• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova Sabatini Green: dichiarazione sostitutiva aggiornata

    Il MIMIT pubblica in data 11 dicembre la circolare n 50031 per la misura Nuova Sabatini Green con novità sugli allegati.

    Nel dettaglio, si tratta di modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

    La circolare in oggetto modifica inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2), in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’ allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277. Scarica qui:

    Nuova sabatini: tutte le modifiche delle circolari e allegati

    La circolare riepiloga che l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
    La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 227, ha previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, a fronte di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
    Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022 (decreto), ha definito la nuova disciplina della misura agevolativa ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute sullo strumento nel corso del tempo.
    Le modalità di attuazione del Capo II (Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green) del decreto sono state definite con la circolare di questa Direzione generale 6 dicembre 2022, n. 410823, che, tra l’altro, individua nell’allegato 6/C le certificazioni ambientali di processo rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo e le autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori,
    importatori o distributori dei beni, idonee ai fini dell’attestazione degli investimenti green ai quali applicare la maggiorazione del contributo.
    La circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 ha aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla menzionata circolare n. 410823/2022 ed è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della
    produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
    , a seguito della sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 con i regolamenti vigenti ABER 2022/2472 e FIBER 2022/2473.

    La stessa circolare ha inoltre modificato l’allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti.
    L’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto, nonché il punto 8.5 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, prevedono, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
    17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
    Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell'attuazione delle modifiche, in particolar modo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale.
    La circolare dell'11 dicembre interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” integrando le disposizioni afferenti al regolamento GBER contenute nella circolare n. 410823/2022, con le disposizioni applicabili in ragione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.
    Inoltre, al fine di sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale, con attinenza specifica al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nel predetto allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022, aggiornato con la suddetta circolare n. 28277/2023, con la circolare è modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2).

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello

    Scade il prossimo 18 dicembre il termine per versare il saldo IMU 2023. 

    A proposito di IMU è bene ricordare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.
    Nello specifico, dal 1 gennaio 2023 è in vigore una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

    Tuttavia, mancano le norme attuative del MEF per disciplinare le modalità di segnalazione dell’esonero, ossia manca il provvedimento con le regole di trasmissione della apposita comunicazione necessaria ai fini della esenzione dall'imposta per gli aventi diritto. Sorgeva quindi il problema se applicare autonomamente o meno questa esenzione.

    ATTENZIONE In data 12 dicembre, il MEF ha però diffuso un comunicato stampa che specifica quanto segue: 

    "Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo IMU. In proposito, si fa presente che l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. 

    I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024."

    IMU immobili occupati: quando spetta l'esenzione

    Si ricorda che il comma su citato prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

    • a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    • f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    • g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

    La norma prevede che sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di

    • violazione di domicilio,
    • e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale)
    • o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

    E' utile ricordare la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 – Comm. trib. reg. per la Toscana nella quale si evidenziava, tra l’altro, che: 

    • il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

    Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

    Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

    Si prevede infine un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione.

  • Legge di Bilancio

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata

    Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.

    In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

    Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti

    La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti. 

    Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

  • Principi Contabili Internazionali

    Revisione imprese meno complesse: pubblicato il nuovo principio IAASB

    Con un comunicato stampa del giorno 11 dicembre, il CNDCEC annunica che lo IAASB ha pubblicato l'atteso principio contabile di revisione delle imprese meno complesse.

    Viene precisato che si tratta di uno standard di revisione “stand-alone” da utilizzare nello svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali meno complessi.

    Il comunicato evidenzia la soddisfazione del Presidente De Nuccio che ha commentato:

     "Il nuovo standard rappresenta la giusta risposta dello IAASB alle sfide e alle questioni relative alla revisione delle entità “meno complesse”, ove l’adozione di questa nuova terminologia, in sostituzione della precedente espressione “imprese di dimensioni minori”, sottolinea un cambiamento di rotta e di prospettiva, che tende a far prevalere le caratteristiche di complessità dell’impresa piuttosto che il solo aspetto quantitativo dimensionale”.

    Principio contabile IAASB revisione imprese meno complesse

    Il nuovo principio, che segue l’impostazione “principle-based” tipica dei principi di revisione ISA e, pertanto, adotta l’approccio basato sulla valutazione preliminare dei rischi, è separato e distinto e contiene tutte le regole rilevanti per la revisione di un’impresa meno complessa. 

    Viene evidenziato che, il principio ripercorre, in un’ottica taylorizzata alle esigenze della revisione delle imprese meno complesse, le medesime fasi di una revisione contabile, dall’accettazione alla pianificazione, all’identificazione e valutazione preliminare dei rischi, allo svolgimento delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, alle conclusioni di revisione fino alla formazione del giudizio professionale.

    Lo IAASB specifica che per supportare l'adozione e l'implementazione di questo nuovo principio, nel 2024 pubblicherà:

    • Linee guida supplementari sull'autorità del principio e sulla rendicontazione
    • Scheda informativa sull'adozione
    • Guida all'implementazione per la prima volta
    • Webinar sull'ambito di applicazione e l'autorità, le linee guida generali e l'attuazione.
  • Adempimenti Iva

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Il DL Anticipi prevede novità anche in tema di IVA per gli integratori alimentari. Vediamo quali.

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Con l’articolo 4-bis, introdotto in sede referente, si dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari. 

    Viene modificato il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede che siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura. 

    Per effetto della modifica in arrivo, sono ricomprese tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota del 10 per cento anche gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo n. 169 del 2004, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 

    Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 169 del 2004, per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

  • Enti no-profit

    Contributo energia ETS : domande entro domani 12.12

    Scade domani 12 dicembre il termine per presentare le domande per il contributo energia ETS.

    Ricordiamo che il Ministero del Lavoro con una Nota del 6.11 comunicava l'apertura della piattaforma per le domande per il contributo energia per gli ETS previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 144/2022 dal giorno 8.11.

    Nel dettaglio, la necessaria piattaforma informatica, gestita da Invitalia, è aperta dalle ore 12.00 dell’8 novembre 2023 fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023.

    Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 98,5 milioni di euro.

    Contributo energia ETS: i beneficiari

    Possono beneficiare della misura:

    • gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le organizzazioni di volontariato (ODV) tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le associazioni di promozione sociale (APS) tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
    • gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017.

    Ricordiamo che, le modalità di partecipazione e di presentazione dell’istanza sono contenute nel D.P.C.M. 8 febbraio 2023.

    Contributo energia ETS:i requisiti

    Ammessi al contributo saranno gli ETS che:

    • hanno subito un incremento dei costi energetici e gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 
    • rispetto al corrispondente  dell’anno 2021 pari o superiore al 20% 

    e saranno rimborsabili fino ad un massimo dell’80%.

    Si precisa che l'importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso € 30.000,00. 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà, entro l’11 febbraio 2024, il provvedimento di  individuazione degli enti ammessi al contributo, sulla base dell’elenco stilato da Invitalia spa, secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi subito dall’ente, e dando priorità, a parità di percentuale, al maggiore importo del costo sostenuto

    Attenzione al fatto che gli enti interessati possono consultare il manuale operativo con tutte le regole della agevolazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo

    Con Risposta a interpello n 472 del 30 novembre le Entrate replicano ad un istante, studio di commercialisti, che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali.

    L'acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore dei crediti.

    Secondo le Entrate l'istante studio associato non dovrà imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.

    Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo

    Lo studio associato istante svolge attività di ''Servizi forniti da dottori commercialisti'' nella forma giuridica di associazione professionale, assoggettando i propri redditi ad imposizione fiscale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 5, comma 3, lett. c) del TUIR. L'Istante intende acquistare crediti d'imposta di cui al combinato disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e precisa, al riguardo, che: ­  

    • i  crediti d'imposta  sono riconducibili alle  detrazioni disciplinate dal citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettanti per spese sostenute nel periodo d'imposta 2022 e saranno utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in quattro rate annuali; ­ 
    • il valore nominale dei crediti differirà dal costo sostenuto per l'acquisto dei medesimi. 

    L'Istante ha chiarito inoltre che i predetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo  Studio  e/o da  soggetti  allo  stesso associati.

    Ciò posto, chiede chiarimenti  in  merito  alla  qualificazione  fiscale  del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.

    L'Istante ritiene che «il ''ricavo'' derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. ''principio di cassa'', in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all'atto dell'utilizzo del credito d'imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta. Pertanto, ritiene che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta.». 

    L'agenzia osserva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, costituisce presupposto di imposta, ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito, TUIR), il ''possesso di redditi'', in denaro o in natura, appartenenti  ad  una  delle  categorie tassativamente indicate  nel  successivo articolo  6. 

    Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far  riferimento all'articolo  5, comma  3, lettera c),  del TUIR, il  quale assimila, ai  fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi 

    Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato il ''provento'' in questione è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. decreto Rilancio) e il corrispettivo pagato dallo Studio  Associato,  che  si  considera  ''incassato'' al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le imposte e contributi dovuti, secondo le stesse modalità spettanti al beneficiario della detrazione 

    Nel caso di specie, il credito acquisito dall'Istante deriva dall'opzione esercitata da un contribuente titolare della detrazione, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute nel 2022

    Va, inoltre, rilevato che il legislatore ha ''puntualmente'' disciplinato l'ipotesi della cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante nonché le modalità di utilizzo di tale credito da parte del cessionario, che come detto, può utilizzarlo in compensazione ai sensi del citato articolo 17 delle proprie imposte e dei contributi dovuti, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

    La norma espressamente prevede che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

    Anche  con  riferimento a tale istituto, il legislatore non  ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno. 

    Pertanto,  in assenza di  una specifica disposizione in  tal  senso, la  rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.

    Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (come l'Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR.

    Dopo una analisi del quadro normativo di riferimento, relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, cui si rimanda dal testo della risposta a interpello, l'agenzia ha concluso che in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre

    Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.

    Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

    In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che: 

    • 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023; 
    • 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

    SCARICA qui il file completo del MEF

    ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi:  Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.

    IMU 2023: le regole generali

    Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:

    • la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
    • la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
    • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: 

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile); 
    • aliquota prevista.

    L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

    IMU 2023: come si paga

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; 
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

    Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

    CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE  DESTINATARIO GETTITO
    3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE
    3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 
    3914 TERRENI  COMUNE
    3916 AREE FABBRICABILI COMUNE
    3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE
    3925 IMMOBILI CAT. D  STATO
    3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    IMU 2023: chi la paga

    Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

    I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

    È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le  relative pertinenze. 

    Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    IMU 2023: la base imponibile

    La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

    CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
    GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160
    CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160
    GRUPPO B 140
    CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140
    CATEGORIE A/10 E D/5  80
    GRUPPO D (ESCLUSO D/5)  65
    CATEGORIA C/1 55

    Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

    IMU 2023: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

    Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.

  • Adempimenti Iva

    Nota variazione in diminuzione: quando emetterla in pendenza di giudizio

    Con Risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023 le Entrate si occupa di un caso di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'' ai fini di stabilire da quando decorre ''dies a quo'' per l'emissione della nota di variazione in diminuzione – articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

    Nel caso di specie, Anche nel caso oggetto di interpello, dunque, trattandosi di procedura concorsuale avviata  prima del  26 maggio  2021,  non  può che  trovare  applicazione il precedente disposto dell'articolo 26 del decreto IVA che, ­fissando il dies a quo per l'emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale ­nell'ipotesi di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'', richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto. 

    Vediamo i dettagli dell'interpello.

    Nota variazione in pendenza di giudizio: il caso di specie

    L'istante riferisce di aver maturato nel corso dell'esercizio 2013 nei confronti del suo cliente un significativo credito rimasto insoluto, 

    Nel 2014 il Tribunale di Milano emette la sentenza dichiarativa di fallimento della società, nell'aprile 2015 il Tribunale ammette la Società al passivo fallimentare per l'intero importo (oltre spese per decreto ingiuntivo) in qualità di chirografo; nel marzo 2023 il Tribunale comunica alla Società il rendiconto del Curatore in vista della chiusura del fallimento (nel quale nessuna somma è prevista per la società); nel giugno 2023 il Curatore comunica alla Società che il Tribunale di Milano ha decretato la chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'' ai sensi dell'art. 118, comma 2 della Legge Fallimentare. 

    Ciò  premesso, l'istante chiede di  sapere «a partire da quale momento può emettere la relativa nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per ''stornare'' le fatture originariamente emesse nei confronti del cliente fallito e recuperare almeno l'importo relativo all'imposta». 

    Nota variazione in pendenza di giudizio: quando emetterla

    Le Entrate evidenziano che, l'articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione vigente ante  26 maggio  2021,  stabiliva che:

    «Se  un'operazione per la  quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, […] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose […], il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».

    La disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste al comma 1 del medesimo articolo 26, ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste. 

    Tra queste figurava il «mancato  pagamento  in  tutto  o  in  parte  a  causa  di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose».  

    Al  riguardo, con la circolare  17 aprile  2000 n. 77/E, è stato chiarito che «tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo. Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso»

    Sempre  il  medesimo documento di  prassi ha  precisato che nel fallimento, in particolare, «al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso». 

    Successivamente, con la risoluzione del 16 maggio 2008, n. 195/E è stato, altresì, precisato che «Il legislatore ha, dunque, limitato la rilevanza del mancato pagamento alle  ipotesi  di ''procedure  concorsuali o  di procedure esecutive rimaste infruttuose'', perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore. Il mancato pagamento assume, quindi, rilievo costitutivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato soddisfacimento»

    Dello stesso tenore la pronuncia della Corte di cassazione 27 gennaio 2014, n. 1541, ove  è  stato  chiarito che «In tema di IVA, la variazione prevista dal secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riguardo all'ipotesi in cui  sia  stata emessa  fattura per un'operazione successivamente venuta  meno per mancato pagamento a causa del sopravvenuto fallimento della  debitrice, richiede la necessaria partecipazione del creditore alla relativa procedura concorsuale e la prova del vano esperimento del recupero del suo credito in quella sede, che è desumibile, esclusivamente,  dall'infruttuosa  ripartizione  finale dell'attivo o,  in  mancanza, dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento». 

    Con ogni evidenza, quindi, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio  2021, il presupposto che consente di  emettere  la nota  di variazione in diminuzione per  «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali  […]  rimaste  infruttuose»  si  realizza allorquando la  pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per  insussistenza di  somme  disponibili, una  volta ultimata  la ripartizione dell'attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore»

    Orbene, in base all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (vigente ratione temporis), «La chiusura della procedura di fallimento» quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo «non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio ai sensi dell'articolo 43. […] Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119»

    Applicando,  dunque, i  principi enucleati dai  suddetti documenti di  prassi all'ipotesi di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'' se ne trae che le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione vigente ante  26 maggio  2021,  potranno  essere  emesse, in linea  generale,  solo  al termine  dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori). 

    D'altronde, se è pur vero che l'attuale formulazione dell'articolo 26 del decreto IVA ­ come modificato dall'articolo 18 del decreto­legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ­ con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, consente:

    • al  comma  3­bis,  di  emettere  note  di  variazione  in  diminuzione  «in  caso  di mancato  pagamento  del  corrispettivo, in tutto  o in  parte,  da  parte  del  cessionario  o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale […]»; ­
    • al comma 5­bis, di emettere note di variazione in aumento «Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3­bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte […]»; 

    è anche vero che, il comma 2 del citato articolo 18 dispone espressamente che, «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3­bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso», così lasciando inalterata la disciplina previgente con riguardo alle procedure pregresse. 

    Anche nel caso oggetto di interpello, dunque, trattandosi di procedura concorsuale avviata  prima  del  26  maggio  2021,  non  può che  trovare  applicazione il precedente disposto dell'articolo 26 del decreto IVA che, ­fissando il dies a quo per l'emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale ­nell'ipotesi di chiusura del fallimento ''in pendenza di giudizi'', richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto. 

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Contratti online: guida completa alla registrazione via web

    Con il Provvedimento n 414541 del 29 novembre le Entrate pubblicano un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativamente agli ETS.

    Come specificato nella motivazione del documento di prassi, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). 

    Scarica qui l'allegato A con tutti gli aggiornamenti del modello 

    Brevemente ricordiamo che il Modello RAP serve per registrare on line:

    • il contratto di comodato,
    • il contratto preliminare di compravendita.

    Scarica qui: Modello e istruzioni aggiornati.

    Registrazione online atti privati ETS: aggiornamento del Modello RAP

    Le Entrate pubblicano in data 29.11 un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativo agli ETS.

    Viene specificato che, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122). 

    Si sottolinea che in presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa. 

    Con la nuova versione del modello RAP registrazione atti privati, inoltre, viene data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto. 

    Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Registrazione online atti privati: guida per comodato gratuito e preliminare

    Con il Provvedimento n 56766 del 1 marzo si approva il modulo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) in aggiunta a quello per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. 

    Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto, ora è possibile farlo online.

    Si ricorda che, il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. 

    Dal 7 marzo 2023, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti quali:

    • scritture private, 
    • inventari, 
    • mappe, 
    • planimetrie e disegni. 

    Si specifica che, questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

    Inserite tutte le informazioni, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

    Scarica qui:

    Registrate i contratti con il Modello RAP

    Dal 20 dicembre 2022 è possibile utilizzare il servizio web per la registrazione dei contratti di comodato. In data 29.11.2023 viene pubblicato un aggiornamento con integrazioni per il Modello, scarica qui il modello aggiornato.

    A questa si aggiunge la nuova funzionalità su descritta relativa ai contratti preliminari di compravendita.

    Il servizio consente di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la richiesta di registrazione di alcune tipologie di atti privati (modello Registrazione Atti Privati).

    Le informazioni che vengono acquisite sono previste dal modello approvato con il Provvedimento n 465502 del 16 dicembre poi integrato con il modello aggiuntivo.

    Il modello RAP, nella versione approvata nel  2022, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.

    Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

    Modello RAP: come è composto

    Il modello RAP è composto da:

    • frontespizio che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
    • quadro A “Dati generali”, che contiene i dati utili alla registrazione dell’atto quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, la sezione con le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti;
    • quadro B “Soggetti”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; 
    • quadro C “Negozio – Comodato”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; 
    • quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto

    Si aggiungono il quadro C1 e D1 per la nuova funzionalità attiva dal 7 marzo.

    Registrazione dei contratti con Modello RAP: come si presenta

    Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5 del decreto legge 30 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. 

    Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: 

    • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto; 
    • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni). 

    E' bene specificare che la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

    Contratto di Comodato: che cos'è?

    Ricordiamo che, il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta. I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

    • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto;
    • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

    Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione atti privati (modello Rap).

    Per i contratti di comodato è dovuta l’imposta di registro di 200 euro, inoltre per i comodati in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

    La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.

    Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

    Allegati: