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Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante
Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto.
Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regole
Dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata.
Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI
L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.
L’attività può essere esercitata:
- singolarmente o anche in gruppo
- sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- in strutture di natura non sanitaria
- per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione
Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni.
I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso periodo su indicato è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
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Maggiorazione quota ammortamento fabbricati per il commercio al dettaglio: ecco le regole
Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio
Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta
Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero:
- a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.
Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:
- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Maggiorazione quota ammortamento: casi particolari
La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:
- a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento;
- b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.
Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.
Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.
Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1.
Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento.
La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.
Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.
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Rimborsi dalle Entrate: pagati in titoli di Poste se il contribuente non ha il c/c
Con un chiarimento pubblicato in data 22 marzo le Entrate specificano che, il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.
È vero che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato.
Ma nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite:
- titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A.
- recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario che,
- entro 60 giorni dalla data di emissione (il termine di validità è impresso sul titolo), potrà presentare l’assegno per l’incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.
Rimborsi relativi al Modello 730/2023
In merito ai rimborsi derivanti dal 730/2023, in base a quanto specificato dalla istruzioni della stessa Agenzia, nel prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
In particolare, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a
tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Leggi anche: Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze con tutte le date da ricordare
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Tecnologia 5G: bando per progetti sperimentali. Domande entro il 19 maggio
Con un comunicato di ieri 20 marzo il MIMIT informa di nuove risorse per promuovere il miglioramento dei servizi attraverso l’adozione di nuove tecnologie quali:
- Blockchain,
- Intelligenza Artificiale,
- Internet delle cose (IoT),
- Edge computing
- e Tecnologie quantistiche,
attraverso centri di trasferimento tecnologico, noti come le "Case delle tecnologie emergenti" per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.
In particolare si tratta del Programma di supporto alle tecnologie 5G attuato con Decreto MIMIT 21 novembre 2022 sul territorio nazionale con progetti di sperimentazione, in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
Progetto Tecnologia 5G: agevolazioni per imprese con enti pubblici capofila
Gli interventi sono rivolti:
- agli Enti Pubblici, in qualità di capofila
- ma è indispensabile la partecipazione al di almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:
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- Università pubblica o privata e/o Ente e Centro di Ricerca pubblico o privato;
- Impresa, PMI e/o start up costituite, italiane o estere, con una sede operativa sul territorio italiano.
Attenzione al fatto che non potranno partecipare alla selezione gli aggiudicatari già beneficiari dei precedenti bandi di cui ai decreti 26 marzo 2019 e 17 ottobre 2022.
Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 di cui alla Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
Tecnologia 5G: domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previse nell’ Avviso pubblico del 17 marzo 2023 utilizzando il format “Domanda di partecipazione" e corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
- dgscerp.div1@pec.mise.gov.it
- entro le ore 12 del 19 maggio 2023.
Accedi qui per tutta la documentazione
Qualora la domanda dovesse risultare di peso considerevole da non permettere l’invio tramite PEC, può essere inviata:
- in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o corriere, all’indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione I Viale America 201, 00144 Roma
- consegnata a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali, Viale America 201 – Roma, Divisione I, quinto piano, stanza A537.
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Economia blu e sostenibile: fondi dal PNRR per le imprese del mare
Il MIMIT con un comunicato del 22 marzo informa della disponibilità di 10 ML di euro dal PNRR Piano di Ripresa e Resilienza da destinare al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale:
- Sustainable Blue Economy Partnership, partnership europea co-finanziata del programma Horizon Europe che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a guidare e supportare la transizione verso un’economia blu resiliente e sostenibile del mare e degli oceani.
Attenzione al fatto che, le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono presentare le proposte prima alla partnership europea e successivamente al MIMIT.
L’obiettivo generale della partnership è:
- progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu rigenerativa, resiliente e sostenibile,
- approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani
- fornire soluzioni di ricerca e innovazione orientate all’impatto,
favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: i beneficiari
L’iniziativa si rivolge a:
- imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese suddette,
- centri di ricerca.
Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.
In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme di contrattuali quali, a titolo esemplificativo, il consorzio o l’accordo di partenariato.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: le risorse
Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485 (clicca qui per approfondire) destina 16 milioni di euro in totale al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.
Di queste risorse, quelle destinate al bando 2023 “The way forward: a thriving sustainable blu economy for a brighter future” ammontano a 10 milioni, per un contributo massimo concedibile pari a 800 mila euro per singolo progetto.
Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: come funziona
Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale.
Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:
- entro le ore 15 del 14 aprile 2023 per la pre proposal
- entro le ore 15 del 13 settembre 2023 per la full proposal.
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Art bonus: non spetta se manca la spontaneità dell’erogazione
Con Risposta a interpello n 266 del 22 marzo le Entrate chiariscono aspetti sull'art bonus in particolare sulle erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale di un Ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori. Sinteticamente viene chiarito che gli importi erogati dall'istante non rientrano nel beneficio fiscale, per carenza di spontaneità. Vediamo il dettagli.
L'istante è tra i soggetti fondatori della omonima Fondazione, che persegue statutariamente quali scopi principali, in via non esaustiva:
- la promozione e la diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina,
- l'alta formazione e più in generale,
- la formazione nel settore musicale,
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali,
- la promozione e la ricerca in campo musicale.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, in base allo statuto, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato da:
- contributi versati dai fondatori e dai sostenitori, diversi da quelli destinati ad accrescimento del patrimonio;
- eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
- liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati.
In base allo statuto, i fondatori incluso l'Istante versano annualmente all'Ente il contributo di fondo di gestione, determinato dall'assemblea dei fondatori in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al fondo di dotazione.
A tal proposito, la Fondazione intende destinare tutto o quota parte del predetto contributo allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente partecipato e tale destinazione verrebbe spressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Considerato che il predetto contributo è destinato a specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente, l'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest'ultimo, ha affermato che, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente di cui l'Istante è tra i soggetti fondatori, «giova preliminarmente chiarire alcuni aspetti afferenti lo scopo dell'Ente, il quale persegue, come da statuto, le seguenti attività:
- i) la promozione e diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina;
- ii) l'alta formazione nel settore musicale;
- iii) l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- iv) la promozione e la ricerca in campo musicale.
Sulla base di tali presupposti, l'Ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 come beneficiaria dell'erogazione liberale in questione.
Al fine di realizzare i suoi scopi statutari, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l'Istante).
Chiariti gli aspetti, si pone il problema della riconducibilità dei predetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale Art bonus. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.
La circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ''diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio''.
In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell'Ente non siano riconducibili e non rientrino nell'ambito di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014».
Sulla base del citato parere, non si ritengono ammissibili all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente.
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Forfettari: l’UE autorizza la soglia di accesso a 85.000 euro
Con decisione n 664 del 21 marzo pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo, il Consiglio della Unione Europea autorizza l'Italia all'innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfettario.
Ricordiamo che con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro
Il Consiglio ha sottolineato che, la misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio stesso, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi.
Viene specificato che , tenuto conto:
- dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità,
- e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso,
è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.
Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario
La decisione di cui si tratta ha autorizzato quanto disposto dalla La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio.
Con il comma 54 si innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni).
La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).
La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (ora 85.000 euro) e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.
Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));
In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:
- determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
- applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.
Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.
Sulle novità per la Flat tax ti consigliamo di leggere: Flat tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari: come funziona.
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Decreto Carburanti: sanzioni fino a 2.000 euro per chi non espone i prezzi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge n 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
Attenzione al fatto che, la legge in oggetto entra in vigore il 16 marzo.
Decreto Carburanti: le sanzioni per chi non espone i prezzi
In merito ai prezzi dei carburanti il decreto reca norme per scongiurare speculazioni e aumenti indiscriminati nei prezzi dei carburanti.
In particolare, si prevede che:
- al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti;
- in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ricordiamo che, ai sensi dell'art 1 comma 3 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti
- ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni;
- la sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio;
- l'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
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Il Fisco che verrà: equità orizzontale per l’IRPEF e possibile riduzione IRES
Durante il Consiglio dei Ministri n 25 di ieri 15 marzo è stato approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.
Viene specificato che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.
Vediamo una sintesi delle novità in arrivo dal comunicato stampa dello stesso Governo.
Scarica qui la bozza del DDL di legge
Riforma fiscale: le novità sull'IRPEF
Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:
- l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
- l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
- la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).
Riforma fiscale: le novità sull'IRES
La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:
- una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
- gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.
Riforma fiscale: le novità sull'IVA
Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.
Riforma fiscale: le novità sull'IRAP
Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.
Riforma fiscale: le novità sullo Statuto del Contribuente
Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.
Leggi anche: Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
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Certificazione Unica 2023: sanzioni per omessa presentazione
E' scaduto 16 marzo il termine per l'invio della CU 2023 e entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme.
In caso di annullamento e sostituzione nei termini vi sono 5 ulteriori giorni per provvedere all'invio senza sanzioni.
In proposito leggi: Certificazione Unica 2023: annullamento e sostituzione nei termini.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 14392 del 17 gennaio 2023, le Entrate hanno approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 che i sostituti d’imposta devono utilizzare in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.
Vediamo le modalità di presentazione e le sanzioni nel caso in cui non si adempia entro il 16 marzo.
Certificazione Unica 2023: modalità di presentazione
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato.
La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica immediatamente dopo l’invio.
Nel dettaglio, un messaggio conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
Certificazione Unica 2023: le sanzioni per omessa dichiarazione
Il sostituto d'imposta entro il 16 marzo deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).
Entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Sarà possibile effettuare, senza sanzioni, fino al 21 marzo, correzioni alle CU inviate nei termini.
Nel caso in cui si ommettesse di inviare la CU 2023 oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.