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Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale
Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale.
Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
L'Istante fa presente che, in base alla certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli 2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''».
Ciò premesso, il Consorzio chiede se le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.
Le Entrate innanzitutto ricordano che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CTS sono ETS «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità».
L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che:
- Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Pertanto, in base alla predetta disposizione possono assumere la qualifica di impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.
Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .
Ne consegue che, nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS.
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Superbonus: chiarimenti su spettanza per case antisismiche
Con Risoluzione n 77 del 15 dicembre le Entrate le Entrate rispondono alle richieste di chiarimenti ricevute da numerosi contribuenti sul superbonus nel caso di case antisismiche.
Viene di fatto accordato il Superbonus per l’acquisto di case antisismiche entro il 31 dicembre 2022 se, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022” sia stata emessa la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare
Condizione necessaria è anche che sia espressamente indicato che l’impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura.
Case antisismiche e superbonus: chierimenti delle Entrate
Il dubbio interpretativo proposto dagli istanti riguarda la verifica del rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del Superbonus abbia versato «acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta» e, nello specifico, se con la locuzione «credito maturato», si debba intendere che tale condizione si verifichi solo a seguito dell’invio della prevista comunicazione di esercizio dell’opzione, non essendo sufficiente, alla sottoscrizione del preliminare di acquisto, il pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello “sconto” ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Le Entrate innanzitutto ricordano che, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Perciò è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine previsto.
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che gli acquirenti potranno fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.
Ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio:
- in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’acquirente può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura);
- in alternativa, gli acquirenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
A seguito della modifica apportata al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è possibile fruire del Superbonus anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, qualora alla suddetta data del 30 giugno 2022:
- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio;
- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
Si ritiene che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
In merito al dubbio interpretativo proposto le entrate sottolineano che, come ribadito nella citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 5.1.1), in applicazione dei principi generali in materia di tassazione dei redditi, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gliesercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
In caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Alla predetta data, pertanto, le spese si intendono sostenute per l’acquirente/beneficiario in capo al quale matura il diritto alla corrispondente detrazione.
A fronte dello “sconto” praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della predetta Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Pertanto, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio il sostenimento delle spese in capo all’acquirente/beneficiario della detrazione che, in caso di “sconto in fattura” coincide con l’emissione della stessa, è possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Per l’impresa/cessionario l’utilizzazione del credito in relazione alle suddette fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla trasmissione della prevista Comunicazione dei dati riferiti alla cessione in questione all’Agenzia delle entrate, da effettuare nel termine attualmente previsto del 16 marzo 2023.
Resta inteso che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il corrispondente diritto all’utilizzazione del credito in capo all’impresa sono subordinati al rispetto delle condizioni della stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.
Infine si precisa che l’ulteriore previsione normativa secondo cui l'immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi entro il 31 dicembre 2022 – non sia ancora accatastato alla predetta data del 30 giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovi in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più completato ma la destinazione d'uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.
Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della detrazione in commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
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Piattaforma integrata Commercialisti: attiva dal 2023 e gratuita per gli iscritti all’Albo
Con un Comunicato del 14 dicembre il CNDCEC informa della Piattaforma Integrata dei Commercialsiti
In particolare, il Presidente De Nuccio, nel corso dell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma in data 13.12 ha annunciato lo scopo della piattaforma per:
“Rendere i commercialisti protagonisti dei cambiamenti generati dall’innovazione tecnologica e delle novità normative che impattano direttamente sull’attività degli iscritti, rafforzandone allo stesso tempo il senso di appartenenza alla categoria attraverso l’offerta di servizi che abbiano benefici concreti sull’attività quotidiana”.
L’idea di fondo è che i dati inseriti dai singoli commercialisti rappresentino un patrimonio a cui il mondo finanziario potrà accedere dietro pagamento nell’ottica di integrazione dei dati.
Piattaforma integrata Commercialisti: che cos'è
Nello specifico, il progetto riguarda la realizzazione di una piattaforma integrata dei commercialisti, coordinata dal Consiglio nazionale, che dovrà gestire tutti i flussi informativi sia interni sia esterni alla categoria, garantendo agli Ordini territoriali e agli iscritti di far fronte a diversi adempimenti.
La piattaforma da realizzare nel corso del 2023, verrà offerta gratuitamente solo agli iscritti all’Albo.
Il Consiglio ha già avviato un bando per la selezione di un project manager, una volta scritto il progetto e dettato il capitolato tecnico si potrà dare avvio al bando per la selezione di chi realizzerà la piattaforma.
Per quanto riguarda i flussi comunicativi con l’esterno, l’idea del Consiglio nazionale è anche quella di sfruttare a proprio vantaggio l’intenzione degli istituti di credito di integrare gli aspetti di rilevazione finanziaria dei propri correntisti con quelli economici.
Piattaforma integrata Commercialisti: a cosa servirà
De Nuccio ha esposto le funzioni della piattaforma, tra le altre, essa consentirà di creare una banca dati unica a livello nazionale per assicurare una azione disciplinare uniforme negli Ordini locali della categoria.
Attualmente, gli stessi comportamenti sono sanzionati in maniera diversa dai Consigli di disciplina.
La piattaforma darà una prassi uniforme in modo da eliminare le disparità di trattamento.
La piattaforma rappresenterà una centrale acquisti sul modello della società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere utilizzata dagli iscritti ai fini di acquisti centralizzati a costi minori grazie al conseguimento di economie di scala.
Il Consiglio nazionale, negozierebbe il prezzo di beni e servizi sfruttando il potere d’acquisto di un ente che rappresenta 120 mila iscritti per ottenere condizioni di maggior favore.
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Fondi ISMEA per giovani agricoltori per acquisto terreni: domande dal 19 dicembre
Con comunicato ISMEA informa dell'apertura dalle ore 12.00 del 19 dicembre del Portale Generazione Terra per la presentazione delle domande per richiedere fondi per acquisto di terreni al fine di ampliare la propria azienda agricola.
Si specifica che Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
Vediamo i dettagli della misura.
Generazione Terra: richiedi i fondi per acquisto terreni agricoli
La misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola.
Generazione Terra si rivolge a:
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
- a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
Generazione Terra: gli importi del finanziamento per acquisto terreni agricoli
L'acquisto di terreni agricoli è finanziato con intervento massimo di:
- 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
- 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.
Si specifica che la durata del finanziamento, di massimo 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento, prevede:
- tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
- 50% degli oneri notarili;
- 500 euro rimborso spese istruttoria.
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
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Investimenti innovativi agricoltura: pubblicato l’elenco degli ammessi con gli importi
Con DD MIMIT del 14 dicembre si pubblica l'elenco delle imprese agricole aventi diritto al contributi per gli investimenti innovativi in agricoltura.
Attenzione, l'elenco è incluso nel decreto nell'Allegato A recante nominativi e importi delle agevolazioni concesse.
In particolare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche del Ministero dello sviluppo economico con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto”.
Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti non comprese nell’elenco allegato al presente decreto, saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Con Decreto direttoriale del 23 settembre 2022 il MISE pubblica l'elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi che hanno presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022.
Vediamo i dettagli
Fondo investimenti innovativi agricoltura: presentazione delle domande e richieste erogazione
Il MISE informava che fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022:
- le micro, piccole e medie imprese agricole
- potevano richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi
- relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Il Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022 contiene le modalità di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione 5 milioni di euro.
Gli incentivi sano concessi:
- nella forma di contributo a fondo perduto
- per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali,
- che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:
- le modalità di invio della domanda di contributo, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:
- le modalità di richieste di erogazione del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023
Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021 recante le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto:
- nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
- ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Fondo investimenti innovativi agricoltura: i beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Fondo investimenti innovativi imprese agricole: le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
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Credito d’imposta trasporto passeggeri navi minori: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 78 del 16 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125)
In particolare, l’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.
Nella risoluzione, come d'abitudine sono riportate le seguenti istruzioni operative:
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
E' bene ricordare infine che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici
Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.
Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:- le modalità di accesso ai dati aggregati,
- la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
- l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia,
- la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
- la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.
Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- n. 115304 del 6 maggio 2019,
- n. 1432437 del 23 dicembre 2019,
- n. 329676 del 16 ottobre 2020
- e n. 249936 del 30 settembre 2021.
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Allegati: -
Crisi di impresa: pubblicata la guida di Assonime
In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.
Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.
A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:
- la salvaguardia del valore delle imprese,
- un'efficiente tutela dei creditori
- il sistema economico nel suo complesso.
La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:
- i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;
- i diversi stadi di difficoltà dell'impresa;
- gli strumenti per la prevenzione della crisi;
- gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa;
- gli strumenti per la liquidazione;
- la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
- profili processuali.
Strumenti di prevenzione della crisi
Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma.
Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare:
- il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione;
- la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi;
- i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.
Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:
- di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool
- promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.
Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità
Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza .
Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza
- dell’imprenditore commerciale,
- dell’imprenditore agricolo,
- della piccola impresa,
- del professionista e del consumatore,
attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)
Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,
Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.
Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.
Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.
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Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l'attestazione SOA, ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l'art 10 bis, la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.
Attestazione SOA: che cos'è
L’Attestazione SOA è:
- la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori,
- ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023
L’articolo 10-bis prevede che:
- nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro,
- e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020,
- le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:
- ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
- l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata:
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Superbonus: attestazione SOA quando non si applica
L'attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
- ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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Enti trasmigrati al RUNTS con silenzio assenso: chiarimenti
Con la Nota n 18665 del 2 dicembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla richiesta relativa ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi i termini procedimentali di 180 giorni (di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo) senza alcun provvedimento espresso o interlocuzione con il RUNTS. Il Ministero chiarisce che per tali enti trasmigrati vale il silenzio assenso.
Tuttavia, si conferma l'onere per gli enti di aggiornare le informazioni e depositare la documentazione necessaria, in mancanza, saranno soggetti a diffida ed eventuale cancellazione dal Runts.
Si precisa che spetta al notaio presentare al Runts i documenti, quali lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e l'attestazione notarile sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi.
La nota risponde ad una vicenda di enti trasmigrati, Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) provenienti dai previgenti elenchi territoriali e iscritte anche nei Registri persone giuridiche presso le Regioni/Prefetture ai sensi del Dpr 361/2000, per i quali siano decorsi i termini procedimentali previsti per l'accesso al Runts, senza che sia intervenuto un provvedimento espresso.
Nella nota in oggetto il Ministero precisa che, in considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, ha concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso.
Tale modalità comporta tuttavia l'adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall'onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria.
A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell'istruttoria, ha raccomandato che quest'ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l'iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all'iscrizione, per completare dati e documenti mancanti.
Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di in ottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Nel caso in cui enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso, come nel caso di specie, il Ministero specifica:
- da un lato la necessità che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione.
- dall'altro lato, che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio.
In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
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