• Adempimenti Iva

    Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chiarisce i termini

    Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio replicano ad una società di diritto tedesco, che è «in possesso di  un'identificazione diretta in Italia, se pur non attraverso un numero di partita IVA, bensì  un codice fiscale, n. (…), attribuito in data 25 luglio 2018.»  

    Con riferimento all'attività svolta in Italia, l'istante dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell'IVA  ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa [ALFA] avrebbe poi  venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non  comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».

    Precisa di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale.  

    Ciò premesso, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia nei suddetti periodi d'imposta. 

    Le Entrate rigettano l'ipotesi di aprire una PIVA con effetto retroattivo e ricordano quando si può chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico per gli operatori comunitari, specificando che la società non può avvelersene per decorso del termine perentorio.

    Rimobrso IVA tramite portale elettronico per operatori comunitari: regole

    Le Entrate nel replicare alla società istante ricordano che l'articolo 38bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. 'portale  elettronico' dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le  regole previste dalla direttiva 2008/9/CE. 

    Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° aprile  2010, attuativo della normativa in parola, ha stabilito le modalità e i termini procedurali  per il rimborso e per la realizzazione dei relativi scambi informativi, attribuendo al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi in oggetto. 

    Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, relativamente agli  acquisti ivi eseguiti direttamente  senza ricorrere all'identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara. 

    La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all'anno solare, e  può essere presentata:   

    • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di  riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;  
    • se annuale, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto  della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.  

    Il termine del 30 settembre dell'anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/ CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.  

    Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso  mediante ''portale elettronico'', il comma 1 dell'articolo 38bis2 annovera:  

    • 1) la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;  
    • 2) l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;  
    • 3) l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione:   
      • delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non  imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA; 
      • delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente  con il meccanismo del reversecharge; 
      • delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74septies del decreto IVA.  

    Con riferimento alla condizione sub 1), si rammenta che con diversi documenti di prassi è stato chiarito che  l'identificazione diretta (che, come previsto dall'articolo 35ter del decreto IVA, prevede  l'attribuzione di una partita IVA italiana), al pari della nomina di un rappresentante  fiscale (facoltà riconosciuta dall'articolo 17, comma 3, del decreto IVA), non preclude al  soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del  'portale elettronico ', purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:  

    • siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi,  consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito  relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);  
    • non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale  presentata utilizzando la partita IVA italiana.

    Ciò in quanto l'utilizzo della partita IVA italiana denota, invece, la scelta di  ottenere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA, al verificarsi delle condizioni  prescritte dall'articolo 30 del decreto IVA, ai sensi dell'articolo 38bis del medesimo decreto e, dunque:   

    • se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da  presentare entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322;   
    • se trimestrale, mediante la presentazione dell'istanza telematica (modello TR),  da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo  quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre 1999, n. 542.  

    Residua, infine, la procedura del cd. ''rimborso anomalo'', oggi disciplinato  dall'articolo 30ter del decreto IVA, secondo cui «la domanda di  restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni  dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è  verificato il presupposto».  

    Detto articolo prevede una disciplina  applicabile nelle ipotesi di indebito versamento IVA  speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 30 e 38bis, 38bis2 per i rimborsi c.d. 'ordinari ' dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del  processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede  quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti  rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera. 

    La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, con le circolari n. 34/E del 6 agosto 2012 e n. 21/E del 25 giugno 2013, nell'ipotesi di  crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni  successive, solo se: 

    • i) a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 54bis del  decreto IVA, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito,  ovvero
    • ii) all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla  cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/ conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).  

    Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chirisce i criteri

    Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'istante abbia operato sul territorio italiano per un periodo di tempo: 

    • avvalendosi della propria partita IVA estera, essendo in possesso solo di  un codice fiscale in Italia e, quindi, in assenza di identificazione diretta o di un  rappresentante fiscale;   
    • effettuando operazioni attive nei confronti di soggetti passivi (con versamento  dell'imposta mediante applicazione con il meccanismo del reversecharge), non avendo  posto in essere alcun adempimento fiscale nel territorio anche dichiarativo.  

    Nel presupposto, quindi, che sussistessero tutte le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento l'istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ''portale  elettronico'' disciplinata dall'articolo 38bis2 del decreto IVA.  

    Essendo ormai decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare  successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di  recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia. 

    Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione 'retroattiva ' della partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e  presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 del rimedio del ''rimborso anomalo'' al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i  termini ordinari'', con le modalità illustrate dalle citate circolari nn. 34/E del 2012 e 21/ E del 2013. 

    D'altronde, l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana  è possibile solo se effettuata entro un 'termine ragionevole' dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

    Allegati:
  • Redditometro

    Nuovo Redditometro: cosa prevede

    La Commissione Finanze della Camera in data 10 luglio, riunitasi per valutazioni e pareri sui correttivi alla Riforma fiscale,  e in particolare su:

    • modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo,
    • modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari,
    • modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale;

    ha approvato e pubblicato il parere relativo all'atto n 170 con anche indirizzi al Governo sul Reddittometro.

    Sul Redditometro infatti, ricordiamo che nel mese di maggio, con decreto mef si era provveduto alla riattivazione dello strumento di controllo, per poi immeditamente sospenderlo per numerosi dubbi dello stesso Esecutivo.

    L'istituto era in attesa del parere e la commissione, specifica: Più in generale, rispetto alla riforma varata con la delega e all'obiettivo – condiviso da tutte le forze che sostengono l'Esecutivo – di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuenti, nella solida prospettiva di avviare concretamente e con successo gli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo, la Commissione sollecita un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia dell'Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate. 

    Sotto tale specifico profilo, la Commissione sollecita quindi il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

    Nuovo Redditometro: il decreto in gu

    Con il DM MEF del 7 maggio pubblicato in GU n 116 del 20 maggio, si torna a parlare di Redditometro.

    In particolare, le  disposizioni si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (di fatto dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018).

    Viene in sintesi riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. 

    Con quest’ultima norma è stato abrogato il Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016, stabilendo anche che il nuovo decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori. Da ciò discende l'emanazione del DM del 7 maggio 2024.

    Di seguito un riepilogo dei contenuti del decreto e anche esempi di spese soggette ai controlli del Fisco.

    ATTENZIONE: il presidente Giorgia Meloni, dopo il subbuglio generato dall'uscita del DM 7 maggio, ha dichiarato sui social di volere sospendere temporaneamente il decreto per apportare modifiche dopo aver dichiarato che il suo Governo non introdurrà mai un grande fratello fiscale ha specificato:  "Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti".

    Riepiloghiamo di seguito le regole del DM sul redditometro in attesa di novità dal MEF.

    dditometro: controlli su maggiori redditi anni d’imposta dal 2016

    Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può essere fondata la determinazione sintetica  del reddito complessivo  delle persone fisiche.
    Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende:

    • la spesa sostenuta dal contribuente,
    • la propensione  al  risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605.  

    L'elenco degli elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

    La tabella A  individua le informazioni utilizzabili per determinare gli  elementi indicativi di  capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di  beni  e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i quali non  si  dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi  e categorie di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale  sulle  spese  delle   famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, effettuata  su campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti  a   undici tipologie di  nuclei  familiari,  distribuite nelle cinque aree territoriali  in  cui  è suddiviso  il  territorio  nazionale.  

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.  

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è anche determinato considerando  la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati  essenziali  per  conseguire  uno  standard  di vita minimamente  accettabile per una famiglia con  determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di contraddittorio  con  il contribuente,  si  considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. 

    Tale soglia varia, per costruzione, in  base alla  dimensione  della  famiglia,  alla sua composizione per età alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai  risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
    Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella  A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
    In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. 

    Nuovo redditometro: come si imputano le spese

    In merito alla imputazione delle spese al contribuente si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto, le spese si considerano sostenute dalla  persona  fisica  cui  risultano riferibili sulla base  dei dati  disponibili  o  delle  informazioni presenti in Anagrafe tributaria. 

    Si considerano,  inoltre,  sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal  coniuge  e  dai  familiari fiscalmente a carico.
    Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono relativi esclusivamente  ed effettivamente all'attività di impresa o  all'esercizio di  arti  e professioni, sempre  che tale   circostanza   risulti  da   idonea documentazione. 

    Nuovo Redditometro: esempi si spese soggette a controlli

    C'è di tutto tra le voci che l’amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito (presunto) dei contribuenti secondo il nuovo redditometro.

    Va evidenziato comunque che il contribuente potrà "difendersi"

    L’analisi, secondo le norme del decreto, partirà dai redditi 2016 (ma dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi) e terrà conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria o di un livello minimo di spesa. 

    Il meccanismo, sinteticamente sarà i seguente:

    • il Fisco dai dati in suo possesso presume un reddito e chiede eventuali spiegazioni;
    • il contribuente ha facoltà di difendersi e di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
    • si potrà sostenere, dimostrandolo, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

    Dall'allegato A al decreto si tratterà di controlli sulle seguenti spese (l'elenco è a titolo di esempio, e non è esaustivo, si rimanda quindi alla tabella dell'allegato A per tutte le voci): 

    • spese per alimenti e abbigliamento;
    • mutuo e affitto, eventuale canone per il leasing immobiliare e le relative spese per pagare acqua e condominio e anche le spese per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari;
    • investimenti quali ad esempio azioni ai francobolli, oro; 
    • energia, spese per la casa e salute: l'amministrazione potrà prendere in esame anche se si è in possesso o meno di un riscaldamento centralizzato; verificate anche le spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; collaboratori domestici e altri beni e servizi per la casa;
    • trasporti: si prenderanno in considerazione le spese per assicurazione per la responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar e anche il pagamento del bollo;
    • comunicazioni e scuola: anche un nuovo cellulare e le relative bollette potranno essere all’esame insieme alle spese per l’istruzione;
    • tempo libero e cavalli: si verificheranno le spese per: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer.

    Si resta in attesa dopo la sospensione annunciata da Meloni di sapere quali saranno le modifiche al DM 7 maggio e quindi ai controlli sui redditi dei cittadini. 

  • Riforma fiscale

    Correttivi Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Oggi 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate è stata in audizione presso il Senato, in vista dei correttivi ad alcuni punti della Riforma Fiscale.

    In particolare, si prevedono modifiche alle seguenti discipline:

    • adempimento collaborativo, 
    • adempimenti tributari,
    • concordato preventivo biennale. 

    Presso la Commissione Finanze del Senato si è discusso di questi temi e in particolare,  dei ritocchi ai decreti legislativi:

    • n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), 
    • n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”,
    • n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).

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    Correttivi alla Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Come specificato dal rappresentante dell’Agenzia, i correttivi sul concordato preventivo biennale e sull'adempimento collaborativo, mirano a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare l’azione di controllo del Fisco, vediamo i punti trattati per i Dlgs di cui si tratta che saranno oggetto di integrazioni e correzioni, secondo quanto specificato dall'Ade:

    • sull' adempimento collaborativo, il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare meglio i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime;
    • sulla semplificazione degli adempimenti tributari tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Tale termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre. Inoltre si vuole estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata, ampliando la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti
    • sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024) l’Agenzia precisa che, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa. Inoltre, si modifica il periodo per i contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito investimenti ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime

    Il 12 luglio scade l'invio delle comunicazioni per richiedere il credito di imposta spettante per gli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno sottoposte al vincolo della ZES Unica.

    Assonime nella Circolare n 13/2024, così divisa:

    • Introduzione
    • Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
    • Ambito di applicazione oggettivo
    • Misura dell’agevolazione
    • Modello di comunicazione e procedura di accesso all’agevolazione
    • Modalità di fruizione dell’agevolazione

    ha chiarito alcuni importanti aspetti degli investimenti all luce anche delle recenti novità, vediamone alcuni.

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    Credito ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime

    Il documento di 38 pagine, riepilogandi tutte le regole per il credito di imposta per le regioni del Mezzogiorno della ZES Unica, ha evidenziato alcuni aspetti delle regole che si sono nel tempo palesate.

    Riguardo al requisito della novità, Assonime, nella sezione 2 della circolare, relativa all'ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta la Circolare Assonime ha specificato che: "In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che l’agevolazione spetti per l’acquisto dei beni da terzi, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto."

    Inoltre, nella stessa sezioner, si fa notare che per la Zes "Con riguardo al requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa".

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Ft con sconto errate: cosa accade se ritrasmesse allo SdI oltre 12gg

    Con Risposta a interpello n 146/2024 le Entrate chiariscono che in presenza di errori su fatture inviate a dicembre 2023, se non si sana l'invio, pur sanando con ravvedimento la vilazione, la fattura non può essere retrodatata al 2023.

    Questa è la sintesi della risposta delle entrate, vediamo più dettagli in merito al caso di specie.

    Sconto in fattura erroneamente indicato: come sanarlo per il superbonus

    L'istante nella sua qualità di condòmino incaricato del «condominio  minimo» pone un quesito, concernente la fruizione dell'agevolazione da superbonus con sconto in fattura (di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020).

    In particolare, si riferisce che, il 29 dicembre 2023, la ditta BETA, avendo già  eseguito lavori per circa il 70% del totale, ha emesso 3 distinte fatture (nn. 70, 71  e 72) che non contemplavano alcun conguaglio in denaro, giacché gli importi dovuti  «[…] per accordi contrattualmente assunti con l'impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l'applicazione dello sconto ln fattura di cui all'articolo 121 del D.L.  19.05.2020, n.34.»

    Tuttavia, «ln sede di avvio delle procedure di asseverazione, […] dopo il  31.12.2023, veniva riscontrato che […] lo ''sconto in fattura'' di cui sopra, non veniva  esposto a valle dell'importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo  della stessa, così ''erroneamente'' neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi  riportati».  

    Ciò posto, l'istante chiede come sanare l'errore al fine di conservare l'agevolazione  fiscale nella misura del 110%. 

    Le Entrate ricordano che in tema di detrazioni è stato «chiarito  nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le  persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in  applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del  fornitore» Va aggiunto, che «la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo  SdI […]»

    Con la recente risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024,  sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la  fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell'agevolazione in argomento. (Leggi anche: Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT).

    Ciò detto, esaminando il caso di specie, risulta che la ditta fornitrice ha emesso,  il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile,  omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. 

    Con la circolare n. 30/E del  22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura,  al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere  espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». 

    Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per ''rettificare'' le fatture  errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ''emesse'' il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia  al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). 

    A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti  fatture errate  salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo  sconto  sicché le prime non sembrano essere state ''stornate'' con una nota di credito ma  solo duplicate, in violazione delle norme.  

    Tralasciando il trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse dalla ditta fornitrice:

    • errata fatturazione senza esercizio della rivalsa,
    • errata  liquidazione periodica/annuale dell'IVA, 
    • documentazione della medesima operazione  con più fatture, 

    che non è oggetto dell'istanza, l'agenzia evidenzia che, considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono  state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%.

    Si osserva, infine, che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta  rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta  sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire  dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%.  

    In conclusione, le entrate evidenziano che la soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa e  andranno, quindi, modificate, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente  spettante, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Resto al sud 2.0: le agevolazioni

    Viene pubblicata sulla GU n  228 del 1° ottobre la Circolare n 37 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la chiusure della misura agevolativa Resto al Sud.

    Ricordiamo che il DL Coesione con l'art 18 prevedeva una misura agevolativa per imprese e professionisti del sud, chiamata Resto al Sud 2.0

    Resto al Sud 2.0: agevolazioni per imprese e professionisti

    L'art 18 del DL Coesione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

    Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.

    Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

    Sono destinatari dell’intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti

    requisiti:

    • a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
    • b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
    • c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

    Sono ammissibili a finanziamento le seguenti

    iniziative:

    • a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma na- zionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
    • b) tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al com- ma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
    • c) interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

    Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l’impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e svi uppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

    Resto al sud 2.0: gli incentivi

    Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

    • a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o
    • il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    • b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consisten- te in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell’investimento per l’avvio delle attività di cui al com- ma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
    • c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell’investimento per l’avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

    Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trat- tamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la forma zione e il lavoro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla

    legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l’indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

    Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse dispo- nibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

    Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l’anno 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Cinema investitori esterni: domande dall’8 luglio

    Il Dg Cinema ha pubblicato il Decreto datato 27 giugno con le regole per richiedere il credito d’imposta previsto per le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni).

    Attenzione al fatto che le domande che partono dall'8 luglio riguardano i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per opere cinematografiche per le quali il produttore di riferimento ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (Apc), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione dell’importo investito.

    Bonus Cinema investitori esterni: domane dall’8 luglio

    Il Decreto specifica che a decorrere dall'8 luglio è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la  presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss.  del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Con riferimento alle richieste di credito di imposta gli investitori esterni possono presentare le domande  per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore: 

    • ha già presentato domanda di credito d’imposta alla produzione; ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (APC), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione, tra le altre cose, dell’importo investito. 

    Ai fini dell’ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta  è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1 del presente decreto nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024. 

    Le richieste sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Alfabetizzazione digitale minori: quasi 2 ML per le imprese

    È on line l’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori. Le risorse complessive ammontano a 1,7 milioni di euro.  Le regole sono disciplinate con il Decreto 4 luglio del MIMIT.

    In dettaglio, il MIMIT specifica che si da il via alle domande di agevolazioni rivolte a imprese che operano come fornitori di servizi di media, in qualità di soggetti capofila di un partenariato del quale devono far parte, obbligatoriamente:

    • un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS)
    • un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    I progetti devono prevedere necessariamente la creazione di materiali educativi e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (target minori dagli 8 ai 18 anni non compiuti) e possono rivolgersi anche ad un target secondario, costituito da soggetti che operano a tutela dei minori: genitori, educatori e insegnanti, operatori.

    Il contributo rivolto alle imprese è concesso in de minimis fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto. 

    L’importo massimo del contributo per ciascun partenariato di progetto non può superare, in ogni caso, il limite di 340 mila euro.

    Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dall’impresa capofila entro le ore 12 del 30 agosto 2024.

    Alfabetizzazione minori: che cos’è

    L’intervento ha l’obiettivo strategico di selezionare, finanziare e promuovere progetti di alfabetizzazione digitale e mediatica, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei minori, anche di carattere innovativo, che siano focalizzati su almeno una delle seguenti Linee di intervento:

    • prevenzione del fenomeno del cyberbullismo o di qualunque altra forma di violenza, molestia, ricatto e denigrazione realizzata sui minori, attraverso l’uso non appropriato delle nuove tecnologie;
    • sostegno alla genitorialità per un accrescimento delle conoscenze in merito all’utilizzo del web e dei relativi rischi;
    • prevenzione dei possibili altri abusi derivanti da un’esposizione dei minori al web, con particolare attenzione ai relativi rischi connessi alla emulazione, all’adescamento online, all’isolamento sociale, alla manipolazione digitale e alla dipendenza da social media”;
    • sviluppo delle conoscenze in materia di cittadinanza digitale per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e promozione della consapevolezza algoritmica e del senso critico da parte dei teens (soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti).

    I progetti devono garantire l’attenzione al superiore interesse dei minori, a tutela dei loro bisogni e delle loro relazioni nell’ambiente digitale, ed essere necessariamente diretti al target primario dei minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni non compiuti. 

    In aggiunta, possono anche essere diretti al target secondario costituito da genitori, educatori e insegnanti, operatori che si occupano di minori

    Agevolazioni imprese per alfabetizzazione digitale minori: i beneficiari

    Le risorse sono rivolte alle imprese che operano come fornitori di servizi di media che possono presentare domanda in qualità di capofila di un partenariato, del quale devono far parte obbligatoriamente un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS) e un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

    Nel partenariato possono essere coinvolti ulteriori soggetti partner come:

    • altre imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
    • altre imprese che operano come fornitori di servizi di media;
    • imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi;
    • pubbliche amministrazioni centrali o locali;
    • istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative.

    Agevolazioni imprese alfabetizzazione digitale minori: i progetti ammissibili

    L’intervento sostiene lo sviluppo e sperimentazione di proposte progettuali educative a tutela dei minori e di alfabetizzazione mediatica e digitale, anche con riguardo alla prevenzione dei possibili abusi e comportamenti dannosi.

    I progetti ammissibili devono prevedere necessariamente l’implementazione delle azioni di:

    • creazione di materiali educativi, quali guide, video tutorial, infografiche, quiz, giochi interattivi, podcast, format audiovisivi, fruibili sui media e sulle piattaforme web
    • realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui media audiovisivi, sulle piattaforme web per promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’alfabetizzazione mediatica e digitale.

    Possono prevedere anche l’implementazione di corsi o workshop, da offrire in presenza e/o online su piattaforme web, con il coinvolgimento di esperti settoriali e, eventualmente, in collaborazione con biblioteche, centri di aggregazione minorili e altre organizzazioni che operano nel settore di riferimento.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono avere le seguenti caratteristiche:

    • essere presentate da un partenariato con una partecipazione dell’ETS partner compresa tra il 30% e il 50% dell’importo complessivo del progetto;
    • prevedere elementi e/o soluzioni tecnologiche di tipo innovativo a supporto delle azioni progettuali;
    • prevedere che le attività siano ultimate entro e non oltre il 30 settembre 2025.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit imprese piccoli comuni sardi: codici tributo

    Con Risoluzione n 34 del 2 luglio viene istituito il codice tributo per il tax crediti dei piccoli comuni sardi.

    Tax crediti comuni sardi: i beneficiari e il codice tributo

    Ricordiamo che l'articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3, al fine di sostenere lo sviluppo dei piccoli Comuni, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.
    Con delibera 14 dicembre 2023, n. 44/16, sono state approvate le “Direttive di attuazione art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e sono state autorizzate l'Agenzia Sarda delle Entrate e la Direzione generale dei Servizi Finanziari, ognuna per quanto di competenza, a stipulare convenzioni, o ogni necessario accordo, con l'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 3/2022 e delle direttive.
    Con convenzione del 10 giugno 2024 stipulata tra l’Agenzia delle entrate, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia Sarda delle Entrate è stato regolato il servizio per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito di imposta in argomento.
    L’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, di tale convenzione, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei dati dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dall’Agenzia Sarda delle Entrate, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7033” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3”

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Erogazioni per ONLUS, OV, APS, ETS: deducibilità nel 730/2024

    Entro il 30 settembre occorre inviare il modello 730/2024 con i redditi conseguiti nell'anno di imposta 2023.

    Tra gli oneri deducibili dal reddito vi sono le Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di

    • ONLUS, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    • APS 
    • e altri ETS iscritti nel RUNTS.

    Vediamo come indicarle nella dichiarazione dei redditi.

    Deducibilità nel 730/2024 delle erogazioni liberali per ETS

    A partire dall’anno d’imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
    Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).
    È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

    Attenzione al fatto che l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 quali: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

    Rigo E36 del Modello 730: erogazioni liberali agli enti

    Le erogazioni di cui si tratta vanno indicate nel rigo E36 nel Modello 730/2024.

    In particolare, nel quadro E nella sezione II ai righi da E21 a E36 vanno indicate le spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

    Nel rigo E36 vanno indicate:

    • Colonna 1 (Importo): riportare l’importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2023.
    • Colonna 2 (Residuo 2022): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 3 (Residuo 2021): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2023.  
    • Colonna 4 (Residuo 2020): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • Colonna 5 (Residuo 2019): indicare l’importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2023