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Rottamazione tributi locali: via alle domande dal 16 ottobre
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies.
Leggi anche Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco
Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della
definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).
Ricordiamo che la legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
Rottamazione tributi locali: via alle domande dal 16 ottobre
Come specificato dall'ADER il decreto legge n. 38/2026 ha previsto l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche ai debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
La misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.
Per i contribuenti domande a partire dal 16 ottobre.
I contribuenti con debiti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dagli enti che hanno comunicato il provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies, potranno richiedere la definizione agevolata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 con le modalità telematiche che saranno pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it entro il 15 ottobre 2026, data entro la quale saranno disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a
individuare i carichi definibili.
Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a comunicare l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027 mentre il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare
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CPB 2026-2027, acconti: niente maggiorazione per chi rinnova
La Circolare n. 8/E del 6 ottobre riepiloga le regole per il calcolo degli acconti nel Concordato preventivo biennale e recepisce le novità del decreto Omnibus: per chi rinnova il CPB non si applicano le maggiorazioni del 10% e del 3%.
Possibile anche la rateizzazione senza interessi di saldo e acconti.
CPB 2026-2027, acconti: niente maggiorazione per chi rinnova
Con la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha riordinato in un unico documento la disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB), recependo anche le modifiche introdotte dal decreto Omnibus, D.Lgs. n. 148/2026.
Tra gli aspetti sui quali il documento fornisce un quadro aggiornato figurano le regole per la determinazione degli acconti, tema sul quale l'Agenzia era già intervenuta attraverso diverse FAQ.
Vediamo quindi come cambiano gli acconti del CPB e, in particolare, quali vantaggi sono previsti per chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027.
CPB e acconti: le regole generali
La disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 20 del decreto CPB.
Come regola generale, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato viene determinato secondo le regole ordinarie, tenendo però conto del reddito e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, in caso di utilizzo del metodo storico, è prevista una specifica maggiorazione.
In particolare:
- per le imposte sui redditi, la maggiorazione è pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
- per l'IRAP, la maggiorazione è pari al 3% della differenza positiva tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.
Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per la seconda o unica rata dell'acconto.
Se invece viene utilizzato il metodo previsionale, per il primo anno di adesione la seconda rata è determinata considerando l'acconto complessivamente dovuto sulla base del reddito e del valore della produzione concordati, al netto di quanto già versato con la prima rata.
Acconti 2026: cosa succede con il metodo storico
Nel corso del 2026 l'Agenzia delle Entrate era già intervenuta con alcune FAQ per chiarire come gestire il passaggio tra un periodo concordato e quello successivo.
Uno dei principi ribaditi è che, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico, per il periodo precedente soggetto a concordato non assume rilievo il reddito effettivamente realizzato.
Il riferimento deve essere invece all'imposta determinata considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati.
Il principio conferma la particolare natura del CPB: durante il periodo oggetto dell'accordo con il Fisco, ai fini delle imposte interessate, il parametro fiscale di riferimento è rappresentato dal valore concordato e non dalle variazioni del reddito effettivamente conseguito, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla normativa.
Rinnovo CPB 2026-2027: niente maggiorazione degli acconti
La principale novità riguarda però i contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio immediatamente successivo.
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha inserito nell'articolo 20 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, in caso di rinnovo, non trovano applicazione le regole speciali previste per il primo periodo d'imposta di adesione.
Di conseguenza, il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027, utilizzando il metodo storico, non deve applicare la maggiorazione del 10% sulle imposte sui redditi né quella del 3% sull'IRAP.
La Circolare 8/E spiega la novità considerando il primo anno del rinnovo come una naturale prosecuzione del concordato sottoscritto per il biennio precedente.
Non si tratta quindi, ai fini degli acconti, di un nuovo primo anno di accesso al CPB.
La regola è particolarmente rilevante perché dà veste normativa a un orientamento che l'Agenzia aveva già anticipato nei chiarimenti forniti nel giugno 2026.
L’esclusione vale solo in caso di rinnovo consecutivo
Occorre però prestare attenzione al concetto di rinnovo.
L'esclusione dalle maggiorazioni riguarda il passaggio al biennio immediatamente successivo.
È quindi diversa la posizione del contribuente che, dopo aver aderito a un biennio, interrompe il CPB e aderisce nuovamente in un periodo successivo.
In quest'ultima situazione non si avrebbe una prosecuzione senza soluzione di continuità e tornerebbero quindi rilevanti le regole previste per il primo periodo di adesione.
Saldo e acconti rateizzabili senza interessi
Il decreto Omnibus introduce per chi rinnova anche un'altra agevolazione relativa ai versamenti.
La novità, distinta dalle modalità di determinazione dell'acconto, riguarda la possibilità di rateizzare senza applicazione di interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte relative ai periodi oggetto del concordato.
Il beneficio è previsto per i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB e si aggiunge agli altri vantaggi riconosciuti per favorire la prosecuzione dell'accordo con il Fisco.
In concreto, quindi, il rinnovo per il 2026-2027 comporta un duplice vantaggio sul fronte dei versamenti: da un lato viene eliminata la maggiorazione prevista per il primo anno di adesione e, dall'altro, viene consentita la rateizzazione senza interessi.
CPB e acconti: cosa cambia rispetto ai precedenti chiarimenti
Il quadro che emerge dalla Circolare 8/E conferma parte dei chiarimenti forniti dall'Agenzia negli ultimi due anni, ma incorpora anche le modifiche normative intervenute nel frattempo.
Per chi aderisce per la prima volta restano quindi centrali le regole del primo anno di CPB e le relative maggiorazioni.
Per chi rinnova, invece, il decreto Omnibus introduce un trattamento più favorevole: il nuovo biennio viene considerato una prosecuzione del precedente concordato e non comporta l'applicazione delle maggiorazioni previste per il primo accesso.
La distinzione tra prima adesione e rinnovo diventa quindi essenziale anche per calcolare correttamente gli acconti dovuti.
In sintesi
Situazione Acconti Prima adesione al CPB con metodo storico Maggiorazione del 10% sulle imposte sui redditi e del 3% sull'IRAP, se emerge una differenza positiva Rinnovo per il biennio immediatamente successivo Nessuna maggiorazione del 10% o del 3% Rinnovo CPB Possibile rateizzazione di saldo e acconti senza interessi Metodo storico dopo un periodo concordato Rilevano le imposte determinate sulla base dei valori concordati, secondo le regole applicabili La Circolare 8/E del 2026 offre quindi un'occasione per fare il punto sugli acconti CPB alla luce delle FAQ intervenute nel corso dell'anno e, soprattutto, delle modifiche introdotte in agosto dal decreto Omnibus.
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POS e scontrini: tolleranza del 5% per gli errori, Carbone conferma
Durante un recente convegno il Diretto ADE Carbone ha confermato che per le operazioni di controllo su POS e RT lo scostamento verrà preso in considerazione se supera la soglia del 5%.
Tale limite di tolleranza per gli errori formali è stato previsto dal decreto legislativo 148/2026 pubblicato in GU n 185 del giorno 11 agosto.
Tra gli interventi in esso contenuti trova appunto spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici.
Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.
Di fatto si vuole evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.
POS e scontrini: l’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici
La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.
In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere:
- non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma
- anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata,
consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.
L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
POS e scontrini: il regime sanzionatorio attualmente previsto
La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.
Pos e scontrini: arriva la franchigia del 5% per i lievi errori
È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%.
Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.
La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.
In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.
Attenzione al fatto che la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.
La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.
Carbone conferma la strada delle verifiche in base a quanto previsto dall'Omnibus per tutti i controlli 2026.
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Legge di Bilancio 2027: al vaglio, flat tax, proroga iperammortamento, voucher AI
Si avvia il cantiere Legge di Bilancio 2027 e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivano le prime indicazioni sulle misure fiscali che potrebbero entrare nella prossima manovra.
In occasione di Telefisco 2026 il convegno de IlSole24ore il vice ministro Leo le ha confermate specificando alcuni dettagli.
In particolare Leo ha evidenziato tre priorità della Legge di Bilancio, fermo restando il problema delle coperture.
Leo ha ricordato lo studio per l'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.
Ha sinteticamente ricordato quanto già anticipato da Giorgetti relativamente alla flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.
Ha infine trattato il discorso dell'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.
Flat tax, Giorgetti apre all’aumento della soglia per le partite IVA
Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.
Giorgetti ha parlato della possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.
Tra gli obiettivi vi è da tempo quello di portare la soglia a 100.000 euro, mantenendo l’imposta sostitutiva del 15 per cento per le partite IVA che rispettano i requisiti previsti dal regime.
La strada, tuttavia, non appare immediata. Come riportato dall'ANSA, presente al convegno, Giorgetti ha richiamato la necessità di superare il limite europeo, da lui giudicato ingiustificato, sottolineando quindi la necessità di un confronto con Bruxelles.
L’eventuale passaggio da 85.000 a 100.000 euro non può quindi essere considerato, allo stato attuale, una misura già acquisita alla Legge di Bilancio 2027. È piuttosto una delle ipotesi sulle quali il Governo potrebbe lavorare nei prossimi mesi, anche alla luce dei vincoli europei.
Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani
Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.
Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.
Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.
L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.
Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali.
L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.
Anche in questo caso, però, mancano ancora i dettagli essenziali: aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva, soglie reddituali, platea dei beneficiari e modalità di applicazione dovranno essere definite nel corso della costruzione della manovra.
Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento
Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.
La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.
Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.
Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.
Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.
Legge di bilancio 2027: proroga iperammortamento e voucher AI
Tra le altre misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio figura la possibile proroga di un anno del piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento.
L’ipotesi, al vaglio del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia, prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029 il termine entro il quale completare gli investimenti agevolati.
L’obiettivo sarebbe offrire alle imprese un orizzonte temporale più ampio e stabile, anche considerando che il nuovo impianto della misura è diventato operativo con alcuni mesi di ritardo.
Il Mimit starebbe inoltre valutando un ampliamento delle spese ammissibili, con particolare attenzione agli investimenti in software cloud e ai modelli di “servitizzazione”, nei quali l’impresa acquista servizi integrati legati all’utilizzo di macchinari o tecnologie invece del solo bene.
Resta però da verificare l’impatto finanziario dell’estensione e l’eventuale necessità di ulteriori stanziamenti: secondo le valutazioni ministeriali, il livello di utilizzo delle risorse disponibili potrebbe consentire la proroga senza un rifinanziamento significativo, ma ogni decisione dipenderà dalle coperture individuate nell’ambito della manovra.
Un secondo intervento allo studio riguarda un nuovo voucher destinato alle micro e piccole e medie imprese che intendono investire in software e soluzioni digitali, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale. La misura ipotizzata dal Mimit prevederebbe un contributo compreso indicativamente tra 8mila e 15mila euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa, e richiederebbe una dotazione complessiva nell’ordine di 200 milioni di euro. L’accesso all’incentivo potrebbe essere subordinato a un assessment preliminare della maturità tecnologica dell’azienda, da realizzare presso un centro di trasferimento tecnologico individuato dal ministero, e al successivo acquisto di soluzioni presso fornitori inseriti in un apposito elenco ministeriale.
L’obiettivo sarebbe accelerare l’adozione dell’AI soprattutto tra le Pmi italiane, che registrano ancora livelli di utilizzo inferiori alla media europea.
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una proposta ancora in fase di valutazione tra i ministeri: struttura definitiva, risorse disponibili e ingresso effettivo nella legge di bilancio dipenderanno dalla compatibilità con i saldi di finanza pubblica e dalla disponibilità delle necessarie coperture.
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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello per fondi esauriti
Il decreto 7 agosto del MIMIT ha disposto la chiusura dello sportello per l'agevolazione transizioni 4.0 PMI.
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 (fondi esauriti piattaforma chiusa al 7 ottobre) Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
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Bonus edicole 2026, fino a 4.500 euro di contributi: chi può ottenerli e per quali spese
Nuovi aiuti per edicole e rivenditori di giornali: contributi fino all'80% delle spese sostenute nel 2025 e risorse per 57 milioni di euro a sostegno dell'editoria. Ecco chi può beneficiarne, quali costi sono coperti e cosa manca per presentare domanda.
Arrivano nuovi sostegni economici per le edicole italiane. Il Bonus editoria 2026 prevede contributi fino a 4.500 euro per le spese di gestione, oltre a un'ulteriore agevolazione fino a 500 euro per le attività che hanno effettuato consegne a domicilio di giornali e riviste.
Le misure sono contenute nel DPCM del 30 luglio 2026, che destina complessivamente 57 milioni di euro alla filiera editoriale.
Gli incentivi non riguardano soltanto le edicole: sono previsti finanziamenti anche per i punti vendita non esclusivi, le imprese di distribuzione e gli editori di quotidiani e periodici.
Attenzione, però: le modalità per richiedere i contributi devono essere definite dai provvedimenti attuativi. Per alcune misure è necessaria anche l'autorizzazione della Commissione europea.
Scarica il testo integrale del DPCM
Bonus edicole 2026: fino a 4.500 euro per le spese sostenute
Per le imprese che gestiscono punti vendita esclusivi di giornali e riviste è previsto un contributo pari all'80% delle spese ammissibili sostenute nel 2025, fino a un massimo di 4.500 euro.
Tra le spese che possono essere coperte rientrano:
- Affitto dei locali e tributi come IMU, TASI, CUP e TARI;
- Bollette dell'energia elettrica;
- Spese telefoniche e collegamento a Internet;
- Acquisto o noleggio di registratori di cassa e POS;
- Investimenti nella digitalizzazione e nell'ammodernamento tecnologico;
- Assicurazioni legate all'attività;
- Servizi di assistenza fiscale e contabile.
Per chi nel 2025 ha aperto una nuova edicola oppure rilevato un'attività già esistente, il contributo calcolato è incrementato del 20%, senza superare comunque il limite massimo di 4.500 euro.
A questa misura sono destinati 9 milioni di euro.
Altri 500 euro per le edicole che consegnano giornali a domicilio
Il decreto prevede un ulteriore sostegno per le edicole che nel corso del 2025 hanno effettuato consegne a domicilio documentabili di quotidiani e periodici.
In questo caso è previsto un contributo aggiuntivo fino a 500 euro, per il quale è stato stanziato un milione di euro.
Le risorse complessivamente destinate alle edicole raggiungono così 10 milioni di euro.
Aiuti anche ai negozi che vendono giornali nei comuni senza edicole
Il Bonus editoria 2026 interessa anche le attività commerciali che vendono giornali e riviste come attività non prevalente.
Il sostegno è riservato ai punti vendita situati in comuni privi di edicole.
Anche in questo caso il contributo copre fino all'80% delle spese ammissibili del 2025, con un tetto massimo di 4.500 euro.
L'importo viene però calcolato tenendo conto della quota di ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi dell'attività.
Per questa misura sono disponibili 500.000 euro.
Bonus editoria 2026: contributi anche per distributori ed editori
Il DPCM introduce incentivi specifici anche per le imprese che distribuiscono o pubblicano giornali.
Per i distributori è previsto un contributo di:
600 euro per comune servito, se ha meno di 5.000 abitanti e ricorrono le condizioni previste dal decreto;
800 euro per comune nei territori con meno di 5.000 abitanti classificati come Aree Interne.
La misura riguarda le forniture effettuate nel 2026 e dispone di 1,5 milioni di euro.
Per le imprese editrici, invece, è previsto un contributo pari a 8 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel 2024, comprese quelle acquistate tramite abbonamento.
Sono escluse le copie vendute in blocco. Le risorse complessive destinate agli editori ammontano a 45 milioni di euro.
Entrambe queste misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.
Quando si possono presentare le domande per il Bonus editoria 2026?
Il DPCM del 30 luglio 2026 individua le agevolazioni e ripartisce le risorse disponibili, ma non stabilisce direttamente le date di apertura delle domande.
Per le edicole e i punti vendita non prevalenti, le modalità operative devono essere definite da appositi provvedimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Per distributori ed editori, i provvedimenti attuativi sono invece collegati all'autorizzazione della Commissione europea.
Chi intende richiedere i contributi dovrebbe quindi verificare la documentazione relativa alle spese sostenute e seguire le comunicazioni ufficiali per conoscere requisiti definitivi, procedure e termini di presentazione.
Il riferimento normativo è il DPCM 30 luglio 2026, relativo agli interventi straordinari a sostegno della filiera editoriale per il 2026.
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Regime forfettario 2026: i limiti da rispettare per non perdere le agevolazioni
Ricavi fino a 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000 euro e soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente: ecco requisiti, cause di esclusione e regole da controllare nel 2026.
Il regime forfettario 2026 consente a professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di beneficiare di una tassazione agevolata al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in possesso di specifici requisiti.
Per mantenere il regime è però necessario rispettare precisi limiti di ricavi e compensi e verificare l'assenza di cause di esclusione.
La soglia principale resta fissata a 85.000 euro, mentre il superamento di 100.000 euro determina la fuoriuscita immediata dal regime. Per il 2026 è inoltre confermato il limite di 35.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente.
In attesa di eventuali novità dalla Legge di Bilancio 2027, riepiloghiamo le regole da conoscere.
Regime forfettario 2026: requisiti e limiti da rispettare
Possono accedere o permanere nel regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:
- conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. In presenza di più attività con codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e compensi;
- sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, collaboratori e altre prestazioni di lavoro rilevanti ai fini della normativa.
Anche chi avvia una nuova attività può adottare il regime, dichiarando di presumere il possesso dei requisiti richiesti.
Quando si perde il regime forfettario: attenzione alle soglie
Uno degli aspetti più importanti riguarda il superamento del limite di ricavi e compensi.
Le conseguenze cambiano a seconda dell'importo raggiunto nel corso del 2026.
Ricavi o compensi nel 2026 Cosa succede Fino a 85.000 euro Il limite è rispettato e il regime può essere mantenuto, se sussistono gli altri requisiti. Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro Il contribuente mantiene il regime per il 2026, ma ne esce dal 2027. Oltre 100.000 euro Fuoriuscita immediata dal regime nel 2026, con applicazione delle regole ordinarie. Attenzione: il superamento di 85.000 euro non comporta la perdita immediata del regime. Questa conseguenza si verifica soltanto quando si superano 100.000 euro.
In quest'ultimo caso, ai fini delle imposte sui redditi si applica il regime ordinario per l'intero anno, mentre l'IVA è dovuta a partire dall'operazione che determina il superamento della soglia.
Esempio pratico
Un professionista in regime forfettario incassa nel 2026 compensi per 92.000 euro.
Potrà continuare ad applicare il regime agevolato per il 2026, ma dal 1° gennaio 2027 dovrà passare al regime ordinario.
Se invece i compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene già nel 2026.
Redditi da lavoro dipendente: soglia di 35.000 euro nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato, anche per quest'anno, l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite relativo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Per verificare la possibilità di applicare il forfettario nel 2026 bisogna quindi considerare i redditi percepiti nel 2025.
Se questi superano 35.000 euro, il regime non è generalmente applicabile, salvo le eccezioni previste dalla normativa per i rapporti di lavoro cessati.
Per il 2027, in assenza di ulteriori proroghe, tornerebbe applicabile il limite ordinario di 30.000 euro.
Regime forfettario: quali sono le cause di esclusione
Il rispetto dei limiti economici non è sufficiente. La normativa prevede ulteriori cause di esclusione.
Non possono applicare il regime, tra gli altri:
- i contribuenti che utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, salvo specifiche eccezioni per residenti UE o SEE;
- coloro che effettuano prevalentemente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- i contribuenti con partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano società a responsabilità limitata con attività riconducibili alla propria, alle condizioni previste dalla legge;
- chi esercita prevalentemente l'attività nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d'imposta, o di soggetti riconducibili a essi, salvo le eccezioni previste.
Occorre inoltre verificare il rispetto del limite sui redditi da lavoro dipendente.
Come si calcola l’imposta nel regime forfettario 2026
Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.
Dal reddito così calcolato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi dalla legge.
Sul risultato si applica l'imposta sostitutiva del 15%.
Per le nuove attività che rispettano specifici requisiti è prevista invece un'aliquota ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta.
L'agevolazione richiede, tra le altre condizioni, che il contribuente non abbia esercitato attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti e che la nuova attività non rappresenti una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, fatte salve le eccezioni normative.
Cosa controllare entro fine 2026 per non perdere il forfettario
In vista della chiusura dell'anno, i contribuenti dovrebbero verificare:
- l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi;
- l'eventuale superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
- le spese sostenute per dipendenti e collaboratori;
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- eventuali partecipazioni societarie e rapporti con precedenti datori di lavoro.
Controllare questi elementi prima della fine del 2026 permette di valutare per tempo il rischio di fuoriuscita dal regime e le conseguenze fiscali dell'eventuale passaggio alla tassazione ordinaria.
Per il 2027 sarà inoltre necessario verificare le eventuali modifiche introdotte dalla prossima Legge di Bilancio.