• Imposta di registro

    Cessione del credito con ipoteca: quando non si paga l’imposta ipotecaria

    Un credito garantito da ipoteca viene ceduto alla banca per ottenere un finanziamento: l'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 182/2026, chiarisce quando l'annotazione nei registri immobiliari è esente dall'imposta ipotecaria.

    L'annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito garantito da ipoteca volontaria può beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria, quando la cessione è effettuata a garanzia di un finanziamento a medio o lungo termine soggetto al regime dell'imposta sostitutiva.

    È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 182/2026, che esamina l'applicazione degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 alle formalità ipotecarie connesse alle operazioni di finanziamento.

    Il chiarimento individua le condizioni necessarie per applicare l'agevolazione, sottolineando l'importanza del collegamento tra la cessione del credito e il finanziamento bancario.

    Cessione del credito a garanzia del finanziamento: il caso esaminato

    L'interpello trae origine da un quesito presentato da un notaio incaricato della stipula di un finanziamento a medio-lungo termine tra una società per azioni e una banca.

    Per il finanziamento è prevista l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del DPR n. 601/1973.

    A garanzia della restituzione delle somme ricevute, la società intende cedere alla banca, pro solvendo, un proprio credito già assistito da ipoteca volontaria.

    La cessione richiede l'annotazione del trasferimento del credito a margine dell'iscrizione ipotecaria originaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2843 del Codice civile.

    Il notaio chiede quindi se tale formalità possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria, considerando la funzione di garanzia svolta dalla cessione nell'ambito del nuovo finanziamento.

    Imposta sostitutiva sui finanziamenti: quali atti sono esenti?

    L'Agenzia richiama l'articolo 15 del DPR n. 601/1973, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

    La disposizione prevede un regime agevolativo che comprende, oltre al finanziamento, anche gli atti, i contratti e le formalità inerenti alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, comprese le garanzie e le cessioni di credito collegate.

    In presenza dei requisiti previsti, il regime dell'imposta sostitutiva si applica in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

    L'articolo 17 stabilisce, tuttavia, una condizione fondamentale: l'opzione per l'imposta sostitutiva deve essere esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.

    Per stabilire se anche l'annotazione della cessione del credito possa beneficiare dell'esenzione, occorre quindi verificare l'effettiva inerenza dell'atto all'operazione finanziaria.

    La risposta delle Entrate: esenzione anche per l’annotazione ipotecaria

    L'Agenzia delle Entrate riconosce che la cessione pro solvendo di un credito assistito da ipoteca volontaria, effettuata a garanzia del rimborso di un finanziamento, rappresenta un atto funzionale all'operazione bancaria.

    La garanzia ipotecaria segue il credito trasferito e l'annotazione nei registri immobiliari è necessaria per rendere efficace il trasferimento dell'ipoteca secondo l'articolo 2843 del Codice civile.

    Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, in particolare le sentenze n. 1957/2019 e n. 11749/2025, l'Agenzia evidenzia che la cessione del credito deve inserirsi nella struttura del contratto di finanziamento come elemento funzionale alla garanzia, e non costituire un'operazione meramente accidentale.

    Di conseguenza, l'annotazione del trasferimento del credito garantito da ipoteca volontaria può essere esentata dall'imposta ipotecaria, purché la cessione garantisca un finanziamento per il quale sia stata validamente esercitata l'opzione per il regime sostitutivo.

    Le condizioni per beneficiare dell’esenzione

    La risposta n. 182/2026 individua alcuni elementi determinanti per il riconoscimento dell'agevolazione:

    • il finanziamento deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina dell'imposta sostitutiva;
    • l'opzione per il regime agevolato deve risultare espressamente dall'atto di finanziamento;
    • la cessione del credito deve essere effettuata a garanzia del finanziamento;
    • la finalità di garanzia deve emergere chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento.

    Quest'ultima condizione rileva sia quando la cessione viene stipulata contestualmente al finanziamento, sia quando interviene successivamente.

    Cosa cambia per banche, imprese e notai?

    Il chiarimento conferma che l'esenzione non dipende esclusivamente dalla natura dell'atto di cessione, ma dal suo effettivo collegamento con l'operazione finanziaria agevolata.

    Per le operazioni assistite da crediti ipotecari assume quindi particolare importanza la corretta formulazione del contratto di finanziamento, dal quale deve risultare la funzione di garanzia della cessione.

    L'esenzione dall'imposta ipotecaria non è automatica per qualsiasi trasferimento di credito ipotecario, ma richiede il rispetto delle condizioni indicate dall'Agenzia delle Entrate.

  • IMU e IVIE

    IMU, il pignoramento non basta: chi paga e quando si perde l’esenzione

    La sentenza n. 10991/2026 della Corte di giustizia tributaria di Roma chiarisce che il proprietario resta obbligato al pagamento dell'IMU anche con un custode giudiziario.

    Per i beni merce, senza dichiarazione, l'esenzione non spetta.

    Il pignoramento di un immobile non esonera il proprietario dal pagamento dell'IMU, neppure quando il giudice abbia nominato un custode giudiziario. 

    E per gli immobili delle imprese costruttrici destinati alla vendita, la semplice iscrizione tra i beni merce in bilancio non è sufficiente a ottenere l'esenzione.

    Sono i due principi affermati dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 10991 del 9 luglio 2026, sezione 33.

    La pronuncia richiama l'attenzione su due aspetti distinti: il mantenimento della soggettività passiva IMU dopo il pignoramento e la necessità di rispettare gli obblighi dichiarativi per beneficiare delle agevolazioni.

    IMU sugli immobili pignorati: perché deve pagare il proprietario?

    La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo al 2023, per 19.951 euro, notificato a una società di costruzioni.

    La società sosteneva di non essere più soggetto passivo dell'imposta a seguito del pignoramento degli immobili da parte delle banche e della successiva nomina di un custode giudiziario.

    I giudici hanno respinto questa interpretazione, chiarendo che il pignoramento non determina il trasferimento della proprietà dell'immobile, ma comporta soltanto un vincolo di indisponibilità.

    La nomina del custode giudiziario, incaricato della gestione del bene, non modifica quindi la titolarità dell'immobile ai fini fiscali.

    Il proprietario resta soggetto passivo IMU fino al trasferimento della proprietà, anche quando non può più disporre materialmente dell'immobile.

    A sostegno della decisione, la Corte richiama l'ordinanza della Cassazione n. 5736/2013, relativa all'ICI, secondo cui l'obbligo tributario continua a gravare sul proprietario indipendentemente dall'utilizzo diretto del bene.

    Esenzione IMU beni merce: perché il bilancio non è sufficiente?

    La seconda questione esaminata dalla pronunica riguarda l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, i cosiddetti beni merce.

    La società aveva documentato la classificazione degli immobili non locati come beni merce attraverso le risultanze del bilancio.

    Il Comune non contestava tale qualificazione, ma aveva negato l'agevolazione per la mancata presentazione della dichiarazione IMU.

    La Corte ha confermato la posizione dell'ente impositore, richiamando la sentenza della Cassazione n. 2657/2026.

    Secondo l'orientamento richiamato, la dichiarazione IMU necessaria per fruire dell'esenzione ha natura costitutiva: la sussistenza dei requisiti sostanziali non può sostituire l'adempimento formale richiesto dalla legge.

    Ne consegue che l'iscrizione degli immobili tra i beni merce nel bilancio della società non consente, da sola, di ottenere l'esenzione IMU.

    Dichiarazione IMU omessa: quando si perde l'agevolazione?

    Il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019, che disciplina gli obblighi dichiarativi della nuova IMU, applicabile dal 2020.

    La Corte ribadisce che il termine per presentare la dichiarazione necessaria al riconoscimento del beneficio ha carattere perentorio.

    Secondo l'interpretazione recepita dai giudici, questa natura può essere riconosciuta anche in assenza di un'espressa previsione normativa, considerando la finalità e la funzione dell'obbligo dichiarativo.

    Pertanto, l'omissione non può essere sanata attraverso altre forme di comunicazione o facendo leva sul fatto che il Comune sia già a conoscenza della destinazione degli immobili.

    Il riconoscimento dell'esenzione richiede dunque non soltanto il possesso dei requisiti sostanziali, ma anche il rispetto dell'adempimento dichiarativo previsto.

    Cosa cambia per le società con immobili pignorati o destinati alla vendita?

    La decisione evidenzia due aspetti da considerare nella gestione dell'IMU:

    • Immobili pignorati: il pignoramento e la nomina del custode giudiziario non interrompono l'obbligo di pagamento dell'imposta a carico del proprietario.
    • Immobili merce: la classificazione contabile e la mancata locazione non sono sufficienti per ottenere l'esenzione in assenza della dichiarazione richiesta.

    Nel caso esaminato, la Corte ha quindi rigettato il ricorso della società, confermando l'accertamento IMU e condannando la contribuente al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio.

    La sentenza ribadisce il peso degli obblighi formali nell'accesso alle agevolazioni fiscali, anche quando l'effettiva destinazione degli immobili non è contestata.

  • Successioni

    Bonifico padre-figlio in UK: la regola dei 7 anni

    Un padre residente in Italia trasferisce denaro al figlio che vive in Inghilterra. Se il genitore muore entro sette anni, il bonifico viene tassato come donazione? La risposta dipende dalla normativa italiana e dalle regole britanniche sull'imposta di successione.

    Il trasferimento di denaro tra familiari può avere conseguenze fiscali anche quando avviene con un semplice bonifico bancario. Nel caso di un padre italiano che invia somme al figlio residente nel Regno Unito, occorre distinguere l'imposta sulle donazioni italiana dalla cosiddetta regola britannica dei sette anni.

    Vediamo quando il trasferimento è imponibile e cosa cambia in caso di decesso del genitore.

    Bonifico padre-figlio: quando si paga l’imposta sulle donazioni in Italia?

    In Italia, se il padre è fiscalmente residente nel nostro Paese, il trasferimento gratuito di denaro al figlio può rilevare ai fini dell'imposta sulle donazioni, anche quando il beneficiario vive all'estero.

    Per le donazioni tra genitori e figli si applicano:

    • franchigia di 1 milione di euro per beneficiario, considerando anche le liberalità fiscalmente rilevanti;
    • aliquota del 4% sulla parte che supera la franchigia.

    Occorre però distinguere le donazioni formalizzate da quelle effettuate mediante semplice bonifico, per le quali operano specifiche regole fiscali.

    Inoltre, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18725/2017, il trasferimento di denaro per pura liberalità può richiedere un atto pubblico con due testimoni, salvo il caso di donazione di modico valore.

    La morte del padre entro sette anni non modifica il regime fiscale italiano: non esiste una regola analoga a quella britannica.

    Regno Unito: come funziona la regola dei sette anni?

    Nel sistema britannico opera la seven-year rule, prevista nell'ambito dell'Inheritance Tax (IHT), l'imposta sulle successioni.

    Una donazione che rientra nel campo dell'imposta può diventare esente se il donante sopravvive almeno sette anni dal trasferimento.

    Se invece muore prima, la donazione può essere considerata nel calcolo dell'imposta successoria, tenendo conto della franchigia ordinaria di 325.000 sterline.

    Quando ricorrono i presupposti impositivi, dopo il terzo anno può applicarsi una riduzione progressiva dell'imposta (taper relief).

    Ma attenzione: la regola dei sette anni non riguarda automaticamente ogni bonifico ricevuto da un residente britannico.

    Padre residente in Italia e figlio in UK: il bonifico è tassato dopo la morte?

    Dal 6 aprile 2025, la normativa britannica considera, per i beni esteri, lo status di Long-Term UK Resident, generalmente riconosciuto a chi è stato residente nel Regno Unito per almeno 10 degli ultimi 20 anni fiscali.

    Consideriamo questo caso:

    • padre fiscalmente residente esclusivamente in Italia;
    • somme trasferite da un conto bancario italiano;
    • figlio residente nel Regno Unito;
    • decesso del padre entro sette anni dal bonifico.

    In queste condizioni, se il padre non è Long-Term UK Resident, il trasferimento resta normalmente escluso dall'Inheritance Tax britannica, anche in caso di decesso entro sette anni.

    La sola residenza inglese del figlio, quindi, non fa scattare l'imposta.

    Diversamente, se il padre fosse Long-Term UK Resident oppure fossero coinvolti beni fiscalmente localizzati nel Regno Unito, occorrerebbe verificare l'applicazione della disciplina britannica.

    Il figlio residente in Inghilterra deve dichiarare il bonifico ricevuto?

    Un altro aspetto importante riguarda gli obblighi fiscali del beneficiario. Il denaro ricevuto in donazione dal padre italiano non costituisce, di norma, un reddito imponibile nel Regno Unito e non deve quindi essere indicato nella dichiarazione fiscale britannica (Self Assessment) per il solo fatto di essere stato ricevuto.

    Tuttavia, soprattutto per bonifici di importo elevato, è opportuno conservare la documentazione che dimostri la provenienza delle somme e la natura della donazione, anche in vista di eventuali controlli fiscali o antiriciclaggio.

    Come documentare il bonifico ed evitare contestazioni

    Per trasferimenti di importo significativo è opportuno conservare la documentazione bancaria, chiarire la natura dell'operazione e verificare l'eventuale necessità dell'atto notarile.

    Se invece il bonifico rappresenta un prestito infruttifero, deve esistere un effettivo obbligo di restituzione, documentato e coerente con il comportamento delle parti.

    In conclusione, il decesso del padre entro sette anni non determina di per sé una nuova tassazione nel Regno Unito. La valutazione dipende dalla residenza fiscale del donante, dalla localizzazione delle somme e dalle caratteristiche del trasferimento.

  • Versamenti delle Imposte

    TrovaTU MEF: come cercare le norme fiscali dal 2027

    Dal 1° gennaio 2027 migliaia di disposizioni fiscali saranno ricollocate nei nuovi Testi Unici. 

    Per aiutare cittadini, commercialisti e imprese a ritrovare gli articoli e confrontare le norme, il MEF ha attivato TrovaTU, un nuovo servizio online. Ecco come funziona.

    TrovaTU: come funziona il nuovo motore di ricerca fiscale

    Dove si troveranno le norme fiscali dal 2027?

    Con la riforma tributaria, molte disposizioni oggi contenute in leggi e decreti differenti confluiranno negli otto nuovi Testi Unici. 

    Per facilitare il passaggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo online TrovaTU – Trova Testi Unici, uno strumento gratuito di consultazione accessibile dal portale ufficiale MEF.

    L'applicazione permette di individuare la nuova collocazione degli articoli, verificare le corrispondenze normative e confrontare le formulazioni attuali con quelle risultanti dal riordino.

    TrovaTU: come funziona il nuovo motore di ricerca fiscale

    Il servizio è pensato soprattutto per chi deve consultare le disposizioni tributarie senza perdere i riferimenti alle norme attualmente utilizzate.

    Partendo da una disposizione fiscale, TrovaTU consente di:

    • trovare il corrispondente articolo nei nuovi Testi Unici;
    • verificare eventuali modifiche o abrogazioni;
    • consultare la versione attualmente vigente e quella efficace dal 2027;
    • visualizzare le due formulazioni attraverso il confronto dei testi a fronte.

    Una funzionalità particolarmente utile per commercialisti, consulenti fiscali e imprese che devono aggiornare documenti, procedure e riferimenti legislativi.

    Come cercare una norma su TrovaTU: due esempi pratici

    Per utilizzare il servizio basta accedere all'applicazione TrovaTU e avviare la ricerca partendo dalla disposizione tributaria di interesse.

    Ad esempio, l'articolo 19 del DPR 633/1972, relativo alla detrazione IVA, trova corrispondenza nell'articolo 56 del nuovo Testo Unico IVA, approvato con il D.Lgs. 10/2026.

    Un altro esempio riguarda l'articolo 16-bis del DPR 917/1986, sulle detrazioni per interventi di recupero edilizio, ricollocato nell'articolo 17 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026.

    Attraverso la funzione di confronto è possibile verificare la formulazione precedente e quella riordinata.

    Il servizio ha finalità di supporto: per accertare il contenuto giuridicamente applicabile resta necessario consultare i testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

    Quali sono gli otto Testi Unici fiscali dal 2027?

    La riorganizzazione interessa oltre 4.700 disposizioni, distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, ora raccolte in otto settori:

    1. Sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024);
    2. Tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024);
    3. Giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024);
    4. Versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025);
    5. Imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025);
    6. IVA (D.Lgs. 10/2026);
    7. Imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026);
    8. Adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).

    La riforma punta a superare la frammentazione normativa, rendendo più semplice individuare e consultare le disposizioni fiscali.

    Dal 1° gennaio 2027 cosa cambia per contribuenti e professionisti?

    Il riordino concerne una diversa organizzazione delle norme tributarie, con interventi di coordinamento.

    Per i professionisti sarà importante verificare le nuove numerazioni prima di aggiornare atti, pareri, dichiarazioni e documenti fiscali.

    Attenzione anche ai successivi decreti correttivi: il quadro normativo è ancora oggetto di interventi di coordinamento.

    TrovaTU rappresenta quindi uno strumento operativo per prepararsi al 2027, senza sostituire la consultazione della normativa ufficiale.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit potenziamento offerta cinema: domande prorogate al 10 novembre

    Con Decreto del 16 ottobre la Direzione del Cinema ha prorogato la data ultima per le domande per il tax credit cinema.

    Ricordiamo che con Decreto n 2729/2026 la Direzione generale Cinema e audiovisivo ha pubblicato le regole per il bonus per il potenziamento dell'offerta delle sale cinematografiche.

    In particolare, a partire dal 21 settembre 2026, dalle ore 12.00, fino alle ore 23.59 del 20 ottobre 2026,
    è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica e, in particolare, per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell’articolo 18, della legge n. 220 del 2016.

    Tale termine è prorogato dal 20 ottobre al 10 novembre con Decreto n 3091/2026.

    Tax credit potenziamento offerta cinema: domande dal 21 settembre

    Le domande possono essere presentate con riferimento ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
    La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché, la effettiva disponibilità di
    risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”, nel limite massimo annuo di risorse dei cui al decreto del Ministro della cultura del 6 marzo 2025, n. 55 e garantito attraverso l’adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto dall’articolo 11, comma 5 e seguenti del “decreto tax credit esercizio e potenziamento”.

    A chi è destinato il tax credit offerta sale cinematografiche

    La misura è rivolta agli esercenti del settore cinematografico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 220/2016 e dai relativi decreti attuativi. 

    Il credito d’imposta sostiene una parte delle spese necessarie per il funzionamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività di proiezione cinematografica.
    La somma indicata nella richiesta non equivale necessariamente a quella che sarà concessa in via definitiva: il beneficio, infatti, è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse previsto dal decreto del ministro della Cultura n. 55/2025 attraverso il meccanismo di decurtazione proporzionale disciplinato dall’articolo 11, comma 5 e seguenti, del Dl n. 411/2025.
    La verifica  della sussistenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione spetta alla direzione generale Cinema e Audiovisivo. La semplice trasmissione della domanda, pertanto, non comporta automaticamente il riconoscimento del credito.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: cosa cambia per partite IVA, imprese e lavoratori

    Il cantiere Legge di Bilancio 2027 è avviato, si susseguono le anticipazioni più o meno ufficiali da parte dei rappresentanti del Governo.

    Tra queste, la Presidente Giorgia Meloni ha recentemente annunciato, durante il suo intervento all’assemblea di Assolombarda a Milano, la pubblicazione di una circolare eplicativa per il Piano Transizione 5.0 da parte del Ministro Urso.

    Sempre la Meloni ha specificato che “La legge nazionale sull’IA ha messo a disposizione 1 miliardo di euro di investimenti per le imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie abilitanti. Considero di buon senso trovare il modo di promuovere anche gli investimenti in software utilizzati tramite i contratti di cloud. Quindi voglio annunciare che con il ministro Giorgetti stiamo lavorando per introdurre nella legge di bilancio una misura di carattere fiscale per agevolare gli investimenti per questa tipologia di beni”

    Il vice ministro Leo invece in varie occasioni sinteticaqmente evidenziando tre priorità della Legge di Bilancio e in particolare: 

    1. l'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.
    2. la flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.
    3. l'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.

    Vediamo anche quanto dichiarato dal Ministro Giorgetti.

    Flat tax a 100mila euro: come funzionerebbe il doppio binario IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha evidenziato varie volte la possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    La soluzione ipotizzata consentirebbe a professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali con ricavi o compensi fino a 100mila euro di continuare ad applicare l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in presenza dei requisiti previsti.

    La principale novità riguarderebbe i contribuenti che superano gli 85mila euro, per i quali verrebbe meno l'esonero dagli obblighi IVA, pur mantenendo il regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.

    In particolare, oltre la soglia di 85mila euro scatterebbero l'applicazione dell'IVA in fattura e i relativi adempimenti, comprese liquidazioni, versamenti e dichiarazione annuale, secondo modalità che dovrebbero essere definite dal legislatore.

    Il reddito continuerebbe invece a essere determinato forfettariamente, applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

    Legge di bilancio 2027: proroga iperammortamento e voucher AI

    Tra le altre misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio figura la possibile proroga di un anno del piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento.

    L’ipotesi, al vaglio del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia, prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029 il termine entro il quale completare gli investimenti agevolati. 

    L’obiettivo sarebbe offrire alle imprese un orizzonte temporale più ampio e stabile, anche considerando che il nuovo impianto della misura è diventato operativo con alcuni mesi di ritardo. 

    Il Mimit starebbe inoltre valutando un ampliamento delle spese ammissibili, con particolare attenzione agli investimenti in software cloud e ai modelli di “servitizzazione”, nei quali l’impresa acquista servizi integrati legati all’utilizzo di macchinari o tecnologie invece del solo bene. 

    Resta però da verificare l’impatto finanziario dell’estensione e l’eventuale necessità di ulteriori stanziamenti: secondo le valutazioni ministeriali, il livello di utilizzo delle risorse disponibili potrebbe consentire la proroga senza un rifinanziamento significativo, ma ogni decisione dipenderà dalle coperture individuate nell’ambito della manovra.

    Un secondo intervento allo studio riguarda un nuovo voucher destinato alle micro e piccole e medie imprese che intendono investire in software e soluzioni digitali, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale. La misura ipotizzata dal Mimit prevederebbe un contributo compreso indicativamente tra 8mila e 15mila euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa, e richiederebbe una dotazione complessiva nell’ordine di 200 milioni di euro. L’accesso all’incentivo potrebbe essere subordinato a un assessment preliminare della maturità tecnologica dell’azienda, da realizzare presso un centro di trasferimento tecnologico individuato dal ministero, e al successivo acquisto di soluzioni presso fornitori inseriti in un apposito elenco ministeriale.

    L’obiettivo sarebbe accelerare l’adozione dell’AI soprattutto tra le Pmi italiane, che registrano ancora livelli di utilizzo inferiori alla media europea.

    Elencate tutte queste anticipazioni si resta ovviamente in attesa di conferme dai prossimi lavori ufficiali al testo delDDL di Bilancio 2027 che ricordiamo si concluderò come sempre con la pubblicazione in GU entro il 31 dicembre per entrare in vigore dal 1 gennaio 2027.

  • Enti no-profit

    Bando oratori 2026: domande prorogate al 30 ottobre

    Con l'Avviso Oratori 2026 si è aperta la nuova edizione della misura rivolta a chi opera nel sociale per il sostegno allo sport, l'inclusione sociale, la lotta alla discriminazione.

    L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori", istituito dall'articolo 1, commi 902-906, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e alimentato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). 

    Le modalità operative sono state definite con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 4 agosto 2026, adottato di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

    L'obiettivo dichiarato è rafforzare la funzione sociale, educativa e culturale degli oratori, sostenendo in particolare il contrasto all'emarginazione sociale e alla devianza giovanile e promuovendo lo sport, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

    Per l'annualità 2026 sono stanziati complessivamente 6.500.000 euro, destinati a finanziare almeno 125 progetti su tutto il territorio nazionale, ripartiti per Regione o Provincia Autonoma secondo la tabella allegata al decreto del 4 agosto 2026. 

    Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto selezionato a livello regionale è pari a 50.000 euro. Le eventuali risorse residue verranno ridistribuite ai progetti meglio collocati nella graduatoria di merito nazionale, a partire dal punteggio più alto.

    Scarica qui le faq.

    Con avviso del Dipartimento dello sport viene prorogato il termine per le domande al 30 ottobre.

    Bando Oratori 2026: chi può presentare domanda

    Possono richiedere il contributo:

    • le parrocchie;
    • le associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che operano presso oratori parrocchiali;
    • le associazioni ex ONLUS che, pur non ancora iscritte al RUNTS, abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, a condizione che il procedimento non risulti ancora concluso alla data della richiesta di contributo;
    • gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
    • gli enti di altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

    È ammessa anche la partecipazione in forma associata, attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In questo caso i soggetti devono individuare fin dalla presentazione della domanda un capofila, che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento e il responsabile dell'utilizzo del contributo. La formale costituzione dell'ATS, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere caricata sulla piattaforma solo in caso di ammissione al contributo.

    Ogni soggetto, in forma singola o associata, può presentare una sola istanza: in caso di invii multipli farà fede esclusivamente l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

    Bando Oratori 2026: per quali attività

    I progetti finanziabili devono riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

    • il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti richiedenti;
    • ricerche e sperimentazioni su metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali;
    • progetti educativi, anche interdiocesani, che integrino istruzione, formazione e attività sportive, comprese quelle scolastiche curriculari di educazione civica.

    I progetti devono in ogni caso favorire l'integrazione tra sport ed educazione.

    Sono considerate non ricevibili le domande che, in caso di partecipazione associata, non indichino il soggetto capofila; quelle presentate da soggetti che abbiano inoltrato più di un'istanza; quelle provenienti da soggetti diversi da quelli ammessi dall'Avviso; quelle prive della documentazione richiesta; quelle non sottoscritte dal legale rappresentante o dal capofila.

    Bando oratori 2026: come e quando presentare la domanda

    L'intera procedura si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it), accessibile solo tramite SPID del legale rappresentante dell'ente. 

    La piattaforma sarà attiva dalle ore 12:00 del 9 settembre 2026 e la scadenza per la presentazione della domanda completa è fissata, in modo perentorio, alle ore 12:00 del 9 ottobre 2026, ATTENZIONE La scadenza è statata prorogata al 30 ottobre.

    Il Dipartimento specifica anche che Contestualmente è stato disposto lo slittamento del termine previsto per la prima fase di esame, verifica, validazione e selezione delle candidature da parte delle Regioni Ecclesiastiche; tale termine è prorogato alle ore 12:00 del 10 dicembre 2026.

    Alla domanda, compilata online, va allegata su carta intestata del richiedente la seguente documentazione:

    • una relazione descrittiva del progetto, con cronoprogramma delle attività e indicazione di un referente per la comunicazione e di un referente per la parte amministrativa;
    • un budget analitico delle spese, con possibilità di inserire una voce di spesa forfettaria fino al 10% del contributo richiesto, non soggetta a documentazione giustificativa;
    • copia dell'atto costitutivo o dello statuto, per gli enti del Terzo Settore o le ex ONLUS;
    • l'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP), se già assegnato al momento della domanda.

    I documenti allegati alla domanda iniziale non necessitano di firma digitale.

    L'istruttoria di ricevibilità è affidata al Dipartimento per lo Sport, mentre la valutazione di merito spetta a una Commissione di cinque componenti, nominati rispettivamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ogni progetto può ottenere un punteggio massimo di 100 punti sulla base di quattro criteri (qualità della proposta, reti e partenariati, impatto e sostenibilità, congruità economica), a cui si aggiunge un punteggio premiale fino a 30 punti. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

    Bando Oratori 2026: erogazione del contributo e tempistiche di realizzazione

    Il contributo viene erogato in tre tranche:

    • il 30% dopo la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento (da firmare digitalmente entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, pena la decadenza);
    • il 50% su presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento e della rendicontazione di almeno il 30% della spesa; 
    • il 20% a saldo, dopo la rendicontazione finale delle attività, da presentare entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, con possibilità di un'unica proroga di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata via PEC.

    I progetti finanziati dovranno avere inizio entro il mese di febbraio 2027 e concludersi entro il 31 dicembre 2027.

    FAQ OPERATIVE aggiornate all’8 settembre – Scarica le nuove faq

    D.1 Chi può partecipare a questo Avviso?

     R. Il presente Avviso è rivolto a tutte le Diocesi, agli Istituti Religiosi e alle loro Province, alle Società di Vita Apostolica e alle loro Province. Solo tali soggetti potranno presentare le candidature, sia per sé stessi che per gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (a titolo esemplificativo: Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Gli interventi devono riguardare spazi dedicati allo sport presso oratori ubicati in aree degradate.

     

    D.2 Come presentare domanda?

     R. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante delle Diocesi, delle Società di Vita Apostolica o delle loro Province, dell’Istituto Religioso o delle loro Province, dovranno essere inoltrate, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata (di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it). Il legale rappresentante dei citati Enti ecclesiastici dovrà inserire direttamente i dati in piattaforma oppure potrà consentire l’accesso a un proprio delegato, mediante la procedura indicata nella guida rinvenibile al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/guida.pdf.

     

    D.3 Possono presentare domanda di contributo le singole Parrocchie?

     R. No. Le Parrocchie possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite delle Diocesi di riferimento, così come gli altri Enti ecclesiastici possono presentare domanda solo ed esclusivamente per il tramite degli Istituti Religiosi e delle loro Province, delle Società di Vita Apostolica e delle loro Province.

     

    D.4 Le Diocesi possono presentare domanda di contributo per spazi oratoriali di loro pertinenza?

     R. Sì. Le Diocesi, come anche gli Istituti Religiosi e le loro Province, le Società di Vita Apostolica e le loro Province – oltre a poter presentare una domanda per ciascuno degli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione – possono presentare domanda di contributo anche per realizzare o rigenerare uno spazio sportivo oratoriale di propria pertinenza.

     

    D.5 Quali enti e strutture sono ammissibili come beneficiari?

    R. Possono beneficiare del finanziamento: Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica e le loro Province, nonché gli enti ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro giurisdizione (quali Parrocchie, Case religiose, Fondazioni di culto e religione). Non sono ammissibili soggetti pubblici o soggetti privati non ecclesiastici. L'elemento distintivo è che l'intervento debba riguardare uno spazio in ambito oratoriale.

     

    D.6 Qual è la differenza tra soggetto proponente ed ente beneficiario?

     R. Il soggetto proponente è l'ente che presenta la domanda di finanziamento (Diocesi, Istituto Religioso, loro Province, Società di Vita Apostolica, o loro Province). L'ente beneficiario è l'ente cui fa riferimento lo spazio sportivo oratoriale da realizzare o rigenerare; tale ente potrà essere diverso dal proponente (es. la ristrutturazione di uno spazio sportivo oratoriale di pertinenza della Parrocchia proposta da una Diocesi). Quando l'ente beneficiario è diverso dal proponente, quest'ultimo deve allegare dichiarazione firmata dal rappresentante legale del beneficiario che attesta l'accettazione di tutte le condizioni dell'Avviso.

     

    D.7 Sono ammissibili i progetti in spazi scolastici?

     R. Gli interventi finanziabili dall'Avviso riguardano esclusivamente spazi dedicati allo sport presso oratori. Se uno spazio scolastico è parte della struttura oratoriale di una Diocesi, Istituto Religioso o Società di Vita Apostolica e viene utilizzato per fini oratoriali (aggregazione giovanile, attività sportive), la relativa richiesta di contributo potrebbe essere ritenuta ammissibile dal Responsabile del Procedimento, purché sia garantita la libera disponibilità dell'area oratoriale e si rispettino tutti gli altri requisiti dell'Avviso. Tuttavia, la struttura deve avere carattere oratoriale primario e non scolastico.

     

    D.8 Qual è la scadenza per presentare le domande di partecipazione?

     R. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 16 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, attraverso la piattaforma dedicata (https://avvisibandi.sport.governo.it).

     

    D.9 Quali interventi sono finanziabili?

     R. Le risorse sono destinate alla realizzazione di: (a) campetti polifunzionali (playground) ad uso oratoriale, con annessa zona giochi per uno sport integrato, accessibile e inclusivo e spazio ludico ricreativo; (b) ristrutturazione e/o rigenerazione di campetti polifunzionali (rifacimento manto, sostituzione attrezzature sportive, illuminazione, recinzione, ecc.); (c) realizzazione o ristrutturazione e contestuale allestimento di spazi di aggregazione oratoriale giovanile al chiuso (sale ludiche, sportive, ricreative, spazi per danza o ginnastica) con forniture di attrezzature per non più del 30% dell'importo totale lavori del quadro economico). Gli spazi realizzati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

     

    D.10 È possibile presentare più di un progetto nello stesso Comune?

     R. Sì, purché siano rispettati i limiti dell'art. 4, comma 1. La Diocesi, gli Istituti Religiosi, le Società di Vita Apostolica o la relativa Provincia possono presentare per sé stessi non più di un progetto in ciascun Comune. Inoltre, può essere presentato un solo progetto per ciascun ente ecclesiastico collegato o sottoposto alla relativa giurisdizione. Pertanto, nello stesso Comune possono risultare ammissibili più progetti riferiti a enti ecclesiastici diversi, fermo restando il limite di un progetto per ciascun ente beneficiario.

     

    D.11 Qual è l'importo massimo finanziabile per singolo progetto?

     R. I singoli progetti non potranno essere finanziati per un importo superiore a: € 300.000,00 per le nuove realizzazioni (Art. 3, lettere a e c); € 200.000,00 per gli interventi di rigenerazione/ristrutturazione (Art. 3, lettera b). I progetti verranno finanziati nel limite dell’importo stabilito, per ogni ambito regionale ecclesiastico, nella tabella allegata all'Avviso (Allegato A).

     

    D.12 Qual è la quota minima di compartecipazione richiesta ai beneficiari?

    R. È prevista una quota obbligatoria minima di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari del 15% dell'importo richiesto per il finanziamento dei progetti presentati. I beneficiari possono coprire tale quota attraverso altre fonti di finanziamento, quali i finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo e Culturale (I.C.S.C.) o gli incentivi relativi ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.). Non è consentito il cumulo di finanziamenti sulla medesima voce di spesa (doppio finanziamento).

     

    D.13 È possibile presentare un progetto per un immobile in locazione?

    R. Considerate le peculiarità di alcuni spazi in uso agli Enti Ecclesiastici, l'Avviso richiede che sia garantita la disponibilità dell'area oratoriale (Art. 4, comma 1, lettera f), comprovata dal possesso di un valido titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale o personale di godimento di durata congrua) alla data di presentazione della domanda di partecipazione Nel caso di locazione, o di comodato, deve essere dimostrata la disponibilità almeno per l'intera durata dell'impegno di fruibilità dello spazio (almeno 7 anni), e quindi in quest’ultimo caso il contratto deve recare la clausola di rinuncia del comodante ad avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del comodato stesso o almeno per il predetto periodo settennale. Gli interventi non possono riguardare spazi dedicati allo sport oggetto di contenzioso giudiziario (Art. 7, comma 1, lettera c).

     

    D.14 Quali sono i criteri di valutazione dei progetti? 

    R. I criteri di valutazione da parte del Dipartimento sono descritti all’articolo 9 dell’Avviso. In sintesi, i progetti saranno valutati in base a criteri complessivi fino a 100 punti: (A) Sistemi di gestione ambientale e prestazione energetica (max 18 punti: fotovoltaico 8 pt, illuminazione LED 5 pt, building automation 5 pt); (B) Piano di attività di gestione dell'area sportiva (max 17 punti: attività scuola 8 pt, attività minoranze etniche e gruppi vulnerabili 9 pt); (C) Indicatori Territoriali (max 50 punti: popolazione residente, presenza giovani, disagio economico, delittuosità, abbandono scolastico); (D) Fruibilità dello spazio (max 15 punti: durata della fruibilità gratuita o calmierata). I progetti sono finanziati in ordine di punteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

     

    D.15 Come deve essere garantita la fruibilità dello spazio per la comunità? 

    R. Gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni, e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato per almeno ulteriori 5 anni. La data di decorrenza è stabilita al momento della messa in esercizio dei nuovi spazi o di quelli riqualificati e deve essere comunicata tramite apposito atto a firma del legale rappresentante. In caso di comodato a Enti del Terzo Settore o Associazioni Sportive Dilettantistiche, l'ETS/ASD devono garantire una fruibilità alle medesime condizioni dichiarate in sede di candidatura.

     D.16 Quali spese non sono ammissibili? 

    R. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’Avviso, non sono ammissibili: (a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui insiste l'area sportiva; (b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive ovvero di strutture da adibire a centri sportivi; (c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o riqualificazione dell'area sportiva; (d) servizi e/o lavori affidati dall'ente in violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Non sono altresì ammissibili spese non riconducibili alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 10, anche se collegate con le finalità dell’Avviso.

     D.17 Come deve essere affidato l'intervento dal punto di vista della gara pubblica? 

    R. Tutti gli interventi devono conformarsi al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.ei.), sia per la fase di affidamento che per quella esecutiva. In particolare, sulla prima, le stazioni appaltanti, ancorché l'importo non raggiunga la soglia dei 150.000,00 euro, dovranno procedere all'affidamento con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. I beneficiari possono affidare le funzioni di Stazione Appaltante e/o Centrale Unica di Committenza a Sport e salute S.p.A., società qualificata ai sensi dell'Art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con risorse a carico del quadro economico del singolo intervento.

     D.18 Quale è il processo di valutazione e selezione dei progetti?

     R. Il processo prevede due fasi: (Prima Fase – dal 16 ottobre 2026 al 30 novembre 2026) Le Regioni Ecclesiastiche selezionano i progetti, scegliendo un numero il cui importo complessivo sia pari al 150% dell'importo definito per il loro territorio, sulla base della coerenza con gli obiettivi del Fondo di Sviluppo e Coesione e verificando i dati di ubicazione in zona degradata. (Seconda Fase) Il Dipartimento per lo Sport verifica le candidature e redige una graduatoria di merito fino alla concorrenza delle risorse disponibili, attribuendo i punteggi secondo i criteri dell'Art. 9.

     D.19 Quali sono i compiti del responsabile del procedimento? 

    R. Come indicato all’art. 8 dell’Avviso, il Responsabile del procedimento provvede alla verifica delle proposte presentate, alla loro valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 dell’Avviso e alla redazione della graduatoria di merito.

