• Adempimenti Iva

    Credito IVA senza visto: quando non scattano le sanzioni

    La Cassazione, con l'ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026, chiarisce che l'assenza o l'irregolarità del visto di conformità non comporta automaticamente il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione, né l'applicazione delle relative sanzioni, se il credito è effettivamente spettante e non viene ostacolata l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    Crediti IVA e IRAP compensati con visto irregolare o mancante

    La vicenda trae origine da alcuni atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, alla quale era stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali e infrannuali e di un credito IRAP.

    Secondo l'Amministrazione finanziaria, il visto di conformità richiesto dalla normativa era stato apposto da una professionista non ancora iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione oppure, in uno dei casi contestati, risultava del tutto mancante. 

    L'Ufficio aveva pertanto disposto il recupero dei crediti, con interessi e sanzioni.

    I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni della contribuente, rilevando che la professionista risultava iscritta all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, era abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed era munita di polizza assicurativa professionale. 

    L'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto era intervenuta soltanto successivamente.

    L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la mancanza di un visto validamente apposto costituisse una violazione sostanziale, tale da giustificare sia il recupero dei crediti compensati sia l'irrogazione delle sanzioni.

    Visto di conformità mancante: il principio della Cassazione

    Con l'ordinanza n. 26020/2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la mancata o irregolare apposizione del visto di conformità non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla compensazione.

    La Suprema Corte ricorda che la funzione del visto consiste nell'assicurare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, affidando la relativa verifica a un professionista abilitato.

    L'inosservanza di tale adempimento, tuttavia, non è automaticamente idonea a compromettere l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria o a incidere sul versamento del tributo.

    Affinché la violazione possa essere considerata meramente formale, devono sussistere contemporaneamente due condizioni:

    • l'irregolarità non deve arrecare pregiudizio all'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria;
    • la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo.

    Pertanto, una volta accertata l'effettiva esistenza e spettanza del credito, e in assenza di ostacoli all'attività di controllo, la mancanza del visto di conformità non può essere equiparata all'omesso versamento.

    Compensazione IVA e sanzioni: rileva l’offensività della condotta

    La Cassazione richiama il proprio orientamento già espresso nelle pronunce n. 5289/2020 e n. 7154/2025, secondo cui l'utilizzo in compensazione di un credito IVA senza il visto di conformità costituisce una violazione puramente formale, qualora il credito sia sostanzialmente esistente o la sua spettanza non venga contestata.

    In particolare, nell'ordinanza n. 7154/2025 era stato chiarito che tale irregolarità, in presenza delle condizioni indicate, non è punibile per assenza di offensività della condotta.

    La Corte precisa inoltre che la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 50/2017, relativa al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte e all'applicazione delle sanzioni, non esclude la necessità di verificare concretamente l'offensività della condotta.

    La valutazione deve avvenire alla luce dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472/1997.

    Il principio si applica anche ai crediti IRAP

    Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato l'effettiva esistenza dei crediti utilizzati in compensazione, ma soltanto la validità del visto rilasciato dalla professionista, iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati in un momento successivo.

    I giudici di merito avevano inoltre escluso la presenza di una condotta fraudolenta e di un concreto pregiudizio per l'Erario.

    La Suprema Corte ha confermato che la medesima conclusione vale anche per l'atto relativo alla completa assenza del visto e per il credito IRAP oggetto di recupero.

    La qualificazione dell'irregolarità, infatti, non dipende dalla natura del tributo, ma dall'esistenza e dalla spettanza del credito e dall'assenza di un concreto ostacolo all'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione.

    La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, nelle circostanze accertate, la mancanza o l'irregolarità del visto non giustificava il recupero dei crediti né l'applicazione delle relative sanzioni.

  • Dichiarazione 770

    770/2026 e operazioni straordinarie: come compilare

    Dalle fusioni alle scissioni, fino alle trasformazioni societarie: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per compilare il Modello 770/2026 in caso di operazioni straordinarie.

    In vista della scadenza del 2 novembre 2026, i sostituti d'imposta che hanno effettuato operazioni societarie straordinarie devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 770/2026, relativo all'anno d'imposta 2025.

    A tal propoisto si distinguono le operazioni che comportano l'estinzione del sostituto d'imposta da quelle che ne consentono la prosecuzione. 

    Da questa distinzione dipendono il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione e le modalità di compilazione dei quadri.

    Modello 770/2026: cosa fare in caso di operazioni straordinarie?

    La regola principale è che, quando l'operazione determina l'estinzione del sostituto d'imposta e l'attività prosegue con un altro soggetto, è quest'ultimo a presentare un'unica dichiarazione, comprendente anche i dati del soggetto estinto.

    Rientrano in questa fattispecie:

    • fusioni, anche per incorporazione;
    • scissioni totali;
    • scioglimento di società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio come impresa individuale;
    • cessione o conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale a una società;
    • trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche.

    Le regole si applicano alle operazioni avvenute nel 2025 oppure nel 2026, prima della presentazione del Modello 770/2026.

    Operazioni con estinzione: come si compila il Modello 770/2026?

    Il soggetto subentrante deve compilare i singoli quadri della dichiarazione distinguendo i dati riferiti alla propria attività da quelli relativi ai soggetti estinti.

    Per questi ultimi devono essere riportate le informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data dell'operazione, se intervenuta nel corso del 2025, indipendentemente dagli eventuali diversi effetti giuridici dell'operazione.

    Nella compilazione occorre indicare:

    • in alto a destra di ciascun quadro, nel campo "Codice fiscale", quello del dichiarante
    • nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto;
    • nella casella 3 "Eventi eccezionali", se previsto, il codice riferito al sostituto estinto.

    Il quadro SX deve essere unico, comprendendo i dati del dichiarante e quelli dei soggetti estinti.

    Un esempio di fusione per incorporazione

    Le istruzioni riportano il caso della società A che incorpora la società B il 28 febbraio 2026.

    Per l'anno d'imposta 2025, la società A deve presentare un solo Modello 770/2026, contenente i quadri riferiti a entrambe le società.

    L'incorporazione avvenuta nel 2026, quindi, incide anche sugli adempimenti dichiarativi relativi all'anno precedente.

    Quadri ST e SV: come indicare ritenute e versamenti?

    Un'attenzione particolare riguarda le ritenute operate dal soggetto estinto e successivamente versate dal soggetto subentrante.

    Nei quadri ST e SV, il punto 10 prevede specifiche note per collegare le trattenute ai relativi versamenti:

    • Nota K: identifica le ritenute o trattenute operate dal soggetto estinto, il cui versamento è esposto nel prospetto intestato al soggetto che prosegue l'attività.
    • Nota L: identifica il versamento effettuato dal soggetto subentrante, relativo alle ritenute o trattenute riportate nel prospetto intestato al soggetto estinto.

    Questa distinzione consente di ricostruire correttamente le operazioni quando chi ha effettuato la ritenuta è diverso da chi ha eseguito il versamento.

    Liquidazione e cessazione senza prosecuzione: chi presenta il 770?

    Quando non vi è prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, le istruzioni prevedono modalità differenti.

    Nei casi indicati di liquidazione, liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione deve essere presentata rispettivamente dal liquidatore, curatore o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto.

    Nel frontespizio e nei quadri devono figurare i dati e il codice fiscale del sostituto estinto. 

    Il soggetto che firma deve indicare i propri dati nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

    Trasformazioni societarie senza estinzione: quali regole si applicano?

    Se l'operazione straordinaria non determina l'estinzione del soggetto, il Modello 770/2026 segue le regole ordinarie di compilazione.

    È il caso, ad esempio, della trasformazione di una società di capitali in società di persone, o viceversa.

    L'operazione non interrompe infatti l'esistenza del sostituto d'imposta né i relativi obblighi dichiarativi.

    Modello 770/2026: riepilogo degli adempimenti

    Operazione Presentazione del 770
    Fusione per incorporazione Unica dichiarazione dell'incorporante
    Scissione totale Dichiarazione del soggetto subentrante secondo le regole applicabili
    Trasformazione societaria Regole ordinarie
    Estinzione senza prosecuzione Dichiarazione in nome del soggetto estinto da parte del soggetto obbligato
    Successione con prosecuzione Unica dichiarazione dell'erede

    FAQ sulle operazioni straordinarie nel Modello 770/2026

    Chi presenta il 770 in caso di fusione per incorporazione?

    La società incorporante presenta un'unica dichiarazione comprendente anche i dati della società incorporata.

    Il quadro SX deve essere compilato separatamente per ogni società?

    No. In caso di estinzione con prosecuzione dell'attività, il quadro SX è unico e comprende i dati del dichiarante e dei soggetti estinti.

    Cosa succede se la fusione avviene nel 2026?

    Se interviene prima della presentazione del 770/2026, il soggetto incorporante deve includere anche i dati relativi al 2025 della società incorporata.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: via alle domande dal 16 ottobre

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Leggi anche Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco 

    Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della

    definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    Rottamazione tributi locali: via alle domande dal 16 ottobre

    Come specificato dall'ADER il decreto legge n. 38/2026 ha previsto l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche ai debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    La misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

    Per i contribuenti domande a partire dal 16 ottobre. 

    I contribuenti con debiti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dagli enti che hanno comunicato il provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies, potranno richiedere la definizione agevolata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 con le modalità telematiche che saranno pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it entro il 15 ottobre 2026, data entro la quale saranno disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a

    individuare i carichi definibili.

    Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a comunicare l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027 mentre il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Canone unico, scadenze per i Comuni: entro il 14 ottobre invio delibere

    Canone unico, per i Comuni arrivano le scadenze da segnare in calendario. 

    Entro il 14 ottobre 2026 devono essere trasmesse le delibere relative all’anno in corso, mentre per gli atti degli anni 2021-2025 il termine è fissato al 31 ottobre. 

    Ecco cosa cambia e quali sono gli adempimenti previsti.

    Si avvicinano le scadenze per la trasmissione delle delibere sul canone unico da parte dei Comuni.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato, all’interno dell’applicazione “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le annualità dal 2021 al 2025.

    L’apertura della procedura si affianca agli adempimenti già previsti per il 2026 e porta con sé un calendario preciso che gli enti locali devono tenere sotto controllo.

    Le due date principali sono:

    • 14 ottobre 2026, per l’invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative al 2026;
    • 31 ottobre 2026, per l’inserimento delle delibere relative agli anni dal 2021 al 2025.

    A queste si aggiungono i termini entro i quali il Dipartimento delle Finanze provvederà alla pubblicazione degli atti.

    Scarica qui il caldendario per i Comuni 

    Canone unico 2026: delibere da inviare entro il 14 ottobre

    Per il 2026, i Comuni devono trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando l’apposita sezione dedicata al canone unico.

    Il termine da rispettare è il 14 ottobre 2026.

    Una volta ricevuti gli atti, il Dipartimento delle Finanze dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.

    Il rispetto della procedura assume particolare rilievo alla luce delle novità introdotte in materia di pubblicazione delle delibere, alle quali viene attribuita efficacia secondo le modalità previste dalla normativa.

    Scarica qui il comunicato MEF del 18 agosto.

    L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”. 

    Canone Unico 2021-2025: invio delibere entro il 31 ottobre

    La novità riguarda in particolare le annualità pregresse.

    La procedura consente infatti ai Comuni di inserire sul Portale del federalismo fiscale le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico per gli anni dal 2021 al 2025.

    Il termine per l’inserimento è fissato al 31 ottobre 2026.

    Gli atti dovranno poi essere pubblicati dal Dipartimento delle Finanze entro il 30 novembre 2026.

    La disciplina interessa il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n. 160/2019 e operativo dal 1° gennaio 2021.

    Attenzione: si possono inviare solo delibere già approvate

    Il MEF ha chiarito un punto importante.

    La possibilità di utilizzare la nuova procedura per le annualità dal 2021 al 2025 riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascun anno di riferimento.

    Non è quindi possibile approvare nel corso del 2026 nuovi atti con effetto retroattivo sulle annualità precedenti.

    I termini ordinari per l’approvazione delle delibere riferite agli anni interessati sono infatti già scaduti.

    Delibere già inviate nel 2026: niente nuovo adempimento

    Non tutti i Comuni dovranno procedere a un nuovo caricamento.

    Il MEF ha specificato che le deliberazioni già trasmesse nel corso del 2026 tramite il Portale del federalismo fiscale, seguendo le indicazioni contenute nella circolare n. 1/DF/2026, non devono essere inviate nuovamente.

    Sarà il Ministero a provvedere d’ufficio all’inserimento degli atti nelle rispettive annualità di riferimento.

    Scarica qui il pdf del calendario.

  • Crisi d'impresa

    Commissari giudiziali e straordinari 2026: ultimi giorni per candidarsi

    Dal 15 settembre al 15 ottobre 2026 è possibile presentare online la candidatura per l'iscrizione negli elenchi dei commissari giudiziali e straordinari MIMIT. Vediamo requisiti, documenti necessari, accesso alla piattaforma e validità delle candidature già presentate. 

    Commissari giudiziali e straordinari: iscrizioni fino al 15 ottobre, valide anche le precedenti

    Con Avviso del 15 settembre il MIMIT apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale e commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    A partire dal 15 settembre 2026, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online per presentare la propria candidatura a commissario giudiziale e commissario straordinario.

    Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2026.

    I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell'11 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

    Attenzione al fatto che i candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Il MIMIT evidenzia che, le candidature già presentate ai sensi del bando con scadenza al 19 luglio 2023, nonché di quello con scadenza al 18 ottobre 2024 e quello con scadenza il 30 novembre 2025, resteranno valide.

    Il candidato è tenuto ad allegare il curriculum vitae aggiornato e che deve essere firmato digitalmente; è richiesto che il file sia in formato .pdf con estensione .p7m, che certifica che il documento è firmato digitalmente secondo lo standard CAdES.
    È possibile allegare anche altri documenti purché sempre firmati digitalmente e nel rispetto del formato richiesto.

    Dopo l'invio, la domanda sarà oggetto di protocollazione e successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura. 

    Il candidato è informato dell’avvenuta protocollazione mediante ricezione di una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.

    Commissari giudiziali e straordinari: i reuqiisiti per l’iscrizione

    I requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina a commissario giudiziale o commissario straordinario sono disciplinati dal DM 10 aprile 2013, n. 60, richiamato anche dalla Direttiva MIMIT dell’11 maggio 2023. Per i commissari giudiziali sono richieste, in alternativa, un’esperienza professionale di almeno cinque anni in specifici albi professionali con competenze in analisi e revisione aziendale, almeno cinque anni di insegnamento universitario in materie economico-aziendali oppure un’esperienza almeno quinquennale in funzioni di amministrazione o direzione presso imprese di dimensioni comparabili a quella insolvente. Per i commissari straordinari, possono invece candidarsi professionisti iscritti da almeno cinque anni agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, con specifica competenza nelle procedure concorsuali, nella ristrutturazione o nel risanamento aziendale; sono inoltre ammessi soggetti con determinati titoli di studio che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni di amministrazione o direzione d’impresa, in funzioni dirigenziali nella PA pertinenti al settore interessato oppure nella gestione di procedure concorsuali relative a imprese di dimensioni comparabili. È inoltre necessario possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto e non trovarsi nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla normativa.

    FAQ

    Quando scade la domanda per commissario giudiziale e straordinario 2026?
    Il termine è fissato alle ore 23:59 del 15 ottobre 2026.

    Dove si presenta la candidatura?
    La candidatura viene presentata attraverso la piattaforma online indicata dal MIMIT.

    Serve la firma digitale?
    Sì. Anche il curriculum deve essere firmato digitalmente.

    Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti deve rifarla?
    Le candidature presentate per le precedenti finestre indicate dal MIMIT restano valide.

    Come si modifica una candidatura già inviata?
    Dopo la protocollazione i dati non possono essere modificati direttamente: occorre inviare una nuova candidatura.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus edicole 2026, fino a 4.500 euro di contributi: chi può ottenerli e per quali spese

    Nuovi aiuti per edicole e rivenditori di giornali: contributi fino all'80% delle spese sostenute nel 2025 e risorse per 57 milioni di euro a sostegno dell'editoria. Ecco chi può beneficiarne, quali costi sono coperti e cosa manca per presentare domanda.

    Arrivano nuovi sostegni economici per le edicole italiane. Il Bonus editoria 2026 prevede contributi fino a 4.500 euro per le spese di gestione, oltre a un'ulteriore agevolazione fino a 500 euro per le attività che hanno effettuato consegne a domicilio di giornali e riviste.

    Le misure sono contenute nel DPCM del 30 luglio 2026, che destina complessivamente 57 milioni di euro alla filiera editoriale.

    Gli incentivi non riguardano soltanto le edicole: sono previsti finanziamenti anche per i punti vendita non esclusivi, le imprese di distribuzione e gli editori di quotidiani e periodici.

    Attenzione, però: le modalità per richiedere i contributi devono essere definite dai provvedimenti attuativi. Per alcune misure è necessaria anche l'autorizzazione della Commissione europea.

    Scarica il testo integrale del DPCM

    Bonus edicole 2026: fino a 4.500 euro per le spese sostenute

    Per le imprese che gestiscono punti vendita esclusivi di giornali e riviste è previsto un contributo pari all'80% delle spese ammissibili sostenute nel 2025, fino a un massimo di 4.500 euro.

    Tra le spese che possono essere coperte rientrano:

    • Affitto dei locali e tributi come IMU, TASI, CUP e TARI;
    • Bollette dell'energia elettrica;
    • Spese telefoniche e collegamento a Internet;
    • Acquisto o noleggio di registratori di cassa e POS;
    • Investimenti nella digitalizzazione e nell'ammodernamento tecnologico;
    • Assicurazioni legate all'attività;
    • Servizi di assistenza fiscale e contabile.

    Per chi nel 2025 ha aperto una nuova edicola oppure rilevato un'attività già esistente, il contributo calcolato è incrementato del 20%, senza superare comunque il limite massimo di 4.500 euro.

    A questa misura sono destinati 9 milioni di euro.

    Altri 500 euro per le edicole che consegnano giornali a domicilio

    Il decreto prevede un ulteriore sostegno per le edicole che nel corso del 2025 hanno effettuato consegne a domicilio documentabili di quotidiani e periodici.

    In questo caso è previsto un contributo aggiuntivo fino a 500 euro, per il quale è stato stanziato un milione di euro.

    Le risorse complessivamente destinate alle edicole raggiungono così 10 milioni di euro.

    Aiuti anche ai negozi che vendono giornali nei comuni senza edicole

    Il Bonus editoria 2026 interessa anche le attività commerciali che vendono giornali e riviste come attività non prevalente.

    Il sostegno è riservato ai punti vendita situati in comuni privi di edicole.

    Anche in questo caso il contributo copre fino all'80% delle spese ammissibili del 2025, con un tetto massimo di 4.500 euro.

    L'importo viene però calcolato tenendo conto della quota di ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi dell'attività.

    Per questa misura sono disponibili 500.000 euro.

    Bonus editoria 2026: contributi anche per distributori ed editori

    Il DPCM introduce incentivi specifici anche per le imprese che distribuiscono o pubblicano giornali.

    Per i distributori è previsto un contributo di:

    600 euro per comune servito, se ha meno di 5.000 abitanti e ricorrono le condizioni previste dal decreto;

    800 euro per comune nei territori con meno di 5.000 abitanti classificati come Aree Interne.

    La misura riguarda le forniture effettuate nel 2026 e dispone di 1,5 milioni di euro.

    Per le imprese editrici, invece, è previsto un contributo pari a 8 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel 2024, comprese quelle acquistate tramite abbonamento.

    Sono escluse le copie vendute in blocco. Le risorse complessive destinate agli editori ammontano a 45 milioni di euro.

    Entrambe queste misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

    Quando si possono presentare le domande per il Bonus editoria 2026?

    Il DPCM del 30 luglio 2026 individua le agevolazioni e ripartisce le risorse disponibili, ma non stabilisce direttamente le date di apertura delle domande.

    Per le edicole e i punti vendita non prevalenti, le modalità operative devono essere definite da appositi provvedimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

    Per distributori ed editori, i provvedimenti attuativi sono invece collegati all'autorizzazione della Commissione europea.

    Chi intende richiedere i contributi dovrebbe quindi verificare la documentazione relativa alle spese sostenute e seguire le comunicazioni ufficiali per conoscere requisiti definitivi, procedure e termini di presentazione.

    Il riferimento normativo è il DPCM 30 luglio 2026, relativo agli interventi straordinari a sostegno della filiera editoriale per il 2026.

  • Contribuenti minimi

    Regime forfettario 2026: i limiti da rispettare per non perdere le agevolazioni

    Ricavi fino a 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000 euro e soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente: ecco requisiti, cause di esclusione e regole da controllare nel 2026.

    Il regime forfettario 2026 consente a professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di beneficiare di una tassazione agevolata al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in possesso di specifici requisiti.

    Per mantenere il regime è però necessario rispettare precisi limiti di ricavi e compensi e verificare l'assenza di cause di esclusione.

    La soglia principale resta fissata a 85.000 euro, mentre il superamento di 100.000 euro determina la fuoriuscita immediata dal regime. Per il 2026 è inoltre confermato il limite di 35.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente.

    In attesa di eventuali novità dalla Legge di Bilancio 2027, riepiloghiamo le regole da conoscere.

    Regime forfettario 2026: requisiti e limiti da rispettare

    Possono accedere o permanere nel regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:

    • conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. In presenza di più attività con codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e compensi;
    • sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, collaboratori e altre prestazioni di lavoro rilevanti ai fini della normativa.

    Anche chi avvia una nuova attività può adottare il regime, dichiarando di presumere il possesso dei requisiti richiesti.

    Quando si perde il regime forfettario: attenzione alle soglie

    Uno degli aspetti più importanti riguarda il superamento del limite di ricavi e compensi.

    Le conseguenze cambiano a seconda dell'importo raggiunto nel corso del 2026.

    Ricavi o compensi nel 2026 Cosa succede
    Fino a 85.000 euro Il limite è rispettato e il regime può essere mantenuto, se sussistono gli altri requisiti.
    Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro Il contribuente mantiene il regime per il 2026, ma ne esce dal 2027.
    Oltre 100.000 euro Fuoriuscita immediata dal regime nel 2026, con applicazione delle regole ordinarie.

    Attenzione: il superamento di 85.000 euro non comporta la perdita immediata del regime. Questa conseguenza si verifica soltanto quando si superano 100.000 euro.

    In quest'ultimo caso, ai fini delle imposte sui redditi si applica il regime ordinario per l'intero anno, mentre l'IVA è dovuta a partire dall'operazione che determina il superamento della soglia.

    Esempio pratico

    Un professionista in regime forfettario incassa nel 2026 compensi per 92.000 euro.

    Potrà continuare ad applicare il regime agevolato per il 2026, ma dal 1° gennaio 2027 dovrà passare al regime ordinario.

    Se invece i compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene già nel 2026.

    Redditi da lavoro dipendente: soglia di 35.000 euro nel 2026

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato, anche per quest'anno, l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite relativo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.

    Per verificare la possibilità di applicare il forfettario nel 2026 bisogna quindi considerare i redditi percepiti nel 2025.

    Se questi superano 35.000 euro, il regime non è generalmente applicabile, salvo le eccezioni previste dalla normativa per i rapporti di lavoro cessati.

    Per il 2027, in assenza di ulteriori proroghe, tornerebbe applicabile il limite ordinario di 30.000 euro.

    Regime forfettario: quali sono le cause di esclusione

    Il rispetto dei limiti economici non è sufficiente. La normativa prevede ulteriori cause di esclusione.

    Non possono applicare il regime, tra gli altri:

    • i contribuenti che utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
    • i soggetti non residenti, salvo specifiche eccezioni per residenti UE o SEE;
    • coloro che effettuano prevalentemente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
    • i contribuenti con partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano società a responsabilità limitata con attività riconducibili alla propria, alle condizioni previste dalla legge;
    • chi esercita prevalentemente l'attività nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d'imposta, o di soggetti riconducibili a essi, salvo le eccezioni previste.

    Occorre inoltre verificare il rispetto del limite sui redditi da lavoro dipendente.

    Come si calcola l’imposta nel regime forfettario 2026

    Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.

    Dal reddito così calcolato si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi dalla legge.

    Sul risultato si applica l'imposta sostitutiva del 15%.

    Per le nuove attività che rispettano specifici requisiti è prevista invece un'aliquota ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta.

    L'agevolazione richiede, tra le altre condizioni, che il contribuente non abbia esercitato attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti e che la nuova attività non rappresenti una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, fatte salve le eccezioni normative.

    Cosa controllare entro fine 2026 per non perdere il forfettario

    In vista della chiusura dell'anno, i contribuenti dovrebbero verificare:

    • l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi;
    • l'eventuale superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
    • le spese sostenute per dipendenti e collaboratori;
    • i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
    • eventuali partecipazioni societarie e rapporti con precedenti datori di lavoro.

    Controllare questi elementi prima della fine del 2026 permette di valutare per tempo il rischio di fuoriuscita dal regime e le conseguenze fiscali dell'eventuale passaggio alla tassazione ordinaria.

    Per il 2027 sarà inoltre necessario verificare le eventuali modifiche introdotte dalla prossima Legge di Bilancio.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: facciamo il punto in attesa delle domande

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)

    Le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.

    "L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata

    Cosa fare nel frattempo

    Ad oggi 9 ottobre lo sportello per le domande non è attivo ma chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione: 

    • controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE  2026 come si calcola?)
    • accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
    •  verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.

    Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.

    Leggi anche Noleggio sociale: l'ACI scioglie tutti i dubbi.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono  essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui. 

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.

    Noleggio sociale ACI: quali modelli di auto saranno disponibili

    Non sono ancora stati comunicati ufficialmente i modelli di auto disponibili per il noleggio sociale da 100 euro al mese. Secondo quanto chiarito dall'ACI, la marca e il modello della vettura saranno individuati attraverso una gara pubblica e, almeno nella prima fase sperimentale, i beneficiari non potranno scegliere liberamente l'automobile.

    Tra i modelli potenzialmente compatibili con i requisiti figurano Fiat Pandina, Dacia Sandero e Kia Picanto, citati a titolo esemplificativo dalla rivista ufficiale dell'ACI. La selezione definitiva dipenderà dall'esito della procedura di gara.

    Le automobili dovranno essere nuove, omologate almeno Euro 6 e avere emissioni di CO₂ non superiori a 135 g/km. Il programma non è riservato esclusivamente alle auto elettriche, ma comprende anche vetture con motore termico conformi ai limiti previsti.