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CPB 2026-2027: adesione entro il 2 novembre, tutti i vantaggi per chi rinnova
Il Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 entra nella fase decisiva delle adesioni.
I contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa possono accettare la proposta dell'Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2026.
L'articolo 7-bis del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, ha infatti differito la scadenza al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, il termine slitta a lunedì 2 novembre.
Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Particolare attenzione è riservata a chi ha già aderito al CPB 2024-2025 e intende rinnovarlo per il biennio successivo: la normativa riconosce, infatti, ulteriori benefici premiali e la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.
CPB 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre
L'adesione deve essere effettuata telematicamente utilizzando il modello CPB 2026/2027, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27 febbraio 2026.
Sono previste due modalità alternative:
- Invio congiunto al modello ISA 2025, allegato alla dichiarazione dei redditi.
- Invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2026 e compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice 1 – Adesione. Questa modalità ha natura non dichiarativa e non sostituisce la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi, attraverso il software dell'Agenzia delle Entrate, occorre accedere alla sezione «Compila», selezionare il modello ISA-CPB, inserire i dati richiesti e accettare la proposta mediante la casella «Accettazione».
La comunicazione può essere modificata entro il termine di adesione mediante un nuovo invio, senza necessità di revocare la precedente.
Rinnovo del CPB: i benefici premiali rafforzati
Al termine del biennio 2024-2025, i contribuenti che continuano a soddisfare i requisiti richiesti, in assenza di cause ostative, possono aderire a una nuova proposta per il 2026-2027.
Per chi rinnova, l'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024, modificato dal D.Lgs. n. 148/2026, prevede un potenziamento dei benefici ISA.
In particolare:
Agevolazione
Beneficio per chi rinnova
Compensazione crediti IVA senza visto
Soglia elevata da 70.000 a 100.000 euro annui
Compensazione crediti per imposte dirette e IRAP senza visto
Soglia elevata da 50.000 a 70.000 euro annui
Rimborsi IVA senza visto o garanzia
Soglia elevata da 70.000 a 100.000 euro annui
Termini di accertamento
Anticipazione di due anni, anziché di almeno uno
Ulteriori vantaggi riguardano le modifiche della compagine sociale.
In caso di rinnovo, non operano le specifiche cause di esclusione e cessazione connesse all'ingresso di soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Sono inoltre previste l'esclusione delle maggiorazioni degli acconti calcolati con il metodo storico, applicabili alla prima adesione, e la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a saldo e acconto delle imposte per i periodi ogget
Ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova
Un'ulteriore opportunità riguarda il ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023, introdotto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
La misura è riservata ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027.
Il regime consente di definire le annualità interessate mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, determinata anche in funzione del punteggio ISA conseguito in ciascun periodo d'imposta.
Per ogni annualità oggetto di regolarizzazione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali dal 16 marzo 2027 in caso di rateazione.
Quando il rinnovo non dà diritto alle agevolazioni
Per accedere ai benefici rafforzati e al ravvedimento speciale è necessario che sussista la continuità tra il concordato precedente e quello successivo.
Pertanto, la precedente cessazione del CPB 2024-2025 non consente di qualificare come rinnovo la nuova adesione al biennio 2026-2027.
In tale situazione, pur potendo aderire nuovamente in presenza dei requisiti, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni riservate al rinnovo.
La verifica della continuità costituisce quindi un passaggio essenziale nella valutazione dei vantaggi fiscali connessi alla nuova adesione.
Riferimenti normativi e di prassi: D.Lgs. n. 13/2024, articoli 9, 14 e 20; DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026; D.Lgs. n. 148/2026, articoli 28 e 29; Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.
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Redditi SC 2026: chi indicare nel quadro RO e chi firma?
Il 2 novembre 2026 scade la presentazione del Modello Redditi SC 2026.
Vediamo le regole per indicare amministratori e sindaci nel quadro RO e per individuare i soggetti tenuti a firmare la dichiarazione. Attenzione alle cariche cessate e ai revisori legali.
Redditi SC 2026: chi indicare nel quadro RO e chi firma?
In vista del 2 novembre 2026, termine di presentazione del modello Redditi SC 2026 per le società e gli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ripercorriamo le regole per la compilazione del quadro RO e del frontespizio, con particolare riferimento agli amministratori, ai sindaci e ai soggetti incaricati della revisione legale.
Un aspetto importante riguarda la diversa data di riferimento da considerare:
- mentre nel quadro RO devono essere indicati i soggetti in carica alla presentazione della dichiarazione,
- la sottoscrizione del revisore è richiesta anche quando questi abbia cessato l'incarico, purché abbia firmato la relazione di revisione relativa al periodo d'imposta dichiarato.
Quadro RO Redditi SC 2026: quali soggetti indicare?
Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nel quadro RO del modello Redditi SC 2026 devono essere riportati i dati relativi:
- agli amministratori della società o dell'ente;
- ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo;
- ai rappresentanti diversi da quello indicato nel frontespizio.
Come precisato dalla nota riportata in calce al quadro RO, devono essere indicati i soggetti in carica alla data di presentazione della dichiarazione, non quelli che necessariamente ricoprivano l'incarico al 31 dicembre 2025.
Per amministratori e componenti degli organi di controllo, il modello prevede i seguenti codici di qualifica:
Codice Qualifica A Socio amministratore B Amministratore non socio C Componente del collegio sindacale o di altro organo di controllo Con la risoluzione n. 146/E del 19 ottobre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere indicati nel quadro RO i componenti degli organi di controllo, indipendentemente dal fatto che svolgano anche funzioni di revisione legale.
L'obbligo riguarda quindi anche i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, nei rispettivi sistemi di amministrazione e controllo.
Frontespizio Redditi SC 2026: chi deve firmare la dichiarazione?
Nel frontespizio devono essere riportati i dati del rappresentante legale della società o dell'ente che sottoscrive la dichiarazione.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 322/1998, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale oppure, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
La firma deve essere apposta dal soggetto che riveste la carica al momento della presentazione.
Le istruzioni prevedono inoltre che nel frontespizio sia indicato un solo rappresentante, mentre gli altri rappresentanti sono riportati nel quadro RO.
La data di decorrenza della carica nel frontespizio è richiesta se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta.
Sindaci e revisori legali: quando devono firmare Redditi SC 2026?
Per le società soggette al controllo contabile, l'articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998 prevede che la dichiarazione sia sottoscritta anche dai soggetti che hanno firmato la relazione di revisione relativa all'anno d'imposta dichiarato.
In particolare:
- in caso di revisore legale persona fisica, firma il revisore;
- in caso di società di revisione, firma il responsabile della revisione;
- se la revisione legale è affidata al collegio sindacale, firmano i singoli componenti;
- nelle Srl con sindaco unico incaricato della revisione, firma il sindaco unico.
La risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011 ha chiarito che l'obbligo di sottoscrizione compete ai soggetti che hanno firmato la relazione di revisione, anche se non sono più in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
Ne consegue che i sindaci firmatari della relazione di revisione 2025, se ancora in carica alla presentazione, devono essere indicati sia nel frontespizio, per la sottoscrizione, sia nel quadro RO.
Omessa firma del revisore: quali sanzioni?
L'assenza della sottoscrizione del revisore non determina l'invalidità della dichiarazione.
Tuttavia, l'articolo 9, comma 5, del DLgs. 471/1997 prevede a carico del revisore una sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo alla relazione di revisione, comunque non superiore all'imposta effettivamente accertata nei confronti del contribuente, con un minimo di 250 euro.
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Tax credit imballaggi ecosostenibili: codice tributo 7078
L’articolo 1, comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, sono stati disciplinati, tra l’altro, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d’imposta in parola.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, del decreto prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto, comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, come comunicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro.
Tax crediti imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre
Lo sportello per la presentazione delle istanze è statp attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le istanze doveva avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link:Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, con la Risoluzione n 36 del 16 ottobre è istituito il seguente codice tributo:
- “7078” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro – articolo 1, comma 686, legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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Balneari, indennizzi per chi perde la concessione: ecco come si calcolano
Pubblicate le Linee guida dei commercialisti per stabilire quanto il nuovo concessionario dovrà pagare a quello uscente.
Riconosciuti gli investimenti non ammortizzati e un'equa remunerazione, esclusi di norma lettini e ombrelloni.
Arrivano i criteri per calcolare gli indennizzi spettanti ai concessionari balneari uscenti in caso di assegnazione della concessione a un nuovo gestore.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato, con l'Informativa n. 121 del 16 ottobre 2026, le Linee guida per la stima del valore d'indennizzo, approvate il 23 settembre 2026.
Il documento definisce le modalità di valutazione degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, individuando quali beni possono essere indennizzati, come determinarne il valore e quali somme devono essere riconosciute a titolo di equa remunerazione.
Le indicazioni sono destinate a confluire nel bando-tipo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali.
Indennizzi balneari 2026: chi paga e chi riceve le somme?
L'articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022 prevede che, in caso di assegnazione della concessione a un nuovo soggetto, il concessionario uscente abbia diritto a un indennizzo posto a carico del concessionario subentrante.
La misura deve essere determinata mediante una perizia asseverata predisposta prima della pubblicazione del bando di gara.
Il professionista, o il collegio di professionisti, viene nominato dall'ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del CNDCEC.
Le spese della perizia sono sostenute dal concessionario uscente.
Le Linee guida intervengono in assenza del decreto MIT-MEF che avrebbe dovuto definire i criteri di calcolo entro il 31 marzo 2025 e che, come evidenzia il documento, non è stato adottato.
Come si calcola l’indennizzo al concessionario uscente?
Secondo le Linee guida CNDCEC, l'indennizzo comprende due componenti:
- la prima riguarda il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione. Nel calcolo rientrano anche gli investimenti resi necessari da eventi calamitosi ufficialmente dichiarati o da nuovi obblighi di legge, al netto degli aiuti e dei contributi pubblici percepiti e non restituiti;
- laa seconda componente consiste nell'equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni prima dell'avvio della procedura di gara.
Si tratta di due valori distinti che il professionista deve determinare e coordinare per individuare l'importo complessivamente spettante al concessionario uscente.
Quali beni sono indennizzabili? Esclusi lettini e ombrelloni
Un aspetto centrale riguarda gli investimenti che possono essere considerati nella valutazione.
Le Linee guida chiariscono che rilevano i beni e gli interventi che conservano un'utilità economica oggettiva anche per il nuovo concessionario.
Tra gli investimenti che possono rientrare nell'indennizzo figurano:
- cabine e altre strutture inamovibili;
- piscine e impianti sportivi;
- piattaforme di accesso per persone con disabilità;
- interventi di manutenzione straordinaria che conservano un'utilità per il subentrante.
Sono invece generalmente esclusi lettini, ombrelloni, cabine amovibili e altre attrezzature che rimangono nella disponibilità del concessionario uscente, salvo diverse previsioni del bando.
Non rientrano nel calcolo neppure le opere interessate da ordini di demolizione o di ripristino e gli investimenti illegittimi segnalati dall'ente concedente, secondo le indicazioni del documento.
Le Linee guida precisano inoltre che possono essere valutati anche investimenti già completamente ammortizzati, purché continuino a generare un'utilità economica, e determinati beni utilizzati attraverso contratti di leasing o assimilabili.
Come si determina il valore degli investimenti?
Per quantificare la componente patrimoniale, il CNDCEC individua come riferimento il valore negoziale equitativo, volto a bilanciare gli interessi del concessionario uscente e del subentrante.
La valutazione parte dal costo storico degli investimenti, al netto degli ammortamenti, ma può essere aggiornata utilizzando diversi metodi.
Il professionista può considerare la rivalutazione del costo attraverso gli indici ISTAT oppure ricorrere al costo di riproduzione o di sostituzione, applicando riduzioni per usura e obsolescenza.
Il valore così determinato non deve superare l'utilità economica residua del bene.
Per l'equa remunerazione, invece, si considerano gli investimenti degli ultimi cinque anni, applicando al costo storico, al netto dei contributi, un tasso di remunerazione e un fattore temporale.
Il tasso di riferimento è normalmente il WACC, ossia il costo medio ponderato del capitale, ferma restando la possibilità per il professionista di adottare un diverso parametro adeguatamente motivato.
Perizia e lavoratori: quali informazioni servono?
Le Linee guida attribuiscono al professionista ulteriori compiti informativi.
La perizia deve riportare il numero dei lavoratori per i quali l'attività svolta presso il concessionario uscente rappresenta la principale fonte di reddito personale e familiare, indicando anche inquadramento e costo del lavoro.
Queste informazioni consentono ai partecipanti alla gara di valutare eventuali impegni di assunzione.
Se previsto dal bando, il professionista può inoltre predisporre una stima separata dei beni amovibili, finalizzata alla loro eventuale cessione al nuovo concessionario. Il relativo valore non confluisce nell'indennizzo previsto dalla legge.
Per effettuare la valutazione sono necessari documenti come bilanci, fatture, registri dei cespiti e dichiarazioni del concessionario uscente.
Il CNDCEC raccomanda infine di evitare calcoli automatici e valutazioni forfettarie, privilegiando una stima fondata sulle caratteristiche e sull'effettiva utilità degli investimenti.
Le Linee guida costituiscono quindi un riferimento tecnico per la determinazione degli indennizzi, in attesa del completamento del quadro attuativo e della versione definitiva del bando-tipo MIT.
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Tax credit potenziamento offerta cinema: domande prorogate al 10 novembre
Con Decreto del 16 ottobre la Direzione del Cinema ha prorogato la data ultima per le domande per il tax credit cinema.
Ricordiamo che con Decreto n 2729/2026 la Direzione generale Cinema e audiovisivo ha pubblicato le regole per il bonus per il potenziamento dell'offerta delle sale cinematografiche.
In particolare, a partire dal 21 settembre 2026, dalle ore 12.00, fino alle ore 23.59 del 20 ottobre 2026,
è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica e, in particolare, per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell’articolo 18, della legge n. 220 del 2016.Tale termine è prorogato dal 20 ottobre al 10 novembre con Decreto n 3091/2026.
Tax credit potenziamento offerta cinema: domande dal 21 settembre
Le domande possono essere presentate con riferimento ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché, la effettiva disponibilità di
risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, nel limite massimo annuo di risorse dei cui al decreto del Ministro della cultura del 6 marzo 2025, n. 55 e garantito attraverso l’adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto dall’articolo 11, comma 5 e seguenti del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”.A chi è destinato il tax credit offerta sale cinematografiche
La misura è rivolta agli esercenti del settore cinematografico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 220/2016 e dai relativi decreti attuativi.
Il credito d’imposta sostiene una parte delle spese necessarie per il funzionamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività di proiezione cinematografica.
La somma indicata nella richiesta non equivale necessariamente a quella che sarà concessa in via definitiva: il beneficio, infatti, è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse previsto dal decreto del ministro della Cultura n. 55/2025 attraverso il meccanismo di decurtazione proporzionale disciplinato dall’articolo 11, comma 5 e seguenti, del Dl n. 411/2025.
La verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione spetta alla direzione generale Cinema e Audiovisivo. La semplice trasmissione della domanda, pertanto, non comporta automaticamente il riconoscimento del credito. -
Online i debiti rottamabili: domande all’Ader dal 16 ottobre
L'Agenzia delle entrate-Riscossione attiva il servizio per verificare le cartelle ammesse alla Rottamazione-quinquies degli enti locali. Come richiedere il prospetto informativo, presentare domanda entro il 15 dicembre e pagare fino a 54 rate.
Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti possono verificare quali debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, multe stradali e altre entrate degli enti territoriali rientrano nella Rottamazione-quinquies.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) ha attivato sul proprio sito il servizio per richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi rottamabili e gli importi dovuti in caso di adesione alla definizione agevolata.
La novità precede l'apertura delle domande, prevista per domani 16 ottobre 2026, con scadenza fissata al 15 dicembre 2026.
La misura interessa i contribuenti con debiti affidati ad AdER da Regioni, Comuni e altri enti locali che hanno adottato il provvedimento di adesione. Sono circa 1.500 gli enti interessati. Leggi anche Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco
Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della
definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).
Ricordiamo che la legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
Rottamazione IMU, TARI e multe: come verificare i debiti ammessi
La principale novità riguarda la possibilità di conoscere preventivamente le cartelle che possono beneficiare della definizione agevolata.
Dal 15 ottobre è disponibile il servizio per richiedere il prospetto informativo, che riporta:
- l'elenco dei carichi che possono rientrare nella Rottamazione-quinquies;
- gli importi dovuti per la definizione agevolata.
Il documento permette quindi di verificare la propria posizione prima di presentare la domanda.
Occorre distinguere due verifiche:
- l'elenco pubblico degli enti aderenti consente di sapere quali amministrazioni hanno adottato la misura,
- mentre il prospetto informativo personale permette di individuare i debiti del singolo contribuente che possono essere inseriti nella richiesta.
L'adesione dell'ente non significa, infatti, che tutti i debiti del contribuente siano automaticamente rottamabili.
Come richiedere il prospetto informativo AdER
Il prospetto può essere richiesto online attraverso due modalità.
- Richiesta nell'area riservata. Il contribuente può accedere al sito Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando SPID, CIE o CNS. Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell'Agenzia delle entrate previste per l'accesso. Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)" è disponibile il servizio per richiedere il documento. Entro le successive 12 ore, il sistema invia un'e-mail all'indirizzo indicato, contenente il link per scaricare il prospetto informativo. Il documento deve essere scaricato entro 5 giorni dalla ricezione del collegamento.
- Richiesta nell'area pubblica. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza credenziali di accesso. Occorre compilare l'apposito modulo e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta. Dopo la convalida della richiesta e la verifica della documentazione, il contribuente riceve un'e-mail con il collegamento per scaricare il prospetto, anche in questo caso entro 5 giorni.
Domande dal 16 ottobre: come aderire alla Rottamazione-quinquies
La finestra per presentare le domande si apre il 16 ottobre 2026 e si chiude il 15 dicembre 2026.
L'adesione può avvenire esclusivamente online, attraverso il sito AdER, scegliendo tra area riservata e area pubblica.
Nell'area riservata, il sistema propone automaticamente l'elenco dei carichi definibili, consentendo al contribuente di selezionare quelli da inserire nella domanda.
Il contribuente deve inoltre indicare se intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.
Nell'area pubblica, invece, è necessario compilare la domanda inserendo i numeri identificativi delle cartelle da definire, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta di presentazione. È richiesta anche la documentazione di riconoscimento.
In caso di rateizzazione, ogni rata non potrà avere un importo inferiore a 100 euro.
Quali debiti rientrano nella Rottamazione degli enti locali
La Rottamazione-quinquies, estesa agli enti territoriali dal DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Tra le entrate potenzialmente interessate figurano:
- IMU e altri tributi comunali;
- TARI, relativa alla tassa sui rifiuti;
- bollo auto, per le entrate regionali;
- multe stradali e altre sanzioni amministrative;
- ulteriori entrate tributarie e non tributarie degli enti aderenti.
Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La definizione agevolata consente di pagare il capitale residuo e le eventuali spese per procedure esecutive e notifiche, senza corrispondere sanzioni, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali, invece, il beneficio riguarda gli interessi e le maggiorazioni, oltre all'aggio, mentre resta dovuta la sanzione principale.
Attenzione: la misura riguarda esclusivamente i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti. Non comprende i tributi gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali possono essere previste forme autonome di definizione agevolata.
Rottamazione cartelle: scadenze e pagamento fino a 54 rate
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l'importo da versare entro il 28 febbraio 2027.
Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso un piano rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Allegati:Adempimento Scadenza Disponibilità del servizio per il prospetto informativo 15 ottobre 2026 Apertura delle domande 16 ottobre 2026 Termine per presentare domanda 15 dicembre 2026 Comunicazione AdER delle somme dovute Entro il 28 febbraio 2027 Pagamento in unica soluzione o prima rata 31 marzo 2027 Numero massimo di rate 54 rate bimestrali In caso di pagamento dilazionato si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
La definizione agevolata perde efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano, secondo le specifiche regole di tolleranza previste dalla normativa.
Chi ha perso una precedente rottamazione può aderire?
La nuova definizione può comprendere anche debiti già inseriti in precedenti procedure agevolate, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
In particolare, possono rientrare i debiti oggetto delle prime tre rottamazioni per i quali il contribuente è decaduto dai benefici.
Sono inoltre ammessi, alle condizioni previste, i carichi della Rottamazione-quater e della relativa riammissione per i quali al 30 settembre 2025 risultavano persi i benefici.
Restano invece esclusi i debiti inseriti in piani della Rottamazione-quater, o della relativa riammissione, che risultavano in regola con tutte le rate scadute alla medesima data.
Prima dell'adesione è quindi opportuno verificare il proprio prospetto informativo e controllare che le cartelle da definire rientrino effettivamente nella misura.
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Voucher cloud PMI: domande da precompilare dal 20 ottobre, come prepararsi
Con il DD 4 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.
In particolare, prima di riepilogare:
- beneficiari,
- regole per le domande,
- spese ammesse,
- elenco fornitori del bonus,
specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.
Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.
Attenzione, lo sportello si articola in due fasi:
- una fase di precompilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026,
- una fase di invio della domanda, dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
- DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID,
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre
Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero.
Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
identità elettronica; - a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
- a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
- a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
- b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
- b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
- domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:
a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
- riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
- contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;
b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.
Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.