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FER X definitivo 2026: al via le domande per gli incentivi, ecco le scadenze
Il FER X Definitivo entra nella fase operativa, dopo il DD 7 agosto con le regole operative relative al DM 18 giugno 2026 ecco le novità di ottobre.
Aggiornate anche le Regole operative con le modalità di partecipazione e gli adempimenti richiesti.
Con un avviso del 6 ottobre 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha annunciato la pubblicazione dei bandi per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla prima procedura competitiva prevista dal DM FER X definitivo del 18 giugno 2026, dedicato al sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La novità segue l'approvazione delle Regole operative aggiornate, avvenuta con il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 93 del 2 ottobre 2026.
Nuove Regole operative FER X definitivo: cosa cambia
Con il decreto direttoriale n. 93 del 2 ottobre 2026, il MASE ha approvato le Regole operative aggiornate del FER X definitivo.
Le nuove disposizioni integrano e sostituiscono quelle precedentemente approvate con il decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026.
In particolare, il documento aggiornato comprende:
Parte A, dedicata alle informazioni generali, ai requisiti di accesso e alla qualifica preliminare;
Parte B, relativa alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e alla partecipazione alle procedure competitive.
Il decreto interviene inoltre sui contingenti di potenza e sui coefficienti locazionali da applicare secondo le condizioni previste dal meccanismo.
Gli operatori interessati sono pertanto chiamati a fare riferimento alla versione aggiornata delle Regole operative, disponibile sul sito istituzionale del GSE e potranno presentare le manifestazioni di interesse dalle ore 12:00 del 22 ottobre fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2026, attraverso il portale dedicato del GSE.
FER X Definitivo: quali impianti riguarda e per quali interventi
Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive.
Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.
Rientrano nell'ambito di applicazione del DM FER-X Definitivo le seguenti tipologie di impianto:
- impianti fotovoltaici
- impianti eolici
- impianti idroelettrici
- impianti a gas residuati dai processi di depurazione
e le seguenti categorie di intervento:
- nuova costruzione
- rifacimento integrale
- potenziamento
- rifacimento parziale
La tabella di riepilogo del GSE

Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X
Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.
La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW.
Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.
Sopra 1 MW servono le procedure competitive
Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.
Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie.
In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi:
- quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza;
- quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.
Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.
FER X sopra 1 MW: regole dal GSE
L'accesso al meccanismo di supporto, per gli interventi di potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.
Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono ottenere la qualifica preliminare e presentare unA manifestazione di interesse.
La potenza complessivamente resa disponibile, da assegnare attraverso le procedure competitive, è pari a 27,15 GW così suddivisa:Tipologia di impianto Contingente totale (GW) Fotovoltaico 10,00 Eolico 16,50 Idroelettrico 0,63 Gas residuati dai processi di depurazione 0,02 Il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione nelle procedure competitive saranno disciplinati con apposito Decreto.
FER X definitivo: la qualifica preliminare
La qualifica preliminare è la fase che consente di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo e degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utili ai fini della determinazione delle graduatorie.
A partire dal giorno 25 agosto 2026, le richieste di qualifica preliminare possono essere presentate in qualsiasi momento accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo. Per presentare la richiesta è necessario aver effettuato il pagamento dei costi di istruttoria.
Il processo di valutazione e riconoscimento della qualifica preliminare avviene nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento, da concludersi nel termine di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni, a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e dei tempi non imputabili al GSE.
Una volta rilasciata, la qualifica ha una validità improrogabile di 2 anni.
La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e dettagliati dai Bandi, per gli interventi per i quali sia stata almeno inviata la richiesta di qualifica preliminare. È possibile presentare fino a un massimo di tre manifestazioni di interesse per intervento, considerando nel computo anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM FER-X Transitorio.
Nella manifestazione di interesse sarà indicata dal Soggetto Richiedente l'entità della quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.
Per perfezionare la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, nei medesimi periodi di apertura del Bando, tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA":- la cauzione provvisoria
- la documentazione attestante la solidità finanziaria
Il GSE, a chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, valuterà l'idoneità delle stesse in funzione della completezza della documentazione trasmessa, nonché dell'eventuale conseguimento della qualifica preliminare nei termini previsti dal Bando.
I dettagli della manifestazione di interesse saranno descritti nella Parte B delle Regole Operative.La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e confermadettagliati dai Bandi, previa valutazione positiva dell'idoneità della manifestazione di interesse.
La richiesta di partecipazione consiste nella presentazione dell'offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
Ai fini della formazione della graduatoria, la riduzione offerta dovrà essere corretta mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, per le procedure “NZIA", mediante gli eventuali criteri di aggiudicazione; in caso di parità si applicheranno gli eventuali criteri di priorità.FER X definitivo: quali sono i bandi pubblicati dal GSE?
La prima procedura riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle tecnologie fotovoltaica, eolica e idroelettrica.
Il GSE ha pubblicato cinque bandi, distinti per tecnologia e tipologia di procedura:
Codice procedura Tipologia PC_EOL_2026_01 Impianti eolici PC_EOLNZIA_2026_01 Impianti eolici NZIA PC_FTV_2026_01 Impianti fotovoltaici PC_FTVNZIA_2026_01 Impianti fotovoltaici NZIA PC_IDR_2026_01 Impianti idroelettrici Per gli impianti eolici e fotovoltaici sono quindi previsti anche bandi specifici nell'ambito del Net Zero Industry Act (NZIA).
Il meccanismo FER X definitivo prevede l'accesso alle procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, mentre per gli impianti fino a 1 MW è prevista una modalità di accesso diretto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina.
Domande FER X definitivo: le scadenze di ottobre e novembre 2026
La presentazione delle manifestazioni di interesse costituisce una fase preliminare necessaria per la successiva partecipazione alle procedure competitive.
Le principali scadenze comunicate dal GSE sono le seguenti:
Allegati:Scadenza Adempimento 22 ottobre 2026, ore 12:00 Apertura delle manifestazioni di interesse 6 novembre 2026, ore 12:00 Chiusura delle manifestazioni di interesse 6 novembre 2026, ore 12:00 Termine per cauzione provvisoria e documentazione sulla solidità finanziaria 30 novembre 2026 Termine del periodo di valutazione ed entro cui conseguire la qualifica preliminare Il GSE precisa che l'idoneità della manifestazione di interesse è condizione necessaria per partecipare alla successiva procedura competitiva.
Ulteriori informazioni sulla partecipazione saranno comunicate con la pubblicazione dei relativi bandi della fase competitiva.
Come presentare la manifestazione di interesse e le garanzie
Gli operatori devono utilizzare due distinti strumenti telematici messi a disposizione dal GSE.
La manifestazione di interesse deve essere presentata attraverso il Portale FER-X Definitivo, disponibile nell'Area Clienti del Gestore.
La cauzione provvisoria e la documentazione necessaria a dimostrare la solidità finanziaria devono invece essere trasmesse esclusivamente mediante il Portale Centralizzato delle Garanzie, denominato GIGA, entro le ore 12:00 del 6 novembre 2026.
Per la presentazione della manifestazione di interesse è necessario aver già inviato la richiesta di qualifica preliminare oppure essere in possesso di una qualifica valida secondo le condizioni previste dal bando.
La qualifica preliminare dovrà comunque essere conseguita entro il termine del periodo di valutazione, fissato al 30 novembre 2026.
FER X definitivo: dove consultare bandi e documentazione
Per partecipare alla procedura è possibile consultare la documentazione pubblicata dal GSE, che comprende i cinque bandi per le manifestazioni di interesse, le Regole operative e le guide per l'utilizzo dei portali.
In particolare, si rinvia ai seguenti documenti ufficiali:
- GSE – Bandi della prima procedura competitiva FER X definitivo
- Regole operative FER X definitivo aggiornate al 2 ottobre 2026
- Decreto direttoriale MASE n. 93 del 2 ottobre 2026
La prima scadenza operativa da ricordare è quindi il 22 ottobre 2026, data di apertura della finestra per le manifestazioni di interesse, mentre il termine ultimo per l'invio è fissato al 6 novembre 2026.
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Marittimi extra UE residenti in Italia: i nuovi sgravi INAIL
Con la nota prot. n. 8827 del 9 ottobre 2026, INAIL fornisce alle strutture territoriali le indicazioni per applicare le novità introdotte dalla legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare.
La riforma ha modificato i requisiti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare e, di conseguenza, ha ampliato la platea dei lavoratori per i quali le imprese armatrici possono fruire degli sgravi contributivi previsti per il settore marittimo e della pesca.
Leggi il riepilogo completo in Legge-702026-valorizzazione-mare-cosa-cambia-per-imprese-e-lavoro
Il chiarimento interessa in modo diretto le imprese di navigazione e di pesca, oltre ai commercialisti e ai consulenti del lavoro che ne curano gli adempimenti contributivi e assicurativi
Di seguito si riepilogano il quadro normativo di riferimento e le istruzioni operative fornite dall’Istituto.
Le norme vigenti e la novità 2026
L’articolo 21 della legge n. 70/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, è intervenuto sull’articolo 119 del Codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), che disciplina i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri della gente di mare.
Dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica, il nuovo comma 1 dell’articolo 119 consente l’iscrizione nelle matricole a chi abbia compiuto sedici anni, possieda i requisiti richiesti per la relativa categoria professionale e rientri in una delle seguenti categorie:
- cittadini italiani;
- cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- cittadini di Stati membri dello Spazio economico europeo;
- cittadini della Svizzera;
- cittadini di altri Stati, purché residenti in Italia.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che possano essere iscritti nelle matricole i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano seguito percorsi di studio relativi ai servizi di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo. Restano validi i diplomi già riconosciuti in base alle disposizioni precedenti, rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.
La modifica ha effetti rilevanti sul piano contributivo, perché i requisiti dell’articolo 119 costituiscono il presupposto per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In particolare:
- l’articolo 6, comma 1, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale;
- l’articolo 6-bis, comma 1, estende questi benefici alle imprese armatrici che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale, e a quelle che esercitano la pesca mediterranea, nel limite del 70%;
- l’articolo 6, comma 2, riconosce uno sgravio contributivo alle imprese che esercitano la pesca costiera, sempre per il personale in possesso dei requisiti dell’articolo 119.
Le istruzioni operative dell’INAIL
Alla luce della modifica normativa, l’INAIL precisa che dal 10 maggio 2026, quando ricorrono le condizioni previste, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi non più soltanto per il personale con cittadinanza italiana o comunitaria. Le agevolazioni spettano infatti per tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza indicati dal nuovo articolo 119, quindi anche per i cittadini dello Spazio economico europeo, della Svizzera e, se residenti in Italia, di Paesi terzi.
Sul piano applicativo, l’Istituto chiarisce che non vengono introdotti nuovi profili tariffari. Per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi e riferite a queste ulteriori categorie di lavoratori, deve continuare a essere utilizzato il profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi”, già previsto e attualmente in uso per ciascuna categoria di naviglio compatibile.
In concreto, le imprese armatrici e i loro consulenti dovranno:
- verificare, per ciascun lavoratore imbarcato dopo il 10 maggio 2026, il possesso dei requisiti di cittadinanza o, per i cittadini di Paesi terzi, di residenza in Italia, oltre ai requisiti professionali richiesti per l’iscrizione nelle matricole;
- accertare che l’impresa rientri in una delle ipotesi agevolate (navi iscritte nel Registro internazionale, pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea, pesca costiera);
- ricondurre le posizioni assicurative dei lavoratori che accedono agli sgravi per effetto della riforma al profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi” previsto per la categoria di naviglio interessata.
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Datore fallito, TFR al fondo pensione: ecco chi viene pagato prima
Quando un’impresa fallisce senza aver versato ai fondi di previdenza complementare le somme dovute, ci si chiede se i crediti che ne derivano siano pagati con priorità rispetto agli altri creditori. La questione è decisiva per i lavoratori e per gli enti che riscuotono i contributi per loro conto, perché dalla collocazione del credito dipende la concreta possibilità di recuperarlo.
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, relativa all’udienza del 14 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto sulla natura di questi crediti. Il nodo è se rientrino tra le «retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato», tutelate dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La risposta non è univoca: dipende dalla fonte di ciascuna somma.
Il caso: crediti per il fondo di previdenza di un’impresa edile fallita
Una Cassa Edile territoriale, ente paritetico istituito per attuare il contratto collettivo nazionale, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’impresa edile per un credito di quasi 14.000 euro. L’importo corrispondeva ai contributi al fondo di previdenza complementare di settore, non versati per più lavoratori nel periodo da ottobre 2018 a novembre 2019. La Cassa agiva in forza di un accordo tra le parti sociali che la legittimava a riscuotere tali somme.
Il giudice delegato ha ammesso il credito per l’intero importo, ma senza il privilegio richiesto. Il Tribunale, investito dell’opposizione, ha confermato la decisione, ritenendo i contributi di natura previdenziale e non retributiva, perché derivanti da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato e privi di un nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.
La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che quelle somme fossero in tutto o in parte retribuzione. La Sezione Lavoro, rilevando un contrasto tra orientamenti, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Da un lato si riteneva che i versamenti ai fondi pensione avessero sempre natura previdenziale; dall’altro, che fino al versamento le somme accantonate presso il datore di lavoro conservassero natura retributiva.
La decisione della Cassazione e le motivazioni
Le Sezioni Unite hanno distinto tre fonti di finanziamento, richiamando l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252:
- i contributi a carico del lavoratore,
- quelli a carico del datore di lavoro e
- il TFR maturando.
La norma, osserva la Corte, non prevede una fonte unitaria: le tre voci hanno origine giuridica ed economica diversa. È unica solo la destinazione finale. Se il datore è inadempiente, il regime del credito dipende quindi dalla sua fonte.
Per il TFR maturando e per i contributi a carico del lavoratore, la natura è retributiva. Il TFR è retribuzione differita, che matura anno per anno, con funzione soltanto in senso lato previdenziale. Anche la quota trattenuta in busta paga è parte della retribuzione, legata alla prestazione di lavoro, e sarebbe dovuta al dipendente anche se non aderisse alla previdenza complementare. Finché il datore non effettua il versamento al fondo, la causa retributiva non viene meno. A questi crediti spetta dunque il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Diverso il caso dei contributi a carico del datore di lavoro. Nascono da un obbligo aggiuntivo di fonte collettiva, in un rapporto distinto da quello di lavoro, e non sono dovuti se il lavoratore non aderisce al fondo. Il beneficio per il lavoratore non è il versamento, ma la prestazione integrativa che il fondo erogherà. Mancando un nesso di corrispettività diretta con il lavoro, questi crediti non hanno natura retributiva e non godono del privilegio. La Corte esclude anche l’applicazione degli artt. 2753 e 2754 c.c., riservati ai contributi della previdenza obbligatoria. A sostegno della distinzione la Corte cita l’art. 16 del d.lgs. n. 252/2005. Le quote a carico del lavoratore restano soggette a contribuzione ordinaria, mentre sui contributi datoriali si applica un contributo di solidarietà del 10%. Riconoscere il privilegio ai crediti del lavoratore evita inoltre una disparità di trattamento rispetto ai colleghi non aderenti, mentre la stessa disparità non si pone per la quota datoriale, che per i non aderenti non è dovuta. Per i contributi datoriali non pagati resta la tutela del Fondo di garanzia presso l’INPS, prevista dall’art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.
Il ruolo della Cassa Edile come soggetto incaricato della riscossione non omogeneizza i crediti: nel concorso, il rango segue la causa originaria di ciascuna posta.
Le Sezioni Unite hanno enunciato dunque il principio di diritto per cui, nell’ambito del d.lgs. n. 252/2005, conservano natura retributiva i crediti per il mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e del TFR maturando, mentre non l’hanno, e non sono privilegiati, quelli per i contributi a carico del datore. Il ricorso è stato accolto, il decreto cassato e la causa rinviata al Tribunale, in diversa composizione, che dovrà individuare quantitativamente le singole componenti del credito già ammesso e riconoscere il privilegio solo per quelle di natura retributiva.
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Commissari giudiziali e straordinari 2026: candidature entro il 15 ottobre
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2026 è possibile presentare online la candidatura per l'iscrizione negli elenchi dei commissari giudiziali e straordinari MIMIT. Vediamo requisiti, documenti necessari, accesso alla piattaforma e validità delle candidature già presentate.
Commissari giudiziali e straordinari: iscrizioni fino al 15 ottobre, valide anche le precedenti
Con Avviso del 15 settembre il MIMIT apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale e commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
A partire dal 15 settembre 2026, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online per presentare la propria candidatura a commissario giudiziale e commissario straordinario.
Il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2026.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell'11 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Attenzione al fatto che i candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.
Il MIMIT evidenzia che, le candidature già presentate ai sensi del bando con scadenza al 19 luglio 2023, nonché di quello con scadenza al 18 ottobre 2024 e quello con scadenza il 30 novembre 2025, resteranno valide.
Il candidato è tenuto ad allegare il curriculum vitae aggiornato e che deve essere firmato digitalmente; è richiesto che il file sia in formato .pdf con estensione .p7m, che certifica che il documento è firmato digitalmente secondo lo standard CAdES.
È possibile allegare anche altri documenti purché sempre firmati digitalmente e nel rispetto del formato richiesto.Dopo l'invio, la domanda sarà oggetto di protocollazione e successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura.
Il candidato è informato dell’avvenuta protocollazione mediante ricezione di una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Commissari giudiziali e straordinari: i reuqiisiti per l’iscrizione
I requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina a commissario giudiziale o commissario straordinario sono disciplinati dal DM 10 aprile 2013, n. 60, richiamato anche dalla Direttiva MIMIT dell’11 maggio 2023. Per i commissari giudiziali sono richieste, in alternativa, un’esperienza professionale di almeno cinque anni in specifici albi professionali con competenze in analisi e revisione aziendale, almeno cinque anni di insegnamento universitario in materie economico-aziendali oppure un’esperienza almeno quinquennale in funzioni di amministrazione o direzione presso imprese di dimensioni comparabili a quella insolvente. Per i commissari straordinari, possono invece candidarsi professionisti iscritti da almeno cinque anni agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, con specifica competenza nelle procedure concorsuali, nella ristrutturazione o nel risanamento aziendale; sono inoltre ammessi soggetti con determinati titoli di studio che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni di amministrazione o direzione d’impresa, in funzioni dirigenziali nella PA pertinenti al settore interessato oppure nella gestione di procedure concorsuali relative a imprese di dimensioni comparabili. È inoltre necessario possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto e non trovarsi nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla normativa.
FAQ
Quando scade la domanda per commissario giudiziale e straordinario 2026?
Il termine è fissato alle ore 23:59 del 15 ottobre 2026.Dove si presenta la candidatura?
La candidatura viene presentata attraverso la piattaforma online indicata dal MIMIT.Serve la firma digitale?
Sì. Anche il curriculum deve essere firmato digitalmente.Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti deve rifarla?
Le candidature presentate per le precedenti finestre indicate dal MIMIT restano valide.Come si modifica una candidatura già inviata?
Dopo la protocollazione i dati non possono essere modificati direttamente: occorre inviare una nuova candidatura.