• Ipotecaria e catastali

    Ipoteca a garanzia della transazione fiscale: la Cassazione dice si all’imposta

    L’ipoteca volontaria concessa a garanzia dei debiti tributari oggetto di una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate non è esente dall’imposta ipotecaria.

    La formalità non può infatti beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 per quelle eseguite «nell’interesse dello Stato».

    È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24487 del 5 agosto 2026, relativa a un’ipoteca costituita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.

    La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda, in particolare, il significato da attribuire alla parola “Stato” ai fini dell’esenzione dall’imposta ipotecaria: secondo i giudici, il riferimento normativo è allo Stato-persona e non può essere esteso all’Agenzia delle Entrate.

    Il caso: un’imposta ipotecaria da oltre 500mila euro

    La controversia nasce da un avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento di 505.970 euro per l’omesso versamento dell’imposta ipotecaria relativa a un’iscrizione concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione.

    La vicenda era arrivata davanti alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza n. 9795/2022 aveva accolto l’appello di una persona fisica e di due società per azioni e annullato l’avviso.

    Il ragionamento seguito dalla CTR si fondava sull’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    La disposizione stabilisce, tra l’altro, che «non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato».

    Secondo il giudice tributario regionale, la formalità ipotecaria prestata a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto della transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate doveva quindi essere considerata esente, in quanto eseguita nell’interesse dello Stato.

    Perché la controversia è arrivata in Cassazione

    Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, mentre le altre parti hanno resistito con controricorso.

    Il ricorso era affidato a un solo motivo: secondo l’Agenzia, la CTR aveva violato o falsamente applicato gli articoli 1, 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990 e gli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, riconoscendo erroneamente l’esenzione dall’imposta.

    La Cassazione ha giudicato la censura ammissibile e fondata.

    Prima di affrontare il problema interpretativo, tuttavia, la Corte effettua una precisazione significativa: l’ipoteca era stata rilasciata in favore e, dunque, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate.

    La questione decisiva diventa quindi un’altra: un’ipoteca concessa nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate può essere considerata, ai fini dell’articolo 1 del d.lgs. n. 347/1990, una formalità eseguita «nell’interesse dello Stato»?

    La risposta della Cassazione è negativa.

    Agenzia delle Entrate e Stato-persona non coincidono

    Il primo passaggio del ragionamento riguarda la natura dell’Agenzia delle Entrate.

    La Corte ricorda che l’Agenzia non costituisce un organo dello Stato, ma è un soggetto giuridico distinto, dotato di propria personalità giuridica e non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    L’Agenzia svolge i servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali attribuitile dall’articolo 62 del d.lgs. n. 300/1999, ma non può per questo essere assimilata allo Stato-persona.

    La distinzione è determinante perché, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza, quando le norme sulle imposte di registro, catastale, ipotecaria e di bollo utilizzano, ai fini di un’esenzione, formule quali «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato», il termine Stato deve essere riferito allo Stato-persona.

    La Corte esclude un’interpretazione estensiva dell’agevolazione: quando il legislatore vuole riconoscere un beneficio fiscale anche ad altri enti pubblici, deve indicarlo espressamente.

    I due limiti all’esenzione dall’imposta ipotecaria

    La Cassazione individua anche un secondo argomento, ricavato dalla lettura coordinata degli articoli 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990.

    L’articolo 16 prevede, in determinate ipotesi, la prenotazione a debito dell’imposta e il successivo recupero nei confronti del debitore. 

    L’articolo 11, invece, comprende tra i soggetti obbligati al pagamento anche i debitori contro i quali sia stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.

    Da queste disposizioni deriva, secondo la Corte, un “doppio limite” all’esclusione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.

    Anche quando la formalità risponde all’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, quindi, l'esenzione non opera nei confronti del debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta.

    Diverso è il caso in cui lo stesso Stato sia contemporaneamente debitore dell’imposta e soggetto interessato alla formalità: in questa situazione l’esclusione trova giustificazione nell’impossibilità di far coincidere nel medesimo soggetto il debitore dell’imposta e il titolare del relativo credito.

    Il precedente contrario del 2020 e l’orientamento successivo

    La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il confronto con la precedente giurisprudenza.

    La stessa Cassazione riconosce espressamente che nel 2020 aveva raggiunto una conclusione opposta.

    Con la sentenza n. 1899/2020 aveva infatti affermato che l’ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca, a garanzia del pagamento di debiti tributari, costituisse una formalità non soggetta a imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato.

    Questo orientamento è stato però successivamente superato. L’ordinanza n. 24487/2026 richiama infatti le pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e n. 2690 del 2026, nelle quali la Cassazione è tornata sulla questione escludendo l’esenzione.

    Il principio richiamato letteralmente dalla Corte è il seguente:  «In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal DLgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi».

    Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata.

    La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità e affrontare le questioni rimaste assorbite nella precedente decisione d’appello.

    Non si tratta di una decisione innovativa in senso stretto. La conclusione raggiunta è infatti coerente con un orientamento già espresso chiaramente dalla Cassazione nelle ordinanze nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e successivamente nella n. 2690/2026.

    La pronuncia è comunque rilevante perché consolida il superamento del precedente contrario rappresentato dalla Cassazione n. 1899/2020.

    Imposta ipotecaria su garanzia per transazioni fiscali: faq

    FAQ

    L’ipoteca concessa all’Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale è esente dall’imposta ipotecaria?
    No. Secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24487/2026, non può beneficiare dell’esenzione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    Perché l’Agenzia delle Entrate non beneficia dell’esenzione prevista per lo Stato?
    Perché, ai fini della disposizione agevolativa, la Cassazione interpreta il termine “Stato” come riferito allo Stato-persona. L’Agenzia delle Entrate è invece un distinto soggetto giuridico.

    La Cassazione aveva sempre seguito questo orientamento?
    No. La sentenza n. 1899/2020 aveva riconosciuto l’esenzione in un caso analogo. Le successive pronunce del 2024 e del 2026 hanno però affermato l’orientamento contrario, oggi ribadito dall’ordinanza n. 24487/2026.

  • Versamenti delle Imposte

    I tributi regionali riscoprono l’aggio di riscossione

    L’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 175, disciplina la procedura di riscossione dei tributi regionali avvicinandole a quella prevista dall’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, in quanto atti emessi a decorrere dal 1.1.2027 o, se precedenti, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo.

    Gli atti di accertamento emessi dalle regioni, e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati. 

    Inoltre, vi deve essere indicato che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e il nome del soggetto affidatario che, dopo il decorso di 60 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini della procedura di esecuzione forzata.

    La riscossione

    Con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo (cioè decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione di cui al r.d. 14.4.1010, n. 639) e fino alla data in cui avviene il pagamento si applicano gli interessi di mora che sono calcolati considerando il tasso di interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge

    Mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica per l’anno 2026 il tasso del 2,68% annuale determinato con il provvedimento 23.5.2019, la regione applica il tasso di interesse legale del 1,6% fissato con il d.m. 10/12/2025, che può essere elevato al 3,6% con apposita legge.

    Più rilevante, invece, è la disciplina in materia di costi di elaborazione e notifica degli atti e delle successive fasi cautelari ed esecutive.

    L’art. 8, comma 12, afferma che va conteggiata:

    • a) una quota determinata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro; se il pagamento avviene successivamente, la misura è elevata al 6%, fino ad un massimo di 600 euro;
    • b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” (che comprende il costo della notifica degli atti  correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le  eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero) a carico del debitore nella misura fissata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14.4.2023 e dai regolamenti del Ministro di grazia e giustizia 11.2.1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15.5.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

    Gli “oneri di riscossione a carico del debitore”, assenti per quanto riguarda gli atti riferiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ora riemergono, seppure per tributi regionali, nonché per i tributi degli enti locali. 

    La nostalgia, quindi, fa riemergere tale voce, che nel linguaggio comune è identificata con il termine di “aggio di riscossione” che era in vigore fino al 31.12.2021.

  • Accise

    Sconto accise: decreto di proroga fino al 5 settembre

    Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali pubblicato nella GU dello stesso giorno.

    In dettaglio, in considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi. 

    Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

    È inoltre prorogato per lo stesso periodo il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto.

    Alla copertura si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico.

    Ricordiamo che già nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri aveva prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e scaduta il 6 agosto.

    Si avranno notizie quindi sull'applicazione successiva delle accise mobili.

    Per il dettaglio della prima riduzione, si veda il nostro articolo Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto.

  • Società di capitali e di persone

    Governance e statuti societari: le novità del nuovo TUF

    Dal 2027 saranno operative le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che riforma il Testo unico della finanza (TUF) e interviene anche sul Codice civile con importanti novità per la governance e gli statuti societari.

    Tra le modifiche più rilevanti vi sono:

    • nuova disciplina sulla scelta del sistema di amministrazione e controllo delle S.p.A., 
    • obbligo per le società quotate di adeguare gli statuti alle nuove regole sulla composizione degli organi sociali,
    • nuove possibilità statutarie relative allo svolgimento delle assemblee.

    Vediamo le tre principali novità e le relative decorrenze.

    S.p.A.: lo statuto sceglie il sistema di amministrazione e controllo

    Una delle novità più significative della riforma riguarda l'articolo 2380 del Codice civile, integralmente sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026.

    La nuova disposizione stabilisce che lo statuto adotta, tenendo conto:

    • delle concrete esigenze della società, 
    • delle dimensioni,
    • della composizione della compagine sociale e delle caratteristiche dell'attività esercitata,

    uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge.

    In particolare, lo statuto può adottare:

    • il sistema nel quale l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori e il controllo a un collegio sindacale;
    • il sistema con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;
    • il sistema con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

    La novità è rilevante perché il Codice civile non configura più il modello con collegio sindacale come sistema ordinario rispetto agli altri.

    I diversi modelli vengono disciplinati su un piano di sostanziale parità e la scelta statutaria assume quindi un ruolo centrale nella definizione della governance della S.p.A.

    Cambiano anche le denominazioni: il decreto supera i riferimenti ai sistemi "dualistico" e "monistico", sostituendoli con definizioni riferite direttamente agli organi che li caratterizzano.

    Il nuovo articolo 2380 disciplina inoltre il passaggio da un sistema all'altro

    Salvo che la deliberazione stabilisca diversamente, la variazione produce effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo e non costituisce causa di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 aprile 2026.

    Per le società già costituite diventa quindi opportuno verificare le clausole statutarie sulla governance alla luce della nuova disciplina, distinguendo tale verifica dagli specifici casi in cui il decreto prevede espressamente un obbligo di adeguamento.

    Società quotate: obbligo di adeguare gli statuti

    Un vero e proprio obbligo di adeguamento statutario è invece previsto per le società quotate.

    Il nuovo articolo 147-bis.1 TUF stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo siano eletti secondo norme previste dallo statuto che, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili a ciascun organo, promuovano e favoriscano:

    • professionalità;
    • rappresentatività;
    • diversità;

    nella complessiva composizione del collegio.

    In questo caso non si tratta di una semplice facoltà attribuita alle società.

    L'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce espressamente che le società adeguano gli statuti alle nuove disposizioni dell'articolo 147-bis.1. Il decreto non fissa, tuttavia, una data identica per tutte le società.

    L'adeguamento deve essere effettuato in tempo utile affinché le nuove disposizioni trovino applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuare o rinnovare a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Considerando che il D.Lgs. n. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è quindi alle nomine e ai rinnovi effettuati a partire dall'esercizio 2027.

    La data entro la quale modificare concretamente lo statuto dovrà pertanto essere individuata tenendo conto del calendario delle nomine e dei rinnovi degli organi della singola società.

    Assemblee: nuove possibilità statutarie dal 30 settembre 2026

    La terza novità riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate.

    Il nuovo articolo 125-bis.1 TUF attribuisce allo statuto la possibilità di stabilire la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta.

    La nuova disciplina contempla, tra le diverse possibilità, lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del voto esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società.

    Se lo statuto non stabilisce una modalità esclusiva, la decisione sulle modalità di svolgimento dell'assemblea è rimessa all'organo di amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.

    In questo caso occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza.

    L'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle assemblee che si svolgono successivamente al 30 settembre 2026

    Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti e le previsioni statutarie adottate in conformità ad esse.

    Il decreto precisa inoltre che, ai fini della nuova facoltà prevista dall'articolo 125-bis.1, comma 1, sono considerate le sole previsioni statutarie adottate o modificate dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi dopo il 29 aprile 2026.

    Statuti societari: le date da ricordare per nomine e adeguamenti

    La riforma non introduce un unico obbligo né una sola scadenza per tutti gli statuti societari.

    Le principali date da tenere presenti sono:

    • 29 aprile 2026: entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 e delle nuove disposizioni civilistiche, salvo le specifiche norme transitorie;
    • dopo il 30 settembre 2026: applicazione alle assemblee della nuova disciplina prevista, tra l'altro, dall'articolo 125-bis.1 TUF;
    • dall'esercizio successivo a quello in corso al 29 aprile 2026: applicazione delle nuove regole dell'articolo 147-bis.1 TUF alle nomine e ai rinnovi delle cariche delle società quotate, con conseguente necessità di adeguare preventivamente gli statuti.

    Il D.Lgs. n. 47/2026 rafforza quindi il ruolo dello statuto come strumento centrale nella definizione della governance societaria: alla maggiore autonomia riconosciuta alle S.p.A. nella scelta del sistema di amministrazione e controllo si affiancano, per le quotate, specifici obblighi di adeguamento e nuove possibilità nella disciplina delle assemblee.

  • Pace Fiscale

    Cartelle esattoriali 2026: fino a 84 o 120 rate, ecco chi può richiederle

    La nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, è ora a regime, e può essere utile fare il punto su tutte le regole

    Le novità riguardano soprattutto l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e interessano, in particolare, il numero massimo di rate concedibili e i criteri utilizzati per verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente.

    Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere rateizzati fino a 84 rate mensili con semplice richiesta, mentre con documentazione della situazione di difficoltà il piano può arrivare fino a 120 rate. Vediamo le regole attuali.

    Cartelle a rate: fino a 84 rate senza documentare la difficoltà

    Per debiti di importo fino a 120.000 euro, le richieste di rateizzazione presentate nel 2025 e nel 2026 possono essere accolte fino a un massimo di 84 rate mensili senza necessità di allegare documentazione a supporto della situazione economica.

    È sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

    Il limite precedente era di 72 rate, mentre resta fermo l’importo minimo della singola rata, pari a 50 euro.

    Chi ha necessità di ottenere una dilazione più lunga può invece chiedere fino a 120 rate mensili, ma in questo caso deve documentare la propria situazione di difficoltà.

    La documentazione è necessaria anche per le richieste relative a debiti superiori a 120.000 euro.

    I criteri di valutazione sono quelli fissati dal decreto del 27 dicembre 2024.

    In particolare:

    • per persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato rileva l’ISEE;
    • per le imprese vengono utilizzati l’indice di liquidità e l’indice Alfa;
    • per i condomìni si utilizza l’indice Beta.

    Tali parametri servono sia a verificare la presenza della temporanea difficoltà economico-finanziaria sia a determinare il numero massimo di rate concedibili. 

    Cosa succede dopo la domanda di rateizzazione

    La richiesta di rateizzazione non produce effetti soltanto sulla durata del pagamento.

    Dalla presentazione dell’istanza, infatti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

    Le procedure già avviate continuano invece secondo le regole proprie del singolo procedimento.

    Con il pagamento della prima rata, l’eventuale fermo amministrativo già iscritto viene sospeso, mentre la cancellazione definitiva avviene al completamento del piano.

    Sempre con il pagamento della prima rata possono inoltre estinguersi le procedure esecutive già in corso, a condizione che non si siano già verificati determinati eventi, come l’incanto con esito positivo, l’istanza di assegnazione o altri atti che rendano il procedimento ormai avanzato.

    Il rispetto del piano può avere effetti anche sulla regolarità contributiva: in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, il contribuente può ottenere il DURC regolare.

    La rateizzazione può assumere rilievo anche in ambito penale tributario. Quando la violazione che ha dato origine alla cartella costituisce anche reato tributario, il pagamento rateale può consentire, nei casi previsti, di accedere alle circostanze attenuanti dell’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

    Decadenza dopo otto rate non pagate

    Resta centrale anche la disciplina della decadenza.

    Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, il contribuente perde il beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

    In caso di decadenza:

    • l’importo residuo diventa immediatamente esigibile;
    • per gli stessi debiti non può essere concessa una nuova rateizzazione.

    È quindi importante rispettare il calendario dei pagamenti anche quando le rate omesse non sono consecutive.

    Come presentare la domanda

    L’istanza può essere trasmessa online attraverso il servizio “Rateizza adesso” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    In alternativa, la domanda può essere presentata tramite PEC oppure presso gli sportelli territoriali.

    A seguito della richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la presenza dei requisiti e può adottare un provvedimento di:

    • accoglimento;
    • accoglimento parziale;
    • diniego motivato.

    Rateizzazione e prescrizione

    La richiesta di dilazione produce effetti anche sotto il profilo della prescrizione.

    Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 27504/2024, la domanda di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile e determina quindi l’interruzione della prescrizione.

    Il contribuente che presenta l’istanza non può dunque successivamente eccepire una prescrizione già maturata prima della domanda, ferma restando la possibilità che decorra un nuovo termine prescrizionale.

    La rateizzazione non equivale tuttavia a un’accettazione definitiva della pretesa tributaria: quando ne ricorrono i presupposti, restano possibili le contestazioni sul merito del debito nelle sedi previste dall’ordinamento.

    Rateizzazione cartelle 2026: cosa ricordare

    Per le richieste presentate nel 2026, il quadro può essere così sintetizzato:

    • fino a 120.000 euro, massimo 84 rate con semplice richiesta e senza documentazione;
    • fino a 120 rate se la situazione di difficoltà economico-finanziaria viene documentata;
    • documentazione necessaria anche per debiti superiori a 120.000 euro;
    • decadenza dal piano con otto rate non pagate, anche non consecutive;
    • sospensione di determinati effetti della riscossione già dalla presentazione della domanda e, in alcuni casi, dal pagamento della prima rata.

    La rateizzazione resta quindi uno degli strumenti principali per consentire al contribuente di regolarizzare gradualmente la propria posizione debitoria, evitando il pagamento in un’unica soluzione e riducendo, nei limiti previsti dalla legge, il rischio di nuove azioni cautelari ed esecutive.

  • Risparmio energetico

    FER X definitivo: gli incentivi per le rinnovabili, via dal 25 agosto

    Il FER X Definitivo entra nella fase operativa

    Il MASE ha pubblicato il DD 7 agosto con le regole operative relative al DM 18 giugno 2026.

    Il GSE ha pubblicato la prima parte delle norme operative del nuovo meccanismo destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    La misura interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con due modalità di accesso differenti in base alla potenza dell'impianto. 

    Attenzione tra i beneficiari anche le PMI

    La soglia da ricordare è 1 MW: fino a questa potenza è previsto l'accesso diretto, mentre sopra 1 MW occorre passare attraverso procedure competitive. 

    Per gli operatori interessati a nuovi investimenti diventa quindi importante conoscere subito requisiti e tempistiche, soprattutto per evitare di avviare i lavori troppo presto e compromettere l'accesso al meccanismo.

    Il GSE ha anche specificato che la misura è in continuità con quella del FER X provvisorio del DM 30 dicembre 2024.

    Attenzione inoltre al fatto che, come specificato dal GSE, dal 25 agosto è possibile presentare la richiesta di qualifica preliminare tramite il Portale FER-X Definitivo.

    Viene anche ricordato che ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, la richiesta di qualifica preliminare dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026

    Per le istanze trasmesse entro tale termine, il GSE garantisce la comunicazione dell'esito dell'istruttoria in tempo per la partecipazione a tale procedura, fatti salvi eventuali casi di sospensione dei termini procedimentali dovuti a richieste di integrazioni documentali, all'emissione di un preavviso di rigetto o ad altre cause non imputabili al GSE.

    FER X Definitivo: quali impianti riguarda e per quali interventi

    Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

    Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive. 

    Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.

    Rientrano nell'ambito di applicazione del DM FER-X Definitivo le seguenti tipologie di impianto:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti eolici
    • impianti idroelettrici
    • impianti a gas residuati dai processi di depurazione

    e le seguenti categorie di intervento

    • nuova costruzione
    •  rifacimento integrale
    • potenziamento
    • rifacimento parziale

    La tabella di riepilogo del GSE

    Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X

    Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.

    La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW

    Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.

    Sopra 1 MW servono le procedure competitive

    Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.

    Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie

    In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi: 

    1. quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza; 
    2. quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.

    Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.

    FER X sopra 1 MW: regole dal GSE

    L'accesso al meccanismo di supporto, per gli interventi di  potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione          specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto. 

    Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono ottenere la qualifica preliminare e presentare unA manifestazione di interesse.
    La potenza complessivamente resa disponibile, da assegnare attraverso le procedure competitive, è pari a 27,15 GW così suddivisa:

                      Tipologia di impianto                   Contingente totale (GW)
                      Fotovoltaico 10,00
                      Eolico 16,50
                      Idroelettrico 0,63
                      Gas residuati dai processi di depurazione 0,02

    Il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione nelle procedure competitive saranno disciplinati con apposito Decreto.

    FER X definitivo: la qualifica preliminare

    La qualifica preliminare è la fase che consente di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo e degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utili ai fini della determinazione delle graduatorie.
    A partire dal giorno 25 agosto 2026, le richieste di qualifica preliminare potranno essere presentate in qualsiasi momento accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo. Per presentare la richiesta è necessario aver effettuato il pagamento dei costi di istruttoria.
    Il processo di valutazione e riconoscimento della qualifica preliminare avviene nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento, da concludersi nel termine di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni, a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e dei tempi non imputabili al GSE.
    Una volta rilasciata, la qualifica ha una validità improrogabile di 2 anni.
    La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e dettagliati dai Bandi, per gli interventi per i quali sia stata almeno inviata la richiesta di qualifica preliminare. È possibile presentare fino a un massimo di tre manifestazioni di interesse per intervento, considerando nel computo anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM FER-X Transitorio.
    Nella manifestazione di interesse sarà indicata dal Soggetto Richiedente l'entità della quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.
    Per perfezionare la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, nei medesimi periodi di apertura del Bando, tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA":

    • la cauzione provvisoria
    • la documentazione attestante la solidità finanziaria

    Il GSE, a chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, valuterà l'idoneità delle stesse in funzione della completezza della documentazione trasmessa, nonché dell'eventuale conseguimento della qualifica preliminare nei termini previsti dal Bando.
    I dettagli della manifestazione di interesse saranno descritti nella Parte B delle Regole Operative.

    La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e confermadettagliati dai Bandi, previa valutazione positiva dell'idoneità della manifestazione di interesse.
    La richiesta di partecipazione consiste nella presentazione dell'offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
    Ai fini della formazione della graduatoria, la riduzione offerta dovrà essere corretta mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, per le procedure “NZIA", mediante gli eventuali criteri di aggiudicazione; in caso di parità si applicheranno gli eventuali criteri di priorità.

    FER X defintivo: faq

    Chi può accedere direttamente al FER X?
    Gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo, entro il 31 dicembre 2030 e nel limite del contingente di 10 GW.

    Cosa succede per gli impianti sopra 1 MW?
    Devono partecipare alle procedure competitive previste dal FER X, rispettando i relativi requisiti.

    Quali energie rinnovabili sono ammesse?

    Il decreto interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.

    Allegati: