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Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell’impresa familiare
La Corte Costituzionale ha dichiarato con Sentenza 148 del 25 luglio l'incostituzionale del comma 3 dell'art 230 bis e dell'art 230 ter relativamente alla mancata inclusione del convivente di fatto.
Vediamo i dettagli della pronuncia.
Convivente di fatto: novità dalla Corte Costituzionale
La Consulta sinteticamente si è espressa sottolineando che il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora.
Questa è la sintesi della importante conclusione della Consulta in risposta ad una questione sollevata dalla Cassazione sul tema dei conviventi di fatto.
Ricordiamo che per “conviventi di fatto”, secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge, si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.
Il caso di specie veniva sollevato da una donna convivente di fatto di una soggetto deceduto, la quale aveva presentato ricorso in Cassazione vedendosi negare dai giudici di prima cure il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota come partecipante all'impresa, per il periodo in cui aveva lavorato nell'azienda agricola di famiglia.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della donna valutando che il convivente di fatto non poteva essere considerato familiare ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile. Identicamente si era pronunciata la corte di appello.
Da qui il ricorso proposto alla Suprema Corte, presso la quale la ricorrente evidenziava anche «la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale»
La Consulta ha accolto le questioni della ricorrente rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.
Comunque sono immutate le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.
In questo caso però si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni come il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.
Tale diritto nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta.
Nel rimandare alla consultazione della corposa sentenza e si evidenzia sinteticamente che la Corte Costituzionale ha praticamente dato ragione alla ricorrente e con la Sentenza n. 148/2024 in oggetto 24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art 230 nella parte in cui non prevede:
- come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto;
- come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.
Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 230 ter che riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
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Concordato preventivo biennale: inserita la flat tax
Il 26 luglio è stato approvato il correttivo sul CPB con molte delle novità attese e richieste dai commercialisti e a tal proposito con un comunicato stampa, lo stesso CNDCEC ha espresso grande apprezzamento per il provvedimento il cui testo non è ancora ufficialmente stato diffuso, pur se atteso in GU,
Ricordiamo che gli stessi professionisti, in audizione alla Camera lo scorso 10 luglio avevano portato le loro osservazioni.
Concordato preventivo biennale: prevista la flat tax
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri visto l'accoglimento di molte delle richieste dei tecnici.
In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.
Elbano De Nuccio, ringraziando il Governo per il lavoro svolto, ha specificato: “Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente"
Il Tesoriere Salvatore Regalbuto, ha evidenziato invece gradimento per le modifiche relative al termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari.
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Addebito in conto con scadenze future: regole dal 5 agosto
Con Provvedimento n 313945 del 26 luglio le Entrate fissano le regole e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future previsto per i versamenti rateizzati predeterminati di imposte, contributi, e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'agenzia.
Pagamenti con addebito in conto con scadenza future: le regole dal 5 agosto
Con il provvedimento n. 313945 del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
In particolare, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, si stabiliscono i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso.La disposizione si applica dal 5 agosto 2024.
L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.Criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future
Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura inviate ai sensi del punto 3.1 del provvedimento, è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.
I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa -
Dl Salva Casa 2024: principali contenuti
Pubblicata in GU n 175 del 27 luglio il testo della Legge di conversione del Dl Salva casa 2024.
Ricordiamo che con le nuove regole si potrà regolarizzare le difformità parziali, le variazioni essenziali, le tolleranze costruttive, esecutive e quelle legate ai requisiti igienico sanitari.
Inoltre, sarà prevista la possibilità di regolarizzare le varianti ante 1977 e le difformità non contestate in fase di rilascio dell’agibilità dell’immobile.
Prima di leggere una sintesi delle novità, ricordiamo che, il DL n 69/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, noto inizialmente è stato pubblicato in GU n 124 del 29.05.
Come specificato dal MIT obiettivo del provvedimento è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.
Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità,
Piano casa 2024: le sanatorie possibili
Il DL 69/2024 reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.
Rispetto al quadro normativo vigente:
- si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
- si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
- si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
- si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
- si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;
- in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
- si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
- si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
- si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.
Tra gli emendamenti al DL n 69/2024 approvati e inseriti nel testo arrivato alla Camera vi sono novità:
- per il cambio di destinazione d'uso, prevedendo che:
- "ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6"
- per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
- per i sottotetti in quanto si prevede che:
- alfine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli
- per lo stato legittimo si prevede che i fini della su dimostrazione per le singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo
dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso
Vediamo di seguito una sintesi delle altre misure come riportate nelle slide pubblicate dallo stesso MIT per cui si attendono conferme dal testo definitivo.
Piano casa 2024: edilizia libera
Sono da considerare in edilizia libera:
- le vetrate panoramiche amovibili o vepa, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a Pergola addossate o annesse agli immobili purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.
Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.
Piano casa 2024: tolleranze esecutive
Per tolleranze esecutive si intendono l'irregolarità geometrica, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
Sono incluse tra le tolleranze esecutive:
- il minor dimensionamento dell'edificio,
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni,
- la difforme ubicazione delle aperture interne,
- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,
- gli errori progettuali corretti in cantiere gli errori materiali di rappresentazione e progettuale.
Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.
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Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento
L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.
Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.
Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili
La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).
In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR.
Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).
È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.
In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli.
Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.
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Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
Con Risoluzione n 38 del 22 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:
- “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Viene anche specificato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati
L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali (decreto-legge n. 50/2017) per l' utilizzo
- del Libretto Famiglia
- o del Contratto telematico Presto per le aziende
a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto di posta elettronica o per SMS degli utilizzatori possono essere inseriti e modificati soltanto tramite la piattaforma MyINPS.
Leggi per ulteriori dettagli Libretto famiglia 2024 come funziona? e Contratto telematico prestazioni occasionali novità e istruzioni
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Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico
Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece alcune novità sulle modalità di alimentazione del portafoglio telematico per il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA
L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:
- mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
- dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra
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- Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari innovativi;
- Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023 attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero: presso le agenzie della propria banca; utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.
Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.
L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .
Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS
Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni del Libretto Famiglia relative a
- disposizioni di pagamento effettuate nel mese
- aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e liquidazione dei rimborsi.
- informazioni su irregolarità dell’IBAN che impediscono il pagamento.
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Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo
Le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per il credito di imposta per il gasolio degli autotrasportatori.
In particolare, con la Risoluzione n 41 del 24 luglio si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo
Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.
Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
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Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali
Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.
La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.
Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.
In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.
Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali
La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.
Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.
La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.
L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.
Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.
La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.
Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.
Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.
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Redditi PF 2024 e credito riacquisto casa: istruzioni
Il Modello Redditi PF 2024 da presentare per via telematica, va inviato entro il 15 ottobre 2024 ed è relativo all'anno di imposta 2023
Tale modello accoglie nel fascicolo 1 il Quadro CR Crediti d’imposta che deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.
Tra questi vi è quello da indicare nel rigo CR7 con il credito di imposta per il riacquisto casa, vediamo come compilarlo.
Redditi PF 2024 e credito riacquisto casa: istruzioni
Il rigo CR 7 del quadro CR del Modello Redditi PF 2024 deve essere compilato se si è maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Tale credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.
Attenzione al fatto che, questo rigo, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
L’articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d’imposta:
- a) sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;
- b) sia nella situazione in cui l’alienazione della casa già posseduta avvenga entro l’anno successivo al nuovo acquisto agevolato.
Il rigo CR7 va compilato come segue:
- Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione,
- Colonna 2 (Credito anno 2023): riportare il credito d’imposta maturato nel 2023, spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.