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Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile
Il Modello IVA/2025 va inviato entro il 30 aprile prossimo pertanto mancano due settimane alla chiusura del termine.
Attezione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Le Dichiarazioni presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Ricordiamo che ai fini della dichiarazione le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio con le regole per l'IVA 2025 anno d'imposta 2024.
Dichiarazione IVA 2025: le regole
In dettaglio l'agenzia delle entrate ha pubblicato: il Modello IVA 2025 e le relative istruzione, per adempiere, in base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, alla presentazione entro il 30 aprile 2025.
Il 28 gennaio viene pubblicato anche il Provvedimento n 21479/2024 con le relative specifiche tecniche per gli invii telematici.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2025: come è composto
In dettaglio con il provvedimento in oggetto sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
- a) Modello IVA/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Come sempre l'agenzia informa del fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
IVA 2025: soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività
d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.Attenzione al fatto che, vi sono particolari istruzioni, per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.).
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati
- ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dichiarazione IVA 2025: alcune delle novità
In merito alle novità del Modello IVA 2025 si segnalano:
- inserimento di campi ad hoc per volontariato e giovani agricoltori,
- rispetto al modello 2024, l'IVA 2025 rinomina il Quadro VM per fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24 elementi identificativi, come disposto dalla legge di bilancio 2024,
- vien rivisitato anche il Quadro VO che nella sezione 1 vede l'introduzione del rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario. Nella sezione 2, è stato invece introdotto il rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che optano per l’applicazione del regime fiscale previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/ 2024.
- aggiornato il quadro VW, con l’arrivo del campo 2 per consentire l’indicazione dei crediti ritrasferiti alla controllante dalle società del gruppo che non rientrano più nella disciplina delle società di comodo.
La Circoalre n 6 di Assonime pubblicata in questi giorni evidenzia che nella dichiarazioni IVA, l’eccedenza d’imposta detraibile, rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3, va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta della sua destinazione.
Dichiarazione IVA 2025: la Circolare n 6 di Assonime
Il 25 marzo Assonime ha pubblicato la Circolare n 6 con commento di tutte le novità di quest'anno e in particolare un commento sul credito IVA.
Viene evidenziato come l’eccedenza d’imposta detraibile (rigo VX2 eventualmente sommata a quella di versamento del rigo VX3) va ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6 per esprimere la scelta di destinazione del credito tra:
- computo in detrazione nell’anno successivo,
- utilizzo in compensazione “orizzontale”,
- richiesta di rimborso
- o cessione al consolidato fiscale.
La stessa Circolare tratta anche delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per indicare il codice attività nel rigo VA2 dalla operatitivà dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025.
Si rimanda alla consultazione della Circolare n 6/2025 per i dettagli, di seguito vediamo le regole per l'IVA 2025.
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Frontalieri svizzeri: il codice tributo per la sostitutiva
Con la Risoluzione n 27 del 10 aprile viene istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri (di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)
Codice tributo per sostitutiva transfrontalieri svizzeri
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”
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Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile
Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.
Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.
In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.
Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
- c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025
La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.
Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.
Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.
La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
- f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026
Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.
Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto.
La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.
La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.
Allegati: -
STP: chiarimenti CNDCEC su incarichi di revisione
Con il Pronto ordini n 22/2025 il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha replicato ad un quesito sulle società tra professionisti ed incarichi di revisione.
L’Ordine di Alessandria chiede di chiarire se un professionista possa operare contemporaneamente attraverso:
- “ 1) Una SRL STP pluripersonale, per lo svolgimento della maggior parte delle attività professionali;
- 2) Una SRL STP unipersonale, che potrebbe eventualmente partecipare alla SRL STP pluripersonale;
- 3) La Partita IVA personale, per lo svolgimento di incarichi non conferibili alla STP (ad es. nomina in Collegi Sindacali)”.
Si chiede inoltre :
- “ 1) Se vi sia un fondamento normativo esplicito che impedisca a una STP unipersonale di assumere incarichi di sindaco o revisore;
- 2) Se il mantenimento della Partita IVA personale sia obbligatorio per poter ricoprire tali incarichi, o se vi siano alternative che consentano di operare esclusivamente tramite la STP unipersonale;
- 3) Se la SRL STP unipersonale possa essere considerata equivalente al professionista persona fisica ai fini dell'assunzione di incarichi professionali personali, oppure se vi siano motivazioni giuridiche per considerarla un soggetto distinto sotto questo profilo”.
Vediamo la sintesi del chiarimento.
STP: chiarimenti per gli incarichi di revisione
Il CNDCEC in via preliminare, osserva che l’art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d’ora in avanti, legge n. 183/2011) dispone che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna specifica eccezione.
La regola declinata nella legge n. 183/2011 viene replicata anche nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 341.
Alla luce della vigente normativa, peraltro, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, va ulteriormente chiarito che qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra avere valenza generale ed essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.
Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un’altra STP alla quale lo
stesso partecipi.
Al primo quesito va fornita risposta negativa.
Per quanto attiene all’assunzione dell’incarico di componente del collegio sindacale o di sindaco unico (che, come è noto, ai sensi dell’art. 2403, comma 2, c.c. può svolgere, unitamente all’attività di vigilanza anche la revisione legale, nei casi individuati dal summenzionato art. 2409-bis, comma 2, c.c.) è doveroso evidenziare come l’intera disciplina dell’organo di controllo presente nell'ordinamento si basi sulla personalità della prestazione e sulle caratteristiche personali del sindaco, componente del collegio sindacale di s.p.a., ovvero sindaco unico di s.r.l., quando nominato. L’incarico di sindaco, in altri termini, è concepito come prerogativa della persona fisica.
Depongono in tal senso molteplici indici normativi: si pensi, a titolo d’esempio, all’art. 2397 c.c. che fa riferimento ai sindaci sempre e unicamente come persone fisiche – anche non iscritte negli albi professionali indicati dal D.M. Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, ma con la qualifica di professori universitari di ruolo.
Del resto, in relazione al conferimento dell’incarico nell’organo di controllo della società l’ordinamento non ripropone previsioni coniate per il conferimento dell’incarico nell’organo di amministrazione della società che, come è noto, può essere attribuito a entità giuridiche, anche di natura societaria, differenti dalle persone fisiche.
Inoltre il legislatore, nelle discipline speciali, ha individuato espressamente ipotesi in cui gli incarichi professionali
possano essere conferiti sia al professionista persona fisica, sia alla STP: si pensi, sempre a titolo esempio, agli incarichi di curatore o di gestore della crisi da sovraindebitamento di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione ai quali, peraltro, sono emerse non poche difficoltà applicative.
In conclusione, in assenza di differenti previsioni, si ritiene che l’incarico di sindaco sia esclusivamente di tipo personale.
Con riferimento all’assunzione dell’incarico di revisore legale da parte della STP, infine, si osserva che nel caso in cui la STP sia iscritta al registro dei revisori legali istituito presso il MEF, l’incarico verrà conferito alla STP.
Nel caso in cui la STP non sia iscritta nel registro dei revisori legali, fermo restando che essendo la revisione legale attività espressamente richiamata dall’art. 1, comma 4, lett. d) e lett. e) del d.lgs. n. 139/2005, recante l’ordinamento della Professione, essa potrà essere ricompresa nell’oggetto sociale della STP, l’esercizio in concreto di tale attività, sarà consentito unicamente ai soci professionisti della STP iscritti anche nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF.
Ciò posto, in questo secondo caso, l’incarico verrà conferito al socio professionista iscritto nel registro dei revisori legali che nel verbale di nomina potrà indicare di assumerlo in quanto socio della STP.
In merito al mantenimento della partita Iva personale del socio professionista, al fine di ricoprire il suddetto incarico si ritiene che lo stesso possa non essere titolare di partita Iva individuale se la propria attività professionale si esaurisce nell’ambito della medesima STP
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Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
Con il Provvedimento n 186368 del 17 aprile le Entrate fissano le regole per i rappresentanti fiscali.
Si dettano regole e modalità per presentare la richiesta e la relativa garanzia.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati.
Con il Provvedimento in oggetto si dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.
La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati.
Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024. Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.
Rappresentante fiscale: i requisiti
Secondo il provvedimento del 17 aprile gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
- non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).
La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Rappresentante fiscale: la garanzia
I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:- a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
- b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
- c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
- d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
- e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.
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Dichiarazione Irap 2025: la correttiva e l’integrativa
Le Entrate hanno pubblicato le regole per la dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024: scarica qui il Modello e le istruzioni.
La Dichiarazione va presentata telematicamente direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato entro il 31 ottobre.
Qualora si provveda prima di tale data e successivamente si voglia provvedere a correggere la dichiarazione si può fare seguendo delle precise istruzioni.
Dichiarazione Irap 2025: la correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, egli deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.Attenzione al fatto che per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La dichiarazione integrativa può essere necessaria in vari casi, uno tra questi è il caso di errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.Dichiarazione Irap 2025: la casella eventi eccezionali per gli aiuti
Nel tipo di dichiarazione infine può essere barrata la casella eventi eccezionali che riguarda chi, essendone legittimato, ha fruito per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
La casella va compilata anche nel caso in cui dette agevolazioni siano fruite successivamente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (ad esempio, sospensione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione). -
IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi
Con Risposta a interpello n 96 dell'11 aprile le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare ad un parco divertimenti per i servizi accessori.
In particolare l'istante riferisce di svolgere l'attività di ''Parco Tematico in forma stabile'' di cui alla Legge n. 337 del 1968.
La società specifica che alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della corte di Giustizia UE hanno generato dei dubbi in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcuni servizi dallo stesso proposti all'interno del parco.
I dubbi in particolare riguardano: il servizio di parcheggio; il noleggio di ombrelloni e cabanas,
IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi
Le Entrate accolgono parzialmente la soluzione dell'istante e specificano quanto segue.
Per l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante ''Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante'', «Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti (n.d.r. enfasi aggiunta), anche se in maniera stabile (…)».
Il decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007, nel fissare «…requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337», all'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce il parco di divertimento come ''complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.''
Chiarito che i pachi divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti, in merito al relativo trattamento IVA, si ricorda che per il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sono soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento gli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti».
Ne consegue che i parchi divertimento beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10 per centro.
Ciò premesso, le entrate chiariscono che per beneficiare della medesima aliquota IVA ridotta, le altre prestazioni rese dalla Società, cioè i servizi di parcheggio e noleggio ombrelloni e cabanas, devono poter essere considerate accessorie a quella principale dalla stessa effettuata.
Per il principio di accessorietà, sancito dalla richiamata disposizione, le operazioni considerate ''accessorie'' rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all'operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo.
A tal fine, viene evidenziato che una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche deve:
- completare, integrare o rendere possibile l'operazione principale;
- essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l'operazione principale (ex multisrisoluzioni 3 ottobre 2008, n. 367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E, 15 luglio 2002, n. 230/E nonché risposta ad interpello 3 giugno 2020, n. 163).
Le Entrate specificano che quanto al servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco, il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono/preferiscono spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto che secondo quanto affermato dal Contribuente sarebbero peraltro assai limitate
Vi sono perplessità in merito al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas, rispetto ai quali si rende necessario operare una distinzione.
Dal sito internet della Società risulta che la stessa è titolare di due parchi divertimento, entrambi localizzati a omissis:
si tratta di ''AlfaX'' parco divertimenti c.d. ''classico''
e ''AlfaY'', aperto a partire dalla metà di giugno, più propriamente un parco acquatico.
Il parco acquatico rientra nella categoria dei parchi divertimento ed è dotato di attrazioni, giochi d'acqua, scivoli, piscine, ecc. in cui possono essere presenti fiumi e lagune artificiali, oltre a servizi ulteriori quali spogliatoi, servizi igienici e punti di ristoro.
Nell'istanza, il Contribuente non precisa in quale parco offre il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas.
Nei parchi acquatici, come AlfaY, le piscine e le attrazioni acquatiche sono parte integrante dell'esperienza di intrattenimento offerta ai visitatori e pertanto l'allestimento di un'area di relax, dotata di un servizio ombrelloni/cabanas, dove peraltro è possibile ripararsi dal sole, costituisce un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort e al benessere dei visitatori.
Per il parco acquatico è dunque ravvisabile il nesso di accessorietà tra l'ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e cabanas mentre tale nesso non può ritenersi verificato per l'altro parco divertimenti di cui l'Istante è titolare.
In conclusione, il requisito dell'accessorietà cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista per l'ingresso al parco divertimenti è ravvisabile:
- per il servizio di parcheggio, a prescindere se sia offerto per l'uno o l'altro parco, o per entrambi;
- per il noleggio di ombrelloni e cabanas offerto nel parco acquatico in AlfaY
Attenzione al fatto che quest'ultimo servizio sarà invece soggetto all'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento se offerto nell'altro parco c.d. classico di cui è titolare l'Istante.
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Prestatori servizi pagamento: chiarimenti su conservazione dati
Con il Principio di Diritto n 2 dell'11 aprile le Entrate si occupano di chiarire che, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva.
La responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.
Prestatori servizi di pagamento: chiarimenti ADE su invio dati all’UE
Il Principio di diritto ricorda che il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
La direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.
Inoltre, il Regolamento (Ue) 2020/283 ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.
Pertanto è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.
Con il Dlgs n. 153/2023 è stata recepita tale novità
Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse.
Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).
Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.
È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.
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Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non rientra
Con il Principio di diritto n 4 del 14 aprile le Entrate chiariscono la rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.
Ricordiamo che la normativa in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) è dettata dall'articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall'articolo 3 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 Decreto fiscalità internazionale. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato d.lgs. n. 142 del 2018, ''La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante soggetta ad elevata fiscalità verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata''.
Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non vi rientra
L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Più in particolare, in base all'articolo 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:
- il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
- l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lettera a);
- la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lettera b).
Le Entrate nel Principio di diritto in oggetto in merito a quest'ultima condizione, chiariscono che si ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.
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Ires 2025: come prepararsi per quest’anno
Aperta la campagna dei Dichiarativi 2025: le Entrate hanno pubblicato tutte le regole anche per la Dichiarazione delle società di capitali.
In particolare, per pagare l'Ires 2025 anno di imposta 2024 le società interessate devono predisporre il Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.
Vediamo chi deve versare l'Ires.
Ires 2025: chi la paga
Devono versare l'Ires 2025 anno di imposta 2024:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
In particolare sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
- salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia
- salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi.
Attenzione al fatto che, sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).
Ires 2025: a cosa prestare attenzione quest’anno
Quest'anno occorre prestare attenzione ad alcune delle principali novità:
- Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36)
- Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).