• Oneri deducibili e Detraibili

    Welfare aziendale e spese RSA: rimborso è esentasse anche per il genitore non convivente

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    In particolate, secondo l'agenzia delle entrate non concorre alla determinazione del reddito anche per il 2025 la retta pagata ed è quindi esente da tassazione, che viene rimborsata da un piano di welfare aziendale per il dipendente per il ricovero in una Rsa della madre non convivente.

    Mamma non convivente nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando il familiare non convive con il lavoratore. 

    Di fatto si recepisce una novità normativa con effetti già dal periodo d’imposta 2025.

    La questione riguarda i piani di welfare aziendale e, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti senza che le somme ricevute vengano tassate come reddito di lavoro dipendente.

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, attraverso il piano welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA, una residenza sanitaria assistenziale.

    Il dubbio nasce da un elemento preciso: la madre è stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio. Il lavoratore chiede pertanto se il rimborso possa beneficiare comunque del regime fiscale di favore e da quando debbano applicarsi le modifiche intervenute sull’articolo 12 del TUIR.

    Rimborso RSA nel welfare aziendale: cosa prevede il TUIR

    Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

    La disposizione prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.

    Il problema interpretativo si è creato proprio sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12.

    Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025 avevano infatti collegato, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del Codice civile, il riconoscimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. La disciplina aveva efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Una previsione che rischiava di avere conseguenze rilevanti proprio per il welfare aziendale: un genitore ricoverato stabilmente in RSA, ad esempio, avrebbe potuto non risultare convivente con il lavoratore.

    La novità: cambia di nuovo la definizione di familiare

    La vera novità evidenziata dall’interpello è il successivo intervento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.

    Il decreto ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando sostanzialmente le condizioni esistenti prima delle modifiche del 2025.

    Con la nuova formulazione, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, tra le persone considerate rientrano anche gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza.

    Il requisito della convivenza – o, in alternativa, quello relativo agli assegni alimentari – resta invece rilevante, insieme ai requisiti reddituali, quando la disposizione fiscale richiede specificamente che l’“altro familiare” sia fiscalmente a carico.

    Rimborso RSA esentasse anche senza convivenza

    L’Agenzia sottolinea anche la ragione della correzione normativa. Dagli atti parlamentari emerge infatti che l'intervento del 2026 è stato adottato per superare le criticità prodotte dalle precedenti modifiche. In particolare, l'introduzione retroattiva della convivenza per tutto il 2025 avrebbe impedito, a posteriori, di utilizzare i piani di welfare 2025 a favore degli “altri familiari” non conviventi.

    Il legislatore ha quindi eliminato tale requisito per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12, mantenendolo nei casi in cui sia espressamente richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Da qui arriva il chiarimento più importante per lavoratori e imprese.

    Le spese RSA sostenute tramite il welfare aziendale per la madre non convivente possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

    L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza richiedere, nel caso in esame, la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Di conseguenza, la mancata convivenza tra lavoratore e genitore ricoverato in RSA non fa perdere automaticamente l’agevolazione fiscale.

    La novità vale già dal 2025

    Altro punto decisivo è la decorrenza.

    Il decreto legislativo n. 148/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica già a partire dal periodo d’imposta 2025. L'obiettivo, spiega l'Agenzia, è riconoscere le agevolazioni ai familiari che avrebbero potuto beneficiarne secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.

    In conclusione, quindi, il rimborso delle spese RSA sostenute nel 2025 per la madre non convivente può beneficiare del welfare aziendale senza essere tassato come reddito del dipendente.

    È questo il chiarimento centrale della risposta n. 163/2026: la correzione normativa del 2026 neutralizza il problema della convivenza per questa tipologia di welfare e produce effetti retroattivamente dal 2025, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina.

  • Pace Fiscale

    Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno scelto di applicare la definizione agevolata ai propri carichi. 

    Sono circa 1.500 gli enti interessati. I contribuenti potranno presentare domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le modalità che ADER dovrà pubblicare entro il 15 ottobre.

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies per le entrate territoriali.

    Come specificato nel comunicato stampa del 25 settembre 2026, si tratta di circa 1.500 enti che hanno comunicato il provvedimento con il quale hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’Agente della riscossione.

    Tra gli esempi indicati dall’Agenzia figurano Imu, Tari, bollo auto e multe stradali.

    Ricordiamo in proposito, che l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello da ultilizzare per la rottamazione dei tributi locali.

    E' stata la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    Quali debiti degli enti locali rientrano nella rottamazione

    La definizione riguarda i debiti tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della Rottamazione-quinquies era subordinata all’adozione, da parte dell’ente interessato, di uno specifico provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.

    Attenzione però all’ambito della misura: il comunicato precisa che la Rottamazione-quinquies riguarda solo i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Non rientrano quindi in questa procedura i tributi locali gestiti direttamente dall’ente mediante riscossione diretta oppure affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati. 

    Per tali entrate la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di adottare proprie delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma, secondo le modalità stabilite dal singolo ente.

    Rottamazione degli enti territoriali: il calendario

    Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Domande dal 16 ottobre 2026

    Per i contribuenti la data da segnare è il 16 ottobre 2026.

    I contribuenti che hanno debiti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da uno degli enti che hanno comunicato l’adesione potranno infatti presentare la richiesta di definizione agevolata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

    La domanda dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili sul proprio sito entro il 15 ottobre 2026.

    Entro la stessa data del 15 ottobre saranno messi a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, i dati necessari per individuare i carichi che possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies.

    Comunicazione delle somme e pagamento

    Secondo quanto indicato nel comunicato, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027.

    Il pagamento potrà essere effettuato:

    • in unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
    • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

    Per verificare se il proprio Comune, Regione o altro ente territoriale ha aderito alla Rottamazione-quinquies è quindi necessario consultare l’elenco pubblicato da Agenzia delle entrate-Riscossione, prestando attenzione anche alle eventuali indicazioni riportate nella colonna dedicata alle note.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti.

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: quali novità fiscali sono allo studio su affitti, IRPEF e flat tax

    Si avvia il cantiere Legge di Bilancio 2027 e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivano le prime indicazioni sulle misure fiscali che potrebbero entrare nella prossima manovra.

    In occasione di Telefisco 2026 il convegno de IlSole24ore il vice ministro Leo le ha confermate specificando alcuni dettagli.

    In particolare Leo ha evidenziato tre priorità della Legge di Bilancio, prima specificando che resta sul tavolo il problema delle coperture che saranno assolutamente necessarie per tutte le misure che si vorrebbero attuare. 

    Leo ha specificato la priorità dell'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.

    Inoltre ha sinteticamente ricordato quanto già anticipato da Giorgetti relativamente alla flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.

    Terzo, Leo ha ricordato l'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che ha detto sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.

    Vediamo più in dettaglio quanto specificato invece dal Ministro Giorgetti.

    Flat tax, Giorgetti apre all’aumento della soglia per le partite IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha parlato della possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    Tra gli obiettivi vi è da tempo quello di portare la soglia a 100.000 euro, mantenendo l’imposta sostitutiva del 15 per cento per le partite IVA che rispettano i requisiti previsti dal regime.

    La strada, tuttavia, non appare immediata. Come riportato dall'ANSA, presente al convegno, Giorgetti ha richiamato la necessità di superare il limite europeo, da lui giudicato ingiustificato, sottolineando quindi la necessità di un confronto con Bruxelles.

    L’eventuale passaggio da 85.000 a 100.000 euro non può quindi essere considerato, allo stato attuale, una misura già acquisita alla Legge di Bilancio 2027. È piuttosto una delle ipotesi sulle quali il Governo potrebbe lavorare nei prossimi mesi, anche alla luce dei vincoli europei.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Anche in questo caso, però, mancano ancora i dettagli essenziali: aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva, soglie reddituali, platea dei beneficiari e modalità di applicazione dovranno essere definite nel corso della costruzione della manovra.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Visto conformità 2026: come funziona il nuovo servizio dell’Agenzia per i professionisti

    L’Agenzia delle Entrate disciplina il nuovo servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, destinato ai professionisti che devono comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Dal 11 gennaio 2027 la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il servizio telematico.

    Con il provvedimento n. 259305 del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate definisce regole e modalità di utilizzo di “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, il nuovo servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Amministrazione finanziaria.

    La procedura consente ai professionisti interessati di trasmettere telematicamente la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Attraverso lo stesso servizio sarà inoltre possibile comunicare variazioni, presentare integrazioni e trasmettere l’eventuale rinuncia.

    Vi.diCo.Web: a cosa serve il nuovo servizio

    Il nuovo servizio online rientra nell’attuazione delle disposizioni sul rafforzamento dei servizi digitali previste dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

    “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” sarà accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consentirà di gestire telematicamente la comunicazione preventiva richiesta ai professionisti che intendono esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità.

    Secondo quanto indicato nel provvedimento, l’obiettivo è rendere più efficiente l’acquisizione e la gestione delle comunicazioni, razionalizzare i flussi informativi e semplificare le attività istruttorie degli uffici.

    Chi può utilizzare Vi.diCo.Web

    Il provvedimento fa riferimento ai professionisti individuati dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ossia ai soggetti tenuti alla comunicazione prevista per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

    L’accesso avviene attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione digitale.

    Il provvedimento indica, tra le modalità di accesso:

    • SPID;
    • Carta d’identità elettronica, CIE;
    • Carta nazionale dei servizi, CNS;
    • nei casi previsti, credenziali Entratel o Fisconline.

    Come utilizzare Vi.diCo.Web per il visto di conformità

    Attraverso il servizio il professionista deve inserire le informazioni e rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

    Nella comunicazione devono essere forniti anche:

    • i dati relativi alle garanzie stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità;
    • i dati delle eventuali strutture attraverso le quali il professionista intende effettuare la trasmissione delle dichiarazioni;
    • la documentazione richiesta dall’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

    Una volta compilata, la comunicazione viene inviata tramite Vi.diCo.Web alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, individuata sulla base del domicilio fiscale del professionista.

    Integrazioni e variazioni: cosa si può fare con Vi.diCo.Web

    Il servizio non sarà utilizzato soltanto per la prima comunicazione.

    Vi.diCo.Web consentirà infatti di presentare anche eventuali integrazioni relative a una comunicazione già trasmessa.

    Le variazioni riguardanti dati, elementi o documenti precedentemente comunicati dovranno essere trasmesse attraverso il servizio online entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

    Il professionista potrà inoltre comunicare attraverso un’apposita funzione la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

    L’Agenzia delle Entrate attesterà tramite il servizio anche l’avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione regionale competente.

    Stato della pratica e verifica dell’iscrizione

    Tra le funzionalità indicate nelle motivazioni del provvedimento, Vi.diCo.Web permetterà al professionista anche di:

    • conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione;
    • verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità;
    • consultare l’elenco delle comunicazioni già inviate;
    • segnalare variazioni relative a dati, elementi e documenti;
    • comunicare l’eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto.

    Da quando sarà disponibile Vi.diCo.Web

    Il provvedimento non individua direttamente la data di prima apertura del servizio.

    L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che la data a partire dalla quale Vi.diCo.Web sarà disponibile verrà comunicata attraverso un apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet.

    È invece già fissata la data a partire dalla quale l’utilizzo della nuova procedura diventerà esclusivo.

    Dall’11 gennaio 2027 la comunicazione relativa all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità dovrà essere effettuata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.

    Vi.diCo.Web e visto di conformità: cosa cambia per i professionisti

    Il provvedimento interviene soprattutto sulle modalità di trasmissione e gestione della comunicazione.

    La nuova procedura concentra in un unico servizio online la compilazione, l’invio e la successiva gestione delle informazioni relative all’abilitazione al rilascio del visto di conformità.

    L’obiettivo dichiarato dall’Agenzia delle Entrate è potenziare i servizi digitali destinati ai professionisti e favorire gli adempimenti attraverso procedure telematiche più uniformi e integrate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026: chi può richiederlo, quanto spetta e come fare domanda

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che questa misura dopo la pubblicazione del DD 11 settembre con le date per le domande.

    Bonus colonnine 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

     Le risorse a disposizione sono pari a:

    • 15 milioni di euro per 2026
    • 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029
    • 8 milioni di euro per l’anno 2030.

    Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore12.00 del 31 gennaio 2027.

    L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Le regole ne DD 11 settembre del MIMIT.

    Bonus colonnine 2026: spese ammissibili

    Spese ammissibili per il bonus colonnine:

    • per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
    • per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
    • per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

    Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026 

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026 tutte le risposte ai dubbi

    Per maggiori informazioni

    Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero:

    • compilando il modulo online
    • oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

    Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). 

    Allegati:
  • Locazione immobili

    Affitti brevi, stretta UE in arrivo: le città potenzialmente interessate

    La bozza dell’Affordable Housing Act introduce una definizione europea delle aree sotto stress abitativo e apre alla possibilità per autorità nazionali, regionali e locali di limitare gli affitti brevi e, a determinate condizioni, anche l’acquisto o l’utilizzo di immobili non destinati ad abitazione principale. 

    Nessun divieto automatico in tutta Europa: le restrizioni dovranno essere motivate, proporzionate e circoscritte alle zone realmente in difficoltà.

    Ieri il commissario europeo per la Casa, Dan Jørgensen, ha presentato ufficialmente la bozza di regolamento Ue che punta a fornire a Comuni e autorità locali una cornice normativa europea per introdurre, nelle aree caratterizzate da forte stress abitativo, limitazioni agli affitti brevi, fino alla possibilità di sospenderli, e misure sul mercato immobiliare. 

    Secondo stime ufficiali riferite ai dati del Dipartimento delle Finanze e dei valori immobiliari 2026 dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, diverse grandi città italiane supererebbero già il principale parametro individuato dalla Commissione, ossia un rapporto tra prezzi medi di acquisto delle abitazioni e redditi medi superiore a 8 e tra queste figuarno:

    • Milano registra il valore più elevato, vicino a 12, 
    • Firenze (circa 10), 
    • Bologna (9), 
    • Napoli (poco meno di 9)
    •  e Roma, anch’essa sopra la soglia; 
    • Torino e Genova si attestano invece intorno a 7 e Palermo sotto 6. 

    Attenzione al calendario: il testo presentato dalla Commissione non è definitivo, è una proposta dell’esecutivo europeo. Ora dovrà passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio per arrivare all’approvazione finale. 

    Solo dopo la pubblicazione ufficiale scatterà lo scudo europeo per i limiti imposti a livello comunale al fenomeno degli affitti brevi.

    Secondo un’elaborazione del Sole 24 Ore, sarebbero almeno 20 i capoluoghi italiani potenzialmente interessati, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Genova, oltre a città a forte vocazione turistica come Rimini, Salerno, Verona, Bolzano, Siena, Pisa e Como. 

    Il parametro di riferimento indicato dalla Commissione europea è quello degli otto anni di reddito necessari per acquistare un’abitazione, anche se il testo è ancora in fase di proposta e non sono stati definiti in modo puntuale i dati da utilizzare. Le eventuali restrizioni potrebbero essere applicate anche a singoli quartieri e incidere direttamente sull’attività dei proprietari che destinano gli immobili alle locazioni brevi, aggiungendo un ulteriore livello di regolamentazione rispetto agli obblighi fiscali e amministrativi già previsti dalla normativa nazionale.

    Il 16 settembre il Ministro del Turismo ha dichiarato in propoisto: Ho incontrato oggi le associazioni più rappresentative del turismo e della ricettività collegata agli affitti brevi.
    Ho raccolto la loro profonda preoccupazione sulla proposta di regolamento del settore da parte della Commissione europea. Effettivamente questo documento da un lato parrebbe minacciare il ceto medio d’Europa colpendo la piccola proprietà immobiliare, in particolare quella degli italiani, dall’altro non sembra portare alcun beneficio evidente al turismo e ai turisti, e nemmeno ai residenti. Condivido lo sconcerto del tavolo nel constatare che l’Unione europea non abbia fatto tesoro della fallimentare esperienza di Barcellona. 

    Vediamo più in dettaglio il contenuto del regolamento in bozza.

    Affitti brevi, cosa prevede la bozza del nuovo regolamento UE

    La novità più rilevante del Regolamento UE è contenuta nell’articolo 5.

    Il testo stabilisce che un’autorità competente può adottare misure che restringano l’accesso o la prestazione di servizi di locazione breve in immobili residenziali diversi dall’abitazione principale dell’host.

    La definizione di autorità competente è volutamente ampia: 

    l’articolo 4 comprende infatti autorità nazionali, regionali o locali alle quali l’ordinamento dello Stato membro attribuisca il potere di applicare queste disposizioni.

    Per l’Italia significa che il futuro regolamento potrebbe offrire una cornice europea anche a provvedimenti adottati, secondo le rispettive competenze, non solo dallo Stato ma anche dalle amministrazioni territoriali.

    Non si tratta, però, di un’autorizzazione generalizzata a bloccare le locazioni turistiche.

    Per utilizzare questi poteri dovrà essere rispettata una serie precisa di condizioni previste dagli articoli da 6 a 10 della bozza.

    Quando una zona diventa “area sotto stress abitativo”

    La vera chiave del nuovo sistema è l’articolo 6, che stabilisce come individuare le aree sotto stress abitativo.

    Il primo indicatore è il cosiddetto price-to-income ratio, cioè il rapporto tra:

    • prezzo medio di transazione di un’abitazione nell’area / reddito disponibile mediano della popolazione della stessa area.

    Secondo la versione della bozza attualmente disponibile, questo rapporto deve essere pari o superiore a 8.

    In altre parole, il prezzo medio di acquisto di un’abitazione deve essere almeno otto volte il reddito disponibile mediano, ma la soglia di 8, da sola, non basta.

    Il rapporto tra prezzi immobiliari e redditi deve anche essere aumentato nei dieci anni precedenti.

    Infine, deve risultare improbabile che la situazione di stress abitativo possa attenuarsi nei tre anni successivi, sulla base dell’analisi di tre fattori: 

    1. andamento della popolazione, 
    2. offerta di abitazioni
    3. domanda di abitazioni.

    Le valutazioni dovranno poggiare su dati oggettivi, trasparenti e verificabili. 

    La bozza consente espressamente di utilizzare, quando opportuno, anche le informazioni raccolte attraverso il Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi.

    La soglia di 8, inoltre, non sarebbe necessariamente immutabile: l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di modificarla in futuro mediante atti delegati quando sviluppi oggettivi, documentati statisticamente, lo giustifichino.

    Non potrà essere dichiarata sotto stress un’intera città senza necessità

    Un altro elemento importante è contenuto nell’articolo 7.

    La zona sottoposta alle restrizioni deve essere circoscritta a quanto effettivamente necessario per proteggere disponibilità e accessibilità economica delle abitazioni.

    La bozza consente di individuare come area sotto stress, ad esempio, un quartiere, un Comune, un’area metropolitana, un’area urbana funzionale, un’agglomerazione o anche soltanto una parte di queste zone.

    Questo significa che le limitazioni non dovrebbero poter essere estese automaticamente a territori molto ampi quando il problema riguarda soltanto specifiche aree.

    Il principio seguito dal testo è quello della territorialità e della proporzionalità dell’intervento.

    Comuni e Regioni potranno vietare gli affitti brevi?

    La bozza non contiene una norma che dica semplicemente che “i Comuni possono vietare gli affitti brevi”.

    L’articolo 5 utilizza una formulazione più ampia e tecnicamente diversa: consente alle autorità competenti di adottare misure restrittive sull’accesso o sulla prestazione dei servizi di locazione breve negli immobili residenziali diversi dalla residenza principale dell’host.

    Nei considerando vengono richiamati diversi tipi di interventi già utilizzati o valutati nei Paesi europei: requisiti relativi alla residenza principale, regole sull’uso degli immobili, autorizzazioni e registrazioni, nonché limitazioni quantitative o territoriali sull’uso non principale delle abitazioni e sulle locazioni brevi.

    La norma potrebbe quindi offrire una base europea per misure molto diverse tra loro.

    Il punto essenziale è però che ogni restrizione dovrà superare i test previsti dal regolamento. Non basterà dichiarare genericamente che gli affitti turistici sono troppi.

    Stress abitativo e limitazione affitti brevi

    L’articolo 9 introduce un requisito particolarmente importante.

    Per adottare una misura contro gli affitti brevi, l’autorità dovrà essere in grado di dimostrare che, nell’area interessata, la loro presenza ha prodotto un effetto negativo sulla disponibilità o sull’accessibilità economica delle abitazioni per almeno i tre anni precedenti all’adozione della misura.

    È quindi previsto un vero onere probatorio.

    Non sarà sufficiente una scelta esclusivamente politica: serviranno dati che colleghino il fenomeno delle locazioni brevi alla pressione sul mercato abitativo locale.

    A questo si aggiunge il principio di proporzionalità dell’articolo 10.

    La misura non dovrà andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo e l’autorità dovrà valutare se esista una soluzione meno restrittiva capace di produrre risultati equivalenti.

    Per gli affitti brevi, inoltre, gli interventi dovranno essere calibrati sulle forme di attività che, per dimensione, frequenza o carattere commerciale, risultano maggiormente idonee a sottrarre abitazioni alla locazione residenziale di lungo periodo.

    È un passaggio rilevante perché evidenzia che il regolamento punta soprattutto sulle attività che incidono stabilmente sullo stock abitativo, più che sulla locazione occasionale.

    La casa principale dell’host è esclusa dalle restrizioni, nella bozza c’è una tutela molto netta che merita particolare attenzione.

    L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le autorità competenti non possono imporre, sulla base di questo regolamento, restrizioni alle locazioni brevi effettuate dall’host nella propria residenza principale.

    Anche i considerando spiegano la ratio della scelta: secondo il testo, affittare temporaneamente l'abitazione principale in genere non sottrae stabilmente una casa al mercato residenziale di lungo periodo e va quindi distinto dall'utilizzo turistico di immobili che non costituiscono la residenza principale del proprietario.

    È una distinzione importante per proprietari e gestori.

    La stretta delineata dalla bozza riguarda quindi soprattutto seconde case e immobili utilizzati in maniera strutturale per affitti brevi, mentre viene prevista una salvaguardia minima per chi affitta la propria abitazione principale.

    Non solo affitti brevi: possibili limiti anche su acquisto e utilizzo degli immobili Il secondo fronte aperto dalla proposta è ancora più delicato.

    L’articolo 5 prevede che le autorità competenti possano adottare anche misure che restringono l’acquisto o l’utilizzo di terreni e immobili residenziali non acquistati o utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia occupato dal proprietario o da un'altra persona.

    È opportuno, però, evitare di tradurre automaticamente questa disposizione come un generico “blocco delle vendite delle seconde case”.

    Il testo parla tecnicamente di restrizioni all’acquisizione o all’utilizzo e richiede sempre il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

    I considerando sono ancora più espliciti: quando una misura riguarda acquisto o utilizzo di immobili, le autorità dovrebbero valutare, quando appropriato, soluzioni meno restrittive rispetto a un divieto assoluto, come limiti quantitativi, salvaguardie per situazioni già esistenti, eccezioni per evitare conseguenze eccessivamente gravose o incentivi fiscali.

    Si attendono notizie ufficiali di Bruxelles sulla definitiva approvazione del Regolamento che poi potrà essere direttamente attuato dai paesi menbri e già Bologna segna il passo con lo studio di un proprio regolamento attuativo delle novità.