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Bonus allarmi 2026: cos’è e quando spetta
La guida delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a febbraio 2026, contiene tra le altre, informazioni sul bonus allarmi.
E' bene precisare che non esiste un "bonus sicurezza" ma esso è una agevolazione contenuta nel bonus ristrutturazioni.
Si tratta cioè di interventi agevolabili con il bonus ipers sulle ristrutturazioni della casa, aggiornato con le aliquote della Legge di Bilancio 2026. Vediamo tutti i dettagli.
Bonus allarmi 2026: che cosè e quando spetta
La guida ADE contiene chiarimenti su tutte le regole relative al bonus ristrutturazioni 2026.
Come è noto si tratta della detrazione spettante a chi, a certe condizioni, ristruttura l'abitazione principale.
Questa agevolazione spetta a:
- proprietari e nudi proprietari;
- usufruttuari;
- inquilini che decidono di migliorare la sicurezza dell’appartamento;
- comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali, per immobili che non sono beni strumentali;
- conviventi e familiari che vivono stabilmente nell’immobile,
sottoposto a ristrutturazione.
La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.
Scarica qui la guida ADE.
Come chiarito dalla guida ADE 2026 tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.Attenzinoe al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
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CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.
La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.
L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.
CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:
- dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
- e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.
La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.
La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:
- esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
- partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
- ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
- mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?
Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che:
- la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
- cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
- e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.
Nel caso concreto:
- attività di commercialista;
- attività di insegnante di sci;
sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.
L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:
- assenza di collegamento tra le attività
- disallineamento dei bienni
Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo.
La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:
- il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
- vi è identità o forte affinità economica;
- l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
- i periodi di CPB coincidono.
In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.
Allegati: -
Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 2027
L’articolo 4, comma 12-octies, inserito nel DDL di conversione del Milleproroghe 2026 in sede referente alla Camera, stabilisce che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal
13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.Ricordiamo che cos'è la detrazione IVA per masse e cosa ha previsto in proposito la riforma fiscale.
Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 1° gennaio 2027
Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Si ricorda che il decreto legislativo n. 186 del 2025 reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto".
In tale contesto, con l’articolo 9 si dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”.Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”).In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).
La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.
Considerato che l’articolo 9 è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.
Ricordiamo che l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.
In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.
Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.
Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse” e più precisamente, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:
- nel regime fiscale delle operazioni attive;
- nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
- nell’attività svolta.
In attuazione dei principi di delega, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia dal 13 dicembre 2025).
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2027, l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.
Per effetto della proroga disposta dal comma 12-octies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025 l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis.2, del d.P.R. n. 633 del 1972, decorre dal 1° gennaio 2027.
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Irap imprese comparto energia: gli aumenti 2026
Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.
Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.
Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026
Il Decreto Energia, con l'articolo 3 prevede di aumentare l'irap per i produttori di energia elettrica e gas per gli anni 2026 e 2027.
In particolare il suddetto articolo stabilisce che:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota irap (di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
- nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Più in dettaglio, l’articolo 3 dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile dai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al presente decreto-legge.
Le risorse derivanti dall’applicazione di tale incremento di aliquota IRAP vengono destinate alla riduzione di una componente della bolletta elettrica (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, cd. componente A SOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche. -
Referendum 2026: si vota il 22 e 23 marzo
Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito per il prossimo referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo.
In proposito è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio per indire il referendum.
In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e lunedi' 23 marzo 2026.
Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»
In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.
Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.
Il Ministero dell'Interno ha indicato che "i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".
I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."
A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.
Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia
La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre.La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni.
Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.
Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi.
Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.
Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.
Leggi anche Referendum 2026: nuove regole e onorari
Referendum 2026: il vote dei residenti all’estero
Come evidenzia il comunicato pubblicato dal Ministero dell'Interno in vista della prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, potranno esercitare il loro diritto al voto per corrispondenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 459/2001.
La richiesta è stata inviata direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 18 febbraio, corrispondente al trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione.
L’opzione di voto può essere trasmessa al comune per posta ordinaria, per posta elettronica anche non certificata, oppure consegnata a mano, anche da persona diversa dall’interessato.
L’istanza, che può essere redatta su carta libera, dovrà indicare l’indirizzo postale estero per la spedizione del plico elettorale e attestare altresì il possesso dei requisiti di legge.
In particolare, sarà necessario dichiarare una permanenza all’estero di un periodo minimo di almeno tre mesi, periodo nel quale deve ricadere la data di svolgimento della consultazione. L’opzione è valida anche se l’elettore non si trova ancora all’estero al momento dell’invio, purché il periodo dichiarato comprenda la data della votazione.
Alla domanda inoltre andrà necessariamente allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per agevolare l’esercizio del diritto del voto per corrispondenza, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso disponibile online un modello di istanza, utilizzabile da tutti gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto, e fermo restando che sono in ogni caso valide anche le domande presentate con un modello diverso, se complete di tutte le informazioni richieste.
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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026. -
Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo
L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026.
Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
TARI: che cos’è, le delibere che la determinano
La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivoLa TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:
- approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021).La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.