• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2023: sanzioni per omessa presentazione

    E' scaduto 16 marzo il termine per l'invio della CU 2023 e entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme.

    In caso di annullamento e sostituzione nei termini vi sono 5 ulteriori giorni per provvedere all'invio senza sanzioni.

    In proposito leggi: Certificazione Unica 2023: annullamento e sostituzione nei termini.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 14392 del 17 gennaio 2023, le Entrate hanno approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 che i sostituti d’imposta devono utilizzare in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.

    Vediamo le modalità di presentazione e le sanzioni nel caso in cui non si adempia entro il 16 marzo.

    Certificazione Unica 2023: modalità di presentazione 

    La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: 

    • a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; 
    • b) tramite un intermediario abilitato.

    La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

    La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica immediatamente dopo l’invio.

    Nel dettaglio, un messaggio conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. 

    Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

    Certificazione Unica 2023: le sanzioni per omessa dichiarazione

    Il sostituto d'imposta entro il 16 marzo deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

    Entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.

    Sarà possibile effettuare, senza sanzioni, fino al 21 marzo, correzioni alle CU inviate nei termini.

    Nel caso in cui si ommettesse di inviare la CU 2023 oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:

    • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
    • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    PMI e startup innovative: agevolazioni con domande entro il 13.04

    Viene pubblicato il Decreto attuativo MIMIT del 3 marzo con termini e modalità per richiedere le agevolazioni previste per PMI e Start up innovative selezionate dal Bando Eurostars 3 CoD4.

    Di seguito i dettagli per presentare le domande entro il 13 aprile prossimo

    PMI e startup innovative: agevolazioni dal Bando Eurostars 3 CoD3

    Ricordiamo che, con decreto del 19 settembre 2022 il MIMIT destina 7ML di euro al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando "Eurostars 3 CoD 3" nell'ambito della iniziativa europea Innovative SMEs

    Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: 

    a) le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative come definite all’art. 1, comma 1; 

    b) gli Organismi di ricerca, come definiti all’art. 1, comma 1, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punti a); c) le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a). 

    In caso di coinvolgimento di più soggetti tra quelli indicati i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

    Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione, che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. 

    In particolare, il contratto deve prevedere:

    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; 

    b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

    c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1 lettere a) e c), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; 

    d) gli obblighi e gli impegni delle parti.

    Agevolazioni dal Bando Eurostars 3 CoD3: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi: 

    a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

    b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore; 

    c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 

    d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto

    e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

    Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25, dall’articolo 25-bis, dall’articolo 25-quater e dall’articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 

    a) 50% per i costi inerenti le attività di ricerca industriale; 

    b) 25% per i costi inerenti le attività di sviluppo sperimentale; fino a un massimo di euro 500.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

    Agevolazioni PMI e start up dal Bando Eurostars 3 CoD3: le domande

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie, i soggetti proponenti, partecipanti al bando “Eurostars 3 CoD 4” lanciato nell'ambito dell’iniziativa Europea Innovative SMEs, sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1,  unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2 in via esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Scarica qui l'allegato 1 per la domanda

    Scarica qui l'allegato 2 con l'elenco dei documenti da allegare

    Per tutti gli altri dettagli visita la sezione apposita del sito istituzionale del MIMIT.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Fondo Tematico Turismo: domande di agevolazioni dal 15.03

    Con Avviso del 10 marzo il Ministero del Turismo specifica termini e modalità per presentare le domande di agevolazioni per le imprese turistiche nel contesto del Fondo Tematico Turismo Sostenibile.

    La misura di cui si tratta è parte del “Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia” di cui all’articolo 8 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzato, tra l’altro, all'attuazione della linea progettuale “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”).

    Leggi anche Fondo dei Fondi BEI: agevolazioni per il Turismo.

    In particolare, l'Avviso è volto a rendere noti:

    • l’identità e i riferimenti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo; 
    • le modalità e i termini di presentazione delle richieste di supporto finanziario; 
    • l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere su tali risorse finanziarie.

    Fondo Tematico Turismo: cosa riguarda

    Beneficiari delle risorse del fondo sono:

    • imprese turistiche private, 
    • anche operanti su base di concessioni pubbliche 
    • o nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato
    • operanti sull'intero territorio nazionale, 
    • con accesso a molteplici prodotti finanziari quali:
      • equity
      • strumenti di quasi-equity
      • finanziamenti a medio/lungo termine.

    I finanziamenti saranno diretti a sostenere interventi di:

    • costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture turistiche, 
    • nonché a promuovere la transizione verde e digitale del settore, come progetti di:
      • digitalizzazione ed interventi di incentivazione alla mobilità sostenibile legata al turismo.

    Fondo Tematico Turismo: domande di agevolazioni dal 15.03

    Ai sensi dell'art 3 dell'avviso in oggetto, a partire dal 15 marzo 2023, le richieste di finanziamento, complete di:

    • una descrizione dell’investimento e/o progetto 
    • e di una indicazione di fabbisogno finanziario,
    • nonché di ogni altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli Intermediari.

    Finanziari, possono essere presentate on line agli Intermediari Finanziari medesimi, tramite seguenti indirizzi web: 

    Collegandosi ai siti web di cui al precedente punto, è possibile reperire tutte le informazioni utili per presentare le richieste di supporto finanziario, e compilare i moduli di presentazione delle medesime.

    Viene specificato che le richieste di supporto finanziario sono valutate tramite istruttoria creditizia e finanziaria dagli Intermediari Finanziari secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6 dell’Avviso del Ministero del turismo, prot. n. 19700/22 del 29 dicembre 2022. 

    Non si prevede la creazione di ordini di graduatoria cronologici e/o di merito, restando l’ammissione al supporto del Fondo Tematico Turismo rimessa alla valutazione degli Intermediari Finanziari 

    La scadenza temporale di presentazione delle proposte progettuali è il 30 giugno 2025, salvo completo assorbimento delle risorse del Fondo Tematico Turismo antecedente a tale data, di cui verrà data opportuna pubblicità. 

    Secondo le modalità esplicitate nei rispettivi siti web, è possibile ricevere chiarimenti dagli Intermediari Finanziari, i quali aggiornano un’apposita sezione dedicata alle risposte alle richieste più frequenti di chiarimenti ad essi pervenute.

    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande

    Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo,  con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

    La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata. 

    In proposito leggi ancheDefinizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.

    In particolare le Dogane:

    Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo

    Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:

    • a partire dal 22 marzo 2023, 
    • esclusivamente in via telematica, 
    • accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
    • l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE. 

    Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane

    Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti. 

    Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. 

    In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

    E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni

    In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento

    Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.

    Vediamo il caso di specie

    Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali

    Il commercialista:

    • veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
    • dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.

    Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

    Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.

    Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali

    L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:

    1. malattia grave, 
    2. infortunio 
    3. o intervento chirurgico, 

    nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:

    • il comma 929 stabilisce che:
      • in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, 
      • oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, 
      • che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, 
      • nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
      • da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
    • il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”, 
    • il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

    Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:

    • “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
    • sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.

    L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.

    Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

    In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.

    Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.

    Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

    Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio

    La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:

    • giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
    • sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
    • data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
    • data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).

    Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:

    • termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
    • periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
    • termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.

    Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione. 

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.

    Allegati:
  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane

    Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS. 

    Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. 

    Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa). 

    Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina. 

    Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti: 

    • gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): 
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00. 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate; 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori: 
      • i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ; 
      • il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

    Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

    Allegati:
  • Regimi Contabili

    Forfettari: responsabilità per omessa ritenuta per errore

    Con Risposta a interpello n 245 dell'8 marzo l'Agenzia chiarisce che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per errore.

    In particolare, l'istante sostituto d'imposta fa presente che:

    • si avvale delle prestazioni professionali di un collaboratore lavoratore autonomo per attività di presentatore di servizi,
    • il collaboratore in questione ha dichiarato sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. n. 190/2014 (le cui soglie sono recentemente state modificate dalla legge di bilancio 2023, in proposito leggi: Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro)
    • conseguentemente le prestazioni rese sono state fatturate:
      • senza esposizione dell'IVA 
      • e liquidate senza applicazione della ritenuta d'acconto.

    A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento del plafond di euro 65.000 annuo di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2021 e ­successivamente ha emesso: 

    • per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l'IVA nel 2022 (ex art. 26 comma 1 DPR 633/1972); 
    • per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d'acconto)

    Tutto ciò premesso, l'istante chiede nella sua funzione di sostituto d'imposta ­ «quale comportamento adottare in relazione alla ritenuta d'acconto non operata sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022».

    Le Entrate ricordano che il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

    A tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

    Nel caso di specie, per  stessa  ammissione dell'istante, «il collaboratore (…) ha dichiarato (…), sia nel 2021 che nel 2022, di avvalersi del regime forfetario istituito con L. n. 190/2014», ritenendo erroneamente di possedere i requisiti per  l'applicazione del regime  forfetario;  conseguentemente, ha  emesso fatture senza esercitare la rivalsa dell'IVA e senza esposizione della ritenuta d'acconto e l'istante, a sua volta, ha corrisposto i compensi maturati dal collaboratore nei periodi d'imposta 2021 e senza applicare la ritenuta d'acconto.

    Secondo quanto dichiarato, l'istante sostituto è venuto a conoscenza dell'errata applicazione del regime forfetario per il 2021 e 2022 solo nel mese di novembre 2022. 

    Le Entrate ricordano che, con le risposte ad interpelli n. 499 e 500, pubblicate il 26 novembre 2019 è stato chiarito che è possibile rimediare all'indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità: ­ 

    1. emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento al fine di integrare le fatture originarie con l'IVA di rivalsa (da versare all'erario) e indicare la ritenuta d'acconto; ­ 
    2.  emettendo e  trasmettendo  al committente delle  note di variazione  in diminuzione a storno delle fatture originarie  ed  emettendo  nuove  fatture,  in sostituzione delle precedenti,  al  fine di addebitare l'IVA di rivalsa (da versare all'erario) ed indicare la ritenuta d'acconto.

    Tutto ciò premesso si ritiene che l'istante/sostituto non debba eseguire il versamento delle ritenute d'acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo (laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all'Agenzia delle entrate). 

    Con  riguardo ai  compensi  fatturati  nel  2021 e  nel  2022 in  regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di  credito  a  storno delle  predette  fatture,  e riemesso fatture in  regime  ordinario  (con esposizione di IVA e ritenuta d'acconto), si è dell'avviso che l'istante/sostituto debba operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché  rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti. 

    In merito alle  sanzioni, viene chiarito che, ferme restando quelle applicabili al collaboratore/sostituito per l'errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell'IVA dovuta,  si ritiene che il medesimo sia, altresì, responsabile delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all'errata richiesta di disapplicazione delle medesime

    La responsabilità del collaboratore/sostituito non può essere esclusa essendo responsabile ­per effetto dell'errata dichiarazione rilasciata ­della violazione in cui è incorso l'istante/sostituto, rispetto al quale, invece, sembra potersi applicare quanto disposto dall'articolo  6  del  d.lgs.  n.  472  del  1997 secondo  cui

    •  «1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. […]». 

    Concludendo le entrate a tal proposito ricordano che con la circolare 10 luglio 1998,  n. 180/E, è stato chiarito che, (…), l'art. 6, comma 1, esclude la responsabilità quando l'errore non è determinato da colpa. Il fattore discriminante è quindi costituito dalla causa dell'errore medesimo. Se esso dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità, ma se il trasgressore ha osservato la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l'errore in cui è incorso esclude la colpa richiesta dal precedente articolo 5. 

    Per contro ­si ribadisce ­l'errore evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, quella cioè che si può ragionevolmente pretendere dal soggetto agente, non influisce sulla punibilità. 

    Nel caso specifico, dunque, laddove effettivamente l'istante/sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il  collaboratore/sostituito era privo dei requisiti peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione ­ per applicare il regime in parola lo stesso può ritenersi non responsabile delle ''violazioni'' innanzi descritte (omessa  o  tardiva  esecuzione  e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.

    Allegati:
  • Operazioni Straordinarie

    Operazioni straordinarie transfrontaliere: recepita Direttiva UE

    Pubblicato in GU n. 56 del 7 marzo il DLgs n. 19 del 2 marzo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda:

    • le trasformazioni, 
    • le fusioni 
    • le scissioni 

    transfrontaliere.

    Si sottolinea che le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha  pubblicato il progetto.

    Ai sensi dell'art.2 le disposizione del decreto si applicano: 

    a) alle  operazioni  transfrontaliere riguardanti  una  o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la  sede  sociale  o  l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
    b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale nè l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla  legge applicabile  a ciascuna  delle  società  di  altro  Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

    c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  e  alle  operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31  maggio  1995,  n. 218;
     d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o  da  cui risultano, enti non societari, in quanto  compatibile, nel  rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995. 

    Tra le novità del DLgs n 19/2023 diamo evidenza a:

    • le norme che comportano modifiche e integrazioni al codice civile contenute all’art. 51 concernenti la disciplina del trasferimento della sede sociale all’estero e l’introduzione della nuova fattispecie di scissione mediante scorporo. Si specifica che, le società intenzionate a trasferire la propria sede all’estero dovranno trasformarsi in enti soggetti alla legge dello Stato estero di destinazione prescelto, adottando uno delle tipologie sociali ivi previsti (art 6 e seguenti del decreto in oggetto); 
    • si attribuisce ai soci della società italiana in trasformazione che non abbiano concorso all’approvazione del progetto di trasformazione il diritto di recesso, da esercitare nei termini e con le modalità specificamente previsti,
    • si introducono con alcune integrazioni delle norme codicistiche in materia di scissione, novità con la fattispecie della scissione mediante scorporo, ossia l’operazione con la quale una società assegna una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni non già ai suoi soci, bensì a se stessa, proseguendo la sua attività. Ciò costituisce un’alternativa, rispetto al conferimento, per le società che vogliano trasferire attività e passività ad altre società (art. 51 comma 3 lett. a), a condizione che queste ultime siano di nuova costituzione; la scissione mediante scorporo non è consentita laddove le società beneficiarie siano soggetti preesistenti.

    Per tutti i dettagli sulle novità introdotte si rimanda alla lettura integrale del testo del DLgs n 19/2023

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  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Liquidazione compenso CTU: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 21 dell'8 marzo, il Consiglio dell’Ordine si esprime in tema di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002, sia stata rigettata. 

    Il Consiglio, al fine di rispondere al quesito preliminarmente chiarisce aspetti del procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. 

    L’art. 71 DPR n. 115/2002 prevede che

    •  <… le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 > (comma 1) 
    • e < La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato > (comma 2). 

    Pertanto, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali ossia dal deposito della relazione finale. 

    Viene sottolineato che, il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso

    Infatti, l'art. 2966 c.c. dispone che: nel caso di specie, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata. 

    Viene sottolineato che, la circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002.

    La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto al Consiglio, che: “In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).

    Alla luce di tutto ciò, deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Polizza vita residente estero: perimetro per l’imposta sostitutiva

    Con Risposta a interpello n. 246 dell'8 marzo l'Agenzia replica a dubbi in merito alla imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

    In particolare, viene chiarito sinteticamente che la sottoscrizione di polizza assicurativa sulla vita che non abbia carattere previdenziale è esclusa dal regime di favore (di cui all'articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), vediamo il perchè.

    L'Istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24­ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti.

    Egli percepisce una rendita ''vitalizia'' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. 

    Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato»

    Ciò premesso, chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24­ter  del TUIR  riservato alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di  fonte estera.

    Le Entrate specificano che, come chiarito con la circolare n.  21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti  all'estero (secondo  i  criteri  di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24­ ter.

    In sostanza, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in  Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

    In particolare, in base all'articolo  49, comma  2,  lett.  a) del  TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»

    Al riguardo, con la circolare n. 21/E del 2020 è stato specificato che: ­    

    • il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia; 
    • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento  pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); ­  
    • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

    In applicazione dei predetti principi, con la risposta  ad  interpello  n.  462  pubblicata  il  7  luglio 2021 è  stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in  Italia, erogate da  un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte  in forma di capitale o rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 

    Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a  favore dell'Istante non  richiedono il raggiungimento di  alcun  requisito anagrafico  pensionistico.  

    In particolare,  come  chiarito  con  la  documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'Istante a fronte di un contratto di  assicurazione sulla vita,  stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente. 

    La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l'Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24­ter del TUIR 

    Allegati: