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Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024
Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.
Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024
Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.
Il modello, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024.
Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:
- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491),
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492)
- e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.
A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:
- un aggiornamento del modello attualmente utilizzato,
- prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.
Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.
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Cedolare secca Affitti brevi: le novità 2024
La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, pubblicata nella GU n 303 del 30 dicembre 2023, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi. (Leggi anche Locazioni brevi: in arrivo il CIN codice identificativo nazionale).
Locazioni brevi: cedolare secca al 26%
In dettaglio, l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:
- dal 21 al 26 per cento,
- l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
- applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.
E' bene evidenziare che per la destinazione di un appartamento l'aliquota della cedolare resta al 21%.
Inoltre, la stessa norma 2024 ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliari.
Ne dettaglio, si prevede che, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Sugli adempimenti relativi alla ritenuta leggi anche: Locazioni brevi: la certificazione unica 2024
Infine, si modificano le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Di fatto si distinguono quattro fattispecie, differenziate a seconda della localizzazione della residenza degli stessi:
- intermediari non residenti con stabile organizzazione in Italia.
- intermediari residenti nell’Ue privi di stabile organizzazione in Italia.
- intermediari residenti fuori dall’Ue con stabile organizzazione in uno Stato Ue.
- intermediari residenti fuori dall’Ue privi di stabile organizzazione in uno Stato Ue.
Cedolare secca: che cos'è?
Ricordiamo che la cedolare secca, prevista dall'art 3 del Dlgs n 23/2011, riguarda le locazioni di immobili abitativi operate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa.
La cedolare è un’imposta sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali regionale e comunale, nonché delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
Si tratta di un regime opzionale applicabile con tutte le condizioni previste dalla norma e su opzione del contribuente.
Le aliquote attuali sono:- quella ordinaria del 21%,
- quella ridotta al 10% applicabile alle locazioni a canone concordato.
Infine ricordiamo che con l'art 4 del DL n. 50/2017 il legislatore ha disciplinato le “locazioni brevi” prevedendo espressamente la possibilità di applicare la cedolare secca nella misura del 21%.
Ora con la legge di Bilancio 2024 si aggiunge la novità su indicata nel dettaglio.
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Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio
I cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione di non detenzione ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone RAI 2024.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv per esenzione canone
Nel dettaglio, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che:
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica,
- oppure, che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv: quando e come presentarla
Attenzione al fatto che, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
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Carta cultura giovani e carta del merito: pubblicate le regole
Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio il Decreto Ministeriale n 225 del 29.12.2023 con le regole attuative delle carte cultura e del merito.
Bonus cultura diciottenni: va in soffitta
E' andato in soffitta il bonus cultura diciottenni ed arrivano le due nuove carte riservate ai giovani previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel dettaglio, si sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti:
- a) la Carta della cultura Giovani,
- b) la Carta del merito.
Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Ricordiamo inoltre: il sito di riferimento e il fatto che per i nati nel 2004, nulla cambia rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app. Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024. Leggi anche Bonus cultura 18enni: novità dalla legge di bilancio 2023
Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.
Si stabilisce che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Carta cultura giovani 2024: che cos'è
La Carta della cultura Giovani, è destinata
- a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,
- appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro,
- assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
Carta del merito 2024: che cos'è
La Carta del merito, è destinata:
- ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi,
- assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.
Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani»
Carta del merito e carta cultura 2024: quanto valgono e come si attivano
Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste.Attenzione al fatto che la registrazione è consentita, relativamente:
- alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età
- alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale.
La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro
Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto di:
- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
- f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- g) corsi di musica;
- h) corsi di teatro;
- i) corsi di danza;
- l) corsi di lingua straniera.
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Ritardo pagamenti transazioni commerciali: il tasso valido per il 1° semestre 2024
Pubblicato in GU n.12 del 16.01.2024 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pari al 4,50% per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."
Il tasso di riferimento è così determinato:
- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento sale al 4,50% (per il periodo precedente, dal 1° lugio 2023 al 31 dicembre 2023 era fissato nella misura del 4%).
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Pagamenti con F24: possibile utilizzo di PagoPA
Con il Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del12 gennaio, tra le novità per i pagamenti si prevede:
- la possibilità di addebito in conto dell'I24 con scadenze future,
- il pagamento del F24 con PagoPA,
Semplificazioni Pagamenti con F24: cosa prevede la Riforma Fiscale
Il Decreto legislativo sulle semplificazioni prevede che:
- per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati,
- di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate,
- il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future,
- su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.
I criteri e le modalità applicative di questa novità verranno disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate
Inoltre, si prevede il pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.
Nel dettaglio, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il MEF, saranno definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.
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Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02
Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.
Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Esclusivamente in riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.
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Acconti imposte 2024: confermata la rata del 16 dicembre
Pubblicato in GU n Pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria che contiene tra le altre la novità della possibilità di rateizzare gli acconti delle imposte.
Vediamo i dettagli di quanto verrà introdotto a breve con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Rateizzazione imposte: rateizzate fino al 16 dicembre
Nel dettaglio con l'art 8 rubricato "scadenza versamenti rateali delle imposte" il decreto prevede la possibilità di rateizzare le imposte fino al 16 dicembre.
All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
- b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».
Le disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Sinteticamente e in altre parole:
- è prevista, dal periodo di imposta al 31.12.2023, un’ulteriore possibilità per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, prevedendo appunto una rata per il 16 dicembre (attualmente la norma prevede che i versamenti vengano conclusi entro il mese di novembre)
- viene eliminato l’obbligo di esercizio dell’opzione del contribuente in dichiarazione per la rateizzazione, valorizzando in questo modo il comportamento concludente, ossia la scelta di avvalersi della dilazione,
- viene anche uniformata la scadenza per il versamento delle rate da parte di contribuenti con e senza la partita Iva (attualmente la norma prevede che le PIVA versino il 16 del mese gli altri a fine mese) prevedendo la scadenza al 16 di ogni mese, per le due categorie.
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Coefficienti usufrutto 2024: le tabelle nel decreto MEF
Pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il Decreto MEF con l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.
Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto in oggetto, viene previsto che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
Inoltre, viene previsto che, il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
In allegato al decreto viene anche pubblicato il l'allegato con i coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento.In decreto prevede che le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.
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Ritenuta bonifici bonus edilizi e agenti e mediatori: novità 2024
La legge di bilancio 2024 porta novità per le ritenute sui bonifici e la ritenuta sulle provvigioni.
Nel dettaglio:
- a decorrere dal 1° marzo 2024, si eleva la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta,
- e si estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Ritenuta bonifici parlanti bonus edilizi: passa dall'8 all'11%
La disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° marzo 2024.
Ritenuta soggetti che corrispondo provvigioni
Inoltre, con il comma 89 si estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
In proposito ricordiamo che ai sensi dell’articolo 25-bis i soggetti di tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 (ad eccezione delle imprese agricole) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.