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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali
Le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024 chiariscono, con una appendisce sulla duplicazione dei finanziamenti, la cumulabilità delle risorse.
Vediamo cosa contiene l'Appendice tematica sulla duplicazione dei finanziamenti.
PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali
Nella sezione I intitolata definizione della duplicazione dei finanziamenti al fine di giungere alla possibile cumulabilità delle risorse si effettua un distinguo delle tipologie di aiuti.
Viene innanzitutto precisato che gli Accordi di finanziamento tra la Commissione europea e l’Italia definiscono la duplicazione dei finanziamenti come “un finanziamento fornito in violazione all’art. 94 del Reg. (UE) 2021/241”.
Gli stessi Accordi, nell’Annex III “Modello della Dichiarazione di gestione”, prima parte del punto 4 5 , prevedono che milestone e target siano conseguiti esclusivamente con risorse del RRF (Dispositivo per la ripresa e resilienza) e non con ulteriori fondi UE.
Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito RRF, è in parte diverso rispetto a quanto previsto per gli altri fondi UE, in considerazione delle peculiarità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legate alla natura stessa del Piano – performance based – in cui l’erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target.
Ciò premesso è possibile fare, in linea generale, la seguente distinzione:
- a) per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti è generalmente un tema legato esclusivamente alle spese sostenute, le quali non devono essere coperte dal rimborso di più fondi UE e nazionali (il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura);
- b) in ambito RRF, la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF.
Più nel dettaglio, in ambito RRF, bisogna fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di Misura ed duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto.
L'appendice specifica che: Al fine di garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi – non previsti – necessari per la realizzazione delle attività progettuali previste dalle Misure PNRR, è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la Misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
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Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio
L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.
Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni.
Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.
Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza
Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:
- Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
- Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
- Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
- Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
- Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
- Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
- Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
- Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento).
- Campo 9: barrare le caselle interessate.
Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.
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Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli scorsi anni sono stati disposti numerosi casi di esclusione legati, in vario modo, all’emergenza sanitaria.
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2023 e, tra queste, non si annoverano più quelle straordinarie di taglio pandemico. Allo stato attuale, quindi, le cause di esclusione ISA tornano ad essere quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2024 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2023 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
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ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023
Con Provvedimento n. 205127 del 22 aprile le Entrate individuano i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, si rinnova per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.
Il provvedimento recepisce le modifiche apportate al comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).
Benifici premiali ISA 2024 anno di imposta 2023: a chi spettano
Relativamente alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) viene stabilito:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap,
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui,
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative,
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici,
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento,
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
In merito all'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto:
- l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
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- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2023.
- l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di imposta 2024,
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
In merito all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023.
In merito ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Si rimanda al provvedimento per tutti gli altri approfondimenti.
Allegati: -
730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile
In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.
In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:
- a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
- b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia entrate”.
Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.
730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04
Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:- a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
- b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni Uniche in cui è compilato solo il punto 651”; - d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13” è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”; e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
- a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
- c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;
- g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal 2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’;
- h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
- i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
- a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
- a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione”
- b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
- k) a pag. 104, nelle istruzioni:
- a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
- b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
- c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
- l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola “sostenute”;
- b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
- c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
- d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
- m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
- n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
- o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
- p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
- q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
- r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.
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Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio
Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceri, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.
l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:
- lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
• che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
• l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
• la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)
Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari
Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:
- a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
- b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori; - c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.
I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
- favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
- fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
- supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.
Sport di tutti Carceri: destinatari
L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:
- ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
- ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.
Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.
Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:
- per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
- per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS); - lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
- presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
- Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.
I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.
Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.
In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.
I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.
Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
Allegati:
mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.
I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute. - lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
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Catasto: nuovo Pregeo di cartografia, versione 10.6.3
Con la Risoluzione n 20 del 18 aprile le Entrate rendono disponibile l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Viene estesa la procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.
Viene precisato che dalla data di emanazione della risoluzione, quindi dal 18 aprile, gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10.
Invece, la versione “10.6.2 – APAG 2.12”, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.Ricordiamo che Pregeo delle Entrate (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.
La procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.
Vediamo una sintesi dei cambimenti dell'applicativo e poi dettagli sulla procedura di dematerializzazione delle lettere di incarico, precisando che il tema viene trattato al punto 2.1 della risoluzione e poi al punto 5.1 dell'Allegato tecnico con istruzioni pratiche.
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3, pubblicata il 18 aprile 2024 è stata migliorata come di seguito descritto:
- Nel modulo di compilazione delle lettere di incarico è stato inserito il campo “numero di lettere
- È stata introdotta la compilazione assistita, in relazione alla casistica selezionata, e successiva dematerializzazione completa della Lettera d’Incarico, di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996
- Nella scheda Predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati è stato inserito il comando “Frazionamento EU”
- È stata inserita la finestra di selezione della casistica del frazionamento di particella/e Ente Urbano, tra quelle previste dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
- È stata predisposta la finestra per l’inserimento delle unità immobiliari urbane (UIU) dalle quali mutuare le ditte da assegnare alle particelle derivate da frazionamento EU, in cod. 450, da censire al Catasto Terreni, mediante caricamento dell’estratto di mappa evoluto e selezione dal relativo menu, ovvero mediante inserimento manuale della UIU dalla quale mutuare la ditta, ovvero mediante creazione manuale di una ditta quadrata, nel caso di BCC e BCNC
- Nella Relazione Tecnica Strutturata dell’atto Pregeo, in caso di frazionamento EU, compare la casistica autorizzata del frazionamento al Catasto Terreni, unitamente alla particella derivata, alla UIU di provenienza della intestazione da assegnare e alla ditta stessa
- È stata implementata la gestione del nuovo estratto di mappa “evoluto” il quale integra le informazioni cartografiche e dell’archivio censuario di Catasto Terreni con quelle censuarie relative al Catasto Fabbricati
- Nella Relazione Tecnica Strutturata viene automaticamente selezionata la zona di riferimento tra quelle codificate, ai fini della tolleranza delle misurate
- È stato migliorato l’algoritmo per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari che concorre, nel caso di modello cosiddetto “blindato” in assenza di modifiche da parte del tecnico redattore, all’approvazione automatica con “esito positivo” senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio
- Nel menu Libretti Pregeo/Servizio è stato introdotto il nuovo modulo “Gestione GNSS” per il trattamento e l’elaborazione dei dati di rilievo effettuato con strumentazione satellitare sia in modalità RTK (cinematica in tempo reale) sia in modalità Elaborazione statica (post processing)
- All’interno del modulo GNSS, attraverso i corrispondenti comandi attivati in sequenza, è possibile visualizzare lo schema del rilievo sovrapposto alla cartografia catastale, salvare le coordinate ECEF (Geocentriche) del rilievo in estensione .csv, escludere eventuali punti con scarto quadratico medio elevato
- Il libretto delle misure viene predisposto ed archiviato in automatico, con un numero di protocollo, a conclusione di tutte le operazioni, di cui al punto precedente, mediante il comando “Libretto Pregeo”
- Nella riga 1 del libretto delle misure il professionista deve selezionare la metodologia del rilievo realizzato tra quelle indicate (PPS, NRTK, RTK, REALVRS)
- Nel caso di rilievo in modalità PPS o NRTK il punto “10000” sarà individuato come “Reference” con attivazione automatica del check-box: «Coord geocentriche note riferite a reti GNSS»
Dematarializzazione lettere di incarico: la nuova versione di Pregeo
Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico.
In particolare, la circolare n. 49/T definiva puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:- Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.
L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato.
Le possibili motivazioni elencate nella circolare n. 49/T del 1996 sono:
- Cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche);
- Interesse legittimo all’attivazione della procedura di aggiornamento catastale;
- Sentenza o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria.
La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.
Le modalità di compilazione, attraverso le nuove funzionalità informatiche – nei diversi casi di motivazioni di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato – sono dettagliatamente illustrate nell’allegato tecnico.
Allegati: -
Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.
Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.
Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2024: come è composto
Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:
- a) Modello IVA/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Modello IVA 2024: le regole di quest'anno
Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.
Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.
Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello IVA 2024: alcune novità
In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.
È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Leggi anche: IVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.
Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.
Allegati: -
Concordato preventivo e ISA 2024: come si acquisiscono i dati
Con Provvedimento n 192000 del 12 aprile le Entrate individuano le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.
In allegato al provvedimento anche tutti gli allegati.
Concordato preventivo e ISA 2024: acquisizione dati
In particolare, con il Provvedimento n 192000/2024, tra l'altro si dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.
Qualora non vi sia la delega al cassetto fiscale, è necessario seguire un altro procedimento, ossia, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).
Nel file inviato, oltre al codice fiscale del richiedente, per ciascun delegante occorre:
- il codice fiscale del contribuente,
- il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
- il numero e data della delega,
- la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.
Con il provvedimento in oggetto sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, per ulteriori dettagli delle regole fissate dall'ADE Si rimanda alla consultazione del Provvedimento e degli allegati.