• Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: professionisti con ISA differenti

    Il professionista che esercita un'attività autonoma e partecipa contemporaneamente a un'associazione professionale può accedere al concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 anche se l'associazione non aderisce, a condizione che le due attività siano riconducibili a ISA differenti.

    Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 191/2026, esaminando il caso di un notaio che svolge la professione individualmente e partecipa a un'associazione notarile dedicata esclusivamente alla gestione delle esecuzioni immobiliari e delle aste.

    Il chiarimento tiene conto delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 148/2026, applicabili a decorrere dal biennio 2026-2027.

    Concordato preventivo biennale: quali dubbi solleva il professionista?

    Il contribuente istante esercita individualmente l'attività di notaio ed è contemporaneamente associato a un'associazione professionale costituita da diversi notai, che si occupa esclusivamente della gestione delle esecuzioni immobiliari e delle aste di vendita.

    Avendo già aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il professionista intende rinnovare l'adesione per il 2026-2027.

    Il dubbio riguarda l'applicabilità delle cause di esclusione previste dall'articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs n. 13/2024, introdotte dal Dlgs n. 81/2025.

    In particolare, il notaio chiede se possa aderire al CPB indipendentemente dall'adesione dell'associazione e degli altri professionisti associati.

    Perché il notaio ritiene di poter aderire autonomamente?

    Secondo l'istante, le cause di esclusione non dovrebbero applicarsi alla sua situazione, considerando le specifiche disposizioni dello statuto associativo.

    L'associazione può svolgere esclusivamente le attività relative alle esecuzioni immobiliari, mentre le altre prestazioni notarili rimangono nell'ambito dell'attività individuale.

    Il professionista sostiene quindi che la separazione delle attività impedisca il trasferimento di redditi tra il singolo notaio e l'associazione, fenomeno che, a suo avviso, le cause di esclusione intendono contrastare.

    Cosa risponde l'Agenzia delle Entrate?

    L'Agenzia richiama le modifiche apportate dall'articolo 28 del Dlgs n. 148 del 7 agosto 2026, che hanno circoscritto l'applicazione delle due cause di esclusione dal CPB.

    A partire dal biennio 2026-2027, le cause di esclusione in esame non operano quando il professionista e l'associazione partecipata esercitano attività economiche riconducibili a ISA differenti.

    Pertanto:

    • il professionista può accedere al CPB anche se l'associazione non aderisce;
    • l'associazione può accedere al CPB anche se non aderiscono tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

    In entrambi i casi, la condizione rilevante è la riconducibilità delle rispettive attività a ISA differenti.

    Quali ISA applicano il notaio e l'associazione?

    Nel caso esaminato, l'Agenzia rileva che, per il periodo d'imposta 2024, risultano presentati due modelli ISA diversi:

    Soggetto Modello ISA Codice ATECO
    Notaio individuale DK01U – Attività degli studi notarili 69.10.20 – Attività notarili
    Associazione professionale DK30U – Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili 69.10.30 – Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili

    L'Agenzia conclude che il notaio può accedere alla proposta di CPB 2026-2027 a prescindere dall'eventuale adesione dell'associazione, purché entrambi continuino a svolgere attività riconducibili a ISA differenti.

    La conclusione presuppone la corretta applicazione dei codici ATECO e degli ISA, circostanza che l'Agenzia precisa di non aver verificato nell'interpello.

    Restano inoltre impregiudicate le verifiche sugli altri requisiti di accesso e sulle eventuali cause di esclusione, decadenza e cessazione dal concordato.

    FAQ sul concordato preventivo biennale 2026-2027

    Il professionista può aderire al CPB se l'associazione non aderisce?

    Sì, per la causa di esclusione esaminata, se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti e sussistono gli altri requisiti previsti.

    Tutti gli associati devono aderire al concordato?

    Non necessariamente. L'associazione può accedere al CPB senza l'adesione di tutti i professionisti associati che dichiarano redditi autonomi individuali, se le attività sono riconducibili a ISA differenti.

    Da quando si applicano le nuove disposizioni?

    Le modifiche introdotte dal Dlgs n. 148/2026 alle lettere b-quinquies) e b-sexies) si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

    Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 191/2026.

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: approvati nuovi esoneri

    Il Decreto n 193/2026 in vigore dal 24 ottobre è stato pubblicato nel GU n 247/2026

    Esso introduce una disposizione sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

    In sintesi, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, sono esonerate le imprese con:

    • ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro;
    • oppure un numero di dipendenti non superiore a 1.000.

