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Superbonus: è legge il DL salva spese
Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.
Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023
Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.
In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.
Superbonus 2024: le novità per le cessioni
Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.
In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.Leggi inoltre:
- Superbonus indigenti: a chi spetta,
- Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni
Superbonus 2024: come cambia
Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.
Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:
- nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro;
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda al Dl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.
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Certificazione Unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni al 22.02
L'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio e nel dettaglio il giorno 7 febbraio e il giorno 22 febbraio ha pubblicato degli aggiornamenti della Certificazione Unica 2024 che va presentata entro il giorno 16 marzo che quest'anno, cadendo di sabato slitta al 18 marzo.
Prima di leggere i motivi dell'aggiornamento ricordiamo che con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, sono stati approvati il modello e le istruzioni da utilizzare per la CU 2024.
Certificazione unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni
Le Entrate informano del fatto che le istruzioni sono aggiornate come segue:
- alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”;
- alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
- alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
- alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”;
- alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”.
Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo
- e ai redditi diversi,
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (18 marzo poiché il 16 è sabat0)
Viene sottolineato che, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.
Attenzione al fatto che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto
Certificazione unica 2024: cosa attesta
La Certificazione Unica “CU 2024” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024 (termine slitta al 18 perché 16 marzo è sabato) unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) attesta:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
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Imposta straordinaria banche: come si calcola
Le Entrate pubblicano la Circolare n 4 del 23 febbraio con chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.
La Circolare tratta nello specifico di:
- Ambito soggettivo,
- Base imponibile,
- Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria,
- Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis,
- Imposizione in caso di distribuzione della riserva,
- Casi particolari: banche in fase di start up.
Leggi anche: Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare.
Imposta straordinaria banche: che cos’è
Si ricorda che l'imposta di cui si tratta è stata introdotta “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”.
Si prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento:
- del fondo di garanzia per la prima casa,
- del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
- e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Si istituisce, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.”).
Tale imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Si fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del 3 regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation, di seguito “CRR”), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Inoltre, in sede di conversione del decreto Asset, è stato introdotta una norma che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.
Infine si stabilisce il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.
Con la circolare in oggetto sentita la Banca d’Italia, si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione:
- all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
- alla determinazione della base imponibile;
- alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
- alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
- alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile; alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.
Imposta straordinaria banche: chiarimenti ADE
L’imposta straordinaria «è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
La Circolare evidenzia che in considerazione del riferimento normativo al «conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia», si ritiene che il margine d’interesse debba essere quello risultante dalla voce 30 del conto economico, redatto, secondo i corretti principi contabili, in conformità alle indicazioni della autorità di vigilanza contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.
Come previsto dalla sopra citata circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.
La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10 per cento.
Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40 per cento.
Alla luce di quanto sopra esposto, qualora l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10 per cento di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.
Si consideri, a titolo esemplificativo, una banca con esercizio coincidente con l’anno solare, che presenta:
- nel conto economico 2021, un margine d’interesse pari a euro 5.500.000;
- nel conto economico 2023, un margine d’interesse pari a euro 6.000.000.
In applicazione della norma in commento:
- il margine d’interesse 2021 aumentato del 10 per cento è pari a euro 6.050.000; poiché la differenza fra il margine d’interesse 2023 e l’importo di cui al punto precedente è negativa (euro 6.000.000 – euro 6.050.000), l’imposta non risulta dovuta.
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Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
Con Risposta interpello n 51 del 22 febbraio le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico (di cui ai commi 344–347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 c.d. Ecobonus) a seguito di un quesito posto da un istante che domandava come debba essere calcolato "il limite di detrazione ammissibile" per gli interventi di Ecobonus realizzati nelle due gallerie commerciali di sua proprietà.
Sinteticamente, viene chiarito che, il limite massimo di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
Pertanto, questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus'').
La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce'' o ''patrimoniali''.
Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 relativamente agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 […], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a ''parti'' di edificio''.
Nella circolare n. 17/E del 2023 (cfr. pagina 108), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge.
Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ''la locuzione ''parti comuni di edificio residenziale'' deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori'' .
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Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa
Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.
Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.
Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa
L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:
- d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
- e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:Allegati:- l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
- concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,
potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.
Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.
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Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.
L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.
Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.
Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.
La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente.
La Società sottoliena che:
- per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;
- il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;
- per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino prezzi allegato al Contratto;
- il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di imbarcazione;
- a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo due possibili percorsi;
- per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;
- sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene restituita l'attrezzatura.
Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.
Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.
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Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie.
Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:
- tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
- compilando l’apposito modello e istruzioni.
Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?
Vediamo come provvedere.
Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.
Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:
- come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
- presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.
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Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio
Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).
Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.
Vediamo ulteriori dettagli.
Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio
Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:
- consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@cultura.gov.it.
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Approvazione Bilanci 2023: termine ultimo 29 aprile
Le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 andrà quindi approvato nell’ordinario termine del 29 aprile essendo ques'anno un anno bisestile.
Successivamente, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.
Approvazione Bilanci 2023: le fasi obbligatorie
Secondo quanto stabilito dal codice civile, ordinariamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio; in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.
Prima di essere approvato il bilancio percorre un iter obbligatorio, ossia:
- redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
- relativa trasmissione dei suddetti documenti all’organo di controllo, ove presente;
- deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.
Effettuati gli adempimenti su indicati secondo le rispettive scadenze, il bilancio viene approvato dall'assemblea dei soci, convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società ovvero Spa o Srl.
Attenzone al fatto che, la mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone, ed espone il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione, alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197 (sanzione irrogata a ciascun amministratore/sindaco che abbia omesso).
Vediamo una breve tabella di riepilgo delle principali scadenze relative alla approvazione dei bilanci 2023
Approvazione Bilancio 2023 SPA e SRL con organo di controllo Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione 30 marzo 2024 Trasmissione progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea 14 aprile 2024 Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea 21 aprile 2024 Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
29 aprile 2024 Deposito Bilancio presso il registro delle imprese entro 30 gg dalla approvazione -
Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024
In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile i datori di lavoro possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.
Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)
Linee guida rimborso per volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:
- delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
- nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda infine che:
- il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
- la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024
A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, il dipartimento per la protezione civile ha emanato il decreto 22.9. 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 , che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno a 120,55 euro giornalieri.
Allegati: