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Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale
Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:
- le imprese assicurative residenti;
- le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
- le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.
La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale
Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.
In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari.
Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.
L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti.
In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.
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Credito d’imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso
Con la Risposta a interpello n 460 del 13 novembre le Entrate replicano ad un quesito sul credito d'imposta, nel caso di specie in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ ricettivo, ex articolo 1, del decreto–legge n. 152 del 2021, chiarendo che si tratta di indebito recupero se il credito è compensato con un debito IVA non sussistente.
L'istante, fa presente che ha eseguito presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare del credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, e ha inviato apposita istanza al Ministero del Turismo.
A seguito di decreto di concessione dei benefici l'istante è risultata assegnataria di una somma a titolo di contributo a fondo perduto e a titolo di credito d'imposta.
L'istante, riferisce di aver interpellato il Ministero del Turismo in merito alle modalità di cessione del credito d'imposta e, al contempo, di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025.
Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il credito in parola «in compensazione, con il versamento di iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. […] Se l'impostazione viene condivisa dall'Amministrazione, si chiede se il codice causale del rimborso da inserire in Dichiarazione Iva per la richiesta di rimborso risulti essere il n. 8, ovvero altra causale»
L'agenzia, dopo aver ricordato la normativa di riferimento e le modalità di fruizione del credito, sottolinea che con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta in oggetto, all'articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla scrivente, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
L'agenzia conclude affermando che tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'''invenzione'' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.
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Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023
In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.
Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese
Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.
E' fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
Le risorse sono ripartite come segue:
- a) Il 60% è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
- b) Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.
Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazio
Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione
Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu' delle seguenti condizioni:
- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
- a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
- gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati dal Ministero della salute italiano.
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina.
Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023
I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
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Imposta sostitutiva rivalutazione titoli: perché non è rimborsabile al donatario
Scade domani 15 novembre il termine per versare l'imposta sostitutiva per la revalutazione di terreni e partecipazioni.
A tal proposito si riporta la sintesi di una recente Ordiananza della Cassazione che tratta il tema del rimoborso della imposta negato al donatario.
Il principio di diritto che scaturisce dalla Ordinanza n 31054 del 2023 della Corte di Cassazione dichiara che: "in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del dl n 70/2011 conevertito in Legge n 106/2011.
Solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.".
Vediamo i fatti di causa.
Imposta sostitutiva rivalutazione di titoli poi donati: i fatti di causa
Un socio al 33% di una Spa effettuava una rivalutazione della propria partecipazione societaria e in seguito versava, in tre rate, la relativa imposta sostitutiva.
Successivamente il socio donava le azioni con due atti notarili al figlio. Il figlio donatario operava una nuova rivalutazione delle partecipazioni societarie donate, con determinazione dell'imposta sostitutiva e con versamento della prima rata.
L'anno successivo, il donatario presentava all'Agenzia delle Entrate di Treviso istanza di rimborso di quanto in precedenza versato dal proprio dante causa, dato che tale somma non era stata dedotta in compensazione.
Il contribuente, dopo essersi visto rigettato il ricorso in commissione tributaria provinciale e regionale, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di unico motivo eccependo violazione e/o falsa applicazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. ee), conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 6, (testo unico delle imposte dirette) e del divieto di doppia imposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67 e di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Imposta sostitutiva rivalutazione di titoli: non spetta il rimborso al donatario
Secondo la Cassazione il motivo è infondato e vediamo il perchè.
Viene ricordato che, la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è stata introdotta con la L. n. 448 del 2001, art. 5 rubricato "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" e che negli anni seguenti, la normativa è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni suddette, consentendo anche che si procedesse a nuove rivalutazioni, con la possibilità di chiedere – successivamente al versamento dell'intero importo o quantomeno della prima rata della nuova imposta sostitutiva – la compensazione o il rimborso della precedente imposta sostitutiva, nei limiti di quanto dovuto sulla base dell'ultima rivalutazione, secondo quanto disposto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) conv. dalla L. n. 106 del 2011.
L'imposta sostitutiva in esame, pertanto, è un'imposta volontaria, essendo frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio l'Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale.
Essendo una dichiarazione di volontà irretrattabile, la stessa, da un lato, non è soggetta alla disciplina dell'errore propria della dichiarazione di scienza, potendo essere corretta solo "nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c." (cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018, n. 19382) e, dall'altro, non può essere revocata, neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente, se avvenuto prima della cessione della partecipazione.
Un tale sistema di rivalutazioni, infatti, comporta che il perfezionamento dell'obbligazione tributaria si ha con il versamento, entro i termini stabiliti dalla L. n. 448 del 2001, art. 5 dell'intero importo o della prima rata, se rateizzato, dell'imposta sostitutiva, non venendo meno la causa giuridica dell'adempimento se, in un secondo momento, il contribuente non cede la partecipazione, non realizzando così alcuna plusvalenza.
In altri termini, "una volta soddisfatte tali condizioni, si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria" (Cass. 12 aprile 2019, n. 10298) e, proprio perchè non è necessario che vi sia neppure una cessione del bene, non sono a fortiori rilevanti eventi successivi, anche se imprevedibili, che la impediscano.
Coerentemente con tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Corte ha più volte negato il diritto al rimborso agli eredi del de cuius – contribuente che avesse operato una prima e una seconda rivalutazione, senza tuttavia cedere il bene a causa del suo decesso (ex multis, si v. Cass. 12 aprile 2019, n. 10298; Cass. 30 giugno 2016, n. 13406).
Nella fattispecie oggetto di causa, il donatario è solo succeduto nella titolarità delle partecipazioni affrancate dal donante e non anche nel diritto al rimborso, che non è sorto perchè la seconda rivalutazione non è stata operata dallo stesso contribuente – ancora in possesso del bene già affrancato -, ma da un soggetto diverso, a nulla rilevare la qualifica di donatario, perchè in capo a quest'ultimo è sorta una nuova obbligazione tributaria.
L'imposta sostitutiva corrisposta dal donante è un'imposta personale e assolve alla funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l'effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.
Inoltre, occorre evidenziare che il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee), che prevede lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni.
Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata.
Deve ritenersi, pertanto, che, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione i donatari non possano scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dai donanti (in tal senso, appare condivisibile la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91/E del 17 ottobre 2014).
Il diritto al rimborso, peraltro, come già visto, spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l'imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò in virtù del carattere personale dell'opzione fiscale sopra specificata, che si caratterizza per essere una dichiarazione di volontà non revocabile.
Diversamente, infatti, la stessa ratio di "scambio" tra "risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata" per il contribuente e "immediato introito fiscale" per l'Amministrazione non troverebbe più ragion d'essere.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con l'affermazione del seguente principio di diritto su elencato.
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Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo
Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP
Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.
Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo
Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:
- a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
- b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
- c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
- d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.
Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
- a) consorzi di tutela;
- b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).
E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.
Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.
Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.
Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse
Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':
- a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
- c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
- d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
- e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.
Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.
Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Dichiarazione di successione: nuovo modello dal 9.11
Con Provvedimento n. 396213 del 9.11.2023 le Entrate aggiornano il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Attenzione al fatto che:
- la nuova versione del modello può essere utilizzata a partire dal 9 novembre 2023 e, come di consueto, l’Agenzia delle entrate rende disponibili sul proprio sito i relativi software di compilazione,
- fino al 9 gennaio 2024, per le dichiarazioni già predisposte che devono essere solo inviate, i contribuenti potranno utilizzare la precedente versione dei software.
Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
Dichiarazione di successione: nuovo modello dal 9.11
Il provveimento al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del “Coacervo successorio e donativo”, si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
Scarica il Modello aggiornato con le relative istruzioni
Leggi anche Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale
La circolare recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.
In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES)Modello dichiarazione di successione: aggiornamento al 9.11
Nel dettaglio, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte nell’Allegato 1 al presente provvedimento e di seguito dettagliate:
- Fascicolo 1
- a pagina 3, nel “Nota Bene” (N.B.) del paragrafo “Chi è obbligato a presentare ladichiarazione” viene eliminata la frase “e le eventuali donazioni a proprio favore”;
- a pagina 9, nel paragrafo “Quali quadri compilare” viene eliminato l’ultimo periodo “Il quadro ES deve essere utilizzato per indicare le donazioni e gli altri atti di liberalità effettuati dal defunto in favore degli eredi o legatari”;
- a pagina 14, nel paragrafo “Residenza estera”, la prima frase viene sostituita da “In questa casella occorre indicare: – il codice 1 nel caso in cui il defunto non ha mai avuto una residenza in Italia o se la residenza è ignota”, mentre la seconda frase viene sostituita da “- il codice 2 se il defunto ha risieduto in parte in Italia ed in parte all’estero”.
- Fascicolo 2
- Nell’indice e nelle pagine 17-18, viene eliminato il QUADRO ES – Donazioni e atti a titolo
gratuito.
- Nell’indice e nelle pagine 17-18, viene eliminato il QUADRO ES – Donazioni e atti a titolo
- Modello dichiarativo
- Dal modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali viene eliminato il QUADRO ES – Donazioni e atti a titolo gratuito.
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Agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione: i bandi del MIMIT
Il MIMIT con un comunicato dell'8 novembre informa della pubblicazione di tre bandi nazionali relativi ai partenariati europei "Horizon", che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione su:
- transizione verso l'energia pulita,
- città sostenibili,
- gestione delle risorse idriche.
Le misure, promosse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono rivolte ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 35 milioni di euro.
Bandi MIMIT con partenariato Horizon per le imprese: sintesi delle regole
Il bando "Driving Urban Transitions" (DUT) sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. L’iniziativa si rivolge a:
- imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- centri di ricerca.
Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l'invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive.
Il bando "Clean Energy Transition" (CETP) finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050.
Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive ci sarà tempo fino al 27 marzo 2024.
Il bando "Water4All" supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi.
I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.
Per i bandi Water4Alla e Clean Energy Transition beneficiari sono:
- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
- imprese artigiane
- imprese agro-industriali
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
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Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni
Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
- i relativi versamenti,
- le eventuali compensazioni effettuate,
- il riepilogo dei crediti,
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione
La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Attenzione al fatto che:
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio
Modello 770/2023: correttivo o integrativo
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.
Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.
Si evidenzia infine che:
- sia in caso di dichiarazione integrativa,
- sia in caso di dichiarazione correttiva,
va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare.
Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.
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Bando Disegni+: risorse esaurite in data 8 novembre
Il MIMIT informa che con decreto dispone a partire dall'8 novembre 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'agevolazione del Bando Disegni + 2023 rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
Il bando precisa inoltre che oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
Il soggetto gestore della misura è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.
Bando Disegni+ 2023: riepilogo delle regole
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
Bando Disegni+ 2023: l'agevolazione
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 b. Realizzazione di stampi € 35.000,00 c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00 d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00 f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00 Bando Disegni+ 2023: domande dal 7 novembre fino a esaurimento
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Attenzione al fatto che, il MIMIT ha informato che in data 8 novemre le risorse risultavano esaurite.