• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus edicole 2026: domande dal 24 ottobre, cosa offre

    Nuovi contributi per le edicole: rimborsi dell'80% sulle spese del 2025, maggiorazioni per le nuove aperture e 500 euro aggiuntivi per le consegne a domicilio. Domande dal 24 novembre: tutte le regole e le scadenze da conoscere.

    Arrivano fino a 5.000 euro di aiuti per le edicole, ma per ottenere il contributo sarà necessario rispettare precisi requisiti e presentare domanda entro il 22 dicembre 2026.

    Il decreto del 13 ottobre 2026 del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le regole operative del bonus edicole 2026, finanziato con 10 milioni di euro.

    Le agevolazioni riguardano le spese sostenute nel 2025 e le consegne a domicilio di giornali e riviste. 

    Previsti anche incentivi per chi ha aperto una nuova attività o garantito l'apertura domenicale.

    Bonus edicole 2026: fino a 4.500 euro per le spese sostenute

    Il contributo principale copre l'80% delle spese sostenute nel 2025, fino a un massimo di 4.500 euro.

    Tra i costi rimborsabili rientrano:

    • IMU, TASI, TARI e Canone unico patrimoniale (CUP);
    • affitto dei locali;
    • bollette elettriche, telefono e Internet;
    • acquisto o noleggio di registratori di cassa e POS;
    • investimenti in digitalizzazione e tecnologie;
    • assicurazioni relative all'attività;
    • servizi di assistenza contabile e fiscale.

    Le spese devono riferirsi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 e sono considerate al netto dell'IVA, ove prevista.

    Più contributi per chi ha aperto una nuova edicola o lavora la domenica

    Il decreto introduce due maggiorazioni:

    • 20% in più per chi nel 2025 ha aperto una nuova edicola o rilevato un'attività già esistente;
    • 10% in più per chi ha garantito l'apertura per almeno metà delle domeniche del proprio periodo di attività nel 2025.

    Anche applicando queste maggiorazioni, il contributo sulle spese non può superare 4.500 euro.

    Altri 500 euro per le consegne di giornali a domicilio

    Un secondo incentivo premia le edicole che nel 2025 hanno effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici.

    Il contributo è pari a 4 euro per ogni consegna documentabile, fino a un massimo di 500 euro.

    Questo bonus si aggiunge a quello sulle spese, portando il beneficio teorico complessivo a 5.000 euro per edicola.

    Chi può richiedere il bonus edicole 2026?

    Possono presentare domanda le imprese che esercitano la rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO 47.62.10 registrato come attività primaria e/o prevalente.

    Le imprese devono inoltre:

    • non essere sottoposte a procedure di liquidazione;
    • essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, se hanno dipendenti;
    • rispettare i limiti europei sugli aiuti de minimis.

    Rileva anche la normativa sull'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali.

    Quando fare domanda? Le date da segnare

    Le richieste potranno essere inviate esclusivamente online, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

    Le due scadenze fondamentali sono:

    • 24 novembre 2026, ore 10: apertura delle domande;
    • 22 dicembre 2026, ore 17: chiusura della procedura.

    Per accedere saranno necessari SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

    La domanda dovrà riportare i requisiti posseduti, le spese sostenute, le eventuali maggiorazioni, i dati delle consegne a domicilio e gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione giustificativa dovrà essere conservata per i controlli.

    Attenzione: il contributo può essere ridotto o restituito

    I 5.000 euro rappresentano un importo massimo, non una somma garantita a tutti.

    Se le domande ammesse supereranno i fondi disponibili, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

    Inoltre, chi ottiene il bonus deve mantenere aperta l'attività per almeno 12 mesi dalla data di ammissione al contributo.

    In caso di cessazione anticipata, sarà necessario comunicarlo al Dipartimento e restituire le somme eventualmente ricevute.

    Sono previsti controlli anche a campione, con revoca dell'agevolazione in caso di dichiarazioni false o perdita dei requisiti.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento nomina per il collega deceduto: quando interviene il CNDCEC

    Il CNDCEC chiarisce quando e come nominare un professionista per gestire temporaneamente lo studio di un commercialista deceduto. 

    l sostituto deve accettare l’incarico, salvo giustificato motivo, e tutelare clienti, eredi e collaboratori.

    La morte di un commercialista può lasciare clienti, collaboratori ed eredi alle prese con scadenze fiscali, pratiche urgenti e attività professionali ancora da completare. 

    Chi si occupa dello studio nell’immediato? È necessario che siano gli eredi a chiedere la nomina di un sostituto?

    A rispondere è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) che, con il Pronto Ordini n. 82/2026, chiarisce che l’Ordine territoriale può avviare il procedimento per nominare un sostituto temporaneo anche senza una richiesta formale degli eredi o del curatore dell’eredità giacente.

    Commercialista deceduto: la nomina del sostituto può partire dall’Ordine

    Il chiarimento principale riguarda l’iniziativa del procedimento.

    Secondo il CNDCEC, l’Ordine può attivarsi ogni volta che viene a conoscenza di circostanze che, una volta verificate, rendano necessaria la nomina di un professionista per la gestione temporanea dello studio.

    Non è quindi indispensabile un’istanza degli eredi, né la segnalazione deve provenire da un soggetto specifico.

    Il procedimento deve svolgersi secondo le disposizioni della legge n. 241/1990, che disciplina l’attività amministrativa.

    La ragione è soprattutto pratica: subordinare la nomina all’iniziativa degli eredi potrebbe ritardare gli interventi necessari, mettendo a rischio gli interessi dei clienti e dei collaboratori dello studio

    Il commercialista nominato può rifiutare l’incarico?

    La sostituzione del collega deceduto trova fondamento nel principio di assistenza reciproca tra professionisti, previsto dal Codice deontologico.

    In particolare, l’articolo 15, commi 6, 7 e 8, stabilisce che il professionista chiamato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine a gestire temporaneamente lo studio di un collega deceduto ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.

    Il professionista subentrante deve inoltre operare con particolare diligenza, tenendo conto degli interessi:

    degli eredi del commercialista deceduto;

    dei clienti che hanno affidato incarichi allo studio;

    dei collaboratori coinvolti nelle attività professionali.

    Il CNDCEC richiama anche il precedente Pronto Ordini n. 35/2026, confermando la natura solidaristica e temporanea della sostituzione.

    Quanto dura la sostituzione e quali attività può svolgere?

    La nomina non comporta il trasferimento automatico e definitivo degli incarichi professionali.

    Il sostituto deve occuparsi delle attività da svolgere nel breve termine e delle pratiche con scadenze ravvicinate, evitando che il decesso del professionista provochi conseguenze pregiudizievoli per i clienti.

    Tra i suoi compiti rientra anche quello di informare tempestivamente i clienti dello studio sulle attività ancora da eseguire.

    Saranno poi questi ultimi a decidere se affidare un nuovo mandato al professionista subentrante oppure rivolgersi a un altro commercialista.

    Come vengono gestiti i compensi professionali?

    Il Codice deontologico disciplina anche le situazioni in cui il sostituto prosegue pratiche già avviate dal collega deceduto.

    Quando sorgono dubbi sulla ripartizione dei compensi, oppure nei casi di rilevante interesse economico, la liquidazione delle somme spettanti ai due professionisti avviene previo parere del Consiglio dell’Ordine.

    Il chiarimento del CNDCEC rafforza quindi un principio: la continuità delle attività urgenti dello studio e la tutela dei clienti non possono dipendere esclusivamente dall’iniziativa degli eredi. L’Ordine può intervenire per garantire una gestione temporanea e ordinata delle pratiche, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dal Codice deontologico.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Autotrasporto 2026: bonus gasolio e stop leasing al 2027

    Nuove risorse per il credito d’imposta sul gasolio, sospensione dei canoni di leasing e interventi sui contratti di trasporto. Sono queste le principali misure del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri per sostenere le imprese di autotrasporto alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti.

    Il provvedimento, illustrato nei comunicati del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ottobre 2026, punta a salvaguardare la liquidità delle imprese e la continuità delle attività, con particolare attenzione ai piccoli autotrasportatori e ai padroncini, maggiormente esposti ai rincari.

    Vediamo nel dettaglio le novità previste dal decreto, che contiene anche misure per agricoltura, pesca e rendicontazione di sostenibilità.

    Credito d’imposta gasolio autotrasporto 2026: stanziati altri 105,2 milioni

    Il primo intervento riguarda il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio destinato alle imprese di autotrasporto.

    Il decreto prevede due nuovi stanziamenti:

    • 45,2 milioni di euro per le spese di acquisto del gasolio sostenute nel periodo marzo-agosto 2026;
    • 60 milioni di euro per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

    Le nuove risorse ammontano complessivamente a 105,2 milioni di euro.

    Secondo quanto precisato dal MIT, i 45,2 milioni si aggiungono ai 21,2 milioni già previsti dal decreto sul bollo.

    L'obiettivo è contenere l'impatto del caro carburanti sui costi operativi delle imprese, sostenendo un settore essenziale per la movimentazione delle merci.

    Leasing autotrasporto: sospensione dei canoni fino al 31 marzo 2027

    Un'altra misura riguarda la possibilità di sospendere i canoni di leasing dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

    La disposizione interessa le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

    In particolare, il decreto prevede:

    • la possibilità di richiedere la sospensione dei canoni fino al 31 marzo 2027;
    • il divieto di revoca delle operazioni di locazione finanziaria fino alla stessa data;
    • la proroga della durata del contratto per un periodo corrispondente alla sospensione.

    Il comunicato del MIT richiama, in particolare, i canoni in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027.

    La misura è finalizzata ad alleggerire gli impegni finanziari delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni ridotte.

    Contratti di autotrasporto: nuovi parametri per il costo del carburante

    Il decreto interviene anche sui contratti di autotrasporto relativi a prestazioni da effettuare in un periodo superiore a trenta giorni.

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante.

    Per i contratti stipulati in forma non scritta, i valori minimi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture.

    La disposizione punta a favorire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle operazioni di autotrasporto.

    Caro carburanti: aiuti anche per agricoltura e pesca

    Il provvedimento contiene misure di sostegno anche per le imprese agricole e ittiche.

    Per le imprese agricole in possesso dei requisiti richiesti è previsto un contributo a fondo perduto, fino a 45 centesimi per litro, per i maggiori costi di acquisto del carburante sostenuti dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.

    Lo stanziamento complessivo è di 60 milioni di euro. Il contributo sarà erogato dall'AGEA mediante accredito diretto sul conto corrente.

    Per le imprese della pesca è invece previsto un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa per carburante, riferito allo stesso periodo, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro.

    Rendicontazione di sostenibilità: esoneri per il 2026 e 2027

    Il decreto introduce inoltre una disposizione sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

    Per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, sono esonerate le imprese con:

    ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro;

    oppure un numero di dipendenti non superiore a 1.000.

    FAQ Ddecreto autotrasporto

    Quanto viene stanziato per il bonus gasolio autotrasporto 2026?

    Il decreto prevede ulteriori 105,2 milioni di euro, suddivisi tra le spese di marzo-agosto e quelle dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

    Fino a quando si possono sospendere i canoni di leasing?

    Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale possono richiedere la sospensione fino al 31 marzo 2027.

    Quali aiuti sono previsti per i piccoli autotrasportatori?

    Il Governo richiama in particolare il credito d'imposta sul gasolio e la sospensione dei canoni di leasing per sostenere la liquidità dei piccoli operatori e dei padroncini.

  • Crisi d'impresa

    Sovraindebitamento: quando non serve l’attestazione del professionista

    La circolare ADE n. 9/E del 21 ottobre 2026 chiarisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento. 

    Restano obbligatorie le verifiche affidate all'OCC e il controllo del giudice sulla fattibilità del piano.

    Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Parte II, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina del sovraindebitamento prevista dal DLgs. n. 14/2019, soffermandosi anche sul ruolo del professionista attestatore e sulle verifiche necessarie per accedere alle procedure di composizione della crisi.

    Uno degli aspetti evidenziati riguarda la facoltatività della nomina dell'attestatore, prevista dall'articolo 65, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

    Secondo l'Agenzia, l'attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati non rappresenta più un adempimento generalmente indispensabile, diversamente da quanto previsto nel precedente sistema della legge n. 3/2012.

