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Agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione: i bandi del MIMIT
Il MIMIT con un comunicato dell'8 novembre informa della pubblicazione di tre bandi nazionali relativi ai partenariati europei "Horizon", che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione su:
- transizione verso l'energia pulita,
- città sostenibili,
- gestione delle risorse idriche.
Le misure, promosse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono rivolte ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 35 milioni di euro.
Bandi MIMIT con partenariato Horizon per le imprese: sintesi delle regole
Il bando "Driving Urban Transitions" (DUT) sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. L’iniziativa si rivolge a:
- imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- centri di ricerca.
Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l'invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive.
Il bando "Clean Energy Transition" (CETP) finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050.
Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive ci sarà tempo fino al 27 marzo 2024.
Il bando "Water4All" supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi.
I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.
Per i bandi Water4Alla e Clean Energy Transition beneficiari sono:
- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
- imprese artigiane
- imprese agro-industriali
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
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Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni
Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
- i relativi versamenti,
- le eventuali compensazioni effettuate,
- il riepilogo dei crediti,
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione
La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Attenzione al fatto che:
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio
Modello 770/2023: correttivo o integrativo
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.
Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.
Si evidenzia infine che:
- sia in caso di dichiarazione integrativa,
- sia in caso di dichiarazione correttiva,
va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare.
Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.
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Bando Disegni+: risorse esaurite in data 8 novembre
Il MIMIT informa che con decreto dispone a partire dall'8 novembre 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'agevolazione del Bando Disegni + 2023 rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
Il bando precisa inoltre che oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
Il soggetto gestore della misura è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.
Bando Disegni+ 2023: riepilogo delle regole
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
Bando Disegni+ 2023: l'agevolazione
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 b. Realizzazione di stampi € 35.000,00 c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00 d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00 f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00 Bando Disegni+ 2023: domande dal 7 novembre fino a esaurimento
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Attenzione al fatto che, il MIMIT ha informato che in data 8 novemre le risorse risultavano esaurite.
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Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali
Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.
Allegati: -
Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo
Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.
Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:
- 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”,
- 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
- 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico,
- 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica,
- 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo,
- 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta,
- 25 che reca disposizioni di attuazione,
- 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
- e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.
Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema
In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento).
In particolare:
- a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
- b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili
Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico
In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.
Potenziamento offerta cinematografica
In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21
Contributi qualità artistica dell'opera
Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.
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Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024
Come è ormai noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che novella l’accertamento, il cui titolo III presenta la disciplina del concordato preventivo biennale.
Il nuovo strumento dedicato a imprese e lavoratori autonomi di minore dimensione, ha l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo, in modo tale da permettere agli uffici di concentrare le attività di controllo nei confronti di coloro che non vi aderiscono.
Anche se ancora in bozza, il decreto legislativo ha preso forma e la disciplina sulla materia è chiaramente delineata.
Il punto essenziale è il perimetro dei contribuenti di minore dimensione che possono accedere al concordato preventivo biennale; costoro sono le imprese e i lavoratori autonomi:
- soggetti a ISA, che ottengono con punteggio uguale o maggiore di 8;
- in regime forfetario.
La sorpresa, rispetto alle previsioni, che non davano per certa l’estensione del procedimento ai soggetti in regime forfetario, è proprio il fatto che alla fine questi contribuenti, numeri alla mano (dato che sono circa due milioni di partite IVA), rappresentano invece i principali destinatari del provvedimento.
Altra importante novità, rispetto a quanto previsto, è il fatto che il legislatore, per elaborare la proposta di concordato, ha abbandonato l’idea di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente, per quanto in modalità semplificata, in ragione, è possibile immaginare, della difficoltà pratica a gestire un numeri così elevato di destinatari.
Per i contribuenti in regime forfetario il concordato preventivo funzionerà in modo sensibilmente diverso rispetto a quanto previsto per i soggetti ISA, in ragione del minor dettaglio informativo già nelle mani del fisco.
Le procedure operative saranno definite quando verrà emanato il provvedimento dell’Agenzie delle Entrate con il quale si definiranno i dati che dovrà comunicare il contribuente, il decreto del MEF con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo della proposta di concordato, e l’eventuale parere del Garante della privacy; ma, già adesso, basandosi sulle disposizioni previste dal decreto legislativo istituente l’istituto, è possibile avere una idea di massima del funzionamento del sistema:
- entro il 15 marzo di ogni anno (entro il mese di aprile nel primo anno di applicazione) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici con i quali trasmettere (entro il decimo giorno precedente alla scadenza del versamento del saldo delle imposte delle imposte dirette, che di solito è il 30 giugno, data che slitta di un mese nel primo anno di applicazione) i dati richiesti per l’elaborazione della proposta da parte del fisco; i dati da fornire, per i contribuenti in regime forfetario, saranno diversi da quelli richiesti ai soggetti ISA, i quali, in conseguenza dell’elaborazione degli indici, già forniscono una non trascurabile quantità di informazioni;
- l’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni elabora la proposta incrociando i dati forniti dal contribuente, il dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria e i dati presenti in altre banche dati;
- il contribuente che vorrà accettare la proposta di concordato, potrà farlo entro il medesimo termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi;
- chi accetterà il concordato verserà le imposte e i contributi previdenziali derivanti dalla base imponibile concordata, a nulla rilevando eventuali e possibili maggiori o minori ricavi rispetto al previsto; il reddito imponibile risulterà quindi fissato, imposte e contributi saranno preventivamente definiti e il contribuente non sarà oggetto di accertamento;
- resta fermo l’adempimento degli ordinari obblighi dichiarativi.
Il termine per accettare il concordato è tassativo, non essendo prevista la remissione in bonis.
Proprio in ragione di ciò, la scadenza prevista dal decreto legislativo, a tutti gli effetti costretta in un arco temporale decisamente limitato, è possibile che venga modificata nel più dilatato termine della trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Trascorso il biennio oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrare formulerà una nuova proposta, che potrà essere nuovamente accolta dal contribuente.
Il concordato decade se il contribuente cessa o modifica l’attività esercitata.
Non potranno accedere al concordato i contribuenti che:
- hanno iniziato l’attività nel periodo precedente alla proposta;
- hanno debiti tributari oppure non hanno estinto i debiti previdenziali o tributari definitivi di importo superiore ai 5.000 euro, eccezione fatta per quelli oggetto di rateizzazione o di provvedimento di sospensione;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi di uno dei tre anni fiscali precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- sono stati condannati per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo 74/2000, e per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, impiego di risorse di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
Infine va precisato che, per godere di agevolazioni, detrazioni, o anche ai fini dell’ISEE, il reddito di riferimento continuerà a essere quello effettivamente dichiarato dal contribuente, rilevando il concordato solo in termini di liquidazione dell’imposta e dei contributi.
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Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT
Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.
L'accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.
Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo
Nel dettaglio, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.
Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.
Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
- a) 328 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
- b) 145.439.200,53 europer la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.
Risorse ulteriori rispetto alle suddette possono essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:
- a) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
- b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento
Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari
Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:
- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca;
- e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.
Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.
I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
- a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
- e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.
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Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11
Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.
Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è
Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona
Ricordiamo che il testamento olografo:
- è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
- è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.
Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:- i dati anagrafici del testatore;
- la data di redazione del testamento olografo;
- la data del deposito fiduciario,
rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito.
In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili
Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni:
- Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato
- Chiara Cinti 346/3808202 – ccinti@notariato.it
- Silvia Scafati 348/7267921 – sscafati@notariato.it
- Erminia Chiodo 366/9110270 – echiodo@notariato.it
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Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT
Con una nota congiunta MIT/MIMIT del 7 novembre si infoma della emissione di una Circolare esplicativa che consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade Italiane rispondendo così anche alle criticità denunciate dalla Autorità per la concorrenza e il mercato.
Scarica il testo della Circolare del MIMIT.
Si precisa che la circolare Mimit-Mit, inviata a:
- Comuni,
- Associazione Nazionale Comuni Italiani,
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato,
- Enac,
- e alle associazioni di categoria,
fornisce tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre.
In sintesi le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
Si precisa che, le predette licenze, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.
La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.
Semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, e si tratta di una settantina di comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata.
I comuni possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.
I tassisti che ne fanno domanda potranno anche avere con una semplice comunicazione la doppia guida sulla stessa auto: basterà chiederla ai comuni e sarà automaticamente concessa.
Riepiloghiamo cosa ha previsto il decreto Asset convertito in Legge
Licenze Taxi: il decreto Asset è legge
Convertito in Legge n 136/2023 il decreto asset o omnibus bis che tra le altre norme contiene novità per i TAXI.
In proposito, il Ministro Urso con un comunicato datato 5 ottobre ha dichiarato:
"Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano.
Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche"
Ma vediamo cosa prevede la legge di conversione in 136/2023 del decreto omnibus bis sulle licenze dei taxi.
Licenze Taxi: le novità
Nel dettaglio con l'art 3 si prevede un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.
Innanzittutto rispetto al numero delle licenze, distingue:- i comuni in generale e
- i comuni capoluogo di regione sede di città metropolitana
- i comuni sede di aeroporto.
A titolo esemplificativo, si allega l’elenco relativo alla individuazione dei Comuni collegati ai Comuni sede di sedimi aeroportuali (Fonte ENAC).
In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.
Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda.
Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario.
Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni.
Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.
Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.
Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:
- corsie preferenziali nelle aree urbane;
- aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.
Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Allegati: -
Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande
Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:
- gli obiettivi generali,
- le aree prioritarie di intervento
- le linee di attività finanziabili
attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.
Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina
- i criteri di selezione e di valutazione,
- le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
- le procedure di avvio,
- l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).
La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.
Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti.
Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti
Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti
Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00.
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.
In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.
Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda
I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/
Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda.
Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”.
Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: