• Ipotecaria e catastali

    Atto di conferma conformità catastale: quando c’è responsabilità del notaio

    Con la Sentenza n 22902/2026 la suprema Corte ha stabilito che l’atto di conferma della conformità catastale non elimina la responsabilità disciplinare del notaio in quanto “sebbene la sostituzione di diritto di una clausola nulla operi con riferimento al momento genetico del contratto, ciò vale ai soli fini privatistici, e non con riferimento al diverso profilo disciplinare del notaio rogante, per il quale l’illecito di cui all’articolo 28, comma 1, n. 1, legge n. 89 del 2013, avendo carattere istantaneo, risulta definitivamente consumato”. 

    Dunque, si tratta di una nullità che ha carattere assoluto (non relativo) e testuale presentando quei tipici connotati che la fanno rientrare nella sfera applicativa dell’articolo 28 della legge notarile (Ln), con applicazione della sanzione prevista dall’articolo 138, comma 2 della legge notarile (sospensione da sei mesi a un anno).

    In sintesi l’atto immobiliare privo della dichiarazione di conformità catastale espone il notaio a responsabilità disciplinare anche se viene successivamente confermato. La sanatoria opera sul contratto, non sull’illecito già commesso.

    Conformità catastale mancante: cosa succede all’atto?

    L’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 prevede specifici requisiti per gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.

    Gli atti devono contenere, tra l’altro, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, dichiarazione che può essere sostituita dall’attestazione di un tecnico abilitato.

    La mancanza degli elementi richiesti determina la nullità dell’atto.

    Dal 2017, tuttavia, il comma 1-ter dello stesso articolo consente, a determinate condizioni, la conferma successiva dell’atto quando le omissioni non dipendano dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro effettiva difformità rispetto allo stato di fatto.

    Ma quali effetti produce questa conferma sulla posizione del notaio che ha ricevuto l’atto originariamente nullo?

    Il caso esaminato dalla Cassazione

    La vicenda riguardava un atto di vendita stipulato il 19 marzo 2019, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane.

    Nel rogito mancava la dichiarazione di conformità catastale richiesta dall’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985.

    La violazione era emersa nel corso di un’ispezione relativa al biennio 2019-2020.  Successivamente, il 17 dicembre 2021, era stato stipulato un atto di conferma.

    La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia aveva prosciolto il notaio e la Corte d’appello di Milano aveva confermato tale impostazione.

    Secondo i giudici di merito, infatti, la conferma aveva consentito il recupero dell’atto nullo, con conseguente venir meno, ex post, anche della responsabilità disciplinare.

    Contro questa conclusione hanno proposto ricorso l’Archivio notarile distrettuale di Como e il Ministero della Giustizia.

    La Cassazione ha accolto il ricorso.

    La conferma dell’atto non cancella l’illecito disciplinare

    Per la Suprema Corte occorre tenere distinti due piani:

    • gli effetti civilistici dell’atto e della sua successiva conferma;
    • la responsabilità disciplinare del notaio che ha ricevuto l’atto nullo.

    L’articolo 28, comma 1, n. 1, della legge notarile vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge.

    Secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Cassazione, il divieto riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, mentre non comprende, ad esempio, i vizi che determinano esclusivamente annullabilità, inefficacia o nullità relativa.

    Nel caso della mancata dichiarazione di conformità catastale, la possibilità introdotta dal legislatore di recuperare successivamente l’atto non modifica il momento nel quale deve essere valutata la condotta professionale del notaio.

    Ed è proprio al momento della stipula che, secondo la Corte, l’illecito disciplinare si perfeziona.

    La successiva eliminazione della causa di nullità non può quindi produrre un effetto estintivo della responsabilità.

    L’illecito del notaio è “istantaneo”

    L’elemento decisivo della pronuncia è la qualificazione dell’illecito previsto dall’articolo 28 della legge notarile come illecito istantaneo. La responsabilità sorge con la ricezione dell’atto nullo.

    Di conseguenza, ciò che accade successivamente al contratto può incidere sulla sorte dell’atto tra le parti, ma non modifica retroattivamente il fatto che, al momento del rogito, sia stato ricevuto un atto contrario alle prescrizioni di legge.

    La Cassazione richiama sul punto il proprio precedente orientamento, tra cui le pronunce n. 641/2023, n. 9868/2025 e n. 26290/2025.

    La possibilità di conferma prevista dall’articolo 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985 non contiene, inoltre, alcuna disposizione che escluda espressamente la responsabilità disciplinare del notaio per gli atti successivamente confermabili.

    La sanatoria può incidere sulla gravità della sanzione

    La conferma successiva non è però del tutto irrilevante sul piano disciplinare.Secondo la Cassazione, la rimozione successiva della causa di nullità può essere considerata nella valutazione della gravità della condotta e, quindi, ai fini del trattamento sanzionatorio.

    Si tratta però di un effetto diverso dalla cancellazione dell’illecito.

    In altri termini: la conferma può salvare l’atto, ma non elimina la responsabilità disciplinare già sorta; può eventualmente incidere sulla misura delle conseguenze disciplinari.

    Conformità catastale e contrasto all’evasione fiscale

    Interessante anche il passaggio con cui la Cassazione distingue la disciplina della conformità catastale dalle nullità previste dalla normativa urbanistico-edilizia.

    La Corte ricorda che le due discipline perseguono finalità differenti.

    La normativa relativa alle invalidità urbanistiche mira principalmente a limitare la circolazione degli immobili abusivi; la disciplina prevista dall’articolo 29 della legge n. 52/1985 risponde invece, secondo la giurisprudenza richiamata, anche a finalità di contrasto all’evasione fiscale.

    La differenza assume rilievo perché, in materia urbanistica, il legislatore ha previsto espressamente ipotesi nelle quali la conferma dell’atto esclude determinate conseguenze per il notaio.

    Una previsione analoga non è contenuta nella disciplina sulla conformità catastale.

    Cosa cambia in pratica

    Dall’ordinanza n. 22902/2026 emerge quindi una regola operativa particolarmente importante per gli atti di trasferimento immobiliare.

    Prima del rogito deve essere verificata la presenza di tutti gli elementi richiesti dalla disciplina catastale.

    Non è sufficiente fare affidamento sulla possibilità di rimediare successivamente mediante un atto di conferma: tale possibilità consente, quando ne ricorrono i presupposti, di recuperare il negozio sul piano civilistico, ma non neutralizza la responsabilità disciplinare connessa alla stipula originaria.

    Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello di Milano, rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce dei principi indicati.

  • Fatturazione elettronica

    Servizi Agenzia Entrate 2026: la nuova Guida tutto ciò che serve sapere

    È disponibile l’edizione di settembre 2026 della Guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, il vademecum che raccoglie in un unico documento le principali attività che cittadini, contribuenti e professionisti possono svolgere attraverso il sito dell’Amministrazione finanziaria, l’area riservata o gli altri canali di assistenza.

    La Guida ha un’impostazione soprattutto pratica: accompagna il contribuente nelle diverse situazioni in cui può essere necessario rivolgersi all’Agenzia, dalla richiesta del codice fiscale alla registrazione di un contratto di locazione, dalla dichiarazione dei redditi ai rimborsi, fino alla successione.

    Un’attenzione particolare è riservata ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che consentono di svolgere numerose operazioni senza recarsi fisicamente in ufficio.

    Servizi Agenzia delle Entrate: cosa contiene la Guida 2026

    La nuova Guida costituisce una mappa dei principali servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

    Le attività illustrate riguardano, tra le altre cose:

    • assistenza e contatti con gli uffici;
    • accesso ai servizi telematici;
    • deleghe e persone di fiducia;
    • codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA;
    • registrazione di atti e contratti;
    • rimborsi e pagamenti;
    • cassetto fiscale e consultazioni;
    • servizi catastali e ipotecari;
    • dichiarazione dei redditi e successioni;
    • certificati;
    • servizi dedicati agli intermediari fiscali.

    L’obiettivo è permettere al contribuente di individuare quale servizio utilizzare e attraverso quale canale, privilegiando quando possibile le procedure telematiche.

    Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate

    Una parte consistente delle operazioni fiscali può essere effettuata attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

    Per accedere, le persone fisiche possono utilizzare le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta autenticato, il contribuente può utilizzare numerosi servizi senza recarsi allo sportello.

    Tra le operazioni illustrate nella Guida figurano, ad esempio, la presentazione della dichiarazione precompilata, l’invio di documenti, la registrazione di determinati contratti e la presentazione della dichiarazione di successione.

    Quando il servizio online non è sufficiente, rimangono disponibili diversi canali di assistenza: contatto telefonico, richiamata, email, Sms, videochiamata e appuntamento presso gli uffici.

    La Guida ricorda inoltre la possibilità di registrare i propri recapiti e di ricevere determinate comunicazioni attraverso i canali digitali, compresa l’app IO.

    Persona di fiducia e delega unica: come funzionano

    La digitalizzazione dei servizi pone un problema concreto per chi non è in grado di utilizzare autonomamente gli strumenti telematici. Per questa ragione è prevista la possibilità di autorizzare una persona di fiducia a utilizzare i servizi online nell’interesse del contribuente.

    L’abilitazione può essere richiesta attraverso differenti modalità indicate dall’Agenzia, tra cui l’area riservata e l’ufficio.

    Un capitolo specifico è dedicato anche alla delega unica, che permette al contribuente di affidare a un intermediario, ad esempio un commercialista o un Caf, l’accesso a più servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Le nuove modalità della delega unica sono operative dall’8 dicembre 2025, come risulta anche dagli avvisi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA: i servizi disponibili

    La Guida dedica una sezione alle operazioni relative a codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA.

    Sono indicate le procedure per chiedere l’attribuzione del codice fiscale e per ottenere nuovamente la tessera sanitaria in caso, ad esempio, di furto, smarrimento, deterioramento o mancato recapito.

    Tra i servizi disponibili rientra anche quello che consente ai genitori, quando necessario, di chiedere online il codice fiscale di un neonato, qualora non sia stato ancora attribuito dal Comune.

    Per chi svolge un’attività economica vengono invece riepilogate le modalità per aprire, modificare o chiudere una partita IVA. Restano inoltre disponibili servizi ad accesso libero per controllare la validità di un codice fiscale o di una partita IVA.

    Contratti di locazione e atti: cosa si può registrare online

    Per la registrazione dei contratti di locazione è disponibile il servizio telematico RLI.

    Lo strumento non serve soltanto per la prima registrazione: permette anche di gestire diversi adempimenti successivi relativi al contratto, come proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni e variazioni del canone, oltre al pagamento delle relative imposte.

    Con il servizio RAP – Registrazione Atti Privati possono invece essere registrate online alcune ulteriori tipologie di atti, tra cui i contratti di comodato e i preliminari di compravendita.

    Quando non è possibile utilizzare la procedura telematica prevista per il proprio caso, resta la possibilità di rivolgersi all’ufficio.

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    Rimborsi fiscali e IBAN: come ricevere le somme

    La Guida chiarisce anche cosa deve fare il contribuente che ha versato imposte superiori a quelle effettivamente dovute.

    A seconda della situazione, il rimborso può derivare direttamente dalla dichiarazione dei redditi oppure essere richiesto mediante un’apposita istanza.

    Attraverso il cassetto fiscale è possibile verificare le informazioni relative ai rimborsi. Per rendere più rapido l’accredito, il contribuente può inoltre comunicare all’Agenzia il proprio IBAN attraverso il servizio dedicato.

    Una sezione specifica riguarda i rimborsi spettanti a contribuenti deceduti e gli adempimenti che possono essere effettuati dagli eredi.

    Pagamenti con F24 e correzione degli errori

    Per il versamento di imposte, contributi e altre somme resta centrale il modello F24.

    La Guida riepiloga i diversi canali attraverso i quali il modello può essere presentato e richiama gli strumenti messi a disposizione sul sito dell’Agenzia per individuare il codice tributo da utilizzare.

    In caso di errore, per alcune tipologie di dati è possibile ricorrere al servizio Civis, evitando così di doversi recare presso un ufficio per chiedere la correzione.

    Cassetto fiscale: quali informazioni si possono consultare

    Il cassetto fiscale rappresenta uno dei principali punti di accesso alla posizione tributaria del contribuente.

    Nell’area riservata è possibile consultare numerose informazioni, tra cui dati anagrafici, dichiarazioni presentate, versamenti, rimborsi, atti registrati, comunicazioni dell’Agenzia ed eventuali crediti.

    Sempre online è possibile accedere ai servizi relativi alle fatture elettroniche. Gli operatori IVA dispongono, in particolare, del portale “Fatture e Corrispettivi” per la gestione e la consultazione dei documenti fiscali di propria competenza.

    Catasto e immobili: visure, mappe e planimetrie online

    La digitalizzazione interessa anche i servizi catastali e ipotecari.

    Attraverso i servizi dell’Agenzia è possibile consultare, secondo le modalità previste per ciascuna funzione, dati catastali, rendite, mappe e planimetrie.

    In presenza di informazioni non corrette negli archivi catastali è inoltre possibile chiedere una rettifica.

    Le ispezioni ipotecarie permettono invece di verificare le formalità relative agli immobili, come compravendite, iscrizioni ipotecarie e cancellazioni. Sono disponibili anche servizi per verificare lo stato di cancellazione di un’ipoteca e consultare la cartografia catastale.

    Dichiarazione precompilata, successioni e controlli

    Tra i servizi fiscali maggiormente utilizzati rientra la dichiarazione dei redditi precompilata, attraverso la quale il contribuente trova già inserite numerose informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

    La Guida affronta anche la dichiarazione di successione telematica, oltre ai controlli sulle dichiarazioni e alle comunicazioni di irregolarità.

    Per queste ultime, il contribuente può utilizzare il canale Civis per chiedere assistenza e fornire chiarimenti.

    In presenza di una cartella di pagamento è invece importante distinguere la natura della richiesta: alcune questioni riguardano le modalità di pagamento e rientrano nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre per chiarimenti sulle somme richieste occorre fare riferimento all’ente creditore competente.

    Quali certificati si possono richiedere all’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia rilascia diverse tipologie di certificati fiscali, tra cui documenti relativi alla situazione reddituale, ai debiti tributari, ai carichi pendenti, agli immobili e alla residenza fiscale.

    In base al certificato richiesto, l’istanza può essere presentata online, tramite Pec oppure presso un ufficio. Per alcuni documenti possono essere dovuti l’imposta di bollo e i tributi speciali.

    Attraverso l’area riservata è inoltre possibile ottenere il certificato digitale di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA.

    Servizi Agenzia Entrate per commercialisti e intermediari

    L’ultima parte della Guida è dedicata soprattutto a commercialisti, Caf e altri intermediari fiscali.

    Sono illustrate le procedure per l’abilitazione a Entratel, la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei documenti, l'utilizzo dei servizi delegati dai contribuenti e l’acquisizione dei dati contenuti nel cassetto fiscale.

    Sono affrontate anche procedure più specifiche per i professionisti, come l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità.

    Per il contribuente questa sezione è utile soprattutto per comprendere quali operazioni possono essere affidate a un professionista e quali autorizzazioni sono necessarie per consentirgli di operare.

    FAQ sui servizi dell’Agenzia delle Entrate

    Come si accede ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate?

    Le persone fisiche possono accedere all’area riservata utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

    Posso delegare un’altra persona a utilizzare i servizi online?

    Sì. È possibile abilitare una persona di fiducia a operare nell’interesse del contribuente. Sono inoltre previste specifiche deleghe per gli intermediari fiscali.

    Cosa posso vedere nel cassetto fiscale?

    Il cassetto fiscale permette di consultare numerose informazioni sulla propria posizione tributaria, tra cui dichiarazioni, versamenti, rimborsi, atti registrati, comunicazioni e crediti fiscali.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit distribuzione cinema 2025: domande dal 2 ottobre 2026

    Tax credit cinema: la procedura si svolge in due fasi sulla piattaforma DGCOL

    1. compilazione preliminare dal 2 al 12 ottobre 2026
    2. invio definitivo dal 21 al 29 ottobre 2026. Attenzione: le risorse sono limitate e il sistema potrà chiudere anticipatamente.

    Con il decreto direttoriale 25 settembre 2026, n. 2828, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha definito termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla sessione 2025 del tax credit distribuzione.

    Le agevolazioni interessate sono:

    • Tax credit distribuzione nazionale (TCDN);
    • Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF).

    Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DGCOL e la procedura prevede due fasi obbligatorie e consecutive.

    Tax credit distribuzione 2025: quando si presenta la domanda?

    La procedura prende il via alle ore 12:00 del 2 ottobre 2026.

    Il calendario da ricordare è il seguente:

    Adempimento Apertura Scadenza
    Compilazione preliminare 2 ottobre 2026, ore 12:00 12 ottobre 2026, ore 23:59
    Trasmissione definitiva 21 ottobre 2026, ore 12:00 29 ottobre 2026, ore 23:59

    La prima fase non è facoltativa: solo le domande compilate preliminarmente entro il 12 ottobre potranno accedere alla successiva trasmissione definitiva.

    Come funziona la compilazione preliminare?

    La prima fase, dedicata alla compilazione preliminare della domanda sulla piattaforma DGCOL, è aperta:

    dalle ore 12:00 del 2 ottobre alle ore 23:59 del 12 ottobre 2026.

    Il rispetto di questo termine è essenziale. Una domanda che non risulti preliminarmente compilata entro la scadenza non potrà essere trasmessa nella seconda finestra.

    Per le imprese interessate è quindi opportuno non attendere la fase di invio definitivo per iniziare la procedura, perché l'accesso alla seconda fase è subordinato al completamento della prima.

    Quando va effettuato l'invio definitivo?

    La trasmissione definitiva delle domande sarà possibile:

    dalle ore 12:00 del 21 ottobre alle ore 23:59 del 29 ottobre 2026.

    Per verificare il rispetto della scadenza fanno fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella PEC generata dal sistema.

    Le domande possono chiudere prima del 29 ottobre?

    Sì. È uno degli aspetti a cui prestare maggiore attenzione.

    Il Ministero precisa infatti che il sistema per l'invio delle domande definitive verrà disattivato automaticamente al raggiungimento del limite delle risorse disponibili per i crediti d'imposta, come stabilito dal decreto del Ministro della Cultura 6 marzo 2025, n. 55.

    La data del 29 ottobre 2026 rappresenta pertanto il termine massimo della sessione, ma la piattaforma potrebbe non consentire nuovi invii qualora le risorse risultassero esaurite prima della scadenza.

    Quali documenti sono disponibili per compilare la domanda?

    Sul sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo, nella sezione dedicata ai materiali per l'utilizzo di DGCOL, è previsto il Vademecum per la presentazione delle domande Tax Credit Distribuzione 2025. Sono inoltre disponibili materiali dedicati all'utilizzo della piattaforma e alla registrazione del revisore.

    Prima di avviare la compilazione è quindi consigliabile consultare la documentazione operativa, soprattutto per verificare dati e allegati richiesti dalla procedura.

    Come richiedere assistenza sulla piattaforma DGCOL?

    In caso di problemi con DGCOL gli utenti possono utilizzare la guida online “Hai bisogno di aiuto?”, consultare i vademecum oppure aprire un ticket tramite la funzione “Assistenza” presente nell'Area Riservata.

    Il ticket può essere indirizzato:

    • al Supporto informatico, per problemi tecnici;
    • al Supporto modulistica, per problemi relativi alla compilazione.

    Nella richiesta devono essere indicati il codice della domanda e il problema riscontrato.

    L'Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00, e il Ministero segnala tempi medi di risposta pari a 3 giorni lavorativi. È quindi opportuno non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza per richiedere assistenza.

    Le richieste vengono trattate in ordine cronologico, con priorità per i procedimenti in scadenza. Se un ticket non viene processato entro il termine previsto dal procedimento, l'Amministrazione procederà al riesame delle richieste ancora pendenti e all'eventuale riammissione delle domande.

    Tax credit distribuzione 2025: le scadenze da ricordare

    In sintesi:

    • 2 ottobre 2026, ore 12:00: apertura della compilazione preliminare;
    • 12 ottobre 2026, ore 23:59: chiusura della compilazione preliminare;
    • 21 ottobre 2026, ore 12:00: apertura della trasmissione definitiva;
    • 29 ottobre 2026, ore 23:59: termine massimo per l'invio definitivo;

    possibile chiusura anticipata della trasmissione al raggiungimento del plafond disponibile.

    La procedura riguarda sia il Tax credit distribuzione nazionale (TCDN) sia il Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF) ed è gestita interamente tramite DGCOL.

    FAQ sul tax credit distribuzione 2025

    Quando apre il tax credit distribuzione 2025?

    La compilazione preliminare delle domande apre il 2 ottobre 2026 alle ore 12:00.

    Entro quando va compilata la domanda preliminare?

    La compilazione preliminare deve essere completata entro le ore 23:59 del 12 ottobre 2026.

    Quando si invia definitivamente la domanda?

    La trasmissione definitiva può essere effettuata dal 21 ottobre 2026 alle ore 12:00 fino al 29 ottobre 2026 alle ore 23:59.

    Si può inviare la domanda definitiva senza aver effettuato la compilazione preliminare?

    No. Alla seconda fase possono accedere esclusivamente le domande preliminarmente compilate entro il 12 ottobre 2026.

    Dove si presenta la domanda?

    La procedura è esclusivamente telematica e deve essere effettuata attraverso la piattaforma DGCOL.

    Lo sportello può chiudere prima del 29 ottobre?

    Sì. Il sistema di trasmissione definitiva viene disattivato automaticamente qualora sia raggiunto il limite delle risorse disponibili.

    Quali tax credit sono interessati?

    La sessione riguarda il Tax credit distribuzione nazionale (TCDN) e il Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF).

  • Enti no-profit

    Bando oratori 2026: particolarità da sapere e nuove FAQ

    Con l'Avviso Oratori 2026 si apre la nuova edizione della misura rivolta a chi opera nel sociale per il sostegno allo sport, l'inclusione sociale, la lotta alla discriminazione.

    L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori", istituito dall'articolo 1, commi 902-906, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e alimentato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). 

    Le modalità operative sono state definite con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 4 agosto 2026, adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

    L'obiettivo dichiarato è rafforzare la funzione sociale, educativa e culturale degli oratori, sostenendo in particolare il contrasto all'emarginazione sociale e alla devianza giovanile e promuovendo lo sport, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

    Per l'annualità 2026 sono stanziati complessivamente 6.500.000 euro, destinati a finanziare almeno 125 progetti su tutto il territorio nazionale, ripartiti per Regione o Provincia Autonoma secondo la tabella allegata al decreto del 4 agosto 2026. 

    Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto selezionato a livello regionale è pari a 50.000 euro. Le eventuali risorse residue verranno ridistribuite ai progetti meglio collocati nella graduatoria di merito nazionale, a partire dal punteggio più alto.

    Scarica qui le faq.

    Bando Oratori 2026: chi può presentare domanda

    Possono richiedere il contributo:

    • le parrocchie;
    • le associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che operano presso oratori parrocchiali;
    • le associazioni ex ONLUS che, pur non ancora iscritte al RUNTS, abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, a condizione che il procedimento non risulti ancora concluso alla data della richiesta di contributo;
    • gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
    • gli enti di altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

    È ammessa anche la partecipazione in forma associata, attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In questo caso i soggetti devono individuare fin dalla presentazione della domanda un capofila, che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento e il responsabile dell'utilizzo del contributo. La formale costituzione dell'ATS, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere caricata sulla piattaforma solo in caso di ammissione al contributo.

    Ogni soggetto, in forma singola o associata, può presentare una sola istanza: in caso di invii multipli farà fede esclusivamente l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

    Bando Oratori 2026: per quali attività

    I progetti finanziabili devono riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

    • il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti richiedenti;
    • ricerche e sperimentazioni su metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali;
    • progetti educativi, anche interdiocesani, che integrino istruzione, formazione e attività sportive, comprese quelle scolastiche curriculari di educazione civica.

    I progetti devono in ogni caso favorire l'integrazione tra sport ed educazione.

    Sono considerate non ricevibili le domande che, in caso di partecipazione associata, non indichino il soggetto capofila; quelle presentate da soggetti che abbiano inoltrato più di un'istanza; quelle provenienti da soggetti diversi da quelli ammessi dall'Avviso; quelle prive della documentazione richiesta; quelle non sottoscritte dal legale rappresentante o dal capofila.

    Bando oratori 2026: come e quando presentare la domanda

    L'intera procedura si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it), accessibile solo tramite SPID del legale rappresentante dell'ente. 

    La piattaforma sarà attiva dalle ore 12:00 del 9 settembre 2026 e la scadenza per la presentazione della domanda completa è fissata, in modo perentorio, alle ore 12:00 del 9 ottobre 2026.

    Alla domanda, compilata online, va allegata su carta intestata del richiedente la seguente documentazione:

    • una relazione descrittiva del progetto, con cronoprogramma delle attività e indicazione di un referente per la comunicazione e di un referente per la parte amministrativa;
    • un budget analitico delle spese, con possibilità di inserire una voce di spesa forfettaria fino al 10% del contributo richiesto, non soggetta a documentazione giustificativa;
    • copia dell'atto costitutivo o dello statuto, per gli enti del Terzo Settore o le ex ONLUS;
    • l'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP), se già assegnato al momento della domanda.

    I documenti allegati alla domanda iniziale non necessitano di firma digitale.

    L'istruttoria di ricevibilità è affidata al Dipartimento per lo Sport, mentre la valutazione di merito spetta a una Commissione di cinque componenti, nominati rispettivamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ogni progetto può ottenere un punteggio massimo di 100 punti sulla base di quattro criteri (qualità della proposta, reti e partenariati, impatto e sostenibilità, congruità economica), a cui si aggiunge un punteggio premiale fino a 30 punti. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

    Bando Oratori 2026: erogazione del contributo e tempistiche di realizzazione

    Il contributo viene erogato in tre tranche:

    • il 30% dopo la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento (da firmare digitalmente entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, pena la decadenza);
    • il 50% su presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento e della rendicontazione di almeno il 30% della spesa; 
    • il 20% a saldo, dopo la rendicontazione finale delle attività, da presentare entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, con possibilità di un'unica proroga di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata via PEC.

    I progetti finanziati dovranno avere inizio entro il mese di febbraio 2027 e concludersi entro il 31 dicembre 2027.

    FAQ OPERATIVE aggiornate all’8 settembre – Scarica le nuove faq

    D.1 Chi può partecipare a questo Avviso?

     R. Il presente Avviso è rivolto a tutte le Diocesi, agli Istituti Religiosi e alle loro Province, alle Società di Vita Apostolica e alle loro Province. Solo tali soggetti potranno presentare le candidature, sia per sé stessi che per gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (a titolo esemplificativo: Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Gli interventi devono riguardare spazi dedicati allo sport presso oratori ubicati in aree degradate.

     

    D.2 Come presentare domanda?

     R. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante delle Diocesi, delle Società di Vita Apostolica o delle loro Province, dell’Istituto Religioso o delle loro Province, dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata (di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it). Il legale rappresentante dei citati Enti ecclesiastici dovrà inserire direttamente i dati in piattaforma oppure potrà consentire l’accesso a un proprio delegato, mediante la procedura indicata nella guida rinvenibile al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/guida.pdf.

     

    D.3 Possono presentare domanda di contributo le singole Parrocchie?

     R. No. Le Parrocchie possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite delle Diocesi di riferimento, così come gli altri Enti ecclesiastici possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite degli Istituti Religiosi e delle loro Province, delle Società di Vita Apostolica e delle loro Province.

     

    D.4 Le Diocesi possono presentare domanda di contributo per spazi oratoriali di loro pertinenza?

     R. Sì. Le Diocesi, come anche gli Istituti Religiosi e le loro Province, le Società di Vita Apostolica e le loro Province – oltre a poter presentare una domanda per ciascuno degli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione – possono presentare domanda di contributo anche per realizzare o rigenerare uno spazio sportivo oratoriale di propria pertinenza.

     

    D.5 Quali enti e strutture sono ammissibili come beneficiari?

    R. Possono beneficiare del finanziamento: Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica e le loro Province, nonché gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (quali Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Non sono ammissibili soggetti pubblici o soggetti privati non ecclesiastici. L'elemento distintivo è che l'intervento debba riguardare uno spazio in ambito oratoriale.

     

    D.6 Qual è la differenza tra soggetto proponente ed ente beneficiario?

     R. Il soggetto proponente è l'ente che presenta la domanda di finanziamento (Diocesi, Istituto Religioso, loro Province, Società di Vita Apostolica, o loro Province). L'ente beneficiario è l'ente cui fa riferimento lo spazio sportivo oratoriale da realizzare o rigenerare; tale ente potrà essere diverso dal proponente (es. la ristrutturazione di uno spazio sportivo oratoriale di pertinenza della Parrocchia proposta da una Diocesi). Quando l'ente beneficiario è diverso dal proponente, quest'ultimo deve allegare dichiarazione firmata dal rappresentante legale del beneficiario che attesta l'accettazione di tutte le condizioni dell'Avviso.

     

    D.7 Sono ammissibili i progetti in spazi scolastici?

     R. Gli interventi finanziabili dall'Avviso riguardano esclusivamente spazi dedicati allo sport presso oratori. Se uno spazio scolastico è parte della struttura oratoriale di una Diocesi, Istituto Religioso o Società di Vita Apostolica e viene utilizzato per fini oratoriali (aggregazione giovanile, attività sportive), la relativa richiesta di contributo potrebbe essere ritenuta ammissibile dal Responsabile del Procedimento, purché sia garantita la libera disponibilità dell'area oratoriale e si rispettino tutti gli altri requisiti dell'Avviso. Tuttavia, la struttura deve avere carattere oratoriale primario e non scolastico.

     

    D.8 Qual è la scadenza per presentare le domande di partecipazione?

     R. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 16 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, attraverso la piattaforma dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it).

     

    D.9 Quali interventi sono finanziabili?

     R. Le risorse sono destinate alla realizzazione di: (a) campetti polifunzionali (playground) ad uso oratoriale, con annessa zona giochi per uno sport integrato, accessibile e inclusivo e spazio ludico ricreativo; (b) ristrutturazione e/o rigenerazione di campetti polifunzionali (rifacimento manto, sostituzione attrezzature sportive, illuminazione, recinzione, ecc.); (c) realizzazione o ristrutturazione e contestuale allestimento di spazi di aggregazione oratoriale giovanile al chiuso (sale ludiche, sportive, ricreative, spazi per danza o ginnastica) con forniture di attrezzature per non più del 30% dell'importo totale lavori del quadro economico). Gli spazi realizzati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

     

    D.10 È possibile presentare più di un progetto nello stesso Comune?

     R. Sì, purché siano rispettati i limiti dell'art. 4, comma 1. La Diocesi, gli Istituti Religiosi, le Società di Vita Apostolica o la relativa Provincia possono presentare per sé stessi non più di un progetto in ciascun Comune. Inoltre, può essere presentato un solo progetto per ciascun ente ecclesiastico collegato o sottoposto alla relativa giurisdizione. Pertanto, nello stesso Comune possono risultare ammissibili più progetti riferiti a enti ecclesiastici diversi, fermo restando il limite di un progetto per ciascun ente beneficiario.

     

    D.11 Qual è l'importo massimo finanziabile per singolo progetto?

     R. I singoli progetti non potranno essere finanziati per un importo superiore a: € 300.000,00 per le nuove realizzazioni (Art. 3, lettere a e c); € 200.000,00 per gli interventi di rigenerazione/ristrutturazione (Art. 3, lettera b). I progetti verranno finanziati nel limite dell’importo stabilito, per ogni ambito regionale ecclesiastico, nella tabella allegata all'Avviso (Allegato A).

     

    D.12 Qual è la quota minima di compartecipazione richiesta ai beneficiari?

    R. È prevista una quota obbligatoria minima di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari del 15% dell'importo richiesto per il finanziamento dei progetti presentati. I beneficiari possono coprire tale quota attraverso altre fonti di finanziamento, quali i finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo e Culturale (I.C.S.C.) o gli incentivi relativi ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.). Non è consentito il cumulo di finanziamenti sulla medesima voce di spesa (doppio finanziamento).

     

    D.13 È possibile presentare un progetto per un immobile in locazione?

    R. Considerate le peculiarità di alcuni spazi in uso agli Enti Ecclesiastici, l'Avviso richiede che sia garantita la disponibilità dell'area oratoriale (Art. 4, comma 1, lettera f), comprovata dal possesso di un valido titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale o personale di godimento di durata congrua) alla data di presentazione della domanda di partecipazione Nel caso di locazione, o di comodato, deve essere dimostrata la disponibilità almeno per l'intera durata dell'impegno di fruibilità dello spazio (almeno 7 anni), e quindi in quest’ultimo caso il contratto deve recare la clausola di rinuncia del comodante ad avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del comodato stesso o almeno per il predetto periodo settennale. Gli interventi non possono riguardare spazi dedicati allo sport oggetto di contenzioso giudiziario (Art. 7, comma 1, lettera c).

     

    D.14 Quali sono i criteri di valutazione dei progetti? 

    R. I criteri di valutazione da parte del Dipartimento sono descritti all’articolo 9 dell’Avviso. In sintesi, i progetti saranno valutati in base a criteri complessivi fino a 100 punti: (A) Sistemi di gestione ambientale e prestazione energetica (max 18 punti: fotovoltaico 8 pt, illuminazione LED 5 pt, building automation 5 pt); (B) Piano di attività di gestione dell'area sportiva (max 17 punti: attività scuola 8 pt, attività minoranze etniche e gruppi vulnerabili 9 pt); (C) Indicatori Territoriali (max 50 punti: popolazione residente, presenza giovani, disagio economico, delittuosità, abbandono scolastico); (D) Fruibilità dello spazio (max 15 punti: durata della fruibilità gratuita o calmierata). I progetti sono finanziati in ordine di punteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

     

    D.15 Come deve essere garantita la fruibilità dello spazio per la comunità? 

    R. Gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni, e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato per almeno ulteriori 5 anni. La data di decorrenza è stabilita al momento della messa in esercizio dei nuovi spazi o di quelli riqualificati e deve essere comunicata tramite apposito atto a firma del legale rappresentante. In caso di comodato a Enti del Terzo Settore o Associazioni Sportive Dilettantistiche, l'ETS/ASD devono garantire una fruibilità alle medesime condizioni dichiarate in sede di candidatura.

     D.16 Quali spese non sono ammissibili? 

    R. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’Avviso, non sono ammissibili: (a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui insiste l'area sportiva; (b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive ovvero di strutture da adibire a centri sportivi; (c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o riqualificazione dell'area sportiva; (d) servizi e/o lavori affidati dall'ente in violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Non sono altresì ammissibili spese non riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 10, anche se collegate con le finalità dell’Avviso.

     D.17 Come deve essere affidato l'intervento dal punto di vista della gara pubblica? 

    R. Tutti gli interventi devono conformarsi al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.ei.), sia per la fase di affidamento che per quella esecutiva. In particolare, sulla prima, le stazioni appaltanti, ancorché l'importo non raggiunga la soglia dei 150.000,00 euro, dovranno procedere all'affidamento con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. I beneficiari possono affidare le funzioni di Stazione Appaltante e/o Centrale Unica di Committenza a Sport e salute S.p.A., società qualificata ai sensi dell'Art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con risorse a carico del quadro economico del singolo intervento.

     D.18 Quale è il processo di valutazione e selezione dei progetti?

     R. Il processo prevede due fasi: (Prima Fase – dal 16 ottobre 2026 al 30 novembre 2026) Le Regioni Ecclesiastiche selezionano i progetti, scegliendo un numero il cui importo complessivo sia pari al 150% dell'importo definito per il loro territorio, sulla base della coerenza con gli obiettivi del Fondo di Sviluppo e Coesione e verificando i dati di ubicazione in zona degradata. (Seconda Fase) Il Dipartimento per lo Sport verifica le candidature e redige una graduatoria di merito fino alla concorrenza delle risorse disponibili, attribuendo i punteggi secondo i criteri dell'Art. 9.

     D.19 Quali sono i compiti del responsabile del procedimento? 

    R. Come indicato all’art. 8 dell’Avviso, il Responsabile del procedimento provvede alla verifica delle proposte presentate, alla loro valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 dell’Avviso e alla redazione della graduatoria di merito.

     D.20 Dove verranno pubblicate le graduatorie e i risultati? 

    R. La graduatoria, con le risultanze delle valutazioni del Responsabile del Procedimento, sarà pubblicata sul sito istituzionale https://www.sport.governo.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

     D.21 Quali sono i termini per sottoscrivere la Convenzione di finanziamento? 

    R. Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla al Dipartimento per lo sport entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. La Convenzione disciplina la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo. La Convenzione contiene una clausola risolutiva che dispone la trasmissione di un progetto da porre a base di gara, già verificato e validato, con libera disponibilità di aree e immobili, entro 120 giorni dalla sua sottoscrizione.

     D.22 Quando devono iniziare i lavori dopo l'approvazione della graduatoria? 

    R. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di verifica positiva del progetto da parte del Dipartimento, dovrà avviare la procedura di affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara o trasmissione delle lettere di invito). Non si potrà procedere all'avvio delle procedure di gara prima della registrazione del decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della relativa spesa da parte dei competenti organi di controllo.

     D.23 Per eventuali chiarimenti a chi devo rivolgermi? 

    R. Per eventuali chiarimenti, le Diocesi o gli Istituti Religiosi o le loro Province devono far pervenire le proprie richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: impiantisticasportiva@governo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026. Le richieste pervenute oltre tale termine o inoltrate a indirizzi diversi non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno diretti unicamente a dirimere dubbi di natura interpretativa. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate con qualificazione di 'f.a.q.' sul sito https://www.sport.governo.it.

     D.24 Per eventuali criticità nella profilazione e/o nell’utilizzo della piattaforma a chi devo rivolgermi? 

    R. Esclusivamente per segnalare problematiche di natura tecnica inerenti alla piattaforma, è possibile scrivere a impiantisticasportiva@governo.it

     D.25 Un'ASD già collaborante con la parrocchia può essere indicata come soggetto gestore? Serve un accordo formale già in fase di candidatura? 

    R. Sì, un'ASD già collaborante con la parrocchia, sulla base di un riconoscimento formale in essere alla data di trasmissione della domanda di partecipazione, può essere indicata come soggetto gestore, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 1, lett. j), dell’Avviso.

      D.26 Gli Istituti Religiosi e le loro province così come le Società di Vita Apostolica e le loro province accedono direttamente al portale? Presentano i loro progetti in autonomia? 

    R. Sì, in quanto la domanda di partecipazione deve essere presentata dai soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it, inserendo i dati e le dichiarazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso.

      D.27 C'è un limite economico minimo d'intervento? 

    R. No, non è imposto un limite minimo, ferma la tipologia di interventi finanziabili ed il limite massimo del contributo richiedibile ai sensi degli articoli art. 3, comma 1, e 4, comma 3, dell’Avviso,

      D.28 Le spese di progettazione sono a carico degli enti beneficiari? 

    R. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. d), e 6, comma 3, dell’Avviso, sono ammissibili, e quindi finanziabili, le spese per i servizi tecnici e di progettazione affidati nel rispetto del principio di concorrenzialità (procedura aperta, negoziata, con esclusione di affidamenti diretti, anche nelle ipotesi di affidamenti al di sotto dei 150.000,00 euro).

      D.29 È possibile presentare un progetto interparrocchiale per lo stesso comune? 

    R. Sì, è possibile presentare un progetto condiviso da più parrocchie, fermo il rispetto delle condizioni e limiti previsti dall’Avviso in relazione al soggetto che può presentare la domanda di partecipazione (per le parrocchie: la Diocesi) e di enti beneficiari, dell’intervento.

      D.30 Dopo l'accesso al portale da parte della Curia (dalla persona designata dal Vescovo), gli enti beneficiari possono poi accedere in autonomia per caricare i progetti? 

    R. No, solo gli enti richiedenti (Diocesi; Istituti Religiosi e loro province; Società di Vita Apostolica e loro Province) possono accedere al portale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

      D.31 Se una diocesi partecipa con un solo intervento che riguarda tutto il territorio diocesano, il bacino di fruitori per cui ottenere il punteggio secondo la territorialità è dato dalla somma della popolazione dei Comuni della Diocesi? 

    R. No. La piattaforma assegna i punteggi automaticamente basandosi unicamente sui dati relativi al Comune in cui è situato il bene, in conformità con l’art. 9, comma 1, lett. C.1. della griglia di valutazione

      D.32 Gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati? Si precisa che l'accesso all'area non è riservata ai seminaristi, ma anche agli esterni. 

    R. Sì, gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 dell’Avviso. Anche in questo caso, gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

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  • Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenza il 30 settembre o rinvio a novembre

    Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre dell’anno. Entro il 30 settembre 2026 i contribuenti interessati devono provvedere al pagamento del bollo dovuto sulle e-fatture del secondo trimestre. Alla stessa data può arrivare anche il pagamento relativo al primo trimestre nei casi in cui sia stato legittimamente rinviato in base all’importo dovuto.

    Vediamo le regole per il versamento, quando è possibile beneficiare del differimento al 30 novembre e come effettuare il pagamento.

    Bollo e-fatture: la scadenza del 30 settembre

    L’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche viene determinata su base trimestrale.

    Per il secondo trimestre, il termine ordinario di versamento è fissato al 30 settembre.

    La disciplina consente inoltre di posticipare il pagamento relativo al primo trimestre quando l’imposta dovuta per tale periodo non supera 5.000 euro. 

    In questo caso, il versamento del primo trimestre può essere effettuato entro il 30 settembre, senza applicazione di interessi e sanzioni.

    Di conseguenza, il 30 settembre può rappresentare:

    • la scadenza ordinaria del bollo relativo al secondo trimestre;
    • la scadenza differita del bollo relativo al primo trimestre, qualora ricorrano le condizioni previste.

    Quando il pagamento può slittare al 30 novembre

    È previsto un ulteriore differimento.

    Se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

    La soglia deve quindi essere verificata considerando complessivamente l’imposta relativa ai primi due trimestri.

    Il calendario può essere così sintetizzato:

    Periodo Termine di versamento
    Primo trimestre Termine ordinario di fine maggio; possibile differimento al 30 settembre se l’importo non supera 5.000 euro
    Secondo trimestre 30 settembre
    Primo + secondo trimestre Possibile versamento entro il 30 novembre se l’importo complessivo non supera 5.000 euro
    Terzo trimestre 30 novembre
    Quarto trimestre Fine febbraio dell’anno successivo

    Quando il termine cade in un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.

    Come l’Agenzia calcola il bollo sulle fatture elettroniche

    Per ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate analizza le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e correttamente elaborate.

    Nel portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione del contribuente due distinti elenchi:

    Elenco A, non modificabile, che contiene le fatture nelle quali il soggetto che ha emesso il documento ha già indicato l’assolvimento dell’imposta, valorizzando a “SI” il campo relativo al bollo virtuale;

    Elenco B, modificabile, nel quale vengono inserite le fatture che, sulla base dei dati presenti nel documento, presentano i presupposti per l'applicazione del bollo ma nelle quali l'assolvimento dell'imposta non è stato indicato.

    Il contribuente può intervenire sull’Elenco B nei termini previsti, eliminando le fatture che ritiene non soggette al tributo.

    Gli elenchi sono messi a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre.

    Quando l'Agenzia inserisce una fattura nell'Elenco B

    Tra le condizioni utilizzate dall'Agenzia per individuare le fatture da proporre nell'Elenco B rientra la presenza di operazioni il cui ammontare complessivo supera 77,47 euro, accompagnata da specifici codici "Natura" relativi ad operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva.

    La guida dell'Agenzia indica, tra i codici presi in considerazione:

    • N2.1 e N2.2 per le operazioni non soggette a Iva;
    • N3.5 e N3.6 per determinate operazioni non imponibili;
    • N4 per le operazioni esenti.

    L'inserimento nell'Elenco B avviene inoltre in assenza delle specifiche indicazioni previste per i casi nei quali, pur ricorrendo formalmente i presupposti generali, una disposizione normativa esclude l'applicazione del bollo.

    Bollo e-fatture: quanto si paga e come

    Per ogni fattura elettronica assoggettata all'imposta viene determinato un importo di 2 euro.

    Ai fini del calcolo, la guida dell'Agenzia precisa che non assume rilievo l'eventuale importo inserito dal contribuente nel campo "Importo bollo" della fattura elettronica: se il documento risulta assoggettato al tributo, l'importo dovuto è pari a 2 euro.

    Come effettuare il pagamento

    Il pagamento può essere effettuato utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi oppure tramite modello F24, da presentare con modalità telematiche.

    I codici tributo indicati dall'Agenzia sono:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
    • 2525 – sanzioni;
    • 2526 – interessi.

    In caso di differimento del pagamento al 30 settembre o al 30 novembre devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri ai quali si riferisce effettivamente l'imposta. Pertanto, in caso di pagamento differito dei primi due trimestri, restano utilizzabili i codici 2521 e 2522.

    Pagamento in ritardo e ravvedimento

    In caso di pagamento effettuato dopo la scadenza, la procedura web dell'Agenzia consente di determinare anche le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso.

    Per i contribuenti interessati al secondo trimestre 2026, la data da verificare è quindi il 30 settembre 2026, ferma restando la possibilità di arrivare al 30 novembre nei casi in cui l'imposta complessivamente dovuta per il primo e il secondo trimestre rientri nella soglia prevista di 5.000 euro

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026 per residenti all’estero: chi deve dichiarare e quali redditi

    Chi risiede all'estero deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? In linea generale, le persone fisiche non residenti che nel 2025 hanno percepito redditi prodotti in Italia e imponibili nel nostro Paese devono presentare il Modello Redditi PF 2026, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

    I non residenti utilizzano lo stesso Modello Redditi PF 2026 previsto per i contribuenti residenti, indicando nel frontespizio la propria condizione di residente all'estero. Prima della compilazione occorre quindi verificare tre aspetti: residenza fiscale, tipologia dei redditi prodotti in Italia ed eventuali cause di esonero.

    Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.

    Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi

    La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione. 

    Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.

    Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. 

    Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

    Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.

    A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
    ‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
    Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:

    • non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
    • non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
    • non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

    Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice. 

    Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.

    Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

    Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

    Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi

    In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge

    30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

    A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

    • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
    • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

    Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

    Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

    Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
    Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità

    Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

    • la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
    • la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

    Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

    Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia. 

    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.

    In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

    I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

    Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
    Dichiarazione spedita dall’estero
    I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.

    I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

    Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

    Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

    Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
      • codice BIC: BITAITRRENT
      • causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
    • indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

    Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

    In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

    • IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
    • IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
    • IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
    • IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
    • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
    • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY

    Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:

    • il codice BIC: BITAITRRENT
    • il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.

    Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti

    Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

    FAQ redditi non residenti

    Chi risiede all'estero deve dichiarare i redditi in Italia?
    In generale sì, se nel 2025 ha prodotto redditi in Italia imponibili nel nostro Paese, salvo specifiche ipotesi di esonero.

    Quale modello deve usare un residente all'estero?
    Il contribuente non residente utilizza il Modello Redditi PF 2026, nella stessa versione prevista per i residenti in Italia. 

    Quando scade Redditi PF 2026?
    Il modello Redditi Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro il 2 novembre 202

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta gasolio 2026: ampliamento al trasporto persone

    Si è chiusA da poco la piattaforma per  credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, di ristoro per la maggiore spesa acquisto gasolio – marzo-agosto 2026  di cui all art 3 del decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 che era stato  prorogato al a 20 settembre 2026, http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it

    E' stato nel frattempo predisposto e  pubblicato il 26 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto MIT 26 agosto 2026  che estende il contributo straordinario anche alle imprese di trasporto persone e noleggio autobus con conducente euro V e VI, a seguito dell'ampliamento temporale del tax credit operato dal decreto legge 17 settembre 2026  n. 162 (Decreto Carburanti).

    Vediamo tutte le istruzioni fino ad oggi e le novità del nuovo decreto ministeriale.

    Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

    Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (mesi prorogati fino ad agosto 2026) rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

    Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro. 

    A disciplinare le regole operative è stato  il Decreto MIT 28 agosto  e il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative  pubblicato nella GU 167/2026.

    Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

    In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

    Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
    Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Bonus autotrasporto 2026: domande prorogate al 20 settembre

    Secondo le istruzioni operative del MIT, L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: 

    L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE. 

    Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.

    Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: 

    • assistenza- creditogasolio@sogei.it
    • per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.

    Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.

    Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026. 

    Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.

    Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.

    La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula: 

    • 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]

    In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:

     – I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:

    i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;

    ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

     I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma

     – Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.

     L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

     Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:

     A – riferimenti fattura:

     va riportato, a seconda del caso:

     – l'identificativo SDI della fattura;

     – il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;

    – il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,

     B – tipo fattura:

    – indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;

    – indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

     C – importo netto:

     indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     D – importo carburante rimborsabile netto:

     indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     E – nazione di emissione:

     indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

    Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).

    AT – Austria BE – Belgio
    BG – Bulgaria CY – Cipro
    HR – Croazia DK – Danimarca
    EE – Estonia FI – Finlandia
    FR – Francia DE – Germania
    GR – Grecia IE – Irlanda
    IS – Islanda IT – Italia
    LV – Lettonia LI – Liechtenstein
    LT – Lituania LU – Lussemburgo
    MT – Malta NO – Norvegia
    NL – Paesi Bassi PL – Polonia
    PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca
    RO – Romania SK – Slovacchia
    SI – Slovenia ES – Spagna
    SE – Svezia HU – Ungheria

    Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.

     Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.

    Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.

    Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.

    Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi". 

    Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi

    Credito di imposta per imprese trasporto persone e noleggio autobus

    Come anticipato sopra, con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 agosto 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2026, viene ampliata la platea delle imprese che possono accedere al credito d'imposta introdotto per mitigare l'impatto dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante.

    Il provvedimento non introduce una misura nuova, ma modifica e integra il precedente decreto interministeriale del 23 maggio 2026, adeguandolo alle novità normative intervenute nel frattempo. La modifica principale riguarda l'inclusione, tra i soggetti beneficiari, delle imprese che effettuano trasporto di persone su strada, oltre a quelle già ammesse al ristoro per il trasporto merci.

    Il quadro normativo di riferimento

    La misura originaria trova fondamento nell'art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 attuato con decreto direttoriale di maggio 2026

    Successivamente, la legge 25 giugno 2026, n. 113, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, ha modificato l'art. 3, comma 1, del DL 33/2026 ha ampliato la platea dei beneficiari fino a ricomprendere anche le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone. 

    Il decreto del 26 agosto 2026 recepisce quindi questa estensione, aggiornando  il decreto attuativo di maggio 2026. 

    Nel frattempo è intervenuto anche il decreto Legge 17 settembre 2026 che ha prorogato di un mese il beneficio del tax credit sul gasolio per gli autotrasporti fino ad ottobre 2026

    Va inoltre segnalato che la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea ha precisato, nella comunicazione C/2026/2593, che le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio restano escluse dal beneficio.

    Cosa cambia per le imprese: attesa per nuove istruzioni e scadenza domande

    Sul piano operativo, per le imprese di trasporto persone e per gli operatori del noleggio autobus con conducente che rientrano nei nuovi requisiti, si tratta quindi di verificare la propria classificazione rispetto alle categorie richiamate dal decreto e di predisporre la documentazione necessaria per l'accesso al credito d'imposta secondo le modalità già stabilite dal decreto attuativo del 23 maggio 2026, che restano invariate per la parte procedurale.

     Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si attendono quindi nuove istruzioni e scadenze per le domande.