• Enti no-profit

    RUNTS, dal 15 ottobre stop alla firma digitale: le nuove regole per gli enti

    Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono inviare le pratiche al RUNTS senza firma digitale. Bastano SPID, CIE o CNS, ma sono previste due eccezioni. Ecco cosa cambia.

    Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono presentare le pratiche al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) senza doverle sottoscrivere digitalmente.

    A comunicarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con avviso del 15 ottobre che annuncia una semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze.

    Per inoltrare una pratica sarà sufficiente autenticarsi sul portale Servizi Lavoro tramite SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), compilare la pratica e procedere all'invio.

    La nuova modalità riguarda tutte le tipologie di pratiche, con due specifiche eccezioni.

    RUNTS senza firma digitale: cosa cambia dal 15 ottobre

    La novità consente agli enti di trasmettere le pratiche direttamente in sessione autenticata, senza necessità di firmare digitalmente la distinta.

    L'accesso avviene attraverso gli strumenti di identità digitale ammessi dal portale ministeriale:

    SPID, Sistema pubblico di identità digitale;

    CIE, Carta d'identità elettronica;

    CNS, Carta nazionale dei servizi.

    Una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può compilare e inviare la pratica attraverso la piattaforma RUNTS.

    La semplificazione interessa tutte le tipologie di pratiche, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dal Ministero.

    Firma digitale RUNTS: i due casi in cui resta necessaria

    Il Ministero precisa che la nuova modalità di presentazione non si applica a due categorie di pratiche:

    • Pratiche presentate dal notaio ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore.
    • Pratiche per le quali è stata conferita una delega alla "Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante".

    In quest'ultimo caso, la procedura non cambia: il delegato, dopo aver compilato la pratica, deve inviare la distinta al delegante affinché venga sottoscritta digitalmente.

    Successivamente, il delegato deve caricare il documento firmato sulla piattaforma RUNTS e procedere all'invio della pratica.

    RUNTS: le novità previste dal decreto dell’8 ottobre 2026

    La semplificazione è conseguente all'adozione del decreto direttoriale n. 249 dell'8 ottobre 2026, con cui il Ministero del Lavoro ha aggiornato gli allegati tecnici A e B al DM n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    L'aggiornamento degli allegati consente l'invio delle pratiche attraverso l'accesso autenticato alla piattaforma, mediante SPID, CIE o CNS, senza obbligo di sottoscrizione digitale della distinta, ad eccezione dei casi espressamente esclusi.

    Per gli enti del Terzo settore si tratta quindi di una semplificazione operativa nella trasmissione delle pratiche al RUNTS, fermo restando il mantenimento della firma digitale nelle ipotesi individuate dal Ministero.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: al via le comunicazioni di completamento investimenti

    Al via l'invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti per l'iperammortamento 2026, nell'ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0.

    Con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, pubblicato il 15 ottobre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha disposto l'apertura della piattaforma per la trasmissione delle comunicazioni a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026.

    Si completa così la procedura di accesso all'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025, disciplinata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, ferma restando la successiva trasmissione delle comunicazioni periodiche di monitoraggio.

    Iperammortamento 2026: chi può inviare la comunicazione di completamento

    La nuova funzionalità è disponibile per le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione di conferma e che hanno completato gli investimenti.

    Dopo l'apertura delle procedure per la comunicazione preventiva e per quella di conferma, che richiede il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, è ora possibile procedere con l'ultima fase dell'iter di accesso al beneficio.

    La comunicazione di completamento deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE, accessibile mediante SPID dalla sezione.

    Sul portale sono disponibili:

    • il modello della comunicazione di completamento;
    • le istruzioni operative per la compilazione;
    • la guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.

    Comunicazione di completamento: documenti richiesti e scadenza

    In base all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026, la comunicazione deve essere trasmessa a investimenti conclusi, dopo l'interconnessione dei beni 4.0, e comunque entro il 15 novembre 2028.

    Il termine previsto per il completamento degli investimenti è invece il 30 settembre 2028.

    La comunicazione deve riportare, tra l'altro:

    • gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili;
    • le attestazioni comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata;
    • le attestazioni relative alla certificazione contabile richiesta dalla disciplina agevolativa;
    • la data di completamento dell'investimento per ciascun bene.

    Non possono essere inseriti beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella precedente comunicazione di conferma.

    È possibile presentare una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o gruppi di beni.

    Da quando si può beneficiare dell’iperammortamento?

    Un aspetto rilevante riguarda la decorrenza dell'agevolazione.

    L'articolo 4 del decreto 7 maggio 2026 prevede che la maggiorazione del costo di acquisizione sia riconosciuta a partire dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all'esito positivo della verifica del GSE.

    Pertanto, per gli investimenti completati e interconnessi nel 2026, l'invio della comunicazione entro il 31 dicembre 2026 è rilevante per iniziare a beneficiare dell'iperammortamento già nel periodo d'imposta 2026, con effetti sul modello REDDITI 2027 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

  • Trust e Patrimoni

    Trust e imposta di donazione: quando si paga? I chiarimenti della Cassazione

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026, chiarisce il trattamento fiscale dei beni conferiti in un trust costituito nell’ambito di accordi di divorzio, soffermandosi sia sull'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 sia sul momento in cui diventa dovuta l'imposta sulle donazioni.

    Secondo la Suprema Corte, l’istituzione del trust e il conferimento dei beni non sono soggetti all’imposta proporzionale sulle donazioni, in assenza di un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza ai beneficiari. L’esenzione prevista per gli accordi di divorzio, invece, non si estende automaticamente a tutti gli atti dispositivi inseriti nel medesimo contesto negoziale.

    Trust costituito in occasione del divorzio: il caso esaminato

    La controversia trae origine dalla costituzione, nel giugno 2017, di un trust da parte di un padre e dei suoi due figli, in attuazione degli accordi di divorzio.

    Nel trust erano stati conferiti partecipazioni, immobili e denaro. Per ciascun conferimento erano individuati specifici beneficiari: l’ex coniuge per i beni conferiti dal padre e i futuri discendenti per quelli conferiti dai figli.

    L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ritenendo applicabile l’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 soltanto al conferimento effettuato dall’ex coniuge.

    I conferimenti dei figli, secondo l’Amministrazione finanziaria, dovevano invece essere assoggettati a imposizione proporzionale.

    La contestazione era stata respinta nei primi due gradi di giudizio, fino al ricorso per Cassazione.

    Esenzione fiscale per gli accordi di divorzio e trust: quali conferimenti rientrano?

    Con il primo motivo di ricorso, il trust sosteneva che anche i conferimenti effettuati dai figli dovessero beneficiare dell’esenzione fiscale, essendo parte della complessiva sistemazione patrimoniale concordata in occasione del divorzio. La Cassazione ha respinto questa censura.

    Richiamando il proprio orientamento sulla negoziazione globale degli accordi di separazione e divorzio, la Corte ricorda che l’agevolazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 può riguardare anche gli atti di trasferimento patrimoniale funzionali alla definizione della crisi coniugale.

    Tuttavia, nel caso esaminato, i conferimenti dei figli avevano a oggetto beni di loro proprietà ed erano autonomi rispetto agli accordi patrimoniali tra i coniugi.

    Pertanto, la Suprema Corte ha confermato che l’esenzione spettava soltanto al conferimento effettuato dal padre, escludendone l’applicazione agli atti dispositivi dei figli in favore dei futuri discendenti.

    Imposta sulle donazioni nel trust: quando diventa dovuta?

    Il secondo motivo di ricorso riguardava l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni al momento della costituzione del trust.

    Su questo punto, la Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente.

    Richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte ribadisce che la costituzione di un vincolo di destinazione non rappresenta, da sola, un presupposto sufficiente per applicare l’imposta sulle donazioni.

    È necessario, infatti, che si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza attraverso un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

    Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee ha una funzione strumentale alla segregazione patrimoniale e alla realizzazione degli scopi previsti dall’atto istitutivo.

    Di conseguenza, l’imposta sulle donazioni non è dovuta al momento dell’istituzione del trust o della sua dotazione patrimoniale, ma in occasione dell’eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario.

    La Corte richiama, a sostegno di questa interpretazione, anche l’art. 53 della Costituzione, che collega l’imposizione fiscale a un effettivo indice di capacità contributiva.

    Trust e tassazione: la decisione della Cassazione

    Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato che l’atto istitutivo non aveva determinato un’attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari.

    In assenza di tale trasferimento, l’atto deve essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro, senza applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni nella fase istitutiva.

    La Cassazione ha quindi:

    • rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’estensione dell’esenzione prevista per gli accordi di divorzio;
    • accolto il secondo motivo, riguardante l’imposizione proporzionale sui beni conferiti nel trust;
    • cassato la sentenza impugnata e deciso la controversia nel merito, accogliendo il ricorso originario nei limiti indicati nella motivazione.

    Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

    La pronuncia ribadisce dunque la distinzione tra costituzione e dotazione patrimoniale del trust, fiscalmente neutre ai fini dell’imposta sulle donazioni nei termini precisati dalla Corte, ed eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, momento in cui può realizzarsi il trasferimento di ricchezza fiscalmente rilevante.

    FAQ

    Il conferimento di beni in un trust è soggetto all’imposta sulle donazioni?

    Secondo la Cassazione, il conferimento meramente strumentale non determina di per sé l’applicazione dell’imposta proporzionale, in assenza di un trasferimento definitivo di ricchezza.

    Quando si paga l’imposta sulle donazioni in un trust?

    L’imposta è dovuta in occasione dell’eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario, quando si realizza l’effettivo trasferimento patrimoniale.

    L’esenzione fiscale prevista per il divorzio vale per tutti i conferimenti in un trust?

    No. La Cassazione esclude l’estensione automatica dell’esenzione ai conferimenti autonomi effettuati dai figli con beni propri, anche se inseriti negli accordi di divorzio.

  • Determinazione Imposta IRES

    Interessi fiscali, quando sono deducibili? La distinzione tra conciliazione e ravvedimento

    L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 185/2026, chiarisce il trattamento fiscale degli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso, soffermandosi sulla loro deducibilità ai fini IRES e sull'applicazione dell'articolo 96 del TUIR.

    Il chiarimento introduce una distinzione fondamentale: gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili, secondo le regole generali del reddito d'impresa, mentre quelli da ravvedimento operoso sono indeducibili, quando accessori a un'obbligazione tributaria indeducibile, come nel caso esaminato.

    La differenza dipende dalla natura degli interessi: compensativa nel primo caso, moratoria e risarcitoria nel secondo.

    Contestazioni IVA, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso

    L'interpello riguarda una società fiscalmente residente in Italia, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

    A seguito di controlli fiscali relativi ai rapporti con alcuni fornitori, alla società era stata contestata l'indebita detrazione dell'IVA per diversi periodi d'imposta.

    Per la prima annualità, la società aveva avviato un contenzioso tributario, successivamente definito mediante conciliazione giudiziale.

    Per altre annualità, invece, aveva regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

    Gli importi relativi a imposte, sanzioni e interessi erano stati contabilizzati nella voce C17 – Oneri finanziari del conto economico 2025.

    La società chiedeva se gli interessi fossero integralmente deducibili ai fini IRES e se dovessero essere applicati i limiti dell'articolo 96 del TUIR.

    Interessi da conciliazione giudiziale: deducibilità IRES ammessa

    Per gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, l'Agenzia conferma l'orientamento già espresso nelle risposte a interpello n. 541/2022 e n. 172/2024.

    Questi interessi hanno una funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi.

    Pur essendo collegati al pagamento tardivo delle imposte, non sono strettamente accessori all'obbligazione tributaria e non ne seguono automaticamente il trattamento fiscale.

    Pertanto, anche quando l'imposta cui si riferiscono è indeducibile, gli interessi devono essere valutati autonomamente.

    In assenza di una specifica disposizione che ne stabilisca l'indeducibilità, gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES, secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa.

    L'Agenzia chiarisce che gli interessi da conciliazione giudiziale non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR.

    La disposizione riguarda gli interessi derivanti da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.

    Gli interessi esaminati, invece, derivano dalla definizione della posizione fiscale del contribuente e non da operazioni di finanziamento.

    Interessi da ravvedimento operoso: perché non sono deducibili

    Diversa è la conclusione dell'Amministrazione finanziaria per gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso.

    L'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede, ai fini della regolarizzazione spontanea, il pagamento di interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

    Secondo l'Agenzia, questi interessi hanno natura moratoria e risarcitoria, essendo conseguenza del ritardato pagamento del tributo.

    A differenza di quelli da conciliazione giudiziale, risultano quindi accessori all'obbligazione principale e ne condividono il trattamento fiscale.

    L'interpretazione richiama anche l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740 del 4 ottobre 2022, secondo cui gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte seguono il regime di indeducibilità dell'obbligazione principale.

    Nel caso esaminato, pertanto, gli interessi da ravvedimento operoso sono indeducibili ai fini IRES.

    Quanto all'articolo 96 del TUIR, l'Agenzia considera assorbita la questione, poiché l'indeducibilità discende già dalla qualificazione giuridico-fiscale degli interessi.

    Conciliazione e ravvedimento: le differenze nella deducibilità

    Aspetto Conciliazione giudiziale Ravvedimento operoso
    Natura degli interessi Compensativa Moratoria e risarcitoria
    Rapporto con il tributo Trattamento autonomo Accessorietà all'imposta
    Deducibilità IRES nel caso esaminato Ammessa Esclusa
    Articolo 96 TUIR Non applicabile Questione assorbita

    Deducibilità degli interessi: cosa cambia per le imprese

    La risposta n. 185/2026 conferma che non tutti gli interessi collegati a debiti tributari possono ricevere lo stesso trattamento fiscale.

    La distinzione tra conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso assume rilievo nella determinazione del reddito imponibile IRES.

    L'Agenzia precisa, inoltre, che il parere non riguarda la correttezza della classificazione contabile, dell'imputazione temporale o della quantificazione delle poste esaminate.

    Di conseguenza, il chiarimento non costituisce una conferma della deducibilità nell'esercizio di contabilizzazione indicato dalla società.

    FAQ

    Gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili?

    Sì. Secondo la risposta n. 185/2026, sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d'impresa, per la loro funzione compensativa.

    Gli interessi da ravvedimento operoso sono deducibili?

    Nel caso esaminato, no. Gli interessi moratori seguono il trattamento fiscale del tributo principale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES.

    L'articolo 96 del TUIR si applica agli interessi da conciliazione?

    No. L'Agenzia esclude l'applicazione dell'articolo 96 perché tali interessi non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione enti locali: ecco l’elenco dei debiti per chi vuole aderire dal 16 ottobre

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione attiva il servizio per verificare le cartelle ammesse alla Rottamazione-quinquies degli enti locali. Come richiedere il prospetto informativo, presentare domanda entro il 15 dicembre e pagare fino a 54 rate.

    Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti possono verificare quali debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, multe stradali e altre entrate degli enti territoriali rientrano nella Rottamazione-quinquies.

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) ha attivato sul proprio sito il servizio per richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi rottamabili e gli importi dovuti in caso di adesione alla definizione agevolata.

    La novità precede l'apertura delle domande, prevista per domani 16 ottobre 2026, con scadenza fissata al 15 dicembre 2026.

    La misura interessa i contribuenti con debiti affidati ad AdER da Regioni, Comuni e altri enti locali che hanno adottato il provvedimento di adesione. Sono circa 1.500 gli enti interessati. Leggi anche Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco 

    Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della

    definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    Rottamazione IMU, TARI e multe: come verificare i debiti ammessi

    La principale novità riguarda la possibilità di conoscere preventivamente le cartelle che possono beneficiare della definizione agevolata.

    Dal 15 ottobre è disponibile il servizio per richiedere il prospetto informativo, che riporta:

    Il documento permette quindi di verificare la propria posizione prima di presentare la domanda.

    Occorre distinguere due verifiche:

    • l'elenco pubblico degli enti aderenti consente di sapere quali amministrazioni hanno adottato la misura,
    • mentre il prospetto informativo personale permette di individuare i debiti del singolo contribuente che possono essere inseriti nella richiesta.

    L'adesione dell'ente non significa, infatti, che tutti i debiti del contribuente siano automaticamente rottamabili.

    Come richiedere il prospetto informativo AdER

    Il prospetto può essere richiesto online attraverso due modalità.

    • Richiesta nell'area riservata. Il contribuente può accedere al sito Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando SPID, CIE o CNS. Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell'Agenzia delle entrate previste per l'accesso. Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)" è disponibile il servizio per richiedere il documento. Entro le successive 12 ore, il sistema invia un'e-mail all'indirizzo indicato, contenente il link per scaricare il prospetto informativo. Il documento deve essere scaricato entro 5 giorni dalla ricezione del collegamento.
    • Richiesta nell'area pubblica. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza credenziali di accesso. Occorre compilare l'apposito modulo e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta. Dopo la convalida della richiesta e la verifica della documentazione, il contribuente riceve un'e-mail con il collegamento per scaricare il prospetto, anche in questo caso entro 5 giorni.

    Domande dal 16 ottobre: come aderire alla Rottamazione-quinquies

    La finestra per presentare le domande si apre il 16 ottobre 2026 e si chiude il 15 dicembre 2026.

    L'adesione può avvenire esclusivamente online, attraverso il sito AdER, scegliendo tra area riservata e area pubblica.

    Nell'area riservata, il sistema propone automaticamente l'elenco dei carichi definibili, consentendo al contribuente di selezionare quelli da inserire nella domanda.

    Il contribuente deve inoltre indicare se intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

    Nell'area pubblica, invece, è necessario compilare la domanda inserendo i numeri identificativi delle cartelle da definire, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta di presentazione. È richiesta anche la documentazione di riconoscimento.

    In caso di rateizzazione, ogni rata non potrà avere un importo inferiore a 100 euro.

    Quali debiti rientrano nella Rottamazione degli enti locali

    La Rottamazione-quinquies, estesa agli enti territoriali dal DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

    Tra le entrate potenzialmente interessate figurano:

    • IMU e altri tributi comunali;
    • TARI, relativa alla tassa sui rifiuti;
    • bollo auto, per le entrate regionali;
    • multe stradali e altre sanzioni amministrative;
    • ulteriori entrate tributarie e non tributarie degli enti aderenti.

    Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

    La definizione agevolata consente di pagare il capitale residuo e le eventuali spese per procedure esecutive e notifiche, senza corrispondere sanzioni, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggio.

    Per le multe stradali, invece, il beneficio riguarda gli interessi e le maggiorazioni, oltre all'aggio, mentre resta dovuta la sanzione principale.

    Attenzione: la misura riguarda esclusivamente i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti. Non comprende i tributi gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali possono essere previste forme autonome di definizione agevolata.

    Rottamazione cartelle: scadenze e pagamento fino a 54 rate

    Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l'importo da versare entro il 28 febbraio 2027.

    Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso un piano rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

    Adempimento Scadenza
    Disponibilità del servizio per il prospetto informativo 15 ottobre 2026
    Apertura delle domande 16 ottobre 2026
    Termine per presentare domanda 15 dicembre 2026
    Comunicazione AdER delle somme dovute Entro il 28 febbraio 2027
    Pagamento in unica soluzione o prima rata 31 marzo 2027
    Numero massimo di rate 54 rate bimestrali

    In caso di pagamento dilazionato si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

    La definizione agevolata perde efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano, secondo le specifiche regole di tolleranza previste dalla normativa.

    Chi ha perso una precedente rottamazione può aderire?

    La nuova definizione può comprendere anche debiti già inseriti in precedenti procedure agevolate, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    In particolare, possono rientrare i debiti oggetto delle prime tre rottamazioni per i quali il contribuente è decaduto dai benefici.

    Sono inoltre ammessi, alle condizioni previste, i carichi della Rottamazione-quater e della relativa riammissione per i quali al 30 settembre 2025 risultavano persi i benefici.

    Restano invece esclusi i debiti inseriti in piani della Rottamazione-quater, o della relativa riammissione, che risultavano in regola con tutte le rate scadute alla medesima data.

    Prima dell'adesione è quindi opportuno verificare il proprio prospetto informativo e controllare che le cartelle da definire rientrino effettivamente nella misura.

    Allegati: