• Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: dal 15 ottobre l’ader renderà disponibili i debiti

    Relativamente alla rottamazione dei tributi locali, dal 15 ottobre l'ADER mostrerà ai contribuenti interessati i carichi definibili per la propria posizione debitoria.

    Ricordiamo che in proposito, l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello da ultilizzare per la rottamazione dei tributi locali.

    La Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

    Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso con richiesta per ammorbidirlo.

    Il DL 63/2026 individua nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, termine prorogato al 31 luglio, secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

    Rottamazione degli enti territoriali: il calendario da sapere

    Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: alcune anticipazioni

    Si avvia il cantiere Legge di Bilancio 2027 e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivano le prime indicazioni sulle misure fiscali che potrebbero entrare nella prossima manovra.

    In occasione di Telefisco 2026 il convegno de IlSole24ore il vice ministro Leo le ha confermate specificando alcuni dettagli.

    In particolare Leo ha evidenziato tre priorità della Legge di Bilancio, prima specificando che resta sul tavolo il problema delle coperture che saranno assolutamente necessarie per tutte le misure che si vorrebbero attuare. 

    Leo ha specificato la priorità dell'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.

    Inoltre ha sinteticamente ricordato quanto già anticipato da Giorgetti relativamente alla flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.

    Terzo, Leo ha ricordato l'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che ha detto sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.

    Vediamo più in dettaglio quanto specificato invece dal Ministro Giorgetti.

    Flat tax, Giorgetti apre all’aumento della soglia per le partite IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha parlato della possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    Tra gli obiettivi vi è da tempo quello di portare la soglia a 100.000 euro, mantenendo l’imposta sostitutiva del 15 per cento per le partite IVA che rispettano i requisiti previsti dal regime.

    La strada, tuttavia, non appare immediata. Come riportato dall'ANSA, presente al convegno, Giorgetti ha richiamato la necessità di superare il limite europeo, da lui giudicato ingiustificato, sottolineando quindi la necessità di un confronto con Bruxelles.

    L’eventuale passaggio da 85.000 a 100.000 euro non può quindi essere considerato, allo stato attuale, una misura già acquisita alla Legge di Bilancio 2027. È piuttosto una delle ipotesi sulle quali il Governo potrebbe lavorare nei prossimi mesi, anche alla luce dei vincoli europei.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Anche in questo caso, però, mancano ancora i dettagli essenziali: aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva, soglie reddituali, platea dei beneficiari e modalità di applicazione dovranno essere definite nel corso della costruzione della manovra.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

  • Dichiarazione Redditi Società di Persone

    8xmille assegnazione risorse per il diritto allo studio

    Pubblicato in GU n 219 del 21 settembre il Decreto MIM 21 agosto che detta i criteri per  l'assegnazione  delle risorse  della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    Attenzione al fatto che, nei limiti delle risorse disponibili e dell'attribuzione a ciascuna area geografica, i finanziamenti sono assegnati per realizzare interventi urgenti e indifferibili, necessari per garantire il diritto allo studio, secondo il seguente ordine di priorità.

    Vediamo i dettagli dal decreto.

    8xmille assegnazione risorse per il diritto allo studio

    Le risorse annualmente disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  a  diretta  gestione  statale  sono ripartite, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 1, del  decreto-legge  26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 2019, n. 157, in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche: 

    • Nord  (per  le  Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta, Lombardia, Liguria,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,  Friuli- Venezia Giulia ed  Emilia-Romagna),  
    • del  Centro  e  Isole (per  le  Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) 
    • e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). 

    I finanziamenti di cui al comma 1, per le annualità 2023 e 2024 pari a complessivi 114.498.620,84 euro, sono assegnati, nei  limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti attribuiti a ciascuna  area  geografica, per  la  realizzazione di  interventi urgenti e indifferibili resisi necessari  per  garantire  il  diritto allo studio, secondo il seguente ordine di priorita': 

    a) interventi urgenti a seguito di eventi sismici,  calamitosi  o eccezionali e non prevedibili; 

    b) interventi locali, miglioramento sismico, adeguamento sismico; 

    c)  interventi  conseguenti  a  episodi  di  crollo  di  solai  e controsoffitti; 

    d) interventi necessari per il  ripristino  delle  condizioni  di agibilita' a seguito di chiusura disposta da Autorita' competente; 

    e) interventi di manutenzione straordinaria  per  la  prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti; 

    f) interventi di manutenzione straordinaria per  la  bonifica  di elementi contenenti amianto e il ripristino  funzionale delle  parti bonificate; 

    g) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attivita' didattica. 

    Nell'ambito delle tipologie di cui al comma  2,  gli  interventi ammissibili a finanziamento sono  individuati mediante uno  o  piu' avvisi pubblici, anche sulla base dei seguenti  criteri  indicati  in ordine di priorita': 

    a) popolazione scolastica coinvolta; 

    b) vetusta' dell'edificio; 

    c) assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuita' dell'attivita' didattica; 

    d)  assenza  di  altro  finanziamento  pubblico  per  la   stessa tipologia di intervento. 

    Per  ogni  intervento   il   limite   massimo   di   contributo riconoscibile e' pari a euro 1.000.000,00. 

  • Società tra professionisti

    STP e STA società semplici: l’attribuzione del reddito

    Con il Principio di diritto n 3 del 23 settembre le Entrate chiariscono come si attribuisce fiscalmente il reddito ai soci delle società tra professionisti (STP) e delle società tra avvocati (STA) costituite come società semplice. 

    In sintesi per le Entrate, per le STP/STA in forma di società semplice, sì possono ripartire gli utili “a consuntivo” tra i soci professionisti; no per i soci finanziatori, la cui quota deve essere predeterminata.

    STP e STA società semplici: l’attribuzione del reddito

    Le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite come società semplici possono determinare a consuntivo le quote di partecipazione agli utili spettanti ai soci professionisti. 

    Restano invece escluse da questa possibilità le quote dei soci finanziatori. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 3/2026.

    L’Agenzia delle Entrate interviene sulla ripartizione degli utili nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, chiarendo che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai soci professionisti possono essere determinate anche successivamente alla chiusura del periodo d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    La possibilità, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i soci: per i soci non professionisti o finanziatori continua infatti ad applicarsi la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 5 del TUIR.

    STP e STA: come funziona la ripartizione degli utili

    Il punto di partenza è l’articolo 5 del TUIR, che disciplina il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.

    In linea generale, il reddito prodotto dalla società viene imputato a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili.

    Quando le quote non risultano proporzionali ai conferimenti, la diversa ripartizione deve normalmente risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

    Per le associazioni professionali, però, il legislatore ammette una disciplina più flessibile: le quote di partecipazione agli utili possono essere stabilite anche successivamente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Ripartizione degli utili a consuntivo anche per le società tra professionisti

    Con il Principio di diritto n. 3/2026, l’Agenzia delle Entrate estende questa possibilità anche alle STP e alle STA costituite in forma di società semplice.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, la particolare natura dell’attività professionale rende infatti possibile determinare la quota spettante a ciascun professionista sulla base dell’effettivo contributo fornito nel corso dell’anno.

    La ripartizione degli utili tra i soci professionisti può quindi essere definita “a consuntivo”, una volta verificata l’attività concretamente svolta da ciascuno.

    La determinazione delle quote deve comunque risultare da un atto avente i requisiti previsti dalla normativa fiscale e deve intervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

    Soci finanziatori esclusi dalla ripartizione a consuntivo

    Il chiarimento dell’Agenzia contiene però un limite rilevante.

    La possibilità di modificare a consuntivo le quote di partecipazione agli utili riguarda esclusivamente i soci professionisti.

    Per i soci non professionisti, compresi i cosiddetti soci finanziatori, continua invece a valere la regola ordinaria.

    La relativa quota di partecipazione agli utili deve quindi essere individuata preventivamente e non può essere modificata dopo la chiusura dell’esercizio sulla base dei risultati conseguiti.

    La distinzione risponde alla diversa natura dell’apporto fornito dai soci: mentre il contributo del professionista può essere valutato sulla base dell’attività concretamente svolta nel corso dell’anno, quello del socio finanziatore non presenta la stessa connessione con la prestazione professionale.

    Il chiarimento vale solo per le società semplici

    L’Agenzia precisa inoltre che il principio non può essere esteso automaticamente a tutte le società tra professionisti o società tra avvocati.

    La disciplina illustrata riguarda infatti esclusivamente le STP e STA costituite secondo il modello della società semplice.

    Restano quindi fuori dal perimetro del chiarimento le società tra professionisti costituite secondo forme societarie differenti, per le quali occorre fare riferimento alla relativa disciplina civilistica e fiscale.

    Cosa cambia per professionisti e studi associati

    Il Principio di diritto n. 3/2026 consente alle STP e alle STA in forma di società semplice una maggiore flessibilità nella distribuzione del reddito tra i soci professionisti.

    La possibilità di determinare le quote a consuntivo consente infatti di collegare maggiormente la partecipazione agli utili al contributo professionale effettivamente prestato durante l’anno.

    Resta però necessario distinguere attentamente la posizione dei soci professionisti da quella dei soci finanziatori e rispettare le modalità formali e i termini previsti dalla normativa.

  • PRIMO PIANO

    Conferimento in società semplice: no al realizzo controllato

    La risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026 chiarisce che il regime dell’art. 177, comma 2, TUIR non può essere applicato se la conferitaria è una società semplice.

    In assenza di un patrimonio netto contabile determinato secondo regole obbligatorie, torna applicabile il criterio del valore normale.

    Il conferimento di partecipazioni in una società semplice non può beneficiare del regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026, dedicata a un’operazione di riorganizzazione di una holding familiare.

    Il punto decisivo non è l’acquisizione del controllo della società partecipata, requisito che nel caso esaminato sarebbe stato soddisfatto, ma la particolare struttura contabile della società semplice.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il meccanismo del realizzo controllato presuppone che sia possibile individuare in modo oggettivo e documentato la quota di patrimonio netto contabile formatasi presso la conferitaria per effetto del conferimento.

    Conferimento in società semplice: il caso esaminato dall’Agenzia

    Il quesito riguarda due persone fisiche che detengono, rispettivamente, il 98% e il 2% di una holding di partecipazioni. 

    Nell’ambito di una riorganizzazione del patrimonio familiare e della governance, i contribuenti intendono costituire una nuova società semplice alla quale conferire l’intero capitale della holding.

    Per effetto dell’operazione, la nuova società semplice acquisirebbe quindi il controllo della holding ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile.

    Gli istanti chiedono se al conferimento possa essere applicato il regime previsto dall’art. 177, comma 2, TUIR, anche considerando le modifiche apportate alla disposizione dal D.Lgs. n. 192/2024 nell’ambito della riforma IRPEF-IRES.

    Come funziona il realizzo controllato dell’art. 177 TUIR

    Il regime del realizzo controllato rappresenta un criterio speciale per determinare il valore di realizzo delle partecipazioni conferite.

    La disciplina, come ribadito dall’Agenzia, non configura una neutralità fiscale automatica dell’operazione. 

    Il risultato fiscale dipende infatti dal valore al quale il conferimento viene riflesso nel patrimonio netto della società conferitaria.

    In particolare, quando l’incremento del patrimonio netto riconducibile al singolo conferimento coincide con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, non emerge una plusvalenza imponibile. 

    È il meccanismo comunemente definito di “neutralità indotta”.

    La stessa Agenzia aveva già chiarito, con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010, che il regime previsto dall’art. 177, comma 2, è strettamente collegato al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

    Perché il realizzo controllato non si applica alla società semplice

    È proprio il riferimento al patrimonio netto contabile a determinare, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esclusione della società semplice dal realizzo controllato.

    Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 non hanno infatti eliminato il collegamento tra valore di realizzo e incremento del patrimonio netto della conferitaria.

    La società semplice presenta però caratteristiche differenti rispetto alle società commerciali.

    Non può esercitare attività commerciale e non è soggetta alle ordinarie regole civilistiche sulla redazione del bilancio di esercizio, né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti per l’imprenditore commerciale.

    Gli amministratori devono rendere conto della propria gestione, ma il rendiconto previsto dalla disciplina della società semplice non equivale a un bilancio redatto secondo i criteri civilistici applicabili alle società commerciali.

    Per l’Agenzia manca quindi un apparato contabile regolato dalla legge che permetta di individuare in maniera oggettiva, verificabile e documentata l’incremento del patrimonio netto generato dal conferimento. Venendo meno questo elemento, non può operare il particolare criterio di valutazione dell’art. 177, comma 2.

    Società semplice: il conferimento è valutato al valore normale

    L’esclusione del realizzo controllato comporta una conseguenza fiscale rilevante.

    Per il conferimento delle partecipazioni nella società semplice si applica infatti la disciplina ordinaria dell’art. 9 TUIR, con determinazione del corrispettivo sulla base del valore normale delle partecipazioni conferite.

    Questo significa che l’operazione può determinare l’emersione di una plusvalenza fiscalmente imponibile, calcolata sulla base della differenza tra il valore rilevante ai fini fiscali dell’operazione e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

    La scelta della forma giuridica della società conferitaria diventa quindi un elemento da valutare con particolare attenzione nella progettazione delle operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale.

    Cosa cambia dopo la riforma IRPEF-IRES

    Uno degli aspetti più interessanti della risposta n. 176/2026 riguarda proprio l’interpretazione dell’art. 177 dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024.

    Gli istanti sottolineavano, in particolare, che la nuova formulazione non prevede espressamente che la conferitaria debba essere una società commerciale o un soggetto IRES.

    Per l’Agenzia, tuttavia, questo elemento non è sufficiente ad ammettere la società semplice al regime. 

    Il criterio di determinazione del valore di realizzo continua infatti a dipendere dalle voci di patrimonio netto formatesi presso la conferitaria.

    La necessità di una base contabile oggettivamente determinabile resta quindi un elemento strutturale della disciplina.

    Le conseguenze per holding familiari e riorganizzazioni

    Il chiarimento assume particolare importanza nelle operazioni di riorganizzazione di partecipazioni e patrimoni familiari, nelle quali la società semplice viene frequentemente presa in considerazione per la sua flessibilità.

    La risposta n. 176/2026 richiede però di distinguere il profilo civilistico e organizzativo da quello fiscale: il fatto che la società semplice possa acquisire il controllo della partecipata non determina automaticamente l’accesso al realizzo controllato.

    Prima di procedere con il conferimento sarà quindi necessario valutare sia la struttura dell’operazione sia il possibile effetto derivante dall'applicazione del valore normale, verificando l’eventuale plusvalenza imponibile che potrebbe emergere.

    FAQ

    Il realizzo controllato si applica al conferimento in una società semplice?
    Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 176/2026, no. La società semplice non dispone dell’apparato contabile obbligatorio ritenuto necessario per determinare il patrimonio netto rilevante ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR.

    Come viene valutato il conferimento se la conferitaria è una società semplice?
    Si applica la disciplina ordinaria e il criterio del valore normale previsto dall’art. 9 TUIR.

    Il D.Lgs. n. 192/2024 ha esteso il realizzo controllato alle società semplici?
    Secondo l’Agenzia no. Le modifiche non hanno eliminato il collegamento tra valore di realizzo e patrimonio netto contabile della conferitaria.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: consulta lo scadenzario ADER in vista del 30 settembre

    Il prossimo 30 settembre scadrà la prossima rata della rottamazione quinquies.

    In tale occasione l'Ader ha recentemente aggiornato il servizio denominato "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.

    Per la rottamazione quinquies, il comma 2-bis inserito all’articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

    Si tratta nello specifico:

    • dell’unica rata da versare entro il 31 luglio 2026 (già scaduta appunto);
    • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

    Vediamo il servizio ADER con il calendario dei pagamenti delle rottamazioni.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies.

    Leggi qui: Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderire con il riepologo delle regole.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Ad oggi 23 settembre la pagina del calendario appare cosi:

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

    Ad oggi 23 settembre la schermata di riepilogo appare cosi:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta imprese della pesca: ecco il codice tributo

    Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 32 del 22 settembre relativa al credito di imposta carburanti settore pesca.

    Ricordiamo che si tratta di una misura prevista dal Decreto Carburanti pubblicato in GU n 164/2026, provvedimento messo in campo dal Governo per contrastare gli aumenti del prezzo dei carburanti innescatisi a seguito della guerra in Iran e anche conseguenti e diffuse speculazioni.

    Tra le norme vi è quella a sostegno delle imprese della pesca, vediamo il dettagli del credito di imposta in arrivo.

    Credito d’imposta imprese della pesca del Decreto Carburanti

    Il credito d’imposta destinato alle imprese della pesca prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per il 2026 e copre fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati per alimentare i mezzi utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio, sulla base delle fatture al netto dell’Iva. 

    Il contributo come quello rivolto alle imprese di autotrasporto è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre al reddito né alla base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni, purché l’ammontare complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto.

    Attenzione al fatto che un provvedimento di prossima uscita provvederà a regolamentare:

    • modalità di attuazione dell’agevolazione,
    • procedure di concessione,
    • documentazione richiesta e controlli,

    normati dal Ministero dell’Agricoltura di concerto con il Mef. 

    Anche questa misura è introdotta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

    Credito d’imposta imprese della pesca: ecco il codice tributo

    La Risoluzione n 32/2026 ha Istituito il codice tributo “7080” per consentire alle imprese esercenti l’attività di pesca di utilizzare il credito d’imposta introdotto per compensare i maggiori costi sostenuti per il gasolio e la benzina destinati ai mezzi aziendali. La misura si riferisce agli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, e consiste in un contributo pari al 20% della spesa sostenuta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026. 

    Attenzione al fatto che il credito d’imposta, introdotto con l’articolo 4 del Dl n. 33/2026, è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare con i servizi telematici dell’Agenzia. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale. Per consentire l’utilizzo del credito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione odierna istituisce il seguente codice tributo

    •  “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante – articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.

  • Ravvedimento

    Imposte 2026 non pagate: come rimediare con il ravvedimento operoso

    Saldo 2025 e primo acconto 2026 sono ormai scaduti per la generalità dei contribuenti e anche per i soggetti ISA interessati dalla proroga estiva. 

    Chi ha omesso il pagamento, ha versato in ritardo o in misura insufficiente può ricorrere al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso.

    Le principali scadenze delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 sono ormai alle spalle. Per la generalità dei contribuenti il versamento del saldo e del primo acconto doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Per i contribuenti interessati dagli ISA, compresi i soggetti in regime forfettario o di vantaggio rientranti nella proroga, i termini sono stati invece spostati al 20 luglio 2026 senza maggiorazione oppure al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%.

    Chi non ha rispettato queste scadenze può ancora regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare omissioni, ritardi e versamenti insufficienti pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Quali imposte scadute possono essere ravvedute

    Il ravvedimento può riguardare in primo luogo le imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 risultanti dal modello Redditi.

    Inoltre, una serie di versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi possono essere interessati dalla regolarizzazione. 

    Tra questi rientrano:

    • le addizionali regionale e comunale IRPEF;
    • le imposte sostitutive, comprese quelle dovute dai contribuenti forfettari e dai soggetti nel regime di vantaggio;
    • la cedolare secca sulle locazioni;
    • IVIE e IVAFE;
    • l’imposta sul valore delle cripto-attività;
    • l’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata senza ritenuta alla fonte;
    • l’IVA dovuta per l’adeguamento agli ISA;
    • i contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti sulla quota di reddito eccedente il minimale;
    • il diritto annuale alle Camere di commercio.

    Si tratta quindi, in concreto, proprio dei versamenti collegati alla dichiarazione che molti contribuenti hanno affrontato tra giugno e agosto 2026.

    Ravvedimento anche per le rate saltate

    La possibilità di regolarizzazione riguarda anche chi aveva scelto di rateizzare saldo e primo acconto e ha omesso una delle rate successive.

    Per ciascuna rata non pagata nei termini è possibile ricorrere autonomamente al ravvedimento, applicando la sanzione ridotta e gli interessi di mora all’intero importo dovuto, quindi sia al tributo sia agli interessi di differimento.

    Particolare attenzione va invece prestata alla prima rata. 

    La circolare ricorda che, se il contribuente non ha effettuato il versamento entro il termine differito di 30 giorni, si presume che non abbia scelto tale differimento. In questo caso il ravvedimento decorre dalla scadenza ordinaria: nell’esempio riportato, se non viene pagata la prima rata entro il 30 luglio 2026, il calcolo parte dal 30 giugno 2026.

    Quanto costa sanare il mancato versamento

    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento. Nei primi 90 giorni la sanzione di riferimento è pari al 12,5%.

    Con il ravvedimento la sanzione diminuisce in base al ritardo:

    • entro 14 giorni va dallo 0,08% all’1,17%;
    • dal 15° al 30° giorno è pari all’1,25%;
    • dal 31° al 90° giorno è pari all’1,39%;
    • dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione sale al 3,12%;
    • oltre tale termine è pari al 3,57%.

    Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale. Per chi ha saltato uno dei versamenti dell’estate 2026, quindi, il ravvedimento consente ancora di rimediare: il costo della regolarizzazione dipende soprattutto dalla data originaria della scadenza e dal numero di giorni trascorsi prima del pagamento.