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Distacco dal riscaldamento centralizzato: quando è possibile senza autorizzazione?
La Cassazione, con la sentenza n. 6490/2026, chiarisce quando il condomino può rinunciare al riscaldamento comune, quali spese deve continuare a pagare e perché l'amministratore non può impedirlo.
Il condomino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, purché dimostri che l'intervento non provoca notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto né aggravi di spesa per gli altri proprietari.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 6490 del 18 marzo 2026, ribadendo che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, non può impedire l'esercizio di questo diritto.
Quando è possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato?
L'articolo 1118, quarto comma, del Codice civile riconosce al condomino la possibilità di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.
Per esercitare tale diritto devono essere rispettate due condizioni:
- il distacco non deve determinare notevoli squilibri nel funzionamento dell'impianto;
- non devono derivarne aggravi di spesa per gli altri condomini.
La prova del rispetto di queste condizioni spetta al condomino che intende distaccarsi.
La documentazione tecnica assume quindi un ruolo fondamentale per dimostrare l'assenza di pregiudizi.
L’amministratore può vietare il distacco?
No, l'amministratore non può subordinare il distacco a una propria valutazione discrezionale.
Secondo la Cassazione, il regolamento condominiale non può impedire un diritto riconosciuto al singolo proprietario, neppure quando abbia natura contrattuale.
Sono pertanto nulle le clausole che vietano incondizionatamente il distacco, quando ricorrono i presupposti richiesti dalla legge.
La possibilità di procedere autonomamente non elimina, tuttavia, l'obbligo di dimostrare che l'intervento rispetti le condizioni tecniche ed economiche previste.
Quali spese deve pagare chi si distacca?
Il distacco non comporta automaticamente l'esonero da tutte le spese del riscaldamento condominiale.
L'articolo 1118 del Codice civile stabilisce che il condomino resta tenuto a contribuire alle spese per:
- manutenzione straordinaria dell'impianto;
- conservazione dell'impianto;
- messa a norma.
La Cassazione ricorda che, in presenza dei presupposti per il distacco, il condomino è esonerato dalle spese per l'uso del riscaldamento comune, mentre continua a contribuire alla conservazione dell'impianto, del quale rimane comproprietario.
Resta distinta la questione delle eventuali deroghe convenzionali ai criteri di ripartizione delle spese.
Cosa ha deciso la Cassazione nella sentenza 6490/2026?
La controversia riguardava una condomina che aveva effettuato il distacco nel febbraio 2008, dopo aver comunicato la propria intenzione e presentato una perizia tecnica.
I giudici di merito avevano respinto la sua domanda, richiamando il regolamento condominiale e ritenendo insufficienti le prove sull'assenza di pregiudizi.
La Cassazione ha censurato anche la mancata considerazione dell'accertamento tecnico preventivo relativo all'impianto originario.
La legittimità del distacco già effettuato deve essere valutata con riferimento alle condizioni esistenti al momento dell'intervento, senza escludere quella consulenza per la successiva sostituzione della caldaia, avvenuta nel 2011.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Non ha dunque dichiarato definitivamente legittimo il distacco eseguito dalla condomina.
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Spese legali del commercialista: quando sono deducibili
Le somme versate da un commercialista per definire una controversia relativa alla responsabilità come sindaco di società sono deducibili dal reddito professionale, purché inerenti all’attività esercitata e non riconducibili alla commissione di un reato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3285 del 10 febbraio 2025, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente.
Il caso: la deduzione delle spese sostenute dal commercialista
La controversia trae origine da un accertamento fiscale relativo al periodo d’imposta 2004, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alcuni costi dedotti da un dottore commercialista.
Il professionista aveva contabilizzato, tra gli oneri deducibili, le somme corrisposte a titolo di transazione e i costi sostenuti per le spese del procedimento. Tali importi erano collegati a un accordo transattivo sottoscritto il 24 giugno 2004 con la curatela fallimentare di una società, a definizione di un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità delle spese ai fini Irpef e Irap, ritenendole non inerenti all’attività professionale.
Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, ottenendo una decisione favorevole sia in primo grado sia davanti alla Commissione tributaria regionale del Molise.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto la deducibilità degli oneri sostenuti dal contribuente.
In particolare, l’Agenzia contestava il collegamento tra i costi e l’attività professionale, evidenziando che le somme derivavano da una condotta illecita sul piano civilistico, nell’ambito di un’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare.
La questione sottoposta alla Cassazione riguardava, dunque, la possibilità di considerare inerenti al reddito professionale le somme corrisposte per definire una controversia derivante dall’esercizio dell’incarico di sindaco di società.
La motivazione della decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il collegamento tra l’incarico di sindaco e l’attività esercitata dal commercialista.
Nella motivazione, la Corte afferma testualmente: Lo svolgimento dell'attività di sindaco di una società di capitali rientra tra quelle che un dottore commercialista può espletare, con la conseguenza che gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento di essa sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 14 della legge n. 537 del 1993.
La Corte richiama inoltre il principio di inerenza previsto dall’articolo 109 del TUIR, evidenziando che le somme dovute a titolo di responsabilità civile, anche quando derivino da un fatto illecito civile commesso nell'esercizio di un'impresa o di una professione, non sono automaticamente indeducibili.
A sostegno della decisione viene richiamata anche la precedente ordinanza della Cassazione n. 31930 del 5 novembre 2021.
Nel caso esaminato, i giudici precisano che non si trattava della commissione di un reato e che gli oneri contestati erano inerenti all’esercizio della professione del contribuente.
Spese deducibili: la decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 3285/2025, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al professionista.
L’aspetto centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra il costo sostenuto e l’attività professionale esercitata. La circostanza che una spesa derivi da una controversia per responsabilità civile non ne esclude, di per sé, la deducibilità fiscale.
La decisione riguarda specificamente le somme transattive e i costi del procedimento sostenuti dal commercialista nell’ambito della controversia relativa all'incarico di sindaco societario.
La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori e 200 euro per spese vive.
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Ravvedimento e cumulo giuridico ecco tutti i codici tributo
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, istituisce 23 codici tributo per versare la sanzione unica derivante dall'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso.
Le istruzioni riguardano i modelli F24 ordinario, F24-Accise e F24 ELIDE, con specifiche indicazioni per la compilazione.
Quali sono i nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso con cumulo giuridico?
Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 23 nuovi codici tributo, da utilizzare per il versamento della sanzione unica conseguente all'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso.
I codici sono distinti in base alla tipologia di tributo e al modello di pagamento da utilizzare:
20 codici tributo, da 8960 a 8979, per il modello F24 ordinario;
2 codici tributo, 8984 e 8985, per il modello F24-Accise;
1 codice tributo, 8986, per il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (ELIDE).
La risoluzione fornisce inoltre indicazioni specifiche per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP.
Cumulo giuridico e ravvedimento operoso: cosa prevede la normativa?
L'istituzione dei codici tributo dà attuazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha previsto l'applicazione del cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso.
In particolare, la disposizione ha modificato l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilendo che, nei casi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o ravvedimento, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente:
- per ciascun tributo;
- per ciascun periodo d'imposta;
- per ciascun istituto deflativo.
Il medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 87/2024 ha inoltre introdotto il comma 2-bis nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
La norma stabilisce che, quando la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione prevista per il ravvedimento è determinata in relazione alla prima violazione.
La disposizione prevede inoltre che la sanzione unica sulla quale applicare la percentuale di riduzione possa essere calcolata anche attraverso le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Quali codici tributo utilizzare nel modello F24 ordinario?
Per consentire il versamento della sanzione unica da ravvedimento mediante modello F24 ordinario, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo.
Codice tributo Sanzione unica da ravvedimento relativa a 8960 IRPEF 8961 Addizionale comunale all'IRPEF 8962 Addizionale regionale all'IRPEF 8963 IRES 8964 IRAP 8965 IVA 8966 Ritenute 8967 Imposta sostitutiva 8968 IVIE 8969 IVAFE 8970 Imposta di registro 8971 Imposta di bollo 8972 Imposta ipotecaria 8973 Imposta catastale 8974 Imposta di successione 8975 Imposta sulle donazioni 8976 Imposta sui servizi digitali (webtax) 8977 Imposta sulle transazioni finanziarie 8978 Global minimum tax 8979 Canone TV Tutti i codici fanno riferimento all'articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.
Come compilare il modello F24 per versare la sanzione unica?
La risoluzione n. 38/E/2026 stabilisce che i nuovi codici tributo devono essere riportati, in via generale, nella sezione «Erario» del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a debito versati».
Nel campo «anno di riferimento» deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, nel formato AAAA.
Sono tuttavia previste istruzioni specifiche per alcuni codici tributo.
Codici 8962 e 8964: addizionale regionale IRPEF e IRAP
I codici tributo 8962 e 8964 devono essere inseriti nella sezione «Regioni» del modello F24.
È inoltre necessario indicare il codice regione, reperibile nella Tabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonome, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Codice 8961: addizionale comunale IRPEF
Il codice tributo 8961 deve essere riportato nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI».
Nel campo «codice ente/codice comune» deve essere indicato il codice catastale del Comune, consultabile nella Tabella T4 – Codici catastali dei Comuni, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Codice 8974: imposta di successione
Per il codice tributo 8974, relativo alla sanzione unica da ravvedimento dell'imposta di successione, la risoluzione prevede specifiche modalità di compilazione.
Nella sezione «Contribuente» devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede.
Nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» deve essere riportato il codice fiscale del defunto, insieme al codice 08 nel campo «codice identificativo».
Come versano la sanzione unica gli enti pubblici con F24 EP?
La risoluzione chiarisce che gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 Enti pubblici (F24 EP) possono impiegare i codici tributo già istituiti e utilizzati per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.
Questa indicazione riguarda il versamento della sanzione unica derivante dall'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento.
Quali codici utilizzare per le imposte sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti?
Per il versamento tramite modello F24-Accise, l'Agenzia delle Entrate istituisce due ulteriori codici tributo:
Codice tributo Denominazione 8984 Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle assicurazioni 8985 Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti Anche questi codici richiamano l'articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.
Come compilare l'F24-Accise con il codice 8984?
Il codice 8984, relativo all'imposta sulle assicurazioni, deve essere inserito nella sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione», in corrispondenza della colonna «importi a debito versati».
Occorre indicare:
nel campo «ente», il codice A;
nel campo «mese», il mese di riferimento del versamento, nel formato MM;
nel campo «anno di riferimento», l'anno per il quale si effettua il versamento, nel formato AAAA.
Nei soli casi in cui il pagamento riguardi il debito emergente dalla denuncia annuale, deve essere indicato convenzionalmente il mese di dicembre e l'anno di riferimento dei premi.
La risoluzione riporta il seguente esempio: per importi a debito emergenti dalla denuncia annuale presentata nel 2024, occorre indicare mese 12 e anno 2023.
Il campo «codice identificativo» non deve essere compilato.
Come compilare l'F24-Accise con il codice 8985?
Per la sanzione unica relativa all'imposta sugli intrattenimenti, il codice 8985 deve essere indicato nella sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione», nella colonna «importi a debito versati».
In particolare, devono essere compilati:
il campo «ente», con il codice M;
il campo «anno di riferimento», con l'anno per il quale si effettua il versamento, nel formato AAAA.
Qual è il codice tributo per il ravvedimento dell’imposta sugli aerotaxi?
Per il versamento della sanzione unica derivante dall'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo 8986.
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).
Come compilare l'F24 ELIDE con il codice 8986?
La risoluzione n. 38/E/2026 prevede che nella sezione «CONTRIBUENTE» siano indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore.
Nella sezione «ERARIO ED ALTRO», in corrispondenza degli «importi a debito versati», occorre compilare i campi secondo le seguenti indicazioni:
Allegati:Campo Valore da indicare Tipo Lettera R Elementi identificativi Numero dei passeggeri per singola tratta, seguito dalla lettera A o B e da giorno e mese del servizio Codice 8986 Anno di riferimento Anno di effettuazione del servizio, nel formato AAAA Per quanto riguarda il campo «elementi identificativi»:
la lettera A identifica la tratta fino a 1.500 chilometri;
la lettera B identifica la tratta oltre 1.500 chilometri;
gli ultimi quattro caratteri devono riportare il giorno e il mese di effettuazione del servizio, nel formato GGMM.
Ad esempio, per un servizio effettuato il 7 marzo, il giorno e il mese devono essere rappresentati dalla sequenza 0703.
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Autotrasporto 2026: bonus gasolio e stop leasing al 2027
Nuove risorse per il credito d’imposta sul gasolio, sospensione dei canoni di leasing e interventi sui contratti di trasporto.
Sono queste le principali misure del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri per sostenere le imprese di autotrasporto alle prese con l’aumento dei costi dei carburanti e pubblicato in GU n 247 del 23 ottobre e in vigore dal 24 ottobre.
Il provvedimento, illustrato nei comunicati del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 ottobre 2026, punta a salvaguardare la liquidità delle imprese e la continuità delle attività, con particolare attenzione ai piccoli autotrasportatori e ai padroncini, maggiormente esposti ai rincari.
Vediamo nel dettaglio le novità previste dal decreto, che contiene anche misure per agricoltura, pesca e rendicontazione di sostenibilità.
Credito d’imposta gasolio autotrasporto 2026: stanziati altri 105,2 milioni
Il primo intervento riguarda il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio destinato alle imprese di autotrasporto.
Il decreto prevede due nuovi stanziamenti:
- 45,2 milioni di euro per le spese di acquisto del gasolio sostenute nel periodo marzo-agosto 2026;
- 60 milioni di euro per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.
Le nuove risorse ammontano complessivamente a 105,2 milioni di euro.
Secondo quanto precisato dal MIT, i 45,2 milioni si aggiungono ai 21,2 milioni già previsti dal decreto sul bollo.
L'obiettivo è contenere l'impatto del caro carburanti sui costi operativi delle imprese, sostenendo un settore essenziale per la movimentazione delle merci.
Leasing autotrasporto: sospensione dei canoni fino al 31 marzo 2027
Un'altra misura riguarda la possibilità di sospendere i canoni di leasing dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa.
La disposizione interessa le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
In particolare, il decreto prevede:
- la possibilità di richiedere la sospensione dei canoni fino al 31 marzo 2027;
- il divieto di revoca delle operazioni di locazione finanziaria fino alla stessa data;
- la proroga della durata del contratto per un periodo corrispondente alla sospensione.
Il comunicato del MIT richiama, in particolare, i canoni in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027.
La misura è finalizzata ad alleggerire gli impegni finanziari delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni ridotte.
Contratti di autotrasporto: nuovi parametri per il costo del carburante
Il decreto interviene anche sui contratti di autotrasporto relativi a prestazioni da effettuare in un periodo superiore a trenta giorni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante.
Per i contratti stipulati in forma non scritta, i valori minimi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture.
La disposizione punta a favorire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle operazioni di autotrasporto.
Caro carburanti: aiuti anche per agricoltura e pesca
Il Decreto-legge n. 193/2026 introduce, all'articolo 6, un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle imprese agricole per compensare parte dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante.
L'agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 1° giugno al 15 ottobre 2026 ed è riconosciuta alle imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8-ter del DL n. 38/2026.
Il contributo è pari al 20% dei costi sostenuti per il carburante, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026.
Le modalità e i termini per trasmettere la documentazione relativa agli acquisti saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'AGEA, da adottare entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Entro i successivi trenta giorni l'AGEA provvederà al pagamento diretto delle somme mediante accredito sul conto corrente bancario o postale associato al fascicolo aziendale del beneficiario.
Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto.
L'agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente.
FAQ Decreto autotrasporto
Quanto viene stanziato per il bonus gasolio autotrasporto 2026?
Il decreto prevede ulteriori 105,2 milioni di euro, suddivisi tra le spese di marzo-agosto e quelle dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.
Fino a quando si possono sospendere i canoni di leasing?
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale possono richiedere la sospensione fino al 31 marzo 2027.
Quali aiuti sono previsti per i piccoli autotrasportatori?
Il Governo richiama in particolare il credito d'imposta sul gasolio e la sospensione dei canoni di leasing per sostenere la liquidità dei piccoli operatori e dei padroncini.
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Cambiale azzurra per imprese di pesca e acquacoltura: domande entro il 30 ottobre
Entro il 30 ottobre è possibile presentare le domande per la Cambiale Azzurra, il finanziamento a tasso zero gestito da ISMEA e destinato alle piccole e medie imprese della pesca e dell'acquacoltura.
La misura dispone di 10 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità connesse al ciclo produttivo e alla gestione ordinaria aziendale.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 ottobre 2026, secondo l'ordine cronologico di invio e fino a esaurimento delle risorse.
Cambiale Azzurra 2026: chi può richiedere il finanziamento?
Possono accedere le PMI della pesca e dell'acquacoltura che abbiano registrato ricavi nel 2025.
In particolare, le imprese devono:
- essere iscritte al Registro delle imprese con qualifica di impresa ittica
- svolgere attività riconducibili ai codici ATECO ammessi, appartenenti ai gruppi 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22;
- essere state costituite e aver avviato l'attività agevolabile entro il 1° gennaio 2024;
- rispettare i requisiti economici, finanziari e le condizioni di ammissibilità del Prospetto informativo ISMEA.
Sono previste esclusioni, tra l'altro, per imprese in difficoltà e in presenza delle situazioni creditizie ostative indicate dal Prospetto.
Quanto si può ottenere con la Cambiale Azzurra?
Il finanziamento parte da 3.000 euro e non può superare il 50% dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile. I massimali sono:
Beneficiari Importo massimo Pesca 20.000 euro per imbarcazione ammissibile Pesca con più imbarcazioni 60.000 euro complessivi Acquacoltura 20.000 euro per PMI Per la pesca rilevano le imbarcazioni identificate dal codice CFR e iscritte nel Registro della flotta UE.
Il prestito dura cinque anni, di cui due di preammortamento, con rimborso in 12 rate trimestrali costanti. Gli interessi sono azzerati mediante un contributo nel regime de minimis.
Quali ricavi considerare per calcolare il finanziamento?
Le FAQ ISMEA del 14 e 16 ottobre precisano che rilevano i ricavi 2025 riferibili alle attività ammissibili.
Il dato deve risultare dalla dichiarazione fiscale, se il modello Redditi non consente di identificare univocamente i ricavi, occorre fare riferimento alla dichiarazione IVA.
Per le imprese danneggiate da eventi calamitosi formalmente accertati, ISMEA può considerare i ricavi del primo esercizio precedente non interessato dall'evento, con adeguata documentazione.
Cambiale azzurra: come presentare domanda e quali sono le scadenze?
La procedura si svolge sul portale ISMEA e prevede accreditamento, compilazione, preconvalida e successiva convalida definitiva.
Le date sono:
- 13 ottobre 2026, ore 12: avvio della compilazione e preconvalida;
- 20 ottobre 2026, ore 12: apertura della presentazione delle domande;
- 30 ottobre 2026, ore 12: chiusura dello sportello.
Il portale è accessibile H24, mentre la presentazione segue gli orari previsti dall'avviso ISMEA.
La preconvalida non attribuisce priorità: ai fini dell'istruttoria rileva la presentazione definitiva.
La domanda deve essere firmata digitalmente in modalità PAdES.
Quali documenti servono e cosa chiariscono le FAQ ISMEA?
Tra i documenti richiesti figurano la dichiarazione fiscale con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate e la visura della Centrale dei Rischi, oppure la relativa richiesta nei casi ammessi.
Le FAQ del 20 ottobre 2026 chiariscono inoltre che:
- eventuali irregolarità contributive alla domanda possono essere sanate durante l'istruttoria;
- per le cooperative con più imbarcazioni è prevista un'unica domanda;
- l'estinzione anticipata del finanziamento è consentita senza penali.
Cambiale Azzurra 2026: le FAQ con i chiarimenti ISMEA
Requisiti di accesso e regolarità contributiva
1. Il DURC deve essere regolare al momento della presentazione della domanda?
No. ISMEA chiarisce che la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa deve sussistere al momento della concessione del finanziamento e dell'erogazione.
Eventuali irregolarità presenti alla data della domanda possono essere sanate durante l'istruttoria. La concessione e l'erogazione restano subordinate all'esito positivo delle verifiche.
2. Un'impresa costituita prima del 2024, ma che ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2024, può accedere?
No. ISMEA specifica che devono essere rispettati entrambi i requisiti temporali: la costituzione dell'impresa e l'avvio dell'attività agevolabile.
Sono quindi escluse le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2024 e quelle che, pur costituite prima, hanno avviato l'attività agevolabile successivamente a tale data.
3. Un'impresa con un precedente finanziamento ISMEA ancora in corso può richiedere la Cambiale Azzurra?
Sì, purché sia in regola con i pagamenti del finanziamento esistente e con eventuali altre posizioni aperte nei confronti di ISMEA.
Ricavi, dichiarazioni fiscali e documentazione
4. Quali ricavi devono essere considerati per calcolare il finanziamento?
ISMEA chiarisce che devono essere considerati i ricavi del 2025 relativi alle attività ammissibili, risultanti dalla documentazione fiscale.
Se il modello Redditi non permette di identificare univocamente tali ricavi, il riferimento è la dichiarazione IVA relativa allo stesso periodo d'imposta.
5. È necessario allegare sia la dichiarazione IVA sia il modello Redditi?
No. ISMEA conferma che i due documenti fiscali sono alternativi, tenendo conto delle indicazioni sulla corretta individuazione dei ricavi.
È però necessario allegare anche la ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate che dimostri l'avvenuta presentazione della dichiarazione, quando richiesta. La sola dichiarazione di impegno del consulente all'invio non è sufficiente.
6. Come si documentano i ricavi delle imprese in regime di esonero IVA?
Per le imprese in regime di esonero IVA, ISMEA prevede un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
Per le attività di acquacoltura che utilizzano il quadro RD del modello Redditi con reddito forfettizzato, ISMEA suggerisce invece di allegare la dichiarazione IVA.
7. È obbligatorio allegare la visura della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia?
ISMEA ammette, in alternativa alla visura, la copia della richiesta presentata alla Centrale dei Rischi.
La richiesta deve essere stata effettuata prima della compilazione della domanda sul portale e deve riguardare le annotazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti la data contabile di luglio 2026.
8. Le imprese danneggiate da eventi calamitosi possono utilizzare i ricavi di anni precedenti?
Sì, nei casi previsti. ISMEA chiarisce che, qualora eventi calamitosi formalmente accertati abbiano compromesso significativamente l'attività nel 2025, può essere considerato il primo esercizio precedente non interessato dall'evento.
È necessaria la documentazione fiscale e un provvedimento formale dell'autorità competente. Tra gli atti ammessi ISMEA richiama, a titolo esemplificativo, decreti ministeriali, provvedimenti regionali e ordinanze delle Capitanerie di porto.
Cooperative e imbarcazioni
9. Una cooperativa con più imbarcazioni deve presentare più domande?
No. ISMEA chiarisce che la cooperativa deve presentare un'unica domanda per tutte le imbarcazioni interessate.
Per determinare l'importo finanziabile si considerano i ricavi complessivi della cooperativa riconducibili all'attività agevolabile, mentre il numero delle imbarcazioni rileva per definire il massimale del prestito.
10. Chi può presentare domanda se l'imbarcazione è concessa in locazione?
L'armatore locatario, cioè il soggetto che ha preso in locazione l'imbarcazione e ne esercita l'attività.
ISMEA precisa che la domanda compete al locatario in quanto, con la locazione, l'esercizio della nave passa a quest'ultimo.
11. È possibile sostituire un'imbarcazione durante il finanziamento?
Sì, previa autorizzazione ISMEA. La sostituzione non comporta automaticamente la revoca dell'agevolazione, purché permangano i requisiti richiesti.
Per le cooperative armatoriali è ammessa, alle condizioni precisate da ISMEA, anche la sostituzione con un'altra imbarcazione già disponibile e regolarmente in armamento.
12. Cosa succede se l'impresa vende o demolisce l'imbarcazione finanziata?
La vendita prima dell'estinzione del finanziamento comporta la revoca delle agevolazioni.
ISMEA chiarisce inoltre che anche la demolizione dell'imbarcazione con cessazione dell'attività comporta la revoca, poiché il beneficiario deve mantenerne la piena titolarità o disponibilità per l'intera durata del finanziamento.