    La mancata presentazione dell'attestazione non costituisce, pertanto, una condizione di inammissibilità della procedura e non può incidere, di per sé, sul giudizio finale degli Uffici fiscali.

    Attestazione facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento

    L'articolo 65, comma 3, del CCII stabilisce espressamente che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa, mentre i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'Organismo di composizione della crisi (OCC).

    La disposizione introduce un sistema più flessibile rispetto alla disciplina previgente.

    Nel regime della legge n. 3/2012, l'attività di attestazione era sostanzialmente incorporata nelle funzioni dell'OCC, chiamato a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e ad attestare la fattibilità del piano.

    Con il Codice della crisi, invece, viene operata una distinzione tra le verifiche attribuite all'OCC e l'eventuale intervento di un professionista attestatore.

    La scelta, evidenzia l'Agenzia, risponde all'esigenza di semplificare le procedure e ridurre gli oneri a carico dei debitori sovraindebitati, soprattutto nelle situazioni meno complesse.

    Quando può essere utile l’attestazione del professionista?

    La facoltatività dell'attestazione non significa che il suo intervento sia privo di utilità.

    La circolare precisa che, nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria, l'attestazione può rappresentare un utile supporto per verificare la concreta attuabilità della proposta.

    In questi casi, il professionista può contribuire all'analisi della fattibilità del piano e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni utilizzati.

    Il documento può inoltre agevolare l'attività istruttoria degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, chiamati a valutare la proposta anche sotto il profilo della tutela del credito tributario.

    L'intervento dell'attestatore rimane comunque facoltativo: la particolare complessità della situazione debitoria non determina, di per sé, un obbligo generalizzato di nomina.

    Restano obbligatorie le verifiche dell'OCC

    L'assenza di un attestatore nominato facoltativamente non comporta il venir meno dei controlli previsti dalla normativa.

    L'OCC mantiene un ruolo centrale nella predisposizione della documentazione e nella verifica della situazione economico-patrimoniale del debitore.

    Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l'articolo 68 del CCII prevede che alla domanda sia allegata una relazione dell'OCC contenente, tra l'altro:

    • le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
    • le ragioni dell'incapacità di adempiere ai debiti;
    • la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata;
    • l'indicazione presunta dei costi della procedura.

    Restano inoltre ferme le attestazioni e le verifiche specificamente attribuite dalla legge all'OCC, tra cui quella prevista dall'articolo 67, comma 4, per il pagamento non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, in relazione a quanto realizzabile nell'alternativa liquidatoria.

    Occorre quindi distinguere la nomina facoltativa di un attestatore dagli adempimenti che il Codice pone obbligatoriamente a carico dell'OCC.

    Il controllo sulla fattibilità del piano spetta anche al giudice

    La semplificazione documentale è accompagnata da un ruolo più ampio del controllo giudiziale.

    La circolare richiama, in particolare, gli articoli 70, comma 7, e 80, comma 1, del CCII, in materia rispettivamente di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore.

    In entrambe le procedure, il giudice è chiamato a verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano prima di procedere all'omologazione.

    Pertanto, la mancata nomina dell'attestatore non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda, ma non esonera il debitore dal presentare una proposta adeguatamente documentata e concretamente realizzabile.

    Le conseguenze per i professionisti e per gli Uffici fiscali

    Sul piano operativo, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate consentono di distinguere gli adempimenti indispensabili dalle valutazioni di opportunità.

    Per i professionisti che assistono i debitori sovraindebitati, la possibilità di non ricorrere a un attestatore separato può contribuire a contenere i costi della procedura.

    Nei casi più complessi, invece, il ricorso all'attestazione può rafforzare il supporto documentale della proposta e agevolare le valutazioni dell'Amministrazione finanziaria.

    Per gli Uffici fiscali, il principio è chiaro: l'assenza dell'attestazione facoltativa non può essere considerata, da sola, un elemento ostativo alla proposta.

    Rimane tuttavia necessario valutare la sostenibilità del piano, l'attendibilità della documentazione e il trattamento riservato ai crediti tributari.

    Il chiarimento contenuto nella circolare n. 9/E/2026 conferma quindi l'obiettivo di rendere le procedure di sovraindebitamento meno onerose, senza rinunciare ai controlli posti a tutela dei creditori.

    Allegati: