• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: prepararsi alla scadenza del 2 novembre

    Entro il 2 novembre occorre inviare la dichiaraizone dei redditi Modello Redditi PF 2026.

    La stagione dei dichiarativi 2026 anno d'imposta 2025 con il Modello Redditi PF 2026 è iniziata il 15 aprile scorso e sta per concludersi.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    Inoltre il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento del software per il Modello redditi PF pubblicando la versione  1.2.0.

    Viene precisato che indipentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: RedditiOnLine PF 2026

    Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

    L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

    Pertanto occorre prestare attenzione a queste novità. Riepiloghiamo le regole per chi utilizza tale dichiarativo.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Agricoltura

    Cambiale azzurra per imprese di pesca e acquacoltura: domande dal 20 ottobre

    Dal 20 ottobre 2026, alle ore 12, è possibile presentare le domande per la Cambiale Azzurra, il finanziamento a tasso zero gestito da ISMEA e destinato alle piccole e medie imprese della pesca e dell'acquacoltura.

    La misura dispone di 10 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità connesse al ciclo produttivo e alla gestione ordinaria aziendale. 

    Attenzione le richieste devono essere presentate entro il 30 ottobre 2026, secondo l'ordine cronologico di invio e fino a esaurimento delle risorse.

    Cambiale Azzurra 2026: chi può richiedere il finanziamento?

    Possono accedere le PMI della pesca e dell'acquacoltura che abbiano registrato ricavi nel 2025.

    In particolare, le imprese devono:

    • essere iscritte al Registro delle imprese con qualifica di impresa ittica
    • svolgere attività riconducibili ai codici ATECO ammessi, appartenenti ai gruppi 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22;
    • essere state costituite e aver avviato l'attività agevolabile entro il 1° gennaio 2024;
    • rispettare i requisiti economici, finanziari e le condizioni di ammissibilità del Prospetto informativo ISMEA.

    Sono previste esclusioni, tra l'altro, per imprese in difficoltà e in presenza delle situazioni creditizie ostative indicate dal Prospetto.

    Quanto si può ottenere con la Cambiale Azzurra?

    Il finanziamento parte da 3.000 euro e non può superare il 50% dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile. I massimali sono:

    Beneficiari Importo massimo
    Pesca 20.000 euro per imbarcazione ammissibile
    Pesca con più imbarcazioni 60.000 euro complessivi
    Acquacoltura 20.000 euro per PMI

    Per la pesca rilevano le imbarcazioni identificate dal codice CFR e iscritte nel Registro della flotta UE.

    Il prestito dura cinque anni, di cui due di preammortamento, con rimborso in 12 rate trimestrali costanti. Gli interessi sono azzerati mediante un contributo nel regime de minimis.

    Quali ricavi considerare per calcolare il finanziamento?

    Le FAQ ISMEA del 14 e 16 ottobre precisano che rilevano i ricavi 2025 riferibili alle attività ammissibili.

    Il dato deve risultare dalla dichiarazione fiscale, se il modello Redditi non consente di identificare univocamente i ricavi, occorre fare riferimento alla dichiarazione IVA.

    Per le imprese danneggiate da eventi calamitosi formalmente accertati, ISMEA può considerare i ricavi del primo esercizio precedente non interessato dall'evento, con adeguata documentazione.

    Cambiale azzurra: come presentare domanda e quali sono le scadenze?

    La procedura si svolge sul portale ISMEA e prevede accreditamento, compilazione, preconvalida e successiva convalida definitiva.

    Le date sono:

    • 13 ottobre 2026, ore 12: avvio della compilazione e preconvalida;
    • 20 ottobre 2026, ore 12: apertura della presentazione delle domande;
    • 30 ottobre 2026, ore 12: chiusura dello sportello.

    Il portale è accessibile H24, mentre la presentazione segue gli orari previsti dall'avviso ISMEA.

    La preconvalida non attribuisce priorità: ai fini dell'istruttoria rileva la presentazione definitiva.

    La domanda deve essere firmata digitalmente in modalità PAdES.

    Quali documenti servono e cosa chiariscono le FAQ ISMEA?

    Tra i documenti richiesti figurano la dichiarazione fiscale con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate e la visura della Centrale dei Rischi, oppure la relativa richiesta nei casi ammessi.

    Le FAQ del 20 ottobre 2026 chiariscono inoltre che:

    • eventuali irregolarità contributive alla domanda possono essere sanate durante l'istruttoria;
    • per le cooperative con più imbarcazioni è prevista un'unica domanda;
    • l'estinzione anticipata del finanziamento è consentita senza penali.

    Cambiale Azzurra 2026: le FAQ con i chiarimenti ISMEA

    Requisiti di accesso e regolarità contributiva

    1. Il DURC deve essere regolare al momento della presentazione della domanda?

    No. ISMEA chiarisce che la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa deve sussistere al momento della concessione del finanziamento e dell'erogazione.

    Eventuali irregolarità presenti alla data della domanda possono essere sanate durante l'istruttoria. La concessione e l'erogazione restano subordinate all'esito positivo delle verifiche.

    2. Un'impresa costituita prima del 2024, ma che ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2024, può accedere?

    No. ISMEA specifica che devono essere rispettati entrambi i requisiti temporali: la costituzione dell'impresa e l'avvio dell'attività agevolabile.

    Sono quindi escluse le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2024 e quelle che, pur costituite prima, hanno avviato l'attività agevolabile successivamente a tale data.

    3. Un'impresa con un precedente finanziamento ISMEA ancora in corso può richiedere la Cambiale Azzurra?

    Sì, purché sia in regola con i pagamenti del finanziamento esistente e con eventuali altre posizioni aperte nei confronti di ISMEA.

    Ricavi, dichiarazioni fiscali e documentazione

    4. Quali ricavi devono essere considerati per calcolare il finanziamento?

    ISMEA chiarisce che devono essere considerati i ricavi del 2025 relativi alle attività ammissibili, risultanti dalla documentazione fiscale.

    Se il modello Redditi non permette di identificare univocamente tali ricavi, il riferimento è la dichiarazione IVA relativa allo stesso periodo d'imposta.

    5. È necessario allegare sia la dichiarazione IVA sia il modello Redditi?

    No. ISMEA conferma che i due documenti fiscali sono alternativi, tenendo conto delle indicazioni sulla corretta individuazione dei ricavi.

    È però necessario allegare anche la ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate che dimostri l'avvenuta presentazione della dichiarazione, quando richiesta. La sola dichiarazione di impegno del consulente all'invio non è sufficiente.

    6. Come si documentano i ricavi delle imprese in regime di esonero IVA?

    Per le imprese in regime di esonero IVA, ISMEA prevede un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

    Per le attività di acquacoltura che utilizzano il quadro RD del modello Redditi con reddito forfettizzato, ISMEA suggerisce invece di allegare la dichiarazione IVA.

    7. È obbligatorio allegare la visura della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia?

    ISMEA ammette, in alternativa alla visura, la copia della richiesta presentata alla Centrale dei Rischi.

    La richiesta deve essere stata effettuata prima della compilazione della domanda sul portale e deve riguardare le annotazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti la data contabile di luglio 2026.

    8. Le imprese danneggiate da eventi calamitosi possono utilizzare i ricavi di anni precedenti?

    Sì, nei casi previsti. ISMEA chiarisce che, qualora eventi calamitosi formalmente accertati abbiano compromesso significativamente l'attività nel 2025, può essere considerato il primo esercizio precedente non interessato dall'evento.

    È necessaria la documentazione fiscale e un provvedimento formale dell'autorità competente. Tra gli atti ammessi ISMEA richiama, a titolo esemplificativo, decreti ministeriali, provvedimenti regionali e ordinanze delle Capitanerie di porto.

    Cooperative e imbarcazioni

    9. Una cooperativa con più imbarcazioni deve presentare più domande?

    No. ISMEA chiarisce che la cooperativa deve presentare un'unica domanda per tutte le imbarcazioni interessate.

    Per determinare l'importo finanziabile si considerano i ricavi complessivi della cooperativa riconducibili all'attività agevolabile, mentre il numero delle imbarcazioni rileva per definire il massimale del prestito.

    10. Chi può presentare domanda se l'imbarcazione è concessa in locazione?

    L'armatore locatario, cioè il soggetto che ha preso in locazione l'imbarcazione e ne esercita l'attività.

    ISMEA precisa che la domanda compete al locatario in quanto, con la locazione, l'esercizio della nave passa a quest'ultimo.

    11. È possibile sostituire un'imbarcazione durante il finanziamento?

    Sì, previa autorizzazione ISMEA. La sostituzione non comporta automaticamente la revoca dell'agevolazione, purché permangano i requisiti richiesti.

    Per le cooperative armatoriali è ammessa, alle condizioni precisate da ISMEA, anche la sostituzione con un'altra imbarcazione già disponibile e regolarmente in armamento.

    12. Cosa succede se l'impresa vende o demolisce l'imbarcazione finanziata?

    La vendita prima dell'estinzione del finanziamento comporta la revoca delle agevolazioni.

    ISMEA chiarisce inoltre che anche la demolizione dell'imbarcazione con cessazione dell'attività comporta la revoca, poiché il beneficiario deve mantenerne la piena titolarità o disponibilità per l'intera durata del finanziamento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus gasolio autotrasporto 2026: chi riceve i 480 milioni e quando?

    Il Governo annuncia nuove risorse per le imprese di autotrasporto dopo le proteste contro il caro carburanti. Partono i contributi per le domande fino ad agosto, mentre per settembre e ottobre il credito d'imposta arriverà nel 2027.

    Il Governo sblocca circa un miliardo di euro per il settore dell'autotrasporto, con l'avvio dell'erogazione di 480 milioni destinati a compensare i maggiori costi del gasolio sostenuti dalle imprese.

    L'annuncio è arrivato il 20 ottobre 2026 dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, al termine del tavolo convocato a Milano con le associazioni di categoria, dopo giorni di proteste e blocchi della circolazione in diverse aree del Paese.

    Secondo quanto riferito da ANSA il Governo ha confermato l'immediata attivazione delle risorse già disponibili, insieme all'impegno a finanziare ulteriori interventi per i mesi di settembre e ottobre 2026.

    La misura punta a sostenere un comparto particolarmente esposto all'aumento dei prezzi dei carburanti, con effetti diretti sui costi di esercizio delle imprese.

    Autotrasporto: 480 milioni per il credito d’imposta sul gasolio

    La prima novità riguarda lo sblocco di circa 480 milioni di euro, inizialmente quantificati in 430 milioni, per soddisfare le richieste di ristoro relative ai maggiori costi del carburante.

    Rixi ha annunciato l'avvio delle erogazioni dal 20 ottobre, con l'obiettivo di dare risposta alle domande presentate nell'ultima finestra agevolativa, riferita agli acquisti di gasolio effettuati fino ad agosto.

    Il beneficio riguarda il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del DL 33/2026, destinato alle imprese ammesse alla misura per compensare parte dell'incremento della spesa per il carburante rispetto ai prezzi di febbraio 2026.

    Il contributo è riconosciuto, secondo le condizioni previste dalla disciplina agevolativa, alle imprese che esercitano attività di trasporto merci e persone con veicoli delle classi ambientali Euro V ed Euro VI.

    Le domande per il periodo marzo-agosto sono state presentate attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con termine definitivo fissato al 20 settembre 2026.

    Come verificare il credito d’imposta riconosciuto

    Le imprese che hanno già presentato la domanda possono consultare l'importo del contributo riconosciuto attraverso la piattaforma dedicata.

    Secondo le istruzioni pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ristoro viene determinato tenendo conto delle risorse disponibili e delle verifiche previste dalla normativa.

    Il credito riconosciuto, dopo la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, può essere visualizzato nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.

    Per la misura relativa al periodo marzo-agosto, le istruzioni ministeriali indicano come termine di utilizzo il 31 dicembre 2026.

    È quindi importante distinguere l'avvio dell'erogazione annunciato dal Governo dall'effettiva disponibilità del credito per ciascuna impresa beneficiaria.

    Nuovi fondi per settembre e ottobre: credito d'imposta nel 2027

    Il Governo intende intervenire anche sui maggiori costi del carburante sostenuti negli ultimi mesi del 2026.

    Per settembre e ottobre sono previste ulteriori risorse da inserire in un nuovo decreto, mentre il relativo credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2027, secondo quanto anticipato dal viceministro Rixi.

    La prosecuzione del sostegno al settore era già stata prevista dal DL 17 settembre 2026, con l'estensione temporale dell'agevolazione.

    Restano da chiarire gli stanziamenti definitivi, le modalità di accesso alle nuove risorse e le tempistiche operative.

    Rinnovo dei camion e Marebonus: gli altri interventi

    Il confronto tra Governo e associazioni dell'autotrasporto ha riguardato anche lo sblocco di 590 milioni di euro destinati al rinnovo del parco veicolare, risorse la cui disponibilità è stata finora ostacolata da difficoltà amministrative e vincoli europei.

    Sul tavolo anche ulteriori finanziamenti per il Marebonus, a sostegno dell'intermodalità e dei collegamenti marittimi, particolarmente rilevanti per le imprese che operano con le isole.

    Rixi ha inoltre anticipato l'intenzione di approfondire un meccanismo di adeguamento delle tariffe di trasporto all'andamento del prezzo del gasolio, prendendo come riferimento il modello spagnolo.

    Il confronto con le associazioni proseguirà il 27 ottobre 2026.

    Per le imprese, la principale novità immediata è quindi l'avvio della messa a disposizione dei 480 milioni, mentre le misure aggiuntive e le relative modalità applicative dovranno essere definite dai prossimi provvedimenti

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA dopo la rivalsa infruttuosa: chiarimenti della Cassazione

    Con l’ordinanza n. 26724 del 12 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto al rimborso dell’IVA definitivamente versata all’Erario, quando il cedente non sia riuscito a recuperare l’imposta dal cessionario attraverso l’esercizio della rivalsa.

    Secondo la Suprema Corte, il rimborso può essere riconosciuto anche quando l’imposta sia stata pagata a seguito di una definizione agevolata, purché il cedente sia estraneo alla frode, abbia adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’importo e sia escluso il rischio di perdita di gettito per l’Erario.

    Il caso: IVA versata dopo l’accertamento e non recuperata dai cessionari

    La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso IVA relativa al 2020, presentata da una società a seguito di un accertamento riguardante cessioni di prodotti petroliferi fatturate senza applicazione dell’imposta.

    Le operazioni erano state effettuate sulla base di dichiarazioni d’intento successivamente risultate false, rilasciate dalle società cessionarie.

    La contribuente aveva versato l’IVA accertata aderendo alla definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del DL 119/2018 e successivamente aveva esercitato la rivalsa nei confronti delle cessionarie, senza riuscire a recuperare gli importi a causa della loro incapienza patrimoniale.

    La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso.

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la definizione agevolata avesse definitivamente consolidato il rapporto tributario e che la società potesse ricorrere alla procedura di variazione prevista dall’articolo 26 del DPR 633/1972, ma non richiedere il rimborso all’Erario.

    IVA e rivalsa: l’autonomia dei tre rapporti giuridici

    La Cassazione richiama il principio secondo cui, dal compimento di un’operazione imponibile, derivano tre distinti rapporti giuridici:

    • tra Amministrazione finanziaria e cedente, relativamente al versamento dell’imposta;
    • tra cedente e cessionario, con riferimento all’esercizio della rivalsa;
    • tra Amministrazione finanziaria e cessionario, soggetto passivo IVA, riguardo al diritto alla detrazione dell’imposta assolta in rivalsa.

    Questi rapporti, pur essendo collegati, mantengono una propria autonomia.

    Il cedente non può quindi opporre al cessionario che chieda la restituzione dell’IVA indebitamente addebitata l’avvenuto versamento all’Erario.

    Analogamente, il cessionario non può giustificare una detrazione non spettante richiamando il pagamento dell’imposta al cedente.

    La Corte ribadisce inoltre che il prestatore che abbia versato un’IVA superiore al dovuto può richiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria, anche se abbia recuperato l’importo mediante rivalsa, purché sia completamente escluso il rischio di perdite fiscali per l’Erario.

    Rivalsa successiva e nota di variazione IVA: quando non è ammessa

    La pronuncia esamina anche il rapporto tra la rivalsa successiva all’accertamento, disciplinata dall’articolo 60, comma 7, del DPR 633/1972, e la procedura di variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 dello stesso decreto.

    Secondo la Cassazione, la variazione in diminuzione non è applicabile quando il cedente abbia già percepito il corrispettivo dell’operazione, ma non riesca a recuperare la sola IVA successivamente addebitata in rivalsa.

    La disciplina della riduzione della base imponibile è infatti collegata al mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo e non al mancato recupero della sola imposta.

    Nel caso esaminato, la società aveva emesso note di variazione in diminuzione dopo l’esito negativo delle azioni esecutive, registrandole in contabilità senza utilizzarle nelle liquidazioni o nella dichiarazione IVA, preferendo presentare un’istanza di rimborso.

    Rimborso IVA: le condizioni individuate dalla Cassazione

    La Suprema Corte chiarisce che la definizione agevolata non impedisce il rimborso dell’IVA, poiché l’agevolazione prevista dall’articolo 2 del DL 119/2018 riguarda sanzioni e accessori, mentre l’imposta viene versata integralmente.

    In applicazione dei principi di neutralità dell’IVA ed effettività della tutela, il cedente può chiedere il rimborso quando:

    • abbia versato definitivamente l’imposta accertata;
    • sia rimasto estraneo alla frode derivante dalle false dichiarazioni d’intento;
    • abbia adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’IVA dal cessionario, anche attraverso azioni giudiziali, senza successo;
    • sia scongiurato il rischio di perdita di gettito per l’Erario.

    La Corte precisa inoltre che l’obbligo di pagamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del DLgs. 471/1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato dichiarazioni d’intento prive dei presupposti non trasferisce la soggettività passiva IVA dal cedente al cessionario.

    La decisione della Cassazione

    La Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il terzo e il quinto e rigettato il primo.

    Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

    Il giudice del rinvio dovrà verificare le circostanze di fatto, il rispetto del termine di decadenza per la richiesta di rimborso e l’eventuale sussistenza di un rischio di perdita di gettito per l’Erario.

    La pronuncia conferma così che l’IVA definitivamente versata non può rimanere a carico del cedente estraneo alla frode che non sia riuscito a recuperarla dal cessionario, quando ricorrano le condizioni individuate dalla Corte.

  • Agricoltura

    Terreni agricoli e pascoli abbandonati, nuove regole: cosa cambia

    Nuove indicazioni per il recupero dei terreni agricoli abbandonati, la gestione dei pascoli e la valorizzazione dei boschi nelle zone montane.

    Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha adottato il decreto n. 549622 dell'8 ottobre 2026, che contiene le linee guida per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 131 del 12 settembre 2025.

    Il provvedimento, pubblicato sul sito ministeriale il 12 ottobre 2026, individua gli interventi per contrastare l'abbandono delle superfici agricole, sostenere allevatori e imprese forestali, promuovere il recupero dei terreni inutilizzati e favorire nuove forme di collaborazione tra proprietari.

    Le linee guida interessano i Comuni montani individuati ai sensi della legge n. 131/2025 e possono rappresentare un riferimento per lo sviluppo di iniziative sostenute attraverso la Politica agricola comune (PAC), i fondi nazionali e regionali e altri programmi di finanziamento.

    Vediamo che cosa prevede il decreto, chi riguarda e quando diventano operative le novità.

    Decreto agricoltura dell’8 ottobre 2026: che cosa prevede

    Il decreto attua l'articolo 12 della legge n. 131/2025, dedicata al riconoscimento e alla promozione delle zone montane.

    L'obiettivo è contrastare il progressivo abbandono dei territori rurali e montani, che comporta la perdita di superfici produttive, il degrado dei pascoli e un maggiore rischio di incendi e dissesto idrogeologico.

    Le nuove linee guida individuano tre priorità:

    1. Recuperare terreni agricoli, pascoli e boschi abbandonati, favorendone il ritorno a un utilizzo produttivo.
    2. Sostenere le attività agricole, zootecniche e forestali, anche attraverso forme di gestione associata e il rafforzamento delle filiere locali.
    3. Proteggere l'ambiente e il territorio, valorizzando la biodiversità, prevenendo incendi e dissesto idrogeologico e promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali.

    Il provvedimento riguarda anche la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali, l'utilizzo sostenibile del legno e il mantenimento delle attività economiche nelle aree montane.

    Recupero dei terreni abbandonati: le novità per proprietari e agricoltori

    Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il recupero dei terreni agricoli, forestali e pastorali non più utilizzati.

    Le linee guida promuovono il censimento, la mappatura e la georeferenziazione delle superfici abbandonate o sottoutilizzate, comprese le proprietà silenti e quelle collettive.

    Per favorirne il ritorno all'utilizzo produttivo potranno essere valorizzati strumenti già previsti dalla normativa nazionale e regionale, come le banche della terra.

    Il decreto punta inoltre a superare la frammentazione delle proprietà fondiarie, incentivando forme di gestione condivisa.

    Tra gli strumenti indicati figurano:

    • cooperative e consorzi tra proprietari e conduttori;
    • associazioni fondiarie;
    • reti di imprese agricole e forestali;
    • accordi di filiera per la gestione delle risorse territoriali.

    L'obiettivo è rendere economicamente sostenibile la gestione di terreni che, singolarmente, potrebbero risultare difficili da coltivare o mantenere.

    Attenzione: le linee guida non prevedono un trasferimento automatico della proprietà dei terreni abbandonati, né introducono un obbligo generalizzato per i proprietari di aderire alle forme associative.

    Pascoli e allevamenti di montagna: cosa cambia

    Un altro capitolo riguarda il recupero dei pascoli e il sostegno alle attività zootecniche nelle zone montane.

    Il Ministero individua tra gli interventi prioritari il ripristino delle superfici pastorali abbandonate, anche quando siano state progressivamente occupate da arbusti o vegetazione forestale.

    Le linee guida promuovono pratiche di pascolamento sostenibile, il mantenimento dei prati permanenti e la conservazione delle razze animali autoctone.

    Particolare attenzione è dedicata agli agricoltori e agli allevatori che contribuiscono alla conservazione del territorio, delle varietà agricole tradizionali e delle risorse genetiche locali.

    Sono inoltre previsti indirizzi per la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture rurali, come malghe, alpeggi, terrazzamenti, strade forestali e sentieri.

    Boschi montani: gestione sostenibile e prevenzione degli incendi

    Le nuove linee guida intervengono anche sulla gestione delle superfici forestali.

    L'obiettivo è favorire il recupero dei boschi, la certificazione forestale, la valorizzazione delle filiere del legno e la prevenzione degli incendi.

    Il decreto promuove in particolare interventi di manutenzione, gestione forestale sostenibile e riduzione dei rischi ambientali.

    Tra le finalità rientrano anche la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico e la valorizzazione dell'utilizzo energetico e termico sostenibile del legno.