     D.20 Dove verranno pubblicate le graduatorie e i risultati? 

    R. La graduatoria, con le risultanze delle valutazioni del Responsabile del Procedimento, sarà pubblicata sul sito istituzionale https://www.sport.governo.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

     D.21 Quali sono i termini per sottoscrivere la Convenzione di finanziamento? 

    R. Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dovrà sottoscrivere digitalmente la Convenzione e trasmetterla al Dipartimento per lo sport entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. La Convenzione disciplina la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo. La Convenzione contiene una clausola risolutiva che dispone la trasmissione di un progetto da porre a base di gara, già verificato e validato, con libera disponibilità di aree e immobili, entro 120 giorni dalla sua sottoscrizione.

     D.22 Quando devono iniziare i lavori dopo l'approvazione della graduatoria? 

    R. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di verifica positiva del progetto da parte del Dipartimento, dovrà avviare la procedura di affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara o trasmissione delle lettere di invito). Non si potrà procedere all'avvio delle procedure di gara prima della registrazione del decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della relativa spesa da parte dei competenti organi di controllo.

     D.23 Per eventuali chiarimenti a chi devo rivolgermi? 

    R. Per eventuali chiarimenti, le Diocesi o gli Istituti Religiosi o le loro Province devono far pervenire le proprie richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: impiantisticasportiva@governo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2026. Le richieste pervenute oltre tale termine o inoltrate a indirizzi diversi non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno diretti unicamente a dirimere dubbi di natura interpretativa. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate con qualificazione di 'f.a.q.' sul sito https://www.sport.governo.it.

     D.24 Per eventuali criticità nella profilazione e/o nell’utilizzo della piattaforma a chi devo rivolgermi? 

    R. Esclusivamente per segnalare problematiche di natura tecnica inerenti alla piattaforma, è possibile scrivere a impiantisticasportiva@governo.it

     D.25 Un'ASD già collaborante con la parrocchia può essere indicata come soggetto gestore? Serve un accordo formale già in fase di candidatura? 

    R. Sì, un'ASD già collaborante con la parrocchia, sulla base di un riconoscimento formale in essere alla data di trasmissione della domanda di partecipazione, può essere indicata come soggetto gestore, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 3, commi 3 e 4, e art. 4, comma 1, lett. j), dell’Avviso.

      D.26 Gli Istituti Religiosi e le loro province così come le Società di Vita Apostolica e le loro province accedono direttamente al portale? Presentano i loro progetti in autonomia? 

    R. Sì, in quanto la domanda di partecipazione deve essere presentata dai soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma dedicata di cui al link https://avvisibandi.sport.governo.it, inserendo i dati e le dichiarazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso.

      D.27 C'è un limite economico minimo d'intervento? 

    R. No, non è imposto un limite minimo, ferma la tipologia di interventi finanziabili ed il limite massimo del contributo richiedibile ai sensi degli articoli art. 3, comma 1, e 4, comma 3, dell’Avviso,

      D.28 Le spese di progettazione sono a carico degli enti beneficiari? 

    R. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. d), e 6, comma 3, dell’Avviso, sono ammissibili, e quindi finanziabili, le spese per i servizi tecnici e di progettazione affidati nel rispetto del principio di concorrenzialità (procedura aperta, negoziata, con esclusione di affidamenti diretti, anche nelle ipotesi di affidamenti al di sotto dei 150.000,00 euro).

      D.29 È possibile presentare un progetto interparrocchiale per lo stesso comune? 

    R. Sì, è possibile presentare un progetto condiviso da più parrocchie, fermo il rispetto delle condizioni e limiti previsti dall’Avviso in relazione al soggetto che può presentare la domanda di partecipazione (per le parrocchie: la Diocesi) e di enti beneficiari, dell’intervento.

      D.30 Dopo l'accesso al portale da parte della Curia (dalla persona designata dal Vescovo), gli enti beneficiari possono poi accedere in autonomia per caricare i progetti? 

    R. No, solo gli enti richiedenti (Diocesi; Istituti Religiosi e loro province; Società di Vita Apostolica e loro Province) possono accedere al portale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso.

      D.31 Se una diocesi partecipa con un solo intervento che riguarda tutto il territorio diocesano, il bacino di fruitori per cui ottenere il punteggio secondo la territorialità è dato dalla somma della popolazione dei Comuni della Diocesi? 

    R. No. La piattaforma assegna i punteggi automaticamente basandosi unicamente sui dati relativi al Comune in cui è situato il bene, in conformità con l’art. 9, comma 1, lett. C.1. della griglia di valutazione

      D.32 Gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati? Si precisa che l'accesso all'area non è riservata ai seminaristi, ma anche agli esterni. 

    R. Sì, gli spazi di un Seminario Interdiocesano possono essere candidati nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 dell’Avviso. Anche in questo caso, gli spazi realizzati/ristrutturati/rigenerati dovranno essere a disposizione della comunità a costo zero o a prezzi che rappresentino esclusivamente una forma di rimborso delle spese di manutenzione per i primi 2 anni e a costi calmierati di almeno il 50% rispetto alla media dei costi di mercato, per almeno ulteriori 5 anni.

    Scarica le nuove faq pubblicate il 28 settembre 2026

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    Voucher cloud PMI: domande da precompilare dal 20 ottobre

    Con il DD 4 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    • beneficiari,
    • regole per le domande, 
    • spese ammesse,
    • elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Attenzione, lo sportello si articola in due fasi: 

    1. una fase di precompilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026,
    2. una fase di invio della domanda, dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID,
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero. 

    Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. 

    Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.