    Vediamo il dettaglio.

    Rendicontazione di sostenibilità: esonero per le imprese sotto le nuove soglie nel 2026 e 2027

    Novità per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese. 

    L'articolo 10 del Decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre, modifica il D.Lgs. n. 125/2024 introducendo una deroga temporanea agli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa CSRD.

    In particolare, per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 non si applicano alle imprese che, su base individuale o consolidata ove applicabile, presentano almeno una delle seguenti condizioni:

    ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro;

    numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000.

    I due limiti sono alternativi: l'esclusione opera anche quando l'impresa rispetta soltanto uno dei due parametri.

    Di conseguenza, sotto il profilo dimensionale, restano nel perimetro degli obblighi le imprese che superano contemporaneamente 450 milioni di euro di ricavi netti e 1.000 dipendenti medi.

    Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, la deroga interessa le rendicontazioni relative agli esercizi 2026 e 2027, rispettivamente pubblicate nel 2027 e nel 2028.

    La disposizione interviene sull'articolo 17 del D.Lgs. n. 125/2024, mediante l'aggiunta del comma 3-bis, e lascia ferma la disciplina prevista dall'articolo 5 per le imprese di Paesi terzi.

    La novità anticipa, per gli esercizi interessati, il restringimento della platea delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità previsto dal nuovo quadro normativo europeo.

  • Contenzioso Tributario

    Accertamento fiscale alla Srl: l’amministratore di fatto non può impugnarlo

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 25997/2026, chiarisce che la semplice notifica dell’avviso di accertamento non attribuisce il diritto di ricorso se la pretesa tributaria riguarda esclusivamente la società.

    L’amministratore di fatto di una Srl non è legittimato a impugnare un avviso di accertamento intestato alla società, anche quando l’atto gli sia stato notificato personalmente. 

    Per presentare ricorso non basta infatti essere destinatari della notifica: occorre che dall’accertamento derivi una pretesa tributaria direttamente riferibile al soggetto che agisce in giudizio.

    È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo la distinzione tra il destinatario materiale della notificazione e il soggetto effettivamente obbligato nei confronti del Fisco.

    Per la Cassazione la legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo non discende dalla mera circostanza materiale della sua notificazione, ma postula che il ricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata.

    Accertamento alla Srl: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caserta nei confronti di una Srl in liquidazione.

    A seguito di una verifica della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP, oltre a ricavi non dichiarati rilevanti ai fini IVA, procedendo al recupero delle imposte e all’irrogazione delle relative sanzioni.

    L’avviso era stato notificato anche a una persona fisica indicata come amministratore di fatto della società.

    Quest’ultima aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, contestando, tra l’altro, la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento e l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.

    La Ctp aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica dell’accertamento.

    Successivamente, la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 7841/2019, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la tempestività dell’accertamento soltanto per alcuni rilievi.

    L’Agenzia delle Entrate aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando preliminarmente la legittimazione dell’amministratore di fatto a impugnare un atto rivolto esclusivamente alla società.

    Amministratore di fatto: quando può impugnare l’accertamento?

    La Suprema Corte ha accolto la posizione dell’Amministrazione finanziaria.

    Secondo i giudici, la legittimazione a impugnare un atto impositivo non deriva dalla semplice circostanza che l’avviso sia stato notificato a una determinata persona, ma richiede che questa sia effettivamente destinataria della pretesa fiscale.

    Per stabilire chi possa proporre ricorso occorre quindi esaminare il contenuto dell’accertamento e verificare quali effetti esso produca direttamente nella sfera giuridica del ricorrente.

    La Cassazione richiama, in particolare, i precedenti orientamenti espressi con le pronunce n. 26702/2022 e n. 12864/2025.

    La rappresentanza legale e processuale della società spetta agli amministratori formalmente investiti di tale potere, fatti salvi i presupposti residuali previsti dall’articolo 62 del Dpr n. 600/1973.

    Di conseguenza, la sola qualifica di amministratore di fatto non consente di agire in giudizio per contestare un debito tributario della società.

    La notifica dell’avviso non attribuisce automaticamente il diritto di ricorso

    Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento riguardava esclusivamente la Srl.

    Non era stata formulata alcuna pretesa tributaria direttamente nei confronti dell’amministratore di fatto, né gli era stata attribuita un’obbligazione solidale o una sanzione personale.

    La semplice indicazione del suo nominativo nell’atto e la successiva notificazione non erano quindi sufficienti a renderlo destinatario della pretesa fiscale.

    La Corte ha inoltre chiarito che neppure l'eventuale erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto può giustificare autonomamente il ricorso.

    L’interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura civile, deve infatti corrispondere a un’utilità concreta derivante dalla decisione del giudice.

    Non è sufficiente chiedere l’annullamento dell’atto soltanto per contestare una qualifica attribuita dall’Amministrazione finanziaria, quando tale indicazione non determina conseguenze giuridiche immediatamente pregiudizievoli per l’interessato.

    La decisione: ricorso inammissibile e sentenza cassata senza rinvio

    Alla luce di questi principi, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione dei giudici tributari che avevano riconosciuto all’amministratore di fatto la possibilità di contestare l’accertamento.

    La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbite le ulteriori questioni relative all’accertamento e al ricorso incidentale.

    La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso originario.

    L’amministratore di fatto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio oltre alle spese prenotate a debito.

    La pronuncia conferma dunque che, nel contenzioso tributario, la possibilità di impugnare un avviso di accertamento dipende dalla titolarità della posizione giuridica direttamente interessata dalla pretesa fiscale, non dalla sola ricezione dell’atto.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2026: istruzioni per la compilazione del frontespizio

    Dai dati del sostituto d’imposta alla scelta della tipologia di invio, fino alla firma e all’impegno dell’intermediario: le istruzioni per la corretta compilazione del frontespizio del modello 770/2026.

    Il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2026, considerato che il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato.

    Tra gli adempimenti da effettuare assume particolare importanza la compilazione del frontespizio, che consente di identificare il sostituto d’imposta, individuare il soggetto che sottoscrive la dichiarazione e specificare le modalità di trasmissione dei dati.

    Le istruzioni ministeriali, al paragrafo 5, illustrano le regole da seguire per la compilazione delle diverse sezioni.

    Tipo di dichiarazione: correttiva e integrativa

    La prima sezione del frontespizio è dedicata alla tipologia di dichiarazione presentata.

    Se il sostituto d’imposta intende correggere o integrare una dichiarazione già trasmessa prima della scadenza, deve presentare una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    Qualora la rettifica intervenga dopo la scadenza, deve essere utilizzata la casella “Dichiarazione integrativa”, purché la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata.

    In entrambi i casi occorre indicare il protocollo della dichiarazione precedentemente trasmessa, che viene integralmente sostituita dalla nuova dichiarazione.

    È inoltre prevista la casella “Eventi eccezionali”, riservata ai soggetti che beneficiano della sospensione dei termini dichiarativi.

    Dati del sostituto d’imposta e codice attività

    Nel riquadro dedicato al sostituto devono essere riportati il codice fiscale e i dati identificativi del dichiarante.

    Per le persone fisiche sono richiesti i dati anagrafici, mentre per società ed enti devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, senza abbreviazioni.

    Particolare attenzione deve essere prestata al codice attività, che deve corrispondere all'attività svolta in via prevalente, individuata con riferimento al volume d'affari.

    Il codice deve essere desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione della dichiarazione. Per il modello 770/2026 occorre quindi fare riferimento alla classificazione ATECO 2025.

    Sono inoltre previsti campi per i recapiti, i dati dei soggetti esteri e i codici statistici relativi a stato, natura giuridica e situazione del sostituto.

    Rappresentante firmatario: quali dati indicare

    Il frontespizio contiene un apposito riquadro per identificare il rappresentante o l'altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

    Devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice corrispondente alla carica rivestita.

    Tra i codici previsti dalle istruzioni figurano, ad esempio:

    • Codice 1: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
    • Codice 3: curatore fallimentare o curatore della liquidazione giudiziale;
    • Codice 8: liquidatore in caso di liquidazione volontaria;
    • Codice 13: amministratore di condominio;
    • Codice 14: soggetto che sottoscrive per conto di una pubblica amministrazione.

    La scelta deve essere effettuata in relazione alla situazione effettiva del soggetto firmatario.

    Redazione della dichiarazione: invio unico o gestione separata

    Una delle sezioni più importanti del frontespizio riguarda la redazione della dichiarazione, disciplinata dal paragrafo 5.4 delle istruzioni.

    Nel campo “Tipologia invio” devono essere indicati:

    • Codice 1, quando la dichiarazione viene trasmessa mediante un unico flusso;
    • Codice 2, quando il sostituto sceglie di trasmettere separatamente i dati relativi alle diverse tipologie reddituali.

