• Enti no-profit

    Contributi impianti natatori 2026: domande fino al 9 novembre, requisiti e importi

    Al via le domande per i contributi a fondo perduto destinati alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. 

    Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso datato 8 ottobre che disciplina l'accesso alle risorse stanziate per il 2026, pari complessivamente a 4,4 milioni di euro. 

    Le richieste possono essere presentate dalle ore 12 del 9 ottobre fino alle ore 12 del 9 novembre 2026, attraverso l'apposita piattaforma informatica. Il contributo ordinario varia da 25mila a 60mila euro, in base alle caratteristiche degli impianti, con ulteriori maggiorazioni nei casi previsti dall'avviso.

    La misura è prevista dall'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha incrementato il Fondo unico per il sostegno al potenziamento del movimento sportivo italiano per sostenere i gestori di impianti natatori, particolarmente colpiti dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico.

    I criteri e le modalità di accesso al contributo sono stati individuati con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'8 maggio 2026.

    Chi può richiedere i contributi per gli impianti natatori

    Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che soddisfano tutti i requisiti indicati nell'avviso.

    In particolare, i richiedenti devono:

    • essere iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) alla data del 31 dicembre 2025.
    • essere in regola con l'affiliazione presso Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.
    • avere come oggetto sociale la gestione di impianti destinati allo svolgimento dell'attività natatoria.
    • disporre di un titolo giuridico che legittimi la gestione esclusiva dell'impianto, come proprietà, contratto di affitto o concessione amministrativa.
    • gestire un impianto natatorio con le caratteristiche tecniche previste dall'avviso.
    • avere almeno 30 tesserati presso Federazioni sportive, Discipline sportive o Enti di promozione sportiva alla data dell'8 maggio 2026.

    Quali piscine sono ammesse al contributo

    L'avviso distingue tra piscine coperte o convertibili e piscine scoperte riscaldate.

    Per le piscine coperte o convertibili, ossia scopribili e copribili con modalità certificata, sono richieste una lunghezza minima della vasca di 20 metri e una superficie di almeno 150 metri quadrati.

    Per le piscine scoperte, invece, è necessario che la vasca sia dotata di un impianto di riscaldamento, abbia una lunghezza minima di 25 metri e una superficie di almeno 400 metri quadrati.

    In quest'ultimo caso è inoltre richiesto che nell'impianto si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale, in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale competente, tra il 1° gennaio 2023 e l'8 maggio 2026.

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    Quanto spetta: contributi da 25mila a 60mila euro

    L'importo del contributo è determinato sulla base della tipologia e della superficie della piscina.

    Tipologia di impianto Contributo
    Piscina coperta o convertibile da 150 a 249 mq 25.000 euro
    Piscina coperta o convertibile da 250 a 399 mq 40.000 euro
    Piscina coperta o convertibile con superficie superiore a 399 mq 60.000 euro
    Piscina scoperta riscaldata in possesso dei requisiti previsti 60.000 euro

    Le maggiorazioni previste dall'avviso

    Oltre agli importi ordinari, il Dipartimento per lo Sport prevede ulteriori contributi per specifiche categorie di beneficiari.

    Ai soggetti che gestiscono più di un impianto natatorio, dotato di vasca coperta di almeno 250 metri quadrati e situato in sedi o località differenti, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari al 50% degli importi previsti per le fasce da 40mila e 60mila euro.

    Un ulteriore contributo, pari a quello ordinariamente previsto per la tipologia di impianto, è riconosciuto alle associazioni e società sportive con atleti tesserati nelle discipline olimpiche basate sul nuoto e sull'utilizzo delle piscine, che abbiano partecipato, nel periodo indicato dall'avviso, a Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo o Campionati Italiani Giovanili o Assoluti.

    L'avviso precisa che gli importi potranno essere proporzionalmente ridotti o aumentati in relazione al numero delle domande pervenute, nel rispetto delle risorse complessivamente disponibili.

    Come presentare domanda entro il 9 novembre 2026

    Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport, disponibile all'indirizzo:

    Le richieste presentate oltre il termine previsto saranno considerate inammissibili.

    I soggetti interessati devono compilare tutti i campi richiesti dalla piattaforma. Le istruzioni operative relative alle procedure informatiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

    L'avviso specifica che il corretto inserimento dei dati è responsabilità esclusiva del richiedente. Eventuali inesattezze o discordanze riscontrate durante le verifiche possono determinare l'esclusione dalla procedura.

    Quali documenti allegare alla domanda

    Per accedere al contributo è necessario allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

    • Statuto dell'associazione o della società sportiva richiedente.
    • Dichiarazione asseverata da un professionista abilitato relativa alle dimensioni della vasca o delle vasche per le quali si richiede il contributo.
    • Atto giuridico che attesta la gestione dell'impianto, come contratto di locazione o affitto, atto di concessione, contratto di affitto d'azienda oppure atto di proprietà, in corso di validità e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del DPR 131/1986.

    Il Dipartimento per lo Sport svolgerà l'istruttoria amministrativa per verificare il possesso dei requisiti, previa verifica da parte delle rispettive Federazioni sportive, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso la piattaforma.

    Non saranno ammesse le domande presentate oltre la scadenza, prive degli allegati obbligatori, presentate da soggetti non ammissibili oppure non validate dagli organismi sportivi competenti.

    Come saranno erogati i contributi

    Il Dipartimento per lo Sport provvederà all'erogazione delle risorse ai beneficiari in possesso dei requisiti attraverso bonifico bancario, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro.

    Il pagamento avverrà su un conto corrente indicato dal beneficiario e intestato allo stesso.

    Il Dipartimento potrà inoltre effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

    FAQ sui contributi per gli impianti natatori 2026

    Quando scadono le domande per i contributi alle piscine?

    Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 9 novembre 2026, tramite la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport.

    Qual è l'importo massimo del contributo?

    Il contributo ordinario massimo previsto dall'avviso è di 60.000 euro. Sono previste ulteriori maggiorazioni per i beneficiari che soddisfano specifici requisiti, fermo restando il possibile adeguamento degli importi alle risorse disponibili.

    Le piscine scoperte possono ottenere il contributo?

    Sì, purché siano riscaldate, abbiano una vasca di almeno 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati e soddisfino gli ulteriori requisiti sportivi previsti dall'avviso.

  • Dichiarazione 770

    770/2026: il codice tributo per le ritenute versate in eccesso

    Il codice tributo 6781 consente ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione le eccedenze di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    Le istruzioni del modello 770/2026 chiariscono come individuare il credito nel quadro SX e quali regole rispettare per il suo utilizzo.

    Il codice tributo 6781 viene utilizzato dai sostituti d'imposta per recuperare, mediante compensazione nel modello F24, le eccedenze di versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, risultanti dalla dichiarazione annuale.

    Il codice è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005 ed è tuttora previsto nelle istruzioni del modello 770/2026, relativo al periodo d'imposta 2025.

    Per utilizzarlo correttamente occorre verificare la natura del credito, la sua esposizione nel quadro SX e gli eventuali obblighi connessi alla compensazione.

    A cosa serve il codice tributo 6781?

    Il codice 6781 identifica le eccedenze di versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale che emergono dalla dichiarazione del sostituto d'imposta.

    Può essere utilizzato, ad esempio, quando un datore di lavoro ha versato ritenute fiscali per un importo superiore a quello effettivamente dovuto e l'eccedenza, dopo le opportune verifiche, confluisce nel credito dichiarato.

    Il credito può essere destinato alla compensazione mediante modello F24, secondo le regole previste per i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

    Non tutte le eccedenze di versamento, tuttavia, devono essere recuperate con il codice 6781: la scelta dipende dalla tipologia di ritenuta che ha originato il credito e dalla modalità di recupero applicabile.

    Codice tributo 6781 e modello 770/2026: dove si indica il credito?

    Le istruzioni del modello 770/2026 individuano nel quadro SX la sezione dedicata al riepilogo dei crediti e delle compensazioni dei sostituti d'imposta.

    In particolare, il rigo SX4 contiene le informazioni complessive relative ai crediti risultanti dalla dichiarazione, mentre il rigo SX32 consente di individuare la quota riferita alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

    Il paragrafo 20.1 delle istruzioni prevede sei colonne:

    Colonna 1 – Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2024: riporta il credito residuo derivante dal modello 770/2025.

    Colonna 2 – Credito utilizzato in F24: indica la quota del precedente credito compensata entro la data di presentazione del modello 770/2026, utilizzando il 2024 come anno di riferimento.

    Colonna 3 – Credito da dichiarazione integrativa: riporta il maggior credito derivante dalle dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni del quadro DI.

    Colonna 4 – Credito risultante dalla presente dichiarazione: rappresenta il credito complessivo determinato secondo le istruzioni ministeriali.

    Colonna 5 – Credito da utilizzare in compensazione: indica l'importo che il sostituto intende compensare mediante modello F24.

    Colonna 6 – Credito di cui si chiede il rimborso: riporta la quota destinata al rimborso, che non può coincidere con quella già scelta per la compensazione.

    Il rigo SX4 permette quindi di determinare il credito complessivo, ma non è sufficiente, da solo, per individuare il codice tributo con cui utilizzarlo.

    Nel rigo SX32, colonna 2, deve essere indicata la quota del credito esposta in SX4, colonna 5, derivante dalle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

    Il rigo può comprendere anche crediti da ritenute su pignoramenti presso terzi, quando il flusso “altre ritenute” viene trasmesso insieme a quello relativo al lavoro dipendente.

    La colonna 1 di SX32 è riservata ai soggetti che partecipano al consolidato fiscale e che cedono, in tutto o in parte, il credito alla società consolidante.

    Le istruzioni stabiliscono che il credito residuo, calcolato sottraendo la colonna 1 dalla colonna 2 del rigo SX32, deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6781.

    Per gli enti che utilizzano il modello F24EP è previsto il corrispondente codice 166E.

    In sintesi, il percorso dichiarativo da seguire è:

    SX4, colonna 5 → SX32, colonna 2 → credito residuo da compensare con codice 6781.

    Quando si può utilizzare il codice tributo 6781?

    La possibilità di utilizzare il codice 6781 deve essere valutata in relazione all'origine del credito e alle disposizioni che regolano le compensazioni.

    Per il modello 770/2026, relativo all'anno d'imposta 2025, il quadro SX riepiloga le eccedenze e i crediti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli provenienti dall'anno precedente.

    Il credito destinato alla compensazione deve essere correttamente determinato e riportato negli appositi righi.

    Una disciplina specifica è inoltre prevista per i maggiori crediti derivanti da dichiarazioni integrative.

    Nel paragrafo 17, relativo al quadro DI, le istruzioni del modello 770/2026 prevedono che i crediti individuati con la nota A, derivanti da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, siano riportati nel rigo SX4, colonna 3.

    Per questa specifica categoria, le istruzioni indicano espressamente la possibilità di utilizzare il credito in compensazione dal 1° gennaio 2026, con il codice tributo 6781 oppure, nel modello F24EP, con il codice 166E.

    La data indicata riguarda la fattispecie disciplinata dal quadro DI e non deve essere automaticamente estesa a tutte le eccedenze di versamento.

    È quindi necessario distinguere il credito ordinario risultante dal quadro SX dai maggiori crediti derivanti dalle dichiarazioni integrative.

    Codice tributo 6781: serve il visto di conformità?

    Le istruzioni del modello 770/2026 richiamano l'articolo 1, comma 574, della legge n. 147/2013, secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinato all'apposizione del visto di conformità.

    In alternativa, nei casi consentiti, è possibile utilizzare la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto incaricato del controllo contabile.

    È quindi importante verificare l'importo complessivo del credito che si intende compensare, poiché il superamento della soglia comporta ulteriori adempimenti.

    Qual è la differenza tra i codici tributo 6781, 6782 e 6783?

    L'Agenzia delle Entrate distingue le eccedenze di versamento in base alla natura delle ritenute da cui derivano.

    Codice tributo Tipologia di credito
    6781 Eccedenze relative a lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
    6782 Eccedenze relative a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    6783 Eccedenze relative a redditi di capitale

    La distinzione è particolarmente importante quando il sostituto d'imposta presenta il modello 770 attraverso flussi separati.

    La scelta del codice tributo deve essere coerente con la categoria di ritenute che ha generato il credito e con le risultanze del quadro SX.

  • Agricoltura

    Agrivoltaico PNRR: via alle rendicontazione delle spese, scadenze e istruzioni GSE

    Dal 15 ottobre 2026, alle ore 12, è attiva sul Portale Agrivoltaico del GSE la procedura per comunicare l'entrata in esercizio degli impianti e rendicontare le spese sostenute nell'ambito della misura PNRR Sviluppo agro-voltaico. 

    La funzionalità consente ai beneficiari ammessi agli incentivi di presentare la documentazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni.

    Le istruzioni sono contenute nella Guida operativa GSE di ottobre 2026, che chiarisce termini, modalità di comunicazione e condizioni per il mantenimento degli incentivi.

    Agrivoltaico PNRR: chi può accedere e quali sono gli incentivi?

    La misura, disciplinata dal DM 22 dicembre 2023, n. 436, e dalle successive modifiche, sostiene la realizzazione di sistemi agrivoltaici che integrano produzione di energia rinnovabile e attività agricole o pastorali.

    Le agevolazioni comprendono:

    • contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili;
    • tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete.

    La procedura riguarda gli impianti ammessi alle agevolazioni, per i quali sia stato sottoscritto l'Atto d'Obbligo a seguito della pubblicazione degli Atti di Concessione.

    Il quadro normativo comprende anche le Regole operative Facility Agrivoltaico, adottate il 30 marzo 2026 nell'ambito della revisione del PNRR.

    Quali sono le scadenze per comunicare l’entrata in esercizio?

    La comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

    Per gli impianti già operativi al 15 ottobre 2026, il termine decorre dall'attivazione della nuova funzionalità GSE.

    Restano inoltre previsti due termini:

    Il mancato rispetto dei termini può determinare la decadenza dai benefici, secondo le condizioni applicabili.

    In caso di comunicazione tardiva, il GSE attribuisce come data di entrata in esercizio commerciale il primo giorno del mese successivo alla comunicazione, con le conseguenze previste sul riconoscimento della tariffa.

    Come funziona la rendicontazione delle spese agrivoltaico?

    La rendicontazione avviene a costi reali, mediante l'inserimento sul portale dei contratti, delle fatture e delle attestazioni di pagamento.

    Tra le spese indicate nelle linee guida sulla misura figurano:

    realizzazione degli impianti agrivoltaici;

    sistemi di accumulo e monitoraggio;

    opere e costi di connessione alla rete;

    progettazione, direzione lavori e collaudi, entro i limiti previsti.

    L'ammissibilità delle spese e i relativi termini devono essere verificati secondo le Linee guida GSE per la rendicontazione e il controllo delle spese.

    Quali documenti bisogna trasmettere al GSE?

    La comunicazione di entrata in esercizio costituisce richiesta di riconoscimento degli incentivi e deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale Agrivoltaico.

    È richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello previsto dalle Regole operative Facility, accompagnata dalla documentazione prescritta, compresi i giustificativi necessari alla rendicontazione.

    Non sono accettate comunicazioni tramite PEC, e-mail o altri canali.

    Quando si può richiedere l'anticipo del 30%?

    Il GSE ha annunciato per novembre 2026 l'attivazione della procedura per richiedere un'anticipazione fino al 30% del contributo massimo concedibile.

    La domanda dovrà essere trasmessa attraverso il portale PURS e sarà riservata alle iniziative con Atto d'Obbligo sottoscritto e avvio dei lavori comunicato.

    Sono previste specifiche garanzie, mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure deposito cauzionale infruttifero.

    Quali obblighi restano dopo l'entrata in esercizio?

    I beneficiari devono garantire la continuità dell'attività agricola o pastorale per tutto il periodo di incentivazione.

    Il monitoraggio decorre dall'entrata in esercizio e comprende la relazione agronomica asseverata, da trasmettere annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità GSE.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: sovraindebitamento e esdebitazione, commento ADE

    La Circolare n 9/2026 publbicata in data 21 ottobre sul proprio sito internet è dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria.

    Il documento di prassi, disponibile in veste definitiva, recepisce i contributi pervenuti dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusasi il 24 luglio 2026.

    In particolare, la circolare esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con riguardo a:

    • disposizioni di carattere generale (artt. 65-66),
    • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), 
    • concordato minore (artt. 74-83), 
    • liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) 
    • esdebitazione (artt. 278-283)

    Sovraindebitamento ed esdebitazione: i soggetti interessati

    Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate ai debitori che si trovano in condizioni di crisi o insolvenza e non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

    La circolare individua, tra i soggetti interessati:

    • Consumatori;
    • Professionisti;
    • Imprenditori minori e agricoli;
    • Start-up innovative;
    • Altri debitori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice.

    Gli strumenti principali sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. 

    La circoalre riporta l'art. 65 che reca Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
    “1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
    2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.
    3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
    4. Abrogato.
    4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”

    Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

    La ristrutturazione consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano che definisce tempi e modalità di pagamento dei debiti.

    Il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori.

    Un elemento centrale è che l’omologazione non richiede il voto favorevole dei creditori, ma è rimessa alla valutazione del tribunale.

    L’Agenzia approfondisce anche la durata dei piani e la possibilità di prevedere pagamenti pluriennali, da valutare in relazione alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

    Sovraindebitamento familiare: è possibile presentare un’unica domanda?

    L’articolo 66 del Codice consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

    La procedura permette una gestione coordinata delle difficoltà economiche familiari, pur mantenendo distinte le masse attive e passive dei singoli debitori.

    La circolare chiarisce inoltre le modalità di coordinamento dei procedimenti e il ruolo del giudice competente. 

    Concordato minore: quali chiarimenti fornisce la circolare?

    Il concordato minore è rivolto principalmente a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri soggetti ammessi dalla disciplina.

    Tra i chiarimenti principali, l’Agenzia recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore, anche se individuale o se propone un concordato liquidatorio.

    Inoltre, per il concordato minore non è richiesta la proposta di transazione fiscale prevista dall’articolo 88 del Codice. Devono tuttavia essere rispettate le garanzie sostanziali previste per i crediti tributari e previdenziali. 

    Liquidazione controllata: quale ruolo ha il Fisco?

    La liquidazione controllata disciplina la gestione del patrimonio del debitore sovraindebitato mediante una procedura concorsuale.

    La circolare esamina le modalità di apertura, la formazione del passivo, l’attività del liquidatore e la chiusura della procedura.

    Particolare attenzione è dedicata agli adempimenti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto per la ricostruzione delle posizioni debitorie e l’insinuazione dei crediti tributari nel passivo.

    Esdebitazione: quando è possibile liberarsi dai debiti fiscali?

    L’esdebitazione consiste nella liberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

    Come stabilito dall’articolo 278 del Codice della crisi, il beneficio comporta l’inesigibilità dei crediti residui nei confronti del debitore esdebitato.

    Tale effetto può riguardare anche i debiti di natura tributaria, nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni previste dalla disciplina.

    L’esdebitazione non determina, tuttavia, la liberazione degli altri soggetti eventualmente obbligati. 

    Restano infatti salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

    Quali debiti sono esclusi dall’esdebitazione?

    Non tutti i debiti possono essere ricompresi nel beneficio. 

    L’articolo 278, comma 7, del Codice individua alcune categorie di obbligazioni escluse dall'esdebitazione.

    Tra queste rientrano:

    • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
    • i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
    • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

    Con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, assume quindi rilievo la loro natura, distinguendo quelle accessorie al debito principale dalle sanzioni autonome.

    Quando si può ottenere l’esdebitazione nella liquidazione controllata?

    L’articolo 282 del Codice disciplina l’esdebitazione nell’ambito della liquidazione controllata.

    Il beneficio opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura oppure, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

    L’esdebitazione è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.

    La disciplina prevede inoltre specifiche condizioni ostative al riconoscimento del beneficio, legate, tra l’altro, a determinate condotte del debitore.

    La circolare n 9/2026 riporta l'art 278 con oggetto e ambito dell'esdebitazione: 

    1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
    2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
    3. Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.
    4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
    5. L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
    6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall’esdebitazione:
    a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
    b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori a debiti estinti”.

    Esdebitazione del debitore incapiente: chi può beneficiarne?

    Un istituto specifico è rappresentato dall’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’articolo 283 del Codice della crisi.

    La disposizione si rivolge alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Il beneficio può essere concesso una sola volta.

    La normativa tiene conto anche della situazione reddituale e familiare del debitore, prevedendo criteri per valutare l’effettiva impossibilità di destinare risorse al soddisfacimento dei creditori.

    La domanda deve essere presentata al giudice competente tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), corredata dalla documentazione prevista.

    Che cosa succede se il debitore incapiente ottiene nuove risorse?

    L'esdebitazione dell'incapiente non esclude ogni successivo obbligo verso i creditori. L’articolo 283 prevede infatti che, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito resta esigibile nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma.

    Non sono considerate utilità sopravvenute, a questi fini, i finanziamenti ricevuti dal debitore.

    Per tutti gli appronondimenti, la Circolare n 9/2026 contiene il commento alle norme del codice della crisi d'impresa

  • Cedolare secca

    Cedolare secca al 5% sugli affitti concordati: cosa prevede la proposta per il 2027

    Tra le ipotesi per la Legge di Bilancio 2027 anche il dimezzamento della cedolare secca sui contratti a canone concordato. 

    Ecco quanto potrebbero risparmiare i proprietari e cosa manca per l'approvazione.

    La cedolare secca sugli affitti a canone concordato potrebbe scendere dal 10% al 5% con la prossima Legge di Bilancio 2027. 

    È una delle ipotesi emerse nel dibattito sulle misure fiscali per il settore immobiliare, con l'obiettivo di incentivare le locazioni di lungo periodo e aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili.

    La proposta punta a rendere fiscalmente più conveniente l'affitto a canone concordato, incoraggiando i proprietari a mettere sul mercato gli immobili attualmente sfitti o destinati ad altre forme di locazione.

    Al momento, tuttavia, la riduzione al 5% non è stata approvata: si tratta di un'ipotesi che dovrà eventualmente trovare spazio nel testo della manovra 2027.

    Scarica qui un riepilogo delle regole permi contratti concordati

    Per le altre anticipazioni leggi: Legge di Bilancio 2027: cosa cambia per partite IVA, imprese e lavoratori             

    Cedolare secca al 5%: cosa cambierebbe per i proprietari

    Attualmente, la cedolare secca prevede un'aliquota ordinaria del 21% per le locazioni abitative, mentre per i contratti a canone concordato che rispettano i requisiti di legge si applica l'aliquota agevolata del 10%.

    Con la proposta allo studio, quest'ultima verrebbe ulteriormente dimezzata, passando al 5%.

    Il regime della cedolare secca è opzionale e consente alle persone fisiche che affittano immobili abitativi al di fuori dell'attività d'impresa o professionale di sostituire l'IRPEF e le relative addizionali con un'imposta sostitutiva, evitando inoltre il pagamento delle imposte di registro e di bollo sui contratti interessati.

    Il canone concordato, invece, viene determinato sulla base di accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che stabiliscono fasce di prezzo tenendo conto della zona e delle caratteristiche dell'immobile.

    Quanto si risparmierebbe con la cedolare al 5%?

    Secondo le simulazioni riportate da ANIA Inquilini, il dimezzamento dell'aliquota potrebbe produrre risparmi significativi per i proprietari.

    Ecco due esempi di confronto tra tassazione attuale e quella ipotizzata:

    Canone annuo Cedolare 10% Cedolare 5% Risparmio
    8.400 euro (700 euro al mese) 840 euro 420 euro 420 euro
    12.000 euro (1.000 euro al mese) 1.200 euro 600 euro 600 euro

    Si tratta di calcoli esemplificativi, riferiti alla sola imposta sostitutiva, che presuppongono l'approvazione della nuova aliquota e il rispetto delle condizioni per accedere all'agevolazione.

    Affitti concordati, il parere delle associazioni dei proprietari

    La possibile riduzione della tassazione è stata accolta favorevolmente dalle associazioni della proprietà immobiliare, che sottolineano però la necessità di affiancare agli incentivi fiscali maggiori garanzie per i locatori.

    Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha evidenziato che un'aliquota al 5% potrebbe rendere più conveniente la locazione di lungo periodo rispetto agli affitti brevi, favorendo il ritorno sul mercato residenziale di immobili oggi destinati alle locazioni turistiche.

    Secondo l'associazione, tuttavia, la sola riduzione fiscale non sarebbe sufficiente senza interventi sui rischi di morosità e sui tempi necessari per ottenere la restituzione dell'immobile.

    Unioncasa ha invece sottolineato l'opportunità di riservare l'eventuale beneficio ai contratti a canone concordato, evitando di estenderlo indistintamente alle locazioni a canone libero.

    Cedolare al 5% dal 2027: cosa manca per l’entrata in vigore?

    L'eventuale introduzione della cedolare secca al 5% richiederà una specifica disposizione normativa.

    Restano da definire diversi aspetti, tra cui la platea dei beneficiari, i contratti interessati e l'applicabilità dell'agevolazione alle locazioni già in essere.

    Dovranno inoltre essere valutate le risorse necessarie a finanziare la riduzione del gettito fiscale.

    Fino all'approvazione di nuove disposizioni, quindi, continua ad applicarsi l'aliquota agevolata del 10% per i contratti a canone concordato che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo filiera del libro 2026: domande dal 4 novembre

    Dal 4 novembre 2026 alle ore 12.00 apre lo sportello per l’Incentivo per la filiera del libro, la nuova agevolazione destinata a PMI, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni che operano nell’editoria e nella produzione e commercializzazione di libri.

    La misura dispone di 7.406.027,75 euro e riconosce un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimo di 75.000 euro per beneficiario. Le domande saranno valutate anche secondo l’ordine cronologico di presentazione e potranno essere inviate fino all’esaurimento delle risorse. 

    Incentivo filiera del libro: quanto spetta

    L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, in conto impianti e diretto alla spesa, pari a un massimo dell’80% dei costi ammissibili. Il contributo non può comunque superare 75.000 euro. 

    Il programma di investimento può prevedere spese ammissibili fino a 100.000 euro e deve essere realizzato in un’unità locale situata in Italia. Attenzione quindi al doppio limite: anche per un progetto da 100.000 euro, l’agevolazione non potrà superare 75.000 euro. 

    Il beneficiario deve assicurare la copertura della quota residua con mezzi propri o finanziamenti esterni privi di altre agevolazioni pubbliche. Gli aiuti sono concessi nell’ambito del regime de minimis e sono cumulabili con altre agevolazioni, purché non vi sia un doppio finanziamento dello stesso costo. 

    Chi può presentare domanda

    Possono accedere all’incentivo:

    • micro, piccole e medie imprese, comprese ditte individuali, società, cooperative e imprese sociali;
    • Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni che esercitano attività economica in forma imprenditoriale.

    I soggetti devono risultare costituiti e attivi da almeno due anni e svolgere, sempre da almeno due anni e in via prevalente, una delle attività ammesse. Sede legale e unità locale interessata dall’investimento devono essere in Italia. 

    Per ETS, associazioni e fondazioni è richiesta l’iscrizione, anche in corso, al RUNTS nei casi previsti dall’Avviso.

    Quali codici ATECO sono ammessi

    L’allegato individua sei attività secondo la classificazione ATECO 2025: 

    Codice ATECO Attività
    58.11.00 Edizione di libri
    18.12.00 Altra stampa
    18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
    18.14.00 Legatoria e servizi connessi
    47.61.00 Commercio al dettaglio di libri
    46.49.21 Commercio all’ingrosso di libri

    Sono escluse, tra le altre, le attività legate all’edizione di quotidiani, riviste e periodici, videogiochi e software. 

    Quali spese finanzia l’incentivo per la filiera del libro

    Il bando finanzia programmi destinati ad ampliare e riqualificare attività esistenti, migliorandone competitività, innovazione e digitalizzazione.

    Tra le spese di investimento ammissibili rientrano:

    • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
    • software, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche;
    • opere murarie entro il 20% delle spese di investimento ammissibili.

    È finanziabile anche il capitale circolante fino al 20% degli investimenti ammissibili, per materie prime e merci, servizi, godimento di beni di terzi e personale dipendente. 

    Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 18 mesi dal provvedimento di concessione. I pagamenti devono essere tracciabili.

    Come vengono valutate le domande

    • Non basta rispettare i requisiti formali. Invitalia attribuisce un punteggio al progetto sulla base di quattro aree: competenze del proponente e nuova occupazione, mercato e strategie, innovazione e impatto sulla filiera, sostenibilità finanziaria.

    Il punteggio massimo è 24 punti e per essere ammessi occorre raggiungerne almeno 12, rispettando anche le soglie minime previste per ciascuna area. Sono premiati, tra l’altro, l’assunzione di personale, l’innovazione di prodotto o processo, l’impatto sulla promozione della lettura e la valorizzazione dei processi di stampa su carta. 

    Domanda dal 4 novembre 2026: come presentarla

    La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online sul sito Invitalia dalle ore 12.00 del 4 novembre 2026 e fino all’esaurimento delle risorse.

    Servono SPID o CIE, firma digitale e PEC. Alla domanda devono essere allegati, tra l’altro, il piano dell’iniziativa, le dichiarazioni sui requisiti e sugli aiuti de minimis e gli ultimi due bilanci, situazioni contabili o dichiarazioni dei redditi. Ciascun proponente può presentare una sola domanda. 

    Un elemento da considerare è la tempistica: le agevolazioni sono concesse seguendo l’ordine cronologico di presentazione e valutazione delle istanze, nei limiti delle risorse disponibili. L’istruttoria è prevista entro 60 giorni, salvo sospensioni per integrazioni documentali. 

    Contributi filiera del Libro: FAQ

    Quanto può ottenere un’impresa?
    Fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto di 75.000 euro.

    Quando apre la domanda?
    Alle ore 12.00 del 4 novembre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma Invitalia.

    Il contributo è automatico?
    No. Oltre ai requisiti di accesso, il progetto deve superare la valutazione di merito e raggiungere almeno 12 punti su 24, oltre alle soglie minime previste per ogni criterio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: prepararsi alla scadenza del 2 novembre

    Entro il 2 novembre occorre inviare la dichiaraizone dei redditi Modello Redditi PF 2026.

    La stagione dei dichiarativi 2026 anno d'imposta 2025 con il Modello Redditi PF 2026 è iniziata il 15 aprile scorso e sta per concludersi.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    Inoltre il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento del software per il Modello redditi PF pubblicando la versione  1.2.0.

    Viene precisato che indipentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: RedditiOnLine PF 2026

    Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

    L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

    Pertanto occorre prestare attenzione a queste novità. Riepiloghiamo le regole per chi utilizza tale dichiarativo.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • PRIMO PIANO

    Bollo auto abolito nel 2027: novità in legge di bilancio

    Il Decreto n 162/2026 con misure urgenti per il caro carburanti tra le novità contiene la più significativa della abolizione del bollo auto per l'anno 2027.

    Il decreto pubblicato in GU n 216 del 17 settembre è già in vigore, vediamo le regole per avere l'esenzione dal bollo.

    Bollo auto 2027, come funziona l’esenzione

    L’esenzione si applicherà ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

    Ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.

    La misura, quindi, potrà essere utilizzata per un’auto oppure per un motociclo o ciclomotore, ma non contemporaneamente per più veicoli intestati allo stesso proprietario.

    Per il momento l’esenzione è prevista esclusivamente per il 2027. 

    Tuttavia, dalle indiscrezioni in sede di approvazione della legge di Bilancio l’abolizione del bollo dovrebbe essere resa strutturale.

    Nel frattempo spuntano anche novità per ulteriori beneficiari in legge di bilancio 2027, di seguito dettagliate.

    Quali auto sono esentate dal bollo nel 2027

    In base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, l’esenzione riguarderà le auto con una potenza fino a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli vapore.

    Secondo le stime riportate nella bozza del provvedimento, la misura potrebbe interessare circa il 70% dei veicoli in circolazione, pari a 14,5 milioni di vetture.

    L’esenzione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, a condizione che il proprietario non abbia già utilizzato l’agevolazione per un’automobile.

    Non esiste una corrispondenza diretta tra potenza in kW e cilindrata. Un motore da 80 kW può infatti avere cilindrate differenti a seconda della tecnologia, dell’alimentazione e della tipologia di veicolo.

    Indicativamente, per i motori aspirati a benzina la cilindrata può collocarsi tra 1.400 e 1.600 cc, mentre per i turbobenzina può scendere anche a 1.000-1.200 cc. Per i diesel, generalmente, si parla di cilindrate comprese tra 1.500 e 1.800 cc.

    L’esenzione dal bollo auto avrà un costo stimato di circa 2,36 miliardi di euro, secondo quanto indicato nella bozza del decreto.

    Nel testo non vengono specificate nel dettaglio le coperture, ma fonti di Governo indicano come origine delle risorse alcune economie del Pnrr, cioè grants e loans non utilizzati alla scadenza del 30 giugno 2026.

    Per compensare la riduzione del gettito destinato a Regioni e Province autonome è previsto un trasferimento complessivo di 2,29 miliardi di euro per il 2027.

    Gli importi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno definiti entro il 31 marzo 2027.

    L'A Automobile la rivista web dell'ACI ha pubblicato una interessante tabella di riepilogo che si indica di seguito

    Accise diesel, diminuisce il taglio

    Parallelamente all’esenzione del bollo auto, il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga di due settimane del taglio delle accise sul diesel.

    Lo sconto, attualmente pari a 17 centesimi al litro, scenderà a 12,2 centesimi tra il 18 e il 25 settembre e successivamente a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre.

    La riduzione progressiva del taglio delle accise accompagna quindi l’introduzione dell’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027.

    Esenzione bollot auto 2027: ulteriori beneficiari in legge di bilancio

    Nei lavori della manovra finanziaria 2027 entra anche l'esenzione del bollo auto.

    Oltre ai soggetti già specificati per cui spetterà la misura agevolativa, si vorrebbe con norme in legge di bilancio estendere l’esenzione oltre gli 80 kW alle famiglie numerose. 

    Si dovrebbe riconosce l’esenzione oltre gli 80 kW ai nuclei con almeno tre figli a carico, ma solo fino all’importo dovuto per un’auto di quella potenza. 

    Vedremo se ci saranno conferme in merito.