• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, fino a 8.000 euro per installarle: chi può ottenere il contributo

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che questa misura dopo la pubblicazione del DD 11 settembre con le date per le domande.

    Bonus colonnine 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

     Le risorse a disposizione sono pari a:

    • 15 milioni di euro per 2026
    • 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029
    • 8 milioni di euro per l’anno 2030.

    Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore12.00 del 31 gennaio 2027.

    L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Le regole ne DD 11 settembre del MIMIT.

    Bonus colonnine 2026: spese ammissibili

    Spese ammissibili per il bonus colonnine:

    • per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
    • per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
    • per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

    Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026 

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026 tutte le risposte ai dubbi

    Per maggiori informazioni

    Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero:

    • compilando il modulo online
    • oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

    Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). 

    Allegati:
  • Dogane e commercio internazionale

    Invio Intrastat, cambia tutto: dal 14 ottobre si passa a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • Inail

    Marittimi extra UE residenti in Italia: i nuovi sgravi INAIL

    Con la nota prot. n. 8827 del 9 ottobre 2026, INAIL fornisce alle strutture territoriali le indicazioni per applicare le novità introdotte dalla legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare. 

    La riforma ha modificato i requisiti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare e, di conseguenza, ha ampliato la platea dei lavoratori per i quali le imprese armatrici possono fruire degli sgravi contributivi previsti per il settore marittimo e della pesca.

    Leggi il riepilogo completo in  Legge-702026-valorizzazione-mare-cosa-cambia-per-imprese-e-lavoro

    Il chiarimento interessa in modo diretto le imprese di navigazione e di pesca, oltre ai commercialisti e ai consulenti del lavoro che ne curano gli adempimenti contributivi e assicurativi

     Di seguito si riepilogano il quadro normativo di riferimento e le istruzioni operative fornite dall’Istituto.

    Le norme vigenti e la novità 2026

    L’articolo 21 della legge n. 70/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, è intervenuto sull’articolo 119 del Codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), che disciplina i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri della gente di mare.

    Dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica, il nuovo comma 1 dell’articolo 119 consente l’iscrizione nelle matricole a chi abbia compiuto sedici anni, possieda i requisiti richiesti per la relativa categoria professionale e rientri in una delle seguenti categorie:

    • cittadini italiani;
    • cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
    • cittadini di Stati membri dello Spazio economico europeo;
    • cittadini della Svizzera;
    • cittadini di altri Stati, purché residenti in Italia.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che possano essere iscritti nelle matricole i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano seguito percorsi di studio relativi ai servizi di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo. Restano validi i diplomi già riconosciuti in base alle disposizioni precedenti, rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.

    La modifica ha effetti rilevanti sul piano contributivo, perché i requisiti dell’articolo 119 costituiscono il presupposto per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In particolare:

    • l’articolo 6, comma 1, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale;
    • l’articolo 6-bis, comma 1, estende questi benefici alle imprese armatrici che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale, e a quelle che esercitano la pesca mediterranea, nel limite del 70%;
    • l’articolo 6, comma 2, riconosce uno sgravio contributivo alle imprese che esercitano la pesca costiera, sempre per il personale in possesso dei requisiti dell’articolo 119.

    Le istruzioni operative dell’INAIL

    Alla luce della modifica normativa, l’INAIL precisa che dal 10 maggio 2026, quando ricorrono le condizioni previste, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi non più soltanto per il personale con cittadinanza italiana o comunitaria. Le agevolazioni spettano infatti per tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza indicati dal nuovo articolo 119, quindi anche per i cittadini dello Spazio economico europeo, della Svizzera e, se residenti in Italia, di Paesi terzi.

    Sul piano applicativo, l’Istituto chiarisce che non vengono introdotti nuovi profili tariffari. Per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi e riferite a queste ulteriori categorie di lavoratori, deve continuare a essere utilizzato il profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi”, già previsto e attualmente in uso per ciascuna categoria di naviglio compatibile.

    In concreto, le imprese armatrici e i loro consulenti dovranno:

    • verificare, per ciascun lavoratore imbarcato dopo il 10 maggio 2026, il possesso dei requisiti di cittadinanza o, per i cittadini di Paesi terzi, di residenza in Italia, oltre ai requisiti professionali richiesti per l’iscrizione nelle matricole;
    • accertare che l’impresa rientri in una delle ipotesi agevolate (navi iscritte nel Registro internazionale, pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea, pesca costiera);
    • ricondurre le posizioni assicurative dei lavoratori che accedono agli sgravi per effetto della riforma al profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi” previsto per la categoria di naviglio interessata.

  • Versamenti delle Imposte

    Controlli fiscali, nuovi codici F24 per chi riceve una comunicazione delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento, tramite modello F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme richieste a seguito delle comunicazioni derivanti dai controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973.     

    I nuovi codici servono, in particolare, nei casi in cui il destinatario della comunicazione non intenda pagare l’intero importo indicato nell’F24 precompilato allegato all’avviso, ma voglia procedere al versamento di una sola quota delle somme richieste. 

    La Risoluzione riporta inoltre, per agevolare i contribuenti, i corrispondenti codici già utilizzati per i versamenti spontanei con tabella di riepilogo.

    Nuovi codici per l’imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri

    Una parte consistente dei nuovi codici riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024.

    Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I, 995I e 996I, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. 

    Per le somme dovute in Sicilia e versate fuori regione sono previsti i codici 997I, 998I e 999I. 

    La Risoluzione introduce inoltre specifici codici per i versamenti riferiti alla Sardegna, ossia 900L, 901L e 902L, e alla Valle d’Aosta, con i codici 903L, 904L e 905L, sempre distinti tra imposta, interessi e sanzioni.     

    Per l’ipotesi inversa, cioè l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dalla regione in cui è stato effettuato il pagamento, i codici sono 906L, 907L e 908L.  

    Start-up, imposte minime e contributo straordinario

    Tra le altre fattispecie interessate figurano il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, per il quale vengono istituiti i codici 909L, 910L e 911L.     

    La Risoluzione interviene anche sulle imposte collegate alla disciplina della tassazione minima. 

    In particolare, per l’imposta minima integrativa sono previsti i codici 912L, 913L e 914L; per l’imposta minima suppletiva i codici 915L, 916L e 917L; per l’imposta minima nazionale i codici 918L, 919L e 920L. 

    Anche in questi casi i tre codici distinguono, rispettivamente, imposta, interessi e sanzioni.  

    Per il contributo straordinario sulla riserva previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 199/2025 vengono invece istituiti i codici 921L, 922L e 923L.   

    I codici per il modello F24 Enti pubblici

    La Risoluzione individua inoltre nuovi codici destinati all’F24 EP. Per l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri sono istituiti i codici 924L, 925L e 926L.  

    Per le somme dovute in Valle d’Aosta e versate fuori regione vengono invece previsti i codici 927L, 928L e 929L, mentre per l’imposta sostitutiva relativa alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione sono istituiti i codici 930L, 931L e 932L.   

    Come compilare F24 e F24 EP

    Nel modello F24 ordinario, i nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”. Devono essere compilati anche il codice atto e l’anno di riferimento, in formato “AAAA”, desumibili dalla comunicazione ricevuta.     RIS_n_35_del_01_10_2026

    Per il modello F24 EP, il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati, rispettivamente, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nella comunicazione.