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Società cooperative: dal 1 giugno nuove sanzioni per irregolarità accertate dal revisore
Dal 1 giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal MIMIT con DM n 587/2021.
In particolare, con il DM di cui si tratta sono state disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino :
- alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero
- agli obblighi previsti dall'articolo 2545- 2 octies del codice civile, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall’art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si prevede che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l’ente, assoggettato a ispezione o revisione,
- non ha provveduto, a seguito di diffida all’eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo,
- ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile,
contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale.
Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all’indirizzo di posta certificata dell’ente; nell’impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata.
La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.
Attenzione al fatto che si prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione.
Inoltre, la competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta.
Si prevede comunque che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione
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Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla
Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:
- alla segnalazione certificata di inizio attività,
- o alla richiesta di permesso di costruire,
al momento della presentazione allo sportello unico competente.
La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo.
In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori.
Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.
L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''.
Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.».
Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune competente della documentazione sismica …[ndr risulta]…asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori», chiede se, la citata omissione possa essere assimilata «ad una violazione meramente formale, che non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%»
L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.
La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
- a condizione che:
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- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.
Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata.
Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
Allegati:
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Commercialisti: gli emendamenti alla delega fiscale
Con un comunicato di ieri 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per la presentazinoe delle proposte emendative alla delega al Governo per la riforma fiscale.
La presentazione degli emendamenti si inserisce all’interno della costante e preventiva interlocuzione avviata dal Consiglio nazionale con Governo e Parlamento fin dal suo insediamento con il diretto coinvolgimento del Presidente Elbano de Nuccio e del Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto. Si auspica pertanto una approvazione delle proposte presentate.
Come specificato dal comunicato pubblicato ieri le proposte spaziano:
- dall’istituzione del Garante nazionale del contribuente alla richiesta di abrogazione del contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello,
- dall’estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti,
- dalla revisione della disciplina sanzionatoria IVA in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, al potenziamento degli effetti premiali connessi al c.d. adempimento collaborativo fino alla previsione della possibilità della trattazione in presenza delle udienze anche in caso di controversie demandate al giudice monocratico.
I commercialisti ringraziano pertanto i parlamentari che hanno presentato uno o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale in attesa di seguire un ulteriore passo in avanti della attesa riforma.
Vediamo alcune.
In merito al garante nazionale del contribuente l’emendamento prevede l’istituzione di una figura, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri già attribuiti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, ai Garanti del contribuente istituiti nelle regioni e nelle province autonome.
Ciò, spiega il documento, al fine di rendere più incisiva e coordinata l’attività di presidio dei principi contenuti nello Statuto.
Al fine di rendere più incisivi i poteri del Garante nazionale viene previsto che, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, lo stesso abbia il potere di fornire indicazioni vincolanti per l’amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
Per quanto rigurada il regime forfettario, l’emendamento prevede l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli esercenti imprese, arti e professioni che partecipano in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I redditi derivanti da tali partecipazioni sono tassati, secondo il principio di trasparenza fiscale, direttamente in capo a ciascun socio/associato in proporzione della loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L’attuale disciplina prevede una specifica causa di esclusione dal regime in oggetto per gli esercenti imprese, arti e professioni “che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Tale previsione tuttavia si risolve, implicitamente, in un incentivo alla disgregazione delle attività svolte in forma associata.
La misura avrebbe pertanto il pregio di evitare l’effetto distorsivo dell’attuale disciplina e di rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività di impresa e di lavoro autonomo in forma associata, all’evidente scopo di rendere tendenzialmente neutrale la scelta della forma giuridica per l’esercizio dell’attività e di evitare che scelte organizzative non efficienti siano dettate essenzialmente da motivazioni fiscali.Per ulteriori approfondimenti: Scarica qui il documento publbicato ieri sul sito del CNDCEC.
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Credito di imposta imprese gasivore: spetta anche con contratto a prezzo bloccato
L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 316 dell' 8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.
In particoalre in merito al requisito dell'incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l'impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.
La società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d'imposta, un'impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.
Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell'agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Premesso quanto sopra, la società sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019 del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022
La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rappresenti motivo di inammissibilità al credito d'imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l'agenzia sottolinea come le disposizioni che regolano l'agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ''il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ''media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)''.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
- alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
- al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, l'Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.
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Società benefit: studio del Notariato sulle novità normative
Il consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato in data 19 maggio lo studio n 121/2022 sulle “società benefit”
Come specificato nell'introduzione dello studio dei notai, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.
La “società benefit” è una società che, oltre al tradizionale scopo di lucro, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.La società benfiti integra una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit e il modello not for profit.
Lo studio è articolato come segue:
- 1. L’intervento concreto del Legislatore nel campo no-profit.
- 2. Un nuovo modello societario.
- 3. Le peculiarità dei patti sociali della “Società Benefit”:
- A) La denominazione;
- B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune;
- C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione.
- 4. Le novità circa gli obblighi degli amministratori.
- a) La istituzione del responsabile di funzioni;
- b) La predisposizione della c.d. relazione annuale.
- 5. La ampliata responsabilità degli amministratori: in particolare la posizione degli Stakeholders.
Lo studio di cui si tratta sottolinea che la società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico quali:
- persone,
- comunità,
- territori,
- ambiente,
- beni ed attività culturali e sociali,
- enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.
I Notai sottolieano che affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il Notaio ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita
Con il nuovo modello si verifica un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall’art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.
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Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
Con un comunicato stampa del 23 maggio INVITALIA informa della possibilità per le imprese di partecipare entro il 21 giugno prossimo al Bando Edilizia scolastica, gestito per conto del Ministero dell'Istruzione.
L'obiettivo della procedura è l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole altamente sostenibili finanziata dal PNRR (M2C3I1.1).
La gara permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale in 20 lotti geografici.
Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.
Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:
- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti
- l’aumento della sicurezza sismica degli edifici
- lo sviluppo delle aree verdi
L’obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), entro il termine del 31 marzo 2026.
Edilizia scolastica: i lotti per cui presentare proposte
Come specificato nel bando è aperta la procedura AQ1 Nuove scuole da realizzare mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici per i seguenti lotti:
- LOTTO GEOGRAFICO 01 ABRUZZO CIG: 9834239EBD;
- LOTTO GEOGRAFICO 02 BASILICATA CIG: 9834369A06;
- LOTTO GEOGRAFICO 03 CALABRIA CIG: 9834294C21;
- LOTTO GEOGRAFICO 04 CAMPANIA CIG: 98344046E9;
- LOTTO GEOGRAFICO 05 EMILIA-ROMAGNA CIG: 9834429B89;
- LOTTO GEOGRAFICO 06 FRIULI-VENEZIA GIULIA CIG: 9834442645;
- LOTTO GEOGRAFICO 07 LAZIO CIG: 9834447A64;
- LOTTO GEOGRAFICO 08 LIGURIA CIG: 9834470D5E;
- LOTTO GEOGRAFICO 09 LOMBARDIA CIG: 9834626E1A;
- LOTTO GEOGRAFICO 10 MARCHE CIG: 9834624C74;
- LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE CIG: 9834574334;
- LOTTO GEOGRAFICO 12 PIEMONTE CIG: 9834603B20;
- LOTTO GEOGRAFICO 13 PUGLIA CIG: 9834587DEB;
- LOTTO GEOGRAFICO 14 SARDEGNA CIG: 98345943B5;
- LOTTO GEOGRAFICO 15 SICILIA CIG: 98346165DC;
- LOTTO GEOGRAFICO 16 TOSCANA CIG: 9834598701;
- LOTTO GEOGRAFICO 17 TRENTINO-ALTO ADIGE CIG: 9834613363;
- LOTTO GEOGRAFICO 18 UMBRIA CIG: 98346219FB;
- LOTTO GEOGRAFICO 19 VALLE D'AOSTA CIG: 9834607E6C;
- LOTTO GEOGRAFICO 20 VENETO CIG: 9834589F91;
Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Ingate di Invitalia
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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024
Il provvedimento è rivolto:
- agli intermediari bancari e finanziari,
- agli altri operatori finanziari,
- ai professionisti,
- agli operatori non finanziari,
- ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio,
- nonché agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).
Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.
Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.
I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze
- oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione
- soggettive quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività
I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.
Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.
I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta.
Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.
La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota:
- non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
- evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
- non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
- espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
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Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi
Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Modello 730/2023: chi lo può presentare
Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); - persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
- precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
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Fondo AGRICAT: le domande di risarcimento per danni all’agricoltura in un clic
Con un comunicato del 22 maggio ISMEA istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, informa del fatto che, le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.it, attivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .
Si specifica che il Fondo mutualistico nazionale AgriCat fornisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti PAC.
Nello stesso comunicato ISMEA sottolinea che, le manifestazioni di interesse alle denunce di danno presentate nei giorni scorsi dovranno essere finalizzate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale.
AgriCat: che cos'è
Ricordiamo che, AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..
In particolare, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Risarcimento danni agricoltura: domande sulla Piattaforma AgriCat
La Piattaforma My AgriCat è lo strumento che, in caso di danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali meteoclimatici, consente agli agricoltori di presentare una denuncia per l'intervento del Fondo AgriCat con una procedura semplice, guidata e totalmente digitalizzata.
Come specificato sul sito AgriCat, la Piattaforma è integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a esso direttamente interconnessa.
Per avere accesso alle indennità del Fondo AgriCat, in seguito a un evento catastrofale, gli agricoltori, in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovranno presentare, tramite la Piattaforma My AgriCat, una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.
Questa rappresenta l'unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.
Accedi qui al sito del Fondo Agricat con tutte le regole per aderire
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Credito zone logistiche semplificate: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 25 del 24 maggio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ricordiamo che esse godono di agevolazioni fiscali proprie e delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.
L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 previste per le ZES Zone economiche semplificateVisto il rinvio operato dal predetto comma 64, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:- “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”