    La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” richiede l'indicazione dei quadri presenti nella dichiarazione e delle tipologie di ritenute interessate.

    Le categorie previste sono: Dipendente, Autonomo, Capitale, Locazioni brevi e Altre ritenute.

    In caso di gestione separata, il modello può essere trasmesso con un massimo di tre flussi, che devono comprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

    Occorre inoltre rispettare specifiche regole di aggregazione: in presenza del flusso relativo al lavoro autonomo, quello delle locazioni brevi deve essere necessariamente unito al primo. Il flusso “Altre ritenute”, invece, deve essere associato a uno dei tre flussi principali: Dipendente, Autonomo o Capitale.

    Nel riquadro “Gestione separata” devono essere indicate le informazioni relative agli altri flussi, identificando, quando previsto, il soggetto incaricato della loro trasmissione.

    Firma della dichiarazione e impegno alla trasmissione telematica

    La dichiarazione deve essere sottoscritta dal sostituto d'imposta o dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

    Nei casi previsti, è inoltre richiesta la sottoscrizione dei soggetti incaricati della revisione contabile.

    Se la trasmissione è affidata a un intermediario, quest'ultimo deve compilare il riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, indicando il proprio codice fiscale, la data di assunzione dell'impegno e la firma.

    Nel relativo campo deve essere riportato:

    • il codice 1, se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
    • il codice 2, se la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che effettua l'invio.

    Il frontespizio contiene anche le caselle per richiedere e accettare la ricezione degli avvisi telematici relativi al controllo automatizzato della dichiarazione.

    Le verifiche prima della trasmissione

    Prima dell'invio telematico del modello 770/2026 è opportuno verificare la correttezza dei dati anagrafici e del codice attività, la corrispondenza del codice carica del firmatario, la scelta della tipologia di invio e la corretta indicazione dei flussi di ritenute.

    È inoltre necessario controllare la presenza delle firme richieste, la compilazione dell'impegno dell'intermediario e l'eventuale apposizione del visto di conformità.

    Una corretta compilazione del frontespizio permette di rappresentare coerentemente le modalità di presentazione della dichiarazione e riduce il rischio di errori in sede di controllo telematico.

  • Dogane e commercio internazionale

    Pacchi extra UE: dal 1° novembre tassa di 2 euro

    Dal 1° novembre 2026 entra in applicazione in tutta l'Unione europea un nuovo contributo doganale di 2 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati.

    La Commissione europea pubblica una guida aggiornata che chiarisce le modalità di applicazione e il rapporto con il dazio temporaneo di 3 euro. In Italia, invece, il contributo nazionale di 2 euro per spedizione è stato rinviato al 1° dicembre.

    La Commissione europea, Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD), ha pubblicato il 7 ottobre 2026 la guida aggiornata The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade, nella versione del 5 ottobre 2026.

    Il documento fornisce indicazioni agli Stati membri e agli operatori economici sull'applicazione del dazio temporaneo di 3 euro, in vigore dal 1° luglio 2026, e della nuova tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) di 2 euro, applicabile dal 1° novembre 2026.

    La guida affronta, tra l'altro, l'individuazione delle merci soggette ai prelievi, il calcolo degli importi, gli obblighi dei dichiaranti doganali, le garanzie, i rimborsi e il trattamento IVA.

    Perché è stato introdotto il dazio di 3 euro

    La nuova disciplina nasce dalla riforma doganale europea sul commercio elettronico.

    Con il regolamento (UE) 2026/382 dell'11 febbraio 2026 è stata eliminata la precedente franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

    In sostituzione, dal 1° luglio 2026 è stato introdotto un dazio temporaneo di 3 euro per articolo doganale, applicabile fino al 1° luglio 2028 alle spedizioni fino a 150 euro rientranti nelle condizioni previste dalla normativa.

    La misura riguarda, in particolare, le importazioni effettuate con il regime IOSS e determinate spedizioni postali, comprese quelle dichiarate attraverso regimi IVA alternativi.

    Dal 1° novembre la nuova tassa europea di 2 euro: a cosa si applica

    La principale novità illustrata nella guida riguarda la Union Handling Fee (UHF), prevista dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell'Unione.

    Dal 1° novembre 2026 la tassa, fissata in 2 euro per articolo, si applica alle merci vendute a distanza e importate nell'Unione europea, Italia compresa.

    Serve a coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione delle richieste di immissione in libera pratica: verifica dei dati, analisi dei rischi, infrastrutture e controlli.

    A differenza del dazio temporaneo di 3 euro, la tassa UHF non è limitata alle spedizioni fino a 150 euro, ma interessa anche le merci di valore superiore, purché oggetto di vendite a distanza.

    Si tratta inoltre di un contributo permanente e non rimborsabile.

    Per le spedizioni fino a 150 euro soggette a entrambe le misure, l'onere complessivo è quindi di 5 euro per articolo doganale, oltre all'eventuale IVA.

    Come si calcola il contributo

    La Commissione chiarisce che il termine articolo (item) non coincide necessariamente con il singolo prodotto fisico contenuto nel pacco.

    Ai fini del calcolo rileva la voce merceologica della dichiarazione doganale, individuata in base alla classificazione tariffaria, alla descrizione e, quando richiesto, all'origine delle merci.

    In pratica, il dazio di 3 euro e la tassa di 2 euro vengono applicati per ciascuna riga della dichiarazione doganale, secondo le regole illustrate nella guida.

    Ad esempio, una spedizione del valore di 100 euro contenente due voci merceologiche soggette a entrambi i prelievi comporta 6 euro di dazio temporaneo e 4 euro di UHF, per un totale di 10 euro.

    Dal 1° novembre, inoltre, per le operazioni interessate, i dichiaranti devono utilizzare il codice TARIC Y126 nelle dichiarazioni H1, H6 e H7, che attiva l'applicazione della tassa UHF.

    Sempre dalla stessa data diventano obbligatori specifici identificativi dei prodotti (PID) per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 euro.

    In Italia il contributo nazionale di 2 euro slitta al 1° dicembre

    Occorre distinguere la nuova tassa europea dal contributo nazionale introdotto dalla legge di Bilancio 2026.

    L'articolo 1, commi 126-128, della legge n. 199/2025 ha previsto un contributo amministrativo di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra-UE, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

    L'articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 ne ha differito l'applicazione dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.

    Il rinvio è stato confermato dall'Agenzia delle Dogane con il comunicato del 23 settembre 2026.

    Si tratta dunque di due contributi distinti: quello europeo è calcolato per articolo doganale, mentre quello italiano è previsto per spedizione.

    Rimane da chiarire la compatibilità dell'eventuale cumulo dei due contributi, considerando che l'articolo 20, paragrafo 9, del nuovo Codice doganale consente agli Stati membri di applicare oneri nazionali per servizi specifici diversi da quelli già coperti dalla tassa europea.

    Dazio di 3 euro e contributi di 2 euro: tutte le differenze

    Caratteristica Dazio UE di 3 € Tassa UE di 2 € (UHF) Contributo italiano di 2 €
    Normativa Reg. UE 2026/382 Reg. UE 2026/2108, art. 20 Legge 199/2025, commi 126-128
    Decorrenza 1° luglio 2026 1° novembre 2026 1° dicembre 2026
    Ambito territoriale Tutta l'UE Tutta l'UE Italia
    Importo 3 € 2 € 2 €
    Calcolo Per articolo doganale Per articolo doganale Per spedizione
    Soglia di valore Fino a 150 € Nessuna soglia di 150 € Fino a 150 €
    Durata Temporaneo, fino al 1° luglio 2028 Permanente Non prevista una scadenza
    Finalità Prelievo doganale sulle importazioni interessate Copertura dei servizi doganali UE Copertura delle spese amministrative doganali nazionali

    Attenzione: le tre misure non devono essere considerate automaticamente cumulabili si atttendono chiarimenti in merito

    Per la tassa che scatta dal 1 novembre la guida della Commissione precisa che:

    La tassa di gestione dell'Unione (Union Handling Fee – UHF) è prevista dall'articolo 20 del nuovo Codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 2026/2108.

    L'importo di 2 euro è stabilito da un apposito regolamento delegato della Commissione.

    La tassa si applica dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento delegato.

    La data di applicazione prevista è il 1° novembre 2026.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: cosa cambia per partite IVA, imprese e lavoratori

    Il cantiere Legge di Bilancio 2027 è avviato, si susseguono le anticipazioni più o meno ufficiali da parte dei rappresentanti del Governo.

    Il 27 ottobre è atteso il Cdm per iniziare ufficialemente i lavori sulla prossima finanziaria.

    Tra le anticipazioni ufficializzate negli scorsi giorni, la Presidente Giorgia Meloni ha annunciato, durante il suo intervento all’assemblea di Assolombarda a Milano, la pubblicazione di una circolare eplicativa per il Piano Transizione 5.0 da parte del Ministro Urso.

    Sempre la Meloni ha specificato che “La legge nazionale sull’IA ha messo a disposizione 1 miliardo di euro di investimenti per le imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie abilitanti. Considero di buon senso trovare il modo di promuovere anche gli investimenti in software utilizzati tramite i contratti di cloud. Quindi voglio annunciare che con il ministro Giorgetti stiamo lavorando per introdurre nella legge di bilancio una misura di carattere fiscale per agevolare gli investimenti per questa tipologia di beni”

    Il vice ministro Leo invece in varie occasioni sinteticaqmente evidenziando tre priorità della Legge di Bilancio e in particolare: 

    1. l'ampliamento dell'aliquota irpef del 33% fino ai 60.000, la cosiddetta fascia reddituale del ceto medio.
    2. la flat tax per i redditi dei giovani, misura che come quella dello scaglione irpef dovrà trovare copertura finanziaria e si vorrebbe prevedere un ulteriore incentivo alle imprese che attueranno questa misura.
    3. l'aliquota al 21% per la cedelora secca per gli immobili commerciali, che sarà possibile solo a certe condizioni e criteri.

    Vediamo anche quanto dichiarato dal Ministro Giorgetti.

    Leggi anche Cedolare secca al 5% sugli affitti concordati: cosa prevede la proposta per il 2027             

    Flat tax a 100mila euro: come funzionerebbe il doppio binario IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha evidenziato varie volte la possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    La soluzione ipotizzata consentirebbe a professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali con ricavi o compensi fino a 100mila euro di continuare ad applicare l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in presenza dei requisiti previsti.

    La principale novità riguarderebbe i contribuenti che superano gli 85mila euro, per i quali verrebbe meno l'esonero dagli obblighi IVA, pur mantenendo il regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi.

    In particolare, oltre la soglia di 85mila euro scatterebbero l'applicazione dell'IVA in fattura e i relativi adempimenti, comprese liquidazioni, versamenti e dichiarazione annuale, secondo modalità che dovrebbero essere definite dal legislatore.

    Il reddito continuerebbe invece a essere determinato forfettariamente, applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

    Legge di bilancio 2027: proroga iperammortamento e voucher AI

    Tra le altre misure allo studio del Governo in vista della prossima legge di bilancio figura la possibile proroga di un anno del piano Transizione 5.0 basato sull’iperammortamento.

    L’ipotesi, al vaglio del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia, prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029 il termine entro il quale completare gli investimenti agevolati. 

    L’obiettivo sarebbe offrire alle imprese un orizzonte temporale più ampio e stabile, anche considerando che il nuovo impianto della misura è diventato operativo con alcuni mesi di ritardo. 

    Il Mimit starebbe inoltre valutando un ampliamento delle spese ammissibili, con particolare attenzione agli investimenti in software cloud e ai modelli di “servitizzazione”, nei quali l’impresa acquista servizi integrati legati all’utilizzo di macchinari o tecnologie invece del solo bene. 

    Resta però da verificare l’impatto finanziario dell’estensione e l’eventuale necessità di ulteriori stanziamenti: secondo le valutazioni ministeriali, il livello di utilizzo delle risorse disponibili potrebbe consentire la proroga senza un rifinanziamento significativo, ma ogni decisione dipenderà dalle coperture individuate nell’ambito della manovra.

    Un secondo intervento allo studio riguarda un nuovo voucher destinato alle micro e piccole e medie imprese che intendono investire in software e soluzioni digitali, con un’attenzione specifica all’intelligenza artificiale. La misura ipotizzata dal Mimit prevederebbe un contributo compreso indicativamente tra 8mila e 15mila euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa, e richiederebbe una dotazione complessiva nell’ordine di 200 milioni di euro. L’accesso all’incentivo potrebbe essere subordinato a un assessment preliminare della maturità tecnologica dell’azienda, da realizzare presso un centro di trasferimento tecnologico individuato dal ministero, e al successivo acquisto di soluzioni presso fornitori inseriti in un apposito elenco ministeriale.

    L’obiettivo sarebbe accelerare l’adozione dell’AI soprattutto tra le Pmi italiane, che registrano ancora livelli di utilizzo inferiori alla media europea.

    Elencate tutte queste anticipazioni si resta ovviamente in attesa di conferme già da domani con il Cdm programmato.

    Ricordando che l'iter della legge di bilancio si conclude ogni anno con la pubblicazione in GU entro il 31 dicembre per entrare in vigore dal 1 gennaio 2027.