• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Forfettari, Redditi 2026: attenzione ai dati da indicare nel quadro RS

    Si avvicina la scadenza per l'invio del Modello Redditi PF, ossia il 2 novembre prossimo essenso il 31 ottobre un sabato.

    Riepiloghiamo tutte le regole per il quadro RS per i forfettari e in particolare specifichiamo che il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: niente benefici del rinnovo se il precedente concordato è cessato

    L’Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, chiarisce che la cessazione del CPB 2024-2025 interrompe la continuità tra i bienni, escludendo i benefici premiali rafforzati e l’accesso al ravvedimento 2020-2023.

    CPB 2026/2027: si può accedere dopo una cessazione precedente?

    Con la FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del rinnovo del Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027, chiarendo gli effetti della cessazione del precedente concordato sull’applicazione dei benefici riservati ai contribuenti che rinnovano l’adesione.

    Il chiarimento riguarda, in particolare, il caso di una società per la quale il CPB 2024-2025 è cessato nel corso del 2025 a seguito dell’incremento del numero dei soci, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

    Il punto centrale è il requisito della continuità tra i due bienni di concordato, necessario per accedere alle agevolazioni previste in caso di rinnovo.

    Una società che ha aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025, successivamente cessato nel corso del 2025 per l'incremento del numero dei soci, può aderire alla proposta di CPB 2026-2027?

    In caso di nuova adesione, può beneficiare del potenziamento dei benefici premiali ISA previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024 e accedere al regime del ravvedimento relativo alle annualità 2020-2023?

    La risposta dell'Agenzia delle Entrate

    Nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la società può aderire al CPB 2026-2027, ma tale adesione non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato, poiché la cessazione intervenuta nel 2025 ha interrotto la continuità tra i due bienni.

    Di conseguenza, non risultano applicabili gli ulteriori benefici premiali ISA previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024,come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2026, riservati ai contribuenti che rinnovano l'adesione.

    Tra questi rientra, ad esempio, la riduzione di due anni dei termini di accertamento.

    La mancanza del requisito della continuità impedisce inoltre l'accesso al regime del ravvedimento per le annualità 2020-2023, riservato ai soggetti che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione al CPB.

    Pertanto, nel caso esaminato:

    • la società può aderire a una nuova proposta di concordato per il biennio 2026-2027;
    • la nuova adesione non costituisce un rinnovo del CPB 2024-2025;
    • non spettano i benefici premiali rafforzati collegati al rinnovo;
    • non è possibile accedere al ravvedimento 2020-2023.

    Il principio espresso dall'Agenzia si fonda quindi sulla necessità che sussista una continuità applicativa tra il CPB 2024-2025 e quello 2026-2027.

    Le medesime conclusioni potrebbero applicarsi anche alle ipotesi di decadenza dal precedente concordato, poiché anche in tale circostanza verrebbe meno la continuità tra i due bienni. 

  • IMU e IVIE

    Riscossione dei tributi locali: cos’è AMCO e cosa cambia per i Comuni

    Il Decreto PA introduce un nuovo modello per il recupero delle entrate comunali: affidamento ad AMCO obbligatorio per gli enti con un tasso di smaltimento dei residui inferiore al 35%. 

    Vediamo come funziona, quali sono le novità e cosa devono fare gli uffici tributi.

    Riscossione enti locali e AMCO

    La riscossione coattiva delle entrate degli enti locali cambia con l'ingresso di AMCO S.p.A., società specializzata nella gestione dei crediti e controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    La novità è prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che riscrive le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016.

    Il nuovo sistema consente a Comuni e altri enti locali di affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie. 

    In alcuni casi, però, l'affidamento non sarà una scelta: diventerà obbligatorio per gli enti con una capacità di recupero dei crediti inferiore ai parametri stabiliti dalla legge.

    Vediamo che cos'è AMCO, come nasce il suo nuovo ruolo e quali conseguenze comporta per gli enti locali.

    Che cos’è AMCO e di cosa si occupa

    AMCO, acronimo di Asset Management Company, è una società specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, in particolare quelli deteriorati di origine bancaria.

    La società deriva dalla precedente SGA (Società per la Gestione di Attività), operativa nell'ambito degli interventi per il risanamento del Banco di Napoli. Nel 2016 il controllo è passato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre nel 2019 la società ha assunto la denominazione AMCO.

    La sua attività tradizionale riguarda la gestione di crediti di difficile recupero, attraverso strategie finalizzate a migliorare gli incassi e favorire il riequilibrio delle posizioni debitorie.

    Con le nuove disposizioni del 2026, AMCO assume anche un ruolo nella riscossione coattiva degli enti locali, mettendo a disposizione un modello di gestione e coordinamento delle attività di recupero.

    Da quale norma nasce il nuovo ruolo di AMCO nella riscossione locale

    Il coinvolgimento di AMCO nella riscossione degli enti locali è stato inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 662, della legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la possibilità di affidare alla società il recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali.

    La disciplina è stata successivamente riscritta dall'articolo 25 del decreto-legge n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026.

    La nuova normativa interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016 e introduce un sistema che distingue tra:

    1. affidamento facoltativo, per gli enti locali che scelgono di utilizzare AMCO;
    2. affidamento obbligatorio, per gli enti che presentano determinate criticità nella riscossione;
    3. gestione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, quando risultano discaricati secondo la disciplina vigente.

    Un principio fondamentale è che i crediti restano di proprietà dell'ente locale: AMCO ne gestisce la riscossione, senza acquisirne la titolarità.

    Quando diventa obbligatorio affidare la riscossione ad AMCO

    La principale novità riguarda gli enti locali che registrano risultati insufficienti nel recupero delle entrate.

    Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 2 del DL n. 193/2016 stabilisce che l'affidamento ad AMCO è obbligatorio quando il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore al 35%.

    Il parametro viene calcolato considerando i risultati degli ultimi tre esercizi relativi alle entrate tributarie e alle entrate extratributarie individuate dalla norma.

    Per il calcolo si utilizzano i dati dei rendiconti acquisiti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), applicando correttivi che tengono conto dell'anzianità dei residui.

    L'obbligo interessa anche gli enti per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti in BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

    Sono previste specifiche esclusioni, tra cui quella per gli enti con residui rilevanti inferiori al 15% degli accertamenti considerati, secondo le condizioni stabilite dalla norma.

    L'obbligo non scatta automaticamente sulla sola base del dato contabile: gli enti interessati devono essere individuati annualmente con apposito decreto del MEF.

    Come funziona l’affidamento e quanto dura

    Gli enti locali affidano il servizio ad AMCO mediante una delibera e la successiva sottoscrizione di una convenzione.

    La durata ordinaria dell'affidamento è di cinque anni, rinnovabili automaticamente una sola volta per altri cinque, salvo diversa decisione dell'ente nei termini previsti.

    Per gli enti soggetti all'obbligo, la deliberazione deve essere adottata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di individuazione, fatte salve le regole per i contratti già in essere.

    AMCO non svolgerà necessariamente tutte le operazioni di recupero direttamente. La società si avvarrà di operatori iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, selezionati mediante procedure competitive.

    AMCO avrà compiti di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione, mentre gli operatori incaricati svolgeranno le attività di riscossione coattiva.

    I debitori conserveranno le tutele e le possibilità di opposizione riconosciute dalla normativa vigente.

    Quanto costa il servizio di riscossione AMCO

    Uno degli aspetti ancora da definire riguarda i costi.

    La normativa stabilisce che la remunerazione di AMCO è a carico dell'ente locale, ma demanda a un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle condizioni economiche.

    Restano invece a carico del debitore, nei limiti della disciplina vigente, le spese di notifica, le spese legali connesse al recupero, quelle delle procedure cautelari ed esecutive e gli interessi di mora.

    Il decreto attuativo dovrà definire anche gli aspetti organizzativi e operativi del nuovo sistema, compreso il contenuto delle convenzioni.

    Cosa cambia concretamente per gli uffici tributi dei Comuni

    La nuova disciplina richiede ai responsabili finanziari e agli uffici tributi una verifica della capacità di riscossione dell'ente.

    In particolare, i Comuni dovranno:

    • analizzare i residui attivi degli ultimi tre esercizi e verificare il tasso di smaltimento secondo la formula prevista dalla legge.
    • controllare i rendiconti trasmessi alla BDAP, per individuare eventuali omissioni.
    • verificare i contratti di riscossione in essere, con particolare attenzione alle scadenze.
    • valutare l'eventuale affidamento ad AMCO, considerando i nuovi obblighi e le condizioni che saranno definite dai decreti ministeriali.

    Per gli enti con risultati inferiori alla soglia del 35%, la riforma rappresenta un cambiamento significativo: la scelta del soggetto incaricato della riscossione coattiva potrà non essere più discrezionale.

    L'obiettivo del legislatore è migliorare la capacità di recupero delle entrate locali, riducendo l'accumulo di crediti non riscossi e rafforzando la gestione delle risorse pubbliche.

    FAQ AMCO e riscossione degli enti locali

    Che cos'è AMCO?

    AMCO è una società specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, controllata dal MEF, alla quale la normativa del 2026 attribuisce anche funzioni di coordinamento della riscossione coattiva locale.

    Tutti i Comuni devono affidare la riscossione ad AMCO?

    No. L'affidamento è facoltativo per la generalità degli enti locali, ma diventa obbligatorio nei casi previsti dalla legge, tra cui un tasso di smaltimento dei residui inferiore al 35%, previa individuazione ministeriale.

    AMCO sostituisce Agenzia delle entrate-Riscossione?

    Non in modo generalizzato. AMCO rappresenta un ulteriore modello di gestione della riscossione coattiva locale e può occuparsi anche di carichi precedentemente affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati.

  • Super Ammortamento

    Redditi SC 2026, iperammortamento nel quadro RF: debutta il codice 51

    Il Modello Redditi SC 2026 è utilizzato per la dichiarazione dei redditi delle società. 

    In particolare, il modello è destinato alle società di capitali, agli enti commerciali residenti e ai soggetti non residenti equiparati. 

    Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, Redditi SC 2026 deve essere trasmesso telematicamente entro il 2 novembre 2026. 

    Per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare, il termine è fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. 

    Quest'anno tra le novità figura quella del quadro RF dove, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

    Redditi SC 2026, iperammortamento nel quadro RF: debutta il codice 51

    Il modello Redditi SC 2026 recepisce nel quadro RF la nuova disciplina dell’iperammortamento prevista per determinati investimenti in beni strumentali. La novità dichiarativa consiste nell’introduzione di uno specifico codice tra le variazioni in diminuzione, destinato a evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria collegati agli investimenti agevolati.

    Le istruzioni precisano infatti che, nel quadro RF, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e degli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

    Iperammortamento nel Redditi SC 2026: cosa cambia

    Tra le principali novità del modello, l’Agenzia delle Entrate richiama espressamente l’iperammortamento.

    Secondo le istruzioni, la modifica interessa le variazioni in diminuzione del quadro RF e riguarda il maggior valore:

    • delle quote di ammortamento;
    • dei canoni di locazione finanziaria.

    Il riferimento è agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati negli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025. Rientrano inoltre gli investimenti relativi all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile. 

    Quadro RF: il nuovo codice 51 nel rigo RF55

    Il passaggio operativo più importante si trova nelle istruzioni dedicate al rigo RF55, riservato alle “Altre variazioni in diminuzione”.

    Le istruzioni stabiliscono che ogni variazione deve essere identificata mediante uno specifico codice. Per l’iperammortamento viene introdotto il codice 51. 

    Con il codice 51 deve essere indicato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti agevolati.

    La collocazione nel rigo RF55 chiarisce quindi che l’effetto dell’agevolazione viene rappresentato, nel modello dichiarativo, tra le variazioni in diminuzione del reddito d’impresa.

    Quali investimenti sono richiamati dalle istruzioni

    Le istruzioni Redditi SC 2026 individuano due principali categorie di investimenti cui è collegato il codice 51.

    La prima riguarda i beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo quanto previsto dagli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025.

    La seconda riguarda gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

    Le istruzioni precisano inoltre che si tratta di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

    Il periodo degli investimenti

    Un altro elemento indicato espressamente nelle istruzioni riguarda la finestra temporale.

    Gli investimenti cui si riferisce il codice 51 sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il riferimento normativo indicato dall’Agenzia delle Entrate è l’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025.

  • Crisi d'impresa

    Esdebitazione del debitore incapiente: imposta di registro in misura fissa

    Con la Risposta n. 10/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall'articolo 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

    Il provvedimento è soggetto all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non comporta il trasferimento, la condanna o l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

    Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il quesito posto alle Entrate

    La Risposta n. 10/2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta il trattamento tributario del decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

    Il chiarimento nasce dalla presenza di orientamenti non uniformi tra i Tribunali in merito all'assoggettamento di questi provvedimenti all'imposta di registro.

    Secondo alcuni orientamenti, il decreto non sarebbe soggetto a registrazione; secondo altri, invece, l'imposta sarebbe dovuta, ma con differenti interpretazioni sulla misura applicabile.

    L'istante chiede quindi all'Amministrazione finanziaria di chiarire due aspetti:

    • se il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente sia soggetto all'imposta di registro;

    • se, in caso affermativo, debba applicarsi l'imposta in misura fissa oppure proporzionale.

    La questione riguarda la natura giuridica del provvedimento, che dichiara l'inesigibilità dei debiti nei confronti del debitore senza disporre trasferimenti di beni né condanne al pagamento.

    Decreto di esdebitazione: perché si applica l’imposta di registro fissa

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto di esdebitazione è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro).

    Per comprendere la conclusione occorre considerare la disciplina fiscale degli atti dell'autorità giudiziaria.

    L'articolo 37 del DPR n. 131/1986 prevede l'assoggettamento all'imposta di registro degli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, controversie civili.

    L'articolo 8 della Tariffa distingue, per quanto interessa il caso esaminato, due ipotesi:

    • lettera c): imposta proporzionale dell'1% per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale;
    • lettera d): imposta in misura fissa per gli atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

    Secondo l'Agenzia, il decreto previsto dall'articolo 283 del CCII rientra nella seconda categoria.

    Il provvedimento, infatti, non accerta un diritto patrimoniale, ma riconosce al debitore una particolare condizione giuridica dalla quale deriva il beneficio dell'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

    Esdebitazione dell’incapiente: cosa prevede l’articolo 283 del CCII

    L'articolo 283 del Codice della crisi disciplina l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, riservata alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura. Il beneficio può essere riconosciuto una sola volta.

    Il giudice concede l'esdebitazione con decreto, dopo aver valutato la meritevolezza del debitore e verificato l'assenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

    L'Agenzia sottolinea un aspetto essenziale: l'esdebitazione non determina l'estinzione dei debiti, ma la loro inesigibilità nei confronti del soggetto beneficiario.

    La disciplina prevede inoltre che, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano il soddisfacimento dei creditori, questi ultimi possano agire sulle nuove risorse, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 283.

    Il decreto produce quindi un beneficio per il debitore, ma tale conseguenza economica non ne modifica la qualificazione ai fini dell'imposta di registro.

    Il richiamo alla Cassazione: il decreto non ha contenuto patrimoniale

    A sostegno della propria interpretazione, l'Agenzia richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17174 del 1° giugno 2026, relativa al decreto di esdebitazione emesso nell'ambito della procedura fallimentare.

    La Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento giudiziale riguarda principalmente la verifica delle condizioni soggettive del debitore e il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.

    Il decreto attribuisce una particolare condizione giuridica, definita come status di soggetto esdebitato, che non deve essere confusa con il vantaggio patrimoniale conseguente all'inesigibilità dei crediti.

    Da questa distinzione deriva l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

    La Risposta n. 10/2026 richiama anche l'ordinanza della Cassazione n. 30108 del 14 novembre 2025, che evidenzia il collegamento tra le diverse forme di esdebitazione e le rispettive procedure concorsuali o di composizione della crisi.

    Pur riconoscendo le peculiarità dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, l'Agenzia ritiene applicabili anche a questa fattispecie i principi individuati dalla giurisprudenza.

    Imposta di registro sul decreto di esdebitazione: il chiarimento operativo

    La conclusione dell'Agenzia delle Entrate consente di individuare un criterio uniforme per la tassazione dei decreti di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

    Il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 283 del CCII:

    • è soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 37 del DPR n. 131/1986;
    • non costituisce un atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale;
    • sconta l'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima.

    Il chiarimento è rilevante per gli uffici giudiziari e i professionisti che si occupano di sovraindebitamento, perché risolve il dubbio interpretativo sulla registrazione e sulla modalità di tassazione di questi decreti.

    Il principio centrale è che il vantaggio economico derivante dall'esdebitazione non coincide con il contenuto giuridico del provvedimento: quest'ultimo riconosce una condizione personale del debitore, senza accertare diritti patrimoniali.

  • Risparmio energetico

    DL Ambiente 2026, cambiano le regole per imprese e cantieri: novità su rifiuti e bonifici

    Il DL Ambiente 2026, approvato dal Consiglio dei ministri del 2 ottobre, prevede novità per imprese e operatori del settore ambientale, con interventi sulle autorizzazioni, sulla gestione dei rifiuti, sulle terre e rocce da scavo e sulle bonifiche dei siti contaminati.

    Il provvedimento, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, si compone di cinque articoli e modifica diverse disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale.

    Vediamo le principali misure contenute nello schema del 1° ottobre 2026, il cui contenuto dovrà essere verificato alla luce del testo ufficiale.

    Autorizzazioni ambientali: le novità per VIA e AIA

    L'articolo 1 interviene sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulle attività istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

    Tra le novità figura l'attribuzione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC delle verifiche di assoggettabilità a VIA per i progetti di competenza.

    Sul fronte dei ritardi nelle procedure VIA, il decreto modifica la disciplina del rimborso dei diritti di istruttoria prevista dall'articolo 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.

    Dal 2026 è prevista una copertura nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe ambientali.

    Per il 2027 viene inoltre autorizzata una spesa di 500.000 euro per rafforzare le istruttorie ministeriali relative al rinnovo e al riesame delle AIA statali già rilasciate, con particolare riferimento ai profili sanitari.

    Terre e rocce da scavo: deposito fino a 4.000 metri cubi

    Una delle principali novità per le imprese edili riguarda le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

    L'articolo 4 introduce nel Testo Unico Ambientale il nuovo articolo 185-ter, che innalza i limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti identificati dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03.

    Per tali materiali il limite passa da 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 pericolosi, a:

    • 4.000 metri cubi complessivi;
    • 800 metri cubi al massimo di rifiuti pericolosi.

    L'aumento riguarda le soglie quantitative e non elimina gli altri requisiti previsti dalla disciplina del deposito temporaneo.

    Cantieri fino a 20 metri cubi: riutilizzo senza caratterizzazione preventiva

    Un'ulteriore semplificazione interessa i cosiddetti cantieri puntuali.

    Il nuovo articolo 185-ter consente di riutilizzare direttamente nel sito di produzione, senza preventiva caratterizzazione ambientale, le terre e rocce da scavo prodotte in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto.

    Il materiale deve essere destinato al riutilizzo nello stesso sito e il rispetto dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

    La semplificazione è esclusa per i materiali contenenti le sostanze specificamente individuate dalla norma, tra cui calcestruzzo, bentonite e miscele cementizie utilizzate negli scavi, nonché per le terre provenienti da siti in bonifica o da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

    CSS-combustibile: nuove procedure per gli impianti

    L'articolo 4 modifica anche l'articolo 35 del DL n. 77/2021, relativo alla sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti del DM n. 22/2013.

    Per gli impianti già autorizzati alle operazioni R1, la sostituzione non costituisce modifica sostanziale ai fini AIA purché non aumenti la capacità produttiva autorizzata e siano rispettate le prescrizioni sui limiti emissivi.

    È prevista una comunicazione all'autorità competente, accompagnata dalla documentazione tecnica.

    Entro 45 giorni dalla ricezione, l'autorità può richiedere una nuova domanda di autorizzazione qualora rilevi il mancato rispetto delle condizioni. In assenza di pronuncia entro il termine, l'interessato può procedere.

    Per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, il decreto prevede invece il mero aggiornamento del titolo abilitativo, mediante comunicazione da presentare almeno 45 giorni prima dell'intervento, nel rispetto delle medesime condizioni.

    È inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 del termine indicato nell'articolo 4, comma 5-bis, del DL n. 17/2022, con ulteriori modifiche alla disposizione.

    Bonifiche: 150 giorni per l’ordinanza al responsabile

    L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, modificando l'articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006.

    La provincia dovrà adottare l'ordinanza motivata nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1 e senza indugio.

    In caso di mancato rispetto del termine, la regione assegna alla provincia un periodo non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, l'ordinanza viene adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

    Il termine riguarda l'adozione dell'ordinanza, non il completamento degli interventi di bonifica.

    Lo stesso articolo dispone la soppressione della decima e della sedicesima riga della sezione Metalli della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, corrispondenti alle concentrazioni soglia di contaminazione di ferro e manganese nelle acque sotterranee.

    Sono inoltre previsti criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine comprese nei siti di interesse nazionale.

    Economia circolare: nuovi obblighi per consorzi e produttori

    Il decreto introduce disposizioni per prevenire i conflitti di interesse negli organi amministrativi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi degli imballaggi.

    Per i produttori delle bottiglie per bevande individuate dalla normativa è previsto inoltre un obbligo annuale di comunicazione al CONAI dei quantitativi immessi sul mercato e della plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, distinguendone la provenienza dall'Unione europea o da Paesi terzi.

    Fondi per emergenze ambientali e Terra dei Fuochi

    L'articolo 2 istituisce, dal 2027, un fondo di 11 milioni di euro annui per interventi dei comuni relativi a eventi ambientali imprevedibili che non comportano la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale o regionale.

    Il contributo massimo è pari a un milione di euro per singolo evento.

    L'articolo 5 prevede inoltre finanziamenti per il risanamento e la bonifica della Terra dei Fuochi, ma nello schema esaminato gli importi risultano ancora da definire.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione IMU, TARI e multe: online l’elenco dei debiti, domande dal 16.10

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione attiva il servizio per verificare le cartelle ammesse alla Rottamazione-quinquies degli enti locali. Come richiedere il prospetto informativo, presentare domanda entro il 15 dicembre e pagare fino a 54 rate.

    Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti possono verificare quali debiti relativi a IMU, TARI, bollo auto, multe stradali e altre entrate degli enti territoriali rientrano nella Rottamazione-quinquies.

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) ha attivato sul proprio sito il servizio per richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi rottamabili e gli importi dovuti in caso di adesione alla definizione agevolata.

    La novità precede l'apertura delle domande, prevista per domani 16 ottobre 2026, con scadenza fissata al 15 dicembre 2026.

    La misura interessa i contribuenti con debiti affidati ad AdER da Regioni, Comuni e altri enti locali che hanno adottato il provvedimento di adesione. Sono circa 1.500 gli enti interessati. Leggi anche Quali Comuni hanno aderito alla rottamazione quinquies? Pubblicato l’elenco 

    Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della

    definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    Rottamazione IMU, TARI e multe: come verificare i debiti ammessi

    La principale novità riguarda la possibilità di conoscere preventivamente le cartelle che possono beneficiare della definizione agevolata.

    Dal 15 ottobre è disponibile il servizio per richiedere il prospetto informativo, che riporta:

    Il documento permette quindi di verificare la propria posizione prima di presentare la domanda.

    Occorre distinguere due verifiche:

    • l'elenco pubblico degli enti aderenti consente di sapere quali amministrazioni hanno adottato la misura,
    • mentre il prospetto informativo personale permette di individuare i debiti del singolo contribuente che possono essere inseriti nella richiesta.

    L'adesione dell'ente non significa, infatti, che tutti i debiti del contribuente siano automaticamente rottamabili.

    Come richiedere il prospetto informativo AdER

    Il prospetto può essere richiesto online attraverso due modalità.

    • Richiesta nell'area riservata. Il contribuente può accedere al sito Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando SPID, CIE o CNS. Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell'Agenzia delle entrate previste per l'accesso. Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)" è disponibile il servizio per richiedere il documento. Entro le successive 12 ore, il sistema invia un'e-mail all'indirizzo indicato, contenente il link per scaricare il prospetto informativo. Il documento deve essere scaricato entro 5 giorni dalla ricezione del collegamento.
    • Richiesta nell'area pubblica. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza credenziali di accesso. Occorre compilare l'apposito modulo e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta. Dopo la convalida della richiesta e la verifica della documentazione, il contribuente riceve un'e-mail con il collegamento per scaricare il prospetto, anche in questo caso entro 5 giorni.

    Domande dal 16 ottobre: come aderire alla Rottamazione-quinquies

    La finestra per presentare le domande si apre il 16 ottobre 2026 e si chiude il 15 dicembre 2026.

    L'adesione può avvenire esclusivamente online, attraverso il sito AdER, scegliendo tra area riservata e area pubblica.

    Nell'area riservata, il sistema propone automaticamente l'elenco dei carichi definibili, consentendo al contribuente di selezionare quelli da inserire nella domanda.

    Il contribuente deve inoltre indicare se intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

    Nell'area pubblica, invece, è necessario compilare la domanda inserendo i numeri identificativi delle cartelle da definire, la modalità di pagamento scelta e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta di presentazione. È richiesta anche la documentazione di riconoscimento.

    In caso di rateizzazione, ogni rata non potrà avere un importo inferiore a 100 euro.

    Quali debiti rientrano nella Rottamazione degli enti locali

    La Rottamazione-quinquies, estesa agli enti territoriali dal DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

    Tra le entrate potenzialmente interessate figurano:

    • IMU e altri tributi comunali;
    • TARI, relativa alla tassa sui rifiuti;
    • bollo auto, per le entrate regionali;
    • multe stradali e altre sanzioni amministrative;
    • ulteriori entrate tributarie e non tributarie degli enti aderenti.

    Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

    La definizione agevolata consente di pagare il capitale residuo e le eventuali spese per procedure esecutive e notifiche, senza corrispondere sanzioni, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggio.

    Per le multe stradali, invece, il beneficio riguarda gli interessi e le maggiorazioni, oltre all'aggio, mentre resta dovuta la sanzione principale.

    Attenzione: la misura riguarda esclusivamente i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti. Non comprende i tributi gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali possono essere previste forme autonome di definizione agevolata.

    Rottamazione cartelle: scadenze e pagamento fino a 54 rate

    Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l'importo da versare entro il 28 febbraio 2027.

    Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure attraverso un piano rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

    Adempimento Scadenza
    Disponibilità del servizio per il prospetto informativo 15 ottobre 2026
    Apertura delle domande 16 ottobre 2026
    Termine per presentare domanda 15 dicembre 2026
    Comunicazione AdER delle somme dovute Entro il 28 febbraio 2027
    Pagamento in unica soluzione o prima rata 31 marzo 2027
    Numero massimo di rate 54 rate bimestrali

    In caso di pagamento dilazionato si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

    La definizione agevolata perde efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano, secondo le specifiche regole di tolleranza previste dalla normativa.

    Chi ha perso una precedente rottamazione può aderire?

    La nuova definizione può comprendere anche debiti già inseriti in precedenti procedure agevolate, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    In particolare, possono rientrare i debiti oggetto delle prime tre rottamazioni per i quali il contribuente è decaduto dai benefici.

    Sono inoltre ammessi, alle condizioni previste, i carichi della Rottamazione-quater e della relativa riammissione per i quali al 30 settembre 2025 risultavano persi i benefici.

    Restano invece esclusi i debiti inseriti in piani della Rottamazione-quater, o della relativa riammissione, che risultavano in regola con tutte le rate scadute alla medesima data.

    Prima dell'adesione è quindi opportuno verificare il proprio prospetto informativo e controllare che le cartelle da definire rientrino effettivamente nella misura.

    Allegati: