-
Superbonus territori colpiti dal sisma: chiarimenti ADE
Con la Risoluzione n 66 del 13 novembre le Entrate chiariscono il perimetro degli interventi agevolati con il superbonus effettuati nei territori colpiti da eventi sismici.
L'Istante è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unità immobiliare, a destinazione abitativa, che a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 è stata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità»; «il suddetto immobile non è prima casa […] e ad oggi […] è tutt'ora inagibile»; «non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto dalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concreta possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, né l'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»; «le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato, comunicazione a mezzo PEC contenente ''dichiarazione di rinuncia al contributo in favore del Superbonus Sisma bonus 110%''»; «è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei danni causati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classe sismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricato d'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8 ter e 4 quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. Superbonus) con l'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8 ter, a determinate condizioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche se la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 è intestata al coniuge.Superbonus territori colpiti dal sisma: chiarimenti ADE
La Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti sull’applicazione del Superbonus al 110% nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, con particolare riferimento al regime previsto dall’articolo 119, comma 8-ter del decreto Rilancio (DL 34/2020).
La risposta dell’Amministrazione finanziaria affronta una serie di questioni pratiche molto rilevanti per contribuenti e professionisti:
- la fruizione dell’aliquota maggiorata fino al 31 dicembre 2025,
- la rinuncia ai contributi di ricostruzione
- e la validità della CILAS intestata al coniuge.
Il comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede che: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione… spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.”
Questa disciplina si applica solo se:
- l’immobile si trova in un comune incluso in uno degli stati di emergenza dichiarati;
- esiste un nesso causale tra danno e sisma, accertato tramite scheda AeDES o documento analogo (esito B, C o E);
- gli interventi rientrano fra quelli ammessi al Superbonus.
Un primo chiarimento utile della Risoluzione è che la natura dell’immobile (prima casa o meno) non incide sulla spettanza dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elementi forniti dall’istante, conferma che: l’agevolazione del 110% fino al 31 dicembre 2025 è applicabile nel caso in esame.
Viene infatti soddisfatto il requisito fondamentale: la scheda AeDES esito C certifica la diretta connessione tra il sisma e il danno all’immobile, condizione necessaria per l’applicazione del comma 8-ter.
L’Agenzia richiama inoltre la precedente Risoluzione 8/E del 2022, ricordando che il Superbonus sisma-esteso si applica esclusivamente agli edifici che hanno effettivamente subito danni derivanti dall’evento.
L’Agenzia chiarisce relativamente alla rinuncia che:La rinuncia ai contributi rileva solo se si vuole accedere all’aumento del 50% del massimale di spesa previsto dal comma 4-ter.
Nel caso trattato, invece, l’istante sta semplicemente richiedendo l’applicazione dell’aliquota del 110% fino al 2025, quindi:
- la rinuncia non è necessaria.
- l’agevolazione spetta anche se i contributi non sono mai stati richiesti o non sono spettanti.
Il secondo quesito riguarda l’intestazione della CILAS, l’Agenzia applica al Superbonus il principio già chiarito per le ristrutturazioni edilizie dall’art. 16-bis TUIR (circolare 17/E/2023):
La detrazione spetta anche quando le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che sostiene la spesa.
Questo vale anche per il Superbonus, a condizione che:
- il familiare convivente partecipi alla spesa;
- la convivenza esista alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese.
Pertanto: l’istante può portare in detrazione le spese anche se la CILAS è intestata al coniuge, l’istante può beneficiare del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 119, pertanto la detrazione spetta anche se la CILAS è intestata al coniuge.
-
Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 ancora in corsa per la sua approvazione defiitiva contiene tra le norme, l'articolo 31 rubricato Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
Vediamo il suo contenuto e le novità per le secietà interessate.
Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
L’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.
Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta (c.d. floor fiscale).
La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) al fine di precisare che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.
Si attende la norma definitiva e la sua entrata in vigore.
-
Contributi nautica da diporto sostenibile: elenco definitivo e istanze di erogazione
Con il Decreto direttoriale del 12 novembre viene pubblicato l'allegato A con l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo per la nautica dadiporto sostenibile. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto occorre inviare istanza di erogazione del contributo concesso, come da allegato A, e di seguito si riportano le istruzioni.
Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.
In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, peer la sostituzione di motori nautici endotermici con motori elettrici e prevedono un importo concedibile:
- fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e
- fino a 50.000 euro nel caso di impresa.
Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.
Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:
- a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
- b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
- c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:
- a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
- legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:
- a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
- b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
- c) di tipo “POD” di propulsione.
I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:
- a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
- b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
- c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia
Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto
L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
- b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
- i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
- ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:
- a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
- b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del
regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre
Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero
Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:
- a) i dati anagrafici;
- b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
- c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
- d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
Contributo nautica dadiporto: entro 180 giorni la domande di erogazione
Ai sensi dell'art 4 del Dd 12 novembre i beneficiari dei contributi sono tenuti a:
Allegati:
a) presentare, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 5, del decreto direttoriale;
b) riportare in ogni fattura la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. La predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica;
c) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità;
d) conservare e rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, la documentazione relativa al contributo per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore;
f) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo. -
Accordi per l’innovazione: le domande di incentivo dal 14 gennaio
Viene pubblicato un avviso in GU n 263 del 12 novembre con le date per le domande per gli incentivi alle imprese in favore di interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito di accordi stipulati dalle imprese con il Ministero e con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, come stabilite con il DD MIMIT 27 ottobre per gli accordi di innovazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) i Centri di ricerca;
c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a).Vediamo le regole per presentare le domande dal 2026.
Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: regole per le domande
Il Decreto 4 settembre 2025, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l’intervento pubblico realizzato attraverso gli Accordi per l’innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali, ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal decreto 31 dicembre 2021.
Gli Accordi, di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Per la concessione delle agevolazioni sono rese disponibili risorse complessivamente pari a euro 731.000.000,00 (settecentotrentunomilioni/00), di cui:a) euro 530.000.000,00 (cinquecentotrentamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2;
b) euro 201.000.000,00 (duecentounomilioni/00) a valere sulle economie del Piano sviluppo e coesione MIMIT 2014-2020, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3.
Nell’ambito della medesima dotazione finanziaria, alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 sono concedibili risorse finanziarie fino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).
Le risorse finanziarie possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori delle regioni del mezzogiorno.
La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni è effettuata nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 – Fondo per la crescita sostenibile, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, e della contabilità speciale n. 1726 – Interventi Aree Depresse, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse indicate al comma 3, lettera b).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: domande dal 14 gennaio
Il decreto 27 ottobre ha stbilito che ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1a, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 del decreto, ovvero secondo lo schema di cui all’allegato n. 1b, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 del decreto. La domanda di agevolazione deve essere presentata unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.
La domanda e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, a partire dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2026 e sino alle ore 18:00 del 18 febbraio 2026 utilizzando esclusivamente la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.itA seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza
pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico”, previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.
Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del l decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti
universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3 al decreto. -
Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Con la Risposta a interpello n 290 del 12 novembre 2025 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius.
L’istanza trae origine dal caso di una contribuente fiscalmente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-americano residente negli Stati Uniti da oltre quarant’anni, deceduto nel 2021.
Nel patrimonio ereditario, completamente situato negli USA e già assoggettato a un’imposta di successione statale dell’1%, rientrava anche un “conto pensionistico individuale volontario” (Individual Retirement Account, IRA), ossia un fondo pensione statunitense alimentato dal de cuius con versamenti volontari.Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Alla morte del titolare, nel 2024, l’erede italiana ha ricevuto la liquidazione totale del fondo, sul cui importo è stata applicata negli Stati Uniti una ritenuta fiscale del 10%, certificata dalla società di gestione del fondo con modello 1042-S con codice “15”, relativo a “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi”.
L’istante chiedeva di sapere se la somma percepita dovesse essere considerata:
- reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 45 del TUIR, e quindi tassabile con imposta sostitutiva del 26% soltanto sull’eventuale plusvalenza maturata dopo l’apertura della successione (ipotesi nella quale, essendosi ridotto il valore del fondo, non vi sarebbe alcun reddito imponibile); oppure
- reddito da pensione del de cuius, assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR, e dunque da assoggettare in capo all’erede a tassazione separata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico.
Inoltre, in caso di tassazione come “pensione”, la contribuente domandava chiarimenti su due punti pratici:
- se la base imponibile dovesse essere calcolata sull’importo lordo o al netto dei contributi versati dal defunto;
- se si potesse scomputare la ritenuta già subita negli Stati Uniti, per evitare una doppia imposizione.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa nazionale e le convenzioni internazionali, ha fornito una risposta articolata e motivata, che di fatto disconosce la tesi del contribuente.
In primo luogo, l’Amministrazione ha stabilito che le somme ricevute dall’erede rappresentano redditi di pensione e non redditi di capitale.
Secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, rientrano infatti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, comprendendo anche le indennità una tantum derivanti dalla capitalizzazione di trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi obbligatori o volontari.L’Agenzia ha ribadito che tale interpretazione si estende pure ai fondi pensione esteri alimentati da contributi personali, i quali – pur non rientrando nella disciplina della previdenza complementare italiana (D.Lgs. 252/2005) – generano, in caso di liquidazione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In applicazione dell’art. 7, comma 3, TUIR, la somma percepita dall’erede è soggetta a tassazione separata, con le stesse modalità che si sarebbero applicate se fosse stata corrisposta al titolare originario.
Pertanto, l’importo deve essere dichiarato integralmente al lordo della ritenuta estera, e tassato in Italia come reddito da pensione percepito per successione.Sul piano internazionale, l’Agenzia ha richiamato la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni (Washington, 23 agosto 1999, ratificata con legge n. 20/2009).
Esaminando gli articoli 18 (“Pensioni”) e 22 (“Altri redditi”) del Trattato, l’Agenzia ha concluso che, trattandosi di redditi derivanti da un fondo pensionistico volontario, essi rientrano nell’ambito dell’art. 22, che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario.Di conseguenza:
- le somme devono essere tassate solo in Italia,
- non doveva essere applicata alcuna ritenuta negli USA,
- la contribuente potrà chiedere il rimborso dell’imposta trattenuta negli Stati Uniti e, se necessario, attivare la “procedura amichevole” prevista dall’art. 25 della Convenzione per rimediare alla doppia imposizione
-
Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Assonime ha pubblicato un documento con le proprie Osservazioni e Proposte sul Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" assegnato alla 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede referente il 30 ottobre 2025.
Viene precisato che le considerazioni sono state inviate alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il documento si compone di due diverse sezioni:
- la prima è dedicata all'esame delle possibili criticità derivanti dalle principali norme del DDB che impattano le regole della fiscalità di impresa. Unitamente a questa analisi, si presentano, ove opportuno, anche delle proposte emendative al DDB;
- la seconda, invece, contiene alcune nuove proposte normative sulla fiscalità d'impresa per razionalizzazione e sistematizzazione del quadro normativo fiscale, anche nell'ottica di offrire maggiore attrattività agli investimenti.
Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Il documento reso pubblico sul sito di Assonime è intitolato Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare
e con esso si intende esprimere alcune considerazioni.Il Disegno di legge attua la programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 sul quale Assonime si è già espressa in occasione del tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni datoriali e di categoria a Palazzo Chigi tenutosi il 13 ottobre scorso.
In quella sede, in attesa di conoscere i contenuti della manovra, all’epoca ancora in fase di definizione, Assonime ha posto l’accento sulla necessità e sull’urgenza di riforme strutturali a sostegno della produttività e della competitività: senza un deciso e ineludibile rilancio della produttività che può solo passare attraverso più innovazione, più digitale, più investimenti in capitale umano e in politiche industriali mirate.
Per questa ragione Assonime ritiene opportuno presentare anche alcune specifiche proposte normative che si collocano in perfetta aderenza con la ratio ispiratrice della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 per la costruzione di un sistema fiscale che sia sempre più “attrattivo” per le imprese al fine di stimolare la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, contribuendo a rafforzare in modo “strutturale” il
nostro tessuto economico.Tassazione dei dividendi 2026: il parere di Assonime sulle novità in arrivo
Assonime spiega nel documento che appare necessario sopprimere la norma sulla tassazione dei dividendi dall’attuale DDB o, in subordine, anche tenendo conto delle esperienze seguite negli altri ordinamenti, modificare radicalmente la norma in modo da risolvere o circoscrivere le problematiche evidenziate nello stesso documento, con interventi che, in sintesi, possono riepilogarsi come segue.
Sul piano dell’opportunità:
i. ridurre o differenziare (tra società quotate e non) la percentuale minima di possesso necessaria per escludere l’integrale tassazione;
ii. aggiungere ulteriori criteri alternativi per escludere detta tassazione, quali l’holding period e il valore minimo, in termini assoluti, della partecipazione;
iii. rendere coerente l’aliquota della ritenuta per i dividendi in uscita anche verso soggetti UE/SEE;
iv. al fine di rendere il sistema interno maggiormente coerente con quelli vigenti all’estero, estendere la dividend exemption sul 100 per cento dei dividendi su partecipazioni che rispettino tutti i presupposti previsti dalla norma ovvero in presenza di ulteriori requisiti da definire.
Sul piano tecnico:
v. assicurare la dividend exemption anche per tutte le partecipazioni sopra-soglia detenute indirettamente;
vi. rendere coerente il nuovo regime con la disciplina di tassazione/deduzione delle plus/minusvalenze e quella applicabile ai soggetti IAS-adopter, prevedendo, nel caso, l’applicazione di regimi di realizzo virtuale nel caso di passaggio da un portafoglio
fiscale ad un altro;
vii. estendere la possibilità di fruire della dividend exemption anche a partecipazioni – con gli altri requisiti – non rappresentative del capitale sociale della partecipata.I contenuti sono estrapolati dal documento Assonime consultabile integralmente dal sito, clicca qui
-
Mappe catastali: consultazione gratis per tutti dal 13 novembre
Dal 13 novembre è possibile consultare e scaricare le mappe del territorio italiano direttamente dal proprio pc.
Grazie al nuovo servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale e rivolto a tutti i cittadini.
Il servizio funziona previo accesso con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, e poi è possibile selezionare i fogli di mappa di interesse e il formato desiderato, vediamo come fare.
Mappe catastali: come si consultano
Per utilizzare il nuovo servizio di “Consultazione dei fogli di mappa catastale” basta accedere all’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante
- SPID,
- carta di identità elettronica (CIE),
- carta nazionale dei servizi (CNS).
Ciascun utente può scegliere tra due funzionalità:
- una permette di ottenere i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati, in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento;
- l’altra, invece, consente di ottenere i file immagine degli interi fogli Originali di Impianto della mappa (vale a dire gli esemplari unici disegnati a mano al momento dell’impianto del sistema cartografico catastale) o di un loro estratto, limitato ad alcune particelle di interesse. Il servizio è attivo in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone nelle quali il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
I file vettoriali della mappa possono essere scaricati nei formati CXF, CML, DXF e anche GeoJSON (un formato open di interscambio dei dati geospaziali), con le pertinenti informazioni di metadatazione (in formato TXT).
Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000.
I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato JPG, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato TXT).
L'estratto dell'Originale di Impianto è rilasciato nel formato PDF.
-
Transizione 5.0: altri 742 progetti presentati, il MMIT riepiloga
Il Mimit con il DD 6 novembre ha disposto la chiusura delle domande per la Transizione 5.0.
In data 11 novembre lo stesso Mimit ha reso noto che, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro.
Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.
Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.
La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.
Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.
Transizione 5.0: domande fino al 31 dicembre in caso di nuove risorse
Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.
La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B Legge N 232/2016)
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Transizione 5.0: com’è cambiata dopo la legge di bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 ai commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali.
È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.
-
Prima casa: quando il secondo immobile nello stesso Comune non è ostativo
Con la Ordinanza n 29262/2025 la Cassazione ribadisce che il possesso nello stesso Comune di un secondo immobile non determina necessariamente la perdita della agevolazione prima casa.
Una contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni “prima casa”.
L’Ufficio aveva contestato la decadenza dal beneficio sostenendo che la contribuente, nel rogito di acquisto di un nuovo immobile aveva dichiarato di non possedere altre abitazioni nello stesso Comune, mentre in realtà risultava proprietaria esclusiva di un’altra casa ubicata nel medesimo territorio comunale.Ritenendo la dichiarazione “mendace”, l’Agenzia aveva proceduto alla revoca delle agevolazioni e alla liquidazione di imposte maggiorate e relative sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione, così come la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva ritenuto sufficiente la mera titolarità di altro immobile per configurare la decadenza dal beneficio.
La contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
Ai fini dell’agevolazione ‘prima casa’, la mera proprietà di un altro immobile nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza
Prima casa: quando il secondo immobile nello stesso Comune non è ostativo
La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 1, comma 4, nota II-bis della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato come mendace la dichiarazione di non possedere altri immobili.
Secondo la contribuente, infatti, la Corte di merito non aveva svolto alcuna valutazione sull’idoneità dell’immobile già posseduto alle esigenze abitative familiari, limitandosi a valorizzare la sola esistenza formale di una diversa proprietà.È stata poi dedotta la violazione degli artt. 101, 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. 546/1992, per vizio di extrapetizione: la sentenza d’appello avrebbe introdotto un nuovo fatto (la fruizione dell’agevolazione prima casa per l’immobile preesistente) non dedotto dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio, ampliando indebitamente il thema decidendum.
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati, svolgendo un’approfondita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di agevolazioni “prima casa”.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, nota II-bis, D.P.R. 131/1986, la “dichiarazione mendace” ricorre solo quando il contribuente richieda il beneficio pur mancando le condizioni soggettive o oggettive previste dalla legge.
Pertanto, non ogni erronea dichiarazione comporta automaticamente la decadenza, ma solo quella che dissimula il possesso di un immobile idoneo ad essere utilizzato come abitazione.Richiamando una consolidata giurisprudenza la Corte ribadisce che il requisito dell’“impossidenza di altro immobile” deve essere interpretato in senso relativo, e non assoluto: “Sussiste solo in caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia”.
L’idoneità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di:
- dimensioni e caratteristiche dell’immobile;
- condizioni di abitabilità;
- ubicazione rispetto al luogo di lavoro e alle esigenze familiari;
- disponibilità effettiva o eventuale locazione a terzi.
Ne consegue che il mero possesso di una casa nello stesso Comune non è sufficiente per escludere l’agevolazione se l’immobile risulta inidoneo all’uso abitativo, sia per ragioni oggettive (inabitabilità) che soggettive (inadeguatezza strutturale o funzionale).
La Cassazione ha poi rilevato che la Corte di merito era incorsa in error in procedendo, avendo fondato la decisione su un elemento di fatto (l’asserita fruizione dell’agevolazione “prima casa” per l’immobile già posseduto) non allegato dall’Agenzia né dedotto in giudizio.
Tale condotta viola l’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di decidere nei limiti del thema decidendum fissato dalle parti.Dall’ordinanza emerge con chiarezza il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’agevolazione ‘prima casa’, la mera proprietà di un altro immobile ubicato nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, ove tale immobile non sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente e del suo nucleo familiare. La dichiarazione di impossidenza non può considerarsi mendace se riferita a un immobile inidoneo all’uso abitativo, sotto il profilo soggettivo o oggettivo.”
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso della contribuente; cassato la sentenza impugnata; rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione
-
Accollo fiscale solo con pagamento senza compensazione: l’agenzia chiarisce
Con la Risposta n 291 del 12 novembre le Entrate chiariscono l'accollo del debito d'imposta altrui e il divieto di compensazione (Art. 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997)La ''società promotrice'' istante rappresenta di voler costituire una Rete di Impresa, denominata ''[BETA] Rete Integrata per la Gestione Tributaria e la Compensazione Fiscale'', con l'obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d'imposta tra i partecipanti.
Precisa che il contratto di rete prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturatoAfferma che «intende utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo ''50'' (coobbligazione) per effettuare compensazioni tra soggetti retisti, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente».
Tanto premesso, l'istante chiede se:
1) sia «legittimo e fiscalmente conforme effettuare la compensazione dei crediti tributari tra i retisti, ai sensi del contratto di rete stipulato, utilizzando il codice tributo ''50 coobbligazione'' »;
2) l'«operazione, realizzata sulla base di rapporti contrattuali tra i retisti e la Rete (es. appalto), possa rientrare tra le forme ammesse di gestione condivisa della fiscalità»;
3) tale «pratica non configuri un accollo fiscale (ex art. 8, comma 2, Legge 212/2000) ma piuttosto l'impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti che cooperano sulla base di un contratto di rete con oggetto fiscale»In sintesi le entrate specificano che, la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore, l'operazione è ammessa solo se il pagamento avviene senza compensazione.
Divieto di compensazione: l’agenzia chiarisce
Le Entrate ricordano che l'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) stabilisce che: «È ammesso l'accollo
del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».
In base poi all'articolo 1 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, «1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. (sottolineatura aggiunta, ndr.). […]».
Dalla lettura congiunta delle due norme appena menzionate discende che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della seguente condizione:- il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante.
In tal senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante»
Sul tema la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 aveva già chiarito che la compensazione ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non trova applicazione nell'ambito dell'accollo in quanto la stessa è ammessa soltanto «[…] per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», tant' è vero che « deve negarsi […], in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario».
Ciò con la precisazione che, al verificarsi di tale circostanza (così come previsto al comma 3, dell'articolo 1 del d.l. n. 124 del 2019), «I versamenti
[…] si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. […] [e] si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Giova in ultimo sottolineare come le indicazioni appena richiamate siano in linea con quelle già fornite con la recente risposta a interpello n. 246, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate lo scorso 17 settembre 2025.
A fronte della specifica richiesta di un contribuente il quale domandava se ''il modello operativo'' adottato, in cui il «retista A provvederà a pagare
debiti tributari riferiti al retista B utilizzando crediti fiscali riferibili al retista A», fosse o meno estraneo all'accollo tributario è stato evidenziato come tale modello «[…] prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari (elementi la cui valutazione non è oggetto
del presente interpello, restando al riguardo impregiudicata ogni attività di controllo) configuri un illegittimo accollo fiscale» (sottolineatura aggiunta, ndr.).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che lo schema operativo proposto dall'istante configuri una compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi, la quale, stante la normativa vigente, è vietata.