    Contributi e finanziamenti: quali strumenti sono previsti

    Il decreto non introduce direttamente un nuovo bonus per i proprietari di terreni o per gli agricoltori, ma individua diversi strumenti finanziari utilizzabili per sostenere i progetti di recupero e valorizzazione.

    Tra le principali opportunità richiamate dalle linee guida figurano:

    Strumento Interventi sostenibili
    PAC e programmi regionali Investimenti agricoli, gestione dei pascoli, biodiversità e sostegno alle attività montane
    Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane Sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e gestione sostenibile
    PNRR, Missioni 2 e 5 Transizione ecologica e interventi territoriali ancora attivi
    Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Infrastrutture rurali e sviluppo delle aree interne
    Contratti di filiera e di distretto Rafforzamento delle produzioni agricole, zootecniche e forestali
    Finanza agevolata nazionale e regionale Nuove imprese, giovani imprenditori e ricambio generazionale

    Sono inoltre richiamati strumenti come i pagamenti per i servizi ecosistemici e i mercati volontari del carbonio.

    Non sono previsti, nel decreto, nuovi importi di contributo, percentuali di finanziamento o termini per presentare domanda. 

    L'accesso alle singole agevolazioni resta disciplinato dalle misure e dai bandi di riferimento.

    Decreto ambiente: da quando si applicano le nuove linee guida

    Il decreto è stato firmato l'8 ottobre 2026 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del MASAF il 12 ottobre 2026.

    Il Ministero ha precisato che il provvedimento è in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

    Lo stesso decreto prevede la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Pertanto, alla data del 14 ottobre 2026, non è ancora possibile indicare una data certa di piena operatività delle nuove linee guida, che non stabiliscono comunque un calendario di adempimenti immediati per agricoltori e proprietari.

    Le linee guida saranno soggette ad aggiornamento almeno triennale.

    Chi è interessato e cosa fare adesso

    I destinatari diretti delle linee guida sono i Comuni montani individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 131/2025.

    Per agricoltori, allevatori, proprietari di terreni e imprese forestali il decreto rappresenta un riferimento per le future iniziative territoriali di recupero e valorizzazione.

    In particolare, gli interessati possono verificare quali terreni risultano abbandonati o sottoutilizzati, valutare eventuali forme di gestione associata e monitorare i bandi regionali e le opportunità previste dalla PAC.

    Le amministrazioni locali potranno favorire la conoscenza degli strumenti disponibili e il coordinamento tra imprese, proprietari e altri soggetti coinvolti.

    Le nuove disposizioni puntano quindi a trasformare il recupero di pascoli e boschi montani in un'opportunità di sviluppo agricolo e ambientale, senza introdurre, per il momento, un contributo automatico o una nuova procedura di domanda.

    FAQ – Decreto pascoli e boschi montani 2026

    Il decreto prevede nuovi contributi per recuperare terreni abbandonati?

    Non direttamente. Individua strumenti di finanziamento già previsti dalla PAC e da programmi nazionali e regionali, ai quali si potrà accedere secondo le rispettive condizioni.

    I proprietari sono obbligati a recuperare i terreni agricoli abbandonati?

    Il decreto non introduce un obbligo generalizzato di recupero. Promuove invece interventi di riutilizzo produttivo e forme volontarie di gestione associata.

    Quando entrano in vigore le nuove disposizioni?

    Il decreto è stato firmato l'8 ottobre e pubblicato sul sito MASAF il 12 ottobre 2026. Al 14 ottobre è ancora in corso di registrazione e non risulta definita una data certa di piena operatività.

  • Versamenti delle Imposte

    TrovaTU MEF: come cercare le norme fiscali dal 2027

    Dal 1° gennaio 2027 migliaia di disposizioni fiscali saranno ricollocate nei nuovi Testi Unici. 

    Per aiutare cittadini, commercialisti e imprese a ritrovare gli articoli e confrontare le norme, il MEF ha attivato TrovaTU, un nuovo servizio online. Ecco come funziona.

    TrovaTU: come funziona il nuovo motore di ricerca fiscale

    Dove si troveranno le norme fiscali dal 2027?

    Con la riforma tributaria, molte disposizioni oggi contenute in leggi e decreti differenti confluiranno negli otto nuovi Testi Unici. 

    Per facilitare il passaggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo online TrovaTU – Trova Testi Unici, uno strumento gratuito di consultazione accessibile dal portale ufficiale MEF.

    L'applicazione permette di individuare la nuova collocazione degli articoli, verificare le corrispondenze normative e confrontare le formulazioni attuali con quelle risultanti dal riordino.

    TrovaTU: come funziona il nuovo motore di ricerca fiscale

    Il servizio è pensato soprattutto per chi deve consultare le disposizioni tributarie senza perdere i riferimenti alle norme attualmente utilizzate.

    Partendo da una disposizione fiscale, TrovaTU consente di:

    • trovare il corrispondente articolo nei nuovi Testi Unici;
    • verificare eventuali modifiche o abrogazioni;
    • consultare la versione attualmente vigente e quella efficace dal 2027;
    • visualizzare le due formulazioni attraverso il confronto dei testi a fronte.

    Una funzionalità particolarmente utile per commercialisti, consulenti fiscali e imprese che devono aggiornare documenti, procedure e riferimenti legislativi.

    Come cercare una norma su TrovaTU: due esempi pratici

    Per utilizzare il servizio basta accedere all'applicazione TrovaTU e avviare la ricerca partendo dalla disposizione tributaria di interesse.

    Ad esempio, l'articolo 19 del DPR 633/1972, relativo alla detrazione IVA, trova corrispondenza nell'articolo 56 del nuovo Testo Unico IVA, approvato con il D.Lgs. 10/2026.

    Un altro esempio riguarda l'articolo 16-bis del DPR 917/1986, sulle detrazioni per interventi di recupero edilizio, ricollocato nell'articolo 17 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026.

    Attraverso la funzione di confronto è possibile verificare la formulazione precedente e quella riordinata.

    Il servizio ha finalità di supporto: per accertare il contenuto giuridicamente applicabile resta necessario consultare i testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

    Quali sono gli otto Testi Unici fiscali dal 2027?

    La riorganizzazione interessa oltre 4.700 disposizioni, distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, ora raccolte in otto settori:

    1. Sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024);
    2. Tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024);
    3. Giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024);
    4. Versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025);
    5. Imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025);
    6. IVA (D.Lgs. 10/2026);
    7. Imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026);
    8. Adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).

    La riforma punta a superare la frammentazione normativa, rendendo più semplice individuare e consultare le disposizioni fiscali.

    Dal 1° gennaio 2027 cosa cambia per contribuenti e professionisti?

    Il riordino concerne una diversa organizzazione delle norme tributarie, con interventi di coordinamento.

    Per i professionisti sarà importante verificare le nuove numerazioni prima di aggiornare atti, pareri, dichiarazioni e documenti fiscali.

    Attenzione anche ai successivi decreti correttivi: il quadro normativo è ancora oggetto di interventi di coordinamento.

    TrovaTU rappresenta quindi uno strumento operativo per prepararsi al 2027, senza sostituire la consultazione della normativa ufficiale.

  • IMU e IVIE

    Riscossione tributi locali 2026: quando è obbligatorio affidarsi ad AMCO

    Il Decreto PA introduce un nuovo modello per il recupero delle entrate comunali: affidamento ad AMCO obbligatorio per gli enti con un tasso di smaltimento dei residui inferiore al 35%. 

    Vediamo come funziona, quali sono le novità e cosa devono fare gli uffici tributi.

    Riscossione enti locali e AMCO

    La riscossione coattiva delle entrate degli enti locali cambia con l'ingresso di AMCO S.p.A., società specializzata nella gestione dei crediti e controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    La novità è prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che riscrive le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016.

    Il nuovo sistema consente a Comuni e altri enti locali di affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie. 

    In alcuni casi, però, l'affidamento non sarà una scelta: diventerà obbligatorio per gli enti con una capacità di recupero dei crediti inferiore ai parametri stabiliti dalla legge.

    Vediamo che cos'è AMCO, come nasce il suo nuovo ruolo e quali conseguenze comporta per gli enti locali.

    Che cos’è AMCO e di cosa si occupa

    AMCO, acronimo di Asset Management Company, è una società specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, in particolare quelli deteriorati di origine bancaria.

    La società deriva dalla precedente SGA (Società per la Gestione di Attività), operativa nell'ambito degli interventi per il risanamento del Banco di Napoli. Nel 2016 il controllo è passato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre nel 2019 la società ha assunto la denominazione AMCO.

    La sua attività tradizionale riguarda la gestione di crediti di difficile recupero, attraverso strategie finalizzate a migliorare gli incassi e favorire il riequilibrio delle posizioni debitorie.

    Con le nuove disposizioni del 2026, AMCO assume anche un ruolo nella riscossione coattiva degli enti locali, mettendo a disposizione un modello di gestione e coordinamento delle attività di recupero.

    Da quale norma nasce il nuovo ruolo di AMCO nella riscossione locale

    Il coinvolgimento di AMCO nella riscossione degli enti locali è stato inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 662, della legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la possibilità di affidare alla società il recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali.

    La disciplina è stata successivamente riscritta dall'articolo 25 del decreto-legge n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026.

    La nuova normativa interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016 e introduce un sistema che distingue tra:

    1. affidamento facoltativo, per gli enti locali che scelgono di utilizzare AMCO;
    2. affidamento obbligatorio, per gli enti che presentano determinate criticità nella riscossione;
    3. gestione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, quando risultano discaricati secondo la disciplina vigente.

    Un principio fondamentale è che i crediti restano di proprietà dell'ente locale: AMCO ne gestisce la riscossione, senza acquisirne la titolarità.

    Quando diventa obbligatorio affidare la riscossione ad AMCO

    La principale novità riguarda gli enti locali che registrano risultati insufficienti nel recupero delle entrate.

    Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 2 del DL n. 193/2016 stabilisce che l'affidamento ad AMCO è obbligatorio quando il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore al 35%.

    Il parametro viene calcolato considerando i risultati degli ultimi tre esercizi relativi alle entrate tributarie e alle entrate extratributarie individuate dalla norma.

    Per il calcolo si utilizzano i dati dei rendiconti acquisiti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), applicando correttivi che tengono conto dell'anzianità dei residui.

    L'obbligo interessa anche gli enti per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti in BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

    Sono previste specifiche esclusioni, tra cui quella per gli enti con residui rilevanti inferiori al 15% degli accertamenti considerati, secondo le condizioni stabilite dalla norma.

    L'obbligo non scatta automaticamente sulla sola base del dato contabile: gli enti interessati devono essere individuati annualmente con apposito decreto del MEF.

    Come funziona l’affidamento e quanto dura

    Gli enti locali affidano il servizio ad AMCO mediante una delibera e la successiva sottoscrizione di una convenzione.

    La durata ordinaria dell'affidamento è di cinque anni, rinnovabili automaticamente una sola volta per altri cinque, salvo diversa decisione dell'ente nei termini previsti.

    Per gli enti soggetti all'obbligo, la deliberazione deve essere adottata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di individuazione, fatte salve le regole per i contratti già in essere.

    AMCO non svolgerà necessariamente tutte le operazioni di recupero direttamente. La società si avvarrà di operatori iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, selezionati mediante procedure competitive.

    AMCO avrà compiti di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione, mentre gli operatori incaricati svolgeranno le attività di riscossione coattiva.

    I debitori conserveranno le tutele e le possibilità di opposizione riconosciute dalla normativa vigente.

    Quanto costa il servizio di riscossione AMCO

    Uno degli aspetti ancora da definire riguarda i costi.

    La normativa stabilisce che la remunerazione di AMCO è a carico dell'ente locale, ma demanda a un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle condizioni economiche.

    Restano invece a carico del debitore, nei limiti della disciplina vigente, le spese di notifica, le spese legali connesse al recupero, quelle delle procedure cautelari ed esecutive e gli interessi di mora.

    Il decreto attuativo dovrà definire anche gli aspetti organizzativi e operativi del nuovo sistema, compreso il contenuto delle convenzioni.

    Cosa cambia concretamente per gli uffici tributi dei Comuni

    La nuova disciplina richiede ai responsabili finanziari e agli uffici tributi una verifica della capacità di riscossione dell'ente.

    In particolare, i Comuni dovranno:

    • analizzare i residui attivi degli ultimi tre esercizi e verificare il tasso di smaltimento secondo la formula prevista dalla legge.
    • controllare i rendiconti trasmessi alla BDAP, per individuare eventuali omissioni.
    • verificare i contratti di riscossione in essere, con particolare attenzione alle scadenze.
    • valutare l'eventuale affidamento ad AMCO, considerando i nuovi obblighi e le condizioni che saranno definite dai decreti ministeriali.

    Per gli enti con risultati inferiori alla soglia del 35%, la riforma rappresenta un cambiamento significativo: la scelta del soggetto incaricato della riscossione coattiva potrà non essere più discrezionale.

    L'obiettivo del legislatore è migliorare la capacità di recupero delle entrate locali, riducendo l'accumulo di crediti non riscossi e rafforzando la gestione delle risorse pubbliche.

    FAQ AMCO e riscossione degli enti locali

    Che cos'è AMCO?

    AMCO è una società specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, controllata dal MEF, alla quale la normativa del 2026 attribuisce anche funzioni di coordinamento della riscossione coattiva locale.

    Tutti i Comuni devono affidare la riscossione ad AMCO?

    No. L'affidamento è facoltativo per la generalità degli enti locali, ma diventa obbligatorio nei casi previsti dalla legge, tra cui un tasso di smaltimento dei residui inferiore al 35%, previa individuazione ministeriale.

    AMCO sostituisce Agenzia delle entrate-Riscossione?

    Non in modo generalizzato. AMCO rappresenta un ulteriore modello di gestione della riscossione coattiva locale e può occuparsi anche di carichi precedentemente affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati.