• TFR e Fondi Pensione

    Datore fallito, TFR al fondo pensione: ecco chi viene pagato prima

    Quando un’impresa fallisce senza aver versato ai fondi di previdenza complementare le somme dovute, ci si chiede se i crediti che ne derivano siano pagati con priorità rispetto agli altri creditori. La questione è decisiva per i lavoratori e per gli enti che riscuotono i contributi per loro conto, perché dalla collocazione del credito dipende la concreta possibilità di recuperarlo.

    Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, relativa all’udienza del 14 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto sulla natura di questi crediti. Il nodo è se rientrino tra le «retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato», tutelate dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La risposta non è univoca: dipende dalla fonte di ciascuna somma.

    Il caso: crediti per il fondo di previdenza di un’impresa edile fallita

    Una Cassa Edile territoriale, ente paritetico istituito per attuare il contratto collettivo nazionale, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’impresa edile per un credito di quasi 14.000 euro. L’importo corrispondeva ai contributi al fondo di previdenza complementare di settore, non versati per più lavoratori nel periodo da ottobre 2018 a novembre 2019. La Cassa agiva in forza di un accordo tra le parti sociali che la legittimava a riscuotere tali somme.

    Il giudice delegato ha ammesso il credito per l’intero importo, ma senza il privilegio richiesto. Il Tribunale, investito dell’opposizione, ha confermato la decisione, ritenendo i contributi di natura previdenziale e non retributiva, perché derivanti da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato e privi di un nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.

    La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che quelle somme fossero in tutto o in parte retribuzione. La Sezione Lavoro, rilevando un contrasto tra orientamenti, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Da un lato si riteneva che i versamenti ai fondi pensione avessero sempre natura previdenziale; dall’altro, che fino al versamento le somme accantonate presso il datore di lavoro conservassero natura retributiva.

    La decisione della Cassazione e le motivazioni

    Le Sezioni Unite hanno distinto tre fonti di finanziamento, richiamando l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252:

    1.  i contributi a carico del lavoratore,
    2.  quelli a carico del datore di lavoro e
    3.  il TFR maturando.

     La norma, osserva la Corte, non prevede una fonte unitaria: le tre voci hanno origine giuridica ed economica diversa. È unica solo la destinazione finale. Se il datore è inadempiente, il regime del credito dipende quindi dalla sua fonte.

    Per il TFR maturando e per i contributi a carico del lavoratore, la natura è retributiva. Il TFR è retribuzione differita, che matura anno per anno, con funzione soltanto in senso lato previdenziale. Anche la quota trattenuta in busta paga è parte della retribuzione, legata alla prestazione di lavoro, e sarebbe dovuta al dipendente anche se non aderisse alla previdenza complementare. Finché il datore non effettua il versamento al fondo, la causa retributiva non viene meno. A questi crediti spetta dunque il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    Diverso il caso dei contributi a carico del datore di lavoro. Nascono da un obbligo aggiuntivo di fonte collettiva, in un rapporto distinto da quello di lavoro, e non sono dovuti se il lavoratore non aderisce al fondo. Il beneficio per il lavoratore non è il versamento, ma la prestazione integrativa che il fondo erogherà. Mancando un nesso di corrispettività diretta con il lavoro, questi crediti non hanno natura retributiva e non godono del privilegio. La Corte esclude anche l’applicazione degli artt. 2753 e 2754 c.c., riservati ai contributi della previdenza obbligatoria.  A sostegno della distinzione la Corte cita l’art. 16 del d.lgs. n. 252/2005. Le quote a carico del lavoratore restano soggette a contribuzione ordinaria, mentre sui contributi datoriali si applica un contributo di solidarietà del 10%. Riconoscere il privilegio ai crediti del lavoratore evita inoltre una disparità di trattamento rispetto ai colleghi non aderenti, mentre la stessa disparità non si pone per la quota datoriale, che per i non aderenti non è dovuta. Per i contributi datoriali non pagati resta la tutela del Fondo di garanzia presso l’INPS, prevista dall’art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.

    Il ruolo della Cassa Edile come soggetto incaricato della riscossione non omogeneizza i crediti: nel concorso, il rango segue la causa originaria di ciascuna posta.

