmesse?
    No. Il termine del 31 ottobre non rappresenta una proroga generalizzata per tutte le Certificazioni Uniche. Riguarda specificamente le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.

    Quando deve essere consegnata la Certificazione Unica al percettore?
    La Certificazione Unica deve essere consegnata al percettore entro il 16 marzo. La scadenza relativa alla consegna al contribuente deve quindi essere distinta dai diversi termini previsti per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

    Cosa succede se la scadenza della CU cade di sabato o in un giorno festivo?
    Quando il termine previsto dalla normativa cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

    Quali tipologie di invio sono previste per la CU 2026?
    La Certificazione Unica può essere trasmessa con tre diverse tipologie di invio: ordinario, sostitutivo oppure di annullamento. L’invio sostitutivo consente di sostituire una certificazione precedentemente trasmessa, mentre l’annullamento permette di eliminare una certificazione già inviata nei casi previsti dalle istruzioni.

    Da quali parti è composto il flusso telematico della CU 2026?
    Il flusso telematico comprende il Frontespizio, il Quadro CT e le singole Certificazioni Uniche. Nel Frontespizio sono riportati, tra gli altri, i dati del sostituto d’imposta e le informazioni relative alla comunicazione; il Quadro CT contiene invece le informazioni necessarie alla ricezione telematica dei modelli 730-4.

    Cosa certifica la CU 2026?
    La CU 2026 attesta i redditi e i compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2025 e le relative ritenute, detrazioni e altri dati fiscali e previdenziali previsti dal modello. Può riguardare, tra l’altro, redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e compensi relativi alle locazioni brevi.

    È necessario compilare tutte le sezioni della Certificazione Unica?
    No. Se la certificazione riguarda esclusivamente una determinata tipologia reddituale, deve essere rilasciata la sola parte della Certificazione Unica pertinente. Ad esempio, se sono certificati esclusivamente redditi di lavoro autonomo, devono essere compilate le sezioni relative a tale tipologia di reddito.

    Come si corregge una CU 2026 già trasmessa con dati errati?
    In caso di errori è possibile intervenire mediante un invio sostitutivo o, quando necessario, tramite annullamento della certificazione già trasmessa, seguendo le modalità previste dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche della CU 2026.

    Cosa succede in caso di invio tardivo della Certificazione Unica?
    L’omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. In presenza dei requisiti richiesti è possibile valutare la regolarizzazione dell'adempimento e l'applicazione degli strumenti di ravvedimento previsti dalla disciplina vigente.

    Qual è quindi il calendario sintetico degli invii della CU 2026?
    Il calendario prevede tre termini principali: 16 marzo per la generalità delle certificazioni relative, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente; 30 aprile per il lavoro autonomo abituale e determinate provvigioni; 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello per fondi esauriti

    Il decreto 7 agosto del MIMIT ha disposto la chiusura dello sportello per l'agevolazione transizioni 4.0 PMI.

    Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. 

    La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026  che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:

    • apertura procedura dal 10 settembre,
    • invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)

    La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Vediamo chi può presentare le domande  per quali spese e come fare domanda.

    Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è

    Con Decreto 18 marzo 2026  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Le agevolazioni disciplinate dal  decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia

    Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
    a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
    b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
    c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
    d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
    e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari

    Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
    • programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
    • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    • d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
    • e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

    Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • a) macchinari, impianti e attrezzature;
    • b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
    • c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
    • d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.

    Le agevolazioni  sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
    cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

    Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda

    Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.

    Le date da segnare in agenda

    Fase Decorrenza
    Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026
    Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 (fondi esauriti piattaforma chiusa al 7 ottobre)
    Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì

    La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero. 

    Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.

    La documentazione da allegare

    Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.

    Come vengono valutate le domande

    Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.

    Erogazione delle agevolazioni

    Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.

    Allegati: