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Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti
ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.
L'11 aprile scorso è scaduto il termine per le comunicazioni dei dati del Titolare effettivo.
Dopo le varie vicissitudini, innescate con il ricorso al TAR del Lazio da parte di Assofiduciaria, ricorso che aveva congelato la scadenza per la comunicazione dei dati inizialmente fissata all'11 dicembre 2023, facciamo un riepilogo delle regole e del calendario per i prossimi adempimenti sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: la comunicazione dati
Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema (DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023)
Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto il giorno 11 dicembre, per le vicende giudiziarie presso il TAR è scaduto lo scorso 11 aprile.
Attenzione al fatto che, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
Ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, dovevano provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.
I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.
Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.
Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicaizone provvedere a dare conferma dei dati comunicati.
Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,
possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
- si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
- si firma con Firma Digitale.
Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e
conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione dell'ente;
- 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Titolare effettivo: riepilogo della normativa
Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:
- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- istituti giuridici affini al trust
nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:
- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023
Titolare effettivo: Commercialisti chiedono uniformità di regole
Facciamo un riepilogo delle vicende che hanno riguardato questo adempimento.
Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito di sei decisioni ( n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre avevano fatto sospendere l'adempimento in scadenza l'11 dicembre 2023.
Le sentenza di rigetto nulla hanno disposto sui termini che a rigore di legge sono ripresi il 9 aprile e sono scaduti l'11 aprile.
In data 12 aprile, post scadenza gli stessi professionisti con una nota pubblicata sul sito del CNDCEC, chiedono di fornire alle Camere di commercio territoriali indicazioni unitarie per la comunicazione al Registro delle imprese della titolarità effettiva in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti.
Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF
Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.
Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:
- le pubbliche amministrazioni;
- le procedure esecutive o concorsuali;
- gli enti ecclesiastici;
- le società soggette a catene di controllo;
- le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.
Accedi da qui alle FAQ del MEF.
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RASD e adempimenti del Notaio per le ASD con personalità giuridica
Il nuovo RASD e i relativi adempimenti ai fini della iscrizione della ASD viene approfondito nello Studio n 2/2024 dei Notai.
In particolare, il documento esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Si approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio:
- sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica,
- sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Successivamente è analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica.
Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica
Lo studio in oggetto, tra l'altro, evidenzia che, l’art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina anche l’iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo:
- per le prime, la sospensione dell’efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario,
- per le seconde, la conservazione dell’efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.
La norma non definisce, però, sottolineano i notai, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.
Il comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 contempla, infatti, esclusivamente l’ipotesi del notaio che abbia redatto:
- “l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione”
- o “il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta”.
Lo studio si interroga sul fatto che, la norma sembrerebbe escludere, testualmente, l’obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all’organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Ciò premesso in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari:
- né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica,
- né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l’iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.
Tuttavia, spiegano i Notai, una simile interpretazione non appare coerente:
- con il fatto che le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio,
- e che l’iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione ex novo di ASD con personalità giuridica
Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge:
- per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico,
- sia del patrimonio minimo,
è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l’obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica.
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Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi
La Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta su opere di ristrutturazione aventi a oggetto beni di proprietà di terzi.
La suprema corte in sintesi afferma il seguente principio «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta».
Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi
L'Agenzia delle entrate notificava al titolare dell'impresa individuale Alfa, l'atto di recupero di un rimborso IVA.
La pretesa impositiva e relativa sanzione si fondava sul fatto che il rimborso era stato chiesto dal contribuente per IVA afferente alla effettuazione di lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti su un terreno che il contribuente stesso deteneva in virtù di un contratto di locazione stipulato con un soggetto terzo e non quale proprietario, quindi al di fuori della previsione di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c), DPR n. 633/1972.
Contro tale provvedimento dell'Agenzia il contribuente proponeva ricorso affermando il suo diritto al rimborso IVA.
L'impugnativa veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale che respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate
La CTR osservava in particolare che nel caso di specie doveva applicarsi il principio di diritto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo il quale «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata» (Cass. SS.UU., Sentenza n. 11533 del 11.5.2018).
Avverso la decisione ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico ma la cassazione ha rigettato il ricorso.
Con la sentenza n. 13162/2024 si evidenzia come il problema interpretativo consista nel comprendere se la normativa unionale consenta al legislatore nazionale di differenziare il trattamento giuridico della detrazione da quello del rimborso in termini sostanziali ovvero solo procedimentali.
Viene esaminato l’art. 183 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui, “qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.
La disposizione è interpretata dalle Sezioni Unite nel senso dell’“equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA”, inquanto la norma possiede valenza meramente procedimentale (e non sostanziale), limitandosi a riconoscere agli Stati membri la facoltà di definire le “modalità” di rimborso dell’imposta.
Le condizioni sostanziali del diritto a detrazione e a rimborso sono individuate negli artt. 167 e ss. della citata direttiva, mentre gli artt. 178 ss. disciplinano le modalità di esercizio di tali diritti.
Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che affermano avendo il giudice nazionale obbligo di un’interpretazione conforme delle disposizioni, la questione è risolta sulla base della disciplina unionale, fondata sul principio di neutralità, in virtù del quale vi è una “totale equiparazione di detrazione e rimborso”;
Inoltre la normativa interna art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72 non può essere interpretata limitandosi al tenore letterale ma deve essere riconosciuto il significato di “disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo”.
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Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni
Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.
Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.
Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.
Di seguito tutte le regole.
Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio
Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.
Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)
Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.
Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
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Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza
Con emendamenti al DL n 39/2024 decreto superbonus, arriva anche la proroga per la sugar tax e plastic tax.
Ricordiamo innanzitutto che già la legge di bilancio 2024 con l’articolo 11, comma 1 ha posticipato al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Non è il primo slittamento infatti se ne erano previsti già con la legge di bilancio 2023.
Vediamo il nuovo calendario.
Plastic tax: che cosa è, le proroghe
La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.
Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).
Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipava ulteriormente al 1° gennaio 2024.
La legge di bilancio 2024 prevede l'entrata in vigore della norma dal 1 luglio prossimo.
Attenzione, con l'emendamento al dl n 3972024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2026.
Sugar tax: che cosa è, le proroghe
Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.
Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:
- nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti
- nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per
- modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
- ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.
La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipava il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.
La legge di bilancio 2024 posticipa al 1 luglio la vigenza di questa tassa, ora attenzione al fatto che con l'emendamento al dl n 39/2024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2025.
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Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.
Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».
Dichiara inoltre di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)
Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').
Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:
- siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario,
- la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.
Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.
Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.
Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa
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Redditi PF 2024: come richiedere il rimborso delle tasse
Quando dalla dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2024 emerge un credito, il contribuente può chiederne il rimborso.
Il Modello Redditi PF 2024 quest'anno va presentato telematicamente entro il 15 ottobre 2024, diversamente per chi è esonerato dall'invio telematico, lo stesso modello va presentato in forma cartacea entro il 30 giugno, leggi: Redditi PF 2024: il cartaceo entro il 30 giugno
Ora vediamo come avere il rimborso irpef quando dalla dichiarazione emerge un credito.
Redditi PF 2024: come richiedere il rimborso delle tasse
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo.

Il quadro RX è composto dalle seguenti sezioni:
- debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione,
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
I crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.
Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione corrente (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Per il limite massimo di rimborsi consultare le istruzioni al Modello Redditi PF 2024.
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Modello attestazione natanti ITA in acque estere
Viene pubblicato in GU n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere.
Modello natanti ITA in acque straniere
Nel dettaglio con l'unico art 1 il decreto MIT evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei natanti da diporto, di cui all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è conforme al modello contenuto nell'Allegato I al presente decreto.
Il comma 2-bis ricordiamolo prevede che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9.
Allegati: -
Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24
Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:
- procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
- per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:
entrambe del 14 maggio.
Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.
Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo
L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.
In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.
Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”.
Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.
Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
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Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT
Con la Risposta n 103 dell'Agenzia delle Entrate datata 13 maggio l'Agenzia afferma che “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini (…)”.
La data fattura di fine anno salva il superbonus
Nella risposta in oggetto, l'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020»
Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto. L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a inoltrare nuovamente la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il nuovo invio è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.».
L'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.»
L'Agenzia ha replicato che «Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022)
Ora nella risposta l'agenzia aggiunge che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse […] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.»
Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Concludendo ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%.
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