    Le Sezioni Unite hanno enunciato dunque  il principio  di diritto per cui, nell’ambito del d.lgs. n. 252/2005, conservano natura retributiva i crediti per il mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e del TFR maturando, mentre non l’hanno, e non sono privilegiati, quelli per i contributi a carico del datore. Il ricorso è stato accolto, il decreto cassato e la causa rinviata al Tribunale, in diversa composizione, che dovrà individuare quantitativamente le singole componenti del credito già ammesso e riconoscere il privilegio solo per quelle di natura retributiva.

  • Senza categoria

    Affitti brevi, il CIR non è obbligatorio per ottenere il CIN: la Consulta boccia la Puglia

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163/2026, dichiara illegittima la norma della Regione Puglia che subordinava il rilascio del Codice identificativo nazionale alla preventiva acquisizione di quello regionale. Ecco cosa hanno stabilito i giudici e quali sono i principi da considerare per le locazioni turistiche.

    Affitti brevi e CIN: cosa ha deciso la Corte costituzionale

    Una Regione non può imporre l'acquisizione preventiva del Codice identificativo regionale (CIR) come condizione per ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN) previsto per le strutture ricettive e le locazioni turistiche.

    È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 163/2026, depositata l'8 ottobre 2026, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia n. 15/2025.

    Secondo i giudici, la disposizione regionale introduceva un onere aggiuntivo rispetto alla disciplina nazionale, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La pronuncia chiarisce anche un punto importante: CIR e CIN possono coesistere, ma il codice regionale non può essere qualificato dalla legge regionale come propedeutico al rilascio di quello nazionale.

    CIR e CIN: cosa prevedeva la normativa della Regione Puglia

    La controversia nasce dalla modifica dell'articolo 10-ter della legge regionale pugliese n. 49/2017, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2025.

    La disposizione disciplinava la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, prevedendo l'attribuzione del CIR attraverso una procedura informatizzata.

    La stessa norma stabiliva che il codice regionale fosse propedeutico all'ottenimento del CIN.

    Di conseguenza, secondo la disciplina impugnata, gli operatori turistici pugliesi dovevano preventivamente ottenere il codice regionale per poter accedere a quello nazionale.

    Il Governo ha impugnato la disposizione, ritenendo che tale obbligo introducesse una condizione ulteriore rispetto a quelle fissate dallo Stato, aggravando il procedimento per i potenziali nuovi operatori del settore.

    Perché l’obbligo del CIR prima del CIN è incostituzionale

    La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Governo.

    Il punto centrale della decisione riguarda la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    L'articolo 13-ter del DL n. 145/2023 disciplina l'attribuzione del CIN da parte del Ministero del Turismo alle unità immobiliari destinate alle locazioni turistiche e brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    Secondo la Consulta, la fissazione delle condizioni di accesso degli operatori al mercato rientra nella tutela della concorrenza, materia riservata alla legislazione statale.

    La presenza di normative regionali differenti potrebbe infatti determinare disparità di regolazione e barriere territoriali.

    La Regione Puglia, subordinando l'attribuzione del CIN alla preventiva acquisizione del CIR, aveva introdotto una condizione aggiuntiva a carico degli operatori locali.

    Per questa ragione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione regionale.

    Il CIR viene abolito? Cosa chiarisce la sentenza

    La pronuncia non dispone l'abolizione del Codice identificativo regionale.

    I giudici precisano che la registrazione statale e quella regionale delle strutture ricettive possono coesistere, anche mediante codici differenti.

    Il problema riguarda esclusivamente la previsione del codice regionale come condizione propedeutica per l'attribuzione di quello nazionale.

    La Corte chiarisce inoltre che la disciplina nazionale della banca dati delle strutture ricettive, pur riguardando il turismo, persegue anche finalità di tutela dei consumatori e contrasto all'evasione fiscale, attraverso il coordinamento delle informazioni disponibili.

    Sono proprio queste esigenze, insieme alla tutela della concorrenza, a giustificare una disciplina uniforme a livello nazionale.

    Quali conseguenze per chi affitta immobili ai turisti?

    La sentenza riguarda direttamente la disciplina della Regione Puglia e afferma un principio rilevante per il rapporto tra identificazione regionale e nazionale delle strutture ricettive.

    In particolare:

    • la disciplina regionale non può introdurre una condizione aggiuntiva per ottenere il CIN, subordinandolo al CIR;
    • la registrazione regionale e quella nazionale possono continuare a coesistere;
    • la pronuncia non elimina automaticamente gli altri obblighi previsti dalla normativa applicabile alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche.

    Resta distinto il tema delle modalità operative di rilascio del CIN attraverso la Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR).

    La sentenza, infatti, si pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione legislativa pugliese, senza dettare specifiche istruzioni sulle procedure informatiche di attribuzione del codice nazionale.

    Il principio fissato dalla Consulta è quindi chiaro: le Regioni possono mantenere sistemi di identificazione delle strutture ricettive, ma non possono rendere il CIR un requisito preliminare al CIN attraverso condizioni aggiuntive che alterino la disciplina uniforme statale.

  • Reverse Charge

    Reverse charge IVA, nuova proroga UE al 2030: cosa cambia per l’Italia e le scadenze

    La Commissione europea propone di prorogare al 30 giugno 2030 il reverse charge facoltativo e il meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA. 

    La proposta arriva a pochi mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2026. 

    Vediamo cosa prevede, quali sono le precedenti proroghe recepite dall'Italia e perché la nuova scadenza non va confusa con le disposizioni del pacchetto ViDA previste dal 2028.

    Reverse charge IVA, nuova proroga UE al 2030: cosa cambia

    La Commissione europea, con la proposta di direttiva COM(2026) 515 final del 1° ottobre 2026, ha avviato l'iter per una nuova proroga del meccanismo facoltativo di inversione contabile IVA, il cosiddetto reverse charge, fino al 30 giugno 2030.

    La proposta, resa nota il 9 ottobre, interviene sulla direttiva 2006/112/CE con l'obiettivo di mantenere operativi alcuni strumenti di contrasto alle frodi IVA, attualmente destinati a scadere il 31 dicembre 2026.

    Per l'Italia si tratta di una novità importante, perché il reverse charge facoltativo continua a trovare applicazione in specifici settori, tra cui elettronica, energia e trasferimenti di quote di emissione.

    La nuova iniziativa europea si inserisce in un percorso caratterizzato da ripetute proroghe della disciplina, recepite anche dal legislatore italiano.

    Occorre però chiarire che il termine del 2030 è ancora una proposta e non una scadenza già operativa.

    La proposta europea: reverse charge facoltativo fino al 30 giugno 2030

    L'intervento della Commissione riguarda due disposizioni della direttiva IVA:

    • l'articolo 199-bis, relativo all'applicazione facoltativa dell'inversione contabile per determinate operazioni considerate particolarmente esposte alle frodi.
    • l'articolo 199-ter, che disciplina il Quick Reaction Mechanism (QRM), il meccanismo che consente agli Stati membri di reagire rapidamente a frodi IVA improvvise e gravi.

    Con la proposta COM(2026) 515, la Commissione intende sostituire l'attuale scadenza del 31 dicembre 2026 con quella del 30 giugno 2030.

    La finalità è preservare l'efficacia degli strumenti antifrode durante il periodo di transizione verso il nuovo sistema europeo di fatturazione elettronica e comunicazione digitale delle operazioni.

    Il reverse charge permette infatti di trasferire l'obbligo di assolvimento dell'IVA dal fornitore al cliente soggetto passivo, riducendo il rischio che il primo incassi l'imposta senza versarla all'Erario.

    La proposta non introduce automaticamente nuove operazioni soggette a inversione contabile, ma mantiene la possibilità per gli Stati membri di utilizzare il meccanismo nei settori individuati dalla normativa europea.

    Le precedenti proroghe del reverse charge e gli interventi italiani

    La disciplina europea dell'inversione contabile facoltativa è stata oggetto di diverse proroghe e in particolare, vediamo il riepilogo

    Provvedimento Scadenza
    Direttiva 2013/43/UE 31 dicembre 2018
    Direttiva UE 2018/1695 30 giugno 2022
    Direttiva UE 2022/890 31 dicembre 2026
    Proposta COM(2026) 515 30 giugno 2030, se approvata

    Anche l'Italia ha progressivamente adeguato la propria normativa interna alle scadenze stabilite dall'Unione europea.

    Con l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 118/2019, il legislatore aveva prorogato al 30 giugno 2022 il reverse charge temporaneo previsto dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972.

    Successivamente, con l'articolo 22 del decreto-legge 73/2022, il termine è stato portato al 31 dicembre 2026, in coerenza con la direttiva UE 2022/890.

    Questi interventi hanno consentito all'Italia di mantenere il regime di inversione contabile in determinate operazioni considerate a maggior rischio di frode.

    Quali operazioni italiane potrebbero beneficiare della proroga?

    La proposta assume particolare rilevanza per le fattispecie temporanee individuate dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972.

    Tra queste rientrano:

    • le cessioni di telefoni cellulari, nei limiti previsti dalla normativa.
    • le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e determinati dispositivi a circuito integrato.
    • i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra.
    • i trasferimenti di altre unità e certificati relativi al gas e all'energia elettrica.
    • le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori.

    Per queste operazioni, la disciplina nazionale prevede attualmente il termine del 31 dicembre 2026.

    Qualora la proposta europea fosse approvata, il legislatore italiano potrebbe intervenire sull'articolo 17, ottavo comma, del DPR 633/1972 per adeguare la scadenza nazionale al 30 giugno 2030.

    Diversa è la situazione delle prestazioni di servizi nel settore edile e delle attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici, che trovano fondamento in altre disposizioni europee e non sono automaticamente soggette alla stessa scadenza.

    Reverse charge 2028 e 2030: perché le due date non coincidono?

    Una delle questioni da chiarire riguarda il rapporto tra la nuova proroga proposta al 2030 e le disposizioni già approvate nell'ambito del pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age.

    La direttiva UE 2025/516 prevede, tra le altre novità, una modifica dell'articolo 194 della direttiva IVA, destinata a trovare applicazione dal 1° luglio 2028.

    La disposizione introduce l'obbligatorietà dell'inversione contabile in specifiche operazioni effettuate da soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

    L'intervento riguarda quindi il cosiddetto reverse charge esterno e si inserisce nelle misure di semplificazione degli obblighi IVA per gli operatori che effettuano attività in più Stati membri.

    Non si tratta, tuttavia, di una proroga al 2028 del reverse charge facoltativo oggi in scadenza nel 2026.

    Le due disposizioni hanno oggetti differenti.

    Aspetto Disposizioni ViDA dal 2028 Proposta UE al 2030
    Riferimento Direttiva UE 2025/516 COM(2026) 515
    Normativa interessata Articolo 194 della direttiva IVA Articoli 199-bis e 199-ter
    Obiettivo Semplificazione dell'IVA sulle operazioni con fornitori non stabiliti Contrasto alle frodi IVA
    Termine 1° luglio 2028, decorrenza delle nuove regole 30 giugno 2030, scadenza proposta
    Stato dell'intervento Direttiva approvata Proposta in corso di esame

    Perché la Commissione propone proprio il 30 giugno 2030?

    La data individuata dalla Commissione coincide con il termine che precede l'avvio, dal 1° luglio 2030, delle principali nuove disposizioni europee sulla fatturazione elettronica e sulla comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere.

    Il pacchetto ViDA prevede infatti l'introduzione di un sistema di comunicazione digitale armonizzato, finalizzato a rafforzare i controlli e a consentire una più tempestiva individuazione delle frodi IVA.

    Secondo l'impostazione della Commissione europea, mantenere gli attuali strumenti antifrode fino al 2030 permetterebbe di evitare una discontinuità nella tutela delle entrate durante la transizione.

    Questo collegamento non implica, però, l'abolizione automatica del reverse charge a decorrere dal luglio 2030.

    Eventuali ulteriori modifiche dipenderanno dalle valutazioni e dalle decisioni adottate dal legislatore europeo.

    Conclusioni

    Con la proposta COM(2026) 515, la Commissione europea punta a garantire continuità agli strumenti di contrasto alle frodi IVA fino all'entrata in applicazione del nuovo sistema europeo di comunicazione digitale.

    Per l'Italia, la novità riguarda soprattutto le fattispecie temporanee di reverse charge previste dall'articolo 17 del DPR 633/1972, la cui efficacia è attualmente limitata al 31 dicembre 2026.

    La nuova proposta non deve essere confusa né con le novità del pacchetto ViDA applicabili dal 2028, né con le autorizzazioni individuali richieste dall'Italia per altri settori, come quello della logistica.

    Al 12 ottobre 2026 la proroga al 2030 non è ancora definitiva: occorrerà seguire l'iter legislativo europeo e il successivo eventuale adeguamento della normativa italiana.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: ecco il calendario per le domande

    Il Mimit, con gli appositi decreti direttoriali e ha fissato le date di apertura per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi per l'annualità 2026 delle misure

    finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione e nella tutela dei titoli di proprietà industriale.

    In favore dei tre interventi sono stati stanziati complessivi 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.

    Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: fissate ecco il calendario per le domande

    Le domande potranno essere presentate a partire dal:

    • 25 novembre Brevetti+
    • 3 dicembre Marchi+
    • 17 dicembre Disegni+

    In sintesi si ricordano i requisiti di ciascuna misura.

    La misura Brevetti+ intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione economica dei brevetti attraverso contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi specialistici. 

    Le spese finanziabili riguardano progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo e attività di tutela della proprietà industriale.
    La misura sarà gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    La misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI con sede in Italia attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. Il sostegno finanzia servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione del disegno/modello e alla sua valorizzazione e commercializzazione sul mercato. Tra le spese ammissibili rientrano la realizzazione di prototipi e stampi, consulenze tecniche, certificazioni di prodotto o sostenibilità ambientale, business plan, piani di marketing, materiali di comunicazione.
    La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Ministero tramite la piattaforma informatica: 

    La misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Sono finanziabili servizi specialistici per progettazione, deposito, ricerche di anteriorità e assistenza legale, oltre alle relative tasse di registrazione. 

    La misura è composta di due linee di intervento: Misura A dedicata alla registrazione dei marchi presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) e Misura B dedicata alla registrazione internazionale presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
    Anche questa misura sarà gestita da Unioncamere tramite la procedura informatica www.marchipiu2026.it.

    Infine ricordiamo che le regole generali per i bandi sono state previste con la pubblicazione in GU n 200 del 29 agosto del Decreto 28 luglio del MIMIT.

    Accedi da qui alla pagina MIMIT con l'ulteriore documentazione per le tre misure.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Librerie under 35: scadenza del 13 settembre

    Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.

    Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.

    Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo

    Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 

    • 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 
    • 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

    Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

    Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto

    Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
    b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
    c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

    Scarica qui il bando librerie under 35

    Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi

    I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it
    • dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, 
    • come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it), 
    • utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
      • a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
      • c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: facciamo il punto in attesa delle domande

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)

    Le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.

    "L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata

    Cosa fare nel frattempo

    Ad oggi 9 ottobre lo sportello per le domande non è attivo ma chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione: 

    • controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE  2026 come si calcola?)
    • accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
    •  verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.

    Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.

    Leggi anche Noleggio sociale: l'ACI scioglie tutti i dubbi.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono  essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui. 

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.

    Noleggio sociale ACI: quali modelli di auto saranno disponibili

    Non sono ancora stati comunicati ufficialmente i modelli di auto disponibili per il noleggio sociale da 100 euro al mese. Secondo quanto chiarito dall'ACI, la marca e il modello della vettura saranno individuati attraverso una gara pubblica e, almeno nella prima fase sperimentale, i beneficiari non potranno scegliere liberamente l'automobile.

    Tra i modelli potenzialmente compatibili con i requisiti figurano Fiat Pandina, Dacia Sandero e Kia Picanto, citati a titolo esemplificativo dalla rivista ufficiale dell'ACI. La selezione definitiva dipenderà dall'esito della procedura di gara.

    Le automobili dovranno essere nuove, omologate almeno Euro 6 e avere emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km. Il programma non è riservato esclusivamente alle auto elettriche, ma comprende anche vetture con motore termico conformi ai limiti previsti.